Art. 36.
Gli stanziamenti relativi agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti di cui all' articolo 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , devono essere utilizzati secondo i criteri, le modalita' e le procedure della legge 6 agosto 1974, n. 366 .
Gli stanziamenti relativi agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti di cui all' articolo 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , devono essere utilizzati secondo i criteri, le modalita' e le procedure della legge 6 agosto 1974, n. 366 .