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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33649/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33649/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...], il [...], (C.U.I.: Parte_1
) elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pietro Mascagni 186, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Iacopo Maria Pitorri, (c.f. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_2
difende;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente -
Oggetto: diniego protezione speciale.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il Parte_1
provvedimento della Questura di di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della CP_2
protezione speciale emesso il 15/04/2024 e notificato al ricorrente in data 05/08/2024. Si sono costituiti il e la Questura di contestando in fatto e in Controparte_1 CP_2
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore nel presente giudizio debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Controparte_1
Frosinone un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del , il quale non ha al riguardo sollevato Controparte_1
alcuna eccezione.
Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_3
CA c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. Spagna [GC], § 110; AR c. Romania [GC], § 71; AN e Testimone_2
VI c. Montenegro, § 42) o commerciali (TA PO Oy e SA
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Tanto premesso, il ricorso, come detto, è infondato.
Preliminarmente, il ricorso è del tutto inconferente rispetto alla domanda, in quanto impostato, in fatto e in diritto, come un ricorso avvero il diniego della protezione internazionale, mentre il provvedimento impugnato è un diniego del Questore di protezione speciale.
Ancora, il ricorrente non ha dimostrato un'integrazione lavorativa e sociale effettiva nel territorio. I documenti si limitano a visure camerali che nulla dicono rispetto all'attività effettivamente svolta né la stessa può essere ricavata dalla produzione di due fatture o di invii telematici di dichiarazioni reddituali.
In definitiva il ricorso deve essere respinto e, stante la manifesta infondatezza, non può essere accolta l'istanza di ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio
(presentata in questa sede a seguito del provvedimento di inammissibilità del COA).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente;
- condanna il ricorrente alla refusione in favore del delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in euro 2.356,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 903,00 per la fase di trattazione), oltre accessori di legge;
Si comunichi.
Roma, 30/1/2025 La Presidente Dott.ssa Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33649/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...], il [...], (C.U.I.: Parte_1
) elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pietro Mascagni 186, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Iacopo Maria Pitorri, (c.f. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_2
difende;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente -
Oggetto: diniego protezione speciale.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il Parte_1
provvedimento della Questura di di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della CP_2
protezione speciale emesso il 15/04/2024 e notificato al ricorrente in data 05/08/2024. Si sono costituiti il e la Questura di contestando in fatto e in Controparte_1 CP_2
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore nel presente giudizio debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Controparte_1
Frosinone un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del , il quale non ha al riguardo sollevato Controparte_1
alcuna eccezione.
Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_3
CA c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. Spagna [GC], § 110; AR c. Romania [GC], § 71; AN e Testimone_2
VI c. Montenegro, § 42) o commerciali (TA PO Oy e SA
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Tanto premesso, il ricorso, come detto, è infondato.
Preliminarmente, il ricorso è del tutto inconferente rispetto alla domanda, in quanto impostato, in fatto e in diritto, come un ricorso avvero il diniego della protezione internazionale, mentre il provvedimento impugnato è un diniego del Questore di protezione speciale.
Ancora, il ricorrente non ha dimostrato un'integrazione lavorativa e sociale effettiva nel territorio. I documenti si limitano a visure camerali che nulla dicono rispetto all'attività effettivamente svolta né la stessa può essere ricavata dalla produzione di due fatture o di invii telematici di dichiarazioni reddituali.
In definitiva il ricorso deve essere respinto e, stante la manifesta infondatezza, non può essere accolta l'istanza di ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio
(presentata in questa sede a seguito del provvedimento di inammissibilità del COA).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente;
- condanna il ricorrente alla refusione in favore del delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in euro 2.356,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 903,00 per la fase di trattazione), oltre accessori di legge;
Si comunichi.
Roma, 30/1/2025 La Presidente Dott.ssa Luciana Sangiovanni