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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/12/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 15.12.2025, dinanzi al giudice dott.ssa AR NA AM, assistita dal funzionario dott.ssa ARnna Vangi, nella causa iscritta al n. 705/2025 r.g., sono presenti l'avv. Oronzo Roberto Rutigliano per parte attrice, l'avv. Pasquale Antuofermo, per parte convenuta. È presente per la pratica forense la dott.ssa . I Persona_1 difensori discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni in essi contenute, di cui chiedono l'accoglimento. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori delle parti, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
AR NA AM
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa AR NA AM, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 705/2025 r.g., proposta
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Oronzo Roberto Rutigliano, Parte_1
-attore-
CONTRO
CONDOMINIO di VIA EINAUDI n. 31, in Terlizzi, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Antuofermo,
-convenuto-
All'udienza del 15.12.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani Parte_1 il Condominio di Via Einaudi n. 31 sito in Terlizzi (BA), in persona dell'amministratore pro-tempore, impugnando la delibera dell'assemblea dei condomini del 15.11.2024, che, previa sospensione, chiedeva di annullare, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario, e al rimborso di quelle sostenute per l'avvio del procedimento di mediazione.
2 Allegava di essere proprietario dell'appartamento situato al primo piano dello stabile condominiale sito in Terlizzi alla via Einaudi, n. 31; con avviso datato 8.11.2024 veniva convocata l'assemblea condominiale straordinaria del Condominio sito in Terlizzi alla via
Einaudi, n. 31 in prima convocazione alle ore 07:00 del giorno 14.11.2024 e in seconda convocazione alle ore 17:30 del giorno 15.11.2024, detto avviso di convocazione veniva consegnato a mezzo raccomandata a.r. Posta Express al ricorrente il giorno 11.11.2024, così come risultante dalla attestazione a cura della agenzia Posta Express di cui al frontespizio dell'avviso medesimo. Richiamato l'art. 66 disp. att. c.c., chiedeva l'annullamento per violazione del termine di convocazione dell'assemblea condominiale della delibera assunta all'esito di detta assemblea, come da verbale trasmesso al condomino assente, con raccomandata a.r. datata 18.11.2024 e ricevuta il Parte_1
21.11.2024.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il Condominio convenuto, contestando quanto ex adverso addotto e richiesto. Adduceva che la delibera impugnata non contenesse alcun dictum su alcun deliberato e/o approvazione, perché l'amministratore con l'indetta assemblea del 15.11.24 aveva edotto i condomini su quanto lamentato con la missiva a firma dell'avv. e, a seguito della riunione, l'amministratore aveva Controparte_1 inviato una raccomandata a r. datata 20.11.2024 a e Parte_1 Parte_2 invitandoli a non lasciare cibo e ciotole nell'area scoperta retrostante il fabbricato, che attiravano la presenza di numerosi felini, volatili ec.ec. nonché a rimuovere ogni ciotola collocata ed a provvedere alla relativa pulizia dell'area.
Il Condominio convenuto contestava anche l'allegata tardiva comunicazione della convocazione dell'assemblea, all'uopo richiamando la pronuncia della Corte di legittimità
n. 8275 del 25.3.2019, secondo cui per la verifica della tempestività del termine di notifica faceva fede la data dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio e non quella dell'effettivo ritiro della raccomandata, che dipende dalla volontà del destinatario e non del mittente.
Ecco che il momento in cui l'invio poteva dirsi perfezionato per il Condominio mittente era quello coincidente con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico, in favore del destinatario, mentre erano irrilevanti per il mittente altri momenti successivi, in cui la lettera era stata effettivamente ritirata o in cui era venuta a compiersi la giacenza. Riteneva, dunque, rispettato il termine di cui all'art. 66, comma
3 disp. att. c.c..
Chiedeva il rigetto sia dell'istanza di sospensione che della domanda di annullamento della delibera impugnata, con vittoria di spese di lite da distrarre al difensore dichiaratosi antistatario.
3 Istruita la causa con produzione documentale, era fissata udienza per la decisione;
a seguito della discussione orale delle parti, all'odierna udienza del 15.12.2025, la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4806 del 2005, avevano individuato il criterio distintivo tra nullità e annullabilità delle delibere condominiali nella contrapposizione tra vizi di sostanza, come tali afferenti al contenuto delle deliberazioni,
e vizi di forma, afferenti invece alle regole procedimentali per la formazione delle deliberazioni assembleari: i vizi di sostanza determinanti la nullità delle deliberazioni assembleari - era detto - ricorrerebbero quando queste ultime presentano un oggetto impossibile o illecito;
i vizi di forma, determinanti invece l'annullabilità, ricorrerebbero quando le deliberazioni sono state assunte dall'assemblea senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 1136 c.c. per la convocazione, la costituzione, la discussione e la votazione in collegio, pur sempre nei limiti delle attribuzioni specificate dagli artt. 1120,
1121, 1129, 1132, 1135 c.c..
L'art. 1137 c.c., nel testo introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 15, configura ora espressamente l'impugnazione delle delibere condominiali come una azione di annullamento da proporre “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio”.
Il tenore amplissimo della disposizione non lascia dubbi sull'intento del legislatore di ricondurre ogni forma di invalidità delle deliberazioni assembleari, senza distinzioni, alla figura della annullabilità, dovendosi, comunque, ricordare che la categoria della nullità non può dirsi espunta dalla materia delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, scaturendo dal sistema giuridico nel suo complesso. Con la disposizione dell'art. 1137
c.c., il legislatore, mosso dall'intento di favorire la sanatoria dei vizi e il consolidamento degli effetti delle deliberazioni dell'assemblea condominiale, cioè ha elevato la categoria della annullabilità a regola generale della invalidità delle deliberazioni assembleari, confinando così la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità.
L'annullabilità delle delibere assembleari può essere richiesta, tra l'altro, come nel caso di specie, in presenza di irregolarità e vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea e per violazione delle norme sulla convocazione.
La delibera del 15.11.2024 del Condominio di Via Einaudi n. 31 sito in Terlizzi è affetta da un vizio che ne comporta l'annullabilità, così come richiesto dall'attore.
4 L'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. statuisce che: “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.”
Ora, chiarito che i vizi della comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizi procedimentali, non comportano la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso.
Al condomino non ritualmente avvisato, il quale invochi l'annullamento, deve spettare l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali il vizio di comunicazione risulti, in coerenza con i principi generali in tema di annullamento dell'atto e con le regole di distribuzione del carico istruttorio poste dall'art. 2697 c.c..
Dal verbale di assemblea del 15.11.2024 risulta che l'attore era assente Parte_1 durante l'adunanza; risulta anche la tardività della ricezione della comunicazione della convocazione. Dalla comunicazione prodotta dall'attore risulta la attestazione di consegna della stessa l'11.11.2024; tanto emerge anche dalla documentazione prodotta dal Condominio convenuto, da cui si evince che la missiva era consegnata dall'addetto
Posta Express alla coniuge del l'11.11.2024. Parte_1
La Corte di legittimità ha in diverse sentenze chiarito in maniera inequivoca che, posto che ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e che, quindi, deve essere messo in condizione di poterlo fare, vi è la necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'art. 66 disp. att. c.c., considerato quale atto unilaterale recettizio (ossia un atto che per produrre i suoi effetti deve essere portato a conoscenza della persona a cui si rivolge tramite comunicazione o notificazione), sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione assembleare, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione (Cass.
Sez. 2, 30.10.2020, n. 24041).
Con l'ultima pronuncia citata, la Corte di Cassazione ha chiarito, condivisibilmente, richiamando in termini il precedente citato dall'attore del 2019, che “essendo, dunque, necessario che l'avviso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia non solo spedito ma
5 anche ricevuto dal condomino destinatario almeno cinque giorni prima la data dell'adunanza in prima convocazione (come lascia intendere l'espressione «comunicato», la quale evoca la regola di cui all'art. 1335 c.c. …), ai fini della prova dell'osservanza di tale termine dilatorio è necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro”.
Nel caso de quo, come già osservato da parte attrice all'udienza del 23.6.2025, non vi era, però, giacenza del plico presso l'ufficio postale: lo stesso era consegnato dall'addetto Posta
Express alla coniuge del l'11.11.2024, come da documentazione prodotta dallo Parte_1 stesso Condominio. Pertanto, il richiamo da parte convenuta al calcolo del termine dalla avvenuta giacenza del plico e non dal successivo ritiro dello stesso, come riportato dalle note conclusive dall'attore, “non è affatto pertinente al caso in esame e, quindi, si palesa del tutto improprio”.
Ecco che la comunicazione era tardiva, rispetto alla prima convocazione del 14.11.2024 ed anche alla seconda convocazione del 15.11.2025, senza il rispetto dello spatium deliberandi di cui al termine di cinque giorni previsto dall' art. 66 disp. att. c.c..
Il Condominio convenuto ha chiesto anche il rigetto dell'avversa domanda perché il verbale di assemblea impugnato non conterrebbe alcun decisum.
Invero, nella assemblea del 15.11.2024 i condomini presenti deliberavano che nell'area di proprietà condominiale non avrebbe dovuto essere lasciato cibo che attirasse felini o altri animali e deliberavano di dare mandato all'amministratore di diffidare i condomini,
e , di rispettare le parti comuni e di provvedere alla Parte_1 Parte_2 rimozione di ciotole ivi lasciate e alla relativa pulizia. Anzi è proprio il Condominio convenuto a dare atto, sin dalla costituzione in giudizio, che all'esito della assemblea l'amministratore provvedeva a diffidare il e la , all'uopo depositando copia Parte_1 Pt_2 della missiva a questi trasmessa. Peraltro, l'ordine del giorno della assemblea prevedeva espressamente non solo la comunicazione da parte dell'amministratore della missiva a firma dell'avv. , ma anche “Determinazioni dell'assemblea”. Controparte_1
Si evidenzia che, “in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti, nella specie al condomino che abbia ricevuto una convocazione tardiva per l'assemblea, non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito
6 proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (Cass. Sez. 2,
10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 23/03/2001, n. 4270; Cass. Sez. 2, 04/04/1997, n.
2912). … : la denuncia di un vizio afferente il procedimento di convocazione attiene alla tutela della collegialità dell'assemblea, comportando un'alterazione nella formazione della relativa delibera, senza che possa rilevare, per escludere l'annullabilità della stessa, il carattere non determinante del voto spettante al condomino non ritualmente convocato per il raggiungimento della maggioranza occorrente ai fini dell'approvazione della deliberazione” (Cass. Sez. 2, 30.10.2020, n. 24041, cit.).
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Condominio convenuto e a favore dell'attore, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, come liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri di cui ad d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, tenendo conto delle attività processuali svolte e della non complessità delle questioni giuridiche trattate.
Il Condominio convenuto va anche condannato a rifondere al le spese per Parte_1
l'avvio del procedimento di mediazione, che si chiudeva con esito negativo, per mancata partecipazione della parte chiamata, come da fattura prodotta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del Parte_1
in Terlizzi (BA), in persona dell'amministratore pro- Controparte_2 tempore, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
- annulla la delibera condominiale del 15.11.2024;
- condanna il Condominio convenuto al pagamento a favore del della Parte_1 somma di € 165,92 per le spese del procedimento di mediazione;
- condanna il Condominio convenuto al pagamento a favore del delle spese Parte_1 di lite, che liquida in € 2.906,00 per compensi e € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cap, come per legge, con distrazione all'avv. Oronzo Roberto Rutigliano, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 15.12.2025
Il giudice
AR NA AM
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