Articolo 11 della Legge 7 dicembre 1949, n. 904
Articolo 10Articolo 12
Versione
4 gennaio 1950
Art. 11.
Il secondo e il terzo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"L'iscritto ha pure la facolta' di chiedere, in sostituzione del trasferimento indicato al comma precedente, che, previa deduzione della riserva matematica per l'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia in quanto ad essa soggetto, gli sia corrisposto un importo pari ai contributi versati a suo favore per la parte a capitalizzazione.
"La domanda per il rimborso dei contributi deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale non oltre sei mesi dalla data di cessazione dal servizio".
Entrata in vigore il 4 gennaio 1950