Ordinanza collegiale 13 luglio 2022
Ordinanza collegiale 21 settembre 2022
Ordinanza cautelare 17 novembre 2022
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00733/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 733 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocata Erika Vivaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
previa sospensione,
del decreto di rigetto della istanza di emersione emesso dalla Prefettura di Pisa e notificato in data 17.03.22.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa IA De IC e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugna il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per emersione, richiesto ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pisa, in data 12 novembre 2021, sulla base del parere non favorevole espresso dalla Questura di Pisa, nel quale si è attestato che l’interessato, in seguito ad accertamenti di polizia, “risulta essere stato condannato per reati ostativi alla concessione del beneficio richiesto”.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria di stile, depositando una relazione riepilogativa della vicenda e ampia documentazione.
3. Con ordinanze collegiali n. 902 del 13 luglio 2022 e n. 1012 del 21 settembre 2022 alla Prefettura e alla Questura di Pisa è stato richiesto di fornire chiarimenti sulla posizione del ricorrente.
4. L’Amministrazione ha provveduto ai suddetti incombenti istruttori, depositando una breve relazione nella quale si confermava che il rigetto dell’istanza presentata dall’interessato è dipeso dalla non contestata commissione di reati ostativi al riconoscimento del beneficio, come previsto dall’art. 103, comma 10, lett. c) del d.l. n. 34/2020.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS-del 17 novembre 2022, la domanda cautelare formulata dal ricorrente è stata respinta, essendosi ritenuto che “… il ricorso non sembra presentare apprezzabili profili di fondatezza, tenuto conto che le censure riguardano non specificamente il carattere ostativo delle condanne riportate dal ricorrente, ma piuttosto la loro risalenza nel tempo nella prospettiva di una possibile riabilitazione”.
6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 24 marzo 2026, sentito il difensore di parte ricorrente.
7. Tutto ciò premesso, è possibile passare all’esame delle censure formulate nel ricorso.
7.1. Con una prima doglianza il ricorrente lamenta che lo Sportello Unico per l’immigrazione di Pisa ha rigettato l'istanza di emersione a causa di condanne penali molto risalenti nel tempo, segnalate dalla Questura di Pisa, per le quali si sarebbe potuta ottenere la riabilitazione, e senza tener conto del fatto che lo stesso, ormai da tempo, lavora regolarmente, possiede un reddito sufficiente al suo mantenimento e si è quindi ben inserito nel contesto sociale.
La censura non merita accoglimento.
Come si desume dalla lettura del provvedimento impugnato, il diniego si fonda invero sulla rilevata commissione, da parte del ricorrente, di reati ostativi previsti dall’art. 103, comma 10, lett. c) del d.l. n. 34/2020, che il legislatore considera di per sé espressivi di pericolosità sociale e, in quanto tali, motivo di automatico rigetto della domanda di emersione, senza che all’Amministrazione residui alcun margine di discrezionalità.
Tale circostanza non è mai stata contestata dall’interessato, né in seno al procedimento, né nel presente giudizio.
Egli si è infatti limitato – dapprima con la nota difensiva del primo dicembre 2021, trasmessa all’Amministrazione procedente in risposta al preavviso di rigetto, e in seguito con l’odierno ricorso – ad evidenziare l’intervenuta estinzione di imprecisati reati, a seguito del positivo superamento dell’affidamento in prova ai servizi sociali, e a rappresentare l’astratta possibilità di ottenere la riabilitazione per gli stessi.
L’estinzione del reato, tuttavia, in assenza di una espressa previsione legislativa, non incide sulla possibilità di concedere il beneficio richiesto (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 27 giugno 2025, n. 2432; cfr. arg. ex Consiglio di Stato, 2022 n. 1910).
La riabilitazione , invece, nel caso di specie non risulta essere stata né richiesta, né effettivamente conseguita.
6.2. Con una seconda censura il ricorrente deduce che la Prefettura, nel negare l'istanza di emersione, non avrebbe dimostrato, attraverso adeguata motivazione, di avere svolto una valutazione complessiva della sua posizione, tenendo conto, in particolare, degli elementi favorevoli evidenziati al motivo precedente.
La censura, sostanzialmente ripetitiva della precedente, è infondata poiché, come poco sopra evidenziato, il diniego risulta motivato attraverso il richiamo alla natura ostativa dei reati per i quali il ricorrente è stato condannato e rispetto alla quale non sono state mosse contestazioni.
6.3. Con la terza censura, infine, il ricorrente denuncia la violazione delle proprie prerogative partecipative, giacché l’Amministrazione non gli avrebbe inviato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, né consentito l’accesso agli atti del fascicolo.
Anche questa doglianza è infondata.
Dagli atti risulta innanzi tutto che l’Amministrazione ha inviato il preavviso di rigetto, come stabilito dall’art. 10 bis della l. n. 241/1990, con espresso invito al ricorrente a presentare le proprie osservazioni difensive nel termine di legge (cfr. doc. 2 e 4 di parte resistente).
Di tale avviso il ricorrente è venuto a conoscenza, tanto che lo stesso, in data primo dicembre 2021, ha potuto presentare le proprie osservazioni e formulare istanza di accesso agli atti (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Inoltre, l’Amministrazione, con nota del 6 dicembre 2021, ha dato esplicita risposta alla memoria difensiva e all’istanza di accesso agli atti inoltrate dal ricorrente, ritenendo ininfluenti le argomentazioni dallo stesso formulate e chiarendo che nel fascicolo non erano presenti ulteriori documenti rispetto a quelli già in possesso dell’interessato (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
7. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
8. Considerate le peculiarità della fattispecie, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altra persona fisica e giuridica indicata in sentenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IA, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
IA De IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA De IC | CA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.