Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG 5122/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6929/2019, pubblicata l'8 luglio 2019, iscritto al n. 5122/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
(c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura notarile allegata all'atto di citazione in primo grado
- dall'avv. Giuseppe Iervolino (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
COroparte_1
(c.f./P.IVA , con sede in al viale Gramsci n. 6, in persona del legale P.IVA_2 Pt_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Antonio Tundo (c.f. ); C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il – accreditato presso COroparte_1
l' per effettuare prestazioni rientranti nella branca di Radiologia sulla base del COroparte_2
1
D. Lgs. 502/1992 – conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Napoli per COroparte_3 sentirla condannare al pagamento: “dell'importo di € 38.153,59 a titolo di saldo per le prestazioni erogate dalla in regime di temporaneo accreditamento per il COroparte_1 periodo da gennaio a settembre 2006”; “della somma di € 116.319,97 a titolo di differenza sugli importi dovuti per la remunerazione delle prestazioni rese dalla COroparte_1
negli anni dal 1998- al 2003 e di € 20.925,28 per le prestazioni rese negli anni
[...]
2004,2005 per un totale di € 137.245,25 a seguito dell'annullamento con sentenza n.7858/2001 del
TAR Campania della D.G.R.C. 1874/1998”.
CO L si costituiva eccependo, per quanto è d'interesse in questa sede, che:
- aveva già corrisposto al Centro la somma di € 15.331,30, a titolo di remunerazione delle prestazioni sanitarie eseguite da gennaio a marzo del 2006;
- per il 2006 era stata determinata una regressione tariffaria pari a 0,421%, in base a cui avrebbe dovuto detrarsi dal relativo fatturato la somma di € 160,23;
- il tetto di spesa nel biennio 2004/2005 era stato superato, con conseguente addebito della regressione tariffaria, mentre per gli anni dal 2002 al 2003, il tetto di spesa era individuale ed era stato raggiunto, ma non sforato;
- gli interessi moratori non erano dovuti, in quanto non era stato posto in essere alcun atto di costituzione in mora.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda attorea, affermando che:
- in riferimento alla remunerazione delle prestazioni eseguite da gennaio a settembre 2006, il
Centro non aveva “contestato l'avvenuto pagamento della somma di euro 15.331,30 e la RTU per euro 160,23, come eccepito dalla convenuta, rideterminando il proprio credito per tale voce in euro
22.662,06”;
- la remunerazione richiesta per le prestazioni eseguite dal 1998 al 2001, “non essendo stato eccepito alcunchè in proposito neppure quanto alla quantificazione operata dall'istante”, risultava dovuta, così come quella relativa alle prestazioni eseguite dal 2002 al 2003, “non avendo prodotto CO la , sulla quale gravava il relativo onere, alcuna documentazione che comprovi il raggiungimento del tetto di spesa per detti anni”;
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- in riferimento agli anni 2004 e 2005, “essendo stato documentato il superamento dei tetti di spesa per gli anni in esame già con le tariffe poi annullate, è evidente che alcuna ulteriore somma può essere riconosciuta al Centro opposto in quanto in violazione dei tetti di spesa fissati per tali anni”.
CO In virtù di tali ragioni il Tribunale ha condannato l' a corrispondere al Centro la somma di
“euro 22.662,06, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (18 dicembre 2006) al soddisfo”, nonché “di euro 116.319,97 lorda, oltre interessi di cui al c.c. dalla costituzione in mora (25 febbraio 2004) al saldo effettivo”, compensando per un terzo le spese del giudizio e ponendo a CO carico dell' la restante parte.
CO L a impugnato la sentenza, con atto di citazione notificato alla controparte il 21 novembre
2019, per i seguenti motivi:
• con il primo motivo ha censurato la parte di sentenza in cui il Tribunale “ha omesso CO di valutare l'eccezione della circa la impossibilità di dare attuazione alla sentenza TAR
Campania n. 7858 del 06.12.2002 in mancanza di provvedimenti Regionali”;
CO
• con il secondo motivo ha censurato l'omessa valutazione dell'“eccezione della che le differenze tariffarie richieste per gli anni dal 1998 al 2003 non sono dovute, non emergendo dalle fatture prodotte che le stesse riguardano prestazioni rientranti nella branca di radiologia diagnostica oggetto della sentenza TAR”;
• con il terzo motivo ha censurato l'omesso rilievo da parte del giudice di prime cure circa la mancata prova dei titoli contrattuali dei crediti de qua sorti dal 1998 al 2003;
• con il quarto motivo ha affermato che, contrariamente a quanto osservato nella CO impugnata sentenza, incombeva sul Centro e non sull' la prova del rispetto dei tetti di spesa.
CO Pertanto, l' ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venga accertata la “non debenza della somma di € 116.319,97 pretesa dal centro a titolo di differenze tariffarie sugli importi dovuti per le prestazioni rese negli anni dal 1998 al 2003”, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata il 23 giugno 2020 il Centro ha resistito all'appello contestandone i motivi e chiedendone il rigetto.
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All'udienza del 15.10.2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e la Corte ha concesso i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve osservarsi che il thema decidendum del presente giudizio è circoscritto al riconoscimento da parte del Tribunale del credito reclamato dal inerente la Pt_1
remunerazione delle prestazioni di da esso eseguite dal 1998 al 2003, in quanto con Parte_2
l'atto di appello è stato criticato esclusivamente il capo della sentenza relativo alla condanna CO dell' al pagamento della somma di € 116.319,97 afferente al corrispettivo delle suddette prestazioni.
II. Orbene, si ritiene necessario esaminare prima il terzo motivo di appello in quanto idoneo a definire il gravame.
CO Con tale motivo l' ha evidenziato che il Tribunale aveva omesso di decidere sulla sua eccezione relativa all'assenza dei contratti sottostanti le prestazioni del credito di cui si discorre.
La censura è fondata in quanto in atti non sono stati prodotti dal Centro i contratti relativi agli anni 1998-2003 alla base del credito di cui è stato chiesto il pagamento.
Sul punto si precisa che non è condivisibile l'affermazione dell'appellata, secondo la quale nessun “contratto per l'erogazione delle prestazioni per le annualità 1998,1999,2000,2001,2002 e
2003 poteva così essere concluso” in quanto “nell'arco temporale dal 1998 al 2003 nella Regione
Campania non vigeva l'obbligo di sottoscrivere i contratti introdotto dal Dlgs.229/1999” che aveva aggiunto l'art. 8-quinques al D. Lgs. 502/1992 le cui disposizioni sono state attuate, peraltro, solo con la Legge Regionale 10/2002 e la DRGC 1272/2003.
Ed infatti, a parere della Corte anche negli anni antecedenti all'entrata in vigore della norma citata dal Centro, vigeva comunque, per i rapporti riguardanti le pubbliche amministrazioni,
l'obbligo discendente dall'art. 17 del Regio Decreto n. 2440/1923 di stipulare un contratto in forma scritta a pena di nullità (cfr. Cass. n. 9775/2022).
CO Ne consegue che spettava al Centro, a fronte della specifica eccezione dell' dimostrare l'esistenza in forma scritta dei predetti contratti.
Pertanto, in mancanza della produzione dei titoli contrattuali del credito in oggetto, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado parzialmente riformata limitatamente alla parte in
CO cui l' stata condannata al pagamento dell'importo di € 116.319,97.
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III. All'accoglimento dell'appello consegue la riforma anche del capo della sentenza relativo
CO alle spese di lite che vanno regolate in ragione della soccombenza effettiva dell' che è stata condannata al pagamento del solo importo di € 22.662,00.
Pertanto, le spese del primo e del secondo grado di giudizio vanno liquidate - in applicazione dei parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 e sulla base del valore del credito riconosciuto, pari a € 22.662,06 - per il primo grado in € 4.835,00 (€ 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione, € 1.620,00 per la fase decisoria), oltre a € 1.138,00 per il relativo contributo unificato e € 23,00 per spese di notifica, nonché per il secondo grado, ai sensi del d.m. 147/2022, in € 5.809,00 (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6929/2019, pubblicata l'8 luglio 2019, così CP_2
provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dal avente COroparte_1
ad oggetto il pagamento della somma di euro 116.319,97;
2. condanna l' al pagamento, in favore del COroparte_2 Pt_1 [...]
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida COroparte_1 per il primo grado in € 1.161,00 per spese, € 4.835,00 per compensi ed € 725,25 per spese generali di rappresentanza e difesa, e per il secondo grado liquida in € 5.809,00 per compensi ed € 871,35 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Così deciso in Napoli, il 18.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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