TRIB
Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/02/2024, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 3117/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott. ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 6 dicembre 2023 da
(C.F. e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Sassari, alla via Capitan Bellieni n. 5, presso lo studio dell'avv. Silvia
Ferraris (CF ), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._3
introduttivo, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 6 dicembre 2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri delle parti hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la madre;
3) Per_1
La casa familiare verrà assegnata alla madre , che vi abiterà unitamente al figlia Parte_1
ancora dipendente economicamente dai genitori;
4) Il padre potrà vedere la figlia anche Per_1 Per_1
tutti i giorni, eserciterà il diritto nel rispetto delle esigenze scolastiche e di vita della minore, la quale
pagina 1 di 3 in ragione dell'età, potrà avere sempre un contatto diretto col proprio padre liberamente. Il fine settimana verrà trascorso dalla ragazzina con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza.
Pertanto, il padre potrà vedere e tener con sé la minore tutte le volte in cui la figlia manifesterà tale desiderio, concordando tali visite e pernottamenti con la madre. 5) Le principali festività religiose e civili verranno trascorse dalla minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; 6) La minore, durante la stagione estiva, trascorrerà con ciascun genitore dieci giorni consecutivi, salvo diverso accordo;
7) Il verserà a titolo di contributo al mantenimento a favore della figlia un Pt_2
assegno mensile di euro 400,00 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi, solo in aumento, secondo gli indici;
8) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Org_1 [...]
; 9) Le spese straordinarie verranno ripartite tra le parti nella misura del 50%; 10) A totale Parte_1
definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali: - la casa coniugale di comune intestazione sita
in Sassari alla S.V. Cheriga Manna n. 5, viene da subito assegnata alla SI,ra , che vi vivrà Pt_1
unitamente alla figlia - i coniugi hanno definito ogni questione patrimoniale e non domandano Per_1 reciprocamente alcun assegno mensile per il proprio mantenimento poiché economicamente indipendenti”.
All'udienza dell'8 febbraio 2024, sostituita mediante il deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data Parte_1 Parte_2
23 agosto 1998 (n. 218, parte 2, serie A, anno 1998), dalla cui unione in data 26/10/2009 è nata a
Sassari la figlia che attualmente frequenta la prima classe dell' Per_1 Organizzazione_2
di Sassari.
[...]
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse della figlia minore e, ravvisato che le clausole relative alla figlia e il piano genitoriale allegato non sono in contrasto con il suo interesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, pagina 2 di 3 1. dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F. Parte_1
) nata Sassari il 08/08/1974, e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] in data [...], entrambi residenti a [...]alla S.V. C.F._2
Cheriga Manna n. 5, che hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 23 agosto
1998 (atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile di Sassari anno 1998, n. 218, parte 2, serie A), alle condizioni congiunte sopra riportate.
2. Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 9 febbraio 2024
Il Presidente dott.ssa M.G. Sanna
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott. ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 6 dicembre 2023 da
(C.F. e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Sassari, alla via Capitan Bellieni n. 5, presso lo studio dell'avv. Silvia
Ferraris (CF ), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._3
introduttivo, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 6 dicembre 2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri delle parti hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la madre;
3) Per_1
La casa familiare verrà assegnata alla madre , che vi abiterà unitamente al figlia Parte_1
ancora dipendente economicamente dai genitori;
4) Il padre potrà vedere la figlia anche Per_1 Per_1
tutti i giorni, eserciterà il diritto nel rispetto delle esigenze scolastiche e di vita della minore, la quale
pagina 1 di 3 in ragione dell'età, potrà avere sempre un contatto diretto col proprio padre liberamente. Il fine settimana verrà trascorso dalla ragazzina con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza.
Pertanto, il padre potrà vedere e tener con sé la minore tutte le volte in cui la figlia manifesterà tale desiderio, concordando tali visite e pernottamenti con la madre. 5) Le principali festività religiose e civili verranno trascorse dalla minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; 6) La minore, durante la stagione estiva, trascorrerà con ciascun genitore dieci giorni consecutivi, salvo diverso accordo;
7) Il verserà a titolo di contributo al mantenimento a favore della figlia un Pt_2
assegno mensile di euro 400,00 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi, solo in aumento, secondo gli indici;
8) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Org_1 [...]
; 9) Le spese straordinarie verranno ripartite tra le parti nella misura del 50%; 10) A totale Parte_1
definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali: - la casa coniugale di comune intestazione sita
in Sassari alla S.V. Cheriga Manna n. 5, viene da subito assegnata alla SI,ra , che vi vivrà Pt_1
unitamente alla figlia - i coniugi hanno definito ogni questione patrimoniale e non domandano Per_1 reciprocamente alcun assegno mensile per il proprio mantenimento poiché economicamente indipendenti”.
All'udienza dell'8 febbraio 2024, sostituita mediante il deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data Parte_1 Parte_2
23 agosto 1998 (n. 218, parte 2, serie A, anno 1998), dalla cui unione in data 26/10/2009 è nata a
Sassari la figlia che attualmente frequenta la prima classe dell' Per_1 Organizzazione_2
di Sassari.
[...]
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse della figlia minore e, ravvisato che le clausole relative alla figlia e il piano genitoriale allegato non sono in contrasto con il suo interesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, pagina 2 di 3 1. dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F. Parte_1
) nata Sassari il 08/08/1974, e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] in data [...], entrambi residenti a [...]alla S.V. C.F._2
Cheriga Manna n. 5, che hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 23 agosto
1998 (atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile di Sassari anno 1998, n. 218, parte 2, serie A), alle condizioni congiunte sopra riportate.
2. Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 9 febbraio 2024
Il Presidente dott.ssa M.G. Sanna
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3