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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/10/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3959/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. SA Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3959/2025, promossa con ricorso depositato il01/09/2025 da:
1) nata il [...] in [...] cittadinanza italiana, C.F. Parte_1
residente in [...] Olgiate Olona (VA), con l'avv. C.F._1
NA EM
e
2) , nato il [...] in [...] cittadinanza italiana, C.F. Parte_2
residente in [...] Olgiate Olona (VA), con l'avv. C.F._2
TA MA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Busto Arsizio in data 09/06/2007 (anno
2007, parte 2, serie A ATTO N. 59)
con i seguenti figli :
nata il [...] in [...] C.F. , Persona_1 C.F._3
ancora minorenne nato il [...] in [...] C.F. , maggiorenne Persona_2 C.F._4
ma non autosufficiente.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 01/09/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del rispetto reciproco.
2. La responsabilità genitoriale sulla figlia minore esercitata congiuntamente da entrambi Per_1
i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. La figlia minore arà collocata presso il padre signor , che Per_1 Parte_2 provvederà al suo mantenimento ordinario;
la madre parteciperà alle spese straordinarie per ella misura del 50% come da protocollo vigente presso il Tribunale di Milano. Per_1
4. Il sig. dovrà informare la sig.ra i ogni questione riguardante la figlia e Pt_2 Pt_1 Per_1 dovrà condividere direttamente con la sig. utte le informazioni rilevanti sulla crescita, Pt_1
l'educazione l'istruzione e la salute della ragazza.
5. Alla madre sarà garantito il diritto di visita ampio, libero e paritetico
6. Entrambi i genitori danno il consenso affinché la minore intraprenda un percorso di psicoterapia.
7. Il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, sarà collocato presso la madre Per_2 Pt_1 he provvederà al suo mantenimento ordinario;
il padre parteciperà alle spese
[...] straordinarie per nella misura del 50% come da protocollo vigente presso il Tribunale Per_2 di Milano.
8. I genitori si impegnano a favorire e tutelare il rapporto tra i figli e ciascuno di essi e a incentivare la frequentazione ed il rapporto tra i fratelli, concordando tra di loro - sentiti i figli -
i periodi di vacanza.
9. L'assegno unico per i figli o le eventuali altre misure di sostegno equivalenti saranno percepite al 50% dai genitori.
10. La casa coniugale di Via Sempione 24/c Olgiate Olona (VA), già di proprietà della sig.ra rimane alla stessa esclusivamente assegnata con gli arredi e corredi che Parte_1 rimarranno di sua esclusiva proprietà. Il sig. che si è già trasferito altrove Parte_2 ed ha già provveduto ad asportare i suoi effetti personali ed i beni di suo interesse o di
2 proprietà, provvederà a spostare la propria residenza e quella della figlia minore ntro Per_1
30 giorni dall'udienza di comparizione.
11. Entro 15 giorni dall'udienza di comparizione, la signora verserà al sig. Parte_1 la somma di € 70.000,00 (euro settantamila) somma che dovrà essere Parte_2 utilizzata dal marito per acquistare un immobile ove trasferirsi a vivere con la figlia Il Per_1 sig. dichiara che, col ricevimento della suddetta somma, non avrà altro a Parte_2 pretendere in relazione ai pregressi rapporti economici e patrimoniali con la moglie.
12. Il sig. si impegna a trasferire, entro 60 giorni dal deposito della sentenza Parte_2 di separazione, alla signora la propria quota di comproprietà del veicolo Parte_1
Mercedes targato GE374YZ e le relative spese saranno a carico della sig.ra Pt_1
13. Il sig. si impegna a trasferire, entro 60 giorni dal deposito della sentenza Parte_2 di separazione, alla signora la propria quota di comproprietà del veicolo Peugeot Parte_1
GP880ZD (in uso al figlio ) e le relative spese saranno suddivise tra i coniugi al 50%. Per_2
14. La signora si impegna a trasferire, entro 60 giorni dal deposito della sentenza Parte_1 di separazione, la propria quota di comproprietà del camper targato GL115GC e le relative spese saranno a carico del sig. Nel caso di vendita del camper prima di tale data, la Pt_2 sig.ra si impegna a sottoscrivere l'atto di vendita e il ricavato sarà incassato interamente Pt_2 dal sig. Pt_2
15. I coniugi provvederanno entro 15 giorni dal deposito della sentenza di separazione a regolare, suddividere o estinguere tutti i rapporti di conto corrente bancario e quant'altro del patrimonio mobiliare tra loro cointestato suddividendolo a giusta metà
16. Nessuno dei due coniugi corrisponderà alcunché all'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
17. Con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente atto, i coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
18. I coniugi dichiarano di rinunciare alla impugnazione di pronuncia conforme alle presenti condizioni, riconoscendo di non avervi interesse.
19. Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti e i difensori rinunciano al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 09/06/2007 in Busto Arsizio, con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Busto Arsizio (anno 2007, parte 2, serie A ATTO N. 59 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___6.10.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.SA
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. SA Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3959/2025, promossa con ricorso depositato il01/09/2025 da:
1) nata il [...] in [...] cittadinanza italiana, C.F. Parte_1
residente in [...] Olgiate Olona (VA), con l'avv. C.F._1
NA EM
e
2) , nato il [...] in [...] cittadinanza italiana, C.F. Parte_2
residente in [...] Olgiate Olona (VA), con l'avv. C.F._2
TA MA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Busto Arsizio in data 09/06/2007 (anno
2007, parte 2, serie A ATTO N. 59)
con i seguenti figli :
nata il [...] in [...] C.F. , Persona_1 C.F._3
ancora minorenne nato il [...] in [...] C.F. , maggiorenne Persona_2 C.F._4
ma non autosufficiente.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 01/09/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del rispetto reciproco.
2. La responsabilità genitoriale sulla figlia minore esercitata congiuntamente da entrambi Per_1
i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. La figlia minore arà collocata presso il padre signor , che Per_1 Parte_2 provvederà al suo mantenimento ordinario;
la madre parteciperà alle spese straordinarie per ella misura del 50% come da protocollo vigente presso il Tribunale di Milano. Per_1
4. Il sig. dovrà informare la sig.ra i ogni questione riguardante la figlia e Pt_2 Pt_1 Per_1 dovrà condividere direttamente con la sig. utte le informazioni rilevanti sulla crescita, Pt_1
l'educazione l'istruzione e la salute della ragazza.
5. Alla madre sarà garantito il diritto di visita ampio, libero e paritetico
6. Entrambi i genitori danno il consenso affinché la minore intraprenda un percorso di psicoterapia.
7. Il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, sarà collocato presso la madre Per_2 Pt_1 he provvederà al suo mantenimento ordinario;
il padre parteciperà alle spese
[...] straordinarie per nella misura del 50% come da protocollo vigente presso il Tribunale Per_2 di Milano.
8. I genitori si impegnano a favorire e tutelare il rapporto tra i figli e ciascuno di essi e a incentivare la frequentazione ed il rapporto tra i fratelli, concordando tra di loro - sentiti i figli -
i periodi di vacanza.
9. L'assegno unico per i figli o le eventuali altre misure di sostegno equivalenti saranno percepite al 50% dai genitori.
10. La casa coniugale di Via Sempione 24/c Olgiate Olona (VA), già di proprietà della sig.ra rimane alla stessa esclusivamente assegnata con gli arredi e corredi che Parte_1 rimarranno di sua esclusiva proprietà. Il sig. che si è già trasferito altrove Parte_2 ed ha già provveduto ad asportare i suoi effetti personali ed i beni di suo interesse o di
2 proprietà, provvederà a spostare la propria residenza e quella della figlia minore ntro Per_1
30 giorni dall'udienza di comparizione.
11. Entro 15 giorni dall'udienza di comparizione, la signora verserà al sig. Parte_1 la somma di € 70.000,00 (euro settantamila) somma che dovrà essere Parte_2 utilizzata dal marito per acquistare un immobile ove trasferirsi a vivere con la figlia Il Per_1 sig. dichiara che, col ricevimento della suddetta somma, non avrà altro a Parte_2 pretendere in relazione ai pregressi rapporti economici e patrimoniali con la moglie.
12. Il sig. si impegna a trasferire, entro 60 giorni dal deposito della sentenza Parte_2 di separazione, alla signora la propria quota di comproprietà del veicolo Parte_1
Mercedes targato GE374YZ e le relative spese saranno a carico della sig.ra Pt_1
13. Il sig. si impegna a trasferire, entro 60 giorni dal deposito della sentenza Parte_2 di separazione, alla signora la propria quota di comproprietà del veicolo Peugeot Parte_1
GP880ZD (in uso al figlio ) e le relative spese saranno suddivise tra i coniugi al 50%. Per_2
14. La signora si impegna a trasferire, entro 60 giorni dal deposito della sentenza Parte_1 di separazione, la propria quota di comproprietà del camper targato GL115GC e le relative spese saranno a carico del sig. Nel caso di vendita del camper prima di tale data, la Pt_2 sig.ra si impegna a sottoscrivere l'atto di vendita e il ricavato sarà incassato interamente Pt_2 dal sig. Pt_2
15. I coniugi provvederanno entro 15 giorni dal deposito della sentenza di separazione a regolare, suddividere o estinguere tutti i rapporti di conto corrente bancario e quant'altro del patrimonio mobiliare tra loro cointestato suddividendolo a giusta metà
16. Nessuno dei due coniugi corrisponderà alcunché all'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
17. Con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente atto, i coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
18. I coniugi dichiarano di rinunciare alla impugnazione di pronuncia conforme alle presenti condizioni, riconoscendo di non avervi interesse.
19. Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti e i difensori rinunciano al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 09/06/2007 in Busto Arsizio, con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Busto Arsizio (anno 2007, parte 2, serie A ATTO N. 59 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___6.10.2025________.
Il Presidente Relatore
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Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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