Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9090
CASS
Sentenza 5 luglio 2001

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In tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, non è legittimamente estensibile alla richiesta di liquidazione del danno biologico il principio secondo cui ricorre la fattispecie processuale della mera "emendatio libelli" (e non anche della - non consentita - "mutatio") nella ipotesi di originaria specificazione del danno in determinate voci e di successiva deduzione, nel corso del medesimo grado di giudizio, di voci ulteriori, con correlativo ampliamento del "petitum" mediato, ma all'esito di una variazione nella sola estensione del "petitum" immediato, ferma restandone l'identità e l'individualità ontologica. Mentre le varie voci di danno non integrano, difatti, una pluralità e diversità strutturale di "petitum", ma ne costituiscono soltanto delle articolazioni (o "categorie" interne) quanto alla sua specificazione quantitativa, il danno biologico costituisce, per converso, un vero e proprio "tertium genus" rispetto alle tradizionali categorie del danno civile, sicché la relativa richiesta introduce un nuovo tema di indagine e di decisione in qualunque grado del giudizio intervenga, concretando, per l'effetto, una vera e propria "mutatio libelli", anche se formulata nel corso del giudizio di primo grado.

Il termine assegnato alla parte, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria ed il giudice non ha il potere di prorogarlo, ne' prima ne' dopo la sua scadenza, neppure su accordo delle parti, sicché la sua inosservanza è causa di inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile d'ufficio, a prescindere dalle ragioni che l'abbiano determinata, salvo che la parte interessata non dimostri la propria impossibilità all'osservanza del detto termine per fatto a lei non imputabile ne' per dolo, ne' per colpa. Non è legittimamente riconducibile a tale ipotesi scriminante il ritardo, da parte dell'Ufficiale giudiziario, nella riconsegna al notificante del plico contenente l'atto ricevuto in restituzione dall'ufficio postale e non consegnato al destinatario, ritardo che, pertanto, non è idoneo ad impedire la decadenza dall'impugnazione, ricadendo sulla parte notificante la negligenza dell'Ufficiale giudiziario, senza che sia consentita la rinnovazione della notificazione, a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., vertendosi in un'ipotesi non di nullità, ma di inesistenza della notificazione stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9090
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9090
    Data del deposito : 5 luglio 2001

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