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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 323/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 323/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 25 marzo 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per 'avv. MANGANIELLO MASSIMILIANO. Parte_1
Per 'avv. DONVITO ANTONIO e l'avv. GAGLIARDI RAFFAELE. Parte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositati telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 323/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'8 Parte_1 C.F._1 dicembre 1956 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
MASSIMILIANO MANGANIELLO (C.F. ) del Foro di Milano;
C.F._2
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), , con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano Parte_2 P.IVA_1
(TV), e per essa la mandataria (C.F. p. IVA ), in CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona della dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO DONVITO (c.f. Controparte_2
) del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano, Via Paolo Andreani n. C.F._3
4 ha eletto domicilio;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 13/2024 (RG n. 2512/2023) emesso dal Tribunale di
Cremona, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto in forma immediatamente esecutiva, sospendere, ricorrendo gravi motivi, la provvisoria esecutorietà del
Decreto Ingiuntivo n. 13/2024 (n. 2512/2023 R.G.) concesso dal Tribunale di Cremona in data 9 gennaio 2024 e notificato in data 17 gennaio 2024. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE ED IN VIA
PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al paragrafo 1) della parte in diritto del presente atto di citazione, l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo di parte opposta e del Decreto Ingiuntivo opposto n. pagina 2 di 7 13/2024 e, per l'effetto, revocare tale decreto ingiuntivo. NEL MERITO- in ragione di quanto esposto al paragrafo 2) della parte in diritto del presente atto di citazione, previa declaratoria di insussistenza in capo alla convenuta opposta della titolarità della posizione soggettiva vantata, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 13/2024 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte attrice opponente per le causali di cui al Decreto Ingiuntivo medesimo;
- in ragione di quanto esposto al paragrafo 3) della parte in diritto del presente atto di citazione, revocare
e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 13/2024 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte attrice opponente per le causali di cui al Decreto Ingiuntivo medesimo.
OVE OCCORRA IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO IN VIA DI ECCEZIONE ED INCIDENTALE con riferimento al contratto di “fideiussione specifica” prodotto quale documento n. 16 del fascicolo monitorio di parte opposta:- accertata e dichiarata, in via incidentale, la nullità dell'articolo 5 di tale contratto in virtù di quanto stabilito dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 206/2005, per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 del codice civile dall'azione nei confronti di parte attrice opponente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la stessa parte attrice nulla è tenuta a corrispondere a “ e/o a “ , con Parte_2 CP_1 revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 13/2024;- ovvero, comunque accertata e dichiarata, in via incidentale, la nullità dell'articolo 5 di tale contratto per violazione della legge n. 287/1990, per i motivi esposti nel presente atto in virtù dei principi di cui alla sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 del codice civile dall'azione nei confronti di parte attrice opponente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la stessa parte attrice nulla è tenuta a corrispondere a “ e/o a Parte_2
“ , con revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 13/2024; - in ogni caso, accertata e CP_1 dichiarata, in via incidentale, la nullità dell'articolo 5 del medesimo contratto per violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990, per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 del codice civile dall'azione nei confronti di parte attrice opponente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la stessa parte attrice nulla è tenuta a corrispondere a “ e/o a“ , con revoca del Decreto Ingiuntivo Parte_2 CP_1 opposto n. 13/2024. IN OGNI CASO- revocarsi il Decreto Ingiuntivo opposto n. 13/2024 e dichiarare non dovute le somme pretese da “ e/o da per tutti i motivi Parte_2 CP_1 esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze e compensi di lite del presente giudizio e della procedura monitoria, oltre a spese generali (15%), I.V.A., C.p.a. di legge ed altre occorrende”.
Si è costituita in giudizio la convenuta e per essa la mandataria Parte_2 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nel presente atto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione;
- concedere alle parti termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l' opponente, al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo di € 814.748,92, oltre alle spese ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: - con riserva pagina 3 di 7 di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nelle memorie istruttorie, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge
e spese vive”.
Con ordinanza del 15/10/2024, il cui contenuto si richiama anche in questa sede, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 25/3/2025, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
L'opposizione promossa da non può trovare accoglimento, per le ragioni Parte_1 che seguono.
L'opponente ha invero eccepito: a) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta ed in quanto pronunciato nei confronti di soggetto che non ha rilasciato la procura alle liti;
b) la carenza di legittimazione attiva e di titolarità attiva del credito;
c) la nullità della fideiussione sottoscritta dall'opponente per violazione delle disposizioni del codice del consumo e della legge antitrust.
Orbene, con riferimento alle censure di cui al decreto ingiuntivo, si premette che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito in contestazione.
Peraltro, da ciò deriva che la valutazione in ordine all'esistenza del diritto che fonda il decreto ingiuntivo opposto deve essere svolta anche alla luce delle prove prodotte nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, si rileva che, seppure in sede monitoria la parte opposta abbia allegato una fideiussione
(doc. 16 fasc. mon.) diversa da quella dedotta ed azionata, la prova dell'esistenza del credito ingiunto è stata senz'altro fornita nel presente giudizio di opposizione, e ciò tramite: a) la produzione del finanziamento tramite apertura di credito in conto corrente del 29/12/2009 (doc. 9-10-11-12-13 fasc. mon.), essendo stata peraltro prodotta anche la certificazione ex art. 50 TUB ed estratti conto scalari del rapporto (doc. 8 fasc. mon.) – documentazione per il vero già prodotta in sede monitoria -; b) copia della fideiussione specifica rilasciata dall'opponente in data 19/4/2018 (doc. 7 opposta), ossia della fideiussione effettivamente azionata in questa sede.
Si evidenzia peraltro che l'opponente non ha contestato l'ammontare del credito portato dal decreto ingiuntivo come risultante dal residuo dovuto in relazione al finanziamento con apertura di credito del
29/12/2009 e successive integrazioni, contestando unicamente il rapporto fideiussorio e la titolarità/legittimazione della creditrice.
Poi, come si evince dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo e dalla documentazione ivi allegata (che vanno letti unitamente al decreto ingiuntivo impugnato) ha agito in giudizio (rilasciando CP_1 Parte apposita procura alle liti) per conto di quale mandataria per il recupero dei crediti che rimangono nella titolarità della mandante, per cui il decreto opposto deve essere inteso (alla luce di quanto precisato nel ricorso) come pronunciato in favore di per mezzo della mandataria Parte_2
Controparte_1
pagina 4 di 7 Con riferimento alla legittimazione attiva e di titolarità attiva del credito, si premette che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, ai sensi dell'art. 58, comma 2 TUB, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”, potendo “costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo” senza dare
“contezza - in questa sua "minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, nè tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” ha comunque chiarito che, tuttavia, “la norma dell'art.
58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art.
1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)” (c.f.r.
Cass., sez. I, sent. 5617/2020).
Anche recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). Ne deriva che, qualora l'avviso pubblicato in G.U. contenga i criteri che consentano in modo inequivoco l'individuazione dei crediti ceduti (o comunque venga raggiunta in giudizio, in altro modo, la dimostrazione che il credito per cui è causa facesse parte della cessione) tale circostanza deve considerarsi provata” (c.f.r. Cass. sent. 4277/2023; v. anche
Cass., ord. n. 21821/2023).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che laddove, come nel caso di specie, non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione (Cass. 17944/2023).
Nel caso di specie, l'avviso in G.U. prodotto (doc.
5-6 fasc. mon.) contiene i criteri di identificazione dei crediti ceduti;
si legge infatti che l'oggetto della cessione è costituito da “tutti i crediti pecuniari
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti")” (elenco allegato al doc. 7 di parte opposta, in cui figura il numero di NDG 13559 relativo alla posizione in esame, che si rinviene anche pagina 5 di 7 nella dichiarazione della cedente di cui al doc. 8 fasc. mon.) e in ogni caso è precisato che “In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti” (caratteristiche che si rinvengono nel credito in esame).
Si ritiene che parte opposta abbia in ogni caso compiutamente dimostrato di essere titolare del credito ingiunto, avendo all'uopo prodotto anche: a) lettera di accettazione, valevole ex art. 1326 c.c., della proposta di contratto di cessione dei crediti da parte della CA cedente, contenente anche la lista dei crediti ceduti (doc. 7 opposta); b) dichiarazione con cui la cedente dichiara l'avvenuta inclusione CP_3 nella cessione suddetta del credito in esame (doc. 8 fasc. mon.), elemento documentale considerato
"rilevante, potenzialmente decisivo" già in Cass. Civile, sez. III, ord. 10200/2021.
Ai sensi dell'articolo 1263 c.c. e dell'art. 58, comma 3, unitamente ai crediti sono stati altresì Pt_3 trasferiti a i diritti accessori ai crediti e tutte le garanzie di qualunque tipo ed i Parte_2 privilegi che assistono e garantiscono i crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'art. 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Pertanto, è fuor di dubbio che nella suddetta cessione fosse incluso il credito in esame.
Con riferimento infine ai lamentati vizi della fideiussione prestata, si osserva quanto segue.
Le censure mosse dall'opponente con l'atto di citazione sono evidentemente rivolte alla fideiussione del 18/7/2013 (doc. 16 fasc. mon.) originariamente e per errore prodotta, e per questo sono inammissibili ed irrilevanti nel presente giudizio in quanto afferente ad altro e diverso credito qui non azionato.
Successivamente, con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente ha mosso le medesime censure nei confronti della fideiussione (oggi azionata) del 19/4/2018 (doc. 7 opposta).
Tali censure sono tuttavia infondate.
In primo luogo, infatti, nonostante quanto dichiarato dalle parti nella lettera di fideiussione
(dichiarazione che certamente non vincola né le parti stesse né soprattutto il Giudice nel qualificare o meno il soggetto quale consumatore o professionista), appare pacifica (e neppure invocata dall'opponente se non con il mero riferimento a quanto dichiarato dalle parti, in un modulo standard, nel contratto) la carenza in capo all'opponente dei requisiti che le permettano di invocare la tutela a protezione del consumatore.
Pacificamente l'opponente ha ricoperto per la società garantita il ruolo di amministratore unico sin dall'anno 2002 ed oggi è liquidatore della società medesima, per cui il rilascio della garanzia personale
è evidentemente funzionalmente collegato con l'attività della società debitrice e (in assenza di diversi elementi, neppure dedotti e invocati dall'opponente) ella non può invocare a suo favore la tutela consumeristica.
In secondo luogo, seppure sia evidente che il contenuto della clausola n. 5 della fideiussione (clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.) sia identico a quello della clausola n. 6 dello schema diffuso dall'ABI e censurato con provvedimento n. 55/2005 della CA d'IA (doc.
3-4 opponente), deve precisarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass., S.U., sent. 30 dicembre 2021 n.
41994) hanno recentemente chiarito che la nullità dell'intesa a monte (di cui il provvedimento della
CA d'IA funge da prova privilegiata) è idonea a colpire solo parzialmente (ai sensi dell'art. 1419
c.c. ed in virtù del principio di conservazione del contratto) la fideiussione stipulata a valle, dovendosi considerare nulle le sole clausole “provenienti” dall'intesa, a meno che in via eccezionale, non sia pagina 6 di 7 fornita prova (da parte del garante interessato a far valere la nullità totale) dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o parte nulla, in relazione alla potenziale volontà delle parti con riguardo all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass.,10/11/2014, n. 23950).
Come ritenuto dalle Sezioni Unite citate, tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame, e ciò in quanto la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema
ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione;
inoltre, il fideiussore, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Unitamente, anche la ha ovviamente interesse al CP_3 mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Se ne deduce che l'eventuale nullità colpirebbe (per quanto qui di interesse) unicamente la clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., facendo rivivere il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dalla suddetta norma.
Nel caso in esame, tuttavia, la creditrice ha dimostrato di aver rispettato il termine di sei mesi, avendo inviato diffida di pagamento contestualmente alla scadenza del rapporto principale con lettera del
21/5/2020, nonché successiva comunicazione di passaggio a sofferenza (doc. 5a-5b).
Secondo la giurisprudenza, laddove sia presente come nel caso di specie una clausola di pagamento a prima richiesta, è sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (v. Cass. n. 2234626/2017, Cass. n. 5598/2020; Cass. n.
31509/2021).
L'opposizione dunque non può essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 323/2024 R.G., così dispone: RIGETTA l'opposizione promossa da . Parte_1
CONDANNA parte opponente a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 18.420,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 25 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 323/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 25 marzo 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per 'avv. MANGANIELLO MASSIMILIANO. Parte_1
Per 'avv. DONVITO ANTONIO e l'avv. GAGLIARDI RAFFAELE. Parte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositati telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 323/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'8 Parte_1 C.F._1 dicembre 1956 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
MASSIMILIANO MANGANIELLO (C.F. ) del Foro di Milano;
C.F._2
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), , con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano Parte_2 P.IVA_1
(TV), e per essa la mandataria (C.F. p. IVA ), in CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona della dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO DONVITO (c.f. Controparte_2
) del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano, Via Paolo Andreani n. C.F._3
4 ha eletto domicilio;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 13/2024 (RG n. 2512/2023) emesso dal Tribunale di
Cremona, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto in forma immediatamente esecutiva, sospendere, ricorrendo gravi motivi, la provvisoria esecutorietà del
Decreto Ingiuntivo n. 13/2024 (n. 2512/2023 R.G.) concesso dal Tribunale di Cremona in data 9 gennaio 2024 e notificato in data 17 gennaio 2024. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE ED IN VIA
PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al paragrafo 1) della parte in diritto del presente atto di citazione, l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo di parte opposta e del Decreto Ingiuntivo opposto n. pagina 2 di 7 13/2024 e, per l'effetto, revocare tale decreto ingiuntivo. NEL MERITO- in ragione di quanto esposto al paragrafo 2) della parte in diritto del presente atto di citazione, previa declaratoria di insussistenza in capo alla convenuta opposta della titolarità della posizione soggettiva vantata, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 13/2024 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte attrice opponente per le causali di cui al Decreto Ingiuntivo medesimo;
- in ragione di quanto esposto al paragrafo 3) della parte in diritto del presente atto di citazione, revocare
e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 13/2024 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte attrice opponente per le causali di cui al Decreto Ingiuntivo medesimo.
OVE OCCORRA IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO IN VIA DI ECCEZIONE ED INCIDENTALE con riferimento al contratto di “fideiussione specifica” prodotto quale documento n. 16 del fascicolo monitorio di parte opposta:- accertata e dichiarata, in via incidentale, la nullità dell'articolo 5 di tale contratto in virtù di quanto stabilito dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 206/2005, per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 del codice civile dall'azione nei confronti di parte attrice opponente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la stessa parte attrice nulla è tenuta a corrispondere a “ e/o a “ , con Parte_2 CP_1 revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 13/2024;- ovvero, comunque accertata e dichiarata, in via incidentale, la nullità dell'articolo 5 di tale contratto per violazione della legge n. 287/1990, per i motivi esposti nel presente atto in virtù dei principi di cui alla sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 del codice civile dall'azione nei confronti di parte attrice opponente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la stessa parte attrice nulla è tenuta a corrispondere a “ e/o a Parte_2
“ , con revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 13/2024; - in ogni caso, accertata e CP_1 dichiarata, in via incidentale, la nullità dell'articolo 5 del medesimo contratto per violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990, per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 del codice civile dall'azione nei confronti di parte attrice opponente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la stessa parte attrice nulla è tenuta a corrispondere a “ e/o a“ , con revoca del Decreto Ingiuntivo Parte_2 CP_1 opposto n. 13/2024. IN OGNI CASO- revocarsi il Decreto Ingiuntivo opposto n. 13/2024 e dichiarare non dovute le somme pretese da “ e/o da per tutti i motivi Parte_2 CP_1 esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze e compensi di lite del presente giudizio e della procedura monitoria, oltre a spese generali (15%), I.V.A., C.p.a. di legge ed altre occorrende”.
Si è costituita in giudizio la convenuta e per essa la mandataria Parte_2 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nel presente atto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione;
- concedere alle parti termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l' opponente, al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo di € 814.748,92, oltre alle spese ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: - con riserva pagina 3 di 7 di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nelle memorie istruttorie, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge
e spese vive”.
Con ordinanza del 15/10/2024, il cui contenuto si richiama anche in questa sede, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 25/3/2025, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
L'opposizione promossa da non può trovare accoglimento, per le ragioni Parte_1 che seguono.
L'opponente ha invero eccepito: a) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta ed in quanto pronunciato nei confronti di soggetto che non ha rilasciato la procura alle liti;
b) la carenza di legittimazione attiva e di titolarità attiva del credito;
c) la nullità della fideiussione sottoscritta dall'opponente per violazione delle disposizioni del codice del consumo e della legge antitrust.
Orbene, con riferimento alle censure di cui al decreto ingiuntivo, si premette che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito in contestazione.
Peraltro, da ciò deriva che la valutazione in ordine all'esistenza del diritto che fonda il decreto ingiuntivo opposto deve essere svolta anche alla luce delle prove prodotte nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, si rileva che, seppure in sede monitoria la parte opposta abbia allegato una fideiussione
(doc. 16 fasc. mon.) diversa da quella dedotta ed azionata, la prova dell'esistenza del credito ingiunto è stata senz'altro fornita nel presente giudizio di opposizione, e ciò tramite: a) la produzione del finanziamento tramite apertura di credito in conto corrente del 29/12/2009 (doc. 9-10-11-12-13 fasc. mon.), essendo stata peraltro prodotta anche la certificazione ex art. 50 TUB ed estratti conto scalari del rapporto (doc. 8 fasc. mon.) – documentazione per il vero già prodotta in sede monitoria -; b) copia della fideiussione specifica rilasciata dall'opponente in data 19/4/2018 (doc. 7 opposta), ossia della fideiussione effettivamente azionata in questa sede.
Si evidenzia peraltro che l'opponente non ha contestato l'ammontare del credito portato dal decreto ingiuntivo come risultante dal residuo dovuto in relazione al finanziamento con apertura di credito del
29/12/2009 e successive integrazioni, contestando unicamente il rapporto fideiussorio e la titolarità/legittimazione della creditrice.
Poi, come si evince dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo e dalla documentazione ivi allegata (che vanno letti unitamente al decreto ingiuntivo impugnato) ha agito in giudizio (rilasciando CP_1 Parte apposita procura alle liti) per conto di quale mandataria per il recupero dei crediti che rimangono nella titolarità della mandante, per cui il decreto opposto deve essere inteso (alla luce di quanto precisato nel ricorso) come pronunciato in favore di per mezzo della mandataria Parte_2
Controparte_1
pagina 4 di 7 Con riferimento alla legittimazione attiva e di titolarità attiva del credito, si premette che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, ai sensi dell'art. 58, comma 2 TUB, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”, potendo “costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo” senza dare
“contezza - in questa sua "minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, nè tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” ha comunque chiarito che, tuttavia, “la norma dell'art.
58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art.
1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)” (c.f.r.
Cass., sez. I, sent. 5617/2020).
Anche recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). Ne deriva che, qualora l'avviso pubblicato in G.U. contenga i criteri che consentano in modo inequivoco l'individuazione dei crediti ceduti (o comunque venga raggiunta in giudizio, in altro modo, la dimostrazione che il credito per cui è causa facesse parte della cessione) tale circostanza deve considerarsi provata” (c.f.r. Cass. sent. 4277/2023; v. anche
Cass., ord. n. 21821/2023).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che laddove, come nel caso di specie, non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione (Cass. 17944/2023).
Nel caso di specie, l'avviso in G.U. prodotto (doc.
5-6 fasc. mon.) contiene i criteri di identificazione dei crediti ceduti;
si legge infatti che l'oggetto della cessione è costituito da “tutti i crediti pecuniari
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti")” (elenco allegato al doc. 7 di parte opposta, in cui figura il numero di NDG 13559 relativo alla posizione in esame, che si rinviene anche pagina 5 di 7 nella dichiarazione della cedente di cui al doc. 8 fasc. mon.) e in ogni caso è precisato che “In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti” (caratteristiche che si rinvengono nel credito in esame).
Si ritiene che parte opposta abbia in ogni caso compiutamente dimostrato di essere titolare del credito ingiunto, avendo all'uopo prodotto anche: a) lettera di accettazione, valevole ex art. 1326 c.c., della proposta di contratto di cessione dei crediti da parte della CA cedente, contenente anche la lista dei crediti ceduti (doc. 7 opposta); b) dichiarazione con cui la cedente dichiara l'avvenuta inclusione CP_3 nella cessione suddetta del credito in esame (doc. 8 fasc. mon.), elemento documentale considerato
"rilevante, potenzialmente decisivo" già in Cass. Civile, sez. III, ord. 10200/2021.
Ai sensi dell'articolo 1263 c.c. e dell'art. 58, comma 3, unitamente ai crediti sono stati altresì Pt_3 trasferiti a i diritti accessori ai crediti e tutte le garanzie di qualunque tipo ed i Parte_2 privilegi che assistono e garantiscono i crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'art. 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Pertanto, è fuor di dubbio che nella suddetta cessione fosse incluso il credito in esame.
Con riferimento infine ai lamentati vizi della fideiussione prestata, si osserva quanto segue.
Le censure mosse dall'opponente con l'atto di citazione sono evidentemente rivolte alla fideiussione del 18/7/2013 (doc. 16 fasc. mon.) originariamente e per errore prodotta, e per questo sono inammissibili ed irrilevanti nel presente giudizio in quanto afferente ad altro e diverso credito qui non azionato.
Successivamente, con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente ha mosso le medesime censure nei confronti della fideiussione (oggi azionata) del 19/4/2018 (doc. 7 opposta).
Tali censure sono tuttavia infondate.
In primo luogo, infatti, nonostante quanto dichiarato dalle parti nella lettera di fideiussione
(dichiarazione che certamente non vincola né le parti stesse né soprattutto il Giudice nel qualificare o meno il soggetto quale consumatore o professionista), appare pacifica (e neppure invocata dall'opponente se non con il mero riferimento a quanto dichiarato dalle parti, in un modulo standard, nel contratto) la carenza in capo all'opponente dei requisiti che le permettano di invocare la tutela a protezione del consumatore.
Pacificamente l'opponente ha ricoperto per la società garantita il ruolo di amministratore unico sin dall'anno 2002 ed oggi è liquidatore della società medesima, per cui il rilascio della garanzia personale
è evidentemente funzionalmente collegato con l'attività della società debitrice e (in assenza di diversi elementi, neppure dedotti e invocati dall'opponente) ella non può invocare a suo favore la tutela consumeristica.
In secondo luogo, seppure sia evidente che il contenuto della clausola n. 5 della fideiussione (clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.) sia identico a quello della clausola n. 6 dello schema diffuso dall'ABI e censurato con provvedimento n. 55/2005 della CA d'IA (doc.
3-4 opponente), deve precisarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass., S.U., sent. 30 dicembre 2021 n.
41994) hanno recentemente chiarito che la nullità dell'intesa a monte (di cui il provvedimento della
CA d'IA funge da prova privilegiata) è idonea a colpire solo parzialmente (ai sensi dell'art. 1419
c.c. ed in virtù del principio di conservazione del contratto) la fideiussione stipulata a valle, dovendosi considerare nulle le sole clausole “provenienti” dall'intesa, a meno che in via eccezionale, non sia pagina 6 di 7 fornita prova (da parte del garante interessato a far valere la nullità totale) dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o parte nulla, in relazione alla potenziale volontà delle parti con riguardo all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass.,10/11/2014, n. 23950).
Come ritenuto dalle Sezioni Unite citate, tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame, e ciò in quanto la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema
ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione;
inoltre, il fideiussore, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Unitamente, anche la ha ovviamente interesse al CP_3 mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Se ne deduce che l'eventuale nullità colpirebbe (per quanto qui di interesse) unicamente la clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., facendo rivivere il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dalla suddetta norma.
Nel caso in esame, tuttavia, la creditrice ha dimostrato di aver rispettato il termine di sei mesi, avendo inviato diffida di pagamento contestualmente alla scadenza del rapporto principale con lettera del
21/5/2020, nonché successiva comunicazione di passaggio a sofferenza (doc. 5a-5b).
Secondo la giurisprudenza, laddove sia presente come nel caso di specie una clausola di pagamento a prima richiesta, è sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (v. Cass. n. 2234626/2017, Cass. n. 5598/2020; Cass. n.
31509/2021).
L'opposizione dunque non può essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 323/2024 R.G., così dispone: RIGETTA l'opposizione promossa da . Parte_1
CONDANNA parte opponente a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 18.420,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 25 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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