Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 765 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il dom. proc. avv.to Nicola D'Avino, delega in atti
-attrice opponente- contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con i proc. dom. avv.ti AN Cerracchio ed Alberto Cerracchio, delega in atti
-convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Sulle seguenti CONCLUSIONI per l'attrice opponente: come da note depositate in data 4.11.2024
Per la convenuta opposta: come da note depositate in 4.11.2024
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice si è opposta al decreto ingiuntivo n. 3672/2019, emesso dall'intestato
Tribunale, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 10.800,00 per la fornitura, installazione e manutenzione di un software chiamato ALYANTE START e deputato pagina 1 di 8
In via preliminare, l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Salerno in favore di quello di Nola sia perché la sua sede rientrava nel circondario del secondo, sia perché il contratto era stato materialmente sottoscritto in Nola presso la sua sede amministrativa. Invocava in ogni caso l'applicazione dei principi esposti dalla Suprema Corte con sentenza n. 17985/2016 in riferimento al riparto di competenza nelle obbligazioni pecuniarie.
Nel merito, contestava il credito avversario formulando eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. e deducendo che il software in oggetto non era mai entrato in funzione perché inservibile a causa delle numerose anomalie e difettosità.
In via riconvenzionale, l'attrice chiedeva quindi che la società opposta fosse condannata a restituirle l'importo di € 1.400,00 versato al momento della sottoscrizione del contratto, nonché a risarcirle il danno patito, anche d'immagine nei confronti dei clienti, e quantificato in € 20.000,00.
Concludeva pertanto per la revoca del decreto opposto.
Costituitasi, la società contestava la fondatezza dell'opposizione. CP_1
Ribadiva la competenza territoriale del Tribunale adito in quanto forum destinatae solutionis e sosteneva la dilatorietà dell'opposizione richiamando, da un lato, la documentazione contrattuale attestante la conclusione del contratto, l'oggetto dello stesso e la pattuizione del prezzo e, dall'altro, la genericità delle contestazioni avversarie relative a supposti malfunzionamenti della fornitura.
Concludeva perciò per il rigetto dell'opposizione.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del 26.1.2021 ed esaurita l'istruttoria dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e trattenuta in decisione all'udienza dell'8.11.2024 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta), con concessione dei termini (minimi) ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e va accolta per non avere parte opposta assolto all'onere pagina 2 di 8 della prova sulla stessa gravante.
Deve essere però preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
Invero, può trovare applicazione nella specie il foro del domicilio del creditore ai sensi del combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c., (secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore) valevole anche nel caso in cui il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico, in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto una somma di denaro determinata attraverso l'applicazione dei prezzi di cui all'ordine n. 77/PC del 19.12.2018 (cfr. fatture fascicolo monitorio) relativo ad “Alyante Pack Business Base” ed al “Canone di
Manutenzione Alyante – Pack Business Base”, di cui risultano versati in atti (sub docc. nn.
4, 5 e 6) sia le proposte che i preventivi -debitamente accettati e sottoscritti- comprensivi del prezzo del Pack Business (€ 7.000,00 oltre iva), della manutenzione (€
2.200,00 oltre iva) e del Pacchetto di AGYO Fatturazione (€ 700,00 annui), con perfetta coincidenza tra detti importi pattuiti e quelli applicati nelle fatture azionate in via monitoria.
Alla luce della recente interpretazione data all'art. 1182, co. 3 c.c. da parte delle Sezioni
Unite della Suprema Corte, va poi rilevato che la ricorrente ha prodotto un contratto che dava contezza della originaria liquidità del credito e ciò consente pertanto di ritenere rispettato il principio di diritto secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone
l'art. 38 c.p.c., u.c. (Cassazione S. U n. 17898/2016).
pagina 3 di 8 Passando quindi al merito della controversia, occorre prendere atto della tardività delle allegazioni esposte da parte opposta con la seconda memoria depositata ex art. 183, comma 6, c.p.c. in data 16.3.2021, atteso il consolidarsi delle preclusioni assertive con la scadenza del termine di deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c.
Invero, sia in sede di comparsa di risposta che con la citata prima memoria parte opposta si era limitata ad argomentare in ordine alla prova documentale dalla stessa fornita circa la effettività delle prestazioni di cui era stato chiesto il pagamento ed a tacciare di genericità le doglianze avversarie relative ad un malfunzionamento del software fornito.
Con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (depositata in data 16.3.2021) la convenuta ha, invece, formulato 23 capitoli di prova su circostanze mai allegate in precedenza e relative alla nascita ed allo sviluppo del rapporto contrattuale, alle caratteristiche del prodotto offerto e dell'hardware in possesso della controparte, agli interventi effettuati dai propri tecnici ecc.
Ciò posto, i testi sentiti nel corso dell'istruttoria svolta hanno confermato gli assunti di parte opponente circa l'inutilizzabilità del prodotto fornito.
Il teste all'epoca dipendente della società opponente addetta Testimone_1
all'area amministrativa ed alla contabilità, ha rilasciato le seguenti inequivocabili dichiarazioni (cfr. verb. ud. 9.2.2022): ricordo che nel gennaio 2019 dovendo entrare in vigore la fatturazione elettronica il titolare scelse di unificare i software in uso di contabilità e magazzino in un unico software.
Contattammo la in particolare il signor AN al quale esprimemmo le nostre CP_1
necessità. Il signor AN ci fece sapere che erano in grado di fornire un programma che rispondeva alle nostre esigenze e ci permetteva la fatturazione elettronica. Dopo il colloquio e
l'accettazione della proposta, ci accordammo per l'installazione del programma e per iniziare ad utilizzarlo da gennaio 2019.
Il software venne installato sul server ma comunque non risultava funzionante nel senso che
pagina 4 di 8 laddove venivano registrate delle bolle di carico e scarico spesso se ne riscontrava una duplicazione.
Il software in ogni caso non è mai stato collaudato e non risultava funzionante e lo posso dire in quanto io lo utilizzavo.
Il mancato funzionamento determinava la paralisi dell'attività in quanto non riuscivamo a fatturare.
Preciso che al momento della sottoscrizione del contratto la garantiva che poteva CP_1
fornire un software migliore di quello in uso.
Preciso che quando affermo che il software era inesistente voglio dire che alcune funzioni legate alla nostra specifica attività e che ci avevano detto esistenti non erano presenti nel programma.
I programmatori ci riferirono solo dopo che il loro era un software base da implementare con la funzione del settore.
Il programmatore prendeva spunto dal vecchio programma in uso e cercava di inserirle le funzioni nel nuovo.
Il programmatore chiedeva di utilizzare il programma vecchio per prendere spunto e replicarlo cosa che non riuscì in quanto Questo programma non ha mai funzionato e la fatturazione non entrava mai in uso.
Quando ci siamo resi conto che il nuovo programma non funzionava abbiamo dovuto utilizzare nuovamente il vecchio.
Preciso che un altro dei problemi che ci impedivano l'uso del programma era che sulle diverse postazioni risultavano differenti dati in ordine alla fatturazione e con diversi totali/importi per le medesime fatture.
Preciso che anche l'assistenza era scarsissima ed in diverse occasioni il signor AN si assentava oppure risultati irraggiungibile mentre noi avevamo bisogno di assistenza.
In particolare due furono gli episodi più eclatanti ovvero quando morì il suo cane e si assentò per due giorni spegnendo il cellulare e quando si recò all'estero per diverso tempo.
Il software produceva anomalie anche dal punto di vista della gestione del magazzino risultando la merce spesso mancante.
pagina 5 di 8 Preciso che ai clienti arrivavano riepilogativi prima della fattura con valori esorbitanti.
I predetti riepilogativi giungevano incompleti e senza riportare le lavorazioni effettuate ovvero con lavorazioni mai effettuate.
Alcuni di questi documenti erano lunghi anche 30 pagine.
Dopo 2 o 3 mesi il rapporto si è interrotto e dovemmo installare gli aggiornamenti della fatturazione elettronica sui vecchi programmi con il vecchio programmatore.
I magazzinieri erano costretti a causa della mancata funzionalità del programma ad operare i riscontri manualmente con spreco di tempo.
Sono a conoscenza di tutto in quanto riferito poiché essendo responsabile dell'area amministrativa e della contabilità ho assistito a tutto quanto è accaduto sia dal punto di vista delle trattative prima della stipula del contratto sia quando materialmente dovevamo utilizzare il programma.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dal teste , dipendente della Testimone_2
società che lavora nello stesso stabile della Distribuzione Parte_2 Parte_1
e che si occupa della parte amministrativa e logistica della medesima per loro (cfr. verb. ud.
10.11.2023), il quale ha ricordato che: il software non è mai stato funzionante e dall'inizio ha avuto problemi per un motivo o per un altro.
Alcune volte dovevamo fermarci per verificare manualmente se le merci in entrata erano corrispondenti a quanto effettivamente presente su software in quanto alcune volte i numeri presenti sul software non corrispondevano in quanto raddoppiavano o erano assenti.
Preciso che ero presente ad alcune delle riunioni nelle quali veniva spiegato il programma e ci spiegavano che per loro il programma era adatto alle nostre esigenze.
Confermo e posso dire che era un software base e le specifiche del nostro lavoro non erano presenti.
Preciso che ci chiesero di aprire il vecchio programma per prendere spunto…c'erano sempre dei dubbi su quello che veniva inserito nel programma.
L'assistenza era telefonica e non essendo celere capitava che dovevamo bloccarci con le preparazioni delle merci e così gli automezzi partivano tardi e arrivavano tardi sui punti di
pagina 6 di 8 scarico.
Confermo che ai clienti giungevano fatture con anomalie e che i clienti si lamentavano.
Posso riferire che il programma restitutiva risultati diversi nelle diverse postazioni.
Preciso che hanno dovuto contattare un nuovo programmatore che è quello attuale.
Dunque, a fronte dei concordi esiti dell'istruttoria sopra riepilogati circa l'inutilizzabilità del software fornito e della piena attendibilità dei testi sopra citati, di cui il primo non più dipendente della società opponente ed il secondo dipendente anche all'epoca dei fatti di altra società, è evidente come la società opposta non abbia provato che l'inadempimento era stato determinato da causa a lei non imputabile, tanto più se si pensa che la prova da questa offerta era inammissibile in quanto riferita a fatti non tempestivamente allegati.
In definitiva, il decreto va revocato e, preso atto della implicita domanda di risoluzione presupposta nella richiesta avanzata dall'attrice di restituzione dell'acconto corrisposto (Cassazione n. 21230/2009) e della fondatezza della stessa, stante la gravità dell'inadempimento accertato (il prodotto era inservibile), parte opposta va condannata alla restituzione in favore della società opponente della somma € 1.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria di parte attrice in quanto indimostrata sotto ogni profilo.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3672/2019 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 13-16.12.2019 che, per l'effetto, revoca; condanna la società alla restituzione in favore di CP_1 Parte_3
di € 1.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
[...]
condanna la società alla refusione in favore della società e CP_1 Parte_1
pagina 7 di 8 delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi Parte_1
professionali, € 118,50 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 2.1.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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