Articolo 8 della Legge 8 novembre 1986, n. 752
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 novembre 1986
Art. 8. 1. Al Fine di potenziare le azioni indicate alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 e di agevolare l'attivita' svolta dalle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla relativa regolamentazione comunitaria, l' articolo 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e loro unioni acquistano la personalita' giuridica di diritto privato e ad esse non si applica l' articolo 17 del codice civile .
Le stesse sono soggette alle forme di pubblicita' previste dall' articolo 33 del codice civile e alla denuncia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come esercenti attivita' agricola, ai sensi dell' articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Spettano alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli i compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti".
2. Nei confronti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articolo 9, terzo e quarto comma , e articolo 10, quarto comma ; al relativo finanziamento si provvede con le assegnazioni di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4.
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 674/1978 , recante: "Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli", era il seguente:
"Art. 7.- Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e le relative unioni acquistano la personalita' giuridica di diritto privato".
Il testo dell' art. 17 del codice civile e' il seguente:
"Art. 17. (Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredita' e legati). - La persona giuridica non puo' acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni o eredita', ne' conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto".
- Il testo dell' art. 33 del codice civile e' il seguente:
"Art. 33. (Registrazione delle persone giuridiche). - In ogni provincia e' istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
La registrazione puo' essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benche' riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica delle obbligazioni assunte".
- Il testo dell' art. 47 del R.D. n. 2011/1934 , recante "Approvazione del testo unico delle leggi nei consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa", come modificato, e' il seguente:
"Art. 47. - Chiunque, sia individualmente, sia in societa' con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura e' tenuto a farne denuncia alle camere di commercio, industria e agricoltura delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.
Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attivita' agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 .
Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia alle singole camere di commercio, industria e agricoltura nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza aver ottenuto da essi il certificato relativo.
I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione alla sola camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell' art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327 .
Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle societa' che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51".
- Il testo del terzo e del quarto comma dell'art. 9 della legge n. 674/1978 , e' il seguente:
"Al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle unioni e' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.
I contributi, esenti da qualsiasi imposta, sono concessi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta commissione interregionale, secondo le modalita' previste dagli articoli 10 e 11 del sopracitato regolamento".
- Il testo del quarto comma dell'art. 10 della citata legge n. 674/1978 , e' il seguente:
"AL FINE di favorire interventi sul mercato agricolo-alimentare da parte delle unioni, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del sopracitato regolamento, e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984".
Entrata in vigore il 14 novembre 1986
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