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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 6820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6820 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4355/2023 R.G. avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità di persona maggiorenne e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), nella Parte_1 C.F._1 qualità di erede di elettivamente domiciliata in Sessa Aurunca alla Via Pontenuovo Persona_1
n. 36 presso lo studio dell'avvocato Francesco Saverio De Angelis (c.f. ), che C.F._2 la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti allegata
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), nella CP_1 C.F._3 qualità di erede di elettivamente domiciliato in Sessa Aurunca alla Via Pontenuovo, Persona_1
36 SESSA AURUNCA presso lo studio dell'avvocato Francesco Saverio De Angelis (c.f.
), che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti allegata C.F._2
E
nata a [...] il [...] (CF Controparte_2
), nella qualità di erede di elettivamente domiciliata in Sessa C.F._4 Persona_1 Aurunca alla Via Pontenuovo n. 36 presso lo studio dell'avvocato Francesco Saverio De Angelis (c.f.
), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti allegata C.F._2
E
, nata a [...] il [...] (CF ), nella qualità di erede CP_3 C.F._5 di elettivamente domiciliata in Sessa Aurunca alla Via Pontenuovo n. 36 presso lo Persona_1 studio dell'avvocato Francesco Saverio De Angelis (c.f. ), che la rappresenta C.F._2
e la difende in virtù di procura in atti allegata
E
nata a [...] l'[...] (CF , nella qualità di Controparte_4 CodiceFiscale_6 erede di elettivamente domiciliata in Sessa Aurunca alla Via Pontenuovo n. 36 presso Persona_2 lo studio dell'avvocato Francesco Saverio De Angelis (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende in virtù di procura in atti allegata
appellanti
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_5
), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avvocato C.F._7
IN MA (cf. ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._8 atti allegata pec: Email_1 appellato nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso riportandosi all'atto di appello e chiedendone l'accoglimento.
L'appellato ha concluso riportandosi alla propria comparsa di costituzione ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 24 ottobre 2013, convenne in giudizio innanzi al Controparte_5
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere , chiedendo che fosse accertato che questi era Persona_1 suo padre naturale.
Espose, in particolare, che la madre, , gli aveva riferito che egli era nato da una Persona_3 relazione, iniziata nell'anno 1989 e perdurata anche dopo il parto, da lei intrattenuta con il convenuto.
All'udienza dell'11 febbraio 2014, si costituì in giudizio il PI che aderì alla domanda.
Con ordinanza del 23 settembre 2014 il giudice, ritenutane la necessità, nominò un consulente tecnico d'ufficio al fine di verificare se il convenuto fosse il padre dello . CP_5
Nelle more del giudizio, deceduto il PI, con ricorso del 20 dicembre 2017 l'attore riassunse il processo nei confronti degli eredi, il coniuge ed i figli , Controparte_4 Parte_1 CP_2
e . CP_1 CP_3
e , costituitisi in giudizio con comparsa del 26 maggio 2018, chiesero Controparte_4 CP_1 che venisse accertato che lo era figlio di mediante consulenza tecnica, con CP_5 Persona_1 vittoria di spese.
Si costituirono, con comparsa del 4 luglio 2021, e , le quali, a loro Controparte_6 CP_3 volta, chiesero che venisse effettuato il test del dna, con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, espletata la consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, all'udienza dell'11 ottobre 2023 il g.i. riservò la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civile.
Decidendo con sentenza del 27 aprile, depositata il 2 maggio 2023, il tribunale dichiarò che era figlio di , ordinò all'ufficiale dello stato civile competente Controparte_5 Persona_1 di effettuare l'annotazione della decisione sull'atto di nascita e compensò tra le parti le spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
Nel motivare il tribunale rilevò:
a)Vertendosi in tema di diritti indisponibili, occorreva disporre consulenza tecnica d'ufficio, atteso che la mancata contestazione del padre, come nella specie, non assumeva la valenza probatoria di cui all'art. 115 cod. proc. civile. Per_ L'ausiliario aveva, quindi, accertato la correlazione autosomica tra il profilo genetico del e quello dell'attore, secondo l'ipotesi del profilo del padre rispetto a quello del figlio, con una probabilità del 99,99999007%;
b)il teste escusso, , aveva, poi, riferito di avere intrattenuto una relazione Persona_3
Per_ sentimentale con il sin da epoca antecedente la nascita del figlio, perdurata anche negli anni successivi, tanto che il convenuto aveva sempre provveduto al mantenimento dell'attore, pure dopo che questi era divenuto maggiorenne;
c)I suindicati elementi consentivano, pertanto, di ritenere raggiunta la prova che il fosse CP_5 figlio di;
Persona_1
d) La circostanza che il convenuto avesse aderito alla domanda e il comportamento processuale degli aventi causa dello stesso giustificavano la compensazione delle spese di lite. Le spese di c.t.u. andavano poste, in via definitiva, a carico di entrambe le parti.
Con atto di citazione, notificato il 10 ottobre 2023, , , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 nonché hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, ed hanno chiesto che Controparte_4 venga rigettata la domanda di accertamento della paternità proposta da , con Controparte_5 vittoria di spese.
Lo , costituitosi in giudizio, ha resistito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria CP_5 di spese del doppio grado del giudizio ed attribuzione al difensore anticipatario.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 27 novembre 2025 la Corte ha riservato la causa in decisione.
Con il privo motivo di impugnazione gli appellanti hanno lamentato l'erroneità e illegittimità della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella parte in cui avrebbe basato la propria decisione in via esclusiva sulle dichiarazioni rese dalla madre dell'odierno appellato, senza raggiungere la prova quanto alla paternità e all'esistenza di rapporti sessuali tra e Persona_1
all'epoca del concepimento. Persona_3
Con ulteriore motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato l'intera decisione sulle risultanze della consulenza, disposta d'ufficio nonostante la rinuncia delle parti e che da sola, non potrebbe essere utilizzata per esonerare la parte attrice dalla dimostrazione della paternità.
L'appello è infondato e va rigettato.
Osserva la Corte che l'art. 269 cod. civ. non pone, invero, alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere accertata la paternità e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, ed essere raggiunta pure attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit, risultino idonei, per la loro attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità medesima.
Va, pertanto, sottolineato che il principio secondo cui l'art. 269, comma quattro, cod. civ., disponendo che la sola dichiarazione della madre e la mera esistenza di rapporti tra questa ed il presunto padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità, non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi anche presuntivi, possano essere valutate dal giudice come elementi di conferma del proprio convincimento circa la sussistenza della stessa paternità. Ne discende che l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il suindicato principio della libertà di prova <non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status>>
(ex plurimis Cass. 22732/2024; Cass. 12245/2025).
Si ritiene di dover sottolineare, inoltre, che secondo l'unanime orientamento della S.C, la consulenza d'ufficio c.d. ematologica costituisce accertamento decisivo nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità, ove non ha in realtà la semplice funzione di fornire al giudice la valutazione relativa a fatti già acquisiti al processo, ma costituisce essa stessa fonte di prova e di accertamento di situazioni di fatto, tanto da rendere comportamento processuale dotato di pregnante rilevanza il suo ingiustificato rifiuto. E ciò tanto più quando l'accertamento tecnico sia in grado di offrire una risposta risolutiva in un contesto caratterizzato da mere prove indiziarie.
Ed è quanto avvenuto nella specie allorché i primi giudici hanno rilevato che le dichiarazioni della madre dello , unitamente alle risultanze dell'indagine peritale hanno consentito di ritenere CP_5
Per_ provata la paternità. Così come deve indubbiamente attribuirsi rilevanza alle ammissioni del , il quale, all'udienza dell'11 febbraio 2014, costituitosi in giudizio, aderì alla domanda, sostenendo, altresì, di aver sempre provveduto a versare il mantenimento per il figlio, anche dopo che lo stesso aveva raggiunto la maggiore età.
A tanto si aggiunga che gli eredi, costituitisi nel giudizio in prime cure a seguito del decesso di hanno chiesto l'espletamento della consulenza, dalla quale è emerso, senza ombra di Persona_1
Per_ dubbio alcuno, che lo è figlio del . CP_5
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione delle Tabelle di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile.
Sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, del doppio contributo unificato ex art. art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona, Famiglia e Minori definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta l'appello; b) condanna gli appellanti in solido ed in parti uguali quanto ai rapporti interni al pagamento delle spese processuali di questo grado che si liquidano in € 12.156,00 oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, del doppio contributo unificato ex art. art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
Così deciso in Napoli, in data 22/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Silvana Sica Dott.ssa Efisia Gaviano
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4355/2023 R.G. avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità di persona maggiorenne e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), nella Parte_1 C.F._1 qualità di erede di elettivamente domiciliata in Sessa Aurunca alla Via Pontenuovo Persona_1
n. 36 presso lo studio dell'avvocato Francesco Saverio De Angelis (c.f. ), che C.F._2 la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti allegata
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), nella CP_1 C.F._3 qualità di erede di elettivamente domiciliato in Sessa Aurunca alla Via Pontenuovo, Persona_1
36 SESSA AURUNCA presso lo studio dell'avvocato Francesco Saverio De Angelis (c.f.
), che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti allegata C.F._2
E
nata a [...] il [...] (CF Controparte_2
), nella qualità di erede di elettivamente domiciliata in Sessa C.F._4 Persona_1 Aurunca alla Via Pontenuovo n. 36 presso lo studio dell'avvocato Francesco Saverio De Angelis (c.f.
), che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti allegata C.F._2
E
, nata a [...] il [...] (CF ), nella qualità di erede CP_3 C.F._5 di elettivamente domiciliata in Sessa Aurunca alla Via Pontenuovo n. 36 presso lo Persona_1 studio dell'avvocato Francesco Saverio De Angelis (c.f. ), che la rappresenta C.F._2
e la difende in virtù di procura in atti allegata
E
nata a [...] l'[...] (CF , nella qualità di Controparte_4 CodiceFiscale_6 erede di elettivamente domiciliata in Sessa Aurunca alla Via Pontenuovo n. 36 presso Persona_2 lo studio dell'avvocato Francesco Saverio De Angelis (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende in virtù di procura in atti allegata
appellanti
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_5
), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avvocato C.F._7
IN MA (cf. ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._8 atti allegata pec: Email_1 appellato nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso riportandosi all'atto di appello e chiedendone l'accoglimento.
L'appellato ha concluso riportandosi alla propria comparsa di costituzione ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 24 ottobre 2013, convenne in giudizio innanzi al Controparte_5
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere , chiedendo che fosse accertato che questi era Persona_1 suo padre naturale.
Espose, in particolare, che la madre, , gli aveva riferito che egli era nato da una Persona_3 relazione, iniziata nell'anno 1989 e perdurata anche dopo il parto, da lei intrattenuta con il convenuto.
All'udienza dell'11 febbraio 2014, si costituì in giudizio il PI che aderì alla domanda.
Con ordinanza del 23 settembre 2014 il giudice, ritenutane la necessità, nominò un consulente tecnico d'ufficio al fine di verificare se il convenuto fosse il padre dello . CP_5
Nelle more del giudizio, deceduto il PI, con ricorso del 20 dicembre 2017 l'attore riassunse il processo nei confronti degli eredi, il coniuge ed i figli , Controparte_4 Parte_1 CP_2
e . CP_1 CP_3
e , costituitisi in giudizio con comparsa del 26 maggio 2018, chiesero Controparte_4 CP_1 che venisse accertato che lo era figlio di mediante consulenza tecnica, con CP_5 Persona_1 vittoria di spese.
Si costituirono, con comparsa del 4 luglio 2021, e , le quali, a loro Controparte_6 CP_3 volta, chiesero che venisse effettuato il test del dna, con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, espletata la consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, all'udienza dell'11 ottobre 2023 il g.i. riservò la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civile.
Decidendo con sentenza del 27 aprile, depositata il 2 maggio 2023, il tribunale dichiarò che era figlio di , ordinò all'ufficiale dello stato civile competente Controparte_5 Persona_1 di effettuare l'annotazione della decisione sull'atto di nascita e compensò tra le parti le spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
Nel motivare il tribunale rilevò:
a)Vertendosi in tema di diritti indisponibili, occorreva disporre consulenza tecnica d'ufficio, atteso che la mancata contestazione del padre, come nella specie, non assumeva la valenza probatoria di cui all'art. 115 cod. proc. civile. Per_ L'ausiliario aveva, quindi, accertato la correlazione autosomica tra il profilo genetico del e quello dell'attore, secondo l'ipotesi del profilo del padre rispetto a quello del figlio, con una probabilità del 99,99999007%;
b)il teste escusso, , aveva, poi, riferito di avere intrattenuto una relazione Persona_3
Per_ sentimentale con il sin da epoca antecedente la nascita del figlio, perdurata anche negli anni successivi, tanto che il convenuto aveva sempre provveduto al mantenimento dell'attore, pure dopo che questi era divenuto maggiorenne;
c)I suindicati elementi consentivano, pertanto, di ritenere raggiunta la prova che il fosse CP_5 figlio di;
Persona_1
d) La circostanza che il convenuto avesse aderito alla domanda e il comportamento processuale degli aventi causa dello stesso giustificavano la compensazione delle spese di lite. Le spese di c.t.u. andavano poste, in via definitiva, a carico di entrambe le parti.
Con atto di citazione, notificato il 10 ottobre 2023, , , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 nonché hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, ed hanno chiesto che Controparte_4 venga rigettata la domanda di accertamento della paternità proposta da , con Controparte_5 vittoria di spese.
Lo , costituitosi in giudizio, ha resistito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria CP_5 di spese del doppio grado del giudizio ed attribuzione al difensore anticipatario.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 27 novembre 2025 la Corte ha riservato la causa in decisione.
Con il privo motivo di impugnazione gli appellanti hanno lamentato l'erroneità e illegittimità della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella parte in cui avrebbe basato la propria decisione in via esclusiva sulle dichiarazioni rese dalla madre dell'odierno appellato, senza raggiungere la prova quanto alla paternità e all'esistenza di rapporti sessuali tra e Persona_1
all'epoca del concepimento. Persona_3
Con ulteriore motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato l'intera decisione sulle risultanze della consulenza, disposta d'ufficio nonostante la rinuncia delle parti e che da sola, non potrebbe essere utilizzata per esonerare la parte attrice dalla dimostrazione della paternità.
L'appello è infondato e va rigettato.
Osserva la Corte che l'art. 269 cod. civ. non pone, invero, alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere accertata la paternità e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, ed essere raggiunta pure attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit, risultino idonei, per la loro attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità medesima.
Va, pertanto, sottolineato che il principio secondo cui l'art. 269, comma quattro, cod. civ., disponendo che la sola dichiarazione della madre e la mera esistenza di rapporti tra questa ed il presunto padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità, non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi anche presuntivi, possano essere valutate dal giudice come elementi di conferma del proprio convincimento circa la sussistenza della stessa paternità. Ne discende che l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il suindicato principio della libertà di prova <non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status>>
(ex plurimis Cass. 22732/2024; Cass. 12245/2025).
Si ritiene di dover sottolineare, inoltre, che secondo l'unanime orientamento della S.C, la consulenza d'ufficio c.d. ematologica costituisce accertamento decisivo nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità, ove non ha in realtà la semplice funzione di fornire al giudice la valutazione relativa a fatti già acquisiti al processo, ma costituisce essa stessa fonte di prova e di accertamento di situazioni di fatto, tanto da rendere comportamento processuale dotato di pregnante rilevanza il suo ingiustificato rifiuto. E ciò tanto più quando l'accertamento tecnico sia in grado di offrire una risposta risolutiva in un contesto caratterizzato da mere prove indiziarie.
Ed è quanto avvenuto nella specie allorché i primi giudici hanno rilevato che le dichiarazioni della madre dello , unitamente alle risultanze dell'indagine peritale hanno consentito di ritenere CP_5
Per_ provata la paternità. Così come deve indubbiamente attribuirsi rilevanza alle ammissioni del , il quale, all'udienza dell'11 febbraio 2014, costituitosi in giudizio, aderì alla domanda, sostenendo, altresì, di aver sempre provveduto a versare il mantenimento per il figlio, anche dopo che lo stesso aveva raggiunto la maggiore età.
A tanto si aggiunga che gli eredi, costituitisi nel giudizio in prime cure a seguito del decesso di hanno chiesto l'espletamento della consulenza, dalla quale è emerso, senza ombra di Persona_1
Per_ dubbio alcuno, che lo è figlio del . CP_5
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione delle Tabelle di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile.
Sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, del doppio contributo unificato ex art. art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona, Famiglia e Minori definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta l'appello; b) condanna gli appellanti in solido ed in parti uguali quanto ai rapporti interni al pagamento delle spese processuali di questo grado che si liquidano in € 12.156,00 oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, del doppio contributo unificato ex art. art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
Così deciso in Napoli, in data 22/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Silvana Sica Dott.ssa Efisia Gaviano