Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01761/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02247/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2247 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
-del decreto di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 15.11.2024 e depositato il 9.12.2024, il sig. -OMISSIS-, di nazionalità bengalese, ha impugnato il provvedimento prot. P-RG/L/Q/-OMISSIS- del 16.9.2024 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, a lui rilasciato il 9.8.2024, per aver presentato la domanda oltre sessanta giorni dopo la scadenza del titolo (doc. 1 di parte ricorrente).
L’impugnazione si fonda sulle seguenti ragioni di doglianza:
1. Violazione di legge.
Con il primo motivo, il ricorrente, richiamato il principio di non perentorietà dei termini per il rinnovo del permesso di soggiorno, censura l’automatismo ostativo opposto dall’Amministrazione in ragione del mero dato cronologico, di cui peraltro contesta l’erroneità allegando, con l’ausilio di produzione documentale, di aver spedito la richiesta di conversione in data 10.2.2024, ovvero entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del titolo originariamente rilasciato, fissata al 17.1.2024 (docc. 2 e 3 di parte ricorrente). Sotto altro profilo lamenta la nullità del provvedimento per aver applicato una decadenza non prevista dalla legge, in virtù di una non specificata circolare amministrativa.
2. Difetto di motivazione
La revoca impugnata sarebbe, inoltre, carente di motivazione in quanto fondata su un dato cronologico errato e su una circolare non identificata, inidonea a stabilire una decadenza in assenza di base legale. Per altro verso, l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare la positiva sussistenza, nel concreto, dei requisiti necessari alla conversione del titolo.
Si è costituita l’Amministrazione intimata senza articolare difese.
Con ordinanza n. 19/2025 del 17.1.2025 l’istanza cautelare è stata accolta, ravvisandosi profili di prospettica fondatezza del ricorso in relazione alla dedotta non perentorietà dei termini per la conversone del titolo.
A seguito di declaratoria d’inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla competente commissione con decreto n. 144/2024 del 13.12.2024, con atto depositato il 13.1.2025 parte ricorrente ha rinnovato l’istanza ai sensi dell’art. 126 comma 3 D.P.R. 115/2002.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Giova premettere che, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998, il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato .
Come osservato in giurisprudenza, la disposizione non stabilisce un termine entro il quale debba essere richiesta la conversione, prevedendo essa, quali sole condizioni a tal fine necessarie, l’aver svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, la sussistenza di un’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, la sussistenza delle quote di cui all’art. 3, comma 4. Se ne ricava che l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non possa essere di per sé ostativa alla possibilità di ottenerne la conversione, posto che “ tale preclusione dovrebbe ricavarsi in via interpretativa assumendo la sussistenza di un termine perentorio non espressamente previsto dalla legge, e ciò in contrasto con il noto principio secondo cui solo la legge può fissare termini aventi questa natura (e in questo caso, come detto, un termine nemmeno è previsto) ” (TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 18.11.2024, n. 20424, già richiamata in sede cautelare).
Inoltre, l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (di cui il ricorrente lamenta la violazione) stabilisce che, nel valutare l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve tenere in considerazione tutti gli elementi sopraggiunti e deve quindi accogliere l’istanza qualora, al momento della valutazione stessa, ricorrano tutti i requisiti sostanziali che assicurano la regolarità del soggiorno, indipendentemente da ogni irregolarità pregressa ed indipendentemente da ogni carenza formale.
Sulla scorta di tale referente normativo la stessa giurisprudenza ha precisato che l’Amministrazione non può ricavare la sussistenza di termini decadenziali, atteso che questi non sarebbero coerenti con il sistema, che al citato art. 5, comma 5, del T.U.I., impone di tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli elementi sopravvenuti e insieme vieta di considerare preclusive le irregolarità amministrative sanabili. Queste disposizioni, invero, implicano che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico. Nel caso della conversione del permesso di soggiorno stagionale, ai sensi dell’art. 24, l’elemento sopravvenuto favorevole, indicato come parametro generale dall’art. 5, comma 5 è rappresentato dalla proposta del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato proposto al lavoratore stagionale; situazione che, una volta concretizzatasi, consente all’immigrato di non essere tenuto a tornare nel Paese di origine per ottenere un nuovo permesso stagionale per l’anno successivo (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 18.11.2024, n. 20424 cit. e la giurisprudenza ivi richiamata).
Orbene, la ricevuta di accettazione rilasciata dall’ufficio postale versata in atti dal ricorrente, fornisce un principio di prova che la richiesta è stata trasmessa il 10.2.2024, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del titolo originariamente rilasciato, fissata al 17.1.2024 (docc. 2 e 3 della produzione attorea).
L’amministrazione non ha contestato il dato che, quindi, deve ritenersi provato ai sensi dell’art. 64 comma 2 cod. proc. amm.
Risulta quindi fondata anzitutto la censura di travisamento del fatto riguardo all’entità (oltre sessanta giorni) del contestato ritardo.
In radice, poi, giacché il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sul menzionato dato cronologico e poiché l’Amministrazione non ha rappresentato -neppure nella presente sede processuale- altre ragioni ostative alla conversione del permesso di lavoro stagionale in permesso di lavoro subordinato, il provvedimento impugnato si palesa comunque illegittimo per contrasto con gli indicati principi normativi e giurisprudenziali.
In definitiva, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, rimanendo comunque impregiudicato il potere discrezionale dell’Amministrazione nella valutazione della posizione dello straniero.
L’istanza riproposta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è del pari passibile di accoglimento. Posta l’accertata fondatezza delle ragioni di doglianza, mediante deposito del 13.1.2025 (cfr. in particolare docc. 5 e 6 3 docc. 10-13) l’istante ha dichiarato che ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata (art. 126, I° comma, D.P.R. 115/02). Lo stesso ha prodotto istanza di rilascio di certificazione consolare, rimasta, tuttavia, senza riscontro. In conformità con la giurisprudenza costituzionale in materia (Corte Cost. n. 157 del 10.6.2021) tale documento assolve al prescritto onere probatorio sulla condizione economica, avendo il richiedente comprovato di essersi adoperato, in base a condotta esigibile secondo l’ordinaria diligenza, per ottenere l’attestazione consolare.
Con riferimento alle spese di lite - che in applicazione della regola della soccombenza dovrebbero essere poste a carico dell’Amministrazione - il collegio osserva che, essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’Amministrazione dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del n. 115 del 2002, secondo il quale “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ”. Tuttavia, per condivisa giurisprudenza (cfr., T.A.R. Trentino Alto Adige - Bolzano, sez. I, 28 marzo 2025 n. 103; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 24 giugno 2024; n. 12752 Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nel caso in esame nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
Si deve rinviare la liquidazione del compenso dovuto al difensore di parte ricorrente al momento della proposizione di apposita istanza da parte dello stesso (in allegato alla quale il difensore avrà cura di produrre la documentazione attestante la permanenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio per le valutazioni che il collegio deve effettuare ex art. 136, d.p.r. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;
- ammette definitivamente il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- nulla per le spese per le ragioni di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.