Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 2
In tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, non è legittimamente estensibile alla richiesta di liquidazione del danno biologico il principio secondo cui ricorre la fattispecie processuale della mera "emendatio libelli" (e non anche della - non consentita - "mutatio") nella ipotesi di originaria specificazione del danno in determinate voci e di successiva deduzione, nel corso del medesimo grado di giudizio, di voci ulteriori, con correlativo ampliamento del "petitum" mediato, ma all'esito di una variazione nella sola estensione del "petitum" immediato, ferma restandone l'identità e l'individualità ontologica. Mentre le varie voci di danno non integrano, difatti, una pluralità e diversità strutturale di "petitum", ma ne costituiscono soltanto delle articolazioni (o "categorie" interne) quanto alla sua specificazione quantitativa, il danno biologico costituisce, per converso, un vero e proprio "tertium genus" rispetto alle tradizionali categorie del danno civile, sicché la relativa richiesta introduce un nuovo tema di indagine e di decisione in qualunque grado del giudizio intervenga, concretando, per l'effetto, una vera e propria "mutatio libelli", anche se formulata nel corso del giudizio di primo grado.
Il termine assegnato alla parte, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria ed il giudice non ha il potere di prorogarlo, ne' prima ne' dopo la sua scadenza, neppure su accordo delle parti, sicché la sua inosservanza è causa di inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile d'ufficio, a prescindere dalle ragioni che l'abbiano determinata, salvo che la parte interessata non dimostri la propria impossibilità all'osservanza del detto termine per fatto a lei non imputabile ne' per dolo, ne' per colpa. Non è legittimamente riconducibile a tale ipotesi scriminante il ritardo, da parte dell'Ufficiale giudiziario, nella riconsegna al notificante del plico contenente l'atto ricevuto in restituzione dall'ufficio postale e non consegnato al destinatario, ritardo che, pertanto, non è idoneo ad impedire la decadenza dall'impugnazione, ricadendo sulla parte notificante la negligenza dell'Ufficiale giudiziario, senza che sia consentita la rinnovazione della notificazione, a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., vertendosi in un'ipotesi non di nullità, ma di inesistenza della notificazione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9090 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIPRIANO FACCHINETTI 72/5, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO AMODIO, difeso dall'avvocato VITO TASSONE con studio in 88067 SAN VITO SULLO IONIO VIA F. PALMIERI 15 (LOC. GIULIELLA), giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GEAS ASSICURAZIONI SPA NQ IMPRESA DESIGNATA PER LA GESTIONE E LIQUIDAZIONE - PER CONTO FGVS - DEI SINISTRI A CARICO DELLA SPA FIRENZE ASSICURAZIONI IN LCA, corrente in Firenze in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato MARSICO GIUSEPPE, difesa dall'avvocato ANTONIO MARINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COMMISSARIO LIQ FIRENZE COMP ASSIC SPA, STRANIERI CLAUDIO FU LEONARDO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 344/97 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 19/03/97 e depositata il 02/06/97 (R.G. 452/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato SE MARSICO (per delega Avv. A. MARINO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del 4^ motivo del ricorso ed il rigetto del resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER SE, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore AC, convenne innanzi al tribunale di Catanzaro la AS assicurazioni S.p.A. per conto del F.G.V.S., il commissario liquidatore della S.p.A. Firenze e AN NA. Espose che il figlio era stato investito mentre percorreva a bordo di un motorino una strada dell'abitato di Soverato da autovettura che alla guida dello AN proveniva a forte andatura dall'opposto senso di marcia ed aveva riportato lesioni personali cui erano residuati postumi invalidanti.
Chiese la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni, specificandone l'ammontare nei seguenti importi (lire 350.000 per spese di riparazione del motorino;
lire 120.000 per spese di consulenza di parte;
lire 913.800 per invalidità temporanea totale;
lire 456.900 per invalidità temporanea parziale;
lire 56.044.800 "per invalidità permanente sulla capacità lavorativa"). Si costituì in giudizio la sola AS e si oppose alla domanda. Il tribunale ritenne il concorso di colpa del minore nella misura del 50% e condannò la AS e lo AN al pagamento solidale della complessiva somma di lire 13.600.000 con gli interessi legali dall'evento dannoso.
La AS propose appello principale e ER AC, divenuto nel frattempo maggiorenne, appello incidentale;
venne assegnato termine per la notifica dell'appello incidentale e rigettava la richiesta di assegnazione di termine ulteriore.
La corte di appello di Catanzaro con sentenza resa il 19.3.1997 ridusse la somma liquidata a lire 3.000.000 e dichiarò inammissibile il gravame incidentale;
ha motivato come segue sui punti ancora in discussione: - il termine assegnato ai sensi dell'art. 331 c.p.c. per la notifica dell'impugnazione è perentorio, di tal che non è possibile accedere alla richiesta di assegnazione di termine ulteriore proposta dopo la scadenza;
- è priva di valore l'osservazione che la notifica nei confronti dello AN è risultata impossibile a causa della morte dello stesso, atteso che è mancata pure la notifica nei confronti del commissario liquidatore della S.p.A. Firenze;
- a nulla rileva che il processo non sia stato interrotto per la morte dello AN, ancorché risultante dalla relata di notifica dell'appello incidentale, in quanto "l'eventuale violazione della norma di cui all'art. 300 c.p.c. può essere eccepita solo dagli eredi del defunto, rimasto contumace"; - l'appello incidentale è inammissibile per la duplice ragione che non risultano specificati i motivi e non è stato osservato il termine assegnato per la notifica a norma dell'art. 331 c.p.c.;
- il danno biologico è stato chiesto in corso di causa e non con l'atto introduttivo del giudizio, sicché, avendo la AS rifiutato espressamente il contraddittorio, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la relativa domanda;
il danno da invalidità permanente è stato valutato correttamente "in mancanza di un reddito del leso secondo i normali criteri da adottarsi per la liquidazione del danno futuro".
ER AC ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi di censura;
la AS ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità del procedimento di appello e della sentenza che lo ha concluso per essere stato assegnato al commissario liquidatore termine di comparizione inferiore a quello legale.
Il motivo è privo di fondamento in quanto, come rilevato dalla controricorrente, la citazione in appello è stata rinnovata e la rinnovazione ha sanato retroattivamente la nullità dipendente dall'inosservanza del termine minimo di comparizione, eliminandone totalmente gi effetti distruttivi.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 300, comma 4, 292, comma 1, 359, 102 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, stesso codice, si lamenta che la corte di merito non abbia ritenuto che la morte dello AN, certificata negli atti concernenti la notifica dell'impugnazione incidentale, ha prodotto l'interruzione automatica del processo e non ne abbia, conseguentemente, dichiarata l'estinzione per effetto della mancata riassunzione entro i termini previsti;
si aggiunge che, rivestendo il defunto la qualità di litisconsorte necessario, la mancata prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi ha comportato nullità della sentenza rilevabile di ufficio. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 350, comma 1, c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice e si sostiene che l'inosservanza del termine assegnato per la notificazione dell'impugnazione incidentale è dipesa da cause non imputabili alla parte;
cause risultanti dagli atti concernenti la notifica;
sicché la corte di merito avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine.
I motivi, da vagliare in unico contesto per le loro strette interconnessioni, non possono trovare accoglimento. Il termine assegnato a norma dell'art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentorio, ed il giudice non ha il potere di prorogarlo ne' prima ne' dopo la scadenza neppure su accordo delle parti (Cass. 29.8.1990 n. 8952); sotto questo aspetto è erronea l'affermazione della corte di merito, secondo la quale la richiesta di proroga è insuscettibile di trovare accoglimento perché intervenuta a termine scaduto.
L'inosservanza anche parziale del termine produce inammissibilità dell'impugnazione rilevabile di ufficio a prescindere dalle ragioni che l'hanno determinata (Cass. 29.8.1990 n. 8952), salvo che la parte interessata non dimostri di avere versato nell'impossibilità di osservare il termine a causa di fatto a lei non imputabile ne' per dolo ne' per colpa (Cass. 13.7.1995 n. 7658). Non è riconducibile in tale ambito il ritardo, con il quale l'ufficiale giudiziario abbia riconsegnato alla parte il plico contenente l'atto ricevuto in restituzione dall'ufficio postale e non consegnato al destinatario, rendendo impossibile la rinotificazione entro il termine assegnato, in quanto la negligenza dell'ufficiale giudiziario ricade sulla parte (Cass. 29.10.1992 n. 11763). Inoltre la morte della parte, nei cui confronti deve essere integrato il contraddittorio, produce come unico effetto che l'integrazione deve avvenire nei confronti degli eredi, a meno che, diversamente dalla specie, non si deduca e si dimostri che la morte è sopravvenuta in pendenza del termine;
nel quale caso in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c. il termine rimane interrotto e si rende necessaria l'assegnazione di un nuovo termine (Cass. 28.11.1997 n. 12033; Cass.
7.10.1991 n. 10469). Pertanto, il capo della sentenza impugnata che concerne il rigetto della richiesta di termine ulteriore, pur presentando carenze motivazionali, va tenuto fermo.
Se la parte muore prima della costituzione in giudizio si verifica l'automatica interruzione del processo indipendentemente dalla conoscenza che della morte abbiano avuto le parti ed il giudice, con la conseguenza che, in mancanza di attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione, tutti gli atti posti in essere dopo l'evento interruttivo sono nulli (Cass. 28.1.1998 n. 842). Se, invece, la parte muore dopo che è stata dichiarata contumace, la morte non vale a determinare direttamente l'interruzione del processo, a tale fine occorrendo che l'evento interruttivo sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di uno degli atti previsti dall'art. 292 c.p.c., compreso l'appello incidentale (Cass. 23.3.1998, n. 3078; Cass. 15.11.1995 n. 11827). Ne consegue che i giudici di appello, venuti a conoscenza attraverso gli atti concernenti la notifica dell'impugnazione incidentale che lo AN era morto dopo essere stato dichiarato contumace, avrebbero dovuto dichiarare l'interruzione del processo (Cass. 28.2.1996 n. 1581). Essendo, tuttavia, l'interruzione preordinata a tutela della parte colpita dal relativo evento, solo gli eredi dello AN avrebbero potuto dolersi dell'irrituale prosecuzione del processo, mentre, come ritenuto dai giudici di appello, la mancata interruzione non poteva essere rilevata di ufficio ne' può essere ora fatta valere come motivo di nullità dal ricorrente, ancorché lo ER, quale proprietario dell'autovettura, fosse litisconsorte necessario (Cass. 29.8.1998 n. 8641; Cass. 20.11.1998 n. 11753).
Con il quarto motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 32 Cost., 2043, 2947, 2^ comma, 22 L. 990/1969, 184 c.p.c., nonché contraddittoria motivazione, si sostiene che erroneamente la corte di merito ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno biologico non sia stata proposta, non altro significato potendosi attribuire alla richiesta di risarcimento del danno conseguente alle lesioni riportate, e si aggiunge che del pari erroneamente la detta corte ha ritenuto che non sia consentito chiedere in corso di causa il risarcimento di tale specie di pregiudizio dopo avere chiesto con la citazione altre voci di danno, concretando la richiesta semplice "emendatio" e non "mutatio libelli".
Il motivo è fondato e va accolto per quanto appresso.
La corte di merito ha applicato alla fattispecie sottoposta al suo esame la giurisprudenza, secondo la quale il danno biologico costituisce un "tertium genus" e la relativa richiesta di risarcimento non può essere proposta per la prima volta in appello, concretando "mutatio" e non semplice "emendatio libelli", senza considerare che nel presente caso la questione del danno biologico è stata introdotta nel corso del giudizio di primo grado. Non è, peraltro, possibile estendere al danno biologico il principio, secondo il quale ricorre la fattispecie processuale dell'"emendatio" e non quella della "mutatio libelli" nell'ipotesi di originaria specificazione del danno in determinate voci e di successiva deduzione, nel corso del medesimo grado di giudizio, di ulteriori voci con ampliamento del "petitum" mediato, invariato rimanendo il "petitum" immediato e, cioè, la richiesta risarcitoria (Cass.
6.8.1997 n. 7275). Non può che confermarsi, infatti, che il danno biologico costituisce un "tertium, genus", sicché la relativa richiesta introduce un nuovo tema di indagine e di decisione in qualunque grado del giudizio intervenga e concreta, perciò, "mutatio libelli" anche se formulata nel corso del giudizio di primo grado.
Piuttosto, la corte di merito non ha considerato che, siccome il soggetto non aveva ancora raggiunto l'età lavorativa, la lesione non può che avere inciso sulla capacità lavorativa generica e non ha tenuto conto della giurisprudenza, secondo la quale in tema di risarcimento del danno alla persona la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine del soggetto all'attività lavorativa indipendentemente dalla produzione di un reddito, è risarcibile quale danno biologico (ex plurimis Cass. 16.2.1996 n. 1198). In conseguenza di ciò la corte anzidetta non ha verificato nell'ambito del dovere di qualificazione della domanda se il risarcimento del danno biologico non fosse stato chiesto "ab origine", tenuto conto che la richiesta iniziale è di risarcimento del danno "per invalidità permanente sulla capacità lavorativa" senza altra indicazione e che la deduzione del danno biologico nel corso del giudizio di primo grado può essere intesa come specificazione della domanda di già proposta.
In conclusione, va affermato che la lesione dell'integrità biopsichica, che subisca un minore non ancora avviato all'attività lavorativa, incide necessariamente sulla capacità lavorativa generica, sicché la richiesta di risarcimento del danno da permanente riduzione della capacità lavorativa, che venga proposta nel suo interesse, va qualificata come domanda di risarcimento del danno biologico, se manchi qualsiasi indicazione in ordine al tipo di capacità lavorativa, tanto più che il danno da incapacità lavorativa specifica in relazione al suo carattere eventuale deve essere richiesto espressamente (Cass. 28.4.1999 n. 4231). La sentenza impugnata va, pertanto cassata nella parte che concerne il danno biologico con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Rimane assorbito il quinto motivo di ricorso, con il quale si deduce omessa e contraddittoria motivazione sul "punto della riforma della condanna al pagamento del 50% della somma di lire 21.000.000 per risarcimento dell'invalidità permanente".
È, infine, insuscettibile di trovare accoglimento il sesto motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la corte di merito abbia ritenuto inammissibile l'appello incidentale per difetto di specificità dei motivi.
La doglianza non investe, difatti, l'altra autonoma ragione di inammissibilità del mezzo di impugnazione in parola dalla corte di merito individuata nell'inosservanza del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio, con la conseguenza che, essendo tale ragione di per sè idonea a sorreggere la pronuncia di inammissibilità, l'eventuale fondatezza della doglianza non varrebbe ad indurre annullamento per questo aspetto della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo;
assorbito il quinto;
rigetta gli altri;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 13 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2001