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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 690/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4749/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202504301386403212443838 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la Ricorrente_1 S.P.A. (già Società_1 SpA), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 giusta procura allegata al ricorso.
Contro il comune di Milao
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo TARI anno 2021 n° 202504301386403212443838 del 25/08/2025 notificato in data 26/08/2025 per un importo di €. 310,44 oltre sanzioni ed interessi.
Precisa che nel caso di specie la denuncia di cessazione è avvenuta prima della notifica del ruolo, ed essendo documentato il non possesso dell'immobile per l'anno 2021, il tributo non era dovuto: sicché, essendo rimasta inevasa l'istanza di autotutela, si è reso inevitabile il presente giudizio.
Conclude nel merito, disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo TARI anno 2021 - n°
202504301386403212443838, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore Avv.to Difensore_1, anticipatario.
Nella memoria depositata il 29/1/26 parte ricorrente documenta che il Comune di Milano in data 17.12.2025, provvedeva all'annullamento dell'accertamento, deposita annullamento ricevuto. Preso atto dell' avvenuto annullamento in autotutela - chiede disporsi cessazione della materia del contendere. Insiste per la condanna avversa al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore, Avv.
Difensore_1 Cercola.
Il comune di Milano nelle controdeduzioni conferma la cessazione della materia del contendere , considerato che l'avviso impugnato è stato annullato.
Insiste per la compensazione delle spese , atteso che l'avviso di liquidazione di cui è causa non può essere ascritto all'ente in quanto al momento dell'emissione, a superficialità o negligenza del Comune. La ricorrente, al momento del rilascio dell'immobile non ha, infatti, presentato in passato la prescritta documentazione di cessazione necessaria al fine di poter adeguare la pretesa tributaria da parte del Comune, così come stabilito dal Regolamento Tari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rilevato che, come risulta in atti, il comune di Milano in data 17.12.2025, provvedeva all'annullamento dell'accertamento, confermato anche dalla ricorrente, conseguentemente è venuta meno la materia del contendere.
In merito al regolamento delle spese, il comune insiste per la compensazione, considerato che la ricorrente non ha adempiuto ad inviare al comune la documentazione necessaria alla dimostrazione del rilascio - cessazione occupazion immobile. In presenza di tali fatti, la ricorrente non ha dimostrato di avere inviato tempestiva cessazione di occupazione dell'immobile, inoltre, valutato positivamente il comportamento del comune improntato alla definizione della controversia, peranto non sussistono i presupposti per la condanna alle spese, di conseguenza le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria sezione 8 in composizione monocratica , dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Il giudice
CH VO
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4749/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202504301386403212443838 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la Ricorrente_1 S.P.A. (già Società_1 SpA), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 giusta procura allegata al ricorso.
Contro il comune di Milao
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo TARI anno 2021 n° 202504301386403212443838 del 25/08/2025 notificato in data 26/08/2025 per un importo di €. 310,44 oltre sanzioni ed interessi.
Precisa che nel caso di specie la denuncia di cessazione è avvenuta prima della notifica del ruolo, ed essendo documentato il non possesso dell'immobile per l'anno 2021, il tributo non era dovuto: sicché, essendo rimasta inevasa l'istanza di autotutela, si è reso inevitabile il presente giudizio.
Conclude nel merito, disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo TARI anno 2021 - n°
202504301386403212443838, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore Avv.to Difensore_1, anticipatario.
Nella memoria depositata il 29/1/26 parte ricorrente documenta che il Comune di Milano in data 17.12.2025, provvedeva all'annullamento dell'accertamento, deposita annullamento ricevuto. Preso atto dell' avvenuto annullamento in autotutela - chiede disporsi cessazione della materia del contendere. Insiste per la condanna avversa al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore, Avv.
Difensore_1 Cercola.
Il comune di Milano nelle controdeduzioni conferma la cessazione della materia del contendere , considerato che l'avviso impugnato è stato annullato.
Insiste per la compensazione delle spese , atteso che l'avviso di liquidazione di cui è causa non può essere ascritto all'ente in quanto al momento dell'emissione, a superficialità o negligenza del Comune. La ricorrente, al momento del rilascio dell'immobile non ha, infatti, presentato in passato la prescritta documentazione di cessazione necessaria al fine di poter adeguare la pretesa tributaria da parte del Comune, così come stabilito dal Regolamento Tari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rilevato che, come risulta in atti, il comune di Milano in data 17.12.2025, provvedeva all'annullamento dell'accertamento, confermato anche dalla ricorrente, conseguentemente è venuta meno la materia del contendere.
In merito al regolamento delle spese, il comune insiste per la compensazione, considerato che la ricorrente non ha adempiuto ad inviare al comune la documentazione necessaria alla dimostrazione del rilascio - cessazione occupazion immobile. In presenza di tali fatti, la ricorrente non ha dimostrato di avere inviato tempestiva cessazione di occupazione dell'immobile, inoltre, valutato positivamente il comportamento del comune improntato alla definizione della controversia, peranto non sussistono i presupposti per la condanna alle spese, di conseguenza le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria sezione 8 in composizione monocratica , dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Il giudice
CH VO