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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1011 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da:
C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_2
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRO DE VITIS, Avv. FRANCESCO PAGNANELLI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTI ATTRICI contro
, GIÀ (C.F. ) TR CP_4 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. MICHELE SPALLA, Avv. MARIO ARANEO
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
e contro
C.F. ) RT P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. GIOVANNI BOTTAZZOLI, Avv. MARIA CHIARA BRUNETTI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
TERZA CHIAMATA
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: responsabilità civile professionale intermediario finanziario-assicurativo.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 26/11/2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 27/11/2024 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 07/12/2024 con cui ha assegnato alle parti i termini di 50 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data, della suddetta
1 ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 27/01/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 17/02/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
In data 18/02/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * *
2 Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO IL SEGUENTE OGGETTO DEL GIUDIZIO
Gli attori, ed in data 21/09/2017, Controparte_1 CP_2
Co erano raggiunti presso la loro abitazione dalla sig.ra agente di Persona_1
[...]
al fine di consigliare loro prodotti finanziario-assicurativi. In quel contesto gli attori CP_4 avrebbero rappresentato all'agente di voler investire “soltanto a condizione di mantenere intatto il loro capitale e quindi al solo fine di risparmio e conservazione del proprio patrimonio, chiarendo di non aver alcuna conoscenza in materia finanziaria, se non elementare, avendo raramente operato in tale campo ed esclusivamente con fondi obbligazionari e simili, così come risulta dalle proposte sottoscritte dagli attori (cfr. doc. 1 – pag. 3, lett. F e
G)”. Gli attori allegavano di aver sottoscritto la proposta relativa al prodotto Key Insurance
Solution emesso da KU con pagamento di premi ricorrenti. CP_6
Gli attori allegavano di aver sottoscritto la proposta provvedendo poi a versare trimestralmente un totale di € 9.750,00 (6 pagamenti da € 1.625,00 – cfr. doc. 8), per quanto concerne , e un totale di € 14.625,00 (9 mensilità da € 1.625,00 – cfr. CP_2 doc. 8), oltre ad un anticipo di € 52.000,00 per quanto concerne Controparte_1
Allegavano altresì di aver versato ulteriori anticipi per € 13.000,00 a nome di CP_2
(cfr. docc. 8 e 10) ed € 19.500,00 a nome di (cfr. doc. 7). Controparte_1
Successivamente a comunicazione IVASS, avrebbero appreso che il 04/12/2019 l'autorità di vigilanza del aveva nominato NS UN S, succursale di Zurigo, come CP_7
incaricato speciale presso KU in ragione dei dubbi circa la solidità finanziaria CP_6
e l'integrità personale degli azionisti. Di lì a poco avrebbero ricevuto comunicazione ufficiale dalla AN BE AG con cui venivano resi edotti, tra l'altro, che “Dal 24 febbraio 2020 l'autorità per i mercati finanziari e assicurativi del Liechtenstein FMA ha disposto il trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo attivo di a Controparte_8
AN BE AG”. Gli attori avrebbero incaricato Unidea Broker S.r.l. di tutelare i propri interessi e quest'ultima formalizzava a AN BE AG una richiesta di informazioni sulla posizione aggiornata delle polizze. Dall'estratto conto inviato avrebbero ricavato la sostanziale illiquidità di quest'ultime.
Tutto ciò premesso, deducevano chiaramente e specificamente in giudizio che la parte convenuta era incorsa in grave responsabilità contrattuale e precontrattuale per violazione degli obblighi imposti dalle norme italiane, con riferimento sia al Testo Unico Finanziario che al Codice delle Assicurazioni Private “in tema di informazione, profilatura,
3 adeguatezza e/o appropriatezza dello strumento proposto ai Clienti dato che gli attori non erano stati informati adeguatamente e, quindi, non avevano assunto consapevolmente la propria decisione e che l'intermediazione di aveva consigliato, favorito, e CP_4
determinato, la conclusione di contratti certamente non adeguati e/o appropriati alla situazione ed alle esigenze stesse dei Clienti”.
Chiedevano: accertata la responsabilità della convenuta, condannare la a CP_4 pagare al sig. la somma di € 86.125,00 ed al sig. la Controparte_1 CP_2 somma di € 22.750,00; con vittoria delle spese di giudizio.
Parte convenuta, si costituiva tempestivamente in giudizio, chiedendo CP_4
l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile professionale.
Rappresentava che applicabile al caso di specie sarebbe il Codice delle Assicurazioni
Private ed il correlato regolamento IVASS, ai sensi dell'art. 25 ter T.U.F., in quanto AI LIFE
S.P.A. sarebbe broker assicurativo e non impresa di assicurazione o soggetto abilitato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. r) T.U.F.
Il subagente avrebbe preliminarmente raccolto tutte le informazioni dagli Persona_1
attori, al fine di proporre loro i prodotti più adeguati, fornendo a questi ultimi tutta la documentazione necessaria per conoscere le caratteristiche dei prodotti. Ciò risulterebbe documentalmente provato (moduli di accettazione docc. 3, 4 parte convenuta, condizioni generali del contratto doc. 5, scheda sintetica di informazioni generali doc. 6, scheda sintetica di informazioni specifiche docc. 7-9, dichiarazioni di avvenuta consegna della documentazione docc. 25, 26). Evidenziava, in particolare, che nelle schede sintetiche di informazioni specifiche fosse esplicitamente riportato che non vi fosse “alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario”.
A conferma della propria condotta diligente, la convenuta allegava che, in data
21/06/2019, avrebbe provveduto ad una nuova profilazione degli attori, a mezzo del proprio agente (docc. 10, 11). Persona_2
Prospettava l'applicabilità al caso di specie del Codice delle Assicurazioni Private e del correlato regolamento IVASS, ai sensi dell'art. 25 ter T.U.F., in quanto AI LIFE S.P.A. sarebbe broker assicurativo e non impresa di assicurazione o soggetto abilitato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. r) T.U.F.
Tanto premesso, sosteneva di aver agito in ottemperanza agli obblighi di profilazione ed informativi di cui al Codice delle Assicurazioni Private.
4 Faceva presente che, anche nella denegata ipotesi in cui le polizze sottoscritte fossero qualificate quali prodotti finanziari, anche in questo caso sarebbero stati rispettati tutti gli obblighi informativi, di profilazione e di forma.
In ogni caso, se i contratti stipulati fossero qualificati come prodotti finanziari, sarebbero nulli ab origine per mancanza della causa assicurativa, il che implicherebbe che l'unica conseguenza possibile sarebbe la restituzione dei premi da parte della società emittente.
Per la denegata e non creduta ipotesi in cui fosse configurabile una responsabilità della convenuta, eccepiva che, in caso di eventuale ritenuta violazione di obblighi precontrattuali, il pregiudizio risarcibile sarebbe circoscritto al solo interesse negativo, costituito dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale.
Eccepiva altresì la mancanza di diligenza da parte degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c. per non aver limitato i danni esercitando il diritto di recesso.
Chiedeva: in via principale, il rigetto delle domande formulate dalle parti attrici;
in via subordinata, in caso di condanna al risarcimento del danno, dichiarare RT
obbligata a tenerla indenne di quanto riconosciuto agli attori. Con vittoria di spese di giudizio.
Parte terza chiamata, si costituiva aderendo alla difesa esperita nel RT
merito dalla convenuta ed eccependo che il prodotto in esame, essendo a suo avviso classificabile come prodotto finanziario, non rientrerebbe tra i rischi assicurati. Chiedeva: in via preliminare, il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti;
in subordine, il rigetto delle domande formulate da parte attrice. Con vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Parti attrici deducono, chiaramente e specificamente in giudizio, a carico de lla società convenuta di aver violato gli obblighi di profilazione e di informazione posti in capo all'intermediario al momento della proposizione del contratto.
Considerato che, in presenza di un prodotto assicurativo, risulta applicabile la disciplina prevista dal D.lgs. 209/2005 ed il relativo Regolamento IVASS, mentre in caso di prodotto finanziario si deve applicare il D.lgs. 58/1998 e correlato regolamento Consob, occorre preliminarmente verificare la natura del contratto proposto dalla ai sigg. ri CP_4 CP_2
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “Il tratto qualificante delle polizze unit linked sta nell'allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell'evento
5 legato alla durata della vita umana. Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente "slegata" dal valore sottostante delle quote di investimento;
oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria. In tal caso l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente” (Cassazione civile sez. I, 09/04/2024, n.9418); ancora, in maniera ancor più specifica: “La polizza "unit-linked" può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio;
conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo
(o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c.” (Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n.21022).
Nel caso di specie, l'art. 5 delle Condizioni Generali del contratto (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), prevede: “In caso di decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, di decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita, la Compagnia erogherà ai Beneficiari designati una Prestazione assicurativa equivalente alla somma delle seguenti componenti:
- il controvalore delle quote dei Fondi in cui viene investito il Premio, calcolato moltiplicando il numero delle quote per il loro valore unitario, come indicato all'art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto;
il Giorno di riferimento coincide al più tardi con il 10° (decimo) giorno successivo a quello in cui la Compagnia riceve la documentazione completa, incluso Certificato di morte, relati va al decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, al decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita.
- una maggiorazione calcolata sul Premio pagato quale copertura per il Caso Morte, variabile in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso o, in caso di più
Assicurati, al decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita.
6 La Maggiorazione Caso Morte viene calcolata moltiplicando per 1000 la percentuale dello 0,1 del premio pagato in rapporto con un coefficiente variabile con l'età dell'Assicurato al momento del decesso o, in caso di più Assicurati, al decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita, secondo la formula indicata di seguito.
In ogni caso, l'importo della Maggiorazione Caso Morte non può mai essere superiore a EURO 10.000,00”.
Da quanto disposto in questo articolo, si evince come la componente finanziaria per il calcolo dell'indennizzo in caso di morte sia nettamente preponderante, infatti, in caso di cattivo andamento dei fondi di investimento, l'indennizzo in caso di morte dell'assicurato potrebbe essere irrisorio rispetto al premio versato, non potendo la maggiorazione caso morte superare in nessun caso Euro 10.000,00, a prescindere dalla somma versata.
Da quanto premesso, si evince come il prodotto sottoscritto dagli attori avess e natura prevalentemente finanziaria e non assicurativa, dovendosi di conseguenza applicare la disciplina contenuta nel T.U.F. ed il relativo Regolamento Consob.
L'eccezione di parte convenuta per cui, nel caso i contratti fossero qualificati come prodotti finanziari, i contratti sarebbero nulli per “per carenza in concreto della causa assicurativa” risulta essere del tutto priva di pregio. Configurandosi un contratto finanziario e non assicurativo, la causa tipica non è il trasferimento del rischio da assicurato ad assicuratore, ma il risparmio e l'investimento.
L'art. 25 ter T.U.F., rubricato “Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, applicabile al momento della conclusione dei contratti (21/09/2017), disponeva: “
1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis si applicano alla realizzazione, all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di cui all'articolo 6, comma 2; all'articolo 6 -bis, commi 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10; all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all'articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e
3-bis […]”.
L'art. 21 comma 1 T.U.F., disponeva: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio
l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
7 b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare
l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.
In tema di valutazione circa l'adeguatezza degli strumenti proposti, a specificazione delle suindicate norme, il Regolamento Consob n. 16190/2007, all'art. 39, disponeva: “
1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c ) agli obiettivi di investimento.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:
a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti
[…]”.
Il successivo art. 40, al comma 1, disponeva: “
1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata
8 nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”.
In tema di onere della prova, si rileva come l'art. 23 comma 6, stabilisse che: “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
Nel caso di specie, gli attori producono (doc. 1 allegato all'atto di citazione) i moduli di adesione dai quali si evince chiaramente come non siano stati compilati diversi campi relativi a “Domande sulla situazione personale del contraente – Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto”.
In sede di comparsa di costituzione e risposta, la convenuta produceva copia dei medesimi moduli (docc. 3, 4), in cui i summenzionati campi risultavano compilati nonché dichiarazioni di avvenuta consegna documentazione (docc. 25, 26).
Nella prima difesa utile, costituita dalle note di trattazione scritta per l'udienza del
23/05/2023, gli attori contestano l'autenticità di tali documenti, asserendo che la compilazione sarebbe avvenuta in un momento successivo.
Nelle medesime note è eccepito altresì che le dichiarazioni di avvenuta consegna sarebbero state sottoscritte solo nel 2019.
Nella difesa successiva, costituita dalle memorie ex art. 183 comma 6 n.1 del
30/06/2023, con riferimento ai moduli di adesione, la convenuta si limita ad affermare che: “l'odierna concludente non ha “manomesso” i moduli di proposta.
Quelli depositati da sono i moduli di proposta trasmessi dopo la CP_4 sottoscrizione da parte degli attori”; mentre relativamente alle dichiarazioni di avvenuta consegna: “Valga il vero perché nei suindicati documenti gli attori dichiarano di essere entrati in contratto con ossia con il subagente Persona_1 che presentò loro i prodotti nel novembre 2017”.
9 Con riferimento ai moduli prodotti da parte attrice (doc. n. 1), si rileva come, relativamente a quello sottoscritto dal sig. non sarebbero Controparte_1
stati compilati i seguenti campi: limite reddito annuo, numero persone a carico, coniuge a carico, figli a carico, percentuale approssimativa rappresentata dal valore del prodotto rispetto al reddito del contraente, patrimonio immobiliare, valori mobiliari, disponibilità liquide. Relativamente a quello sottoscritto dal sig. CP_2
, invece, non sarebbero compilati gli spazi relativi a: contratto di lavoro,
[...]
familiari a carico, percentuale approssimativa rappresentata dal valo re del prodotto rispetto al reddito del contrente, valutazione circa la coerenza della situazione patrimoniale con l'impegno al pagamento dei premi pattuiti.
Di fronte alle eccezioni proposte dall'attrice ed a queste risultanze documentali, parte convenuta non adduce alcuna circostanza che possa dimostrare di aver consegnato agli attori i moduli completamente compilati né l'altra documentazione contrattuale al momento della sottoscrizione del contratto (21/09/2017). La società convenuta, infatti, a fronte delle contestazioni degli attori, non fa alcuna istanza istruttoria in merito neppure in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
Considerato che, ai sensi dell'art. 23 comma 6 T.U.F., è onere dell'agente provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta;
non avendo CP_4
dimostrato di aver correttamente adempiuto agli obblighi di profilazione ed informazione prima della conclusione del contratto, si ritiene integrata la responsabilità per non aver correttamente profilato ed informato i sigg.ri al fine di suggerire loro il prodotto più adatto alla loro situazione economica CP_2
ed alla loro propensione al rischio.
La profilazione che l'agente avrebbe effettuato nel giugno 2019 (docc. nn. Per_2
10, 11 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) non è in alcun modo idonea a soddisfare gli obblighi di cui all'art. 21 T.U.F., essendo stata compiuta quasi due anni dopo la conclusione del contratto.
Venendo all'esistenza del danno, gli attori allegano di aver corrisposto premi rispettivamente: un anticipo di € 52.000,00, provvedendo poi a Controparte_1 versare ulteriori (9 mensilità da € 1.625,00 – cfr. doc. 8) ed anticipazioni per €
19.500,00 (cfr. doc. 7); € 9.750,00 (6 pagamenti da € 1.625,00 – cfr. CP_2
doc. 8) oltre ad anticipi per Euro 13.000,00 a nome di (docc. 8 e 10). CP_2
10 Questi esborsi sono documentalmente provati e non contestati e dunque devono ritenersi accertati quali fatti pacifici a norma dell'art. 115 c.p.c..
I sigg.ri allegano che, in data 29/06/2020, AN BE AG, cessionaria CP_2 dell'intero portafoglio di , aveva comunicato che era stato trasferito Controparte_8
“soltanto il 4% del valore delle polizze. Pertanto la informiamo che siamo disposti a prendere a carico questi due premi senza il riconoscimento di un obbligo legale o di una pregiudiziale” (doc. n. 4) e che la stessa società inviava estratto conto annuale al solo sig. (cfr. doc. 5) dal quale si evince la sostanziale illiquidità CP_2
delle polizze il cui valore era, al 29/02/2020, pari ad Euro 945,99.
Anche questi fatti sono provati documentalmente e non contestati e dunque devono ritenersi accertati quali fatti pacifici a norma dell'art. 115 c.p.c..
Da quanto premesso, si deve ritenere provato il danno emergente causato dall'aver investito nei prodotti proposti dalla convenuta, nella misura richiesta dagli attori.
L'eccezione avanzata da per cui sarebbe potuta incorrere CP_4
unicamente in una responsabilità precontrattuale è priva di pregio.
Secondo Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n.26724, invocata dalla convenuta a sostegno delle proprie ragioni, infatti: “La violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative;
se tali infrazioni avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipula del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti, ricorre un'ipotesi di responsabilità precontrattuale con il conseguente obbligo di risarcimento;
quando, invece, le violazioni riguardano operazioni di investimento (o disinvestimento) compiute in esecuzione del contratto, si configura una responsabilità contrattuale che può eventualmente condurre alla risoluzione dello strumento negoziale”.
Nel caso di specie, è pacifico che la violazione degli obblighi informativi non abbia riguardato la stipula del contratto di intermediazione, ma una specifica operazione di investimento, pertanto, si deve ritenere pienamente integrata la responsabilità contrattuale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n.
11 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cassazione civile sez. I, 06/09/2022,
n.26202).
In applicazione di detto principio, le voci di spesa devono essere rivalutate dalla data del sorgere del credito all'ultimo indice di rivalutazione disponibile (01/2025), oltre agli interessi legali fino alla data della deliberazione della presente sentenza. Di conseguenza gli importi relativi alle suindicate voci di danno possono essere così quantificati, per quanto riguarda Controparte_1
- pagamento effettuato in data 27/10/2017: capitale iniziale Euro 53.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 64.350,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 71.018,08;
- pagamento effettuato in data 23/01/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.938,63, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.138,83;
- pagamento effettuato in data 07/05/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.928,88, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.126,38;
- pagamento effettuato in data 03/08/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.912,63, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.107,10;
- pagamento effettuato in data 30/10/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.922,38, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.116,45;
12 - pagamento effettuato in data 05/02/2019: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.924,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.115,72;
- pagamento effettuato in data 01/03/2019: capitale iniziale Euro 19.500,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.924,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 25.312,39;
- pagamento effettuato in data 29/07/2019: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.915,88, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.099,50;
- pagamento effettuato in data 31/10/2019: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.923,56, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.103,94;
Per una somma totale pari ad Euro 111.138,39.
Per quanto riguarda , le somme corrisposte andranno rivalutate ed CP_2
applicati gli interessi secondo il seguente prospetto:
- pagamento effettuato in data 21/01/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.938,63, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.138,83;
- pagamento effettuato in data 03/04/2018: capitale iniziale Euro 13.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 15.483,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 17.072,78;
- pagamento effettuato in data 07/05/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.928,88, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.126,38;
- pagamento effettuato in data 03/08/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.912,63, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.107,10;
13 - pagamento effettuato in data 30/10/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.922,38, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.116,45;
- pagamento effettuato in data 05/02/2019: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.924,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.115,72;
- pagamento effettuato in data 30/04/2019: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.917,50, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.105,07;
Per una somma totale pari ad Euro 29.782,33.
L'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile terza chiamata in garanzia dalla convenuta, eccepiva che il RT
prodotto in esame, essendo classificabile come prodotto finanziario, non rientrerebbe tra i rischi assicurati ai sensi dell'art.
3.12 di cui alla polizza di assicurazione per la responsabilità professionale.
Secondo tale clausola convenzionale: “L'assicurazione non vale per qualsiasi danno
o perdita patrimoniale attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, alla vendita di prodotti a contenuto finanziario, quali a titolo esemplificativo Bond e/o
Lever.
L'assicurazione vale invece per qualsiasi danno o perdita patrimoniale attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, alla vendita di prodotti finanziari assicurativi che sono da intendersi i prodotti di cui ai rami Vita di bilancio e pertanto Ramo I –
Vita umana;
Ramo III – Linked;
Ramo V – Capitalizzazione”.
Come evidenziato nella presente motivazione, sebbene nel prodotto in oggetto l a componente finanziaria sia da ritenersi nettamente preponderante, non è esclusa del tutto quella assicurativa. Inoltre, si evidenzia come le polizze “Linked” siano espressamente incluse fra quelle per cui vale la copertura assicurativa.
Per questi motivi
, , è obbligata a tenere indenne la convenuta di CP_5
quanto tenuta a risarcire agli attori.
14 Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cassazione civile sez.
VI, 31/08/2020, n.18076).
Le cc.dd. “spese di resistenza” fanno parte del genus delle “spese di salvataggio” che, ai sensi dell'art. 1914 c.c., sono quelle che l'assicurato sostiene “per evitare o diminuire il danno”. Considerato che la convenuta ha resistito in giudizio, tentando di limitare il danno da risarcire, tali spese debbono essere riconosciute. Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, essendo le eccezioni di inoperatività e perdita della garanzia sollevate da state rigettate e la domanda di manleva pienamene accolta, devono CP_9
essere liquidate a carico di ed a favore della convenuta, in RT
applicazione del principio della soccombenza.
In tema di determinazione del valore della causa, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'articolo 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con Dm 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex articolo 360, primo comma, n. 3, del cpc, sulla base del criterio del
"disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento
15 solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del
"disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa” (Cassazione civile sez. II,
24/07/2023, n.22160). Considerato che le domande di parti attrici sono state pienamente accolte, il criterio da applicarsi deve essere quello del disputatum che nella specie conduce di fatto al medesimo ammontare del criterio del decisum.
Le spese processuali, poste a carico di , GIÀ TR CP_4
e in solido tra loro, da rifondere in favore di parti attrici, sono
[...] RT
liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data
03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate
“Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 52.001 ad Euro 260.000 (valore della causa: Euro 108.875,00 secondo il suindicato criterio del disputatum), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
Le spese processuali per la chiamata di terzo, poste a carico, in applicazione del principio della soccombenza, di e a favore di RT TR
, GIÀ sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del
[...] CP_4
D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo
13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014,
n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014) s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del
13/08/2022 e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro
52.001 ad Euro 260.000 (valore della causa: Euro 108.875,00 secondo il suindicato criterio del disputatum), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
***
16
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, ON TR
, GIÀ ed in solido fra loro, al
[...] CP_4 RT pagamento, in favore di della somma pari ad Euro Controparte_1
111.138,39 a titolo di risarcimento del danno cagionato da responsabilità professionale per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della deliberazione della presente sentenza al saldo;
2. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, ON TR
, GIÀ ed in solido fra loro, al
[...] CP_4 RT pagamento, in favore di della somma pari ad Euro 29.782,33, a CP_2 titolo di risarcimento del danno cagionato da responsabilità professionale per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della deliberazione della presente sentenza al saldo;
3. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, ON TR
, GIÀ ed in solido fra loro, a
[...] CP_4 RT rifondere agli attori, e con solidarietà attiva tra CP_2 Controparte_1 questi ultimi, le spese processuali che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
4. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, ON a rifondere a RT
, GIÀ per le causali di cui in TR CP_4 parte motiva, le spese processuali di resistenza alla chiamata di terzo che liquida in
Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Massa, in data 26.03.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1011 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da:
C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_2
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRO DE VITIS, Avv. FRANCESCO PAGNANELLI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTI ATTRICI contro
, GIÀ (C.F. ) TR CP_4 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. MICHELE SPALLA, Avv. MARIO ARANEO
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
e contro
C.F. ) RT P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. GIOVANNI BOTTAZZOLI, Avv. MARIA CHIARA BRUNETTI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
TERZA CHIAMATA
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: responsabilità civile professionale intermediario finanziario-assicurativo.
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 26/11/2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 27/11/2024 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 07/12/2024 con cui ha assegnato alle parti i termini di 50 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data, della suddetta
1 ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 27/01/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 17/02/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
In data 18/02/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * *
2 Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO IL SEGUENTE OGGETTO DEL GIUDIZIO
Gli attori, ed in data 21/09/2017, Controparte_1 CP_2
Co erano raggiunti presso la loro abitazione dalla sig.ra agente di Persona_1
[...]
al fine di consigliare loro prodotti finanziario-assicurativi. In quel contesto gli attori CP_4 avrebbero rappresentato all'agente di voler investire “soltanto a condizione di mantenere intatto il loro capitale e quindi al solo fine di risparmio e conservazione del proprio patrimonio, chiarendo di non aver alcuna conoscenza in materia finanziaria, se non elementare, avendo raramente operato in tale campo ed esclusivamente con fondi obbligazionari e simili, così come risulta dalle proposte sottoscritte dagli attori (cfr. doc. 1 – pag. 3, lett. F e
G)”. Gli attori allegavano di aver sottoscritto la proposta relativa al prodotto Key Insurance
Solution emesso da KU con pagamento di premi ricorrenti. CP_6
Gli attori allegavano di aver sottoscritto la proposta provvedendo poi a versare trimestralmente un totale di € 9.750,00 (6 pagamenti da € 1.625,00 – cfr. doc. 8), per quanto concerne , e un totale di € 14.625,00 (9 mensilità da € 1.625,00 – cfr. CP_2 doc. 8), oltre ad un anticipo di € 52.000,00 per quanto concerne Controparte_1
Allegavano altresì di aver versato ulteriori anticipi per € 13.000,00 a nome di CP_2
(cfr. docc. 8 e 10) ed € 19.500,00 a nome di (cfr. doc. 7). Controparte_1
Successivamente a comunicazione IVASS, avrebbero appreso che il 04/12/2019 l'autorità di vigilanza del aveva nominato NS UN S, succursale di Zurigo, come CP_7
incaricato speciale presso KU in ragione dei dubbi circa la solidità finanziaria CP_6
e l'integrità personale degli azionisti. Di lì a poco avrebbero ricevuto comunicazione ufficiale dalla AN BE AG con cui venivano resi edotti, tra l'altro, che “Dal 24 febbraio 2020 l'autorità per i mercati finanziari e assicurativi del Liechtenstein FMA ha disposto il trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo attivo di a Controparte_8
AN BE AG”. Gli attori avrebbero incaricato Unidea Broker S.r.l. di tutelare i propri interessi e quest'ultima formalizzava a AN BE AG una richiesta di informazioni sulla posizione aggiornata delle polizze. Dall'estratto conto inviato avrebbero ricavato la sostanziale illiquidità di quest'ultime.
Tutto ciò premesso, deducevano chiaramente e specificamente in giudizio che la parte convenuta era incorsa in grave responsabilità contrattuale e precontrattuale per violazione degli obblighi imposti dalle norme italiane, con riferimento sia al Testo Unico Finanziario che al Codice delle Assicurazioni Private “in tema di informazione, profilatura,
3 adeguatezza e/o appropriatezza dello strumento proposto ai Clienti dato che gli attori non erano stati informati adeguatamente e, quindi, non avevano assunto consapevolmente la propria decisione e che l'intermediazione di aveva consigliato, favorito, e CP_4
determinato, la conclusione di contratti certamente non adeguati e/o appropriati alla situazione ed alle esigenze stesse dei Clienti”.
Chiedevano: accertata la responsabilità della convenuta, condannare la a CP_4 pagare al sig. la somma di € 86.125,00 ed al sig. la Controparte_1 CP_2 somma di € 22.750,00; con vittoria delle spese di giudizio.
Parte convenuta, si costituiva tempestivamente in giudizio, chiedendo CP_4
l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile professionale.
Rappresentava che applicabile al caso di specie sarebbe il Codice delle Assicurazioni
Private ed il correlato regolamento IVASS, ai sensi dell'art. 25 ter T.U.F., in quanto AI LIFE
S.P.A. sarebbe broker assicurativo e non impresa di assicurazione o soggetto abilitato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. r) T.U.F.
Il subagente avrebbe preliminarmente raccolto tutte le informazioni dagli Persona_1
attori, al fine di proporre loro i prodotti più adeguati, fornendo a questi ultimi tutta la documentazione necessaria per conoscere le caratteristiche dei prodotti. Ciò risulterebbe documentalmente provato (moduli di accettazione docc. 3, 4 parte convenuta, condizioni generali del contratto doc. 5, scheda sintetica di informazioni generali doc. 6, scheda sintetica di informazioni specifiche docc. 7-9, dichiarazioni di avvenuta consegna della documentazione docc. 25, 26). Evidenziava, in particolare, che nelle schede sintetiche di informazioni specifiche fosse esplicitamente riportato che non vi fosse “alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario”.
A conferma della propria condotta diligente, la convenuta allegava che, in data
21/06/2019, avrebbe provveduto ad una nuova profilazione degli attori, a mezzo del proprio agente (docc. 10, 11). Persona_2
Prospettava l'applicabilità al caso di specie del Codice delle Assicurazioni Private e del correlato regolamento IVASS, ai sensi dell'art. 25 ter T.U.F., in quanto AI LIFE S.P.A. sarebbe broker assicurativo e non impresa di assicurazione o soggetto abilitato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. r) T.U.F.
Tanto premesso, sosteneva di aver agito in ottemperanza agli obblighi di profilazione ed informativi di cui al Codice delle Assicurazioni Private.
4 Faceva presente che, anche nella denegata ipotesi in cui le polizze sottoscritte fossero qualificate quali prodotti finanziari, anche in questo caso sarebbero stati rispettati tutti gli obblighi informativi, di profilazione e di forma.
In ogni caso, se i contratti stipulati fossero qualificati come prodotti finanziari, sarebbero nulli ab origine per mancanza della causa assicurativa, il che implicherebbe che l'unica conseguenza possibile sarebbe la restituzione dei premi da parte della società emittente.
Per la denegata e non creduta ipotesi in cui fosse configurabile una responsabilità della convenuta, eccepiva che, in caso di eventuale ritenuta violazione di obblighi precontrattuali, il pregiudizio risarcibile sarebbe circoscritto al solo interesse negativo, costituito dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale.
Eccepiva altresì la mancanza di diligenza da parte degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c. per non aver limitato i danni esercitando il diritto di recesso.
Chiedeva: in via principale, il rigetto delle domande formulate dalle parti attrici;
in via subordinata, in caso di condanna al risarcimento del danno, dichiarare RT
obbligata a tenerla indenne di quanto riconosciuto agli attori. Con vittoria di spese di giudizio.
Parte terza chiamata, si costituiva aderendo alla difesa esperita nel RT
merito dalla convenuta ed eccependo che il prodotto in esame, essendo a suo avviso classificabile come prodotto finanziario, non rientrerebbe tra i rischi assicurati. Chiedeva: in via preliminare, il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti;
in subordine, il rigetto delle domande formulate da parte attrice. Con vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Parti attrici deducono, chiaramente e specificamente in giudizio, a carico de lla società convenuta di aver violato gli obblighi di profilazione e di informazione posti in capo all'intermediario al momento della proposizione del contratto.
Considerato che, in presenza di un prodotto assicurativo, risulta applicabile la disciplina prevista dal D.lgs. 209/2005 ed il relativo Regolamento IVASS, mentre in caso di prodotto finanziario si deve applicare il D.lgs. 58/1998 e correlato regolamento Consob, occorre preliminarmente verificare la natura del contratto proposto dalla ai sigg. ri CP_4 CP_2
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “Il tratto qualificante delle polizze unit linked sta nell'allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell'evento
5 legato alla durata della vita umana. Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente "slegata" dal valore sottostante delle quote di investimento;
oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria. In tal caso l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente” (Cassazione civile sez. I, 09/04/2024, n.9418); ancora, in maniera ancor più specifica: “La polizza "unit-linked" può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio;
conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo
(o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c.” (Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n.21022).
Nel caso di specie, l'art. 5 delle Condizioni Generali del contratto (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), prevede: “In caso di decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, di decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita, la Compagnia erogherà ai Beneficiari designati una Prestazione assicurativa equivalente alla somma delle seguenti componenti:
- il controvalore delle quote dei Fondi in cui viene investito il Premio, calcolato moltiplicando il numero delle quote per il loro valore unitario, come indicato all'art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto;
il Giorno di riferimento coincide al più tardi con il 10° (decimo) giorno successivo a quello in cui la Compagnia riceve la documentazione completa, incluso Certificato di morte, relati va al decesso dell'Assicurato o, in caso di più Assicurati, al decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita.
- una maggiorazione calcolata sul Premio pagato quale copertura per il Caso Morte, variabile in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso o, in caso di più
Assicurati, al decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita.
6 La Maggiorazione Caso Morte viene calcolata moltiplicando per 1000 la percentuale dello 0,1 del premio pagato in rapporto con un coefficiente variabile con l'età dell'Assicurato al momento del decesso o, in caso di più Assicurati, al decesso dell'ultimo Assicurato rimasto in vita, secondo la formula indicata di seguito.
In ogni caso, l'importo della Maggiorazione Caso Morte non può mai essere superiore a EURO 10.000,00”.
Da quanto disposto in questo articolo, si evince come la componente finanziaria per il calcolo dell'indennizzo in caso di morte sia nettamente preponderante, infatti, in caso di cattivo andamento dei fondi di investimento, l'indennizzo in caso di morte dell'assicurato potrebbe essere irrisorio rispetto al premio versato, non potendo la maggiorazione caso morte superare in nessun caso Euro 10.000,00, a prescindere dalla somma versata.
Da quanto premesso, si evince come il prodotto sottoscritto dagli attori avess e natura prevalentemente finanziaria e non assicurativa, dovendosi di conseguenza applicare la disciplina contenuta nel T.U.F. ed il relativo Regolamento Consob.
L'eccezione di parte convenuta per cui, nel caso i contratti fossero qualificati come prodotti finanziari, i contratti sarebbero nulli per “per carenza in concreto della causa assicurativa” risulta essere del tutto priva di pregio. Configurandosi un contratto finanziario e non assicurativo, la causa tipica non è il trasferimento del rischio da assicurato ad assicuratore, ma il risparmio e l'investimento.
L'art. 25 ter T.U.F., rubricato “Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, applicabile al momento della conclusione dei contratti (21/09/2017), disponeva: “
1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis si applicano alla realizzazione, all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di cui all'articolo 6, comma 2; all'articolo 6 -bis, commi 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10; all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all'articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e
3-bis […]”.
L'art. 21 comma 1 T.U.F., disponeva: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio
l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
7 b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare
l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.
In tema di valutazione circa l'adeguatezza degli strumenti proposti, a specificazione delle suindicate norme, il Regolamento Consob n. 16190/2007, all'art. 39, disponeva: “
1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c ) agli obiettivi di investimento.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:
a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti
[…]”.
Il successivo art. 40, al comma 1, disponeva: “
1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata
8 nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”.
In tema di onere della prova, si rileva come l'art. 23 comma 6, stabilisse che: “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
Nel caso di specie, gli attori producono (doc. 1 allegato all'atto di citazione) i moduli di adesione dai quali si evince chiaramente come non siano stati compilati diversi campi relativi a “Domande sulla situazione personale del contraente – Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto”.
In sede di comparsa di costituzione e risposta, la convenuta produceva copia dei medesimi moduli (docc. 3, 4), in cui i summenzionati campi risultavano compilati nonché dichiarazioni di avvenuta consegna documentazione (docc. 25, 26).
Nella prima difesa utile, costituita dalle note di trattazione scritta per l'udienza del
23/05/2023, gli attori contestano l'autenticità di tali documenti, asserendo che la compilazione sarebbe avvenuta in un momento successivo.
Nelle medesime note è eccepito altresì che le dichiarazioni di avvenuta consegna sarebbero state sottoscritte solo nel 2019.
Nella difesa successiva, costituita dalle memorie ex art. 183 comma 6 n.1 del
30/06/2023, con riferimento ai moduli di adesione, la convenuta si limita ad affermare che: “l'odierna concludente non ha “manomesso” i moduli di proposta.
Quelli depositati da sono i moduli di proposta trasmessi dopo la CP_4 sottoscrizione da parte degli attori”; mentre relativamente alle dichiarazioni di avvenuta consegna: “Valga il vero perché nei suindicati documenti gli attori dichiarano di essere entrati in contratto con ossia con il subagente Persona_1 che presentò loro i prodotti nel novembre 2017”.
9 Con riferimento ai moduli prodotti da parte attrice (doc. n. 1), si rileva come, relativamente a quello sottoscritto dal sig. non sarebbero Controparte_1
stati compilati i seguenti campi: limite reddito annuo, numero persone a carico, coniuge a carico, figli a carico, percentuale approssimativa rappresentata dal valore del prodotto rispetto al reddito del contraente, patrimonio immobiliare, valori mobiliari, disponibilità liquide. Relativamente a quello sottoscritto dal sig. CP_2
, invece, non sarebbero compilati gli spazi relativi a: contratto di lavoro,
[...]
familiari a carico, percentuale approssimativa rappresentata dal valo re del prodotto rispetto al reddito del contrente, valutazione circa la coerenza della situazione patrimoniale con l'impegno al pagamento dei premi pattuiti.
Di fronte alle eccezioni proposte dall'attrice ed a queste risultanze documentali, parte convenuta non adduce alcuna circostanza che possa dimostrare di aver consegnato agli attori i moduli completamente compilati né l'altra documentazione contrattuale al momento della sottoscrizione del contratto (21/09/2017). La società convenuta, infatti, a fronte delle contestazioni degli attori, non fa alcuna istanza istruttoria in merito neppure in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
Considerato che, ai sensi dell'art. 23 comma 6 T.U.F., è onere dell'agente provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta;
non avendo CP_4
dimostrato di aver correttamente adempiuto agli obblighi di profilazione ed informazione prima della conclusione del contratto, si ritiene integrata la responsabilità per non aver correttamente profilato ed informato i sigg.ri al fine di suggerire loro il prodotto più adatto alla loro situazione economica CP_2
ed alla loro propensione al rischio.
La profilazione che l'agente avrebbe effettuato nel giugno 2019 (docc. nn. Per_2
10, 11 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) non è in alcun modo idonea a soddisfare gli obblighi di cui all'art. 21 T.U.F., essendo stata compiuta quasi due anni dopo la conclusione del contratto.
Venendo all'esistenza del danno, gli attori allegano di aver corrisposto premi rispettivamente: un anticipo di € 52.000,00, provvedendo poi a Controparte_1 versare ulteriori (9 mensilità da € 1.625,00 – cfr. doc. 8) ed anticipazioni per €
19.500,00 (cfr. doc. 7); € 9.750,00 (6 pagamenti da € 1.625,00 – cfr. CP_2
doc. 8) oltre ad anticipi per Euro 13.000,00 a nome di (docc. 8 e 10). CP_2
10 Questi esborsi sono documentalmente provati e non contestati e dunque devono ritenersi accertati quali fatti pacifici a norma dell'art. 115 c.p.c..
I sigg.ri allegano che, in data 29/06/2020, AN BE AG, cessionaria CP_2 dell'intero portafoglio di , aveva comunicato che era stato trasferito Controparte_8
“soltanto il 4% del valore delle polizze. Pertanto la informiamo che siamo disposti a prendere a carico questi due premi senza il riconoscimento di un obbligo legale o di una pregiudiziale” (doc. n. 4) e che la stessa società inviava estratto conto annuale al solo sig. (cfr. doc. 5) dal quale si evince la sostanziale illiquidità CP_2
delle polizze il cui valore era, al 29/02/2020, pari ad Euro 945,99.
Anche questi fatti sono provati documentalmente e non contestati e dunque devono ritenersi accertati quali fatti pacifici a norma dell'art. 115 c.p.c..
Da quanto premesso, si deve ritenere provato il danno emergente causato dall'aver investito nei prodotti proposti dalla convenuta, nella misura richiesta dagli attori.
L'eccezione avanzata da per cui sarebbe potuta incorrere CP_4
unicamente in una responsabilità precontrattuale è priva di pregio.
Secondo Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n.26724, invocata dalla convenuta a sostegno delle proprie ragioni, infatti: “La violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative;
se tali infrazioni avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipula del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti, ricorre un'ipotesi di responsabilità precontrattuale con il conseguente obbligo di risarcimento;
quando, invece, le violazioni riguardano operazioni di investimento (o disinvestimento) compiute in esecuzione del contratto, si configura una responsabilità contrattuale che può eventualmente condurre alla risoluzione dello strumento negoziale”.
Nel caso di specie, è pacifico che la violazione degli obblighi informativi non abbia riguardato la stipula del contratto di intermediazione, ma una specifica operazione di investimento, pertanto, si deve ritenere pienamente integrata la responsabilità contrattuale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n.
11 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cassazione civile sez. I, 06/09/2022,
n.26202).
In applicazione di detto principio, le voci di spesa devono essere rivalutate dalla data del sorgere del credito all'ultimo indice di rivalutazione disponibile (01/2025), oltre agli interessi legali fino alla data della deliberazione della presente sentenza. Di conseguenza gli importi relativi alle suindicate voci di danno possono essere così quantificati, per quanto riguarda Controparte_1
- pagamento effettuato in data 27/10/2017: capitale iniziale Euro 53.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 64.350,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 71.018,08;
- pagamento effettuato in data 23/01/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.938,63, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.138,83;
- pagamento effettuato in data 07/05/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.928,88, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.126,38;
- pagamento effettuato in data 03/08/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.912,63, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.107,10;
- pagamento effettuato in data 30/10/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.922,38, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.116,45;
12 - pagamento effettuato in data 05/02/2019: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.924,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.115,72;
- pagamento effettuato in data 01/03/2019: capitale iniziale Euro 19.500,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.924,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 25.312,39;
- pagamento effettuato in data 29/07/2019: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.915,88, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.099,50;
- pagamento effettuato in data 31/10/2019: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.923,56, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.103,94;
Per una somma totale pari ad Euro 111.138,39.
Per quanto riguarda , le somme corrisposte andranno rivalutate ed CP_2
applicati gli interessi secondo il seguente prospetto:
- pagamento effettuato in data 21/01/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.938,63, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.138,83;
- pagamento effettuato in data 03/04/2018: capitale iniziale Euro 13.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 15.483,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 17.072,78;
- pagamento effettuato in data 07/05/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.928,88, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.126,38;
- pagamento effettuato in data 03/08/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.912,63, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.107,10;
13 - pagamento effettuato in data 30/10/2018: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.922,38, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.116,45;
- pagamento effettuato in data 05/02/2019: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.924,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.115,72;
- pagamento effettuato in data 30/04/2019: capitale iniziale Euro 1.625,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (02/2025) Euro 1.917,50, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 2.105,07;
Per una somma totale pari ad Euro 29.782,33.
L'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile terza chiamata in garanzia dalla convenuta, eccepiva che il RT
prodotto in esame, essendo classificabile come prodotto finanziario, non rientrerebbe tra i rischi assicurati ai sensi dell'art.
3.12 di cui alla polizza di assicurazione per la responsabilità professionale.
Secondo tale clausola convenzionale: “L'assicurazione non vale per qualsiasi danno
o perdita patrimoniale attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, alla vendita di prodotti a contenuto finanziario, quali a titolo esemplificativo Bond e/o
Lever.
L'assicurazione vale invece per qualsiasi danno o perdita patrimoniale attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, alla vendita di prodotti finanziari assicurativi che sono da intendersi i prodotti di cui ai rami Vita di bilancio e pertanto Ramo I –
Vita umana;
Ramo III – Linked;
Ramo V – Capitalizzazione”.
Come evidenziato nella presente motivazione, sebbene nel prodotto in oggetto l a componente finanziaria sia da ritenersi nettamente preponderante, non è esclusa del tutto quella assicurativa. Inoltre, si evidenzia come le polizze “Linked” siano espressamente incluse fra quelle per cui vale la copertura assicurativa.
Per questi motivi
, , è obbligata a tenere indenne la convenuta di CP_5
quanto tenuta a risarcire agli attori.
14 Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cassazione civile sez.
VI, 31/08/2020, n.18076).
Le cc.dd. “spese di resistenza” fanno parte del genus delle “spese di salvataggio” che, ai sensi dell'art. 1914 c.c., sono quelle che l'assicurato sostiene “per evitare o diminuire il danno”. Considerato che la convenuta ha resistito in giudizio, tentando di limitare il danno da risarcire, tali spese debbono essere riconosciute. Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, essendo le eccezioni di inoperatività e perdita della garanzia sollevate da state rigettate e la domanda di manleva pienamene accolta, devono CP_9
essere liquidate a carico di ed a favore della convenuta, in RT
applicazione del principio della soccombenza.
In tema di determinazione del valore della causa, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'articolo 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con Dm 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex articolo 360, primo comma, n. 3, del cpc, sulla base del criterio del
"disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento
15 solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del
"disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa” (Cassazione civile sez. II,
24/07/2023, n.22160). Considerato che le domande di parti attrici sono state pienamente accolte, il criterio da applicarsi deve essere quello del disputatum che nella specie conduce di fatto al medesimo ammontare del criterio del decisum.
Le spese processuali, poste a carico di , GIÀ TR CP_4
e in solido tra loro, da rifondere in favore di parti attrici, sono
[...] RT
liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data
03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate
“Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 52.001 ad Euro 260.000 (valore della causa: Euro 108.875,00 secondo il suindicato criterio del disputatum), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
Le spese processuali per la chiamata di terzo, poste a carico, in applicazione del principio della soccombenza, di e a favore di RT TR
, GIÀ sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del
[...] CP_4
D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo
13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014,
n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014) s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del
13/08/2022 e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro
52.001 ad Euro 260.000 (valore della causa: Euro 108.875,00 secondo il suindicato criterio del disputatum), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
***
16
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, ON TR
, GIÀ ed in solido fra loro, al
[...] CP_4 RT pagamento, in favore di della somma pari ad Euro Controparte_1
111.138,39 a titolo di risarcimento del danno cagionato da responsabilità professionale per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della deliberazione della presente sentenza al saldo;
2. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, ON TR
, GIÀ ed in solido fra loro, al
[...] CP_4 RT pagamento, in favore di della somma pari ad Euro 29.782,33, a CP_2 titolo di risarcimento del danno cagionato da responsabilità professionale per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della deliberazione della presente sentenza al saldo;
3. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, ON TR
, GIÀ ed in solido fra loro, a
[...] CP_4 RT rifondere agli attori, e con solidarietà attiva tra CP_2 Controparte_1 questi ultimi, le spese processuali che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
4. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, ON a rifondere a RT
, GIÀ per le causali di cui in TR CP_4 parte motiva, le spese processuali di resistenza alla chiamata di terzo che liquida in
Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Massa, in data 26.03.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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