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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1105/2024 promosso da:
(p.iva ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Fusco e Federico Frignani, per mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito a Torino, in via Bligny
15;
- appellante - contro
Controparte_1
in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore
- appellato contumace-
e anche contro
(p.iva ) CP_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Massimo Zampese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in
Treviso, Via Monterumici n. 8/1,
- appellata- Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
In via principale,
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del sia da parte della RO rimettersi alla Corte Costituzionale la CP_1
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della
Costituzione.
Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata, rideterminare l'avviso di accertamento tenendo conto degli importi già corrisposti dall'attrice, indicati in narrativa e provati documentalmente;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
Per parte appellata CP_2
Rigettare l'impugnazione ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 1036/2023 resa nel procedimento RG 423/2023 dal Giudice di
Pace di Treviso pubblicata il 06/09/2023 e non notificata, e la pretesa impositiva ad esso sottesa.
In ogni caso:
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
* * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione datato 29.2.2024, la soc. proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1036/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Treviso in data 6/9/2023, che rigettava l'opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 16 del 27/10/2022 emesso a suo carico dalla in qualità CP_2
di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione e/o esposizione pubblicitaria, (per brevità CUP) per conto del
[...]
. Controparte_3
Con l'avviso impugnato chiedeva il pagamento del CUP relativo all'anno 2021, quantificato CP_2
della somma di euro 4.822,05, senza dare atto dell'importo già versato dalla di euro Parte_1
3.650,00 (cfr. doc. 2 all.to ricorso primo grado). L'importo calcolato dal riguardava nove CP_1
impianti, installati lungo la S.P. 64, strada di competenza della RO di Treviso, fuori dal centro abitato.
Ritenendo che il CUP fosse dovuto alla RO, ex art. 1, c. 835 L. 160/2019, in quanto ente che aveva autorizzato l'installazione dei predetti impianti pubblicitari, impugnava l'avviso di pagamento Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Treviso per essere il messaggio pubblicitario su strada provinciale non comunale, fuori
dal centro abitato, dunque ai sensi del comma 818 non della pertinenza del CP_1
Con sentenza depositata in data 31/08/2023, il GdP respingeva la domanda di parte ricorrente rilevando che la novella legislativa da un lato “non ha previsto uno spostamento di titolarità delle entrate pubbliche”, dall'altro ha inteso assicurare agli enti impositori un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone unico (ex art.
1. co. 817), senza spostare la soggettività attiva da un ente all'altro.
Alla luce di tali considerazioni il Giudice di prime cure rigettava la domanda attorea.
Avverso tale sentenza, formulava appello per i seguenti motivi: Parte_1
1. Violazione art. 12 disposizioni sulla legge in generale, per non essere il legittimato a istituire e CP_1
chiedere il pagamento per impianti/mezzi pubblicitari su strada non comunale, fuori dal centro abitato. 2. Violazione art. 1, comma 816 e 818 della L. 160/2019 e del principio di riserva di legge ex art. 23 Cost., rilevata la mancanza, nel caso de quo, di una legge che riconosca che all'Ente impositore la titolarità di una determinata prestazione patrimoniale.
3. Violazione art. 1, comma 817 L. 160/2019, oltre che dell'art. 23 Costituzione, avendo arbitrariamente ritenuto il Giudice di prime cure che dall'art. 1, comma 817 della L. 160/2019 fosse possibile desumere in termini impliciti, che la titolarità del canone debba spettare sempre al CP_1
4. Violazione art. 1, comma 835 L. 160/2019 ai sensi del quale il versamento del canone unico patrimoniale dovrebbe essere effettuato esclusivamente in favore della RO in quanto Ente che ha rilasciato l'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari in virtù dell'art. 23 del Codice della
Strada.
L'appellante chiedeva, quindi, al Tribunale adito, previa acquisizione agli atti del fascicolo del procedimento avanti il Giudice di prime cure, di annullare e/o riformare la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1036/2023 del 6.09.2023 e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento opposto;
in ogni caso, con vittoria di spese.
Nessuno si costituiva per il di cui il Giudice, in esito all'udienza del 25/07/2024, Controparte_1
rilevata la regolarità della notifica e la mancata costituzione, dichiarava la contumacia, rinviando per la discussione all'udienza del 12/12/2024.
Si costituiva la concessionaria contestando i motivi di appello formulati da . CP_2 Pt_1
Riteneva, infatti, la convenuta che nonostante l'intento unificatore del Legislatore, la novella apportata dall'art. 1 co. 819 L. 160/2019, avesse mantenuto inalterata la disciplina per la maggior parte degli aspetti dei tributi e dei canoni, di fatto riproducendo la struttura dei prelievi ancora in vigore nel 2020.
Secondo , che sul punto cita la nota ris. 18.12.2020 n. 9/DF Ministero dell'Economia e delle CP_2
Finanze, dalla lettura del coordinato disposto dei commi 816, 819 e 820 si evince chiaramente che, ancorché definito “canone unico”, l'imposizione della predetta entrata patrimoniale, si fonda su due distinti ed autonomi presupposti: il presupposto di occupazione del suolo da una parte e quello dell'esposizione / diffusione pubblicitaria dall'altro. Ciò consentirebbe all'Ente locale di prevedere, nell'esercizio della propria potestà regolamentare di cui all'art. 52 d.lgs. n. 446/1997, una gestione disgiunta nel canone, in ragione dei due distinti presupposti ad esso sottesi, seppur riuniti nell'entrata in oggetto.
In forza di tale assunto, anche il secondo motivo di appello, così come il quarto, sarebbero privi di pregio.
Non potrebbe legittimamente sostenere che la competenza a riscuotere il CUP per i predetti Parte_1
mezzi spetterebbe esclusivamente alla RO , l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione Parte_2
all'installazione degli stessi in virtù della norma di cui all'Art. 23 CdS, in quanto presupposto dell'imposizione del canone non sarebbe l'autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica rilasciata dalla
RO, bensì "la diffusione di messaggi pubblicitari". L'autorizzazione, infatti, riguarda l'occupazione di suolo pubblico mediante cartelli pubblicitari e giustifica l'applicazione del "canone dovuto sul presupposto dell'occupazione" e non quella del "canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari" che sarebbe di titolarità del CP_1
contestava anche il terzo motivo di appello, con cui parte appellante denuncia la violazione dell'art. CP_2
1, comma 817, Legge 160/2019 con riferimento al principio di parità di gettito. Il CUP deve infatti assicurare un gettito pari a quello conseguito, fino alla sua entrata, dall'applicazione di tutti i tributi locali e delle altre entrate soppressi. Proprio per tali motivi il comma 817 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 consente al di modulare il canone in funzione delle specificità territoriali e ciò in applicazione CP_1
del principio di autonomia finanziaria di entrata ai sensi dell'art. 119 Costituzione ma, allo stesso tempo, garantendo l'invarianza della provvista finanziaria e, quindi, con il divieto di prevedere incrementi delle tariffe in modo arbitrario e non giustificato a tutela dei soggetti debitori del canone.
All'udienza del 12.12.2024 comparivano parte ricorrente e l'appellata che precisavano le CP_2
rispettive conclusioni e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
Parte appellante, inoltre, segnalava precedenti di merito su questione analoga a quella in discussione, risolta in senso favorevole ad di cui il Giudice autorizzava il deposito, riservandosi, in esito alla Pt_1
discussione, il deposito della sentenza nei termini di legge.
* * * L'appello formulato dalla soc. merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Parte_1
La questione attiene alla titolarità in capo al Comune di del Canone Unico Patrimoniale Controparte_3
(CUP) con riferimento agli impianti pubblicitari posti su strade extraurbane di competenza della RO di Treviso;
la giurisprudenza si è espressa sul punto (cfr. tra tutte Tribunale di Padova sentenza n.
2074/2023 del 25.10.2023), giungendo alla conclusione di ritenere che il pagamento da parte del CP_1
del CUP non possa essere richiesto alla luce della interpretazione della normativa istitutiva del citato
Canone Unico, di cui all'art. 1, comma da 816 a 847 della L. 160/2019, in ossequio a quanto impone l'art. 12 disp. gen. sulla legge.
Nel merito della questione va rilevato che il canone per cui la concessionaria ha emesso l'avviso di accertamento opposto si riferisce agli impianti installati sulla S.P. 64. È circostanza pacifica, in quanto non contestata tra le parti, che trattasi di strada extraurbana di appartenenza alla RO di Treviso come risulta anche dalla documentazione prodotta in primo grado dall'odierna appellante (cfr. doc. 3 all.ti fasc. primo grado allegato atto citazione parte attrice).
La disciplina in materia, in origine regolata dal D.lgs. 507/93, è stata organicamente ridisegnata dalla L.
27.12.2019, n. 160. L'art. 1, co. 816, prevede un “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (CUP) istituito dagli «enti», (comuni, dalle province e dalle città metropolitane) che sostituisce, unificandole, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, comma 7 e 8 del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province (comma 816); il canone è istituito “dai comuni, dalle provincie e dalle città metropolitane, di seguito denominate, enti”, secondo una tariffa standard annua, sulla base di quanto stabilito dall'Ente proprietario in relazione al periodo di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari.
Il successivo comma 818 precisa che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati (di comuni) con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada: di conseguenza, i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti non possono considerarsi facenti parte del territorio comunale.
Dalla lettura del coordinato disposto delle due norme, si deve necessariamente concludere che solo nel caso in cui si controverta sulla proprietà di strade situate all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti ex art. 2 co. 7 del CdS si avrà la legittimazione alla pretesa del canone da parte del trattandosi di aree di proprietà comunale. CP_1
I creditori del canone, infatti, sono gli Enti proprietari della strada, per cui il non può esigere il CP_1
canone pubblicitario quando l'area occupata appartenga a soggetto terzo, come nel caso di specie, dato che gli impianti oggetto della pendente controversia sono stati installati sulla S.P. 64 di proprietà della
RO di Treviso, come si evince dalle autorizzazioni da questa rilasciate ai sensi dell'art. 26 c. 1 e 2
CdS. (cfr. docc. 3 Appellante).
Il comma 819, lett. b, del resto, non indica i Comuni come unici destinatari del CUP, quando si tratti de
“la diffusione di messaggi pubblicitari.”
ed il non possono pertanto pretendere la riscossione del Canone CP_2 Controparte_3
Unico Patrimoniale, trattandosi di strade appartenenti all'ente RO di Treviso.
L'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale impone, infatti, che, nell'applicare la legge non si possa ad essa attribuire “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Secondo il Canone sarebbe formato da due diverse componenti, il “ramo suolo” (di cui al comma CP_2
n. 819, lett. a) e il “ramo pubblicità” (di cui al comma n. 819, lett. b): nel caso de quo, le due componenti sarebbero entrambe dovute e il proprietario del cartello sarebbe tenuto a pagare la quota di Canone “ramo suolo” alla RO, proprietaria della strada, sul presupposto dell'occupazione di quest'ultima, ma anche il Canone “ramo pubblicità” al Comune cui quel centro abitato appartiene, sul presupposto dell'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del territorio comunale.
Tale interpretazione, che deriva dalla precedente impostazione del sistema, tuttavia, si pone in aperto contrasto con la lettera e la ratio della legge. Dalla sistematica lettura dell'art. 1 L. 160/2019, emerge, infatti, con tutta evidenza come il CUP sia una nuova e diversa forma di concessione ed occupazione del suolo pubblico, anche a scopo pubblicitario (lettera b del comma 819). Il Canone previsto è unico e i due presupposti sub lett. a) e lett. b) di cui al comma n. 819 sono sempre alternativi, riferendosi a due fattispecie differenti.
In questo senso, si è espresso anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, nel corso di “Telefisco
2024”, ha affermato che: “Non si condivide l'interpretazione avanzata, proprio sulla base della semplice lettura della disposizione recata dall'articolo 1, comma 819, della legge 160/2019, la quale stabilisce espressamente alla lettera a) che il presupposto del canone unico patrimoniale (Cup) è «l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico». Il presupposto, ovviamente, necessita di una correlazione con la richiesta di autorizzazione o di concessione a carico del soggetto passivo, ai sensi del successivo comma 823, fermo restando che, in mancanza di tale richiesta, gli enti locali sono legittimati a colpire i responsabili dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari effettuate abusivamente. Pertanto, occorre avere riguardo, per
Part individuare il soggetto attivo del all'ente proprietario dell'area interessata dall'occupazione. La previsione del comma
818 dell'articolo 1 della legge 160/2019, dopo le modifiche introdotte dal comma 838 dell'articolo 1 della legge 197/2022, chiarisce definitivamente il dubbio interpretativo relativo al soggetto competente ad applicare il Cup per i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti che sono considerati comunali, anche nel caso in cui
l'ente proprietario è la RO. La norma, in definitiva, costituisce un allineamento con quanto già previsto dal successivo
comma 837, per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. La lettura sistematica delle norme, quindi,
Part comporta che il è applicato dall'ente titolare dell'area pubblica, con la sola eccezione dei tratti di strada che attraversano
i centri abitati con popolazione superiore ai 10mila abitanti.”
Il combinato disposto dell'art. 1, co. 816 e co. 818, consente pertanto ai comuni di istituire il CUP solo riguardo a impianti pubblicitari su strade comunali o considerate tali (ossia non comunali ma poste all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 abitanti), senza possibilità di deroga in forza di Regolamento Comunale, stante la riserva di legge portata dall'art. 23 Costituzione, secondo cui
“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Nè può legittimare una diversa interpretazione “bifasica” del canone, come vorrebbe sostenere , il CP_2
comma 817, la cui disciplina dovrebbe “assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone”. Il comma 817, infatti, tenendo in debita considerazione la diversità del nuovo canone, prevede a favore degli enti la mera facoltà “di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”: non è, quindi, la legge istitutiva a garantire la parità di gettito, ma è la successiva regolamentazione da parte degli Enti coinvolti che deve provvedervi, disciplinando non solo il gettito relativo all'esposizione pubblicitaria ma l'insieme delle entrate di occupazione.
Nessuna doppia imposizione potrà pertanto essere prevista nel caso di strade provinciali, come nel caso de quo, non potendo il riscuotere alcuna imposta per la pubblicità. CP_1
Tali rilievi risultano dirimenti ed assorbono tutte le altre argomentazioni svolte dall'appellante.
La domanda di parte appellante va pertanto accolta e l'avviso di accertamento impugnato, dichiarato illegittimo, va annullato.
Quanto alle spese di lite, vista la novità della questione trattata e difformità degli orientamenti giurisprudenziali di merito, vanno compensate ex art. 92 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per Parte_1
l'effetto, riforma la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1036/23 depositata in data 6.09.2023
(423/23 R.G.), annullando l'avviso di accertamento n. 16 del 27/10/2023 emesso a suo carico da CP_2
in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del CUP per conto del
[...]
; Controparte_3
- spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso, 18 marzo 2025.
Il Giudice
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1105/2024 promosso da:
(p.iva ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Fusco e Federico Frignani, per mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito a Torino, in via Bligny
15;
- appellante - contro
Controparte_1
in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore
- appellato contumace-
e anche contro
(p.iva ) CP_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Massimo Zampese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in
Treviso, Via Monterumici n. 8/1,
- appellata- Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
In via principale,
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del sia da parte della RO rimettersi alla Corte Costituzionale la CP_1
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della
Costituzione.
Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata, rideterminare l'avviso di accertamento tenendo conto degli importi già corrisposti dall'attrice, indicati in narrativa e provati documentalmente;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
Per parte appellata CP_2
Rigettare l'impugnazione ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 1036/2023 resa nel procedimento RG 423/2023 dal Giudice di
Pace di Treviso pubblicata il 06/09/2023 e non notificata, e la pretesa impositiva ad esso sottesa.
In ogni caso:
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
* * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione datato 29.2.2024, la soc. proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1036/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Treviso in data 6/9/2023, che rigettava l'opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 16 del 27/10/2022 emesso a suo carico dalla in qualità CP_2
di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione e/o esposizione pubblicitaria, (per brevità CUP) per conto del
[...]
. Controparte_3
Con l'avviso impugnato chiedeva il pagamento del CUP relativo all'anno 2021, quantificato CP_2
della somma di euro 4.822,05, senza dare atto dell'importo già versato dalla di euro Parte_1
3.650,00 (cfr. doc. 2 all.to ricorso primo grado). L'importo calcolato dal riguardava nove CP_1
impianti, installati lungo la S.P. 64, strada di competenza della RO di Treviso, fuori dal centro abitato.
Ritenendo che il CUP fosse dovuto alla RO, ex art. 1, c. 835 L. 160/2019, in quanto ente che aveva autorizzato l'installazione dei predetti impianti pubblicitari, impugnava l'avviso di pagamento Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Treviso per essere il messaggio pubblicitario su strada provinciale non comunale, fuori
dal centro abitato, dunque ai sensi del comma 818 non della pertinenza del CP_1
Con sentenza depositata in data 31/08/2023, il GdP respingeva la domanda di parte ricorrente rilevando che la novella legislativa da un lato “non ha previsto uno spostamento di titolarità delle entrate pubbliche”, dall'altro ha inteso assicurare agli enti impositori un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone unico (ex art.
1. co. 817), senza spostare la soggettività attiva da un ente all'altro.
Alla luce di tali considerazioni il Giudice di prime cure rigettava la domanda attorea.
Avverso tale sentenza, formulava appello per i seguenti motivi: Parte_1
1. Violazione art. 12 disposizioni sulla legge in generale, per non essere il legittimato a istituire e CP_1
chiedere il pagamento per impianti/mezzi pubblicitari su strada non comunale, fuori dal centro abitato. 2. Violazione art. 1, comma 816 e 818 della L. 160/2019 e del principio di riserva di legge ex art. 23 Cost., rilevata la mancanza, nel caso de quo, di una legge che riconosca che all'Ente impositore la titolarità di una determinata prestazione patrimoniale.
3. Violazione art. 1, comma 817 L. 160/2019, oltre che dell'art. 23 Costituzione, avendo arbitrariamente ritenuto il Giudice di prime cure che dall'art. 1, comma 817 della L. 160/2019 fosse possibile desumere in termini impliciti, che la titolarità del canone debba spettare sempre al CP_1
4. Violazione art. 1, comma 835 L. 160/2019 ai sensi del quale il versamento del canone unico patrimoniale dovrebbe essere effettuato esclusivamente in favore della RO in quanto Ente che ha rilasciato l'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari in virtù dell'art. 23 del Codice della
Strada.
L'appellante chiedeva, quindi, al Tribunale adito, previa acquisizione agli atti del fascicolo del procedimento avanti il Giudice di prime cure, di annullare e/o riformare la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1036/2023 del 6.09.2023 e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento opposto;
in ogni caso, con vittoria di spese.
Nessuno si costituiva per il di cui il Giudice, in esito all'udienza del 25/07/2024, Controparte_1
rilevata la regolarità della notifica e la mancata costituzione, dichiarava la contumacia, rinviando per la discussione all'udienza del 12/12/2024.
Si costituiva la concessionaria contestando i motivi di appello formulati da . CP_2 Pt_1
Riteneva, infatti, la convenuta che nonostante l'intento unificatore del Legislatore, la novella apportata dall'art. 1 co. 819 L. 160/2019, avesse mantenuto inalterata la disciplina per la maggior parte degli aspetti dei tributi e dei canoni, di fatto riproducendo la struttura dei prelievi ancora in vigore nel 2020.
Secondo , che sul punto cita la nota ris. 18.12.2020 n. 9/DF Ministero dell'Economia e delle CP_2
Finanze, dalla lettura del coordinato disposto dei commi 816, 819 e 820 si evince chiaramente che, ancorché definito “canone unico”, l'imposizione della predetta entrata patrimoniale, si fonda su due distinti ed autonomi presupposti: il presupposto di occupazione del suolo da una parte e quello dell'esposizione / diffusione pubblicitaria dall'altro. Ciò consentirebbe all'Ente locale di prevedere, nell'esercizio della propria potestà regolamentare di cui all'art. 52 d.lgs. n. 446/1997, una gestione disgiunta nel canone, in ragione dei due distinti presupposti ad esso sottesi, seppur riuniti nell'entrata in oggetto.
In forza di tale assunto, anche il secondo motivo di appello, così come il quarto, sarebbero privi di pregio.
Non potrebbe legittimamente sostenere che la competenza a riscuotere il CUP per i predetti Parte_1
mezzi spetterebbe esclusivamente alla RO , l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione Parte_2
all'installazione degli stessi in virtù della norma di cui all'Art. 23 CdS, in quanto presupposto dell'imposizione del canone non sarebbe l'autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica rilasciata dalla
RO, bensì "la diffusione di messaggi pubblicitari". L'autorizzazione, infatti, riguarda l'occupazione di suolo pubblico mediante cartelli pubblicitari e giustifica l'applicazione del "canone dovuto sul presupposto dell'occupazione" e non quella del "canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari" che sarebbe di titolarità del CP_1
contestava anche il terzo motivo di appello, con cui parte appellante denuncia la violazione dell'art. CP_2
1, comma 817, Legge 160/2019 con riferimento al principio di parità di gettito. Il CUP deve infatti assicurare un gettito pari a quello conseguito, fino alla sua entrata, dall'applicazione di tutti i tributi locali e delle altre entrate soppressi. Proprio per tali motivi il comma 817 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 consente al di modulare il canone in funzione delle specificità territoriali e ciò in applicazione CP_1
del principio di autonomia finanziaria di entrata ai sensi dell'art. 119 Costituzione ma, allo stesso tempo, garantendo l'invarianza della provvista finanziaria e, quindi, con il divieto di prevedere incrementi delle tariffe in modo arbitrario e non giustificato a tutela dei soggetti debitori del canone.
All'udienza del 12.12.2024 comparivano parte ricorrente e l'appellata che precisavano le CP_2
rispettive conclusioni e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
Parte appellante, inoltre, segnalava precedenti di merito su questione analoga a quella in discussione, risolta in senso favorevole ad di cui il Giudice autorizzava il deposito, riservandosi, in esito alla Pt_1
discussione, il deposito della sentenza nei termini di legge.
* * * L'appello formulato dalla soc. merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Parte_1
La questione attiene alla titolarità in capo al Comune di del Canone Unico Patrimoniale Controparte_3
(CUP) con riferimento agli impianti pubblicitari posti su strade extraurbane di competenza della RO di Treviso;
la giurisprudenza si è espressa sul punto (cfr. tra tutte Tribunale di Padova sentenza n.
2074/2023 del 25.10.2023), giungendo alla conclusione di ritenere che il pagamento da parte del CP_1
del CUP non possa essere richiesto alla luce della interpretazione della normativa istitutiva del citato
Canone Unico, di cui all'art. 1, comma da 816 a 847 della L. 160/2019, in ossequio a quanto impone l'art. 12 disp. gen. sulla legge.
Nel merito della questione va rilevato che il canone per cui la concessionaria ha emesso l'avviso di accertamento opposto si riferisce agli impianti installati sulla S.P. 64. È circostanza pacifica, in quanto non contestata tra le parti, che trattasi di strada extraurbana di appartenenza alla RO di Treviso come risulta anche dalla documentazione prodotta in primo grado dall'odierna appellante (cfr. doc. 3 all.ti fasc. primo grado allegato atto citazione parte attrice).
La disciplina in materia, in origine regolata dal D.lgs. 507/93, è stata organicamente ridisegnata dalla L.
27.12.2019, n. 160. L'art. 1, co. 816, prevede un “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (CUP) istituito dagli «enti», (comuni, dalle province e dalle città metropolitane) che sostituisce, unificandole, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, comma 7 e 8 del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province (comma 816); il canone è istituito “dai comuni, dalle provincie e dalle città metropolitane, di seguito denominate, enti”, secondo una tariffa standard annua, sulla base di quanto stabilito dall'Ente proprietario in relazione al periodo di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari.
Il successivo comma 818 precisa che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati (di comuni) con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada: di conseguenza, i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti non possono considerarsi facenti parte del territorio comunale.
Dalla lettura del coordinato disposto delle due norme, si deve necessariamente concludere che solo nel caso in cui si controverta sulla proprietà di strade situate all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti ex art. 2 co. 7 del CdS si avrà la legittimazione alla pretesa del canone da parte del trattandosi di aree di proprietà comunale. CP_1
I creditori del canone, infatti, sono gli Enti proprietari della strada, per cui il non può esigere il CP_1
canone pubblicitario quando l'area occupata appartenga a soggetto terzo, come nel caso di specie, dato che gli impianti oggetto della pendente controversia sono stati installati sulla S.P. 64 di proprietà della
RO di Treviso, come si evince dalle autorizzazioni da questa rilasciate ai sensi dell'art. 26 c. 1 e 2
CdS. (cfr. docc. 3 Appellante).
Il comma 819, lett. b, del resto, non indica i Comuni come unici destinatari del CUP, quando si tratti de
“la diffusione di messaggi pubblicitari.”
ed il non possono pertanto pretendere la riscossione del Canone CP_2 Controparte_3
Unico Patrimoniale, trattandosi di strade appartenenti all'ente RO di Treviso.
L'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale impone, infatti, che, nell'applicare la legge non si possa ad essa attribuire “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Secondo il Canone sarebbe formato da due diverse componenti, il “ramo suolo” (di cui al comma CP_2
n. 819, lett. a) e il “ramo pubblicità” (di cui al comma n. 819, lett. b): nel caso de quo, le due componenti sarebbero entrambe dovute e il proprietario del cartello sarebbe tenuto a pagare la quota di Canone “ramo suolo” alla RO, proprietaria della strada, sul presupposto dell'occupazione di quest'ultima, ma anche il Canone “ramo pubblicità” al Comune cui quel centro abitato appartiene, sul presupposto dell'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del territorio comunale.
Tale interpretazione, che deriva dalla precedente impostazione del sistema, tuttavia, si pone in aperto contrasto con la lettera e la ratio della legge. Dalla sistematica lettura dell'art. 1 L. 160/2019, emerge, infatti, con tutta evidenza come il CUP sia una nuova e diversa forma di concessione ed occupazione del suolo pubblico, anche a scopo pubblicitario (lettera b del comma 819). Il Canone previsto è unico e i due presupposti sub lett. a) e lett. b) di cui al comma n. 819 sono sempre alternativi, riferendosi a due fattispecie differenti.
In questo senso, si è espresso anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, nel corso di “Telefisco
2024”, ha affermato che: “Non si condivide l'interpretazione avanzata, proprio sulla base della semplice lettura della disposizione recata dall'articolo 1, comma 819, della legge 160/2019, la quale stabilisce espressamente alla lettera a) che il presupposto del canone unico patrimoniale (Cup) è «l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico». Il presupposto, ovviamente, necessita di una correlazione con la richiesta di autorizzazione o di concessione a carico del soggetto passivo, ai sensi del successivo comma 823, fermo restando che, in mancanza di tale richiesta, gli enti locali sono legittimati a colpire i responsabili dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari effettuate abusivamente. Pertanto, occorre avere riguardo, per
Part individuare il soggetto attivo del all'ente proprietario dell'area interessata dall'occupazione. La previsione del comma
818 dell'articolo 1 della legge 160/2019, dopo le modifiche introdotte dal comma 838 dell'articolo 1 della legge 197/2022, chiarisce definitivamente il dubbio interpretativo relativo al soggetto competente ad applicare il Cup per i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti che sono considerati comunali, anche nel caso in cui
l'ente proprietario è la RO. La norma, in definitiva, costituisce un allineamento con quanto già previsto dal successivo
comma 837, per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. La lettura sistematica delle norme, quindi,
Part comporta che il è applicato dall'ente titolare dell'area pubblica, con la sola eccezione dei tratti di strada che attraversano
i centri abitati con popolazione superiore ai 10mila abitanti.”
Il combinato disposto dell'art. 1, co. 816 e co. 818, consente pertanto ai comuni di istituire il CUP solo riguardo a impianti pubblicitari su strade comunali o considerate tali (ossia non comunali ma poste all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 abitanti), senza possibilità di deroga in forza di Regolamento Comunale, stante la riserva di legge portata dall'art. 23 Costituzione, secondo cui
“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Nè può legittimare una diversa interpretazione “bifasica” del canone, come vorrebbe sostenere , il CP_2
comma 817, la cui disciplina dovrebbe “assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone”. Il comma 817, infatti, tenendo in debita considerazione la diversità del nuovo canone, prevede a favore degli enti la mera facoltà “di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”: non è, quindi, la legge istitutiva a garantire la parità di gettito, ma è la successiva regolamentazione da parte degli Enti coinvolti che deve provvedervi, disciplinando non solo il gettito relativo all'esposizione pubblicitaria ma l'insieme delle entrate di occupazione.
Nessuna doppia imposizione potrà pertanto essere prevista nel caso di strade provinciali, come nel caso de quo, non potendo il riscuotere alcuna imposta per la pubblicità. CP_1
Tali rilievi risultano dirimenti ed assorbono tutte le altre argomentazioni svolte dall'appellante.
La domanda di parte appellante va pertanto accolta e l'avviso di accertamento impugnato, dichiarato illegittimo, va annullato.
Quanto alle spese di lite, vista la novità della questione trattata e difformità degli orientamenti giurisprudenziali di merito, vanno compensate ex art. 92 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per Parte_1
l'effetto, riforma la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1036/23 depositata in data 6.09.2023
(423/23 R.G.), annullando l'avviso di accertamento n. 16 del 27/10/2023 emesso a suo carico da CP_2
in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del CUP per conto del
[...]
; Controparte_3
- spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso, 18 marzo 2025.
Il Giudice
Marina Righi