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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3196/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. GERACI GIUSEPPE); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. GERACI Controparte_1
GIUSEPPE);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
• la separazione consensuale tra le parti si è conclusa con accordo di separazione del
01/02/2024 sottoscritto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di STRAMBINO
(TO) – iscritto nei registri di matrimonio al n. 4, parte II, serie C, anno 2024, così come confermato in data 05/03/2024 con atto n. 10, parte II serie C, anno 2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“- dare atto che i Sigg.r c.f , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 08.02.1949 e c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.09.1959, dalla data dell'accordo di separazione del 01.02.2024 sottoscritto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Strambino (To) – iscritto nei registri di matrimonio al n. 4, parte II, serie C, anno 2024 - non si sono più riconciliati;
- accertare e dichiarare che le parti rinunciano ad ogni reciproca richiesta economica a titolo di assegno divorzile, dichiarando di non avere nient'altro a pretendere l'una verso l'altra, dal punto di vista patrimoniale e non, ritenendosi così pienamente soddisfatte, con rinuncia parimenti a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio e ad ogni eventualmente reciproca pretesa e/o diritti intercorsi durante la separazione;
-per l'effetto dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Strambino (TO) il
13.08.1992, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Strambino (TO) al
N. 5 parte I - anno 1992, con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato
Civile dell'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio;
- emettere le statuizione più opportune che si dovessero rendere necessarie.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in STRAMBINO (TO), in data
13/08/1992, da nato a [...] in data [...] e da Parte_1
, nata a [...] in data [...], iscritto nei registri dello Controparte_1
Stato civile di detto Comune al n. 5, parte I, serie A, dell'anno 1992, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
06/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3196/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. GERACI GIUSEPPE); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. GERACI Controparte_1
GIUSEPPE);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
• la separazione consensuale tra le parti si è conclusa con accordo di separazione del
01/02/2024 sottoscritto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di STRAMBINO
(TO) – iscritto nei registri di matrimonio al n. 4, parte II, serie C, anno 2024, così come confermato in data 05/03/2024 con atto n. 10, parte II serie C, anno 2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“- dare atto che i Sigg.r c.f , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 08.02.1949 e c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.09.1959, dalla data dell'accordo di separazione del 01.02.2024 sottoscritto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Strambino (To) – iscritto nei registri di matrimonio al n. 4, parte II, serie C, anno 2024 - non si sono più riconciliati;
- accertare e dichiarare che le parti rinunciano ad ogni reciproca richiesta economica a titolo di assegno divorzile, dichiarando di non avere nient'altro a pretendere l'una verso l'altra, dal punto di vista patrimoniale e non, ritenendosi così pienamente soddisfatte, con rinuncia parimenti a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio e ad ogni eventualmente reciproca pretesa e/o diritti intercorsi durante la separazione;
-per l'effetto dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Strambino (TO) il
13.08.1992, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Strambino (TO) al
N. 5 parte I - anno 1992, con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato
Civile dell'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio;
- emettere le statuizione più opportune che si dovessero rendere necessarie.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in STRAMBINO (TO), in data
13/08/1992, da nato a [...] in data [...] e da Parte_1
, nata a [...] in data [...], iscritto nei registri dello Controparte_1
Stato civile di detto Comune al n. 5, parte I, serie A, dell'anno 1992, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
06/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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