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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 6942/2022 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6942/2022 R.G., avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 (violazione del codice della strada)/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n.
2263/2021, depositata il 16.12.2021, e non notificata,
vertente tra
, elettivamente domiciliata in Bari, alla via Edmondo Caccuri n. 7, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Gianluca Colonna, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso in appello depositato telematicamente il 24.05.2022,
- APPELLANTE -
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata ope legis presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, giusta notifica a mezzo PEC eseguita in data 30.12.2024,
- APPELLATO Contumace-
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalla sola difesa di parte appellante per l'udienza di discussione orale del 12.06.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, parte appellante ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 24.05.2022, impugnava la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Bari, 2263/2021, (n. R.G. 8083/2021), depositata il 16.12.2021 e mai notificata, con la quale il Giudice di prima istanza aveva rigettato il ricorso in opposizione ex art. 204 bis del C.d.S. avverso il verbale di accertamento n. 3033/2021 del 22.06.2021, consegnato per la notifica in data 17.09.2021.
In particolare, il ricorrente deduceva che, in qualità di proprietario, obbligato in solido del mezzo, dell'autovettura Volkswagen tg. ET028NX, gli veniva notificato il verbale di accertamento n. 3033 del
22.06.2021 a mezzo del quale la Polizia Municipale del Comune di lo sanzionava ex art. 142 CP_1 co. 9 bis in combinato all'art. 126 bis del C.d.s., per eccesso di velocità per aver circolato la detta autovettura
1 Dott. Luca Sforza
n. 6942/2022 R.G. sulla SS 96 al km. 96+700, alla velocità di 149,00 Km/h (calcolata al netto della tolleranza strumentale prevista pari al 5%), superando il limite di 61 Km/h in un tratto di strada dove vigeva un limite massimo di 80 km/h; la violazione in esame veniva rilevata mediante il sistema elettronico di rilevamento della velocità, c.d. autovelox, denominato Velomatic 512 D, matr. rilevatore n. 4046, matr. CPU n. 4049.
Con il medesimo ricorso, dunque, l'opponente deduceva l'illegittimità del ridetto verbale per difetto di notifica in quanto il verbale n. 3033/2021 sarebbe stato notificato al ricorrente oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 C.d.S., ovverosia in data 21.09.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nella Cancelleria del Giudice di Pace di Bari il
25.11.2021, si costituiva in giudizio a mezzo di proprio funzionario delegato il Controparte_1 il quale impugnava e contestava il ricorso sull'assunto della sua infondatezza, sia in fatto che in diritto, e chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, rilevando, in sentenza, che il verbale per cui è causa veniva consegnato all'ufficio postale in data 17.09.2021, quindi nel termine dei
90 giorni previsti dall'art. 201 del C.d.S., con compensazione delle spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva appello la quale denunciava i seguenti motivi: 1) Parte_1
“violazione dei principi generali in materia di valutazione delle prove – erronea valutazione del valore probatorio della ricevuta di avvenuta consegna ex adverso prodotta;
2) violazione dei principi generali in materia di valutazione delle prove – erronea valutazione del valore probatorio della documentazione prodotta dalla sig.ra nel giudizio di primo grado”, chiedendo ammettersi la “documentazione sopravvenuta ex Pt_1 art. 345 co. 3 c.p.c.”, e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza assunta in data 28.11.2024 veniva dichiarata la nullità della notificazione del ricorso in appello al appellato e disposta la rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello CP_1
Stato di Bari ai sensi degli artt. 11, R.D. n. 1611 del 1933, 144 e 291 c.p.c..
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 12.06.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
Preliminarmente, e in rito, deve essere dichiarata la contumacia del il quale Controparte_1 benché ritualmente evocato in giudizio all'esito della rinnovazione della notificazione del ricorso in appello presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, eseguita a mezzo PEC in data 30.12.2024, non si è costituito nel presente giudizio.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Con i motivi di appello, da esaminare congiuntamente, in quanto preordinati sostanzialmente a denunciare una violazione e/o errata applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.., parte appellante si duole della sentenza gravata in quanto il giudice di prime cure ha riconosciuto la tempestività della notifica del verbale di contestazione opposto in prime cure, non rilevando, al contrario, la dedotta tardività della notifica, siccome eseguita soltanto da in data 21.09.2021 e non già in data 17.09.2021. Controparte_2
2 Dott. Luca Sforza
n. 6942/2022 R.G. La doglianza risulta tuttavia priva di pregio giuridico.
Ed invero, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, il giudice di prime cure ha condivisibilmente rilevato che, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado del Comune opposto, odierno appellante contumace, si evinceva chiaramente la presenza dell'avviso di ricevimento della notifica del verbale N. 3033/2021 dal quale è possibile riscontrare la data di consegna (ai fini della spedizione) del plico all'Ufficio Postale di ed infatti, su detto avviso, testualmente, CP_1 si legge: “REGISTRO CRONOLOGICO N.03033/2021 – Atto n.78841437710-1 – spedito dall'ufficio di
– in data 17/09/2021 e indirizzato a VIA CALORE 5 70022 ALTAMURA CP_1 Parte_1
BA”.
Risulta, pertanto, ex tabulas che: 1) che l'accertamento della violazione di cui all'art. 142 co. 9 bis C.d.s. sia avvenuto il 22.06.2021; 2) che il termine di 90 giorni “dall'accertamento” di cui all'art. 201 C.d.S. per la notifica del verbale oggetto di causa, scadeva il 20.09.2021; 3) che il verbale di contestazione n. 3033/2021, è stato inviato per la notifica in data 17.09.2021, ed è pervenuto alla destinataria–odierna appellata in data 22-
24.09.2021.
Orbene, come noto, il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova pacifica applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostandovi la loro natura recettizia (così Cass. S.U., 17.05.2017, n. 12332; in senso conforme,
Cass. civ., ord., 28.11.2017, n. 28388; Cass. civ., 20.03.2012, n. 4453; Cass. civ., 10.07.2003, n. 10844); b) che la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna del plico all'ufficiale giudiziario o, analogamente, all'ufficio postale (v. art. 149 co. 3 c.p.c.; art. 4 co. 3 l. n. 890 del 1982, come integrato con sent. Corte Cost. n. 477 del 2002; Cass. sent. n. 4453/2012).
Ed invero, “il principio secondo cui il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante deve distinguersi da quello del perfezionamento della stessa per il destinatario, perfezionamento che, nei confronti del primo, ha luogo con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notificazione deve essere effettuata;
ciò se pure con effetto provvisorio ed anticipato a vantaggio del notificante, ma che si consolida, comunque, con il successivo perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, per il quale, a tal fine, rileva, invece, la diversa data in cui l'atto medesimo è da lui ricevuto o perviene nella sua sfera di conoscibilità. Tale principio generale, più volte richiamato dalla giurisprudenza di questa Corte, opera anche in caso di notificazione a mezzo posta” (cfr.
Cass. civ., sez. 2, n. 23773/2007).
Tale principio, consolidatosi in seguito alle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e
97 del 2004 e 154 del 2005, e da ultimo n. 4453/2012, prevede, per le notifiche ex art. 149 c.p.c., una scissione tra il momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante e quello nel quale la notifica si perfezione per il destinatario, tutelando entrambe le sfere giuridiche interessate.
Infatti, la Corte costituzionale ha sancito il principio per cui occorre distinguere il momento in cui si deve considerare perfezionata la notifica per il notificante da quello in cui si perfeziona per il destinatario;
gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati – per quanto attiene il notificante – al solo
3 Dott. Luca Sforza
n. 6942/2022 R.G. compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (consegna del piego al personale del servizio postale).
Orbene, posti tali punti cardinali, merita rilevare che nel caso de quo la consegna all'agente notificatore è avvenuta tempestivamente, come detto, in data 17.09.2021, allorché il Comune trasmetteva il verbale n.
3033/2021 all'agente postale affinché provvedesse alla notifica e ai relativi adempimenti.
In altre parole, il verbale de quo, relativo alla violazione dell'art. 142 co. 9 bis del C.d.s. commessa il
22.06.2021, veniva consegnato a il 17.09.2021, a 87 giorni dalla data dell'infrazione, circostanza CP_2 questa, come detto, evincibile ex actis; in definitiva, la notifica si è perfezionata nei confronti del notificante nei termini ex art. 201 del C.d.s., escludendo ogni inadempienza in capo alla P.A. Controparte_1
e risultando del tutto infondate le doglianze di parte appellata così come recepite acriticamente dal primo giudice nella sentenza gravata.
Nella fattispecie in esame, il giudice di prime cure ha dunque illustrato le ragioni del proprio convincimento,
e ciò in relazione e con riferimento alle componenti istruttorie acquisite nel corso del giudizio e sottese all'impianto complessivo del decisum assunto, in tal modo facendo buon governo delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.
L'appello, dunque, è manifestamente infondato e deve essere rigettato e, conseguentemente, deve essere confermata la sentenza n. 2263/2021 del Giudice di pace di Bari.
Nulla per le spese in favore del appellato, stante la sua contumacia. CP_1
Deve darsi atto, poi, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, co. I-quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.3.2014, n. 5955), e a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.5.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 co. XVII della L. 24.12. 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
(01.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774 e 10.7.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Bari n. 2263/2021, depositata il 16.12.2021, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Controparte_1
2) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) nulla per le spese in favore dell'appellato rimasto contumace;
Controparte_1
4 Dott. Luca Sforza
n. 6942/2022 R.G. 4) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
I-quater, D.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 12.06.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
Il presente provvedimento è stato redato con la collaborazione del MOT dott. Francesco Maria James SPADA.
5 Dott. Luca Sforza