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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 21 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 844/2023, pubblicata il 27 settembre 2023,
[...]
(C.F. ) e (C.F. _1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio del prof. avv. Mauro Paladini e del prof. avv. C.F._2
Alessandro Candido e con elezione di domicilio presso il loro studio in Piacenza, Via Santa
Franca n. 60, come da procure inserite nel fascicolo telematico;
-appellanti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Controparte_1 C.F._3
Ciccarelli e con elezione di domicilio presso il suo studio in Castiglione d'Adda, corso Archinti
n. 100, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-appellata e appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 844/2023, pubblicata il 27 settembre 2023, in materia di “Occupazione senza titolo di immobile”.
CONCLUSIONI:
Per e : _1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 844/2023, pubblicata il 27.9.2023, resa nel procedimento pagina 1 di 10 R.G. n. 870/2022, non notificata e in accoglimento delle conclusioni rese nel giudizio di primo grado, così pronunciare:
I) nel merito, in integrale riforma della sentenza impugnata (per entrambi gli appellanti):
- respingere ogni avversaria domanda, perché infondata e temeraria;
II) in via riconvenzionale principale, in integrale riforma della sentenza impugnata (per il sig.
: Pt_1
a) accertare e dichiarare che tra il sig. e la sig.ra sussiste un patto fiduciario Pt_1 CP_1 in relazione all'intestazione alla seconda dell'immobile sito in Fombio (LO), via Verdi, n. 1, censito al NCEU del Comune di Fombio, fg 3, mapp. 58, sub 701, cat. A/3, cl. 4, vani 7, superficie catastale mq 165, unitamente all'area scoperta di pertinenza annessa, su terreno individuato nel Catasto Terreni del Comune di Fombio (LO), fg 3, mapp. 58;
b) conseguentemente, accertata la violazione del predetto patto, trasferire in favore del sig.
con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., la proprietà del predetto immobile, _1
sito in Fombio (LO), via Verdi, n. 1, censito al NCEU del Comune di Fombio, fg 3, mapp. 58, sub 701, cat. A/3, cl. 4, vani 7, superficie catastale mq 165, unitamente all'area scoperta di pertinenza annessa, su terreno individuato nel Catasto Terreni del Comune di Fombio (LO), fg
3, mapp. 58;
III) in via riconvenzionale alternativa, in integrale riforma della sentenza impugnata (per il sig. : Pt_1
a) accertare e dichiarare che l'immobile sito in Fombio (LO), via Verdi, n. 1, censito al NCEU del Comune di Fombio, fg 3, mapp. 58, sub 701, cat. A/3, cl. 4, vani 7, superficie catastale mq
165, unitamente all'area scoperta di pertinenza annessa, su terreno individuato nel Catasto
Terreni del Comune di Fombio (LO), fg 3, mapp. 58, era stato acquistato con fondi del sig.
e intestato alla sig.ra sul solo presupposto del successivo matrimonio;
Pt_1 CP_1
b) conseguentemente, in virtù dell'art. 80 c.c., a fronte del mancato avveramento del presupposto, trasferire in favore del sig. con sentenza costitutiva ex art. 2932 _1
c.c. la proprietà del predetto immobile sito in Fombio (LO), via Verdi, n. 1, censito al NCEU del Comune di Fombio, fg 3, mapp. 58, sub 701, cat. A/3, cl. 4, vani 7, superficie catastale mq
165, unitamente all'area scoperta di pertinenza annessa, su terreno individuato nel Catasto
Terreni del Comune di Fombio (LO), fg 3, mapp. 58;
IV) in via riconvenzionale subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata (per il sig. : Pt_1
a) accertare e dichiarare che il sig. a indebitamente versato allo stato attuale un importo Pt_1
pari a Euro 89.789,31 alla sig.ra ; CP_1
pagina 2 di 10 b) conseguentemente, ai sensi dell'art. 2033 c.c., condannare la sig.ra a CP_1 corrispondere al sig. l'importo di Euro 89.789,31, ovvero la diversa somma che verrà Pt_1
accertata in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
V) in via riconvenzionale ulteriormente subordinata (per il sig. : Pt_1
a) accertare e dichiarare la sussistenza di un arricchimento senza causa della sig.ra CP_1 ai danni del sig. per l'importo di Euro 89.789,31; Pt_1
b) conseguentemente, condannare la sig.ra a corrispondere al sig. l'importo CP_1 Pt_1
di Euro 89.789,31, ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per : Controparte_1
“La ricorrente , ut supra assistita, rappresentata e difesa Controparte_1
CHIEDE previa sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza per il capo oggetto di appello incidentale
IL RIGETTO DELL'APPELLO EX ADVERSO PROPOSTO E LA CONFERMA DELLA
SENTENZA (SALVO CHE PER IL CAPO IMPUGNATO
CON L'APPELLO INCIDENTALE)
e con ciò chiede il rigetto di tutte le eccezioni, opposizioni, contestazioni, istanze, richieste e
DOMANDE RICONVENZIONALI delle parti appellanti e in quanto Pt_1 Pt_2
inammissibili o, in subordine, in quanto infondate in fatto e diritto
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE chiede la riforma della Sentenza di primo grado laddove riconosce il diritto dell'odierno appellante alla ripetizione delle somme destinate alla ristrutturazione dell'immobile con riforma e/o annullamento del capo della sentenza che CONDANNA al Controparte_1 pagamento, in favore del Signor della somma di € 15.000,00= a titolo di ingiustificato Pt_1
arricchimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. insiste nelle conclusioni proposte in primo grado di seguito nuovamente riportate:
A. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a rientrare nella piena ed esclusiva detenzione/possesso dell'immobile per cui è causa;
B. CONDANNARE il Signor a liberare l'immobile in ogni sua parte stesso, _1
rimuovendo eventuali beni mobili personali, immediatamente o entro quella data o termine che il Giudicante riterrà di giustizia;
pagina 3 di 10 C. CONDANNARE la Signora a liberare l'immobile stesso in ogni Parte_2
sua parte, rimuovendo eventuali beni mobili personali, immediatamente o entro quella data o termine che il Giudicante riterrà di giustizia.
D. Vinte le spese DEI DUE GRADI DI GIUDIZIO”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Lodi al fine di ottenere la condanna di Controparte_1 Pt_1
di a rilasciare l'immobile di sua proprietà sito in Fombio, via Verdi
[...] Parte_2
n. 1, costituito da una villa singola posta su tre livelli collegati fra loro da scala interna e composta: al piano rialzato, da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere e bagno;
al piano terra, da ripostiglio in corpo esterno;
al piano seminterrato da lavanderia e cantina, oltre ad annessa area cortilizia esterna di proprietà esclusiva.
A sostegno della domanda, ha esposto: Controparte_1
- di aver acquistato all'asta dal Tribunale di Lodi il suddetto immobile nel mese di settembre 2016, nel corso della relazione di convivenza intrattenuta con _1
- di avere ricevuto da la provvista per il pagamento del prezzo pari a euro _1
72.000,00;
- di avere corrisposto a grazie alla stipulazione di due mutui bancari, la _1
somma complessiva di euro 86.038,42, destinata in parte al rimborso del prezzo dell'immobile e in parte al rimborso delle prime rate di mutuo anticipate dallo stesso
Pt_1
- di avere consentito che presso l'immobile di Fombio si trasferisse, oltre a Pt_1
anche la madre dello stesso,
[...] Parte_2
- di avere interrotto la relazione sentimentale con nel 2020; _1
- di avere vanamente invitato e la madre a rilasciare _1 Parte_2
l'immobile e a trasferirsi altrove.
e si sono costituiti nel giudizio di primo grado _1 Parte_2
contestando le allegazioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda proposta nei loro confronti. In particolare, ha dedotto di avere intestato fiduciariamente a _1 [...]
l'immobile di Fombio e di avere pattuito che, in caso di rottura della relazione CP_1
sentimentale, gliene avrebbe trasferita la proprietà. Ha quindi concluso Controparte_1
chiedendo al Tribunale, in via riconvenzionale, di disporre ex art. 2932 c.c. il trasferimento in suo favore della proprietà dell'immobile di Fombio, via Verdi n. 1, o previo accertamento della violazione del pactum fiduciae da parte dell'ex convivente o, in alternativa, ai sensi dell'art. 80
c.c., essendo stato l'immobile comprato in vista del matrimonio. In via riconvenzionale pagina 4 di 10 subordinata, ha chiesto la condanna di a restituirgli, _1 Controparte_1
eventualmente anche a titolo di ingiustificato arricchimento, le somme complessivamente spese in favore della stessa e della figlia minorenne nel periodo di convivenza, pari a euro 104.789,31.
Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n. 844/2023 pubblicata il 27 settembre 2023, ha accolto la domanda di condanna al rilascio proposta da , ma ha Controparte_1
contestualmente condannato la stessa a corrispondere l'importo di euro 15.000,00 a Pt_1
a titolo di ingiustificato arricchimento, rigettando tutte le restanti domande
[...]
riconvenzionali proposte dal convenuto.
e hanno impugnato la suddetta sentenza, articolando _1 Parte_2
tre motivi di appello, volti a contrastare la statuizione di accoglimento della pretesa di
[...]
. CP_1
Più precisamente:
- con il primo motivo di appello, è stata dedotta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da Pt_1
in via principale, non ritenendo ammissibili le prove testimoniali richieste ed escludendo
[...]
quindi che fosse stata fornita la prova della stipulazione di un accordo fiduciario, in forza del quale si sarebbe impegnata a trasferire la proprietà dell'immobile sito in Controparte_1
Fombio, via Verdi n. 1, in favore di _1
- con il secondo motivo di appello, è stata dedotta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da Pt_1
in via alternativa, giudicando intempestiva la domanda di restituzione ex art. 80 c.c. e,
[...]
comunque, non ritenendo dimostrato che l'acquisto dell'immobile di Fombio e l'intestazione di esso a trovassero causa nell'intenzione delle parti di contrarre matrimonio;
Controparte_1
- con il terzo motivo di appello, è stata dedotta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha limitato a euro 15.000,00 la condanna in favore di Pt_1
a titolo di ingiustificato arricchimento per la ristrutturazione dell'immobile ed ha escluso
[...]
la ripetibilità delle restanti spese.
si è costituita nel giudizio di secondo grado chiedendo la conferma Controparte_1
della statuizione di condanna delle controparti al rilascio dell'immobile. Inoltre, ha proposto appello incidentale contro la statuizione di condanna pronunciata nei propri confronti, ritenendo non dovuto il rimborso delle spese di ristrutturazione in favore di _1
***
1. Sul primo motivo di appello principale
pagina 5 di 10 Le considerazioni del Tribunale in ordine al mancato conseguimento della prova della stipulazione fra le parti di un accordo fiduciario nei termini delineati da si _1
reputano condivisibili.
Al riguardo, anche a prescindere dalla fondatezza delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata sulla inammissibilità della prova testimoniale richiesta dal convenuto in ragione della incompatibilità di essa con il testo contrattuale e con il concreto comportamento tenuto dalle parti nella fase esecutiva (segnatamente, con la restituzione del prezzo da parte di
), si reputa dirimente il fatto che i capitoli di prova dedotti da Controparte_1 _1
siano stati formulati in termini generici;
per ciò solo, essi vanno dichiarati inammissibili, non essendo idonei a consentire alla controparte una adeguata difesa;
manca, infatti, qualsiasi indicazione in ordine al tempo, al luogo e alle circostanze della conclusione dell'accordo avente ad oggetto l'assunzione da parte di dell'impegno a trasferire la proprietà Controparte_1 dell'immobile di Fombio a _1
Ciò chiarito, va ancora osservato che la prova del patto fiduciario non emerge neppure dai file audio depositati da giacché in nessuno di essi è fatta espressa menzione _1 dell'obbligo asseritamente assunto da . Controparte_1
Pertanto, il motivo di impugnazione deve essere disatteso.
2. Sul secondo motivo di appello principale
Anche il secondo motivo di appello principale è infondato.
Il Tribunale, innanzitutto, ha correttamente fatto rilevare l'impossibilità di qualificare l'acquisto da parte di dell'immobile di cui è causa come donazione indiretta Controparte_1
di in ragione della incontestata restituzione del prezzo da parte della stessa _1
; inoltre, del tutto condivisibilmente, ha ravvisato l'intempestività dell'azione Controparte_1
ex art. 80 c.c., in quanto instaurata oltre un anno dalla interruzione della relazione tra le parti, e ha comunque ritenuto indimostrato il fatto che il suddetto acquisto trovasse causa nell'intento di contrarre matrimonio, reputando i capitoli di prova articolati da inammissibili _1
per genericità della formulazione;
infine, ha escluso, in assenza di una specifica domanda, di poter riqualificare la pretesa di ai sensi dell'art. 785 c.c. _1
In merito alla azione ex art. 785 c.c., al di là della questione relativa al potere di riqualificazione, il Collegio ritiene assorbente l'assenza di prova della correlazione causale tra l'acquisto dell'immobile e l'intenzione delle parti di contrarre matrimonio. A tal proposito, fermo il giudizio di inammissibilità della prova testimoniale per le ragioni indicate nella sentenza impugnata, va evidenziato come neppure dai file audio depositati da sia _1
ricavabile la dimostrazione della circostanza in discussione.
pagina 6 di 10
3. Sul terzo motivo di appello principale e sull'appello incidentale
E' opportuno esaminare congiuntamente il terzo motivo di appello dedotto da Pt_1
e e l'appello incidentale proposto da .
[...] Parte_2 Controparte_1
Essi sono entrambi infondati.
Al riguardo, si rammenta, in via di principio, che “un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens” (Cass. n. 3713/2019; v. anche Cass. n.
14732/2018 e Cass. n. 11303/2020).
Più precisamente, l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. “È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. n. 11330/2009).
Secondo la tesi di le spese indicate nell'elenco di cui al doc. 18 da esso _1
depositato nel fascicolo di primo grado sarebbero tutte ripetibili, non essendo i relativi versamenti qualificabili come adempimenti di obbligazioni naturali;
per altro verso, la decurtazione del rimborso delle spese di ristrutturazione effettuata dal Tribunale in via equitativa sarebbe priva di qualsiasi fondamento.
Al contrario, ha evidenziato come anche gli esborsi relativi alla Controparte_1 ristrutturazione dell'immobile di Fombio, via Verdi n.1, dovessero essere ricondotti all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c., in quanto non esorbitanti dalle esigenze familiari e rispettosi dei limiti di proporzionalità e adeguatezza.
Prima di analizzare le singole voci di spesa, occorre chiarire che ha ricompreso _1 nell'elenco degli esborsi sostenuti in favore di : Controparte_1
- le somme versate per l'acquisto dell'immobile di Fombio, via Verdi n. 1, e per la provvigione della agenzia immobiliare e le spese notarili, pari complessivamente a euro
74.880,00;
pagina 7 di 10 - le somme versate, fino al mese di giugno 2021, per il pagamento delle rate dei mutui ottenuti da , pari complessivamente a euro 24.520,00; Controparte_1
- le somme versate erroneamente a titolo di rimborso delle rate di mutuo (a causa della mancata revoca dell'ordine di giroconto disposto all'epoca della stipulazione del primo mutuo da parte di ), pari complessivamente a euro 10.000,00; Controparte_1
- le somme versate a titolo di spese varie (bollette, mobili, elettrodomestici), pari complessivamente a euro 23.500,00;
- le somme corrispondenti alla metà dei ratei versati sino al mese di giugno 2021 con riferimento al finanziamento stipulato per l'acquisto di due autovetture (una delle quali intestata a ), pari complessivamente a euro 5.879,00; Controparte_1
- le somme corrispondenti ai ratei versati alla finanziaria in relazione a un Pt_3 finanziamento di euro 40.000,00 stipulato per la ristrutturazione dell'immobile di
Fombio ed estinto anticipatamente, pari complessivamente a euro 8.825,04.
- le somme versate a titolo di corrispettivo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di
Fombio, pari complessivamente a euro 43.223,69.
Inoltre, ha dato atto della restituzione da parte di della somma _1 Controparte_1
complessiva di euro 93.038,42, (euro 48.900,00 + 37.138,42 + 7.000,00) e ha quantificato in euro 97.789,31 il proprio credito (l'indicazione negli atti di parte della somma CP_2
di euro 104.789,31 deve ritenersi frutto di un errore di calcolo;
inoltre, va precisato che nel giudizio di appello, ha riformulato la propria pretesa dando per acquisita, e _1
detraendo, la somma di euro 15.000,00 già riconosciutagli dal Tribunale, per la quale ha dato atto di avere effettuato un pignoramento).
Ciò posto, il Collegio, in primo luogo, richiama le considerazioni svolte dal giudice di primo grado in ordine alla irripetibilità delle somme versate da nel corso della relazione _1 di convivenza con per l'acquisto di arredi e oggetti vari, per il pagamento Controparte_1
delle utenze e per il pagamento delle rate dei mutui intestati a e delle rate del Controparte_1 finanziamento intestato a entrambe le parti per l'acquisto delle due autovetture.
I suddetti importi (ivi compresi quelli versati per errore e resi solo in parte), calcolati al netto delle restituzioni effettuate da , ammontano complessivamente a euro Controparte_1
45.740,58 e sono stati corrisposti nell'arco temporale di circa quattro anni. Pertanto, si ritiene che essi costituiscano adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e che siano proporzionati e adeguati al tenore di vita del nucleo familiare e alle risorse economiche di quali emergenti sia dalle allegazioni dello stesso _1 _1
pagina 8 di 10 sia dai documenti acquisiti agli atti del processo, tra cui parecchie fotografie relative a vacanze in Italia e all'estero.
Quanto all'importo di euro 8.825,04 corrispondente ai ratei versati con riferimento al finanziamento di euro 40.000,00 ottenuto da per la ristrutturazione _1 dell'immobile ed estinto anticipatamente, si fa rilevare, per un verso, che la quota di capitale di tali ratei è da intendere compresa nelle spese di ristrutturazione (di cui in seguito) e, per altro verso, che la quota di interessi (peraltro non scorporata da rientra negli obblighi _1
derivanti dalla convivenza more uxorio.
In ordine, infine, ai costi della ristrutturazione, si osserva che il conferimento di denaro da parte di per la ristrutturazione della casa, che era adibita ad abitazione comune delle _1
parti, è stato senz'altro volontario. Quel conferimento è andato di fatto ad aumentare il valore di un bene di proprietà esclusiva di . Esso, tuttavia, era chiaramente finalizzato Controparte_1 al godimento comune dell'immobile e non risulta, quindi, fondato sull'animus donandi, né è configurabile, anche in ragione della rilevanza economica, quale adempimento dei doveri correlati alla convivenza.
Pertanto, si ritiene che sussista il diritto di di recuperare il denaro versato per la _1 ristrutturazione dell'immobile di proprietà della controparte, in applicazione e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento (v. Cass. n.5086/2022).
Resta da verificare la correttezza della quantificazione della somma da restituire effettuata dal
Tribunale, oggetto del terzo motivo di appello formulato da _1
A tale riguardo, è utile rammentare che “la nozione di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., va intesa - indifferentemente - sia in senso qualitativo che in senso quantitativo e può consistere tanto in un incremento patrimoniale, quanto in un risparmio di spesa e, più in generale, in una mancata perdita economica. Correlativamente il depauperamento può consistere tanto in erogazioni di una entità pecuniaria, quanto in attività o prestazioni di cui si avvantaggi
l'arricchito. Poiché - ancora - l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. è finalizzato a reintegrare il patrimonio del depauperato, esso va commisurato all'arricchimento, riconoscendo, in via sostitutiva, al depauperato, un "quid" monetario "nei limiti" dello stesso arricchimento (perché, altrimenti, si verificherebbe un arricchimento nel senso inverso)” (V. Cass. n. 11330/2009).
Inoltre, “l'azione di arricchimento senza causa è ammissibile soltanto limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio e non oltre la effettiva entità della diminuzione patrimoniale correlativamente subita dall'altro soggetto” (Cass. n. 6570/2005).
In applicazione dei suddetti principi, si ritiene corretta la conclusione raggiunta dal Tribunale che, tenendo conto dei benefici fiscali fruibili da per i pagamenti eseguiti a titolo _1
pagina 9 di 10 di ristrutturazione e del vantaggio da esso ottenuto mantenendo il godimento dell'immobile anche oltre l'interruzione della relazione sentimentale, ha quantificato l'indennizzo per l'incremento patrimoniale conseguito dalla convivente in misura corrispondente a euro
15.000,00.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, sia l'appello principale sia l'appello incidentale devono essere respinti.
In ragione della soccombenza reciproca e dell'unicità della difesa di e di _1
le spese di lite del presente grado di giudizio sono integralmente Parte_2
compensate fra le parti.
Deve infine darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte sia degli appellanti principali sia dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per l'impugnazione principale e per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 844/2023, pubblicata il 27/09/2023, Pt_1
così provvede:
1) respinge l'appello proposto da e _1 Parte_2
2) respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3) compensa le spese del presente grado di appello fra le parti;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 20/5/2002
n. 115 per il versamento, da parte sia degli appellanti principali sia dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per l'impugnazione principale e per l'impugnazione incidentale.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 21 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 844/2023, pubblicata il 27 settembre 2023,
[...]
(C.F. ) e (C.F. _1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio del prof. avv. Mauro Paladini e del prof. avv. C.F._2
Alessandro Candido e con elezione di domicilio presso il loro studio in Piacenza, Via Santa
Franca n. 60, come da procure inserite nel fascicolo telematico;
-appellanti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Controparte_1 C.F._3
Ciccarelli e con elezione di domicilio presso il suo studio in Castiglione d'Adda, corso Archinti
n. 100, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-appellata e appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 844/2023, pubblicata il 27 settembre 2023, in materia di “Occupazione senza titolo di immobile”.
CONCLUSIONI:
Per e : _1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 844/2023, pubblicata il 27.9.2023, resa nel procedimento pagina 1 di 10 R.G. n. 870/2022, non notificata e in accoglimento delle conclusioni rese nel giudizio di primo grado, così pronunciare:
I) nel merito, in integrale riforma della sentenza impugnata (per entrambi gli appellanti):
- respingere ogni avversaria domanda, perché infondata e temeraria;
II) in via riconvenzionale principale, in integrale riforma della sentenza impugnata (per il sig.
: Pt_1
a) accertare e dichiarare che tra il sig. e la sig.ra sussiste un patto fiduciario Pt_1 CP_1 in relazione all'intestazione alla seconda dell'immobile sito in Fombio (LO), via Verdi, n. 1, censito al NCEU del Comune di Fombio, fg 3, mapp. 58, sub 701, cat. A/3, cl. 4, vani 7, superficie catastale mq 165, unitamente all'area scoperta di pertinenza annessa, su terreno individuato nel Catasto Terreni del Comune di Fombio (LO), fg 3, mapp. 58;
b) conseguentemente, accertata la violazione del predetto patto, trasferire in favore del sig.
con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., la proprietà del predetto immobile, _1
sito in Fombio (LO), via Verdi, n. 1, censito al NCEU del Comune di Fombio, fg 3, mapp. 58, sub 701, cat. A/3, cl. 4, vani 7, superficie catastale mq 165, unitamente all'area scoperta di pertinenza annessa, su terreno individuato nel Catasto Terreni del Comune di Fombio (LO), fg
3, mapp. 58;
III) in via riconvenzionale alternativa, in integrale riforma della sentenza impugnata (per il sig. : Pt_1
a) accertare e dichiarare che l'immobile sito in Fombio (LO), via Verdi, n. 1, censito al NCEU del Comune di Fombio, fg 3, mapp. 58, sub 701, cat. A/3, cl. 4, vani 7, superficie catastale mq
165, unitamente all'area scoperta di pertinenza annessa, su terreno individuato nel Catasto
Terreni del Comune di Fombio (LO), fg 3, mapp. 58, era stato acquistato con fondi del sig.
e intestato alla sig.ra sul solo presupposto del successivo matrimonio;
Pt_1 CP_1
b) conseguentemente, in virtù dell'art. 80 c.c., a fronte del mancato avveramento del presupposto, trasferire in favore del sig. con sentenza costitutiva ex art. 2932 _1
c.c. la proprietà del predetto immobile sito in Fombio (LO), via Verdi, n. 1, censito al NCEU del Comune di Fombio, fg 3, mapp. 58, sub 701, cat. A/3, cl. 4, vani 7, superficie catastale mq
165, unitamente all'area scoperta di pertinenza annessa, su terreno individuato nel Catasto
Terreni del Comune di Fombio (LO), fg 3, mapp. 58;
IV) in via riconvenzionale subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata (per il sig. : Pt_1
a) accertare e dichiarare che il sig. a indebitamente versato allo stato attuale un importo Pt_1
pari a Euro 89.789,31 alla sig.ra ; CP_1
pagina 2 di 10 b) conseguentemente, ai sensi dell'art. 2033 c.c., condannare la sig.ra a CP_1 corrispondere al sig. l'importo di Euro 89.789,31, ovvero la diversa somma che verrà Pt_1
accertata in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
V) in via riconvenzionale ulteriormente subordinata (per il sig. : Pt_1
a) accertare e dichiarare la sussistenza di un arricchimento senza causa della sig.ra CP_1 ai danni del sig. per l'importo di Euro 89.789,31; Pt_1
b) conseguentemente, condannare la sig.ra a corrispondere al sig. l'importo CP_1 Pt_1
di Euro 89.789,31, ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per : Controparte_1
“La ricorrente , ut supra assistita, rappresentata e difesa Controparte_1
CHIEDE previa sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza per il capo oggetto di appello incidentale
IL RIGETTO DELL'APPELLO EX ADVERSO PROPOSTO E LA CONFERMA DELLA
SENTENZA (SALVO CHE PER IL CAPO IMPUGNATO
CON L'APPELLO INCIDENTALE)
e con ciò chiede il rigetto di tutte le eccezioni, opposizioni, contestazioni, istanze, richieste e
DOMANDE RICONVENZIONALI delle parti appellanti e in quanto Pt_1 Pt_2
inammissibili o, in subordine, in quanto infondate in fatto e diritto
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE chiede la riforma della Sentenza di primo grado laddove riconosce il diritto dell'odierno appellante alla ripetizione delle somme destinate alla ristrutturazione dell'immobile con riforma e/o annullamento del capo della sentenza che CONDANNA al Controparte_1 pagamento, in favore del Signor della somma di € 15.000,00= a titolo di ingiustificato Pt_1
arricchimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. insiste nelle conclusioni proposte in primo grado di seguito nuovamente riportate:
A. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a rientrare nella piena ed esclusiva detenzione/possesso dell'immobile per cui è causa;
B. CONDANNARE il Signor a liberare l'immobile in ogni sua parte stesso, _1
rimuovendo eventuali beni mobili personali, immediatamente o entro quella data o termine che il Giudicante riterrà di giustizia;
pagina 3 di 10 C. CONDANNARE la Signora a liberare l'immobile stesso in ogni Parte_2
sua parte, rimuovendo eventuali beni mobili personali, immediatamente o entro quella data o termine che il Giudicante riterrà di giustizia.
D. Vinte le spese DEI DUE GRADI DI GIUDIZIO”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Lodi al fine di ottenere la condanna di Controparte_1 Pt_1
di a rilasciare l'immobile di sua proprietà sito in Fombio, via Verdi
[...] Parte_2
n. 1, costituito da una villa singola posta su tre livelli collegati fra loro da scala interna e composta: al piano rialzato, da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere e bagno;
al piano terra, da ripostiglio in corpo esterno;
al piano seminterrato da lavanderia e cantina, oltre ad annessa area cortilizia esterna di proprietà esclusiva.
A sostegno della domanda, ha esposto: Controparte_1
- di aver acquistato all'asta dal Tribunale di Lodi il suddetto immobile nel mese di settembre 2016, nel corso della relazione di convivenza intrattenuta con _1
- di avere ricevuto da la provvista per il pagamento del prezzo pari a euro _1
72.000,00;
- di avere corrisposto a grazie alla stipulazione di due mutui bancari, la _1
somma complessiva di euro 86.038,42, destinata in parte al rimborso del prezzo dell'immobile e in parte al rimborso delle prime rate di mutuo anticipate dallo stesso
Pt_1
- di avere consentito che presso l'immobile di Fombio si trasferisse, oltre a Pt_1
anche la madre dello stesso,
[...] Parte_2
- di avere interrotto la relazione sentimentale con nel 2020; _1
- di avere vanamente invitato e la madre a rilasciare _1 Parte_2
l'immobile e a trasferirsi altrove.
e si sono costituiti nel giudizio di primo grado _1 Parte_2
contestando le allegazioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda proposta nei loro confronti. In particolare, ha dedotto di avere intestato fiduciariamente a _1 [...]
l'immobile di Fombio e di avere pattuito che, in caso di rottura della relazione CP_1
sentimentale, gliene avrebbe trasferita la proprietà. Ha quindi concluso Controparte_1
chiedendo al Tribunale, in via riconvenzionale, di disporre ex art. 2932 c.c. il trasferimento in suo favore della proprietà dell'immobile di Fombio, via Verdi n. 1, o previo accertamento della violazione del pactum fiduciae da parte dell'ex convivente o, in alternativa, ai sensi dell'art. 80
c.c., essendo stato l'immobile comprato in vista del matrimonio. In via riconvenzionale pagina 4 di 10 subordinata, ha chiesto la condanna di a restituirgli, _1 Controparte_1
eventualmente anche a titolo di ingiustificato arricchimento, le somme complessivamente spese in favore della stessa e della figlia minorenne nel periodo di convivenza, pari a euro 104.789,31.
Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n. 844/2023 pubblicata il 27 settembre 2023, ha accolto la domanda di condanna al rilascio proposta da , ma ha Controparte_1
contestualmente condannato la stessa a corrispondere l'importo di euro 15.000,00 a Pt_1
a titolo di ingiustificato arricchimento, rigettando tutte le restanti domande
[...]
riconvenzionali proposte dal convenuto.
e hanno impugnato la suddetta sentenza, articolando _1 Parte_2
tre motivi di appello, volti a contrastare la statuizione di accoglimento della pretesa di
[...]
. CP_1
Più precisamente:
- con il primo motivo di appello, è stata dedotta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da Pt_1
in via principale, non ritenendo ammissibili le prove testimoniali richieste ed escludendo
[...]
quindi che fosse stata fornita la prova della stipulazione di un accordo fiduciario, in forza del quale si sarebbe impegnata a trasferire la proprietà dell'immobile sito in Controparte_1
Fombio, via Verdi n. 1, in favore di _1
- con il secondo motivo di appello, è stata dedotta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da Pt_1
in via alternativa, giudicando intempestiva la domanda di restituzione ex art. 80 c.c. e,
[...]
comunque, non ritenendo dimostrato che l'acquisto dell'immobile di Fombio e l'intestazione di esso a trovassero causa nell'intenzione delle parti di contrarre matrimonio;
Controparte_1
- con il terzo motivo di appello, è stata dedotta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha limitato a euro 15.000,00 la condanna in favore di Pt_1
a titolo di ingiustificato arricchimento per la ristrutturazione dell'immobile ed ha escluso
[...]
la ripetibilità delle restanti spese.
si è costituita nel giudizio di secondo grado chiedendo la conferma Controparte_1
della statuizione di condanna delle controparti al rilascio dell'immobile. Inoltre, ha proposto appello incidentale contro la statuizione di condanna pronunciata nei propri confronti, ritenendo non dovuto il rimborso delle spese di ristrutturazione in favore di _1
***
1. Sul primo motivo di appello principale
pagina 5 di 10 Le considerazioni del Tribunale in ordine al mancato conseguimento della prova della stipulazione fra le parti di un accordo fiduciario nei termini delineati da si _1
reputano condivisibili.
Al riguardo, anche a prescindere dalla fondatezza delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata sulla inammissibilità della prova testimoniale richiesta dal convenuto in ragione della incompatibilità di essa con il testo contrattuale e con il concreto comportamento tenuto dalle parti nella fase esecutiva (segnatamente, con la restituzione del prezzo da parte di
), si reputa dirimente il fatto che i capitoli di prova dedotti da Controparte_1 _1
siano stati formulati in termini generici;
per ciò solo, essi vanno dichiarati inammissibili, non essendo idonei a consentire alla controparte una adeguata difesa;
manca, infatti, qualsiasi indicazione in ordine al tempo, al luogo e alle circostanze della conclusione dell'accordo avente ad oggetto l'assunzione da parte di dell'impegno a trasferire la proprietà Controparte_1 dell'immobile di Fombio a _1
Ciò chiarito, va ancora osservato che la prova del patto fiduciario non emerge neppure dai file audio depositati da giacché in nessuno di essi è fatta espressa menzione _1 dell'obbligo asseritamente assunto da . Controparte_1
Pertanto, il motivo di impugnazione deve essere disatteso.
2. Sul secondo motivo di appello principale
Anche il secondo motivo di appello principale è infondato.
Il Tribunale, innanzitutto, ha correttamente fatto rilevare l'impossibilità di qualificare l'acquisto da parte di dell'immobile di cui è causa come donazione indiretta Controparte_1
di in ragione della incontestata restituzione del prezzo da parte della stessa _1
; inoltre, del tutto condivisibilmente, ha ravvisato l'intempestività dell'azione Controparte_1
ex art. 80 c.c., in quanto instaurata oltre un anno dalla interruzione della relazione tra le parti, e ha comunque ritenuto indimostrato il fatto che il suddetto acquisto trovasse causa nell'intento di contrarre matrimonio, reputando i capitoli di prova articolati da inammissibili _1
per genericità della formulazione;
infine, ha escluso, in assenza di una specifica domanda, di poter riqualificare la pretesa di ai sensi dell'art. 785 c.c. _1
In merito alla azione ex art. 785 c.c., al di là della questione relativa al potere di riqualificazione, il Collegio ritiene assorbente l'assenza di prova della correlazione causale tra l'acquisto dell'immobile e l'intenzione delle parti di contrarre matrimonio. A tal proposito, fermo il giudizio di inammissibilità della prova testimoniale per le ragioni indicate nella sentenza impugnata, va evidenziato come neppure dai file audio depositati da sia _1
ricavabile la dimostrazione della circostanza in discussione.
pagina 6 di 10
3. Sul terzo motivo di appello principale e sull'appello incidentale
E' opportuno esaminare congiuntamente il terzo motivo di appello dedotto da Pt_1
e e l'appello incidentale proposto da .
[...] Parte_2 Controparte_1
Essi sono entrambi infondati.
Al riguardo, si rammenta, in via di principio, che “un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens” (Cass. n. 3713/2019; v. anche Cass. n.
14732/2018 e Cass. n. 11303/2020).
Più precisamente, l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. “È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. n. 11330/2009).
Secondo la tesi di le spese indicate nell'elenco di cui al doc. 18 da esso _1
depositato nel fascicolo di primo grado sarebbero tutte ripetibili, non essendo i relativi versamenti qualificabili come adempimenti di obbligazioni naturali;
per altro verso, la decurtazione del rimborso delle spese di ristrutturazione effettuata dal Tribunale in via equitativa sarebbe priva di qualsiasi fondamento.
Al contrario, ha evidenziato come anche gli esborsi relativi alla Controparte_1 ristrutturazione dell'immobile di Fombio, via Verdi n.1, dovessero essere ricondotti all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c., in quanto non esorbitanti dalle esigenze familiari e rispettosi dei limiti di proporzionalità e adeguatezza.
Prima di analizzare le singole voci di spesa, occorre chiarire che ha ricompreso _1 nell'elenco degli esborsi sostenuti in favore di : Controparte_1
- le somme versate per l'acquisto dell'immobile di Fombio, via Verdi n. 1, e per la provvigione della agenzia immobiliare e le spese notarili, pari complessivamente a euro
74.880,00;
pagina 7 di 10 - le somme versate, fino al mese di giugno 2021, per il pagamento delle rate dei mutui ottenuti da , pari complessivamente a euro 24.520,00; Controparte_1
- le somme versate erroneamente a titolo di rimborso delle rate di mutuo (a causa della mancata revoca dell'ordine di giroconto disposto all'epoca della stipulazione del primo mutuo da parte di ), pari complessivamente a euro 10.000,00; Controparte_1
- le somme versate a titolo di spese varie (bollette, mobili, elettrodomestici), pari complessivamente a euro 23.500,00;
- le somme corrispondenti alla metà dei ratei versati sino al mese di giugno 2021 con riferimento al finanziamento stipulato per l'acquisto di due autovetture (una delle quali intestata a ), pari complessivamente a euro 5.879,00; Controparte_1
- le somme corrispondenti ai ratei versati alla finanziaria in relazione a un Pt_3 finanziamento di euro 40.000,00 stipulato per la ristrutturazione dell'immobile di
Fombio ed estinto anticipatamente, pari complessivamente a euro 8.825,04.
- le somme versate a titolo di corrispettivo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di
Fombio, pari complessivamente a euro 43.223,69.
Inoltre, ha dato atto della restituzione da parte di della somma _1 Controparte_1
complessiva di euro 93.038,42, (euro 48.900,00 + 37.138,42 + 7.000,00) e ha quantificato in euro 97.789,31 il proprio credito (l'indicazione negli atti di parte della somma CP_2
di euro 104.789,31 deve ritenersi frutto di un errore di calcolo;
inoltre, va precisato che nel giudizio di appello, ha riformulato la propria pretesa dando per acquisita, e _1
detraendo, la somma di euro 15.000,00 già riconosciutagli dal Tribunale, per la quale ha dato atto di avere effettuato un pignoramento).
Ciò posto, il Collegio, in primo luogo, richiama le considerazioni svolte dal giudice di primo grado in ordine alla irripetibilità delle somme versate da nel corso della relazione _1 di convivenza con per l'acquisto di arredi e oggetti vari, per il pagamento Controparte_1
delle utenze e per il pagamento delle rate dei mutui intestati a e delle rate del Controparte_1 finanziamento intestato a entrambe le parti per l'acquisto delle due autovetture.
I suddetti importi (ivi compresi quelli versati per errore e resi solo in parte), calcolati al netto delle restituzioni effettuate da , ammontano complessivamente a euro Controparte_1
45.740,58 e sono stati corrisposti nell'arco temporale di circa quattro anni. Pertanto, si ritiene che essi costituiscano adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e che siano proporzionati e adeguati al tenore di vita del nucleo familiare e alle risorse economiche di quali emergenti sia dalle allegazioni dello stesso _1 _1
pagina 8 di 10 sia dai documenti acquisiti agli atti del processo, tra cui parecchie fotografie relative a vacanze in Italia e all'estero.
Quanto all'importo di euro 8.825,04 corrispondente ai ratei versati con riferimento al finanziamento di euro 40.000,00 ottenuto da per la ristrutturazione _1 dell'immobile ed estinto anticipatamente, si fa rilevare, per un verso, che la quota di capitale di tali ratei è da intendere compresa nelle spese di ristrutturazione (di cui in seguito) e, per altro verso, che la quota di interessi (peraltro non scorporata da rientra negli obblighi _1
derivanti dalla convivenza more uxorio.
In ordine, infine, ai costi della ristrutturazione, si osserva che il conferimento di denaro da parte di per la ristrutturazione della casa, che era adibita ad abitazione comune delle _1
parti, è stato senz'altro volontario. Quel conferimento è andato di fatto ad aumentare il valore di un bene di proprietà esclusiva di . Esso, tuttavia, era chiaramente finalizzato Controparte_1 al godimento comune dell'immobile e non risulta, quindi, fondato sull'animus donandi, né è configurabile, anche in ragione della rilevanza economica, quale adempimento dei doveri correlati alla convivenza.
Pertanto, si ritiene che sussista il diritto di di recuperare il denaro versato per la _1 ristrutturazione dell'immobile di proprietà della controparte, in applicazione e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento (v. Cass. n.5086/2022).
Resta da verificare la correttezza della quantificazione della somma da restituire effettuata dal
Tribunale, oggetto del terzo motivo di appello formulato da _1
A tale riguardo, è utile rammentare che “la nozione di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., va intesa - indifferentemente - sia in senso qualitativo che in senso quantitativo e può consistere tanto in un incremento patrimoniale, quanto in un risparmio di spesa e, più in generale, in una mancata perdita economica. Correlativamente il depauperamento può consistere tanto in erogazioni di una entità pecuniaria, quanto in attività o prestazioni di cui si avvantaggi
l'arricchito. Poiché - ancora - l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. è finalizzato a reintegrare il patrimonio del depauperato, esso va commisurato all'arricchimento, riconoscendo, in via sostitutiva, al depauperato, un "quid" monetario "nei limiti" dello stesso arricchimento (perché, altrimenti, si verificherebbe un arricchimento nel senso inverso)” (V. Cass. n. 11330/2009).
Inoltre, “l'azione di arricchimento senza causa è ammissibile soltanto limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio e non oltre la effettiva entità della diminuzione patrimoniale correlativamente subita dall'altro soggetto” (Cass. n. 6570/2005).
In applicazione dei suddetti principi, si ritiene corretta la conclusione raggiunta dal Tribunale che, tenendo conto dei benefici fiscali fruibili da per i pagamenti eseguiti a titolo _1
pagina 9 di 10 di ristrutturazione e del vantaggio da esso ottenuto mantenendo il godimento dell'immobile anche oltre l'interruzione della relazione sentimentale, ha quantificato l'indennizzo per l'incremento patrimoniale conseguito dalla convivente in misura corrispondente a euro
15.000,00.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, sia l'appello principale sia l'appello incidentale devono essere respinti.
In ragione della soccombenza reciproca e dell'unicità della difesa di e di _1
le spese di lite del presente grado di giudizio sono integralmente Parte_2
compensate fra le parti.
Deve infine darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte sia degli appellanti principali sia dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per l'impugnazione principale e per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 844/2023, pubblicata il 27/09/2023, Pt_1
così provvede:
1) respinge l'appello proposto da e _1 Parte_2
2) respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3) compensa le spese del presente grado di appello fra le parti;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 20/5/2002
n. 115 per il versamento, da parte sia degli appellanti principali sia dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per l'impugnazione principale e per l'impugnazione incidentale.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
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