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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1671/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
DI RD LI, RE
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4747/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CI RM - Via S.girardi 15 80074 CI RM NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6398/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 14 e pubblicata il 11/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 500018356802 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 453/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente proposto la società Ricorrente_1, a mezzo del difensore costituito, impugnava l'Ingiunzione di pagamento n. 318336 del 10 dicembre 2024- notificata il 16 dicembre 2024, inerente il mancato pagamento del tributo IMU per euro 5.262,21-al Comune di
CI.
Il ricorrente, in primo grado, eccepiva:
1) Difetto di legittimazione attiva dell'agente della riscossione – Contratto scaduto al 31.12.2023 non prorogabile e non prorogato,
2) carenza di potere della So.G.E.T. S.p.A ad emettere avviso di accertamento per tributo riferito ad anni precedenti al 2020;
3) In via gradata: nullità assoluta dell'accertamento per omessa notifica degli atti presupposti, preliminari e/
o connessi;
4) Violazione art. 7 legge 212/2000 ed art. 3 legge 241/90 – difetto di motivazione;
5) Violazione dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013, carenza di potere. nullità dell'atto impugnato;
6) Nullità dell'atto sotto altro profilo;
7) Violazione degli art. 1, comma 682, legge n. 147/2013, 174 “trattato di Roma”, recepito dall'art. 49, comma
4, d.lgs n. 22/1997, 53 cost., nonché degli artt. 2 e 7 d.lgs n. 546/1992 e 5 legge n. 2248/1865;
8) Prescrizione quinquennale IMU del 2018;
9) Decadenza ex art 25 dpr 603/72 - decadenza della pretesa tributaria IMU ex art. 25 dpr 602
"
Con controdeduzioni si costituiva in primo grado SO, contestando le argomentazioni poste a base del ricorso, essendo del tutto infondate e prive di sostegno giuridico.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI, Sezione 14,con sentenza emessa in data
7.4.2025 e depositata in data 11.4.2025, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in euro 200,00 a favore di ognuna delle parti resistenti- oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, con attribuzioni ai difensori antistatari costituiti, se tali dichiaratisi Osservava il primo giudice “il ricorso è infondato. Preliminarmente vanno esaminate e poi rigettate le doglianze della ricorrente circa la legittimazione della SO.GE.T. ad emettere l'atto impugnato per i motivi spiegati nel ricorso: la predetta concessionaria del Comune di CI, con atto del 29 ottobre 2021, quale appendice del contratto rep. 1510 del 15 dicembre 2017 è stata prorogata fino al 5 giugno 2026. Valga al riguardo la documentazione, in atti versata in uno alle controdeduzioni, della resistente.
Per quanto riguarda poi la presunta omessa notifica degli atti prodromici a quello impugnato in questa sede va rilevato, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente nel ricorso, che gli avvisi accertamento IMU per l'anno in questione, già indicati nell'atto opposto, risultano ritualmente notificati all'odierna ricorrente, come documentato dalla Concessionaria.
Alla luce delle risultanze processuali il ricorso va quindi rigettato perchè la pretesa tributaria è legittima e tempestiva”.
3. Proponeva appello avverso detta pronuncia la società ricorrente deducendo l'erroneità della stessa riproponendo e riarticolando l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del concessionario per scadenza del contratto di riscossione non prorogabile. La proroga sarebbe illegittima e non poteva essere applicata al caso di specie. Deduceva poi carenza di potere della ET spa ad emettere avviso di accertamento riferito ad anni precedenti al 2020; irritualità della notifica degli avvisi di accertamento e specificamente della notifica del secondo avviso a seguito del deposito casa comunale, assumeva in merito che è del tutto improbabile che il destinatario della missiva di cui sopra, odierno appellante, possa essere ritenuto
“sconosciuto”, atteso che, come si rilevava dalla documentazione prodotta, ossia il certificato storico di residenza della ricorrente, l'indirizzo di residenza della stessa è Indirizzo_1 , mentre fino al 28.09.2021 risultava Indirizzo_1; nel caso di specie la notifica per irreperibilità assoluta non aveva alcun fondamento fattuale, e la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, odierna appellata, avrebbe al più dovuto effettuare una notifica per irreperibilità relativa ed esibire la conseguente CAD;
difetto di motivazione della Sentenza. Chiedeva dunque accogliersi l'appello con riforma integrale dell'impugnata sentenza, e per l'effetto accertare per i motivi innanzi indicati, l'illegittimità, l'inesistenza, la decadenza, la prescrizione e, comunque, l'inefficacia, dell'atto opposto, dichiarando non dovuti gli importi indicati ed ordinarne lo sgravio immediato, con condanna della resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva in secondo grado sia ET che il Comune di CI chiedendo il rigetto dell'appello.
Parte appellante depositava anche memoria in vista dell'udienza insistendo per il difetto di legittimazione di
ET.
4. All'udienza odierna, espletati le incombenze di cui a verbale, il processo è stato definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La questione relativa alla legittimazione attiva della SO.G.E.T. S.p.A. ha trovato non univoche soluzioni nella giurisprudenza di questa commissione tributaria sia regionale che provinciale.
Ritiene comunque il collegio che essa sia infondata sulla base delle fonti normative primarie e secondarie.
La convenzione tra il Comune di CI RM e la SO.G.E.T. S.p.A., per la riscossione dei tributi locali originariamente individuata fino al 2023: in data 15.12.2017, invero veniva stipulato, tra Comune di
CI RM (Na) e SO SpA, il contratto Rep. 1510, dall'originaria durata di anni 5, a partire dalla data di avvio delle attività dell'11.06.2018, con scadenza naturale alla data del 10.06.2023.
In data 28.09.2018, a causa dei drammatici eventi sismici che hanno interessato, tra le altre, anche la comunità di CI, veniva emanato dal Governo il D.L. 109 del 28.09.2018 convertito in Legge
130/2018 che, all'art. 35, disponeva “la sospensione fino al 31.12.2020 della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di CI RM, Forio e Lacco Ameno”.
In data 18.04.2019, a seguito degli eccezionali ed imprevedibili eventi sismici, è stata dunque stipulata una prima appendice contrattuale, che formalizzava il differimento del termine di scadenza al 05.06.2025, come espressamente sancito all'art.2, che faceva salvi anche ulteriori differimenti.
E' intervenuta frattanto la normativa emergenziale covid: ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 519/2015, per gli atti della riscossione indicati nell'art. 68 i cui termini di decadenza o di prescrizione “scadevano” entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre
2021, è stabilita una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo;
Il legislatore emergenziale Covid, con il d.l. 22 marzo 2021, n. 41, ha, poi, introdotto nell'art. 68, d.l. n. 18/2020 il comma 4-bis. In cui, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione” (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, è stata disposta, alla lett. b), la proroga dei termini di decadenza e prescrizione “di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”.
In data 29.10.2021, veniva stipulata una seconda appendice contrattuale che, oltre a rinnovare la precedente appendice, stabiliva un ulteriore differimento al 05.06.2026, come espressamente sancito all'art.2.
Come previsto dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, invero sono consentite modifiche ai contratti pubblici in caso di cause impreviste, come il terremoto del 2017 e la pandemia da Covid-19.
La giurisprudenza amministrativa, come esemplificato dal Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1616/2021, ha chiarito che la proroga di contratti pubblici a causa di circostanze straordinarie non viola le normative sugli affidamenti. Inoltre, la SO.G.E.T. S.p.A. risulta regolarmente iscritta all'albo degli operatori abilitati per la riscossione dei tributi locali, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997. Pertanto, la sua legittimazione ad agire è pienamente conforme alla normativa vigente.
L'originaria scadenza contrattuale del 10.06.2023 è stata dunque prorogata, prima, al 05.06.2025
(sospensione sisma + Covid) e, poi, al 05.06.2026, per il tramite, prima, dell'intervento normativo del Governo, causa eventi eccezionali, e, poi, dalle num. 02 appendici contrattuali espresse con Delibera di Consiglio Comunale, sempre in corso di validità dell'originario contratto.
L'eccezione sollevata dalla parte ricorrente in ordine alla carenza di potere della ET spa ad emettere avviso di accertamento riferito ad anni precedenti al 2020 si fonda poi su un'errata interpretazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), la quale ha effettivamente modificato il quadro normativo in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali a decorrere dal 1° gennaio 2020, introducendo il nuovo canone patrimoniale e riformando la gestione della fiscalità locale.
Tuttavia, la disciplina transitoria contenuta nella stessa legge (art. 1, commi 779 e ss.) non ha disposto l'automatica decadenza dei poteri di accertamento in capo ai concessionari/affidatari già incaricati alla data del 31 dicembre 2019.
La normativa applicabile alla presente fattispecie, avente ad oggetto accertamenti tributari per Imu non corrisposta per le annualità 2013-2014, emessi dalla ET spa, società affidataria del servizio di accertamento per conto del Comune di CI RM, è rappresentata dalla disciplina previgente alla
Legge di Bilancio 2020.
In particolare, gli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e 52 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) riconoscevano agli enti locali la facoltà di affidare a soggetti terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, le attività di gestione, accertamento e riscossione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali.
In forza del contratto di affidamento tra ET e il Comune di CI RM, in corso di validità anche alla data di notifica degli avvisi prodromici (2018 e 2019), la società era pienamente legittimata ad emettere atti accertativi riferiti a tributi maturati anteriormente al 1° gennaio 2020.
La successiva entrata in vigore della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2020 una nuova disciplina in materia di entrate locali, mediante l'articolo 1, commi da 779 a
807 – non ha effetto retroattivo, né ha inciso sulla validità e l'efficacia dei rapporti concessori già in essere.
Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 non ha effetto retroattivo e non determina l'automatica cessazione della legittimazione in capo ai concessionari per le annualità pregresse” (Cass. civ., Sez. V, sent. n. 22110 del 14 luglio 2022).
Ne consegue che l'ingiunzione di pagamento impugnata è assolutamente valida e legittima.
In ordine alle censure avanzate in ordine all'irritualità della notifica e difetto di motivazione della sentenza va rilevato l'odierno atto impugnato non veniva emesso per il mancato pagamento del tributo IMU 2018 bensì per Imu annualità 2013-2014.
L'ingiunzione di pagamento veniva emessa dalla SO SpA, n.q. di Ente Riscossore del Comune odierno resistente, notificava l'atto oggetto della presente opposizione a seguito del mancato pagamento dei seguenti atti prodromici:
1. Accertamento IMU 2013 n. 13000001 del 13.12.2018, notificato il 28.12.2018 (versato in atti già in primo grado);
2. Accertamento IMU 2014 n. 14000001 del 09.12.2019, notificato il 03.01.2020 (analogamente versato in atti). Entrambi gli avvisi venivano regolarmente notifica presso l'indirizzo della sede della Ricorrente_1
e &. In Indirizzo_2 Ischia, con consegna al destinatario
La censura pertanto è assolutamente infondata ed irrilevante.
Parimenti irrilevante la connessa censura di difetto di motivazione della sentenza atteso che i Giudici di
Prime Cure hanno opportunamente valutato la documentazione prodotta dalle parti resistenti.
Stante la contrastante giurisprudenza di merito in ordine alla legittimazione di ET si ritiene sussistano giuste ragioni per compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
DI RD LI, RE
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4747/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CI RM - Via S.girardi 15 80074 CI RM NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6398/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 14 e pubblicata il 11/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 500018356802 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 453/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente proposto la società Ricorrente_1, a mezzo del difensore costituito, impugnava l'Ingiunzione di pagamento n. 318336 del 10 dicembre 2024- notificata il 16 dicembre 2024, inerente il mancato pagamento del tributo IMU per euro 5.262,21-al Comune di
CI.
Il ricorrente, in primo grado, eccepiva:
1) Difetto di legittimazione attiva dell'agente della riscossione – Contratto scaduto al 31.12.2023 non prorogabile e non prorogato,
2) carenza di potere della So.G.E.T. S.p.A ad emettere avviso di accertamento per tributo riferito ad anni precedenti al 2020;
3) In via gradata: nullità assoluta dell'accertamento per omessa notifica degli atti presupposti, preliminari e/
o connessi;
4) Violazione art. 7 legge 212/2000 ed art. 3 legge 241/90 – difetto di motivazione;
5) Violazione dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013, carenza di potere. nullità dell'atto impugnato;
6) Nullità dell'atto sotto altro profilo;
7) Violazione degli art. 1, comma 682, legge n. 147/2013, 174 “trattato di Roma”, recepito dall'art. 49, comma
4, d.lgs n. 22/1997, 53 cost., nonché degli artt. 2 e 7 d.lgs n. 546/1992 e 5 legge n. 2248/1865;
8) Prescrizione quinquennale IMU del 2018;
9) Decadenza ex art 25 dpr 603/72 - decadenza della pretesa tributaria IMU ex art. 25 dpr 602
"
Con controdeduzioni si costituiva in primo grado SO, contestando le argomentazioni poste a base del ricorso, essendo del tutto infondate e prive di sostegno giuridico.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI, Sezione 14,con sentenza emessa in data
7.4.2025 e depositata in data 11.4.2025, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in euro 200,00 a favore di ognuna delle parti resistenti- oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, con attribuzioni ai difensori antistatari costituiti, se tali dichiaratisi Osservava il primo giudice “il ricorso è infondato. Preliminarmente vanno esaminate e poi rigettate le doglianze della ricorrente circa la legittimazione della SO.GE.T. ad emettere l'atto impugnato per i motivi spiegati nel ricorso: la predetta concessionaria del Comune di CI, con atto del 29 ottobre 2021, quale appendice del contratto rep. 1510 del 15 dicembre 2017 è stata prorogata fino al 5 giugno 2026. Valga al riguardo la documentazione, in atti versata in uno alle controdeduzioni, della resistente.
Per quanto riguarda poi la presunta omessa notifica degli atti prodromici a quello impugnato in questa sede va rilevato, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente nel ricorso, che gli avvisi accertamento IMU per l'anno in questione, già indicati nell'atto opposto, risultano ritualmente notificati all'odierna ricorrente, come documentato dalla Concessionaria.
Alla luce delle risultanze processuali il ricorso va quindi rigettato perchè la pretesa tributaria è legittima e tempestiva”.
3. Proponeva appello avverso detta pronuncia la società ricorrente deducendo l'erroneità della stessa riproponendo e riarticolando l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del concessionario per scadenza del contratto di riscossione non prorogabile. La proroga sarebbe illegittima e non poteva essere applicata al caso di specie. Deduceva poi carenza di potere della ET spa ad emettere avviso di accertamento riferito ad anni precedenti al 2020; irritualità della notifica degli avvisi di accertamento e specificamente della notifica del secondo avviso a seguito del deposito casa comunale, assumeva in merito che è del tutto improbabile che il destinatario della missiva di cui sopra, odierno appellante, possa essere ritenuto
“sconosciuto”, atteso che, come si rilevava dalla documentazione prodotta, ossia il certificato storico di residenza della ricorrente, l'indirizzo di residenza della stessa è Indirizzo_1 , mentre fino al 28.09.2021 risultava Indirizzo_1; nel caso di specie la notifica per irreperibilità assoluta non aveva alcun fondamento fattuale, e la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, odierna appellata, avrebbe al più dovuto effettuare una notifica per irreperibilità relativa ed esibire la conseguente CAD;
difetto di motivazione della Sentenza. Chiedeva dunque accogliersi l'appello con riforma integrale dell'impugnata sentenza, e per l'effetto accertare per i motivi innanzi indicati, l'illegittimità, l'inesistenza, la decadenza, la prescrizione e, comunque, l'inefficacia, dell'atto opposto, dichiarando non dovuti gli importi indicati ed ordinarne lo sgravio immediato, con condanna della resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva in secondo grado sia ET che il Comune di CI chiedendo il rigetto dell'appello.
Parte appellante depositava anche memoria in vista dell'udienza insistendo per il difetto di legittimazione di
ET.
4. All'udienza odierna, espletati le incombenze di cui a verbale, il processo è stato definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La questione relativa alla legittimazione attiva della SO.G.E.T. S.p.A. ha trovato non univoche soluzioni nella giurisprudenza di questa commissione tributaria sia regionale che provinciale.
Ritiene comunque il collegio che essa sia infondata sulla base delle fonti normative primarie e secondarie.
La convenzione tra il Comune di CI RM e la SO.G.E.T. S.p.A., per la riscossione dei tributi locali originariamente individuata fino al 2023: in data 15.12.2017, invero veniva stipulato, tra Comune di
CI RM (Na) e SO SpA, il contratto Rep. 1510, dall'originaria durata di anni 5, a partire dalla data di avvio delle attività dell'11.06.2018, con scadenza naturale alla data del 10.06.2023.
In data 28.09.2018, a causa dei drammatici eventi sismici che hanno interessato, tra le altre, anche la comunità di CI, veniva emanato dal Governo il D.L. 109 del 28.09.2018 convertito in Legge
130/2018 che, all'art. 35, disponeva “la sospensione fino al 31.12.2020 della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di CI RM, Forio e Lacco Ameno”.
In data 18.04.2019, a seguito degli eccezionali ed imprevedibili eventi sismici, è stata dunque stipulata una prima appendice contrattuale, che formalizzava il differimento del termine di scadenza al 05.06.2025, come espressamente sancito all'art.2, che faceva salvi anche ulteriori differimenti.
E' intervenuta frattanto la normativa emergenziale covid: ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 519/2015, per gli atti della riscossione indicati nell'art. 68 i cui termini di decadenza o di prescrizione “scadevano” entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre
2021, è stabilita una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo;
Il legislatore emergenziale Covid, con il d.l. 22 marzo 2021, n. 41, ha, poi, introdotto nell'art. 68, d.l. n. 18/2020 il comma 4-bis. In cui, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione” (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, è stata disposta, alla lett. b), la proroga dei termini di decadenza e prescrizione “di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”.
In data 29.10.2021, veniva stipulata una seconda appendice contrattuale che, oltre a rinnovare la precedente appendice, stabiliva un ulteriore differimento al 05.06.2026, come espressamente sancito all'art.2.
Come previsto dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, invero sono consentite modifiche ai contratti pubblici in caso di cause impreviste, come il terremoto del 2017 e la pandemia da Covid-19.
La giurisprudenza amministrativa, come esemplificato dal Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1616/2021, ha chiarito che la proroga di contratti pubblici a causa di circostanze straordinarie non viola le normative sugli affidamenti. Inoltre, la SO.G.E.T. S.p.A. risulta regolarmente iscritta all'albo degli operatori abilitati per la riscossione dei tributi locali, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997. Pertanto, la sua legittimazione ad agire è pienamente conforme alla normativa vigente.
L'originaria scadenza contrattuale del 10.06.2023 è stata dunque prorogata, prima, al 05.06.2025
(sospensione sisma + Covid) e, poi, al 05.06.2026, per il tramite, prima, dell'intervento normativo del Governo, causa eventi eccezionali, e, poi, dalle num. 02 appendici contrattuali espresse con Delibera di Consiglio Comunale, sempre in corso di validità dell'originario contratto.
L'eccezione sollevata dalla parte ricorrente in ordine alla carenza di potere della ET spa ad emettere avviso di accertamento riferito ad anni precedenti al 2020 si fonda poi su un'errata interpretazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), la quale ha effettivamente modificato il quadro normativo in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali a decorrere dal 1° gennaio 2020, introducendo il nuovo canone patrimoniale e riformando la gestione della fiscalità locale.
Tuttavia, la disciplina transitoria contenuta nella stessa legge (art. 1, commi 779 e ss.) non ha disposto l'automatica decadenza dei poteri di accertamento in capo ai concessionari/affidatari già incaricati alla data del 31 dicembre 2019.
La normativa applicabile alla presente fattispecie, avente ad oggetto accertamenti tributari per Imu non corrisposta per le annualità 2013-2014, emessi dalla ET spa, società affidataria del servizio di accertamento per conto del Comune di CI RM, è rappresentata dalla disciplina previgente alla
Legge di Bilancio 2020.
In particolare, gli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e 52 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) riconoscevano agli enti locali la facoltà di affidare a soggetti terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, le attività di gestione, accertamento e riscossione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali.
In forza del contratto di affidamento tra ET e il Comune di CI RM, in corso di validità anche alla data di notifica degli avvisi prodromici (2018 e 2019), la società era pienamente legittimata ad emettere atti accertativi riferiti a tributi maturati anteriormente al 1° gennaio 2020.
La successiva entrata in vigore della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2020 una nuova disciplina in materia di entrate locali, mediante l'articolo 1, commi da 779 a
807 – non ha effetto retroattivo, né ha inciso sulla validità e l'efficacia dei rapporti concessori già in essere.
Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 non ha effetto retroattivo e non determina l'automatica cessazione della legittimazione in capo ai concessionari per le annualità pregresse” (Cass. civ., Sez. V, sent. n. 22110 del 14 luglio 2022).
Ne consegue che l'ingiunzione di pagamento impugnata è assolutamente valida e legittima.
In ordine alle censure avanzate in ordine all'irritualità della notifica e difetto di motivazione della sentenza va rilevato l'odierno atto impugnato non veniva emesso per il mancato pagamento del tributo IMU 2018 bensì per Imu annualità 2013-2014.
L'ingiunzione di pagamento veniva emessa dalla SO SpA, n.q. di Ente Riscossore del Comune odierno resistente, notificava l'atto oggetto della presente opposizione a seguito del mancato pagamento dei seguenti atti prodromici:
1. Accertamento IMU 2013 n. 13000001 del 13.12.2018, notificato il 28.12.2018 (versato in atti già in primo grado);
2. Accertamento IMU 2014 n. 14000001 del 09.12.2019, notificato il 03.01.2020 (analogamente versato in atti). Entrambi gli avvisi venivano regolarmente notifica presso l'indirizzo della sede della Ricorrente_1
e &. In Indirizzo_2 Ischia, con consegna al destinatario
La censura pertanto è assolutamente infondata ed irrilevante.
Parimenti irrilevante la connessa censura di difetto di motivazione della sentenza atteso che i Giudici di
Prime Cure hanno opportunamente valutato la documentazione prodotta dalle parti resistenti.
Stante la contrastante giurisprudenza di merito in ordine alla legittimazione di ET si ritiene sussistano giuste ragioni per compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese di giudizio.