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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/08/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8851/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8851/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Barberino di Mugello (FI), Via Santa Lucia n. 1/b, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Soriente
(C.F.: ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Prato, C.F._2
Via delle Fonti n. 183
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dall'Avv. Massimiliano Baldesi Riberto (C.F.: ), elettivamente domiciliata C.F._4 presso lo studio del difensore sito in Borgo San Lorenzo (FI), Piazza Dante n. 50
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del P.M. (visti del 21/07/2023, 31/07/2023, 14/05/2024, 22/05/2024,
23/07/2024, 12/06/2025)
pagina 1 di 9 Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente, come da note scritte di trattazione depositate in data 01/07/2025: “Voglia L'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, così provvedere: Nel merito:
1. Disporre che il figlio minore venga affidato in via esclusiva al padre sig. con collocazione Persona_1 Parte_1 prevalente presso l'abitazione paterna.
2. Disporre che la madre possa tenere il figlio per tre giorni consecutivi, a settimane alterne, dall'uscita da scuola fino a dopo cena, senza pernottamento, ovvero dalla mattina alle 10 sino alla sera dopo cena quando non c'è scuola, andando a prendere il minore o all'uscita di scuola o presso l'abitazione paterna e riaccompagnandolo all'abitazione paterna dopo cena. Per le festività natalizie e pasquali, prevedere che il minore, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il Natale e con l'altro il primo dell'anno e così via secondo la regola dell'alternanza, sempre senza pernottamento presso la madre. Nel giorno del compleanno di ciascun genitore, indipendentemente dalla frequentazione calendarizzata, ciascun genitore potrà trascorrere la giornata/serata col figlio. Così pure ciascun genitore potrà stare con nella giornata della Per_1 festa della mamma e del papà. Ciascun genitore, nel periodo in cui avrà con sé il figlio, avrà cura di seguirlo e assisterlo negli impegni scolastici (compiti a casa, ricerche etc..) ed extrascolastici (sport, visite mediche etc..).
3. Disporre a carico della madre una somma mensile secondo giustizia a titolo di contributo al mantenimento del minore, da versarsi in un fondo/assicurazione in favore di Per_1 che ne potrà disporre al raggiungimento della maggiore età. Le spese straordinarie così come regolamentate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Firenze, faranno carico per il 75% sul sig. CP_ e per il rimanente 25% sulla sig.ra e verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, Pt_1 dietro esibizione della documentazione giustificativa. In via istruttoria: Disporre l'acquisizione della chat whatsapp completa, utilizzata dalle parti e dal ctu e ctp per le comunicazioni durante il monitoraggio, e delle audiovideo registrazioni del monitoraggio stesso.”
Per la resistente, come da note scritte di trattazione depositate in data 01/07/2025: “Voglia il Tribunale
A) per quanto riguarda l'affido e la frequentazione: 1) disporre l'affido condiviso del minore Per_1
a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna;
2) disporre che
[...] la madre possa tenere il figlio per tre giorni consecutivi, a settimane alterne, con il seguente regime: settimana A) tutti i giorni con il padre;
settimana B) con la madre da martedì all'uscita di scuola sino CP_ al venerdì mattina con pernotto;
3) disporre che la sig.ra trascorra con il minore le festività pagina 2 di 9 natalizie e pasquali in quota paritaria con il padre alternandole di anno in anno, 4) disporre che il minore trascorra con la madre e la famiglia materna nel periodo estivo fino a 15 giorni anche non consecutivi;
B) per quanto riguarda il mantenimento: 5) disporre il mantenimento diretto del minore con attribuzione in via esclusiva a dell'assegno Unico Universale;
6) ripartire le spese Parte_1 straordinarie nella misura del 75% a carico di e del 25% a carico di da Parte_1 CP_1 individuarsi secondo i parametri delle Linee Guida del CNF del 2017. Con compensazione delle spese di lite”.
Motivi di fatto e ragioni di diritto della decisione
1. Con ricorso del 19/07/2023 ritualmente notificato, ha adìto il Tribunale di Firenze Parte_1 per ottenere la modifica delle condizioni inerenti alla frequentazione e al mantenimento del figlio
, nato il [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta con cessata Per_1 CP_1 nell'anno 2022, previste dalla sentenza n. 11/2023 emessa dal Tribunale di Firenze in data 17/04/2023 in accoglimento di ricorso congiunto, in parziale modifica del decreto emesso in data 16/11/2022 dal
Tribunale di Firenze, in esito a precedente ricorso congiunto;
nell'atto introduttivo, il ha Pt_1
CP_ rappresentato che, pochi mesi dopo il recepimento degli accordi raggiunti nell'anno 2022, la avrebbe instaurato nell'immobile concessole in comodato gratuito dal (sito in Barberino di Pt_1
Mugello, Via Santa Lucia n. 9, acquistato e ristrutturato dal nell'interesse del figlio ) Pt_1 Per_1 una convivenza con tale padre a sua volte di un minore affidato da anni in via Persona_2 esclusiva all'altro genitore, a seguito della quale il figlio TO avrebbe iniziato a porre in essere comportamenti allarmanti (v. pag. 3 del ricorso: “a volte riferisce cose od episodi riguardanti il nuovo compagno della madre e subito comincia a piangere perché … la mamma ha detto che non deve parlare di lui..., ha incubi pesanti ricorrenti che lo svegliano terrorizzato nel cuore della notte e lo lasciano spossato e sfinito”); il ha, altresì, rappresentato che gli accertamenti svolti dalla Società Pt_1
CP_ Investigativa Pubblica & Privata (doc. 5 allegato al ricorso) hanno fatto emergere che la porrebbe in essere comportamenti pregiudizievoli del benessere psico-fisico del bambino, quali quello di costringerlo ad alzarsi ad orari non consoni per un minore di cinque anni (circa le ore 6:00 del mattino), al solo fine di accompagnare il compagno alla fermata dell'autobus o sul posto di lavoro e che la stessa CP_ terrebbe il figlio fino ad orari serali presso il ristorante Il Sergente, dove la e l' svolgono la Per_2 propria attività lavorativa, con mansioni differenti;
il ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di modificare il collocamento del figlio , collocandolo presso il padre, con revoca del comodato Per_1
CP_ gratuito della abitazione attualmente occupata dalla e dal suo convivente, di regolamentare il pagina 3 di 9 diritto di visita della madre e di porre a carico della stessa l'onere di versare un contributo economico per il mantenimento del figlio pari ad e. 150,00 mensili, ferma restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore;
si è costituita in giudizio contestando quanto CP_1 ex adverso dedotto e chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso del minore e del suo collocamento presso la madre, con previsione di tempi paritetici di permanenza del figlio Per_1 presso ciascun genitore;
sotto il profilo economico, la resistente ha chiesto un aumento del contributo paterno nella misura di e. 200,00 mensili ed una partecipazione del padre alle spese straordinarie nella misura del 70%, con l'attribuzione a sé stessa dell'Assegno Unico Universale;
all'udienza di prima comparizione svoltasi in data 8/11/2023 si è svolto l'esame delle Parti;
in quella sede, i genitori si sono accordati, in via provvisoria, per un collocamento paritetico settimanale del figlio presso Per_1 ciascun genitore, con scambio del minore ogni lunedì pomeriggio dopo l'uscita di scuola;
l'istruttoria è proseguita con l'acquisizione di plurime Relazioni socio – sanitarie, mirate a verificare lo stato di benessere psico- fisico del minore nonché lo stato dei rapporti sussistenti tra il Persona_1 suddetto minore, le figure genitoriali e l'attuale convivente della madre;
peraltro, a seguito del deposito in data 12/0272024 della Relazione informativa socio - sanitaria, il Tribunale ha ravvisato i presupposti ex art. 473 bis 40 c.p.c. per disporre una CTU psicologica avente ad oggetto l'accertamento della capacità genitoriale delle Parti e l'individuazione del miglior regime di frequentazione del minore con entrambi i genitori, che è stata affidata al dott. (decreto del Persona_1 Persona_3
2/05/2024); contestualmente, è stato dato mandato ai SS.SS. di attivare un servizio di Educativa
Domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, disposta la presa in carico presso l' del CP_2 minore per essere avviato ad un opportuno percorso di supporto psicologico ed invitato Persona_1
i due genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; all'esito del deposito da parte del dott. della Relazione peritale (30/10/2024), che è stata esaminata nel contraddittorio delle Per_3
Parti all'udienza del 13/11/2024, il Tribunale – in recepimento delle indicazioni del CTU - ha modificato il collocamento del minore , fermo restando il regime di affido condiviso, Per_1 collocandolo presso il padre e disciplinato il diritto di vista della madre secondo le modalità indicate CP_ dal dott. prevedendo che la possa tenere con sé il bambino per tre giorni consecutivi, a Per_3 settimane alterne, dal martedì, dall'uscita di scuola, sino al venerdì mattina, al rientro a scuola (decreto del 20/11/2024), rimanendo il minore per il restante tempo presso il padre;
quindi, ha confermato le misure di sostegno per il nucleo familiare adottate in via provvisoria con il decreto del 2/05/2024 e disposto, come suggerito dal dott. un periodo di monitoraggio semestrale, che è stato svolto Per_3 dal CTU in coordinamento con i SS.SS. di riferimento;
quanto al mantenimento del minore, il
Tribunale, tenuto conto della maggiore capacità reddituale del ricorrente, ha posto a carico del Pt_1
pagina 4 di 9 CP_ l'onere di far fronte al 75% delle spese straordinarie, rimanendo il restante 25% a carico della con mantenimento diretto del minore durante i tempi di rispettiva permanenza, nonché assegnato l'Assegno
Unico Universale in via esclusiva al padre, quale genitore collocatario di figlio minore;
la causa è proseguita in istruttoria fino al deposito della Relazione di monitoraggio (13/06/2025), la quale è stata discussa nel contraddittorio delle Parti all'udienza del 18/06/2025, all'esito della quale il Giudice delegato ha fissato udienza cartolare per il giorno 01/07/2025 per la precisazione delle conclusioni;
all'esito di detta udienza, in vista della quale ambo le Parti hanno depositato note di trattazione scritta contenenti le rispettive conclusioni, anche in via istruttoria, in epigrafe riportate, la causa è stata posta in decisione, senza concessione di termini per comparse e repliche.
2. Va, innanzitutto, premesso che, nel corso dell'istruttoria svolta (v. Relazione del CP_2
10/06/2025; relazione dei SS.SS. dell'11/06/2025 e Relazione di monitoraggio del dott. del Per_3
13/06/2025) è stato concordemente osservato l'aumento della efficacia dei genitori “in termini educativi e relazionali”, “un sostanziale abbassamento della tensione e un aumento della collaborazione per le questioni concernenti la gestione logistica del minore, sempre coadiuvati dal
Servizio Sociale, al quale si affidano”, nonché un progressivo miglioramento emotivo del minore e la sussistenza di un buon rapporto del suddetto minore con entrambi i genitori. Persona_1
Va, di contro, evidenziato che il dott. del Servizio ha segnalato Persona_4 CP_2
l'opportunità della prosecuzione dell'attività del Servizio, sia sul minore che sulla genitorialità e che lo stesso CTU, dott. ha rappresentato, quanto alle capacità genitoriali delle Parti, che “Il sig. Per_3 risulta un genitore sufficientemente adeguato per , sebbene mantenga alcune difese Pt_1 Per_1
CP_ rigide che potrebbero minarne il giudizio. La sig.ra conserva le medesime criticità, non riesce ancora a garantire al minore la stabilità e continuità nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. La comunicazione e la collaborazione tra i due è migliorata, ma non si può dire sufficiente. Confermo che entrambi gioverebbero, senza dubbio, di un supporto congiunto alla genitorialità” (v. pag. 8 della CP_ Relazione di monitoraggio); va, inoltre, evidenziato che la ha disatteso diversi appuntamenti con l'educatrice dei Servizi e con il dott. , per lo più senza preavviso. CP_3
Non va, peraltro, pretermesso che la CTP di parte ricorrente, dott.ssa ha posto in Persona_5 evidenza che il progetto educativo e terapeutico in corso con il minore presso il Centro “il Per_1
Giardino di Pierino”, avviato su indicazione del CTU, venga portato avanti unicamente dal padre, in CP_ quanto la madre si è dichiarata contraria, ritenendolo non necessario e che la si sarebbe rifiutata di accompagnare il figlio, anche quando il era impedito per cause di forza maggiore, pur essendole Pt_1
pagina 5 di 9 stato rappresentato che “gli incontri avrebbero potuto essere una base sicura per la costruzione della sua relazione con il figlio ” ; Per_1
Va, quindi, disposta la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria, apparendo necessario dare mandato ai S.SS. di proseguire il Servizio di Educativa domiciliare, che dovrà essere continuato sia presso l'abitazione del padre che presso la nuova abitazione della madre (finora non oggetto di visita domiciliare da parte dei Servizi e del CTU dott. essendo il cambio di Per_3 abitazione avvenuto in tempi recenti), la quale ha di recente lasciato l'abitazione concessale in comodato gratuito dal per andare ad abitare con l'attuale compagno;
va, altresì, disposta la Pt_1 conferma della presa in carico dei due genitori da parte del Servizio UFSMIA di riferimento, come suggerito dal CTU, per essere avviati ad un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, con onere per i SS.SS. ed il Servizio UFSMIA, ognuno per la parte di rispettiva competenza, di depositare in PCT entro il 21/11/2025 una relazione informativa di aggiornamento sull'andamento dei rapporti familiari, sullo stato di benessere psico- fisico del minore e sull'andamento dei servizi e dei percorsi attivati;
infine, va previsto che il CTU dott. effettui un ulteriore periodo di monitoraggio, sino Persona_3 al 30/11/2025, da svolgere in coordinamento con i SS.SS. ed il Servizio di riferimento, con CP_2 onere per il CTU di inviare 10 gg. prima la bozza della relazione di monitoraggio con termine di 5 gg. per osservazioni ai CCTTPP (se nominati, o alle Parti), delle quali terrà conto nella relazione finale.
4. Anche sotto il profilo economico, la causa non risulta matura per la decisione, laddove, dalla disamina comparata della attuale situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge che:
1) svolge la propria attività lavorativa nel settore metalmeccanico per la quale ha Parte_1 dichiarato di percepire una retribuzione pari ad e. 1.700,00/e. 1.800,00 mensili;
lo stesso ha depositato in PCT le DDRR 2022 – 2023 - 2024 dalle quali emerge che, per l'annualità 2023, egli ha percepito un reddito complessivo lordo di e. 64.507,00, pari, detratta l'importa Irpef e l'Addizionale Regionale, ad e.
3.472,91 mensili netti;
sotto il profilo patrimoniale, lo stesso è titolare esclusivo di n. 10 fabbricati, tra immobili e relative pertinenze, nonchè, pro quota – parte, di altri n. 7 immobili: peraltro, dalla DR 2024 in atti emerge che il ha percepito nel 2023 redditi da locazioni pari complessivamente a circa e. Pt_1
1250,00 mensili, laddove, dalla lettura degli estratti conto, emerge il percepimento di redditi annuali da locazione per il maggior importo di e. 2.268,00 mensili (e. 700,00 bonificati da e. Persona_6
500,00 bonificati da , poi divenuti e. 450,00 bonificati da tale Osarodion Persona_7
CE ED ed e. 1314,46, bonificati da PI ), relativi a contratti di Controparte_4 locazione che non risultano essere depositati in atti;
inoltre, dalla lettura degli estratti conto, emerge che il ricorrente risulta gravato dal pagamento di una rata di un mutuo di circa e. 800,00 mensili, il cui pagina 6 di 9 contratto non risulta depositato in atti, di tal chè non è nota la scadenza di detto impegno finanziario, nè se detto mutuo sia stato acceso per l'acquisto dell'immobile ove il attualmente abita assieme al Pt_1 figlio;
infine, il ricorrente ha rappresentato, nel ricorso, di essere padre di altri due figli, entrambi Per maggiorenni, (06/01/2007) e (15/11/2004), nati da precedente relazione, rispetto ai quali Per_9 non è dato sapere si vi sia un onere di mantenimento diretto a carico del qualora gli stessi siano Pt_1 conviventi con il padre, ovvero se sussista un titolo giudiziario che ponga un onere contributivo a varico del ricorrente;
2) risulta aver lavorato dall'agosto 2021 presso il ristorante “Il Sergente” in località Monte CP_1 di Fò a Barberino di Mugello per 18 ore settimanali con uno stipendio di circa e. 500/600,00 mensili
(doc. 2); attualmente la stessa sta lavorando come cameriera presso il Ristorante Marisa di Gomma P.
& C Sas, sito in via del Lago 21 in Barberino del Mugello (FI), con un contratto a tempo determinato, rinnovato fino al 22/08/2925, per il quale ha depositato in data 1/07/2025 le buste paga percepite a gennaio 2025 (e. 1.379,79), febbraio 2025 (e. 1.296,00) ed aprile 2025 (e. 1592,00); allo stato degli atti, non risultano noti gli orari di lavoro della donna, la cui conoscenza appare indispensabile per consentire al Collegio di assumere le dovute determinazioni in ordine alla individuazione dei tempi di permanenza del minore presso la madre;
peraltro, va evidenziato che nel corso dell'udienza tenutasi in Per_1
CP_ data 18/06/2025, la ha dichiarato che l'attuale contratto di lavoro sarà convertito alla sua scadenza
(22/08/2025) in un contratto di lavoro full - time a tempo indeterminato, che dovrà, pertanto, essere depositato in PCT in quanto utile ai fini della eventuale determinazione di un contributo materno;
infine, con nota depositata in data 1/07/2025, la resistente ha dichiarato di essersi spostata a vivere in una nuova abitazione assieme all'attuale compagno, il quale ha reso dichiarazione manoscritta nella quale dichiara che la compagna contribuisce alle spese di casa (affitto, utenze, condominio) nella misura di e. 325,00 mensili.
Va, pertanto, disposta - in via istruttoria- l'integrazione della documentazione economica presente in atti, in quanto incompleta o non aggiornata, come sopra evidenziato, di tal chè va dato termine ad ambo le Parti di depositare in PCT, entro il 21/11/2025, le rispettive DR 2025 e gli estratti conto aggiornati al
31/07/2025; va, inoltre, dato termine al ricorrente di depositare entro il 21/11/2025 il contratto di mutuo le cui rate sono indicate negli estratti conto, i contratti di locazione in essere con i vari affittuari e per Per indicare se e quali oneri di mantenimento siano in atto in relazione agli altri due figli maggiorenni,
e ; contestualmente, va dato analogo termine alla resistente per depositare in PCT le buste Per_9 paga fino ad ottobre 2025, il nuovo contratto di lavoro, qualora rinnovato, per specificare gli orari del nuovo lavoro, indicare il titolo di occupazione della nuova abitazione e documentare le eventuali spese di gestione. pagina 7 di 9 Infine, va accolta la richiesta istruttoria formulata dal ricorrente di invitare il CTU dott.
[...] ad effettuare il deposito in PCT delle audio-video registrazioni relative all'attività di Per_3 monitoraggio, in quanto non presenti in atti;
va, di converso, rigettata la domanda del ricorrente di acquisire il contenuto della chat Whatsapp utilizzata dalle Parti, dal CTU e dal CTP di parte ricorrente per le reciproche comunicazioni durante il monitoraggio, trattandosi di mero strumento di comunicazione attivato dal CTU durante i lavori peritali, sfornito di un'autonoma valenza probatoria, che appartiene unicamente alla Relazione finale di monitoraggio, rispetto alla quale la CTP di parte ricorrente dott. Ssa ha svolto i propri rilievi critici che risultano essere stati depositati dal dott. Per_5
unitamente alla menzionata Relazione di monitoraggio. Per_3
In ultimo, va fissata udienza davanti al Giudice delegato dott.ssa Monica Tarchi per il giorno 4/12/2025 ore 10.30 per l'esame, nel contraddittorio delle parti, della relazione di monitoraggio e della documentazione acquisita.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze come sopra composto, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in via provvisoria:
- conferma il servizio di Educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori;
- conferma la presa in carico di entrambi i genitori da parte del Servizio UFSMIA di riferimento per essere avviati ad un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità;
in via istruttoria:
- dispone la remissione della causa sul ruolo;
- dispone un periodo di monitoraggio a cura del CTU dott. sino al 30/11/2025, da Persona_3 svolgere in coordinamento con i SS.SS. ed il Servizio UFSMIA di riferimento, con onere per il CTU di inviare 10 gg prima la bozza della relazione di monitoraggio con termine di gg. 5 per osservazioni ai
CCTTPP (se nominati, o alle Parti), delle quali terrà conto nella relazione finale;
- dispone che i SS.SS. ed il Servizio UFSMIA di riferimento depositino in PCT entro il 21/11/2025, ognuno per la parte di rispettiva competenza, una relazione informativa sull'andamento dei rapporti familiari, sul benessere psico – fisico del minore e sull'andamenti dei Servizi e dei Persona_10 percorsi attivati;
- dà termine alle Parti di depositare in PCT entro il 21/11/2025 la DR 2025 e gli estratti conto aggiornati al 31/07/2025; pagina 8 di 9 - dà termine al ricorrente di depositare in PCT entro il 21/11/2025 il contratto di mutuo le cui rate sono indicate negli estratti conto, i contratti di locazione in essere con i vari affittuari e per indicare se e quali Per oneri di mantenimento siano in atto in relazione ai figli maggiorenni e;
Per_9
- dà termine alla resistente di depositare in PCT entro il 21/11/2025 le buste paga fino ad ottobre 2025, il nuovo contratto di lavoro, qualora rinnovato, per specificare gli orari del nuovo lavoro, indicare il titolo di occupazione della nuova abitazione e documentare le eventuali spese di gestione;
- invita il CTU dott. ad effettuare il deposito in PCT delle audio-video registrazioni Persona_3 relative all'attività di monitoraggio;
- fissa udienza avanti al Giudice delegato dott.ssa Monica Tarchi per il giorno 4/12/2025 ore 10:30 per l'esame, nel contraddittorio delle parti, della relazione di monitoraggio e della documentazione acquisita.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al CTU dott. ai Servizi Sociali Persona_3
e al Servizio UFSMIA di riferimento.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30/07/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice est. dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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