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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1062/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
, (C.F. – Parte_1 P.IVA_1
p.iva ), in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli P.IVA_2
avv.ti Umberto Ferrato e Carmela Filice ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'istituto, sito in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, in virtù di procura generale alle liti per notar del 21.07.2015, rep. n. 80974, allegata in atti;
Persona_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Controparte_1 CodiceFiscale_1
Idone ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Paola (CS), Piazza del
Popolo n. 5, in virtù di procura alle liti posta a margine della comparsa di costituzione in appello e su foglio separato;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 67/2021, emessa all'esito del proc. n. 1086/2017 R.G. –
Giudice di Pace di Paola, depositata in data 12.02.2021 e non notificata;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo in data 23.07.2021, a mani del CP_2
procuratore costituito in primo grado, l' , in Parte_1
p.l.r.p.t., proponeva appello avverso la sentenza n. 67/2021, emessa in data 8.2.2021 e depositata il 12.2.2021, nel proc. n. 1086/2017 r.g., non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Paola rigettava l'opposizione proposta dall' avverso il D.I. n. 239/2017 emesso dal medesimo Pt_1 ufficio, condannando, al contempo, l'ente previdenziale al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. Graziella Idone.
L'appellante chiedeva, previo accoglimento dell'istanza formulata ex art. 283 c.p.c., accogliere l'appello proposto, riformando e/o annullando la sentenza oggetto di gravame e, per l'effetto, preliminarmente, disporre l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo improcedibile e/o inammissibile;
in via subordinata, nel merito, ritenere infondata e non dovuta la pretesa fatta valere in sede di cognizione sommaria nei confronti dell' , per tutte Pt_1 le motivazioni esposte;
per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione in favore dell' Pt_1
degli importi medio tempore incamerati in esecuzione della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione in appello, tempestivamente depositata in data 18.11.2021, si costituiva in giudizio la sig.ra la quale chiedeva rigettarsi integralmente l'appello Controparte_1 perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di gravame che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' in primo grado, con Pt_1
conseguente conferma del predetto decreto che aveva riconosciuto il diritto della sig.ra alla CP_1
corresponsione della somma di euro 31.659,84, a titolo di interessi legali maturati e non corrisposti, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Graziella Idone.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza dell'11.08.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.07.2022, il precedente Giudice sul ruolo, ritenuto non sussistere i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 67/2021 del 12.2.2021 emessa dal Giudice di Pace di Paola, formulata ex art. 283 c.p.c. dall'appellante.
Con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e il Giudice introitava la causa a sentenza, concedendo giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
A fondamento del proposto gravame, l'appellante, riportando pedissequamente i capi della sentenza che chiedeva riformare, ha eccepito l'erroneità della stessa nella parte in cui il giudice di prime, disattendendo l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda giudiziale, ex art. 44, comma 4, D.L. 269/2003 sollevata dall'ente previdenziale in primo grado, ha ritenuto non sussistere alcuna improcedibilità per mancato esperimento del procedimento amministrativo, stante la non applicabilità ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace delle disposizioni di cui all'art. 443 c.p.c., eludendo, così, quanto prescritto dalla precitata normativa speciale richiamata. L'appellante, poi, ha ritenuto, altresì, non condivisibile la sentenza di prime cure, e ne ha dunque chiesto la riforma, per violazione dell'art. 16, comma 6, L. 412/1991, nella parte in cui il Giudice di Pace, nel rigettare la proposta opposizione, siccome non fondata, ha ritenuto che la data di decorrenza per il calcolo degli interessi fosse quella indicata nella sentenza emessa dal Tribunale in funzione di Giudice del
Lavoro, rilevando, inoltre, che l'ente previdenziale non avrebbe comunque contestato l'esattezza del calcolo della somma richiesta, ma solo la decorrenza nel computo degli interessi. Reiterava, infine,
l'eccezione di prescrizione, ritenendo, peraltro, che il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sull'istanza ex art. 295 c.p.c. formulata dall' in sede di note autorizzate depositate Pt_1 in primo grado per l'udienza dell'11.11.2020.
In via preliminare deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione preliminare, spiegata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; al riguardo preme rilevare che dalla lettura complessiva dell'atto appaiono adeguatamente e chiaramente indicati i motivi di appello, di talchè detta eccezione deve ritenersi non fondata.
Ed ancora preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, genericamente sollevata da parte appellante, per la prima volta, solo in sede di gravame.
Ebbene, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal Giudice, la stessa non può proporsi per la prima volta in sede di gravame.
In realtà, l'ente previdenziale, impropriamente e irritualmente, solo con l'atto d'appello solleva detta eccezione, senza, peraltro, null'altro precisare;
eccezione, peraltro, giammai sollevata in sede di prime cure.
Dall'esame del compendio probatorio in atti, infatti, e in particolare dalla sentenza pronunciata dal
Tribunale – sez. lavoro (n. 82/2017 allegata al fascicolo di parte appellata) con la quale è stato riconosciuto il diritto alla prestazione principale, ossia alla pensione di reversibilità della sig.ra si evince che l'ente previdenziale solo innanzi al precitato giudicante aveva provveduto a CP_1
sollevare detta eccezione;
eccezione peraltro non accolta dal Giudice, in funzione di giudice del lavoro, siccome generica (cfr. sentenza n. 87/2017 Tribunale di Paola – sez. lavoro).
E, infatti, per mera completezza espositiva, stante l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in detta sede, si evidenzia come la Corte di Cassazione abbia ricordato che l'eccezione di prescrizione
è validamente proposta quando la parte abbia dimostrato l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr.
Cass., sent. n. 30303/2021). Sempre in via preliminare, si evidenzia la palese infondatezza della doglianza sollevata dall'ente previdenziale appellante con riguardo all'omessa pronuncia del Giudice di primo grado sull'istanza di cui all'art. 295 c.p.c.
Ebbene, dall'esame degli atti e verbali relativi al primo grado di giudizio, ci si avvede come il giudice di prime cure abbia disposto la sospensione del giudizio allorquando era stato, all'uopo, dato atto dalla parte opponente della pendenza di giudizio di appello proposto dal medesimo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Paola in funzione di giudice del lavoro;
giudizio poi definitosi con sentenza n. 81/2020 emessa dalla corte d'Appello di Catanzaro che ha confermato quella di primo grado. Sicché, nonostante fosse stato poi successivamente rilevato nel corso del medesimo giudizio, da parte dell'ente previdenziale, che pendeva ricorso in Cassazione avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello, tuttavia, il Giudice di Pace ha ritenuto di non dover disporre sospensione alcuna del giudizio, introitando la causa a sentenza.
La Corte di Cassazione, con recentissima sentenza del 25/03/2024 n. 7952, ha statuito sul punto che
“la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente va disposta solo allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato attraverso il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall' art. 337, comma 2, c.p.c. , ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che la decisione possa essere riformata” (cfr. Cass. civ., sez. V, sent. n. 7952 del 25.2024).
E', dunque, infondato e, indi, non suscettibile di accoglimento tale motivo di censura, non ravvisandosi nella sentenza oggetto di gravame alcuna omessa pronuncia del G.d.P. di Paola che, invero, nel trattenere la causa in decisione, nonostante l'avanzata istanza di sospensione da parte dell' nelle note conclusive depositate per l'ultima udienza, ha implicitamente ritenuto, nel Pt_1
rispetto dei propri poteri discrezionali, di rigettarla.
Tanto precisato, l'appello è infondato e, indi, meritevole di rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, innanzitutto, evidenziare come con legge n. 18 giugno 2009 n. 69, entrata in vigore il 4 luglio, ci sia stata l'attribuzione al Giudice di Pace di una nuova competenza, ossia di quella relativa alle cause per interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali da parte dell'ente assicuratore. Nella specie, infatti, ai sensi del nuovo art. 7, comma 3-bis, per come modificato dalla legge n. 69/2009, il Giudice di pace diventa il giudice naturale “per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali”, senza alcun limite di valore. Ne consegue che l'oggetto della controversia non riguarda il diritto alla prestazione, la cui competenza a decidere è del giudice del lavoro, ma solo il pagamento degli interessi, nel caso di ritardo nella erogazione delle prestazioni dovute e dell'eventuale rivalutazione.
Tuttavia, rispetto ai procedimenti aventi ad oggetto tali controversie, devolute, dunque, alla competenza al giudice di pace, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 409 e seguenti c.p.c. Tale esclusione è normativamente sancita dall'art. 442, ultimo comma, c.p.c., così per come modificato dall'art. 46 della legge 69/2009, il quale prevede che “per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo”.
Ergo, dalla mancata applicazione della normativa tipica del rito del lavoro ne consegue che per la materia di nuova competenza del giudice di pace non sarebbe necessario esperire il tentativo di conciliazione e/o il previo ricorso in sede amministrativa, atteso che il giudizio segue il rito ordinario con le formalità, per il giudizio ordinario innanzi al Giudice di Pace (art. 311 e seguenti del libro II, titolo II c.p.c.), da questo previsto.
Aggiungasi, peraltro, che, per come evidenziato dalla dottrina, la competenza in materia del giudice di pace trova applicazione unicamente quando il credito per gli interessi viene azionato dopo la conclusione del giudizio, o nel caso di riconoscimento nella fase amministrativo, sulla prestazione previdenziale o assistenziale e nel ritardo dell'erogazione della stessa;
così come nella fattispecie di cui all'odierno giudizio.
Indi, l'appellata, parte opposta in sede di primo grado, ottenuto il riconoscimento giudiziale del suo diritto alla pensione di reversibilità (prestazione principale), con sentenza emessa dal Tribunale di
Paola – sezione lavoro, non condividendo la liquidazione dell' in ordine alla quantificazione Pt_1
degli interessi, ha azionato il relativo procedimento monitorio ottenendo il chiesto provvedimento di ingiunzione nei confronti dell'ente previdenziale, provvedimento che l' ha poi opposto e che è Pt_1
stato confermato con la sentenza appellata nel presente giudizio.
Ciononostante, l'appellante nel censurare la sentenza di primo grado, fa rilevare che la questione posta all'attenzione del Giudice di Pace nel procedimento di opposizione al provvedimento monitorio e da questi erroneamente vagliata, non ha riguardato tanto l'eccepita improcedibilità della domanda giudiziale per mancata applicazione delle norme che regolamentano il rito lavoro
(mancato esperimento del procedimento amministrativo), indi, ritenute dal giudice di prime cure, a ragione, non applicabili ai giudizi in materia devoluti alla sua cognizione, quanto, piuttosto,
l'improcedibilità della proposta domanda giudiziale di interessi, azionata con l'introduzione del giudizio monitorio dalla sig.ra per violazione di una norma speciale e, in particolare, per CP_1 violazione dell'art. 44, comma 4, del D.L. 269/2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003. Detta ultima citata disposizione normativa recita: “L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'articolo 442 del codice di procedura civile, può essere proposta solo dopo che siano decorsi
120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito”.
Stando al dato letterale della succitata norma, il tenore della previsione sembrerebbe esplicito, e la sua funzione sarebbe quella di deflazionare il contenzioso giudiziale e di consentire un rapido soddisfacimento dei crediti aventi ad oggetto gli accessori delle prestazioni previdenziali e assistenziali, che seguono automaticamente il diritto principale già riconosciuto.
A tal proposito, la Cassazione ha precisato, all'uopo, che “La preventiva presentazione della domanda amministrativa degli accessori del credito previdenziale o assistenziale, prevista ex art.
44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003, a fini deflattivi del contenzioso e di accelerazione delle procedure di liquidazione, costituisce condizione di proponibilità della relativa domanda giudiziale e la sua omissione, attenendo ad un presupposto dell'azione, è rilevabile anche
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, al pari della mancanza della domanda amministrativa relativa alla prestazione principale” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 2760 del 30 gennaio 2019).
Se fosse così, la domanda giudiziale proposta dalla mediante l'attivazione del CP_1
procedimento monitorio sarebbe da dichiararsi improponibile, stante il mancato preventivo inoltro della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contemplata dall'art. 44, comma 4, del citato
Decreto-legge.
Poiché, tuttavia, la ratio di detta disposizione è quella di deflazionare il contenzioso, dovrebbe, a questo punto, ritenersi che, a prescindere da specifici moduli o formulari utilizzati o particolari formalità imposte, ciò che rileva è che l'ente tenuto all'adempimento, nel caso di specie, l' , sia Pt_1
stato posto in condizione di individuare esattamente i dati del titolare del diritto (ossia dati anagrafici, residenza e codice fiscale), oltre che identificare esattamente il credito.
Ebbene, detto onere pare essere stato, comunque, assolto dalla parte appellata.
La sig.ra infatti, ottenuto innanzi al Giudice del Lavoro il riconoscimento del suo diritto CP_1
alla pensione di reversibilità, ossia alla prestazione principale (cfr. sentenza Tribunale di Paola – sez. lavoro n. 87/2017 emessa e pubblicata il 7.2.2017, confermata in sede di appello con sentenza n. 81/2020 del 19.02.2020, allegate al fascicolo di primo grado di parte opposta ), ha CP_1 provveduto a notificare l'emesso provvedimento giudiziale di primo grado, spedito in formula esecutiva in data 10.02.2017, all'ente previdenziale, tanto presso la sede centrale, quanto presso quella territoriale di Cosenza, nonché a mani dei procuratori costituiti in giudizio (rispettivamente in data 20.02.2017, il 21.02.2017 e il 28.02.2017); fatto, peraltro, ammesso e non contestato dallo stesso appellante.
Stante, dunque, detta notificazione, l' era stato posto in condizione tanto di conoscere la Pt_1
pretesa creditoria avanzata nei suoi riguardi, quanto gli erano altresì ben noti i dati identificativi relativi al soggetto istante cui era stata riconosciuta la prestazione.
Tale assunto trova chiaro riscontro nelle allegazioni probatorie tanto di parte appellata, opposta in primo grado, quanto di parte appellante, opponente di primo grado.
In disparte, infatti, le allegazioni in fatto dell'appellata secondo la quale la stessa, siccome percettrice di altra prestazione previdenziale, era soggetto già noto all'ente previdenziale appellante, giova, in realtà, evidenziare, che lo stesso ente previdenziale, proprio a seguito della notifica del titolo esecutivo, ossia della precitata sentenza, quasi nell'immediato, con comunicazione di liquidazione, datata 2.03.2017, avente ad oggetto “Pensione n. 35105641 Cat. SOART, decorrenza
1 gennaio 1991 codice fiscale ”, indirizzata alla sig.ra CodiceFiscale_1 CP_1 quantificava l'ammontare delle somme ad ella dovute a titolo di pensione di reversibilità, riconosciutale in forza della sentenza emessa a seguito del giudizio proposto avverso la reiezione della domanda amministrativa presentata in data 6.11.2009, allegando le relative tabelle di calcolo dei singoli ratei spettanti, computati con decorrenza dalla data indicata dal giudice del lavoro in sentenza, ossia l'1 gennaio 1991 e specificando tanto l'ammontare delle somme dovute a titolo di arretrati, quanto quelle a titolo di interessi;
somme da quest'ultima quantificate in euro 7.197,72
(cfr. all. 2 fascicolo di parte opposta in primo grado).
La sig.ra tuttavia, dissentendo dalla liquidazione operata dall' nel precitato prospetto CP_1 Pt_1 con riguardo, nella specie, alla parte relativa al computo degli interessi, ritenendo che l'ammontare degli stessi fosse maggiore rispetto a quello calcolato dall'ente previdenziale nella sola somma di euro 7.197,72, stante peraltro l'inciso inequivocabile contenuto nella sentenza di primo grado emessa dal Giudice del Lavoro, ha, all'uopo, azionato il procedimento monitorio per pervenire all'esatta quantificazione degli stessi, evidenziando che, decurtata la somma già corrisposta dall'ente, gli stessi erano, comunque, da calcolarsi nell'ammontare di euro 31.659,84.
Peraltro, aggiungasi, che nella stessa comunicazione di liquidazione inviata dall' , nella sezione Pt_1
“proposizione dell'azione giudiziaria”, si ricorda che “entro tre anni dalla data di ricevimento di questa comunicazione potrà proporre azione giudiziaria ove ritenga che il riconoscimento della prestazione sia avvenuto parzialmente”. A tal fine, l'ente previdenziale non pone alcuna condizione, quale ad esempio l'invio di una qualche raccomandata, cui subordinare la proposizione dell'azione giudiziaria, se non il solo limite temporale dei tre anni, rispettato nel caso di specie, qualora si fosse ritenuto parziale il riconoscimento della prestazione.
Ebbene, poiché la sig.ra in considerazione della data di decorrenza indicata dal giudice del CP_1 lavoro in sentenza, riteneva, dunque, inferiore a quello dovuto l'ammontare computato a titolo di interessi, agiva in giudizio per ottenere il maggiore importo dovutole e, stante la competenza ormai devoluta al G.d.P. in materia di interessi e accessori sulle prestazioni previdenziali e assistenziali, tenuto conto anche di quanto riportato nella stessa comunicazione (proposizione dell'azione Pt_1
giudiziaria), azionava il relativo procedimento monitorio.
Sicchè, a rigor di logica, pur considerando la disposizione citata dall'appellante, ossia l'art. 44, comma 4, del D.L. 269/2003, stante la ratio essa sottesa, ossia quella di deflazionare il contenzioso, il fine della menzionata raccomandata, è stato comunque assolto dalla ricorrente mediante la notifica all' della sentenza del Giudice del Lavoro munita di formula esecutiva. Parimenti, poi, Pt_1
risulta anche rispettato il termine citato dalla medesima disposizione, ossia i centoventi giorni dopo i quali sarebbe stato possibile presentare la domanda giudiziale per gli interessi. Infatti, dopo la notifica della citata sentenza (ultima notifica 28.02.2017), il procedimento monitorio è stato intrapreso mediante deposito di ricorso in data 19.09.2017; indi, ben oltre i centoventi giorni di cui alla norma citata dall' e, comunque, prima dei tre anni di cui alla comunicazione di Pt_1
liquidazione.
“Poiché anche i crediti assistenziali, oltre che previdenziali, sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria (cumulabili, peraltro, solo fino all'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991), trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimerne
l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo il combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e
150 att. c.p.c., per il conseguimento degli stessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti degli enti erogatori della prestazione né l'accertamento di una loro responsabilità, essendo sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di centoventi giorni, ex art.
7 della legge n. 533 del 1973, stabilito in generale per i crediti verso gli enti pubblici” (cfr.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6882 del 13 maggio 2002).
Giova precisare che, nonostante la sentenza munita di formula esecutiva e notificata all'ente previdenziale non sia esattamente assimilabile all'inoltro della lettera raccomandata di cui al citato art. 44, comma 4, tuttavia, l'invio della stessa ha comunque posto l' nella condizione di Pt_1
conoscere esattamente il titolare del diritto di credito e i suoi dati, peraltro, contenuti nel fascicolo del giudice del lavoro, oltre che consentire al medesimo ente previdenziale di determinare con esattezza non solo l' ammontare del credito relativo alla prestazione principale, ma anche quello dovuto a titolo di interessi, stante il chiaro inciso contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dal G.L. ove si “accerta il diritto di parte ricorrente alla pensione di reversibilità a decorrere dal
1.1.1991; condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, oltre gli interessi Pt_1
legali dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria”; sentenza poi confermata anche dal giudice del gravame (Corte d'Appello di Catanzaro, sent. n. 81/2020). Ebbene, la statuizione giudiziale è chiara ed inequivoca sul punto.
Opinare diversamente significherebbe contravvenire alla ratio della disposizione stessa.
Peraltro, pur volendo ritenere necessario l'invio della citata lettera raccomandata, o comunque quella che la giurisprudenza cita come “domanda amministrativa”, è pur vero che in tal caso non è necessario attenersi rigidamente a moduli e formulari specifici per la presentazione di una domanda amministrativa, dovendo, più che altro, considerare il raggiungimento dello scopo perseguito, ossia, nel caso di specie, consentire l'esatta individuazione del credito e i correlativi dati del titolare, già contenuti nella notificata sentenza.
La Corte di Cassazione, in particolare, con la sentenza n. 14412 del 2019 ha sancito, sul punto, che non deve ritenersi necessaria “la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso Pt_1
di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente”.
Del resto, non risulta che, a seguito della notificazione della sentenza emessa dal G.L. siano sorti dubbi circa la prestazione richiesta, né che siano stati chiesti chiarimenti.
Deve poi sottolinearsi che l'art. 111, comma I, Cost., stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di “giusto processo” indicando con tale formula l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio. La disposizione costituzionale citata impone di escludere che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge e, dunque, l' , stante la riserva assoluta di legge, non può Pt_1
individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto o incompleto, rispetto della modulistica all'uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale. In conclusione, pertanto, deve affermarsi che l' non può incidere, con la predisposizione di Pt_1
particolari moduli, sulla procedibilità della domanda o sulla sua proponibilità. (cfr. Tribunale di
Avellino, sent. n. 184/2025 del 12.02.2025).
Si precisa, infatti, che la disposizione richiamata dall' , ossia l'art. 44, comma 4, Controparte_3 del più volte citato D.L., non sanziona con l'improponibilità o improcedibilità la domanda giudiziale non preceduta dalla lettera raccomandata, atteso che nulla dice espressamente sul punto. L'improponibilità discende, infatti, soltanto dall'assoluta mancanza di una domanda amministrativa rivolta ad ottenere la prestazione richiesta in via giudiziaria (Cass. Sez. Lav. n. 5453/2017); cosa che non appare essersi verificata nel caso di specie.
La ratio di una siffatta sanzione risiede, infatti, nell'esigenza che l'assicurato porti a conoscenza dell'Istituto “fatti” la cui esistenza è solo a lui nota. Diverso è il caso, come quello di specie, in cui la domanda sia comunque pervenuta in data certa nella sfera di conoscenza dell'Ente.
Sul punto, Cass., Sez. Lav., sentenza n. 14412/2019 ha condivisibilmente ritenuto “che non sia necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule Pt_1 sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda…”.
A parere della Suprema Corte, la domanda non sarebbe necessaria anche nell'ipotesi in cui sull'an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes (cfr. Cass. 7710/2005).
In ultimo, ma non per importanza, si rileva che il richiamo di parte appellata all'art. 148 disp. att.
c.p.c. concorre, ulteriormente, ad escludere che sia considerata condizione di procedibilità/proponibilità della domanda giudiziale l'invio della preventiva lettera raccomandata, menzionata dall'art. 44, comma 4, del D.L. n. 269/2003, atteso che il predetto disposto codicistico recita “Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi”.
In considerazione di quanto argomentato, dunque, nel ritenete infondata, dunque, l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda giudiziale sollevata dall'ente previdenziale, in rigetto del motivo di gravame sollevato dall'ente previdenziale sul punto, si conferma la sentenza di primo grado in parte qua, così come integrata in parte motiva nei termini sopra esposti.
Parimenti infondato e, indi, da rigettare, si appalesa il secondo motivo di gravame sollevato dall' . Pt_1
L'ente previdenziale censura la sentenza di primo grado laddove il giudicante, nel ritenere infondata l'opposizione e, quindi, corretto il computo degli interessi richiesti dall'opposta, richiamando all'uopo la sentenza del Giudice del Lavoro, ha poi rilevato che l' , con l'opposizione, pur Pt_1 contestata la decorrenza del diritto agli interessi, non avrebbe contestato l'esattezza della somma richiesta. Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione d'impugnazione in senso proprio, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare l'esistenza del diritto fatto valere in sede monitoria, con la conseguenza che la pronuncia del decreto ingiuntivo non influisce sulla sostanziale posizione delle parti davanti al giudice e, pertanto, non muta le normali regole in materia di onere probatorio. In questo senso, dunque, l'opponente non propone una domanda propria, ma si limita a difendersi da quella proposta contro di lui da chi ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo. Ne deriva che il contenuto dell'atto di opposizione va assimilato a quello di una comparsa di costituzione e che, sotto il profilo più schiettamente probatorio,
l'opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dall'opposto, ma è quest'ultimo che deve preliminarmente dare prova certa dei fatti costitutivi del diritto vantato: solo se e quando detta prova sarà fornita l'opponente dovrà a sua volta adempiere al proprio onere probatorio.
Ebbene, esaminato il compendio probatorio in atti e, in particolare, l'atto introduttivo del giudizio di opposizione dell'ente previdenziale, si rileva come quest'ultimo, nel richiamare la disposizione normativa sul computo degli interessi previdenziali (art. 16, comma 6, l. 412/91), si è limitata a sostenere la correttezza del proprio computo in ordine all'esatta individuazione della loro decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ossia il 6.11.2009.
Orbene, ictu oculi, non risulta che l'ente previdenziale abbia, opportunamente, all'uopo contestato in maniera specifica, a norma di quanto impone l'art. 115 c.p.c., i prospetti di calcolo allegati a fondamento della propria domanda dalla sig.ra contenenti nel dettaglio i singoli importi CP_1
relativi agli interessi maturati su ogni singolo rateo, dalla loro scadenza al soddisfo.
L'opponente in primo grado si è limitato a sostenere che la data di decorrenza degli interessi fosse diversa da quella determinata giudizialmente dal Giudice del Lavoro in sentenza.
Invero, tale assunto appare infondato, atteso che è lapalissiano che dall'inciso contenuto nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Paola – sezione lavoro, il computo degli interessi debba essere fatto decorrere a partire dalla data di riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, ossia alla pensione di reversibilità e, indi, dall'1.1.1991, così per come indicato in sentenza. Tant'è che il Giudice del Lavoro, infatti, aggiunge in parte dispositiva la condanna dell'ente previdenziale al pagamento degli interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.
E', pertanto, inequivocabile quanto giudizialmente statuito con sentenza.
In considerazione di tanto, comprovando ciò ancor più la proponibilità e procedibilità dell'azione spiegata dalla in sede monitoria, l' avrebbe con un semplice calcolo matematico CP_1 Pt_1
potuto, una volta ricevuta la notifica della sentenza, computare esattamente gli interessi dovuti all'istante, facendoli, all'uopo, decorrere dalla data giudizialmente accertata con la sentenza del Giudice del Lavoro, così per come documentato dall'appellato in sede monitoria con i prospetti di calcolo allegati che, in ogni caso, non sono stati specificatamente contestati dall'opponente.
A parere della giurisprudenza di legittimità, infatti, “Gli interessi legali sui crediti pecuniari liquidi ed esigibili, quali sono i crediti di lavoro e quelli previdenziali, decorrono di pieno diritto, dalla maturazione di questi alla scadenza, indipendente dalla mora, in quanto sono determinabili attraverso un procedimento di mero calcolo sulla base di elementi aritmetici già noti o che comunque devono essere noti” (cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1663 del 7 marzo
1983).
In considerazione di tanto, anche detto motivo di gravame, siccome infondato, deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado anche in parte qua.
La particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e la presenza di taluni orientamenti difformi, giustificano la compensazione integrale delle spese processuali afferenti al presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sul giudizio di appello n. 1062/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello per le ragioni di cui in parte motiva;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio.
3) Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n.
115/02, con obbligo per la parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Paola (CS) lì, 8.03.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1062/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
, (C.F. – Parte_1 P.IVA_1
p.iva ), in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli P.IVA_2
avv.ti Umberto Ferrato e Carmela Filice ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'istituto, sito in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, in virtù di procura generale alle liti per notar del 21.07.2015, rep. n. 80974, allegata in atti;
Persona_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Controparte_1 CodiceFiscale_1
Idone ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Paola (CS), Piazza del
Popolo n. 5, in virtù di procura alle liti posta a margine della comparsa di costituzione in appello e su foglio separato;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 67/2021, emessa all'esito del proc. n. 1086/2017 R.G. –
Giudice di Pace di Paola, depositata in data 12.02.2021 e non notificata;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo in data 23.07.2021, a mani del CP_2
procuratore costituito in primo grado, l' , in Parte_1
p.l.r.p.t., proponeva appello avverso la sentenza n. 67/2021, emessa in data 8.2.2021 e depositata il 12.2.2021, nel proc. n. 1086/2017 r.g., non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Paola rigettava l'opposizione proposta dall' avverso il D.I. n. 239/2017 emesso dal medesimo Pt_1 ufficio, condannando, al contempo, l'ente previdenziale al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. Graziella Idone.
L'appellante chiedeva, previo accoglimento dell'istanza formulata ex art. 283 c.p.c., accogliere l'appello proposto, riformando e/o annullando la sentenza oggetto di gravame e, per l'effetto, preliminarmente, disporre l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo improcedibile e/o inammissibile;
in via subordinata, nel merito, ritenere infondata e non dovuta la pretesa fatta valere in sede di cognizione sommaria nei confronti dell' , per tutte Pt_1 le motivazioni esposte;
per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione in favore dell' Pt_1
degli importi medio tempore incamerati in esecuzione della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione in appello, tempestivamente depositata in data 18.11.2021, si costituiva in giudizio la sig.ra la quale chiedeva rigettarsi integralmente l'appello Controparte_1 perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di gravame che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' in primo grado, con Pt_1
conseguente conferma del predetto decreto che aveva riconosciuto il diritto della sig.ra alla CP_1
corresponsione della somma di euro 31.659,84, a titolo di interessi legali maturati e non corrisposti, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Graziella Idone.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza dell'11.08.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.07.2022, il precedente Giudice sul ruolo, ritenuto non sussistere i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 67/2021 del 12.2.2021 emessa dal Giudice di Pace di Paola, formulata ex art. 283 c.p.c. dall'appellante.
Con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e il Giudice introitava la causa a sentenza, concedendo giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
A fondamento del proposto gravame, l'appellante, riportando pedissequamente i capi della sentenza che chiedeva riformare, ha eccepito l'erroneità della stessa nella parte in cui il giudice di prime, disattendendo l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda giudiziale, ex art. 44, comma 4, D.L. 269/2003 sollevata dall'ente previdenziale in primo grado, ha ritenuto non sussistere alcuna improcedibilità per mancato esperimento del procedimento amministrativo, stante la non applicabilità ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace delle disposizioni di cui all'art. 443 c.p.c., eludendo, così, quanto prescritto dalla precitata normativa speciale richiamata. L'appellante, poi, ha ritenuto, altresì, non condivisibile la sentenza di prime cure, e ne ha dunque chiesto la riforma, per violazione dell'art. 16, comma 6, L. 412/1991, nella parte in cui il Giudice di Pace, nel rigettare la proposta opposizione, siccome non fondata, ha ritenuto che la data di decorrenza per il calcolo degli interessi fosse quella indicata nella sentenza emessa dal Tribunale in funzione di Giudice del
Lavoro, rilevando, inoltre, che l'ente previdenziale non avrebbe comunque contestato l'esattezza del calcolo della somma richiesta, ma solo la decorrenza nel computo degli interessi. Reiterava, infine,
l'eccezione di prescrizione, ritenendo, peraltro, che il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sull'istanza ex art. 295 c.p.c. formulata dall' in sede di note autorizzate depositate Pt_1 in primo grado per l'udienza dell'11.11.2020.
In via preliminare deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione preliminare, spiegata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; al riguardo preme rilevare che dalla lettura complessiva dell'atto appaiono adeguatamente e chiaramente indicati i motivi di appello, di talchè detta eccezione deve ritenersi non fondata.
Ed ancora preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, genericamente sollevata da parte appellante, per la prima volta, solo in sede di gravame.
Ebbene, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal Giudice, la stessa non può proporsi per la prima volta in sede di gravame.
In realtà, l'ente previdenziale, impropriamente e irritualmente, solo con l'atto d'appello solleva detta eccezione, senza, peraltro, null'altro precisare;
eccezione, peraltro, giammai sollevata in sede di prime cure.
Dall'esame del compendio probatorio in atti, infatti, e in particolare dalla sentenza pronunciata dal
Tribunale – sez. lavoro (n. 82/2017 allegata al fascicolo di parte appellata) con la quale è stato riconosciuto il diritto alla prestazione principale, ossia alla pensione di reversibilità della sig.ra si evince che l'ente previdenziale solo innanzi al precitato giudicante aveva provveduto a CP_1
sollevare detta eccezione;
eccezione peraltro non accolta dal Giudice, in funzione di giudice del lavoro, siccome generica (cfr. sentenza n. 87/2017 Tribunale di Paola – sez. lavoro).
E, infatti, per mera completezza espositiva, stante l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in detta sede, si evidenzia come la Corte di Cassazione abbia ricordato che l'eccezione di prescrizione
è validamente proposta quando la parte abbia dimostrato l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr.
Cass., sent. n. 30303/2021). Sempre in via preliminare, si evidenzia la palese infondatezza della doglianza sollevata dall'ente previdenziale appellante con riguardo all'omessa pronuncia del Giudice di primo grado sull'istanza di cui all'art. 295 c.p.c.
Ebbene, dall'esame degli atti e verbali relativi al primo grado di giudizio, ci si avvede come il giudice di prime cure abbia disposto la sospensione del giudizio allorquando era stato, all'uopo, dato atto dalla parte opponente della pendenza di giudizio di appello proposto dal medesimo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Paola in funzione di giudice del lavoro;
giudizio poi definitosi con sentenza n. 81/2020 emessa dalla corte d'Appello di Catanzaro che ha confermato quella di primo grado. Sicché, nonostante fosse stato poi successivamente rilevato nel corso del medesimo giudizio, da parte dell'ente previdenziale, che pendeva ricorso in Cassazione avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello, tuttavia, il Giudice di Pace ha ritenuto di non dover disporre sospensione alcuna del giudizio, introitando la causa a sentenza.
La Corte di Cassazione, con recentissima sentenza del 25/03/2024 n. 7952, ha statuito sul punto che
“la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente va disposta solo allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato attraverso il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall' art. 337, comma 2, c.p.c. , ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che la decisione possa essere riformata” (cfr. Cass. civ., sez. V, sent. n. 7952 del 25.2024).
E', dunque, infondato e, indi, non suscettibile di accoglimento tale motivo di censura, non ravvisandosi nella sentenza oggetto di gravame alcuna omessa pronuncia del G.d.P. di Paola che, invero, nel trattenere la causa in decisione, nonostante l'avanzata istanza di sospensione da parte dell' nelle note conclusive depositate per l'ultima udienza, ha implicitamente ritenuto, nel Pt_1
rispetto dei propri poteri discrezionali, di rigettarla.
Tanto precisato, l'appello è infondato e, indi, meritevole di rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, innanzitutto, evidenziare come con legge n. 18 giugno 2009 n. 69, entrata in vigore il 4 luglio, ci sia stata l'attribuzione al Giudice di Pace di una nuova competenza, ossia di quella relativa alle cause per interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali da parte dell'ente assicuratore. Nella specie, infatti, ai sensi del nuovo art. 7, comma 3-bis, per come modificato dalla legge n. 69/2009, il Giudice di pace diventa il giudice naturale “per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali”, senza alcun limite di valore. Ne consegue che l'oggetto della controversia non riguarda il diritto alla prestazione, la cui competenza a decidere è del giudice del lavoro, ma solo il pagamento degli interessi, nel caso di ritardo nella erogazione delle prestazioni dovute e dell'eventuale rivalutazione.
Tuttavia, rispetto ai procedimenti aventi ad oggetto tali controversie, devolute, dunque, alla competenza al giudice di pace, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 409 e seguenti c.p.c. Tale esclusione è normativamente sancita dall'art. 442, ultimo comma, c.p.c., così per come modificato dall'art. 46 della legge 69/2009, il quale prevede che “per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo”.
Ergo, dalla mancata applicazione della normativa tipica del rito del lavoro ne consegue che per la materia di nuova competenza del giudice di pace non sarebbe necessario esperire il tentativo di conciliazione e/o il previo ricorso in sede amministrativa, atteso che il giudizio segue il rito ordinario con le formalità, per il giudizio ordinario innanzi al Giudice di Pace (art. 311 e seguenti del libro II, titolo II c.p.c.), da questo previsto.
Aggiungasi, peraltro, che, per come evidenziato dalla dottrina, la competenza in materia del giudice di pace trova applicazione unicamente quando il credito per gli interessi viene azionato dopo la conclusione del giudizio, o nel caso di riconoscimento nella fase amministrativo, sulla prestazione previdenziale o assistenziale e nel ritardo dell'erogazione della stessa;
così come nella fattispecie di cui all'odierno giudizio.
Indi, l'appellata, parte opposta in sede di primo grado, ottenuto il riconoscimento giudiziale del suo diritto alla pensione di reversibilità (prestazione principale), con sentenza emessa dal Tribunale di
Paola – sezione lavoro, non condividendo la liquidazione dell' in ordine alla quantificazione Pt_1
degli interessi, ha azionato il relativo procedimento monitorio ottenendo il chiesto provvedimento di ingiunzione nei confronti dell'ente previdenziale, provvedimento che l' ha poi opposto e che è Pt_1
stato confermato con la sentenza appellata nel presente giudizio.
Ciononostante, l'appellante nel censurare la sentenza di primo grado, fa rilevare che la questione posta all'attenzione del Giudice di Pace nel procedimento di opposizione al provvedimento monitorio e da questi erroneamente vagliata, non ha riguardato tanto l'eccepita improcedibilità della domanda giudiziale per mancata applicazione delle norme che regolamentano il rito lavoro
(mancato esperimento del procedimento amministrativo), indi, ritenute dal giudice di prime cure, a ragione, non applicabili ai giudizi in materia devoluti alla sua cognizione, quanto, piuttosto,
l'improcedibilità della proposta domanda giudiziale di interessi, azionata con l'introduzione del giudizio monitorio dalla sig.ra per violazione di una norma speciale e, in particolare, per CP_1 violazione dell'art. 44, comma 4, del D.L. 269/2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003. Detta ultima citata disposizione normativa recita: “L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'articolo 442 del codice di procedura civile, può essere proposta solo dopo che siano decorsi
120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito”.
Stando al dato letterale della succitata norma, il tenore della previsione sembrerebbe esplicito, e la sua funzione sarebbe quella di deflazionare il contenzioso giudiziale e di consentire un rapido soddisfacimento dei crediti aventi ad oggetto gli accessori delle prestazioni previdenziali e assistenziali, che seguono automaticamente il diritto principale già riconosciuto.
A tal proposito, la Cassazione ha precisato, all'uopo, che “La preventiva presentazione della domanda amministrativa degli accessori del credito previdenziale o assistenziale, prevista ex art.
44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003, a fini deflattivi del contenzioso e di accelerazione delle procedure di liquidazione, costituisce condizione di proponibilità della relativa domanda giudiziale e la sua omissione, attenendo ad un presupposto dell'azione, è rilevabile anche
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, al pari della mancanza della domanda amministrativa relativa alla prestazione principale” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 2760 del 30 gennaio 2019).
Se fosse così, la domanda giudiziale proposta dalla mediante l'attivazione del CP_1
procedimento monitorio sarebbe da dichiararsi improponibile, stante il mancato preventivo inoltro della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contemplata dall'art. 44, comma 4, del citato
Decreto-legge.
Poiché, tuttavia, la ratio di detta disposizione è quella di deflazionare il contenzioso, dovrebbe, a questo punto, ritenersi che, a prescindere da specifici moduli o formulari utilizzati o particolari formalità imposte, ciò che rileva è che l'ente tenuto all'adempimento, nel caso di specie, l' , sia Pt_1
stato posto in condizione di individuare esattamente i dati del titolare del diritto (ossia dati anagrafici, residenza e codice fiscale), oltre che identificare esattamente il credito.
Ebbene, detto onere pare essere stato, comunque, assolto dalla parte appellata.
La sig.ra infatti, ottenuto innanzi al Giudice del Lavoro il riconoscimento del suo diritto CP_1
alla pensione di reversibilità, ossia alla prestazione principale (cfr. sentenza Tribunale di Paola – sez. lavoro n. 87/2017 emessa e pubblicata il 7.2.2017, confermata in sede di appello con sentenza n. 81/2020 del 19.02.2020, allegate al fascicolo di primo grado di parte opposta ), ha CP_1 provveduto a notificare l'emesso provvedimento giudiziale di primo grado, spedito in formula esecutiva in data 10.02.2017, all'ente previdenziale, tanto presso la sede centrale, quanto presso quella territoriale di Cosenza, nonché a mani dei procuratori costituiti in giudizio (rispettivamente in data 20.02.2017, il 21.02.2017 e il 28.02.2017); fatto, peraltro, ammesso e non contestato dallo stesso appellante.
Stante, dunque, detta notificazione, l' era stato posto in condizione tanto di conoscere la Pt_1
pretesa creditoria avanzata nei suoi riguardi, quanto gli erano altresì ben noti i dati identificativi relativi al soggetto istante cui era stata riconosciuta la prestazione.
Tale assunto trova chiaro riscontro nelle allegazioni probatorie tanto di parte appellata, opposta in primo grado, quanto di parte appellante, opponente di primo grado.
In disparte, infatti, le allegazioni in fatto dell'appellata secondo la quale la stessa, siccome percettrice di altra prestazione previdenziale, era soggetto già noto all'ente previdenziale appellante, giova, in realtà, evidenziare, che lo stesso ente previdenziale, proprio a seguito della notifica del titolo esecutivo, ossia della precitata sentenza, quasi nell'immediato, con comunicazione di liquidazione, datata 2.03.2017, avente ad oggetto “Pensione n. 35105641 Cat. SOART, decorrenza
1 gennaio 1991 codice fiscale ”, indirizzata alla sig.ra CodiceFiscale_1 CP_1 quantificava l'ammontare delle somme ad ella dovute a titolo di pensione di reversibilità, riconosciutale in forza della sentenza emessa a seguito del giudizio proposto avverso la reiezione della domanda amministrativa presentata in data 6.11.2009, allegando le relative tabelle di calcolo dei singoli ratei spettanti, computati con decorrenza dalla data indicata dal giudice del lavoro in sentenza, ossia l'1 gennaio 1991 e specificando tanto l'ammontare delle somme dovute a titolo di arretrati, quanto quelle a titolo di interessi;
somme da quest'ultima quantificate in euro 7.197,72
(cfr. all. 2 fascicolo di parte opposta in primo grado).
La sig.ra tuttavia, dissentendo dalla liquidazione operata dall' nel precitato prospetto CP_1 Pt_1 con riguardo, nella specie, alla parte relativa al computo degli interessi, ritenendo che l'ammontare degli stessi fosse maggiore rispetto a quello calcolato dall'ente previdenziale nella sola somma di euro 7.197,72, stante peraltro l'inciso inequivocabile contenuto nella sentenza di primo grado emessa dal Giudice del Lavoro, ha, all'uopo, azionato il procedimento monitorio per pervenire all'esatta quantificazione degli stessi, evidenziando che, decurtata la somma già corrisposta dall'ente, gli stessi erano, comunque, da calcolarsi nell'ammontare di euro 31.659,84.
Peraltro, aggiungasi, che nella stessa comunicazione di liquidazione inviata dall' , nella sezione Pt_1
“proposizione dell'azione giudiziaria”, si ricorda che “entro tre anni dalla data di ricevimento di questa comunicazione potrà proporre azione giudiziaria ove ritenga che il riconoscimento della prestazione sia avvenuto parzialmente”. A tal fine, l'ente previdenziale non pone alcuna condizione, quale ad esempio l'invio di una qualche raccomandata, cui subordinare la proposizione dell'azione giudiziaria, se non il solo limite temporale dei tre anni, rispettato nel caso di specie, qualora si fosse ritenuto parziale il riconoscimento della prestazione.
Ebbene, poiché la sig.ra in considerazione della data di decorrenza indicata dal giudice del CP_1 lavoro in sentenza, riteneva, dunque, inferiore a quello dovuto l'ammontare computato a titolo di interessi, agiva in giudizio per ottenere il maggiore importo dovutole e, stante la competenza ormai devoluta al G.d.P. in materia di interessi e accessori sulle prestazioni previdenziali e assistenziali, tenuto conto anche di quanto riportato nella stessa comunicazione (proposizione dell'azione Pt_1
giudiziaria), azionava il relativo procedimento monitorio.
Sicchè, a rigor di logica, pur considerando la disposizione citata dall'appellante, ossia l'art. 44, comma 4, del D.L. 269/2003, stante la ratio essa sottesa, ossia quella di deflazionare il contenzioso, il fine della menzionata raccomandata, è stato comunque assolto dalla ricorrente mediante la notifica all' della sentenza del Giudice del Lavoro munita di formula esecutiva. Parimenti, poi, Pt_1
risulta anche rispettato il termine citato dalla medesima disposizione, ossia i centoventi giorni dopo i quali sarebbe stato possibile presentare la domanda giudiziale per gli interessi. Infatti, dopo la notifica della citata sentenza (ultima notifica 28.02.2017), il procedimento monitorio è stato intrapreso mediante deposito di ricorso in data 19.09.2017; indi, ben oltre i centoventi giorni di cui alla norma citata dall' e, comunque, prima dei tre anni di cui alla comunicazione di Pt_1
liquidazione.
“Poiché anche i crediti assistenziali, oltre che previdenziali, sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria (cumulabili, peraltro, solo fino all'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991), trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimerne
l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo il combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e
150 att. c.p.c., per il conseguimento degli stessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti degli enti erogatori della prestazione né l'accertamento di una loro responsabilità, essendo sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di centoventi giorni, ex art.
7 della legge n. 533 del 1973, stabilito in generale per i crediti verso gli enti pubblici” (cfr.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6882 del 13 maggio 2002).
Giova precisare che, nonostante la sentenza munita di formula esecutiva e notificata all'ente previdenziale non sia esattamente assimilabile all'inoltro della lettera raccomandata di cui al citato art. 44, comma 4, tuttavia, l'invio della stessa ha comunque posto l' nella condizione di Pt_1
conoscere esattamente il titolare del diritto di credito e i suoi dati, peraltro, contenuti nel fascicolo del giudice del lavoro, oltre che consentire al medesimo ente previdenziale di determinare con esattezza non solo l' ammontare del credito relativo alla prestazione principale, ma anche quello dovuto a titolo di interessi, stante il chiaro inciso contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dal G.L. ove si “accerta il diritto di parte ricorrente alla pensione di reversibilità a decorrere dal
1.1.1991; condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, oltre gli interessi Pt_1
legali dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria”; sentenza poi confermata anche dal giudice del gravame (Corte d'Appello di Catanzaro, sent. n. 81/2020). Ebbene, la statuizione giudiziale è chiara ed inequivoca sul punto.
Opinare diversamente significherebbe contravvenire alla ratio della disposizione stessa.
Peraltro, pur volendo ritenere necessario l'invio della citata lettera raccomandata, o comunque quella che la giurisprudenza cita come “domanda amministrativa”, è pur vero che in tal caso non è necessario attenersi rigidamente a moduli e formulari specifici per la presentazione di una domanda amministrativa, dovendo, più che altro, considerare il raggiungimento dello scopo perseguito, ossia, nel caso di specie, consentire l'esatta individuazione del credito e i correlativi dati del titolare, già contenuti nella notificata sentenza.
La Corte di Cassazione, in particolare, con la sentenza n. 14412 del 2019 ha sancito, sul punto, che non deve ritenersi necessaria “la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso Pt_1
di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente”.
Del resto, non risulta che, a seguito della notificazione della sentenza emessa dal G.L. siano sorti dubbi circa la prestazione richiesta, né che siano stati chiesti chiarimenti.
Deve poi sottolinearsi che l'art. 111, comma I, Cost., stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di “giusto processo” indicando con tale formula l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio. La disposizione costituzionale citata impone di escludere che l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge e, dunque, l' , stante la riserva assoluta di legge, non può Pt_1
individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto o incompleto, rispetto della modulistica all'uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale. In conclusione, pertanto, deve affermarsi che l' non può incidere, con la predisposizione di Pt_1
particolari moduli, sulla procedibilità della domanda o sulla sua proponibilità. (cfr. Tribunale di
Avellino, sent. n. 184/2025 del 12.02.2025).
Si precisa, infatti, che la disposizione richiamata dall' , ossia l'art. 44, comma 4, Controparte_3 del più volte citato D.L., non sanziona con l'improponibilità o improcedibilità la domanda giudiziale non preceduta dalla lettera raccomandata, atteso che nulla dice espressamente sul punto. L'improponibilità discende, infatti, soltanto dall'assoluta mancanza di una domanda amministrativa rivolta ad ottenere la prestazione richiesta in via giudiziaria (Cass. Sez. Lav. n. 5453/2017); cosa che non appare essersi verificata nel caso di specie.
La ratio di una siffatta sanzione risiede, infatti, nell'esigenza che l'assicurato porti a conoscenza dell'Istituto “fatti” la cui esistenza è solo a lui nota. Diverso è il caso, come quello di specie, in cui la domanda sia comunque pervenuta in data certa nella sfera di conoscenza dell'Ente.
Sul punto, Cass., Sez. Lav., sentenza n. 14412/2019 ha condivisibilmente ritenuto “che non sia necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule Pt_1 sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda…”.
A parere della Suprema Corte, la domanda non sarebbe necessaria anche nell'ipotesi in cui sull'an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes (cfr. Cass. 7710/2005).
In ultimo, ma non per importanza, si rileva che il richiamo di parte appellata all'art. 148 disp. att.
c.p.c. concorre, ulteriormente, ad escludere che sia considerata condizione di procedibilità/proponibilità della domanda giudiziale l'invio della preventiva lettera raccomandata, menzionata dall'art. 44, comma 4, del D.L. n. 269/2003, atteso che il predetto disposto codicistico recita “Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi”.
In considerazione di quanto argomentato, dunque, nel ritenete infondata, dunque, l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda giudiziale sollevata dall'ente previdenziale, in rigetto del motivo di gravame sollevato dall'ente previdenziale sul punto, si conferma la sentenza di primo grado in parte qua, così come integrata in parte motiva nei termini sopra esposti.
Parimenti infondato e, indi, da rigettare, si appalesa il secondo motivo di gravame sollevato dall' . Pt_1
L'ente previdenziale censura la sentenza di primo grado laddove il giudicante, nel ritenere infondata l'opposizione e, quindi, corretto il computo degli interessi richiesti dall'opposta, richiamando all'uopo la sentenza del Giudice del Lavoro, ha poi rilevato che l' , con l'opposizione, pur Pt_1 contestata la decorrenza del diritto agli interessi, non avrebbe contestato l'esattezza della somma richiesta. Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione d'impugnazione in senso proprio, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare l'esistenza del diritto fatto valere in sede monitoria, con la conseguenza che la pronuncia del decreto ingiuntivo non influisce sulla sostanziale posizione delle parti davanti al giudice e, pertanto, non muta le normali regole in materia di onere probatorio. In questo senso, dunque, l'opponente non propone una domanda propria, ma si limita a difendersi da quella proposta contro di lui da chi ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo. Ne deriva che il contenuto dell'atto di opposizione va assimilato a quello di una comparsa di costituzione e che, sotto il profilo più schiettamente probatorio,
l'opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dall'opposto, ma è quest'ultimo che deve preliminarmente dare prova certa dei fatti costitutivi del diritto vantato: solo se e quando detta prova sarà fornita l'opponente dovrà a sua volta adempiere al proprio onere probatorio.
Ebbene, esaminato il compendio probatorio in atti e, in particolare, l'atto introduttivo del giudizio di opposizione dell'ente previdenziale, si rileva come quest'ultimo, nel richiamare la disposizione normativa sul computo degli interessi previdenziali (art. 16, comma 6, l. 412/91), si è limitata a sostenere la correttezza del proprio computo in ordine all'esatta individuazione della loro decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ossia il 6.11.2009.
Orbene, ictu oculi, non risulta che l'ente previdenziale abbia, opportunamente, all'uopo contestato in maniera specifica, a norma di quanto impone l'art. 115 c.p.c., i prospetti di calcolo allegati a fondamento della propria domanda dalla sig.ra contenenti nel dettaglio i singoli importi CP_1
relativi agli interessi maturati su ogni singolo rateo, dalla loro scadenza al soddisfo.
L'opponente in primo grado si è limitato a sostenere che la data di decorrenza degli interessi fosse diversa da quella determinata giudizialmente dal Giudice del Lavoro in sentenza.
Invero, tale assunto appare infondato, atteso che è lapalissiano che dall'inciso contenuto nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Paola – sezione lavoro, il computo degli interessi debba essere fatto decorrere a partire dalla data di riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, ossia alla pensione di reversibilità e, indi, dall'1.1.1991, così per come indicato in sentenza. Tant'è che il Giudice del Lavoro, infatti, aggiunge in parte dispositiva la condanna dell'ente previdenziale al pagamento degli interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.
E', pertanto, inequivocabile quanto giudizialmente statuito con sentenza.
In considerazione di tanto, comprovando ciò ancor più la proponibilità e procedibilità dell'azione spiegata dalla in sede monitoria, l' avrebbe con un semplice calcolo matematico CP_1 Pt_1
potuto, una volta ricevuta la notifica della sentenza, computare esattamente gli interessi dovuti all'istante, facendoli, all'uopo, decorrere dalla data giudizialmente accertata con la sentenza del Giudice del Lavoro, così per come documentato dall'appellato in sede monitoria con i prospetti di calcolo allegati che, in ogni caso, non sono stati specificatamente contestati dall'opponente.
A parere della giurisprudenza di legittimità, infatti, “Gli interessi legali sui crediti pecuniari liquidi ed esigibili, quali sono i crediti di lavoro e quelli previdenziali, decorrono di pieno diritto, dalla maturazione di questi alla scadenza, indipendente dalla mora, in quanto sono determinabili attraverso un procedimento di mero calcolo sulla base di elementi aritmetici già noti o che comunque devono essere noti” (cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1663 del 7 marzo
1983).
In considerazione di tanto, anche detto motivo di gravame, siccome infondato, deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado anche in parte qua.
La particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e la presenza di taluni orientamenti difformi, giustificano la compensazione integrale delle spese processuali afferenti al presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sul giudizio di appello n. 1062/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello per le ragioni di cui in parte motiva;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio.
3) Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1quater, D.P.R. n.
115/02, con obbligo per la parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Paola (CS) lì, 8.03.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli