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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori Magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
all'udienza del 28 gennaio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1522/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Roma, alla Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 [...]
), in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in
Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
809/2022 pubblicata il 27/1/2022
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
[...]
[.. esponeva che: - apparteneva ai ruoli del Parte_2 Controparte_2
, con qualifica di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - DSGA;
- con decreto
[...]
del n. 4460 del 13.08.2015 era stato destinato all'estero a svolgere le Controparte_3 mansioni di DSGA presso la “Circoscrizione Consolare di Stoccarda”, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, per una durata non superiore a nove anni scolastici, e quindi fino al 31.8.2024;
- in busta paga gli era stato riconosciuto l'importo corrispondente alla parte variabile della indennità di direzione spettante ai DSGA per il primo triennio dalla destinazione all'estero, fino all'anno scolastico 2017/2018; - con decreto n. 7827 del 20.07.2018, l' Controparte_4
aveva attribuito il posto di DSGA a una collega, - le buste paga successive al
[...] Persona_1
20.7.2018 non contenevano più la voce “Quota Variabile Indennità Direzione DSGA”, verosimilmente in ragione della perdita della titolarità della sede di servizio di Trapani.
Assumeva che l'Amministrazione aveva erroneamente applicato la normativa in materia privandolo della titolarità della sede presso il “III Circolo Didattico Umberto di Savoia” di Trapani e decurtando la parte variabile della retribuzione della indennità di direzione, operando peraltro in contrasto con l'art. 2 del decreto di destinazione all'estero, il quale aveva previsto che “al predetto spetta il trattamento economico metropolitano previsto dal CCNL/Scuola del 29.11.2007 che continuerà ad essere corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 657 del D.
Lgs. 297/94”. Aggiungeva che la parte variabile dell'indennità di direzione, quale trattamento accessorio della retribuzione, secondo la normativa contrattuale applicabile in materia (puntualmente richiamata in ricorso), era dovuta anche nei periodi di servizio prestati all'estero. Concludeva, dunque, nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino dell'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente alla
“quota variabile” della indennità di direzione, per tutto il periodo di servizio svolto e da svolgere all'estero dall'a.s. 2018/2019 al 31.08.2024; E PER L'EFFETTO
Condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione, per il periodo di servizio prestato all'estero, della trattenuta illegittima relativa alla quota variabile della indennità di direzione, da corrispondere per il periodo in cui il ricorrente ha già prestato servizio all'estero dall'a.s. 2018/2019 nonché per i successivi anni scolastici in cui continuerà a prestare servizio all'estero (fino al
31.08.2024), oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto fino al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, restando contumace. CP_1
Con la sentenza n. 809/2022 del 27/1/2022 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso ritenendo non provati i fatti costitutivi della pretesa.
2 Con ricorso depositato in data 14.6.2022 proponeva appello censurando la Parte_1 sentenza in ragione di un unico articolato motivo, denominato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 77, 82 ed 88, CCNL 29.11.2007 del Comparto scuola, dell'art. 40, comma 4, lett. a) del
del 19.04.2018; Violazione e falsa applicazione dell'art. 141 del CCNL Parte_3
del 24/7/2003 e dell'art. 145 del CCNL del 29/11/2007. Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 del CCNL del 1999 e 34 del CCNI del 31/8/1999 - anche in combinato disposto tra loro. Sul diritto dell'appellante alla retribuzione di direzione, parte variabile. Diversità di natura e funzione: assegno di sede e parte variabile della retribuzione di direzione”.
L'appellante censurava la sentenza impugnata rimarcando che la pretesa si fondava sul fatto che l'Amministrazione scolastica – dopo il primo triennio dalla data di destinazione all'estero e a seguito della illegittima assegnazione della sede di titolarità ad un altro dipendente - aveva illegittimamente trattenuto gli importi corrispondenti alla “quota variabile” della indennità di direzione: ciò si evinceva dalle buste paga allegate, “in cui è presente la voce “Quota Variabile
Indennità Direzione DSGA”, che scompare completamente nelle buste paga percepite dopo il
20.07.2018, quale data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale dei trasferimenti con cui è stata decretata la perdita della titolarità della sede di servizio di Trapani”.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento (artt. 56, 77, 82 ed 88 del CCNL 29.11.2007 del comparto scuola, confermato dall'art. 40, comma 4, lett. a) del CCNL Istruzione e Ricerca del
19.04.2018; art. 141 del CCNL del 24/7/2003 e art. 145 del CCNL del 29/11/2007; art. 145 del CCNL del 29.11.2007), evidenziava in particolare che: - l'indennità di direzione, introdotta dall'art. 76 del
CCNL del 1995, era mutata nel corso degli anni, divenendo un emolumento la cui spettanza era svincolata dalla effettiva prestazione lavorativa nella scuola di titolarità (dal cd. “esercizio della funzione”), cosicché i successivi accordi contrattuali (2003 e 2007) avevano confermato il diritto alla percezione dell'indennità da parte del DSGA utilizzato in altre sedi o uffici (in quanto posto “in particolari posizioni di stato”); - in forza di tale evoluzione contrattuale collettiva e della normativa applicabile l'Amministrazione illegittimamente aveva cessato di corrispondere la quota variabile della indennità di direzione come conseguenza della perdita del posto di titolarità, attribuito ad altro
DSGA; - la quota variabile dell'indennità aveva natura retributiva, perché erogata per l'espletamento di funzioni coessenziali al profilo professionale e di cui il dipendente non poteva essere privato;
- non vi era alcuna non cumulabilità della quota variabile della indennità di direzione con il trattamento economico spettante ai Dirigenti Scolastici in servizio all'estero (c.d. comprensivo dei c.d. CP_5
“coefficienti di sede”) non trovando applicazione, nella specie, l'art. 76, comma 3 del CCNL –
Comparto Scuola del 24 luglio 2003.
3 Quanto al decreto n. 7827 del 20.07.2018, con cui l' Controparte_4 aveva attribuito il posto di DSGA alla l'appellante rilevava che il D. Lgs. n. 64/2017, Per_1 recante la “Disciplina della scuola italiana all'estero”, all'art. 26 rubricato “Rientro in Italia”, prevede che “
4. Al rientro in Italia, il personale amministrativo è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di mobilità della categoria”; pertanto, la trattenuta stipendiale operata traeva origine da provvedimento illegittimo comportante la perdita di titolarità della sede del dipendente, in contrasto con la normativa vigente che prevedeva la riassegnazione alla sede di ultima titolarità al momento del rientro in Italia.
L'appellante, a sostegno di quanto dedotto ed argomentato, richiamava la giurisprudenza della
Corte di Appello di Roma (sentenze n. 2519/2020 e 2520/2020), che, in relazione a fattispecie similare, aveva riconosciuto il fondamento della pretesa: aveva, in particolare, dichiarato il diritto dell'indennità integrativa speciale e della quota variabile della retribuzione in favore del dirigente scolastico durante il periodo di servizio prestato all'estero; e ciò in quanto dal quadro normativo e contrattuale di settore CCNL Dirigenza Scolastica Area Ricerca si evince il diritto alla CP_1
corresponsione sia dello stipendio che degli assegni di carattere fisso e continuativo, con possibilità di deroga solo per gli “assegni” e non per lo stipendio, di cui la quota variabile della retribuzione di posizione rappresenta una componente.
Sulla scorta di tali deduzioni, e con particolare riguardo al quadro normativo di cui al CCNL
Comparto Scuola applicabile ai DSGA, l'appellante chiedeva la riforma della pronuncia di primo grado in quanto errata e contraddittoria e, per l'effetto, il riconoscimento in favore del del Pt_1
“diritto di percepire integralmente lo stipendio tabellare, per il periodo di servizio prestato (e da prestare) all'estero, senza la trattenuta della quota variabile della indennità di direzione e la consequenziale condanna del alla restituzione di tutte le somme illegittimamente decurtate in CP_6 busta paga, trattenute a titolo di quota variabile della retribuzione di posizione a decorrere dall'a.s.
2018/2019 nonché per i successivi anni scolastici in cui ha continuato e continuerà a prestare servizio presso la sede estera di Stoccarda, con il maggior danno tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal giorno del maturato diritto fino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva in giudizio il (già Controparte_1 [...]
), chiedendo la conferma della decisione impugnata. La Parte pubblica richiamava la Controparte_1
disciplina contrattuale costituita dagli artt. 56, 77 e 145 CCNL Comparto Scuola quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e il quadro normativo costituito dal D.lgs. n.
64/2017, di disciplina della scuola italiana all'estero. Secondo la ricostruzione operata dal , CP_1 la parte fissa dell'indennità di direzione e la parte variabile della stessa devono essere considerate
4 voci retributive distinte (in ragione delle diverse modalità di erogazione e di computo); inoltre, l'art. 29 del D.lgs. n. 64/2017 riconosce espressamente all'Amministrazione la possibilità di disporre degli assegni previsti per il territorio nazionale in aggiunta allo stipendio e questo in quanto detti emolumenti competono al personale “tranne che per tali assegni sia diversamente disposto”.
Pertanto, la trattenuta della parte variabile della indennità di direzione, emolumento accessorio che si aggiunge allo stipendio tabellare sempre spettante ai sensi del richiamato art. 29, doveva ritenersi legittimamente operata.
Quanto alla dedotta illegittimità del decreto n. 7827 del 20.07.2018, con cui l'
[...]
aveva sostituito il nell'istituto di provenienza con altro Controparte_4 Pt_1
DSGA, chiariva il che si trattava di profilo del tutto irrilevante ai fini di causa in quanto CP_1
tale sostituzione nulla aveva a che vedere con la trattenuta in busta paga oggetto di rivendicazione.
Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso in appello.
All'udienza del 28 gennaio 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è fondato e l'originaria domanda merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, i fatti posti a fondamento della pretesa sono stati chiaramente allegati e documentati sin dall'originario ricorso, avendo - dipendente del con Parte_1 Controparte_1
qualifica di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), destinato a svolgere la propria attività all'estero presso la Circoscrizione consolare di Stoccarda a decorrere dall'anno scolastico
2015/2016 per una “durata non superiore a nove anni scolastici, fino e non oltre al 31.08.2024” (cfr. decreto del n. 4460 del 13.08.2015, doc. n. 1 allegato al ricorso ex art. Controparte_3
414 c.p.c.) -lamentato che, successivamente al mese di luglio del 2018, non ha più ricevuto la voce
“Quota Variabile Indennità Direzione DSGA”. Tale mancata erogazione è stata dimostrata attraverso la produzione dei prospetti paga allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c., dal cui esame emerge – successivamente al mese di luglio 2018 - la riduzione quantitativa degli emolumenti percepiti e l'assenza della specifica voce per cui è causa (in precedenza indicata nei prospetti paga prodotti).
Peraltro, costituendosi nel presente giudizio, il non ha in alcun modo Controparte_1 contestato il fatto che abbia prestato servizio all'estero e che da epoca successiva Parte_1
al mese di luglio 2018 non abbia più percepito la parte variabile della indennità di direzione spettante ai DSGA (circostanza, comunque, come detto, emergente dalle buste paga in atti). La difesa del si è, infatti, incentrata su argomenti di carattere giuridico. CP_1
5 Ciò posto, deve rilevarsi che, costituendosi nel grado, la Parte pubblica ha chiarito che la mancata corresponsione dell'emolumento richiesto non è in alcun modo correlata all'assegnazione della sede di provenienza di ad altro dipendente. Parte_1
Infatti, pur sostenendo la piena legittimità della sostituzione dell'odierno appellante con un altro DSGA presso l'istituto di provenienza (giusta decreto dell' Controparte_4
n. 7827 del 20 luglio 2018), il ha chiarito che “è evidente come la sostituzione in
[...] CP_1 questione nulla abbia a che vedere con il trattenimento sulla busta paga del ricorrente dell'anzidetta quota variabile” (così a pagina 6 dell'atto di costituzione nel grado).
Ne discende che, avuto riguardo anche alle domande formulate – cui è estranea qualsivoglia declaratoria relativa alla legittimità o meno della sostituzione dell'odierno appellante con altro dipendente – detta questione è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio.
Il , infatti, secondo le sue stesse allegazioni, ha cessato di erogare a CP_1 Parte_1
la parte variabile della indennità di direzione spettante ai DSGA ritenendola non dovuta al
[...] personale all'estero, indipendentemente dal fatto che lo stesso è stato sostituito nell'istituto scolastico di provenienza.
Resta, quindi, da stabilire se al DGSA assegnato temporaneamente all'estero spetti l'indennità di direzione di cui all'art. 56 CCNL Comparto Scuola non solo nella sua quota fissa ma anche in quella variabile.
2.2. Tanto chiarito, deve rilevarsi che l'indennità di direzione in favore dei DSGA è un trattamento accessorio della retribuzione disciplinato dal CCNL Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (artt. 56, 77 e 88) e, con riferimento alle sue modalità di corresponsione, dal CCNI del 1999 (art. 33), richiamato dall'art. 88, comma 2 lett. j) del
CCNL 2007-2009.
L'art. 77 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, nel definire la “Struttura della retribuzione”, stabilisce che:
1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) posizioni economiche orizzontali;
c) eventuali assegni “ad personam”.
- trattamento accessorio:
a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
6 d) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
e) indennità di direzione dei DSGA;
f) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
g) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
h) indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto;
i) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge”.
In particolare, la corresponsione dell'indennità di direzione, della cui quota variabile Parte_1
lamenta il mancato riconoscimento a partire dall'anno scolastico 2018/2019, è
[...] espressamente prevista ai sensi dell'art. 56 del CCNL Scuola 2006-2009, ai sensi del quale:
“
1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un'indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006
l'indennità di direzione, di cui al comma 1, nella misura base indicata alla Tabella 9, è inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999…”.
Orbene, detta indennità si compone di una parte fissa, uguale per tutti i DSGA, corrisposta mensilmente e direttamente dalle Ragionerie territoriali dello Stato – la cui spettanza all'odierno appellante non è in dubbio e non è oggetto di controversia – e di una parte variabile, retribuita dal
Fondo d'Istituto e con le modalità stabilite nel CCNI 31.08.1999 – negata dall'Amministrazione appellante in relazione al periodo suindicato.
Ebbene, occorre evidenziare che l'indennità in esame mantiene la caratteristica di emolumento strutturalmente unico, in quanto la suddivisione in parte fissa e in parte variabile non incide sulla natura – retributiva – delle due “quote” dell'indennità, né comporta la possibilità di corrispondere solo l'una o l'altra parte, ma assume rilevanza solo nell'ottica di individuazione dell'ente o delle risorse su cui l'indennità di direzione finisce per gravare (cfr., in senso conforme, Corte di appello di
Bari, sezione lavoro, sentenza n. 1334/2024 pubblicata in data 18.11.2024).
Altra disposizione che assume pacificamente rilievo nel caso di specie è l'art. 145, comma 1, del CCNL 2007, il quale stabilisce: “
1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione
e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.
7
2. Il periodo di distacco o di aspettativa sindacale è considerato servizio effettivo ed è utile anche ai fini delle progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 del CCNL 24.07.2003.
3. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.”.
É lo stesso ad affermare, nella comparsa di costituzione, che detta norma è CP_1 applicabile al personale che lavora all'estero, leggendosi alla pagina 4 della memoria: “Per quanto precipuamente attiene al personale collocato all'estero, ai sensi dell'art. 145 CCNL Scuola
2006/2009 è espressamente previsto che …”.
Del resto, dal decreto con cui è stato destinato all'estero risulta che la Parte_1 destinazione in parola è avvenuta ai sensi dell'art. 642 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(all'epoca vigente), secondo cui il personale destinato all'estero “è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro”. Pertanto, l'art. 145 CCNL trova attuazione nel caso di specie rientrando l'odierno appellante nel personale espressamente previsto da detta norma (“
1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di … collocamento fuori ruolo …).
Ciò posto, il tenore letterale dell'art. 145, comma 1 del CCNL 2007 non lascia adito a dubbi: al personale ivi indicato è dovuto il trattamento di cui al capo VIII del CCNL, che riguarda gli “aspetti economico-retributivi generali” e comprende gli articoli da 77 a 90 del CCNL. In esso rientra, dunque, anche il citato art. 77, che comprende nel trattamento accessorio, quale componente della retribuzione, l'indennità di direzione dei DSGA.
Per completezza, ed avuto riguardo alle argomentazioni del appellato, deve rilevarsi CP_1 che l'art. 29 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64 (“Disciplina della scuola italiana all'estero”), analogamente a quanto in precedenza previsto dall'art. 658 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce:
“
1. Al personale di cui al presente capo” – ovvero al personale di cui al capo III, in cui rientrano i dirigenti scolastici assegnati a scuole statali all'estero, ad ambasciate o a uffici consolari
(art. 18, comma 2) - ad eccezione di quello di cui all'articolo 24 oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito:
a) dall'assegno base di cui al comma 3;
8 b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18”.
Detta disposizione chiarisce, dunque, che il personale in servizio all'estero ha diritto alla corresponsione sia dello “stipendio” che degli “assegni di carattere fisso e continuativo” e consente solo per tali assegni di derogare alla regola generale suddetta. Nessuna deroga, invece, è prevista, ai fini che qui interessano, per lo stipendio, ovvero per la “retribuzione” di cui all'art. 77 del CCNL, di cui la quota variabile della indennità di direzione DSGA è una componente. In altri termini, la parte variabile dell'indennità per cui è causa non costituisce un assegno di carattere fisso e continuativo
(per cui potrebbe essere “diversamente disposto”, evidentemente dalla contrattazione collettiva), ma fa parte della retribuzione, che spetta sempre (cfr., in senso analogo, Corte di appello di Roma, sentenza n. 2520/2020 pubblicata il 20/11/2020 e sentenza n. 2692/2023 pubblicata il 13/07/2023).
Del tutto coerenti con l'art. 29 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono le disposizioni della contrattazione collettiva innanzi richiamate.
Un'ultima annotazione. È appena il caso di rilevare che la mancanza di una sede di titolarità,
a seguito del decreto n. 7827 del 20.07.2018 (con cui l' ha Controparte_4
attribuito il posto di DSGA in precedenza occupato dal ad altro collega), non impedisce di Pt_1 individuare il Fondo d'Istituto su cui far gravare la parte variabile dell'indennità di direzione, nonché di calcolare la prestazione secondo i parametri dell'art. 33 del CCNI del 1999 e della tabella 9 ex art. 56, comma 1, CCNL Scuola 29.11.2007. Non deve, infatti, sfuggire che è la stessa normativa contrattuale del 1999, all'art. 33, a contemplare espressamente l'ipotesi del “personale senza sede di titolarità” e a individuare, in questa specifica ipotesi, il criterio di cui tener conto, ovverosia quello della “situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità”. In definitiva, non esistono ostacoli alla liquidazione della parte variabile dell'indennità di direzione per cui è causa.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono deve dichiararsi il diritto di Parte_1
al ripristino dell'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo
[...] corrispondente alla “quota variabile” della indennità di direzione dei DSGA, per il periodo di servizio svolto all'estero dall'anno scolastico 2018/2019.
Ne segue che il appellato deve essere condannato a corrispondere a CP_1 Parte_1
gli importi dovuti a titolo di “quota variabile” della predetta indennità di direzione dall'anno
[...]
scolastico 2018/2019 sino alla data di deposito del ricorso di primo grado (9.12.2019). Su tale importo
è dovuta ex lege la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
(art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994).
9 3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del e vengono CP_1
determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, alle attività in concreto svolte e ai vigenti parametri di riferimento. Le spese stesse devono essere distratte in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di al ripristino Parte_1 dell'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente alla “quota variabile” della indennità di direzione dei DSGA, per il periodo di servizio svolto all'estero dall'anno scolastico 2018/2019;
- condanna il appellato a corrispondere a gli importi dovuti a titolo di CP_1 Parte_1
“quota variabile” della predetta indennità di direzione dall'anno scolastico 2018/2019 sino al
9.12.2019;
- condanna il a corrispondere a le spese del doppio grado di giudizio, CP_1 Parte_1
liquidate quanto al primo grado in euro 3.700,00 e quanto al secondo grado in euro 3.500,00, oltre – per entrambi i gradi – rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, nonché refusione dell'importo del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso, antistatario.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
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