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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/10/2025, n. 4356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4356 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/14864
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 14864/2023 promossa da:
p.e.c. a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, il 05.05.1986; Parte_1 [...]
nato a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il 26.04.1990; Parte_2 Persona_1
nata a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il 31.10.1992, in proprio ed unitamente a
[...]
quali esercenti la responsabilità genitoriale di: nato a [...], Parte_3 Persona_2
Circondario Colon, Provincia di Cordoba, Argentina, il 29.06.2018; , nato a [...] Parte_4
Allende, Circondario Colon, Provincia di Cordoba, Argentina, il 15.07.2021; , Parte_5 nata a [...], Provincia di Chaco, Argentina, il 12.2.1987, in proprio ed unitamente a
[...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale, in proprio ed unitamente a Pt_3 Persona_3
, quali esercenti la responsabilità genitoriale di: nata a
[...] Controparte_1
Resistencia, Provincia di Chaco, Argentina, il 06.01.2018, e di nato a Controparte_2
Resistencia, Provincia di Chaco, Argentina, il 12.03.2021; , nato a Controparte_3
Resistencia, Provincia di Chaco, Argentina, il 27.06.1989; nato a Controparte_4
Resistencia, Provincia di Chaco, Argentina, il 20.08.1991; , nato a [...], Controparte_5
Provincia di Cordoba, Argentina, il 18.03.2002; nata a [...], Provincia di Controparte_6
Chaco, Argentina, il 22.11.1964; nato a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il CP_7
24.11.1994; nato a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il 16.12.1996; Parte_6 [...]
, nata a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il 18.02.1992; , Parte_7 Parte_8 nato a [...], Provincia di Catamarca, Argentina, il 19.07.1993, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Testini del Foro di Foggia (C.F.: ), ed elettivamente C.F._1
pagina 1 di 9 domiciliati presso il suo Studio in Foggia, Viale degli Aviatori n. 21;p.e.c.
fax: 0881651875), come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_8 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza e la sommarietà della cognizione della causa de qua: riconoscere e dichiarare, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di legge, il possesso, sin dalla nascita, della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti in forza delle circostanze documentate ed esposte nella narrativa del presente atto, da intendersi richiamate nelle presenti conclusioni, e, per l'effetto, ordinarsi al
[...]
e/o ad ogni altra competente Autorità amministrativa e consolare di procedere alle CP_8 conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge. Col favore delle spese di giudizio.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_8 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il 10 luglio Controparte_9
1868 a Caluso (TO), figlio di e (cfr. doc. in atti Persona_4 Controparte_10
n.130238868), il quale il quale emigrava in Argentina dove decedeva in data 03.08.1940 a Dean Funes,
Provincia di Cordoba, Argentina (cfr. doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” pagg.5-10), e, durante la sua permanenza nel territorio argentino, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal
Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione – Corte Nazionale
Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che dall' Anagrafe Elettorale, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di 16 anni, e gli argentini naturalizzati
a partire dai 18 anni, non risulta, alla data di cui sotto , o , nato il CP_9 CP_9 CP_3
10 luglio 1868 a Caluso, Torino – ITALIA.” (cfr. doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” pagg. 1-4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_8 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza. pagina 2 di 9 Il non costituiva in giudizio. Controparte_8
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_11 comparso.
Il Pubblico Ministero, in data 28.09.2023, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 02/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
In data 16.02.1891, l'avo a Caluso (TO), contraeva matrimonio con Controparte_9
(cfr. doc. in atti n.130238868). Dall'unione coniugale, nasceva il 31.03.1892 a Controparte_12
Sastre, Provincia di Santa Fe, Argentina, (cfr.doc. in atti n.130238860 “I Parte_9 parte-Actis” pagg.11-17).
In data 27.09.1921, a Chanar, Provincia di Cordoba, Argentina, contraeva Parte_9 matrimonio con (cfr.doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” pagg.18-25). Persona_5
Dall'unione coniugale nascevano tre figli: in data 14.11.1922 a Tercero Arriba, Persona_6
Provincia di Cordoba, Argentina (cfr.doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” pagg.26-35);
[...]
in data 27.12.1923, ad Olivia, Tercero Arriba,Provincia di Cordoba, Argentina (cfr.doc. CP_13 in atti n.130238869 “IV parte-Actis” pagg.19-24); in data CP_14
29.12.1927, a Dean Funes, Provincia di Cordoba, Argentina (cfr.doc. in atti n.130238851).
In data 24.02.1953, a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, contraeva Persona_6 matrimonio con (cfr.doc. in atti n.130238863 “II parte-Actis” Persona_7 pagg.1-8). Dall'unione coniugale nasceva: il 26.04.1957, a Cordoba, Provincia di Persona_8
Cordoba, Argentina (cfr.doc. in atti n.130238863 “II parte-Actis” pagg.9-14).
pagina 3 di 9 In data16.03.1983, a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, contraeva Persona_8 matrimonio con (cfr.doc. in atti n.130238863 “II parte-Actis” pagg.15- Persona_9
22). Dall'unione coniugale nascevano, a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, tre figli:
[...]
, il 05.05.1986 (cfr.doc. in atti n.130238863 “II parte-Actis” pagg.23-28); Persona_10 [...]
il 26.04.1990 (cfr.doc. in atti n.130238863 “II parte-Actis pagg.29-34); Parte_2 [...]
il 31.10.1992 (cfr.doc. in atti n.130238854 “III parte-Actis” pagg.1-6), odierni CP_15 ricorrenti.
In data 03.10.2014, a Villa Carlos Paz, Provincia di Cordoba, in Argentina, Controparte_15 contraeva matrimonio con (cfr.doc. in atti n.130238854 “III parte-Actis” pagg.7-14). Parte_3
Dall'unione coniugale nascevano, a Villa Allende, , Provincia di Cordoba, Persona_11
Argentina, due figli: il 29.06.2018 (cfr.doc. in atti n.130238854 “III parte-Actis” Persona_2 pagg.15-20); il 15.07.2021(cfr.doc. in atti n.130238854 “III parte-Actis” pagg.21-26), Parte_4 odierni ricorrenti.
In data 05.09.1956, a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, contraeva CP_14 matrimonio con (cfr.doc. in atti n.130238856 “V parte-Actis” pagg.25-32). Persona_12
Dall'unione coniugale nascevano tre figlie: a Cordoba, Provincia di Cordoba, Persona_13
Argentina, il 20.06.1960, (cfr.doc. in atti n.130238869 “IV parte-Actis” pagg.1-6); Parte_10
, a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, il 23.03.1958 (cfr.doc. in atti n.130238869 “IV
[...] parte-Actis” pagg.25-30); a Resistencia, Provincia di Chaco, Argentina, il Controparte_6
22.11.1964 (cfr.doc. in atti n.130238852 “VI Actis” pagg.1-8) odierna ricorrente.
In data 27.12.1985, a Resistencia, Provincia di Chaco a Resistencia, Provincia di Chaco,
[...] contraeva matrimonio con (cfr.doc. in atti n.130238852 “VI Actis” Persona_13 Persona_14 pagg.9-18). Dall'unione coniugale nascevano, a Resistencia, Provincia di Chaco, Argentina, tre figli:
il 12.02.1987 (cfr.doc. in atti n.130238852 “VI Actis” pagg.19-27); Parte_5 [...]
il 27.06.1989 (cfr.doc. in atti n.130238852 “VI Actis” pagg (cfr.doc. in atti Controparte_3
n.130238852 “VI Actis” pagg.28-36) e il 20.08.1991 (cfr.doc. in atti Controparte_4
n.130238852 “VI Actis” pagg.37-44), odierni ricorrenti.
In data 08.12.2016, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Parte_5 Persona_3 in atti n.130238852 “VI Actis” pagg.45-53) e dall'unione coniugale nascevano, a Resistencia, Provincia di Chaco, Argentina, due figli: il 06.01.2018 (cfr.doc. in atti Controparte_1
n.130238852 “VI Actis” pagg.54-61) e il 12.03.2021(cfr.doc. in atti Controparte_2
n.130238852 “VI Actis” pagg.62-69), odierni ricorrenti.
pagina 4 di 9 In data il 25.04.1991, a Cordoba, Provincia di Cordoba contraeva matrimonio Parte_10 Per_7 con (cfr.doc. in atti n.130238847). Dall'unione coniugale nascevano due figli: Persona_15
a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, il 18.02.1992 (cfr.doc. in atti Parte_7
n.130238869 “IV parte-Actis” pagg.13-18); , a Valle Viejo, Provincia di Parte_8
Catamarca, Argentina, il 19.07.1993(cfr.doc. in atti n.130238849), odierni ricorrenti.
In data 09.01.1992, a Cordoba, Provincia di Cordoba, contraeva matrimonio con Controparte_6
(cfr.doc. in atti n.130238856 “V parte Actis” pagg. 17-24). Dall'unione coniugale Persona_16 nascevano, a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, due figli: il 24.11.1994 CP_7
(cfr.doc. in atti n.130238850) e il 16.12.1996 (cfr.doc. in atti n.130238869 “IV parte- Parte_6
Actis” pagg.7-12), odierni ricorrenti.
In data 24.07.1964, a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina nasceva , figlia Persona_17 naturale di e (cfr.doc. in atti n.130238856 “V parte Controparte_13 Persona_18
Actis” pagg.1-8), i quali, in data 06.09.1989, contraevano matrimonio (cfr.doc. in atti n.130238856 “V parte Actis” pagg.9-16).
Dall'unione di e nasceva, a Cordoba, Provincia di Persona_17 CP_16 Persona_19
Cordoba, Argentina, il 18.03.2002 (cfr.doc. in atti n.130238848), odierno Controparte_5 ricorrente.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_8 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale pagina 5 di 9 competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. pagina 6 di 9 Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo, specificavano di avere tentato diverse volte a richiedere l'appuntamento presso il
Consolato di Cordoba e quello di Rosario, in Argentina, tramite il Portale “Prenotami”, senza essere riusciti a fissare alcun appuntamento. Sul punto, i ricorrenti evidenziavano che dal sito istituzionale del risulta che la trattazione delle pratiche di cittadinanza iure sanguinis è ferma all'anno 2019. Pt_11
Peraltro, il ad oggi, come risulta dal sito internet ufficiale, sta trattando le domande Pt_11 presentate prima del 2018-2019. Nel caso del consolato di Cordoba, il servizio on line di prenotazione degli appuntamenti è disponibile solo due volte all'anno e, in caso di richiesta di appuntamento infruttuosa, occorre attendere l'anno successivo (cfr. doc. in atti n.130238845 e n.130238846).
Pertanto, in concreto, l'interesse ad agire va agli stessi riconosciuto, essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi, di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale Controparte_9 si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 130238868). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio Controparte_9 Parte_9
(cfr.doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” pagg.11-17), il quale contraeva matrimonio
[...] con (cfr.doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” pagg.18-25) e dall'unione Persona_5 coniugale, nascevano tre figli: (cfr.doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” Persona_6 pagg.26-35); (cfr.doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” pagg.26-35); Controparte_13
(cfr.doc. in atti n.130238851). CP_14
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel pagina 7 di 9 Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in Paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti;
Persona_10 [...]
; ; ; Parte_2 Persona_1 Persona_2 Parte_4 Pt_5
; ; ;
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
; ; ;
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
; ; ;
[...] CP_7 Parte_6 Parte_7 Parte_8 cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nato a [...], Provincia di Persona_10
Cordoba, Argentina, il 05.05.1986; nato a [...], Provincia di Cordoba, Parte_2
Argentina, il 26.04.1990; nata a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il Persona_1
31.10.1992; nato a [...], , Provincia di Cordoba, Argentina, Persona_2 Persona_11 il 29.06.2018; , nato a [...], , Provincia di Cordoba, Parte_4 Persona_11
Argentina, il 15.07.2021; , nata a [...], Provincia di Chaco, Argentina, il Parte_5
12.2.1987; nata a [...], Provincia di Chaco, Argentina, il Controparte_1
06.01.2018; nato a [...], Provincia di Chaco, Argentina, il Controparte_2
12.03.2021; , nato a [...], Provincia di Chaco, Argentina, il Controparte_3
27.06.1989; nato a [...], Provincia di Chaco, Argentina, il Controparte_4
pagina 8 di 9 20.08.1991; , nato a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il 18.03.2002; Controparte_5
nata a [...], Provincia di Chaco, Argentina, il 22.11.1964; Controparte_6 CP_7
, nato a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il 24.11.1994; nato a
[...] Parte_6
Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, il 16.12.1996; nata a [...], Parte_7
Provincia di Cordoba, Argentina, il 18.02.1992; , nato a [...], Provincia di Parte_8
Catamarca, Argentina, il 19.07.1993, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_11 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 02 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 14864/2023 promossa da:
p.e.c. a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, il 05.05.1986; Parte_1 [...]
nato a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il 26.04.1990; Parte_2 Persona_1
nata a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il 31.10.1992, in proprio ed unitamente a
[...]
quali esercenti la responsabilità genitoriale di: nato a [...], Parte_3 Persona_2
Circondario Colon, Provincia di Cordoba, Argentina, il 29.06.2018; , nato a [...] Parte_4
Allende, Circondario Colon, Provincia di Cordoba, Argentina, il 15.07.2021; , Parte_5 nata a [...], Provincia di Chaco, Argentina, il 12.2.1987, in proprio ed unitamente a
[...]
, quali esercenti la responsabilità genitoriale, in proprio ed unitamente a Pt_3 Persona_3
, quali esercenti la responsabilità genitoriale di: nata a
[...] Controparte_1
Resistencia, Provincia di Chaco, Argentina, il 06.01.2018, e di nato a Controparte_2
Resistencia, Provincia di Chaco, Argentina, il 12.03.2021; , nato a Controparte_3
Resistencia, Provincia di Chaco, Argentina, il 27.06.1989; nato a Controparte_4
Resistencia, Provincia di Chaco, Argentina, il 20.08.1991; , nato a [...], Controparte_5
Provincia di Cordoba, Argentina, il 18.03.2002; nata a [...], Provincia di Controparte_6
Chaco, Argentina, il 22.11.1964; nato a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il CP_7
24.11.1994; nato a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il 16.12.1996; Parte_6 [...]
, nata a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il 18.02.1992; , Parte_7 Parte_8 nato a [...], Provincia di Catamarca, Argentina, il 19.07.1993, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Testini del Foro di Foggia (C.F.: ), ed elettivamente C.F._1
pagina 1 di 9 domiciliati presso il suo Studio in Foggia, Viale degli Aviatori n. 21;p.e.c.
fax: 0881651875), come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_8 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza e la sommarietà della cognizione della causa de qua: riconoscere e dichiarare, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di legge, il possesso, sin dalla nascita, della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti in forza delle circostanze documentate ed esposte nella narrativa del presente atto, da intendersi richiamate nelle presenti conclusioni, e, per l'effetto, ordinarsi al
[...]
e/o ad ogni altra competente Autorità amministrativa e consolare di procedere alle CP_8 conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge. Col favore delle spese di giudizio.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_8 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il 10 luglio Controparte_9
1868 a Caluso (TO), figlio di e (cfr. doc. in atti Persona_4 Controparte_10
n.130238868), il quale il quale emigrava in Argentina dove decedeva in data 03.08.1940 a Dean Funes,
Provincia di Cordoba, Argentina (cfr. doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” pagg.5-10), e, durante la sua permanenza nel territorio argentino, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal
Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione – Corte Nazionale
Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che dall' Anagrafe Elettorale, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di 16 anni, e gli argentini naturalizzati
a partire dai 18 anni, non risulta, alla data di cui sotto , o , nato il CP_9 CP_9 CP_3
10 luglio 1868 a Caluso, Torino – ITALIA.” (cfr. doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” pagg. 1-4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_8 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza. pagina 2 di 9 Il non costituiva in giudizio. Controparte_8
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_11 comparso.
Il Pubblico Ministero, in data 28.09.2023, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 02/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
In data 16.02.1891, l'avo a Caluso (TO), contraeva matrimonio con Controparte_9
(cfr. doc. in atti n.130238868). Dall'unione coniugale, nasceva il 31.03.1892 a Controparte_12
Sastre, Provincia di Santa Fe, Argentina, (cfr.doc. in atti n.130238860 “I Parte_9 parte-Actis” pagg.11-17).
In data 27.09.1921, a Chanar, Provincia di Cordoba, Argentina, contraeva Parte_9 matrimonio con (cfr.doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” pagg.18-25). Persona_5
Dall'unione coniugale nascevano tre figli: in data 14.11.1922 a Tercero Arriba, Persona_6
Provincia di Cordoba, Argentina (cfr.doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” pagg.26-35);
[...]
in data 27.12.1923, ad Olivia, Tercero Arriba,Provincia di Cordoba, Argentina (cfr.doc. CP_13 in atti n.130238869 “IV parte-Actis” pagg.19-24); in data CP_14
29.12.1927, a Dean Funes, Provincia di Cordoba, Argentina (cfr.doc. in atti n.130238851).
In data 24.02.1953, a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, contraeva Persona_6 matrimonio con (cfr.doc. in atti n.130238863 “II parte-Actis” Persona_7 pagg.1-8). Dall'unione coniugale nasceva: il 26.04.1957, a Cordoba, Provincia di Persona_8
Cordoba, Argentina (cfr.doc. in atti n.130238863 “II parte-Actis” pagg.9-14).
pagina 3 di 9 In data16.03.1983, a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, contraeva Persona_8 matrimonio con (cfr.doc. in atti n.130238863 “II parte-Actis” pagg.15- Persona_9
22). Dall'unione coniugale nascevano, a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, tre figli:
[...]
, il 05.05.1986 (cfr.doc. in atti n.130238863 “II parte-Actis” pagg.23-28); Persona_10 [...]
il 26.04.1990 (cfr.doc. in atti n.130238863 “II parte-Actis pagg.29-34); Parte_2 [...]
il 31.10.1992 (cfr.doc. in atti n.130238854 “III parte-Actis” pagg.1-6), odierni CP_15 ricorrenti.
In data 03.10.2014, a Villa Carlos Paz, Provincia di Cordoba, in Argentina, Controparte_15 contraeva matrimonio con (cfr.doc. in atti n.130238854 “III parte-Actis” pagg.7-14). Parte_3
Dall'unione coniugale nascevano, a Villa Allende, , Provincia di Cordoba, Persona_11
Argentina, due figli: il 29.06.2018 (cfr.doc. in atti n.130238854 “III parte-Actis” Persona_2 pagg.15-20); il 15.07.2021(cfr.doc. in atti n.130238854 “III parte-Actis” pagg.21-26), Parte_4 odierni ricorrenti.
In data 05.09.1956, a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, contraeva CP_14 matrimonio con (cfr.doc. in atti n.130238856 “V parte-Actis” pagg.25-32). Persona_12
Dall'unione coniugale nascevano tre figlie: a Cordoba, Provincia di Cordoba, Persona_13
Argentina, il 20.06.1960, (cfr.doc. in atti n.130238869 “IV parte-Actis” pagg.1-6); Parte_10
, a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, il 23.03.1958 (cfr.doc. in atti n.130238869 “IV
[...] parte-Actis” pagg.25-30); a Resistencia, Provincia di Chaco, Argentina, il Controparte_6
22.11.1964 (cfr.doc. in atti n.130238852 “VI Actis” pagg.1-8) odierna ricorrente.
In data 27.12.1985, a Resistencia, Provincia di Chaco a Resistencia, Provincia di Chaco,
[...] contraeva matrimonio con (cfr.doc. in atti n.130238852 “VI Actis” Persona_13 Persona_14 pagg.9-18). Dall'unione coniugale nascevano, a Resistencia, Provincia di Chaco, Argentina, tre figli:
il 12.02.1987 (cfr.doc. in atti n.130238852 “VI Actis” pagg.19-27); Parte_5 [...]
il 27.06.1989 (cfr.doc. in atti n.130238852 “VI Actis” pagg (cfr.doc. in atti Controparte_3
n.130238852 “VI Actis” pagg.28-36) e il 20.08.1991 (cfr.doc. in atti Controparte_4
n.130238852 “VI Actis” pagg.37-44), odierni ricorrenti.
In data 08.12.2016, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Parte_5 Persona_3 in atti n.130238852 “VI Actis” pagg.45-53) e dall'unione coniugale nascevano, a Resistencia, Provincia di Chaco, Argentina, due figli: il 06.01.2018 (cfr.doc. in atti Controparte_1
n.130238852 “VI Actis” pagg.54-61) e il 12.03.2021(cfr.doc. in atti Controparte_2
n.130238852 “VI Actis” pagg.62-69), odierni ricorrenti.
pagina 4 di 9 In data il 25.04.1991, a Cordoba, Provincia di Cordoba contraeva matrimonio Parte_10 Per_7 con (cfr.doc. in atti n.130238847). Dall'unione coniugale nascevano due figli: Persona_15
a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, il 18.02.1992 (cfr.doc. in atti Parte_7
n.130238869 “IV parte-Actis” pagg.13-18); , a Valle Viejo, Provincia di Parte_8
Catamarca, Argentina, il 19.07.1993(cfr.doc. in atti n.130238849), odierni ricorrenti.
In data 09.01.1992, a Cordoba, Provincia di Cordoba, contraeva matrimonio con Controparte_6
(cfr.doc. in atti n.130238856 “V parte Actis” pagg. 17-24). Dall'unione coniugale Persona_16 nascevano, a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, due figli: il 24.11.1994 CP_7
(cfr.doc. in atti n.130238850) e il 16.12.1996 (cfr.doc. in atti n.130238869 “IV parte- Parte_6
Actis” pagg.7-12), odierni ricorrenti.
In data 24.07.1964, a Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina nasceva , figlia Persona_17 naturale di e (cfr.doc. in atti n.130238856 “V parte Controparte_13 Persona_18
Actis” pagg.1-8), i quali, in data 06.09.1989, contraevano matrimonio (cfr.doc. in atti n.130238856 “V parte Actis” pagg.9-16).
Dall'unione di e nasceva, a Cordoba, Provincia di Persona_17 CP_16 Persona_19
Cordoba, Argentina, il 18.03.2002 (cfr.doc. in atti n.130238848), odierno Controparte_5 ricorrente.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_8 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale pagina 5 di 9 competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. pagina 6 di 9 Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo, specificavano di avere tentato diverse volte a richiedere l'appuntamento presso il
Consolato di Cordoba e quello di Rosario, in Argentina, tramite il Portale “Prenotami”, senza essere riusciti a fissare alcun appuntamento. Sul punto, i ricorrenti evidenziavano che dal sito istituzionale del risulta che la trattazione delle pratiche di cittadinanza iure sanguinis è ferma all'anno 2019. Pt_11
Peraltro, il ad oggi, come risulta dal sito internet ufficiale, sta trattando le domande Pt_11 presentate prima del 2018-2019. Nel caso del consolato di Cordoba, il servizio on line di prenotazione degli appuntamenti è disponibile solo due volte all'anno e, in caso di richiesta di appuntamento infruttuosa, occorre attendere l'anno successivo (cfr. doc. in atti n.130238845 e n.130238846).
Pertanto, in concreto, l'interesse ad agire va agli stessi riconosciuto, essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi, di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale Controparte_9 si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 130238868). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio Controparte_9 Parte_9
(cfr.doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” pagg.11-17), il quale contraeva matrimonio
[...] con (cfr.doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” pagg.18-25) e dall'unione Persona_5 coniugale, nascevano tre figli: (cfr.doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” Persona_6 pagg.26-35); (cfr.doc. in atti n.130238860 “I parte-Actis” pagg.26-35); Controparte_13
(cfr.doc. in atti n.130238851). CP_14
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel pagina 7 di 9 Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in Paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti;
Persona_10 [...]
; ; ; Parte_2 Persona_1 Persona_2 Parte_4 Pt_5
; ; ;
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
; ; ;
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
; ; ;
[...] CP_7 Parte_6 Parte_7 Parte_8 cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nato a [...], Provincia di Persona_10
Cordoba, Argentina, il 05.05.1986; nato a [...], Provincia di Cordoba, Parte_2
Argentina, il 26.04.1990; nata a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il Persona_1
31.10.1992; nato a [...], , Provincia di Cordoba, Argentina, Persona_2 Persona_11 il 29.06.2018; , nato a [...], , Provincia di Cordoba, Parte_4 Persona_11
Argentina, il 15.07.2021; , nata a [...], Provincia di Chaco, Argentina, il Parte_5
12.2.1987; nata a [...], Provincia di Chaco, Argentina, il Controparte_1
06.01.2018; nato a [...], Provincia di Chaco, Argentina, il Controparte_2
12.03.2021; , nato a [...], Provincia di Chaco, Argentina, il Controparte_3
27.06.1989; nato a [...], Provincia di Chaco, Argentina, il Controparte_4
pagina 8 di 9 20.08.1991; , nato a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il 18.03.2002; Controparte_5
nata a [...], Provincia di Chaco, Argentina, il 22.11.1964; Controparte_6 CP_7
, nato a [...], Provincia di Cordoba, Argentina, il 24.11.1994; nato a
[...] Parte_6
Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina, il 16.12.1996; nata a [...], Parte_7
Provincia di Cordoba, Argentina, il 18.02.1992; , nato a [...], Provincia di Parte_8
Catamarca, Argentina, il 19.07.1993, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_11 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 02 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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