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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 350 bis cpc, dando lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 4308, del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, (C.F. ), difesa dall'avv. Vincenzo Cimino, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti
Appellante
E
(P.I. ), difesa dall'avv. Lucio Cacciapuoti, giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura in atti
Appellata
E
CP_2
Appellata contumace
FATTI DI CAUSA
1. conveniva in giudizio e la Parte_1 CP_2 Controparte_3
Deduceva: che il giorno 11.7.2019, verso le ore 17.00, mentre attraversava sulle strisce pedonali via
Monterosa in Napoli, veniva investita dall'auto Daewoo Matiz tg. CC 141VN di proprietà di
, assicurata per la r.c. auto con la che proveniva CP_2 Controparte_1
dal lato opposto di marcia;
che la Daewoo investiva la alla parte frontale, facendola rovinare a terra;
Pt_1 che a seguito dell'impatto, l'attrice subiva lesioni personali, per cui veniva trasportata con l'ambulanza presso il Cardarelli di Napoli.
Chiedeva di: dichiarare la responsabilità della proprietaria della Daewoo Matiz, ; CP_2
condannare e la società al risarcimento dei danni CP_2 Controparte_1
biologico (26-27%) e dei danni morali ed esistenziali, per un ammontare di euro 50.000,00,
o altra somma maggiore o minore, oltre rivalutazione ed interessi.
2. Si costituiva la Controparte_1
Preliminarmente contestava la proponibilità della domanda.
Nel merito, deduceva che la domanda era infondata, in considerazione sia della mancanza di elementi da cui trarre l'addebito di responsabilità contestato, nonché l'esistenza del nesso di causalità tra il fatto e le lamentate lesioni;
che il sinistro descritto dall'istante si verificava oltretutto in luogo diverso da quello indicato, poichè la pretesa responsabile civile specificava che avrebbe investito la , sua Pt_1
conoscente, mentre percorreva la via Monte Taburno a Napoli, luogo evidentemente diverso dalla via Monte Rosa;
che in ogni caso, causa dell'invocata condanna sarebbe stato un incidente la cui dinamica non era descritta in modo preciso e tale da permettere la piena difesa;
che, in ordine al quantum, la somma richiesta appariva esorbitante e sproporzionata rispetto al tipo di lesioni lamentate, senza dire che tutti i pretesi danni lamentati quale conseguenza del sinistro de quo apparivano assolutamente non plausibili, spropositati ed in ogni caso non provati;
che le lesioni, se ed in quanto riferibili al sinistro di cui al giudizio e la loro entità, dovevano essere verificate e stabilite dal Giudice anche per mezzo di Consulente medico d'Ufficio.
Chiedeva il rigetto della domanda.
3. Rimaneva contumace . CP_2
4. Con la sentenza n. 6049, pubblicata il 12.6.2023, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e condannava al pagamento delle spese in favore della Parte_1 CP_1
.
[...]
In motivazione deduceva: che la , in comparsa, aveva indicato un luogo diverso, rispetto a quello allegato CP_1
dalla attrice, come luogo di accadimento di un sinistro in cui era convolta la proprietaria sua assicurata, ; CP_2
che la società aveva specificato che il sinistro descritto si era verificato in via Monte Taburno
a Napoli, luogo diverso da via Monte Rosa, luogo indicato dalla attrice;
che dunque era stato contestato il fatto storico;
che il richiamo di un luogo differente, per il quale nulla era stato detto in corso di regolare contraddittorio, rendeva indimostrato il fatto storico del sinistro;
che le allegazioni di parte attrice erano generiche;
che l'attrice nulla aveva provato, in quanto pur ammessa alla prova testimoniale, non aveva citato il teste indicato.
5. ha promosso appello. Parte_1
Deduce: che via Monte Taburno e via Monterosa sono strade contigue, distanti tra loro solo pochi metri, in quanto via Monte Rosa sfocia in via Taburno;
che la responsabile aveva dichiarato: “in data 11.7.2019 in via Monte Taburno, mentre circolavo alla guida della mia vettura, improvvisamente spuntava tra i veicoli in sosta la signora , già mia conoscente, attraversando la strada in curva e priva di strisce Parte_1 pedonali veniva investita dalla mia auto”; tale dichiarazione era stata male interpretata dal giudice di prime cure;
che, alla luce della dinamica del sinistro, doveva essere riconosciuta la responsabilità della
, o un concorso di colpa della danneggiata;
CP_2
che il teste indicato dalla attrice, , pur citato, era assente per varie udienze;
Testimone_1
per cui veniva indicato a verbale un nuovo teste, , che pur presente al Testimone_2
momento del sinistro, solo a distanza di anni veniva allo scoperto, in quanto al momento del sinistro non aveva fornito le sue generalità. Sulla richiesta di sostituzione del teste il giudice non prendeva alcun provvedimento, l'udienza veniva rinviata per trattazione scritta, ma l'attrice, erroneamente considerava che l'udienza fosse in presenza, per cui pur presentandosi un delegato del difensore, il giudice non apriva il verbale e non accettava l'atto di intimazione del teste;
che il giudice, neanche in sentenza, ha risposto alla richiesta di chiamare un ulteriore teste, indicato nella fase istruttoria dall'attrice.
6. Si è costituita la Controparte_1
Preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 cpc.
Deduce: che la domanda della attrice, attuale appellante, è stata rigettata in quanto rimasta del tutto non provata;
che una volta ammessa la prova per testimoni richiesta dalla attrice, questa aveva omesso di intimarne la comparizione per ben due udienze, tanto da essere stata invitata dal Giudice
(cfr. Verbale di udienza del 12.09.2022) a depositare telematicamente i documenti comprovanti l'avvenuta notifica della intimazione e, rilevato che l'attore non aveva provato di aver regolarmente citato il teste, aveva fissato udienza di precisazione delle conclusioni
(ordinanza 02.01.2023), a seguito della quale la causa è stata poi decisa;
che se vi erano degli altri testimoni presenti al fatto, ma mai indicati, non sembra motivo plausibile per una ipotetica quanto nemmeno richiesta rimessione in termini;
che l'appellante fondava le ragioni delle sue doglianze su una errata interpretazione dell'art. 2054 c.c., ma in effetti non aveva dato prova del fatto storico e cioè dell'investimento lamentato;
che le istanze istruttorie proposte in primo grado sarebbero potute essere riproposte in appello solo attraverso un apposito motivo di gravame e in ogni caso dovevano essere state riproposte con la precisazione delle conclusioni in primo grado (parte attrice non ha nemmeno rassegnato le conclusioni, non essendosi presentata alla relativa udienza);
che l'ipotetico valore confessorio della dichiarazione del preteso danneggiante non sarebbe opponibile all'assicuratore, che ha negato l'evento.
Ha chiesto il rigetto dell'appello.
7. Non si è costituita . CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente dichiarata la contumacia di . CP_2
L'atto di appello è stato notificato ai sensi dell'art. 140 cpc;
la prova della notifica può ritenersi ritualmente fornita anche a mezzo della schermata del sito delle , da cui risulta Parte_2
la consegna (v. sul punto, Cass. pen. 4485/2020)
2. L'appello è infondato.
3. L'appellante sostiene che agli atti vi sia una confessione dell'accaduto, pronunciata da . Da tale dichiarazione emergerebbe la dinamica del sinistro. CP_2
La ha contestato, sin dalla costituzione, che il sinistro si sia verificato come CP_1
dedotto dalla attrice.
4. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro.
Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato
e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art.
2733, comma 3, c.c.” (v. Cass. 25770/2019; v. anche Cass. SSUU 10311/2006).
5. La dichiarazione confessoria attribuita a , dunque, non costituisce CP_2
sufficiente prova dei fatti allegati dalla attrice, né nei confronti della , né nei CP_1
confronti della asserita danneggiante, . CP_2
6. L'indizio desumibile dalla confessione dovrebbe essere suffragato da altri elementi probatori.
7. Il tribunale, in sentenza, ha preso atto che la è decaduta dalla prova Pt_1
testimoniale richiesta in primo grado, ove aveva indicato un solo teste, . Testimone_1
L'appellante, nel proporre gravame, ha dedotto che era stato assente per Testimone_1
varie udienze e che, a verbale, era stato indicato altro testimone, , il quale Testimone_2
aveva rivelato solo a distanza di anni la sua presenza sul luogo del sinistro. Lamenta che il giudice di prime cure non abbia dato alcuna risposta alla richiesta di chiamare un secondo testimone.
La ha dedotto: CP_1
che il 12.9.2022 il tribunale aveva invitato l'attrice al deposito della prova della intimazione al teste;
che in assenza della prova, il tribunale, con ordinanza del 2.1.2023, aveva rinviato per la precisazione delle conclusioni;
che la attrice non aveva mai chiesto la rimessione in termini;
che le istanze istruttorie non erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
8. Nella specie, all'udienza del 12.9.2022 il tribunale effettivamente invitò la Pt_1
a depositare la prova della avvenuta intimazione dell'unico teste indicato, . Testimone_1
Con ordinanza del 2.1.2023, il tribunale prendeva atto del mancato deposito della prova della intimazione al teste e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La non contesta la declaratoria di decadenza dalla prova. In questa sede lamenta Pt_1
che il tribunale non abbia consentito la chiamata di altro testimone, della cui identità la sarebbe venuta a conoscenza dopo anni dal sinistro, tale , non Pt_1 Testimone_2 nonostante avesse formulato specifica istanza a verbale all'udienza del 12.9.2022.
9. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni
e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione” (v. Cass. 10767/2022; 33103/2021).
Nella specie, la , dopo avere formulato, all'udienza del 12.9.2022, istanza di Pt_1 ammissione del teste in quanto individuato come soggetto presente al sinistro (“L'avv. Tes_2
Verde chiede anche ammettersi l'escussione del teste res.te in Napoli alla Testimone_2 via Vico Valente n. 3 in quanto l'attrice ha individuato altro teste presente al momento del fatto”), non ha mai reiterato tale istanza in seguito;
poi, la non è stata presente Pt_1 all'udienza di precisazione delle conclusioni (v. verbale dell'udienza del 23.2.2023).
La mancata reiterazione della istanza di ammissione del teste , dopo l'udienza del Tes_2
12.9.2022 e al moment di precisare le conclusioni, insieme alla assenza di alcun comportamento processuale che lasci intendere che la voleva insistere per Pt_1
l'ammissione della prova testimoniale, conduce e ritenere che la attrice/appellante abbia rinunciato alla prova testimoniale e che, quindi, sia decaduta dalla facoltà di richiedere, in questo grado, la prova testimoniale.
10. Per altro, va osservato che all'udienza del 12.9.2022 il difensore della Pt_1 non ha chiesto di ascoltare il teste , in quanto l'identità di questo era stata conosciuta Tes_2 molto tempo dopo il sinistro: ha solo chiesto di ascoltare il teste in quanto l'attrice Tes_2
aveva individuato altro teste presente ai fatti.
La non ha mai chiesto la rimessione in termini per proporre istanze istruttorie - Pt_1 essendo da tempo perenti i termini preclusivi di cui all'art. 183 cpc -; in giudizio, non ha neanche allegato l'esistenza dei presupposti per la rimessione in termini, come delineati dal secondo comma dell'art. 153 cpc.
In ogni caso, per la rimessione in termini, come dettato dall'art. 153 cpc, la parte deve dimostrare di essere incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile: ad escludere la colpa della parte non è sufficiente allegare genericamente di avere conosciuto il nome di un testimone molto tempo dopo gli avvenimenti. Per altro, appare poco credibile quanto allegato dalla appellante, cioè che il nome di sia stato conosciuto tardivamente Tes_2
in quanto questi, pur presente al momento del sinistro, solo a distanza di anni veniva allo scoperto, in quanto al momento del sinistro non aveva fornito le generalità allontanandosi
(v. atto di appello).
11. Posto che la ha contestato la dinamica del sinistro, in assenza di CP_1
alcuna prova che asseveri la allegazione della , deve concludersi che la confessione Pt_1
rilasciata da non sia sufficiente a dimostrare i fatti;
pertanto, la domanda di CP_2
risarcimento deve ritenersi non fondata.
12. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
13. Le spese del presente grado di giudizio devono gravare sulla appellante, ai sensi dell'art. 91 cpc.
14. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
15. Il valore della controversia è indeterminabile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (così Cass. ord. 10984/2021).
Nella specie, la ha chiesto il pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di Pt_1
euro 50.000,00 o di altra somma maggiore o minore.
In ragione della formula usata, deve concludersi che il valore della causa sia indeterminabile. 16. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, le cause di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione del compenso, hanno valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro
260.000,00, tenendo conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Nella specie, considerando le questioni trattate, può farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
17. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione decisoria va fatta applicazione dei compensi medi, ridotto del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
18. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
tribunale di Napoli n. 6049, pubblicata il 12.6.2023;
b) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio Il Consigliere rel.
dott. Luigi Mancini