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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12332/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12332/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Andrea GORI;
RICORRENTE contro
(Questura di Mantova); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 24.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il giorno 11.10.2024, , cittadino albanese, ha impugnato il Parte_1 provvedimento n. Cat.A11/Imm./I sez/125/2021 del 29.3.2021, a lui notificato il 31.10.2024, con cui la Questura di Mantova ha rigettato la sua richiesta, presentata il 6.10.2020, volta rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto convivente con la sorella cittadina albanese
[...]
(nata , regolarmente soggiornante. Per_1 Pt_1
La decisione impugnata si fonda sul rilievo che il legame tra fratello e sorella, entrambi stranieri, non è incluso tra quelli che – ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consentono il ricongiungimento familiare.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, il procuratore del ricorrente ha contestato le valutazioni effettuate dall'autorità amministrativa. In particolare, pur riconoscendo che il legame tra fratelli è estraneo ai rapporti familiari specificamente elencati dal citato art. 29, ha lamentato l'indebita lesione del diritto all'unità familiare del suo assistito, evidenziando anche il lungo periodo di attesa trascorso tra la data di emissione del provvedimento (29.3.2021) e quella della sua notificazione (3.10.2024).
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con riconoscimento del suo diritto all'ottenimento, in via principale, di un permesso di soggiorno per motivi familiari e, in via
Pag. 1 di 4 subordinata, di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale. In via ulteriormente subordinata, parte attrice chiesto che il Giudice disponga la trasmissione degli atti alla Commissione territoriale competente affinché fornisca il prescritto parere in ordine al rilascio del permesso per motivi di protezione speciale.
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, il 7.1.2025, chiedendo il rigetto del ricorso, in considerazione dell'irrilevanza della convivenza con la sorella cittadina extracomunitaria, ai fini del rilascio del titolo di Persona_1 soggiorno per motivi familiari. Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della domanda subordinata di protezione speciale, in quanto non preceduta dall'istanza amministrativa.
3. Delegata la trattazione della causa alla GOP dott.ssa Emanuela Maggiore, all'udienza del 15.1.2025 si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente. Egli ha dichiarato di essere molto legato alla sorella, più anziana di tre anni, la quale ha provveduto al suo mantenimento ancor prima del suo arrivo in Italia, tanto da consentirgli di conseguire il diploma di liceo scientifico e di avere concrete prospettive di assunzione nell'impresa del cognato. Inoltre, egli ha riferito che attualmente bada al figlio piccolo della sorella e ai bambini della cognata, allorché i rispettivi genitori, per esigenze lavorative, devono trasferirsi fuori dal luogo di residenza.
All'udienza del 17.3.2025 è stata sentita , sorella del ricorrente, la quale ha nella sostanza Persona_1 confermato quanto dichiarato del fratello. Inoltre, ella ha precisato che in Albania non vive più nessuno dei suoi familiari più stretti, poiché il padre vive in Grecia e la madre va spesso a trovarlo, mentre tutti i suoi cugini vivono in Italia.
4. Rimessa la causa a questo Giudice, è stata fissata udienza “cartolare” per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa in data 24.4.2025. In data 14.4.2025, il difensore di Parte_1 ha depositato tempestive note scritte ex art. 127-ter c.p.c., insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere che oggetto del presente giudizio è il diritto soggettivo del ricorrente a ottenere il rilascio dei titoli di soggiorno invocati. Di qui, l'inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento dell'amministrazione, atteso che la legge (v. l'art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
2. Ciò posto, la domanda con cui il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto a ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, in virtù dell'allegato rapporto di convivenza con la sorella, è fondata e merita, pertanto, di essere accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va ricordato che, in base all'art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».
La Corte costituzionale, con la sent. n. 202/2013, ha dichiarato l'illegittimità di tale articolo, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o «al familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».
Alla luce di tale sentenza del Giudice delle leggi, la valutazione comparativa discrezionale prevista dal citato art. 5, comma 5, d.lgs. cit. deve oggi trovare applicazione in tutti i casi in cui lo straniero vanti
Pag. 2 di 4 legami familiari nel territorio dello Stato, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni che gli darebbero titolo a ottenere il ricongiungimento familiare a norma dell'art. 29 d.lgs. 286/1998 o il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 d.lgs. cit. (v., sul punto, Cass., sez. I, 15 gennaio 2019, n. 781 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Ebbene, il ricorrente risiede sul territorio nazionale sin dal 2020, è incensurato ed è sempre stato inserito, sin dal suo arrivo nel nostro Paese, all'interno del nucleo familiare della sorella Persona_1
(nata . Pt_1
Costei è, a sua volta, da tempo radicata in Italia, ove gestisce un'impresa familiare insieme al coniuge (cfr. docc.
8-9 del fascicolo di parte ricorrente), percepisce un reddito adeguato (v. doc. 10 del fascicolo di parte) ed è comproprietaria dell'immobile in cui abita (v. doc. 7 del fascicolo di parte). Stando a quanto da lei testimoniato (a conferma delle parole rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero), ella ha sempre provveduto al mantenimento del fratello già da prima che egli giungesse in Italia.
Tra i due, quindi, sussiste un'effettiva comunanza di vita, tanto che la sorella, sentita come testimone, ha dichiarato di essere solita affidare il proprio figlio minorenne al ricorrente, ogniqualvolta si trovi costretta a effettuare trasferte per motivi di lavoro.
Quanto ai legami con il Paese di origine, la predetta testimone ha dato atto che in Albania i due fratelli non hanno più familiari stretti, in quanto il padre si è da tempo trasferito in Grecia e la madre si reca spesso a trovarlo, mentre gli altri parenti vivono pressoché tutti ormai in Italia.
Peraltro, dal certificato di stato di famiglia rilasciato dalle autorità albanesi (prodotto in atti sub doc. 13 del fascicolo del ricorrente) risulta che e non hanno effettivamente altri fratelli: Parte_1 Persona_1 si può, allora, comprendere la decisione radicale dell'istante di trasferirsi in Italia per vivere con la sua unica sorella, la quale gli ha anche prospettato concrete possibilità di assunzione nell'impresa gestita dalla medesima insieme al coniuge.
Le considerazioni che precedono portano a concludere che un eventuale allontanamento di
[...]
dal territorio nazionale sarebbe una misura sproporzionata, poiché comprometterebbe in Pt_1 maniera grave la sua vita familiare, ormai consolidata nel nostro Paese senza valide alternative di ricostituzione all'estero.
All'esito del giudizio comparativo effettuato alla stregua del citato art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 deve essere, pertanto, decretata la prevalenza del diritto del ricorrente alla tutela dei suoi legami familiari instaurati in Italia (con la sorella maggiore e la sua famiglia), tutelato dall'art. 8 CEDU, rispetto alle esigenze pubblicistiche di protezione dell'ordine pubblico e di regolamentazione dei flussi migratori.
Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda di riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere, quindi, accolta.
Ogni ulteriore domanda deve ritenersi assorbita.
3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in considerazione sia dell'inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento impugnato (con conseguente soccombenza solo parziale dell'amministrazione) sia della particolare complessità del caso deciso, in cui il riconoscimento del titolo di soggiorno, pur in assenza dei requisiti formali previsti dagli artt. 29-30 d.lgs. 286/1998, è dipeso unicamente dall'esito della valutazione discrezionale prevista dall'art. 5, comma 5, d.lgs. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara inammissibile la domanda di annullamento del decreto emesso dalla Questura di Mantova e
Pag. 3 di 4 qui oggetto di opposizione;
accerta il diritto di , sopra generalizzato, all'ottenimento di un permesso di soggiorno Parte_1 per motivi familiari;
ordina, per l'effetto, alla Questura competente di provvedere al rilascio dello stesso;
compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, il 24 maggio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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