Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
La Corte D'Appello di Genova
Terza CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore nella causa iscritta al n. 149/2025 R.G. promossa da:
(avv. BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO) Parte_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(avv. DALL'ARA EMANUELA) CP_1
PARTE RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuto che ha proposto istanza di sospensione ex art. 373 cpc Parte_1 dell'esecuzione della sentenza n. 1562/2024 del 19.12.24, depositata in Cancelleria in data
27.12.2024 della Corte di Appello di Genova – sezione III civile, nella causa R.G. 1171/2023 che ha rigettato l'appello proposto da compensando integralmente tra le parti le spese Parte_1
di lite;
rilevato che l'istante deduceva la sussistenza del periculum in mora in ragione dell'entità della condanna e della oggettiva impossibilità di recuperare quanto dovuto alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado per le spese di lite;
- viste le difese della parte appellata nonché le note scritte depositate da tutte le parti sostitutive dell'udienza del 20/3/2025,
- udito il consigliere relatore,
- osserva quanto segue:
Corte aderisce all'orientamento secondo cui è da considerare irreparabile anche il danno che derivi dall'impossibilità o dall'estrema difficoltà di ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza in ragione delle condizioni economiche dell'accipiens.
Ciò posto si osserva che, in primo luogo, la sentenza della Corte d'Appello rigettando l'appello ha disposto la compensazione delle spese di lite non comportando quindi pronunce condannatorie, e, in secondo luogo, in ragione dell'entità non rilevante dell'importo indicato e del fatto che la controparte ha dimostrato di svolgere attività lavorativa congruamente retribuita va esclusa la sussistenza del danno grave ed irreparabile
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1562/2024 del
19.12.24, in data 27.12.2024 della Corte di Appello di Genova, nella causa R.G. 1171/2023.
Genova, 21/03/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni