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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/08/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1637/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Valentina Lisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1637/ 2019 promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona della Parte_1 P.IVA_1 socia con sede in Poggibonsi (SI), via della Repubblica n. 19, Controparte_1 rappresentata e difeso dall'Avv. ALESSANDRO BERTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Poggibonsi (SI), via della Repubblica n. 114, come da procura in atti;
ATTORE nei confronti di con sede in Milano, Piazza Tre Torri n.3 (C.F.: ; P.I.: CP_2 P.IVA_2
), in persona del procuratore Dott. P.IVA_3 Controparte_3
con sede in Castelfiorentino (FI), Via Barbieri n.17 d/e (C.F. e Parte_2
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_4 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Monica Lippi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Montepulciano, Via di Voltaia nel Corso n.31, come da procure in atti;
CONVENUTI
e di
(C.F. ), residente in [...]Controparte_4 C.F._1
(FI), via Sant'Antonio n. 16; CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI:
ATTORE: “piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità dei convenuti ATI-
[...]
(P.IVA ) E (P.IVA CP_5 P.IVA_4 Controparte_6
) E (COD. FISC. ) in P.IVA_2 Controparte_4 C.F._2 solido tra loro al pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti come descritti in narrativa dell'importo complessivo di €. 137.512,69 oltre alla maggior o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a favore dell'attrice.
IN OGNI CASO con vittoria, spese, diritti e onorari di causa, Iva e Cap come per legge”.
CONVENUTI: “voglia il Tribunale Ecc.mo: IN VIA PRELIMINARE – Respingere, non sussistendone i requisiti di legge, la richiesta di provvisionale avanzata dall'attrice.
NEL MERITO – Accertata e determinata, all'esito dell'espletanda istruttoria, l'effettiva entità dei danni riportati dall'attrice a seguito dell'incidente per cui è causa, dichiarare le Concludenti –in solido fra loro- tenute a corrispondere all'attrice stessa l'eventuale ulteriore somma che sarà ritenuta di giustizia e ragione, al netto di quanto già corrisposto. Con vittoria di spese ed onorari nel caso in cui quanto in precedenza pagato a controparte si rivelasse congruo ed esaustivo risarcimento del danno;
o, diversamente, con compensazione –totale od anche parziale- delle spese ridette, tenuto conto dell'atteggiamento mantenuto da controparte stessa in fase pregiudiziale” e
“laddove controparte tornasse anche in questa sede ad insistere per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie, ci si oppone all'ammissione delle istanze medesime per
i motivi dettagliatamente specificati nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. (depositata il
09.03.21), da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, ed all'udienza del
01.04.21”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e iscritto a ruolo il 07/06/2019,
[...]
in qualità di socia amministratrice della Pt_3 Parte_1 Parte_1
pag. 2/10 adiva questo Tribunale chiedendo, in accoglimento delle conclusioni sopra riportate, di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti e Controparte_4 [...] in solido con la compagnia assicuratrice in relazione al sinistro Parte_2 CP_2 occorso in data 24/07/2018 condannandoli a risarcire i danni materiali subiti dall'attore, per il complessivo importo di Euro 137.512,69 e, in via preliminare, al pagamento di una provvisionale di Euro 30.000,00, al fine di scongiurare la chiusura dell'attività commerciale esercitata dalla società attrice.
Circa la dinamica del sinistro, parte attrice esponeva che, come accertato dal verbale della Polizia Municipale di Poggibonsi (v. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione), il giorno 24.07.2018 alle ore 13,00 in Poggibonsi (SI) via della Repubblica, CP_4
, conducente del camion impiegato al trasporto dell'immondizia Iveco Eurotech
[...] targato FB136C, di proprietà di azionava il freno di Parte_2 stazionamento per scendere ed effettuare la raccolta della carta;
a questo punto, il veicolo arretrava in retromarcia, stante la pendenza della strada, su via della Repubblica, senza che il conducente riuscisse a fermarlo, e colpiva un altro veicolo in sosta (Seat
Altea tg, DR190SG), trascinandolo completamente dentro l'attività commerciale di vendita al dettaglio di preziosi posto in Poggibonsi via della Repubblica n. 19 di proprietà della società odierna attrice, così distruggendone la vetrina e l'intero negozio con la merce ivi contenuta.
A sostegno della domanda proposta, l'attore ha altresì allegato che:
- a seguito del sinistro, veniva inviata in data 26.7.2018, a mezzo dell'avv. Alessandro Parte Berti, richiesta di risarcimento dei danni alla società r.l. e Parte_2 all'assicurazione del mezzo, previa perizia dello stato dei luoghi;
CP_2
- i convenuti non inviavano alcun loro perito e quindi l'attore era costretto a iniziare, secondo le indicazioni tecniche dell'ing. i lavori di ripristino del Persona_1 negozio sopportando tutti gli onerosi costi di tale intervento sull'immobile e sulla mobilia, indicati in atto di citazione;
- la società subiva anche il danneggiamento della merce per €. 18.194,00 come da inventario allegato cartaceo (doc. n. 1T) e corrispondente inventario fotografico (doc. n.
18) e doveva provvedere al relativo riacquisto per l'importo di €. 6.144,19 da Pt_4 come da fattura allegata (Doc n.12); pag. 3/10 - a seguito del sinistro, la società attrice non riusciva a corrispondere i canoni di locazione per la chiusura del negozio dalla data del sinistro fino alla sua riapertura avvenuta il 1.10.2018, per complessive quattro mensilità pari all'importo di €. 2480,00 e non provvedeva a pagare l'affitto anche a la quale si attivava per eseguire CP_7 lo sfratto per morosità, con conseguenti spese legali a carico dell'attore;
- per i mesi di chiusura l'attore subiva anche il danno da mancato fatturato quantificato in €. 30.000,00 in base ai dati contabili dello stesso periodo dell'anno precedente (doc.
n. 22) e un danno d'immagine e sviamento della clientela del negozio per tale chiusura per oltre €. 20.000,00 commisurato a tale fatturato;
- alcuni dei fornitori dei lavori predisponevano decreto ingiuntivo per il recupero giudiziario delle somme dovute;
- l'assicurazione del camion si attivava con un proprio perito soltanto dopo 8 mesi dal sinistro e corrispondeva soltanto solo la somma di €. 2.500,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.04.2020 si costituivano in giudizio le convenute e non muovendo Controparte_8 CP_2 contestazioni in ordine all'an debeatur e contestando esclusivamente il quantum della domanda avanzata dall'attore, ritenuto esorbitante ed ingiustificato.
In particolare, i convenuti deducevano che contrariamente alla ricostruzione offerta dall'attore:
- la Compagnia assicuratrice si era prontamente attivata, a seguito del sinistro, dando da subito mandato ad un proprio fiduciario per l'effettuazione degli accertamenti del caso, i quali non sarebbero stati eseguiti, in assenza di riscontro del danneggiato alla richiesta di fornire un eventuale inventario dei beni compromessi con la relativa documentazione e note spese;
- stanti tali lacune documentali, veniva effettuata un'offerta relativa soltanto al danneggiamento del serramento esterno del negozio di € 2.500,00, pari al valore del danno all'epoca accertabile;
- per inerzia dell'attore, soltanto nel mese di marzo del 2019 il nuovo perito fiduciario di veniva messo in condizione di eseguire un sopralluogo sull'immobile e CP_2 verificare i danni agli infissi ed agli arredi, ma non ebbe la possibilità di visionare la pag. 4/10 merce asseritamente danneggiata, né di acquisire la documentazione richiesta al fine di determinare l'entità del presunto danno da lucro cessante;
- stante quanto sopra, la relazione del perito dell'assicurazione aveva ad oggetto soltanto il c.d. damnus emergens relativo agli infissi ed agli arredi del negozio, quantificato allo stato d'uso in € 19.925,00;
- dovrebbe essere dimostrata dall'attore la quantità e l'eventuale effettiva inutilizzabilità della merce rimasta asseritamente danneggiata, non essendo sufficiente la produzione di un inventario, quale mera allegazione di parte;
- sarebbe parimenti indimostrato l'assunto avversario circa la presunta impossibilità di controparte di corrispondere i canoni di locazione, con le conseguenze che ne sono derivate, e circa la sussistenza di nesso causale tra la ridetta presunta impossibilità ed il verificarsi del sinistro (per quanto ne sappiamo, il mancato pagamento di detti canoni ben potrebbe, ad esempio, essere conseguito a difficoltà economiche che prescindono dall'evento…) e l'asserito mancato pagamento delle forniture;
- indimostrato anche il lamentato lucro cessante, da mancato fatturato quantificato in €.
30.000,00, risultando insufficiente la produzione del fatturato del medesimo periodo dell'anno precedente, in assenza di scritture contabili relative agli ultimi 3 anni contributivi e di riferimenti al ricavo netto e il presunto danno d'immagine e sviamento della clientela dal negozio per oltre €. 20.000,00.
Il convenuto rimaneva contumace. Controparte_4
Alla prima udienza del 16.12.2020, la difesa dei convenuti faceva presente l'intenzione della compagnia assicuratrice convenuta di provvedere a corrispondere sul conto corrente della società attrice l'importo corrispondente alla stima dei danni effettuati dal proprio perito fiduciario, detratto l'acconto già versato e con l'aggiunta di euro 1.500,00
a titolo di spese, per un totale di euro 18.925,00, autorizzando l'attore a trattenere tale importo in acconto sulla maggiore somma richiesta.
Il procuratore dell'attore non riteneva sufficiente la somma erogata, accettandola comunque in acconto della maggior somma richiesta.
Il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e assegnava ai convenuti termine per documentare l'avvenuto versamento delle somme offerte banco judicis. pag. 5/10 I convenuti, con nota di deposito del 21.12.2020, comprovavano di aver versato alla società attrice le somme offerte per Euro 1.500,00 per onorari legali e per Euro
17.425,00 per risarcimento del danno a cose.
Con ordinanza del 03.01.2022, il GOP precedente assegnatario non ammetteva le richieste istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.04.2022, poi differita d'ufficio.
La causa, riassegnata a questa giudicante in data 13.01.2022, è stata istruita in via meramente documentale, non essendo state reiterate le richieste istruttorie non accolte da parte dell'attore, ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come innanzi precisate, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda può essere parzialmente accolta per i motivi di seguito esposti.
Si osserva che uno dei principi generali che disciplinano il processo civile quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
L'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Connotato indefettibile dell'allegazione è, inoltre, la sua specificità.
Considerato che il rispetto del principio dell'allegazione è direttamente collegato alla salvaguardia dell'effettività del contraddittorio, tale garanzia sarebbe svuotata di contenuto qualora si ritenesse sufficiente, per assolvere al relativo onere, la deduzione di un fatto generico.
In virtù del principio di non contestazione disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve inoltre porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. pag. 6/10 Nella fattispecie, in esame deve darsi atto che non è contestato dai convenuti costituitisi in giudizio e pertanto non deve essere provato dall'attore l'an debeatur, risultando dunque pacifica la verificazione e la dinamica del sinistro del 24/07/2018 e la responsabilità risarcitoria in capo alla proprietaria del veicolo, e per essa Parte_1 alla sua compagnia assicuratrice in solido con il conducente del veicolo, CP_2 rimasto contumace.
Accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è causa, va ora quantificato il danno subito dall'attore.
A tal proposito, i convenuti hanno contestato in modo specifico la quantificazione dei danni fornita dalla società attrice, con riferimento alle singole voci e alla riconducibilità causale al sinistro dei pregiudizi lamentati, nonché hanno ritenuto che l'attore, all'esito del giudizio, non abbia assolto all'onere della prova sullo stesso incombente della sussistenza di danni risarcibili ulteriori rispetto a quanto già percepito. In particolare, secondo la prospettazione dei convenuti, tenuto conto dell'entità del danno quale effettivamente dimostrata nel titolo e nell'ammontare, dovrebbe ritenersi congrua, in relazione al risarcimento spettante all'attrice, la somma già corrisposta dalla compagnia assicurativa all'attore, prima dell'avvio del giudizio, a ristoro dei danni esterni al negozio (serramento compromesso) e, in corso di causa, a ristoro dei costi di ripristino allo stato d'uso dell'arredo e degli infissi dell'esercizio commerciale, nonché delle opere murarie interne occorrenti.
Sul punto, deve premettersi che il vaglio di questa giudice deve avere a riguardo soltanto le produzioni documentali delle parti, atteso che l'attore, non riproponendo in sede di precisazione delle conclusioni, le richieste istruttorie non accolte, vi ha rinunciato e che i convenuti hanno insistito sulle richieste istruttorie condizionatamente alla reiterazione da parte dell'attore delle proprie istanze istruttorie.
Ciò premesso, circa i danni materiali occorsi all'attore a seguito del sinistro per cui è causa, esaminate le relazioni di parte e la documentazione fotografica e di spesa prodotte in atti, quanto al danno emergente relativo alle opere di ripristino, alla sostituzione del serramento esterno e alla sostituzione degli espositori, deve ritenersi congrua la somma offerta e già corrisposta dalla assicurazione convenuta pari ad Euro
19.925,00, tenuto conto delle opere eseguite, del fatto che non tutti gli interventi pag. 7/10 effettuati dall'attore appaiono riconducibili al sinistro (es. installazione soffitto in cartongesso, adeguamento impianto idraulico e elettrico, ecc.) e dello stato d'uso dei beni danneggiati.
Quanto ai danni alla merce, non riconosciuti dal convenuto, l'attore ha prodotto unitamente alle foto del negozio immediatamente dopo il sinistro (doc. 2) e all'elenco dei gioielli e degli altri beni mobili danneggiati in conseguenza del sinistro (doc. 17), anche un c.d. inventario fotografico (Doc. 18 – CD) contenente documentazione fotografica di tutti i beni mobili rovinatisi, nonché la fattura emessa dal fornitore per l'acquisto della merce sostitutiva per il complessivo importo di Euro Pt_4
6.144,19 (Doc. 19), così assolvendo all'onere della prova anche di tali ulteriori danni nei limiti della merce riacquistata.
Venendo alla valutazione del danno da lucro cessante per la perdita di fatturato determinata dalla momentanea chiusura dell'attività commerciale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno da perdita di guadagno di un'attività commerciale, quando la dimostrazione del suo preciso ammontare non sia possibile o sia notevolmente difficile, può essere quantificato in via equitativa purché
l'attore assolva all'onere di fornire elementi di natura contabile o fiscale attestanti, indicativamente, la consistenza e la redditività, il fatturato e gli utili realizzati negli anni precedenti, l'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione.
Il giudice può, pertanto, procedere alla liquidazione del danno anche in via equitativa, in forza del potere conferitogli dagli artt. 1226 e 2056 c.c. alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, purché il danneggiato abbia assolto all'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove necessario, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno (v. Cass. Civ., sez. II,
3.11.2021, n. 31251).
Nel caso di specie, il danneggiato ha indicato i tempi di chiusura dell'attività commerciale ai fini dello svolgimento delle opere necessarie alla riapertura per circa due mesi (dal 24.07.2018, data del sinistro, al 1° ottobre 2018) e tale circostanza non è stata specificamente contestata, ha allegato gli oneri di locazione del fondo commerciale dallo stesso non assolti, producendo il contratto di locazione dell'immobile (Doc. 20), pag. 8/10 ed ha depositato il registro IVA delle vendite relativo allo stesso periodo dell'anno precedente al sinistro con indicazione dei corrispettivi per Euro 23.989,50 (Doc. 22).
Non sono stati invece indicati i costi di acquisto della merce venduta, gli oneri fiscali assolti sui corrispettivi imponibili e il conseguente ricavo netto.
Si ritiene, pertanto, di procedere alla liquidazione, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., del danno da mancato guadagno nel minor importo ritenuto congruo secondo equità di
Euro 3.000,00.
Non è stato invece adeguatamente allegato e provato il nesso causale fra il sinistro e il mancato pagamento da parte dell'attore di quattro canoni di locazione e di un ulteriore affitto, con conseguente sfratto, da cui non si ritiene discenda comunque di per sé un danno risarcibile atteso che l'attore ha espressamente dichiarato di non aver pagato i canoni relativi al periodo di chiusura e che il pregiudizio conseguente ai mancati guadagni è già stato valutato sopra ai fini della liquidazione equitativa del lucro cessante, non residuando altro pregiudizio.
Infine, nulla può essere riconosciuto per danno di immagine e sviamento di clientela conseguente al periodo di chiusura dell'attività commerciale, tenuto conto che l'attore ha svolto sul punto deduzioni del tutto generiche e non ha offerto alcuna prova.
Si rammenta, in proposito, che l'attore ha rinunciato alle istanze di prova testimoniale formulate nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e che il ricorso all'ausilio del c.t.u. non può comportare l'elusione delle preclusioni assertorie e probatorie.
In conclusione, alla luce delle risultanze dell'istruttoria compiuta, può accertarsi che i danni materiali complessivamente patiti dalla società attrice in conseguenza del sinistro occorso ammontano al complessivo importo di €. 29.069,19, di cui risulta pacifico che la compagnia assicurativa convenuta abbia già versato all'attore, perlopiù in corso di causa, la somma di €. 19.925,00, dallo stesso trattenuta a titolo di anticipo sulla somma ad egli spettante.
3. In punto di spese processuali, si rammenta che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la pag. 9/10 condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2 c.p.c.
Ebbene, le spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento in misura sensibilmente ridotta della domanda e del comportamento processuale delle parti con particolare riguardi alle somme già risarcite in acconto, devono essere compensate per 1/3 e poste a carico dei convenuti per i restanti 2/3 e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della scarsa complessità della causa, dell'istruttoria meramente documentale, dell'attività effettivamente svolta, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_4 accerta la responsabilità dei convenuti per la causazione del sinistro del 24.07.2018 e l'entità dei danni sofferti da da quantificarsi Parte_1 nel complessivo importo di €. 29.069,19, e, per l'effetto, detratte le somme già versate in acconto, condanna i convenuti e per essi la compagnia assicurativa CP_2 al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attore del residuo importo di Euro 9.144,19; compensa le spese di lite per 1/3 e condanna per i restanti 2/3 i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in € 4.702,00 oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese anticipate per Euro 786,00 (CU e marca da bollo.
Così deciso in Siena in data 26/08/2025.
La Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Valentina Lisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1637/ 2019 promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona della Parte_1 P.IVA_1 socia con sede in Poggibonsi (SI), via della Repubblica n. 19, Controparte_1 rappresentata e difeso dall'Avv. ALESSANDRO BERTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Poggibonsi (SI), via della Repubblica n. 114, come da procura in atti;
ATTORE nei confronti di con sede in Milano, Piazza Tre Torri n.3 (C.F.: ; P.I.: CP_2 P.IVA_2
), in persona del procuratore Dott. P.IVA_3 Controparte_3
con sede in Castelfiorentino (FI), Via Barbieri n.17 d/e (C.F. e Parte_2
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_4 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Monica Lippi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Montepulciano, Via di Voltaia nel Corso n.31, come da procure in atti;
CONVENUTI
e di
(C.F. ), residente in [...]Controparte_4 C.F._1
(FI), via Sant'Antonio n. 16; CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI:
ATTORE: “piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità dei convenuti ATI-
[...]
(P.IVA ) E (P.IVA CP_5 P.IVA_4 Controparte_6
) E (COD. FISC. ) in P.IVA_2 Controparte_4 C.F._2 solido tra loro al pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti come descritti in narrativa dell'importo complessivo di €. 137.512,69 oltre alla maggior o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a favore dell'attrice.
IN OGNI CASO con vittoria, spese, diritti e onorari di causa, Iva e Cap come per legge”.
CONVENUTI: “voglia il Tribunale Ecc.mo: IN VIA PRELIMINARE – Respingere, non sussistendone i requisiti di legge, la richiesta di provvisionale avanzata dall'attrice.
NEL MERITO – Accertata e determinata, all'esito dell'espletanda istruttoria, l'effettiva entità dei danni riportati dall'attrice a seguito dell'incidente per cui è causa, dichiarare le Concludenti –in solido fra loro- tenute a corrispondere all'attrice stessa l'eventuale ulteriore somma che sarà ritenuta di giustizia e ragione, al netto di quanto già corrisposto. Con vittoria di spese ed onorari nel caso in cui quanto in precedenza pagato a controparte si rivelasse congruo ed esaustivo risarcimento del danno;
o, diversamente, con compensazione –totale od anche parziale- delle spese ridette, tenuto conto dell'atteggiamento mantenuto da controparte stessa in fase pregiudiziale” e
“laddove controparte tornasse anche in questa sede ad insistere per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie, ci si oppone all'ammissione delle istanze medesime per
i motivi dettagliatamente specificati nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. (depositata il
09.03.21), da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, ed all'udienza del
01.04.21”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e iscritto a ruolo il 07/06/2019,
[...]
in qualità di socia amministratrice della Pt_3 Parte_1 Parte_1
pag. 2/10 adiva questo Tribunale chiedendo, in accoglimento delle conclusioni sopra riportate, di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti e Controparte_4 [...] in solido con la compagnia assicuratrice in relazione al sinistro Parte_2 CP_2 occorso in data 24/07/2018 condannandoli a risarcire i danni materiali subiti dall'attore, per il complessivo importo di Euro 137.512,69 e, in via preliminare, al pagamento di una provvisionale di Euro 30.000,00, al fine di scongiurare la chiusura dell'attività commerciale esercitata dalla società attrice.
Circa la dinamica del sinistro, parte attrice esponeva che, come accertato dal verbale della Polizia Municipale di Poggibonsi (v. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione), il giorno 24.07.2018 alle ore 13,00 in Poggibonsi (SI) via della Repubblica, CP_4
, conducente del camion impiegato al trasporto dell'immondizia Iveco Eurotech
[...] targato FB136C, di proprietà di azionava il freno di Parte_2 stazionamento per scendere ed effettuare la raccolta della carta;
a questo punto, il veicolo arretrava in retromarcia, stante la pendenza della strada, su via della Repubblica, senza che il conducente riuscisse a fermarlo, e colpiva un altro veicolo in sosta (Seat
Altea tg, DR190SG), trascinandolo completamente dentro l'attività commerciale di vendita al dettaglio di preziosi posto in Poggibonsi via della Repubblica n. 19 di proprietà della società odierna attrice, così distruggendone la vetrina e l'intero negozio con la merce ivi contenuta.
A sostegno della domanda proposta, l'attore ha altresì allegato che:
- a seguito del sinistro, veniva inviata in data 26.7.2018, a mezzo dell'avv. Alessandro Parte Berti, richiesta di risarcimento dei danni alla società r.l. e Parte_2 all'assicurazione del mezzo, previa perizia dello stato dei luoghi;
CP_2
- i convenuti non inviavano alcun loro perito e quindi l'attore era costretto a iniziare, secondo le indicazioni tecniche dell'ing. i lavori di ripristino del Persona_1 negozio sopportando tutti gli onerosi costi di tale intervento sull'immobile e sulla mobilia, indicati in atto di citazione;
- la società subiva anche il danneggiamento della merce per €. 18.194,00 come da inventario allegato cartaceo (doc. n. 1T) e corrispondente inventario fotografico (doc. n.
18) e doveva provvedere al relativo riacquisto per l'importo di €. 6.144,19 da Pt_4 come da fattura allegata (Doc n.12); pag. 3/10 - a seguito del sinistro, la società attrice non riusciva a corrispondere i canoni di locazione per la chiusura del negozio dalla data del sinistro fino alla sua riapertura avvenuta il 1.10.2018, per complessive quattro mensilità pari all'importo di €. 2480,00 e non provvedeva a pagare l'affitto anche a la quale si attivava per eseguire CP_7 lo sfratto per morosità, con conseguenti spese legali a carico dell'attore;
- per i mesi di chiusura l'attore subiva anche il danno da mancato fatturato quantificato in €. 30.000,00 in base ai dati contabili dello stesso periodo dell'anno precedente (doc.
n. 22) e un danno d'immagine e sviamento della clientela del negozio per tale chiusura per oltre €. 20.000,00 commisurato a tale fatturato;
- alcuni dei fornitori dei lavori predisponevano decreto ingiuntivo per il recupero giudiziario delle somme dovute;
- l'assicurazione del camion si attivava con un proprio perito soltanto dopo 8 mesi dal sinistro e corrispondeva soltanto solo la somma di €. 2.500,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.04.2020 si costituivano in giudizio le convenute e non muovendo Controparte_8 CP_2 contestazioni in ordine all'an debeatur e contestando esclusivamente il quantum della domanda avanzata dall'attore, ritenuto esorbitante ed ingiustificato.
In particolare, i convenuti deducevano che contrariamente alla ricostruzione offerta dall'attore:
- la Compagnia assicuratrice si era prontamente attivata, a seguito del sinistro, dando da subito mandato ad un proprio fiduciario per l'effettuazione degli accertamenti del caso, i quali non sarebbero stati eseguiti, in assenza di riscontro del danneggiato alla richiesta di fornire un eventuale inventario dei beni compromessi con la relativa documentazione e note spese;
- stanti tali lacune documentali, veniva effettuata un'offerta relativa soltanto al danneggiamento del serramento esterno del negozio di € 2.500,00, pari al valore del danno all'epoca accertabile;
- per inerzia dell'attore, soltanto nel mese di marzo del 2019 il nuovo perito fiduciario di veniva messo in condizione di eseguire un sopralluogo sull'immobile e CP_2 verificare i danni agli infissi ed agli arredi, ma non ebbe la possibilità di visionare la pag. 4/10 merce asseritamente danneggiata, né di acquisire la documentazione richiesta al fine di determinare l'entità del presunto danno da lucro cessante;
- stante quanto sopra, la relazione del perito dell'assicurazione aveva ad oggetto soltanto il c.d. damnus emergens relativo agli infissi ed agli arredi del negozio, quantificato allo stato d'uso in € 19.925,00;
- dovrebbe essere dimostrata dall'attore la quantità e l'eventuale effettiva inutilizzabilità della merce rimasta asseritamente danneggiata, non essendo sufficiente la produzione di un inventario, quale mera allegazione di parte;
- sarebbe parimenti indimostrato l'assunto avversario circa la presunta impossibilità di controparte di corrispondere i canoni di locazione, con le conseguenze che ne sono derivate, e circa la sussistenza di nesso causale tra la ridetta presunta impossibilità ed il verificarsi del sinistro (per quanto ne sappiamo, il mancato pagamento di detti canoni ben potrebbe, ad esempio, essere conseguito a difficoltà economiche che prescindono dall'evento…) e l'asserito mancato pagamento delle forniture;
- indimostrato anche il lamentato lucro cessante, da mancato fatturato quantificato in €.
30.000,00, risultando insufficiente la produzione del fatturato del medesimo periodo dell'anno precedente, in assenza di scritture contabili relative agli ultimi 3 anni contributivi e di riferimenti al ricavo netto e il presunto danno d'immagine e sviamento della clientela dal negozio per oltre €. 20.000,00.
Il convenuto rimaneva contumace. Controparte_4
Alla prima udienza del 16.12.2020, la difesa dei convenuti faceva presente l'intenzione della compagnia assicuratrice convenuta di provvedere a corrispondere sul conto corrente della società attrice l'importo corrispondente alla stima dei danni effettuati dal proprio perito fiduciario, detratto l'acconto già versato e con l'aggiunta di euro 1.500,00
a titolo di spese, per un totale di euro 18.925,00, autorizzando l'attore a trattenere tale importo in acconto sulla maggiore somma richiesta.
Il procuratore dell'attore non riteneva sufficiente la somma erogata, accettandola comunque in acconto della maggior somma richiesta.
Il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e assegnava ai convenuti termine per documentare l'avvenuto versamento delle somme offerte banco judicis. pag. 5/10 I convenuti, con nota di deposito del 21.12.2020, comprovavano di aver versato alla società attrice le somme offerte per Euro 1.500,00 per onorari legali e per Euro
17.425,00 per risarcimento del danno a cose.
Con ordinanza del 03.01.2022, il GOP precedente assegnatario non ammetteva le richieste istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.04.2022, poi differita d'ufficio.
La causa, riassegnata a questa giudicante in data 13.01.2022, è stata istruita in via meramente documentale, non essendo state reiterate le richieste istruttorie non accolte da parte dell'attore, ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come innanzi precisate, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda può essere parzialmente accolta per i motivi di seguito esposti.
Si osserva che uno dei principi generali che disciplinano il processo civile quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
L'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Connotato indefettibile dell'allegazione è, inoltre, la sua specificità.
Considerato che il rispetto del principio dell'allegazione è direttamente collegato alla salvaguardia dell'effettività del contraddittorio, tale garanzia sarebbe svuotata di contenuto qualora si ritenesse sufficiente, per assolvere al relativo onere, la deduzione di un fatto generico.
In virtù del principio di non contestazione disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve inoltre porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. pag. 6/10 Nella fattispecie, in esame deve darsi atto che non è contestato dai convenuti costituitisi in giudizio e pertanto non deve essere provato dall'attore l'an debeatur, risultando dunque pacifica la verificazione e la dinamica del sinistro del 24/07/2018 e la responsabilità risarcitoria in capo alla proprietaria del veicolo, e per essa Parte_1 alla sua compagnia assicuratrice in solido con il conducente del veicolo, CP_2 rimasto contumace.
Accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è causa, va ora quantificato il danno subito dall'attore.
A tal proposito, i convenuti hanno contestato in modo specifico la quantificazione dei danni fornita dalla società attrice, con riferimento alle singole voci e alla riconducibilità causale al sinistro dei pregiudizi lamentati, nonché hanno ritenuto che l'attore, all'esito del giudizio, non abbia assolto all'onere della prova sullo stesso incombente della sussistenza di danni risarcibili ulteriori rispetto a quanto già percepito. In particolare, secondo la prospettazione dei convenuti, tenuto conto dell'entità del danno quale effettivamente dimostrata nel titolo e nell'ammontare, dovrebbe ritenersi congrua, in relazione al risarcimento spettante all'attrice, la somma già corrisposta dalla compagnia assicurativa all'attore, prima dell'avvio del giudizio, a ristoro dei danni esterni al negozio (serramento compromesso) e, in corso di causa, a ristoro dei costi di ripristino allo stato d'uso dell'arredo e degli infissi dell'esercizio commerciale, nonché delle opere murarie interne occorrenti.
Sul punto, deve premettersi che il vaglio di questa giudice deve avere a riguardo soltanto le produzioni documentali delle parti, atteso che l'attore, non riproponendo in sede di precisazione delle conclusioni, le richieste istruttorie non accolte, vi ha rinunciato e che i convenuti hanno insistito sulle richieste istruttorie condizionatamente alla reiterazione da parte dell'attore delle proprie istanze istruttorie.
Ciò premesso, circa i danni materiali occorsi all'attore a seguito del sinistro per cui è causa, esaminate le relazioni di parte e la documentazione fotografica e di spesa prodotte in atti, quanto al danno emergente relativo alle opere di ripristino, alla sostituzione del serramento esterno e alla sostituzione degli espositori, deve ritenersi congrua la somma offerta e già corrisposta dalla assicurazione convenuta pari ad Euro
19.925,00, tenuto conto delle opere eseguite, del fatto che non tutti gli interventi pag. 7/10 effettuati dall'attore appaiono riconducibili al sinistro (es. installazione soffitto in cartongesso, adeguamento impianto idraulico e elettrico, ecc.) e dello stato d'uso dei beni danneggiati.
Quanto ai danni alla merce, non riconosciuti dal convenuto, l'attore ha prodotto unitamente alle foto del negozio immediatamente dopo il sinistro (doc. 2) e all'elenco dei gioielli e degli altri beni mobili danneggiati in conseguenza del sinistro (doc. 17), anche un c.d. inventario fotografico (Doc. 18 – CD) contenente documentazione fotografica di tutti i beni mobili rovinatisi, nonché la fattura emessa dal fornitore per l'acquisto della merce sostitutiva per il complessivo importo di Euro Pt_4
6.144,19 (Doc. 19), così assolvendo all'onere della prova anche di tali ulteriori danni nei limiti della merce riacquistata.
Venendo alla valutazione del danno da lucro cessante per la perdita di fatturato determinata dalla momentanea chiusura dell'attività commerciale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno da perdita di guadagno di un'attività commerciale, quando la dimostrazione del suo preciso ammontare non sia possibile o sia notevolmente difficile, può essere quantificato in via equitativa purché
l'attore assolva all'onere di fornire elementi di natura contabile o fiscale attestanti, indicativamente, la consistenza e la redditività, il fatturato e gli utili realizzati negli anni precedenti, l'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione.
Il giudice può, pertanto, procedere alla liquidazione del danno anche in via equitativa, in forza del potere conferitogli dagli artt. 1226 e 2056 c.c. alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, purché il danneggiato abbia assolto all'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove necessario, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno (v. Cass. Civ., sez. II,
3.11.2021, n. 31251).
Nel caso di specie, il danneggiato ha indicato i tempi di chiusura dell'attività commerciale ai fini dello svolgimento delle opere necessarie alla riapertura per circa due mesi (dal 24.07.2018, data del sinistro, al 1° ottobre 2018) e tale circostanza non è stata specificamente contestata, ha allegato gli oneri di locazione del fondo commerciale dallo stesso non assolti, producendo il contratto di locazione dell'immobile (Doc. 20), pag. 8/10 ed ha depositato il registro IVA delle vendite relativo allo stesso periodo dell'anno precedente al sinistro con indicazione dei corrispettivi per Euro 23.989,50 (Doc. 22).
Non sono stati invece indicati i costi di acquisto della merce venduta, gli oneri fiscali assolti sui corrispettivi imponibili e il conseguente ricavo netto.
Si ritiene, pertanto, di procedere alla liquidazione, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., del danno da mancato guadagno nel minor importo ritenuto congruo secondo equità di
Euro 3.000,00.
Non è stato invece adeguatamente allegato e provato il nesso causale fra il sinistro e il mancato pagamento da parte dell'attore di quattro canoni di locazione e di un ulteriore affitto, con conseguente sfratto, da cui non si ritiene discenda comunque di per sé un danno risarcibile atteso che l'attore ha espressamente dichiarato di non aver pagato i canoni relativi al periodo di chiusura e che il pregiudizio conseguente ai mancati guadagni è già stato valutato sopra ai fini della liquidazione equitativa del lucro cessante, non residuando altro pregiudizio.
Infine, nulla può essere riconosciuto per danno di immagine e sviamento di clientela conseguente al periodo di chiusura dell'attività commerciale, tenuto conto che l'attore ha svolto sul punto deduzioni del tutto generiche e non ha offerto alcuna prova.
Si rammenta, in proposito, che l'attore ha rinunciato alle istanze di prova testimoniale formulate nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e che il ricorso all'ausilio del c.t.u. non può comportare l'elusione delle preclusioni assertorie e probatorie.
In conclusione, alla luce delle risultanze dell'istruttoria compiuta, può accertarsi che i danni materiali complessivamente patiti dalla società attrice in conseguenza del sinistro occorso ammontano al complessivo importo di €. 29.069,19, di cui risulta pacifico che la compagnia assicurativa convenuta abbia già versato all'attore, perlopiù in corso di causa, la somma di €. 19.925,00, dallo stesso trattenuta a titolo di anticipo sulla somma ad egli spettante.
3. In punto di spese processuali, si rammenta che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la pag. 9/10 condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2 c.p.c.
Ebbene, le spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento in misura sensibilmente ridotta della domanda e del comportamento processuale delle parti con particolare riguardi alle somme già risarcite in acconto, devono essere compensate per 1/3 e poste a carico dei convenuti per i restanti 2/3 e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della scarsa complessità della causa, dell'istruttoria meramente documentale, dell'attività effettivamente svolta, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_4 accerta la responsabilità dei convenuti per la causazione del sinistro del 24.07.2018 e l'entità dei danni sofferti da da quantificarsi Parte_1 nel complessivo importo di €. 29.069,19, e, per l'effetto, detratte le somme già versate in acconto, condanna i convenuti e per essi la compagnia assicurativa CP_2 al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attore del residuo importo di Euro 9.144,19; compensa le spese di lite per 1/3 e condanna per i restanti 2/3 i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in € 4.702,00 oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese anticipate per Euro 786,00 (CU e marca da bollo.
Così deciso in Siena in data 26/08/2025.
La Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi
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