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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 05/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1841/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica di cognome instaurato da
, con l'Avv. CONTI LUCA MARIA Parte_1
Nei confronti di con l'Avv. LUCHINI e l'Avv. MARTA Controparte_1
SCIACCA VALERIO con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Nel merito: autorizzare l'attribuzione del cognome materno in Pt_1 aggiunta e di seguito a quello paterno on conseguente assunzione CP_1 da parte del minore del seguente cognome/nome R_ CP_1
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Persona_2 di Sen Jan di Fassa (TN), ove risiede il minore, le annotazioni di rito.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi liquidanti in base al D.M. 55/14 e ss. mm. Oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4%i.v.a 22% e successive spese.
Per la parte resistente: I. in via preliminare:
a) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 473-bis 12 co. II c.p.c. e per l'ef- fetto disporre la riunione del presente procedimento al procedimento pendente sub n. 969/24 R.G. - Tribunale di Trento;
II. in via principale e nel merito:
a) respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
b) valutare la condotta della ricorrente ex art. 96 e 116 c.p.c. e condannare la stessa al risarcimento dei danni nella misura che parrà di giustizia all'esito del giudizio;
III. in ogni caso:
a) con vittoria di spese e competenze oltre spese generali ex art. 2 D.M. 10 mar.
2014 n. 55, I.V.A. e C.N.P.A..
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
SVOGLIMENTOD EL PROCESSO
Con ricorso di data 31.07.2024, la signora deduceva di Parte_1 avere avuto un figlio dalla relazione sentimentale col signor
[...]
, nato a [...] il [...], riconosciuto da entrambi i CP_1 genitori e registrato col nome di , chiedendo di “(…) Persona_3 autorizzare l'attribuzione del cognome materno in aggiunta e di Pt_1 seguito a quello paterno con conseguente assunzione da parte del CP_1 minore del seguente cognome/nome R_ Controparte_2
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sen Jan di
[...]
Fassa (TN), ove risiede il minore, le annotazioni di rito (…).
Si costituiva in giudizio il resistente, sig. chiedendo in Controparte_1 via preliminare: a) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 473-bis 12 co. II c.p.c. e per l'effetto disporre la riunione del presente procedimento al procedimento pendente sub n. 969/24 R.G. - Tribunale di Trento;
II. in via principale e nel merito: a) respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 11.12.2024 comparivano le parti innanzi al Presidente istruttore unitamente ai propri Legali, che insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Presidente, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio al
12.02.2025 concedendo i termini di legge per il deposto delle conclusioni, delle note conclusionali e delle repliche.
Pag. 2 di 6 All'esito dell'udienza del 12.02.2025, che si è tenuta in trattazione scritta, il
Presidente ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei termini di cui in motivazione. Rileva innanzitutto il Collegio che deve essere disattesa l'eccezione preliminare svolta dal resistente per violazione dell'art.473 bis n.12 c.p.c. da parte della ricorrente. L'art. 473 bis n.12 c.p.c. dispone che “(…) il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse (…)”.
In realtà la presente causa ha per oggetto la richiesta di autorizzazione all'aggiunta del cognome materno a quello paterno, mentre la causa sub RG
969/24 vertente tra le parti dinanzi a questo Tribunale ha per oggetto - invece - la modifica delle condizioni di collocamento e di mantenimento del minore R_ in dipendenza del decreto del Tribunale di Trento n. 910/23 del 27.03.2023; pertanto, l'oggetto delle due cause è diverso sia sotto il profilo dell'an sia sotto il diverso profilo del petitum.
Nel merito rileva il Tribunale che la richiesta della ricorrente si basa sulle seguenti circostanze: “6) che il figlio, prossimo ai sette anni ed affettivamente legato tanto al padre quanto alla madre, ha espresso alla mamma il proprio desiderio, da quest'ultima parimenti condiviso e supportato, di aggiungere il cognome di lei di seguito a quello paterno;
7) che il cognome “ ” è Pt_1 tipico e identitario della comunità ladina di Fassa dove è nato e R_ cresciuto;
8) che l'aggiunta del cognome materno di seguito a quello paterno nulla inciderebbe sull'identità del bimbo, le cui radici in ogni caso appartengono a detta comunità; 9) che risulta inserito nello stato di famiglia della R_ madre;
10) che la signora ha cercato, senza trovarla, la disponibilità Pt_1 del padre a sottoscrivere un'istanza congiunta alla Prefettura per l'aggiunta del proprio cognome di seguito a quello del padre;
11) che il rifiuto del CP_1
è motivato non da specifiche esigenze di tutela del minore che da sempre considera di sua esclusiva proprietà, bensì dal livore che nutre nei confronti della madre di e dalla contrarietà a che il figlio conservi e coltivi le proprie R_ radici / tradizioni della minoranza ladino fassana cui per altro appartiene;
12) che nel 2016 la Corte Costituzionale, con sentenza n.286/2016 del 21.12.20216 pubblicata in G.U. il 28.12.2016 al n.52, ha consentito di aggiungere il cognome materno a quello paterno con apposita istanza rivolta alla Prefettura, a condizione che detta istanza sia condivisa da entrambi i genitori;
13) che
Pag. 3 di 6 successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n.131 del 27.04.2022 pubblicata in G.U. il 01.06.2022 al n.22, ha stabilito per i figli nati dopo il 2 giugno 2022, è possibile attribuire già al momento della nascita il cognome di entrambi i genitori, nell'ordine da loro concordato, oppure, sempre se entrambi i genitori sono d'accordo, attribuire il cognome di uno soltanto dei genitori.
Mentre per chi è già stato dichiarato” (v. ricorso introduttivo Degasper).
Deve essere preliminarmente chiarito che secondo la ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie svolta dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n.8369/2025, i principi che disciplinano la materia sono i seguenti:
“3.7.-In sintesi, si deve affermare che, qualora vi sia disaccordo tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla iniziativa volta a conseguire la modifica del cognome del figlio minorenne ex art.89 del d.P.R. n. 396/2000, la questione controversa deve essere sottoposta al giudice ordinario ai sensi degli artt. 316, secondo e terzo comma, e 337 ter, terzo comma, c.c., affinché questi apprezzi l'effettivo interesse del minore alla presentazione della domanda, con valutazione propria e adotti la soluzione più idonea e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzi il genitore ritenuto più adeguato ad assumere l'iniziativa e a presentare, quale rappresentante ad acta, del minore la domanda al Prefetto di modifica del cognome del figlio, atto che l'altro genitore ha rifiutato di compiere.
3.8.- Va rimarcato, in proposito, il diverso spessore della cognizione del giudice ordinario, sempre tenuto a valutare la rispondenza del mancato consenso del genitore all'interesse del minore e il carattere non pretestuoso del diniego del consenso, nonché la concreta compatibilità di quanto richiesto (nel caso di specie, la modifica del cognome) con l'interesse del minore stesso e va ricordato che una tale attività di ponderazione postula comunque un'istruttoria condotta nel pieno rispetto dei principi del contraddittorio, di proporzionalità, di non automatismo della decisione;
si tratta, quindi di un procedimento e di una valutazione ben diversa da quella che, una volta presentata la domanda a seguito di autorizzazione del giudice ordinario, competerà al Prefetto ai sensi della normativa sullo stato civile.
Si è, invero, in presenza di un diritto fondamentale del minore e la risoluzione del contrasto tra i genitori in merito all'esercizio del diritto al nome, anche sotto il profilo della domanda di modifica ex art.89 del d.P.R. n.396/2000, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni di cui agli artt.316, secondo e terzo comma, e 337 ter, terzo comma, c.c. e deve necessariamente precedere la presentazione della domanda in sede amministrativa, in quanto mira
Pag. 4 di 6 all'apprezzamento dell'interesse del minore e al riconoscimento della specifica rappresentanza ad acta.”.
Da quanto sopra riportato, in caso di contrasto tra i genitori è rimesso al Tribunale di apprezzare l'effettivo interesse del minore alla presentazione della domanda di cambiamento di cognome, con valutazione propria e adotti la soluzione più idonea.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie sussista l'interesse del minore all'attribuzione del cognome materno, in aggiunta a quello paterno, per le motivazioni espresse dalla madre nel ricorso introduttivo (in particolare ai punti
6) e 7), motivazioni che non risultano venir meno a fronte delle argomentazioni svolte dal resistente per contrastare la domanda.
Nessuna rilevanza può avere infatti l'iniziale scelta dei genitori di attribuire il solo cognome paterno al figlio, visto il periodo di convivenza stabile che c'era all'epoca tra il e la così come il “riconoscimento” che la CP_1 Pt_1 comunità o l'ambiente sociale in cui è attualmente inserito il bambino, né il tempo che il bambino ha trascorso con l'uno o con l'altro genitore, considerato peraltro che dei propri sette anni di vita, ne ha trascorsi quattro con la R_ madre in Val di Fassa e solo tre col padre in Val di Fiemme;
così come appare del tutto irrilevante la “serenità” con cui il figlio vivrebbe nel suo attuale contesto, considerato che non è infatti in discussione alcun cambiamento identitario di , dal momento che la madre non ha chiesto di sostituire il R_ proprio cognome a quello del padre, ovvero di anteporlo, ma molto più semplicemente di aggiungerlo, posponendolo, a quello paterno, circostanza che non incide in alcun modo né sulla identità né sulla percezione che il bambino ha di sé, considerata anche la giovanissima età di , che ha appena sette anni. R_
Per altro verso, appare fondamentale che la richiesta della madre è stata condivisa con il figlio – come dalla stessa riferito all'udienza dell'11.12.2024 – e la circostanza non è contestata dal resistente e, quindi, può considerarsi pacifica, a conferma dell'interesse del minore a tale cambiamento del cognome.
In conclusione, il rifiuto del padre al cambiamento del cognome del figlio appare di conseguenza illegittimo, e, alla luce di quanto precede, ed in ossequio ai principi affermati da Cass. n. 8369/2025, la signora viene Parte_1 autorizzata, quale rappresentante ad acta del minore a questo specifico fine, a rivolgere domanda al Prefetto ex art.89 d.P.R. 396/2000 di modifica del cognome del figlio minore , nato a [...] il [...], in Persona_3 [...]
. Controparte_2
Pag. 5 di 6 Considerata la particolare natura della controversia, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.28 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
-autorizza la signora quale rappresentante ad acta del minore a Parte_1 questo specifico fine, a rivolgere domanda al Prefetto ex art.89 d.P.R. 396/2000 di modifica del cognome del figlio minore , nato a [...] il Persona_3
22.12.2017, in;
Controparte_2
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1841/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica di cognome instaurato da
, con l'Avv. CONTI LUCA MARIA Parte_1
Nei confronti di con l'Avv. LUCHINI e l'Avv. MARTA Controparte_1
SCIACCA VALERIO con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Nel merito: autorizzare l'attribuzione del cognome materno in Pt_1 aggiunta e di seguito a quello paterno on conseguente assunzione CP_1 da parte del minore del seguente cognome/nome R_ CP_1
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Persona_2 di Sen Jan di Fassa (TN), ove risiede il minore, le annotazioni di rito.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi liquidanti in base al D.M. 55/14 e ss. mm. Oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4%i.v.a 22% e successive spese.
Per la parte resistente: I. in via preliminare:
a) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 473-bis 12 co. II c.p.c. e per l'ef- fetto disporre la riunione del presente procedimento al procedimento pendente sub n. 969/24 R.G. - Tribunale di Trento;
II. in via principale e nel merito:
a) respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
b) valutare la condotta della ricorrente ex art. 96 e 116 c.p.c. e condannare la stessa al risarcimento dei danni nella misura che parrà di giustizia all'esito del giudizio;
III. in ogni caso:
a) con vittoria di spese e competenze oltre spese generali ex art. 2 D.M. 10 mar.
2014 n. 55, I.V.A. e C.N.P.A..
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
SVOGLIMENTOD EL PROCESSO
Con ricorso di data 31.07.2024, la signora deduceva di Parte_1 avere avuto un figlio dalla relazione sentimentale col signor
[...]
, nato a [...] il [...], riconosciuto da entrambi i CP_1 genitori e registrato col nome di , chiedendo di “(…) Persona_3 autorizzare l'attribuzione del cognome materno in aggiunta e di Pt_1 seguito a quello paterno con conseguente assunzione da parte del CP_1 minore del seguente cognome/nome R_ Controparte_2
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sen Jan di
[...]
Fassa (TN), ove risiede il minore, le annotazioni di rito (…).
Si costituiva in giudizio il resistente, sig. chiedendo in Controparte_1 via preliminare: a) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 473-bis 12 co. II c.p.c. e per l'effetto disporre la riunione del presente procedimento al procedimento pendente sub n. 969/24 R.G. - Tribunale di Trento;
II. in via principale e nel merito: a) respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 11.12.2024 comparivano le parti innanzi al Presidente istruttore unitamente ai propri Legali, che insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Presidente, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio al
12.02.2025 concedendo i termini di legge per il deposto delle conclusioni, delle note conclusionali e delle repliche.
Pag. 2 di 6 All'esito dell'udienza del 12.02.2025, che si è tenuta in trattazione scritta, il
Presidente ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei termini di cui in motivazione. Rileva innanzitutto il Collegio che deve essere disattesa l'eccezione preliminare svolta dal resistente per violazione dell'art.473 bis n.12 c.p.c. da parte della ricorrente. L'art. 473 bis n.12 c.p.c. dispone che “(…) il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse (…)”.
In realtà la presente causa ha per oggetto la richiesta di autorizzazione all'aggiunta del cognome materno a quello paterno, mentre la causa sub RG
969/24 vertente tra le parti dinanzi a questo Tribunale ha per oggetto - invece - la modifica delle condizioni di collocamento e di mantenimento del minore R_ in dipendenza del decreto del Tribunale di Trento n. 910/23 del 27.03.2023; pertanto, l'oggetto delle due cause è diverso sia sotto il profilo dell'an sia sotto il diverso profilo del petitum.
Nel merito rileva il Tribunale che la richiesta della ricorrente si basa sulle seguenti circostanze: “6) che il figlio, prossimo ai sette anni ed affettivamente legato tanto al padre quanto alla madre, ha espresso alla mamma il proprio desiderio, da quest'ultima parimenti condiviso e supportato, di aggiungere il cognome di lei di seguito a quello paterno;
7) che il cognome “ ” è Pt_1 tipico e identitario della comunità ladina di Fassa dove è nato e R_ cresciuto;
8) che l'aggiunta del cognome materno di seguito a quello paterno nulla inciderebbe sull'identità del bimbo, le cui radici in ogni caso appartengono a detta comunità; 9) che risulta inserito nello stato di famiglia della R_ madre;
10) che la signora ha cercato, senza trovarla, la disponibilità Pt_1 del padre a sottoscrivere un'istanza congiunta alla Prefettura per l'aggiunta del proprio cognome di seguito a quello del padre;
11) che il rifiuto del CP_1
è motivato non da specifiche esigenze di tutela del minore che da sempre considera di sua esclusiva proprietà, bensì dal livore che nutre nei confronti della madre di e dalla contrarietà a che il figlio conservi e coltivi le proprie R_ radici / tradizioni della minoranza ladino fassana cui per altro appartiene;
12) che nel 2016 la Corte Costituzionale, con sentenza n.286/2016 del 21.12.20216 pubblicata in G.U. il 28.12.2016 al n.52, ha consentito di aggiungere il cognome materno a quello paterno con apposita istanza rivolta alla Prefettura, a condizione che detta istanza sia condivisa da entrambi i genitori;
13) che
Pag. 3 di 6 successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n.131 del 27.04.2022 pubblicata in G.U. il 01.06.2022 al n.22, ha stabilito per i figli nati dopo il 2 giugno 2022, è possibile attribuire già al momento della nascita il cognome di entrambi i genitori, nell'ordine da loro concordato, oppure, sempre se entrambi i genitori sono d'accordo, attribuire il cognome di uno soltanto dei genitori.
Mentre per chi è già stato dichiarato” (v. ricorso introduttivo Degasper).
Deve essere preliminarmente chiarito che secondo la ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie svolta dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n.8369/2025, i principi che disciplinano la materia sono i seguenti:
“3.7.-In sintesi, si deve affermare che, qualora vi sia disaccordo tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla iniziativa volta a conseguire la modifica del cognome del figlio minorenne ex art.89 del d.P.R. n. 396/2000, la questione controversa deve essere sottoposta al giudice ordinario ai sensi degli artt. 316, secondo e terzo comma, e 337 ter, terzo comma, c.c., affinché questi apprezzi l'effettivo interesse del minore alla presentazione della domanda, con valutazione propria e adotti la soluzione più idonea e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzi il genitore ritenuto più adeguato ad assumere l'iniziativa e a presentare, quale rappresentante ad acta, del minore la domanda al Prefetto di modifica del cognome del figlio, atto che l'altro genitore ha rifiutato di compiere.
3.8.- Va rimarcato, in proposito, il diverso spessore della cognizione del giudice ordinario, sempre tenuto a valutare la rispondenza del mancato consenso del genitore all'interesse del minore e il carattere non pretestuoso del diniego del consenso, nonché la concreta compatibilità di quanto richiesto (nel caso di specie, la modifica del cognome) con l'interesse del minore stesso e va ricordato che una tale attività di ponderazione postula comunque un'istruttoria condotta nel pieno rispetto dei principi del contraddittorio, di proporzionalità, di non automatismo della decisione;
si tratta, quindi di un procedimento e di una valutazione ben diversa da quella che, una volta presentata la domanda a seguito di autorizzazione del giudice ordinario, competerà al Prefetto ai sensi della normativa sullo stato civile.
Si è, invero, in presenza di un diritto fondamentale del minore e la risoluzione del contrasto tra i genitori in merito all'esercizio del diritto al nome, anche sotto il profilo della domanda di modifica ex art.89 del d.P.R. n.396/2000, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni di cui agli artt.316, secondo e terzo comma, e 337 ter, terzo comma, c.c. e deve necessariamente precedere la presentazione della domanda in sede amministrativa, in quanto mira
Pag. 4 di 6 all'apprezzamento dell'interesse del minore e al riconoscimento della specifica rappresentanza ad acta.”.
Da quanto sopra riportato, in caso di contrasto tra i genitori è rimesso al Tribunale di apprezzare l'effettivo interesse del minore alla presentazione della domanda di cambiamento di cognome, con valutazione propria e adotti la soluzione più idonea.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie sussista l'interesse del minore all'attribuzione del cognome materno, in aggiunta a quello paterno, per le motivazioni espresse dalla madre nel ricorso introduttivo (in particolare ai punti
6) e 7), motivazioni che non risultano venir meno a fronte delle argomentazioni svolte dal resistente per contrastare la domanda.
Nessuna rilevanza può avere infatti l'iniziale scelta dei genitori di attribuire il solo cognome paterno al figlio, visto il periodo di convivenza stabile che c'era all'epoca tra il e la così come il “riconoscimento” che la CP_1 Pt_1 comunità o l'ambiente sociale in cui è attualmente inserito il bambino, né il tempo che il bambino ha trascorso con l'uno o con l'altro genitore, considerato peraltro che dei propri sette anni di vita, ne ha trascorsi quattro con la R_ madre in Val di Fassa e solo tre col padre in Val di Fiemme;
così come appare del tutto irrilevante la “serenità” con cui il figlio vivrebbe nel suo attuale contesto, considerato che non è infatti in discussione alcun cambiamento identitario di , dal momento che la madre non ha chiesto di sostituire il R_ proprio cognome a quello del padre, ovvero di anteporlo, ma molto più semplicemente di aggiungerlo, posponendolo, a quello paterno, circostanza che non incide in alcun modo né sulla identità né sulla percezione che il bambino ha di sé, considerata anche la giovanissima età di , che ha appena sette anni. R_
Per altro verso, appare fondamentale che la richiesta della madre è stata condivisa con il figlio – come dalla stessa riferito all'udienza dell'11.12.2024 – e la circostanza non è contestata dal resistente e, quindi, può considerarsi pacifica, a conferma dell'interesse del minore a tale cambiamento del cognome.
In conclusione, il rifiuto del padre al cambiamento del cognome del figlio appare di conseguenza illegittimo, e, alla luce di quanto precede, ed in ossequio ai principi affermati da Cass. n. 8369/2025, la signora viene Parte_1 autorizzata, quale rappresentante ad acta del minore a questo specifico fine, a rivolgere domanda al Prefetto ex art.89 d.P.R. 396/2000 di modifica del cognome del figlio minore , nato a [...] il [...], in Persona_3 [...]
. Controparte_2
Pag. 5 di 6 Considerata la particolare natura della controversia, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.28 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
-autorizza la signora quale rappresentante ad acta del minore a Parte_1 questo specifico fine, a rivolgere domanda al Prefetto ex art.89 d.P.R. 396/2000 di modifica del cognome del figlio minore , nato a [...] il Persona_3
22.12.2017, in;
Controparte_2
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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