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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7665 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Annabella Gaia Rosati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Monza, Largo
Esterle n. 4;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a [...] [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Voglia l'onorevole Tribunale di Monza, ogni altra istanza disattesa così giudicare, emettendo sentenza parziale di divorzio pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla ricorrente
[...]
, nato a [...], il [...] C. F.: , in Muggiò in data 21 Parte_1 C.F._1 luglio 2006, atto N. 26 Parte II, serie A, anno 2006, regime di separazione dei beni, con
[...]
, c.f. , nato il [...] a [...] e residente in [...] C.F._2
IV Novembre n. 4 alle seguenti
CONDIZIONI.
La casa rimane assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto;
Stabilire che i figli minori e siano affidati ad entrambi i genitori, in regime condiviso Per_1 Per_2 ex articolo 337 ter c.c., con collocazione prevalente presso la madre.
Il padre avrà ampia facoltà di frequentare e , compatibilmente agli impegni lavorativi Per_1 Per_2 dei genitori e dei ragazzi, per assisterli negli studi e vigilare sulla loro crescita, nel rispetto e nel mantenimento del suo ruolo genitoriale. In particolare, sempre compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e dei ragazzi, il padre potrà vedere i figli minori almeno un pomeriggio a settimana (se il week end successivo sarà di sua competenza), e almeno due pomeriggi la settimana successiva, (week end di competenza materna) dalle ore 18.30, fino a dopo la cena e li riaccompagnerà dalla madre, presso la casa coniugale, entro le 21.30. I giorni verranno concordati e definiti una volta a conoscenza dei giorni degli allenamenti e il calendario scolastico dei ragazzi. Potranno essere spostati occasionalmente, dopo richiesta di un genitore, con un preavviso di almeno di due giorni (liberi) e con accordi di tutti, genitori e CP_ figli. In caso di assenza del sig. , per motivi di lavoro, la sig.ra dovrà essere avvisata con un Pt_1 preavviso di almeno due giorni. Preminenti e fondamentali devono essere sempre e comunque gli impegni scolastici, sportivi e sociali di e a cui entrambi i genitori dovranno adattarsi;
se gli Per_1 Per_2 impegni sportivi dei figli si sovrapporranno, i genitori si accorderanno per assicurarne l'accompagnamento. I genitori si accorderanno sull'accompagnamento agli allenamenti sportivi settimanali dei figli. Sempre fatti salvi gli accordi fra i genitori e le richieste dei figli, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative;
Il padre potrà altresì tenere con sé i figli a Week end alternati dal venerdì dalle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 21,30. Trascorrerà inoltre con i figli una settimana durante le festività natalizie comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno;
e metà delle vacanze pasquali, garantendo ai ragazzi l'alternanza genitoriale;
durante le vacanze estive, i figli trascorreranno almeno tre settimane con l'uno e l'altro genitore, di cui al massimo non più di 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente entro
2 il 28 febbraio (in quanto la signora deve concordare e autorizzare le ferie proprie e dei colleghi Pt_1 per assicurare la copertura in ufficio) di ogni anno.
I genitori si obbligano a salvaguardare nei figli le rispettive figure genitoriali, astenendosi da comportamenti tali da poter ingenerare, in qualunque modo anche indiretto, confusione e/o screditamento dell'altra figura genitoriale, ben consapevoli delle ripercussioni negative che un tale atteggiamento potrebbe avere sui figli. CP_ Stabilire che il signor versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di €
900,00 mensili;
detta somma verrà aumentata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere avanti al Tribunale di Monza e precisamente:
SPESE PER LE QUALI è NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO:
SPESE MEDICHE
Esami diagnostici, analisi cliniche, trattamenti sanitari, visite specialistiche non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e di logopedia, spese mediche per interventi e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, salvo urgenze;
Cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se seguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
ALTRE SPESE:
Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es: lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
Viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti e manutenzione).
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche
Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
3 Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es: occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia)
Spese mediche urgenti
Spese scolastiche e di istruzione
Iscrizioni o contributi obbligatori per scuola pubblica
Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata.
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno, nei limiti di un costo medio di mercato.
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es: Comune) o dai suoi delegati ovvero istituti religiosi senza fine di lucro (es: oratori).
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
PER OGNI INTERPRETAZIONE LE PARTI FARANNO RIFERIMENTO AL PROTOCOLLO
RELATIVO ALLE SPESE SOTTOSCRITTO DAL TRIBUNALE DI MONZA E ORDINE DEGLI
AVVOCATI DEL 07 MAGGIO 2018.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica e-mail; sms;
messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo temine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DI RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (e.mail, messaggio, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il
4 pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre a tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
La detrazione delle spese straordinarie dei figli ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, fatto salvo per quelle pagate unicamente dalla madre che le porterà in detrazione per intero.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 21.7.2006 a Parte_1 CP_1
Muggiò;
- Dall'unione sono nati , in data 20.6.2008 e , in data 13.11.2010; Per_1 Per_2
- i coniugi comparivano in data 15.11.2023 avanti al Presidente del Tribunale di Monza nel procedimento di separazione svoltosi mediante la modalità della trattazione scritta e concluso con sentenza del predetto
Tribunale pubblicata in data 20.11.2023, alle seguenti condizioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa rimane assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto;
i coniugi continueranno a pagare le rate di mutuo residue al 50% come per legge, fino alla scadenza prevista a gennaio 2025. CP_ Il sig. avrà facoltà di prelevare tutti i propri effetti personali
3. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, in regime condiviso ex articolo 337 ter c.c., con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre tale regolamentazione comporta l'esercizio della responsabilità congiunta sui figli per le questioni di maggiore interesse e attinenti all'educazione, istruzione, salute e di residenza, ma anche la facoltà di occuparsi disgiuntamente delle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei ragazzi presso l'uno o l'altro genitore.
4. Il padre avrà ampia facoltà di frequentare e , compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e Per_1 Per_2 dei ragazzi, per assisterli negli studi e vigilare sulla loro crescita, nel rispettoe nel mantenimento del suo ruolo genitoriale. In particolare, sempre compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e dei ragazzi, il padre potrà vedere i figli minori almeno un pomeriggio a settimana (se il week end successivo sarà di sua competenza), e almeno due pomeriggi la settimana successiva, (week end di competenza materna) dalle ore 18.30, fino a dopo la cena e li riaccompagnerà dalla madre, presso la casa coniugale, entro le 21.30. I giorni verranno concordati e definiti una volta a conoscenza dei giorni degli allenamenti
e il calendario scolastico dei ragazzi.
Potranno essere spostati occasionalmente, dopo richiesta di un genitore, con un preavviso di almeno di due giorni (liberi) e CP_ con accordi di tutti, genitori e figli. In caso di assenza del sig. , per motivi di lavoro, la sig.ra dovrà essere Pt_1 avvisata con un preavviso di almeno due giorni. Preminenti e fondamentali devono essere sempre e comunque gli impegni scolastici, sportivi e sociali di e a cui entrambi i genitori dovranno adattarsi;
se gli impegni sportivi dei Per_1 Per_2 figli si sovrapporranno, i genitori si accorderanno per assicurarne l'accompagnamento. I genitori si accorderanno
5 sull'accompagnamento agli allenamenti sportivi settimanali dei figli. Sempre fatti salvi gli accordi fra i genitori e le richieste dei figli, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative;
Il padre potrà altresì tenere con sé i figli a Week end alternati dal venerdì dalle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore
21,30. Trascorrerà inoltre con i figli una settimana durante le festività natalizie comprendente ad anni alterni il giorno di
Natale o di Capodanno;
e metà delle vacanze pasquali, garantendo ai ragazzi l'alternanza genitoriale;
durante le vacanze estive, i figli trascorreranno almeno tre settimane con l'uno e l'altro genitore, di cui al massimo non più di 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 28 febbraio (in quanto la signora deve concordare e autorizzare Pt_1 le ferie proprie e dei colleghi per assicurare la copertura in ufficio) di ogni anno.
I genitori si obbligano a salvaguardare nei figli le rispettive figure genitoriali, astenendosi da comportamenti tali da poter ingenerare, in qualunque modo anche indiretto, confusione e/o screditamento dell'altra figura genitoriale, ben consapevoli delle ripercussioni negative che un tale atteggiamento potrebbe avere sui figli. Entrambi i genitori si impegnano altresì a non introdurre nuovi partner nella vita dei minori, fino a quando questi non saranno pronti e/o avranno manifestato il loro consenso e si impegnano a non imporre la coabitazione ai figli per un periodo non inferiore a dieci mesi dalla separazione, fatta salva la volontà dei figli;
CP_ 5. Il signor si impegna a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 500,00 mensili, fino allo scadere dell'obbligo di pagamento del mutuo;
successivamente il padre si impegna a modificare ed aumentare la suddetta somma.
6. Il padre verserà il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere avanti al Tribunale di Monza, ivi compreso
l'importo relativo alla retta della scuola di per tutto l'anno scolastico 2023/2024, mentre rimarrà a carico della Per_2 madre l'importo relativo alla sola retta della scuola privata di i libri scolastici ed altri supporti scolastici richiesti Per_1 dalla scuola saranno a carico dei genitori al 50% come per legge.
7. Le somme dovranno essere versate entro il giorno 15 di ogni mese e le spese straordinarie al momento della spesa stessa, previa richiesta come da protocollo.
8. Devono considerarsi spese ordinarie e pertanto già comprese nel mantenimento ordinario le seguenti voci: vitto e mensa scolastica;
abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione e carburante;
ricarica cellulare, trattamenti estetici (esempio parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali); farmaci da banco (compresi antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali); abbigliamento, comprese le spese di cambio stagione;
contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby sitter, frequenza al c.d. tempo prolungato, al c.d. pre-scuola o del doposcuola.
SPESE EXTRA – STRAORDINARIE
Il padre, inoltre, contribuirà a rimborsare alla madre nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute per i figli e segnatamente:
SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO:
SPESE MEDICHE
6 Esami diagnostici, analisi cliniche, trattamenti sanitari, visite specialistiche non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia
e di logopedia, spese mediche per interventi e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, salvo urgenze;
Cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se seguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
ALTRE SPESE:
Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es: lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio
e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
Viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti e manutenzione).
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche:
Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es: occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia) Spese mediche urgenti
Spese scolastiche e di istruzione:
Iscrizioni o contributi obbligatori per scuola pubblica, Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata.
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno, nei limiti di un costo medio di mercato.
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es: Comune) o dai suoi delegati ovvero istituti religiosi senza fine di lucro (es: oratori).
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
PER OGNI INTERPRETAZIONE LE PARTI FARANNO RIFERIMENTO AL PROTOCOLLO
RELATIVO ALLE SPESE SOTTOSCRITTO DAL TRIBUNALE DI MONZA E ORDINE DEGLI
AVVOCATI DEL 07 MAGGIO 2018.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
7 La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica
e-mail; sms;
messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo temine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DI RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico
(e.mail, messaggio, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre a tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
9. I genitori danno altresì atto della presenza di due libretti postali intestati ai figli sui quali entrambi hanno la facoltà di operare. L'utilizzo delle somme ivi contenute, nell'interesse esclusivo dei figli, sarà da concordarsi di volta in volta tra i genitori.
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
La detrazione delle spese straordinarie dei figli ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata salvo diverso accordo al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche
e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Ad eccezione delle spese effettuate da un solo genitore che verranno fatturate e detratte dal genitore stesso
(esempio: scuola di Alessandro)
AUTORIZZAZIONE RILASCIO / RINNOVO PASSAPORTO
I genitori prestano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto individuale o di altro documento valido per l'espatrio per i figli minori.
I coniugi si dichiarano reciprocamente soddisfatti delle condizioni di cui al presente atto che vengono dagli stessi accettati e considerate congrue;
gli stessi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro”.
- con ricorso depositato il giorno 20.11.2024 domandava la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio;
l'assegnazione della casa coniugale a sé; l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre;
un contributo al mantenimento dei figli da parte del padre di euro 900,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
a sostegno delle sue domande, esponeva che le parti contraevano matrimonio in Muggiò in data 21.7.2006; che i figli e erano entrambi Per_1 Per_2
8 studenti;
che le parti erano comproprietarie della casa coniugale in Muggiò, gravata da mutuo in scadenza a gennaio 2025; che il resistente non teneva con sé i minori;
che le esigenze economiche dei figli erano aumentate;
- all'udienza del 10.4.2024 ove il resistente non compariva, ne veniva dichiarata la contumacia e la CP_ ricorrente dichiarava: vivo a Muggiò in una casa in comproprietà con , non c'è mutuo, perché è finito il 31.1.2025; io lavoro in ICIM s.p.a. come impiegata, con reddito mensile di euro 2200/2300 mensili netti, oltre 13ma. prendo la metà CP_ dell'assegno unico, prendiamo 50 euro a testa. è un artigiano edile, ha un'impresa sua, non ha dipendenti e fa il muratore, non so dove viva, la residenza è ancora a casa nostra, ho fatto la pratica per irreperibilità, ma è lunga. Lui vede
i figli e li porta dalla nonna paterna, li vede regolarmente, il lunedì sera per cena, il venerdì sera li porta agli allenamenti di calcio e poi a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera alle 22. Li porta agli allenamenti anche il martedì
e il mercoledì e io li vado a prendere. Paga 500 euro di contributo al mantenimento. Lui mi ha lasciato perché aveva un'altra, hanno convissuto e adesso si sono lasciati, e forse lui vive da sua mamma, ma non sono sicura. Quando vivevamo insieme (2020/2021) lui portava in casa 1000 euro al mese per le spese e il resto lo teneva lui, ma a volte non li aveva e io dovevo anticipare le spese. C'erano anche guadagni non dichiarati. Non andava a cercarsi il lavoro, lavorava un po' così. io ho qualche risparmio perché avevo una piccola quota dell'azienda di mio papà, ho ancora 100.000 euro che mi sono avanzati.
Il suo legale insisteva nel ricorso.
*******
Ritenuto che:
-La domanda di divorzio è fondata: tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
- e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori: la formulazione degli Per_1 Per_2 art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per e l'affido condiviso. Per_1 Per_2
9 - Il collocamento viene disposto presso la madre, in continuità con la situazione di fatto già in essere.
- La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente: Il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, occorre garantire ad e il mantenimento dell'habitat domestico in Per_1 Per_2 cui hanno sempre prevalentemente vissuto.
-il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le modalità di cui in dispositivo, al fine di garantire continuità e regolarità al rapporto, in continuità con quanto accade oggi, come riferito dalla ricorrente alla udienza del 10.4.2025.
-Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nella dichiarazione 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 36.023,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.312,16 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Percepisce assegno unico di euro 50, pari al 50%.
La ricorrente allega di vivere nella casa coniugale, assegnata in sede di separazione, in comproprietà con il resistente, unitamente ai due figli minori. Su detta casa non grava alcun mutuo in quanto estinto nel gennaio 2025.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500), ne deriva che la ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro
1.862.
- l'attuale condizione occupazionale e reddituale del resistente sono ignote;
la ricorrente ha allegato che egli è muratore, titolare di impresa individuale, e vive verosimilmente presso la di lui madre;
che all'epoca del coniugio egli versava in casa euro 1.000 per le spese, trattenendo per sé gli altri guadagni, alcuni dei quali non dichiarati.
In ogni caso, anche ove fosse attualmente disoccupato, ciò non lo esimerebbe dal contribuire al mantenimento dei figli in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita.
Dunque, considerati anche i parametri dell'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze dei minori
(suscettibili di accrescimento in relazione al progredire dell'età) ed i tempi di permanenza presso i genitori, avuto riguardo alle condizioni della separazione su conclusioni congiunte (che in difetto di ulteriori elementi possono essere assunte quali indici rivelatori dei predetti elementi cfr. Cass. Sent. n. 7601/2011;
l'importo rivalutato è attualmente di euro 510) viene dunque determinato come in dispositivo quello che il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate con decorrenza dalla presente pronuncia.
-le spese di lite sono irripetibili stante la contumacia della resistente.
10
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 20.11.2024, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Muggiò in data 21.7.2006 (atto n. 36, Parte II, Serie A del registro
[...] CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Muggiò);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre
1970 n. 898.
3. Affida e in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
4. Colloca i minori presso la madre;
5. Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6. il padre potrà vedere i figli minori il lunedì sera per la cena, inoltre il martedì, mercoledì per portarli agli allenamenti di calcio, il venerdì per portarli e riprenderli dagli allenamenti di calcio, e a Week end alternati dal venerdì dalle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 22,00; trascorrerà inoltre con i figli una settimana durante le festività natalizie comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di
Capodanno; e metà delle vacanze pasquali, garantendo ai ragazzi l'alternanza genitoriale;
durante le vacanze estive, i figli trascorreranno almeno tre settimane con l'uno e l'altro genitore, di cui al massimo non più di 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 28 febbraio di ogni anno.
7. con decorrenza dalla presente pronuncia pone a carico del resistente l'importo di euro 550,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
11 Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
7. spese irripetibili
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Laura Gaggiotti
12
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7665 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Annabella Gaia Rosati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Monza, Largo
Esterle n. 4;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a [...] [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Voglia l'onorevole Tribunale di Monza, ogni altra istanza disattesa così giudicare, emettendo sentenza parziale di divorzio pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla ricorrente
[...]
, nato a [...], il [...] C. F.: , in Muggiò in data 21 Parte_1 C.F._1 luglio 2006, atto N. 26 Parte II, serie A, anno 2006, regime di separazione dei beni, con
[...]
, c.f. , nato il [...] a [...] e residente in [...] C.F._2
IV Novembre n. 4 alle seguenti
CONDIZIONI.
La casa rimane assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto;
Stabilire che i figli minori e siano affidati ad entrambi i genitori, in regime condiviso Per_1 Per_2 ex articolo 337 ter c.c., con collocazione prevalente presso la madre.
Il padre avrà ampia facoltà di frequentare e , compatibilmente agli impegni lavorativi Per_1 Per_2 dei genitori e dei ragazzi, per assisterli negli studi e vigilare sulla loro crescita, nel rispetto e nel mantenimento del suo ruolo genitoriale. In particolare, sempre compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e dei ragazzi, il padre potrà vedere i figli minori almeno un pomeriggio a settimana (se il week end successivo sarà di sua competenza), e almeno due pomeriggi la settimana successiva, (week end di competenza materna) dalle ore 18.30, fino a dopo la cena e li riaccompagnerà dalla madre, presso la casa coniugale, entro le 21.30. I giorni verranno concordati e definiti una volta a conoscenza dei giorni degli allenamenti e il calendario scolastico dei ragazzi. Potranno essere spostati occasionalmente, dopo richiesta di un genitore, con un preavviso di almeno di due giorni (liberi) e con accordi di tutti, genitori e CP_ figli. In caso di assenza del sig. , per motivi di lavoro, la sig.ra dovrà essere avvisata con un Pt_1 preavviso di almeno due giorni. Preminenti e fondamentali devono essere sempre e comunque gli impegni scolastici, sportivi e sociali di e a cui entrambi i genitori dovranno adattarsi;
se gli Per_1 Per_2 impegni sportivi dei figli si sovrapporranno, i genitori si accorderanno per assicurarne l'accompagnamento. I genitori si accorderanno sull'accompagnamento agli allenamenti sportivi settimanali dei figli. Sempre fatti salvi gli accordi fra i genitori e le richieste dei figli, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative;
Il padre potrà altresì tenere con sé i figli a Week end alternati dal venerdì dalle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 21,30. Trascorrerà inoltre con i figli una settimana durante le festività natalizie comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno;
e metà delle vacanze pasquali, garantendo ai ragazzi l'alternanza genitoriale;
durante le vacanze estive, i figli trascorreranno almeno tre settimane con l'uno e l'altro genitore, di cui al massimo non più di 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente entro
2 il 28 febbraio (in quanto la signora deve concordare e autorizzare le ferie proprie e dei colleghi Pt_1 per assicurare la copertura in ufficio) di ogni anno.
I genitori si obbligano a salvaguardare nei figli le rispettive figure genitoriali, astenendosi da comportamenti tali da poter ingenerare, in qualunque modo anche indiretto, confusione e/o screditamento dell'altra figura genitoriale, ben consapevoli delle ripercussioni negative che un tale atteggiamento potrebbe avere sui figli. CP_ Stabilire che il signor versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di €
900,00 mensili;
detta somma verrà aumentata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere avanti al Tribunale di Monza e precisamente:
SPESE PER LE QUALI è NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO:
SPESE MEDICHE
Esami diagnostici, analisi cliniche, trattamenti sanitari, visite specialistiche non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e di logopedia, spese mediche per interventi e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, salvo urgenze;
Cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se seguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
ALTRE SPESE:
Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es: lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
Viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti e manutenzione).
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche
Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
3 Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es: occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia)
Spese mediche urgenti
Spese scolastiche e di istruzione
Iscrizioni o contributi obbligatori per scuola pubblica
Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata.
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno, nei limiti di un costo medio di mercato.
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es: Comune) o dai suoi delegati ovvero istituti religiosi senza fine di lucro (es: oratori).
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
PER OGNI INTERPRETAZIONE LE PARTI FARANNO RIFERIMENTO AL PROTOCOLLO
RELATIVO ALLE SPESE SOTTOSCRITTO DAL TRIBUNALE DI MONZA E ORDINE DEGLI
AVVOCATI DEL 07 MAGGIO 2018.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica e-mail; sms;
messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo temine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DI RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (e.mail, messaggio, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il
4 pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre a tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
La detrazione delle spese straordinarie dei figli ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, fatto salvo per quelle pagate unicamente dalla madre che le porterà in detrazione per intero.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 21.7.2006 a Parte_1 CP_1
Muggiò;
- Dall'unione sono nati , in data 20.6.2008 e , in data 13.11.2010; Per_1 Per_2
- i coniugi comparivano in data 15.11.2023 avanti al Presidente del Tribunale di Monza nel procedimento di separazione svoltosi mediante la modalità della trattazione scritta e concluso con sentenza del predetto
Tribunale pubblicata in data 20.11.2023, alle seguenti condizioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa rimane assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto;
i coniugi continueranno a pagare le rate di mutuo residue al 50% come per legge, fino alla scadenza prevista a gennaio 2025. CP_ Il sig. avrà facoltà di prelevare tutti i propri effetti personali
3. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, in regime condiviso ex articolo 337 ter c.c., con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre tale regolamentazione comporta l'esercizio della responsabilità congiunta sui figli per le questioni di maggiore interesse e attinenti all'educazione, istruzione, salute e di residenza, ma anche la facoltà di occuparsi disgiuntamente delle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei ragazzi presso l'uno o l'altro genitore.
4. Il padre avrà ampia facoltà di frequentare e , compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e Per_1 Per_2 dei ragazzi, per assisterli negli studi e vigilare sulla loro crescita, nel rispettoe nel mantenimento del suo ruolo genitoriale. In particolare, sempre compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e dei ragazzi, il padre potrà vedere i figli minori almeno un pomeriggio a settimana (se il week end successivo sarà di sua competenza), e almeno due pomeriggi la settimana successiva, (week end di competenza materna) dalle ore 18.30, fino a dopo la cena e li riaccompagnerà dalla madre, presso la casa coniugale, entro le 21.30. I giorni verranno concordati e definiti una volta a conoscenza dei giorni degli allenamenti
e il calendario scolastico dei ragazzi.
Potranno essere spostati occasionalmente, dopo richiesta di un genitore, con un preavviso di almeno di due giorni (liberi) e CP_ con accordi di tutti, genitori e figli. In caso di assenza del sig. , per motivi di lavoro, la sig.ra dovrà essere Pt_1 avvisata con un preavviso di almeno due giorni. Preminenti e fondamentali devono essere sempre e comunque gli impegni scolastici, sportivi e sociali di e a cui entrambi i genitori dovranno adattarsi;
se gli impegni sportivi dei Per_1 Per_2 figli si sovrapporranno, i genitori si accorderanno per assicurarne l'accompagnamento. I genitori si accorderanno
5 sull'accompagnamento agli allenamenti sportivi settimanali dei figli. Sempre fatti salvi gli accordi fra i genitori e le richieste dei figli, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative;
Il padre potrà altresì tenere con sé i figli a Week end alternati dal venerdì dalle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore
21,30. Trascorrerà inoltre con i figli una settimana durante le festività natalizie comprendente ad anni alterni il giorno di
Natale o di Capodanno;
e metà delle vacanze pasquali, garantendo ai ragazzi l'alternanza genitoriale;
durante le vacanze estive, i figli trascorreranno almeno tre settimane con l'uno e l'altro genitore, di cui al massimo non più di 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 28 febbraio (in quanto la signora deve concordare e autorizzare Pt_1 le ferie proprie e dei colleghi per assicurare la copertura in ufficio) di ogni anno.
I genitori si obbligano a salvaguardare nei figli le rispettive figure genitoriali, astenendosi da comportamenti tali da poter ingenerare, in qualunque modo anche indiretto, confusione e/o screditamento dell'altra figura genitoriale, ben consapevoli delle ripercussioni negative che un tale atteggiamento potrebbe avere sui figli. Entrambi i genitori si impegnano altresì a non introdurre nuovi partner nella vita dei minori, fino a quando questi non saranno pronti e/o avranno manifestato il loro consenso e si impegnano a non imporre la coabitazione ai figli per un periodo non inferiore a dieci mesi dalla separazione, fatta salva la volontà dei figli;
CP_ 5. Il signor si impegna a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 500,00 mensili, fino allo scadere dell'obbligo di pagamento del mutuo;
successivamente il padre si impegna a modificare ed aumentare la suddetta somma.
6. Il padre verserà il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere avanti al Tribunale di Monza, ivi compreso
l'importo relativo alla retta della scuola di per tutto l'anno scolastico 2023/2024, mentre rimarrà a carico della Per_2 madre l'importo relativo alla sola retta della scuola privata di i libri scolastici ed altri supporti scolastici richiesti Per_1 dalla scuola saranno a carico dei genitori al 50% come per legge.
7. Le somme dovranno essere versate entro il giorno 15 di ogni mese e le spese straordinarie al momento della spesa stessa, previa richiesta come da protocollo.
8. Devono considerarsi spese ordinarie e pertanto già comprese nel mantenimento ordinario le seguenti voci: vitto e mensa scolastica;
abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione e carburante;
ricarica cellulare, trattamenti estetici (esempio parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali); farmaci da banco (compresi antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali); abbigliamento, comprese le spese di cambio stagione;
contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby sitter, frequenza al c.d. tempo prolungato, al c.d. pre-scuola o del doposcuola.
SPESE EXTRA – STRAORDINARIE
Il padre, inoltre, contribuirà a rimborsare alla madre nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute per i figli e segnatamente:
SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO:
SPESE MEDICHE
6 Esami diagnostici, analisi cliniche, trattamenti sanitari, visite specialistiche non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia
e di logopedia, spese mediche per interventi e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, salvo urgenze;
Cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se seguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
ALTRE SPESE:
Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es: lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio
e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
Viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti e manutenzione).
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche:
Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es: occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia) Spese mediche urgenti
Spese scolastiche e di istruzione:
Iscrizioni o contributi obbligatori per scuola pubblica, Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata.
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno, nei limiti di un costo medio di mercato.
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es: Comune) o dai suoi delegati ovvero istituti religiosi senza fine di lucro (es: oratori).
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
PER OGNI INTERPRETAZIONE LE PARTI FARANNO RIFERIMENTO AL PROTOCOLLO
RELATIVO ALLE SPESE SOTTOSCRITTO DAL TRIBUNALE DI MONZA E ORDINE DEGLI
AVVOCATI DEL 07 MAGGIO 2018.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
7 La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica
e-mail; sms;
messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività; entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo temine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DI RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico
(e.mail, messaggio, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre a tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
9. I genitori danno altresì atto della presenza di due libretti postali intestati ai figli sui quali entrambi hanno la facoltà di operare. L'utilizzo delle somme ivi contenute, nell'interesse esclusivo dei figli, sarà da concordarsi di volta in volta tra i genitori.
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
La detrazione delle spese straordinarie dei figli ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata salvo diverso accordo al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche
e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Ad eccezione delle spese effettuate da un solo genitore che verranno fatturate e detratte dal genitore stesso
(esempio: scuola di Alessandro)
AUTORIZZAZIONE RILASCIO / RINNOVO PASSAPORTO
I genitori prestano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto individuale o di altro documento valido per l'espatrio per i figli minori.
I coniugi si dichiarano reciprocamente soddisfatti delle condizioni di cui al presente atto che vengono dagli stessi accettati e considerate congrue;
gli stessi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro”.
- con ricorso depositato il giorno 20.11.2024 domandava la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio;
l'assegnazione della casa coniugale a sé; l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre;
un contributo al mantenimento dei figli da parte del padre di euro 900,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
a sostegno delle sue domande, esponeva che le parti contraevano matrimonio in Muggiò in data 21.7.2006; che i figli e erano entrambi Per_1 Per_2
8 studenti;
che le parti erano comproprietarie della casa coniugale in Muggiò, gravata da mutuo in scadenza a gennaio 2025; che il resistente non teneva con sé i minori;
che le esigenze economiche dei figli erano aumentate;
- all'udienza del 10.4.2024 ove il resistente non compariva, ne veniva dichiarata la contumacia e la CP_ ricorrente dichiarava: vivo a Muggiò in una casa in comproprietà con , non c'è mutuo, perché è finito il 31.1.2025; io lavoro in ICIM s.p.a. come impiegata, con reddito mensile di euro 2200/2300 mensili netti, oltre 13ma. prendo la metà CP_ dell'assegno unico, prendiamo 50 euro a testa. è un artigiano edile, ha un'impresa sua, non ha dipendenti e fa il muratore, non so dove viva, la residenza è ancora a casa nostra, ho fatto la pratica per irreperibilità, ma è lunga. Lui vede
i figli e li porta dalla nonna paterna, li vede regolarmente, il lunedì sera per cena, il venerdì sera li porta agli allenamenti di calcio e poi a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera alle 22. Li porta agli allenamenti anche il martedì
e il mercoledì e io li vado a prendere. Paga 500 euro di contributo al mantenimento. Lui mi ha lasciato perché aveva un'altra, hanno convissuto e adesso si sono lasciati, e forse lui vive da sua mamma, ma non sono sicura. Quando vivevamo insieme (2020/2021) lui portava in casa 1000 euro al mese per le spese e il resto lo teneva lui, ma a volte non li aveva e io dovevo anticipare le spese. C'erano anche guadagni non dichiarati. Non andava a cercarsi il lavoro, lavorava un po' così. io ho qualche risparmio perché avevo una piccola quota dell'azienda di mio papà, ho ancora 100.000 euro che mi sono avanzati.
Il suo legale insisteva nel ricorso.
*******
Ritenuto che:
-La domanda di divorzio è fondata: tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
- e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori: la formulazione degli Per_1 Per_2 art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per e l'affido condiviso. Per_1 Per_2
9 - Il collocamento viene disposto presso la madre, in continuità con la situazione di fatto già in essere.
- La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente: Il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, occorre garantire ad e il mantenimento dell'habitat domestico in Per_1 Per_2 cui hanno sempre prevalentemente vissuto.
-il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le modalità di cui in dispositivo, al fine di garantire continuità e regolarità al rapporto, in continuità con quanto accade oggi, come riferito dalla ricorrente alla udienza del 10.4.2025.
-Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nella dichiarazione 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 36.023,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.312,16 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Percepisce assegno unico di euro 50, pari al 50%.
La ricorrente allega di vivere nella casa coniugale, assegnata in sede di separazione, in comproprietà con il resistente, unitamente ai due figli minori. Su detta casa non grava alcun mutuo in quanto estinto nel gennaio 2025.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500), ne deriva che la ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro
1.862.
- l'attuale condizione occupazionale e reddituale del resistente sono ignote;
la ricorrente ha allegato che egli è muratore, titolare di impresa individuale, e vive verosimilmente presso la di lui madre;
che all'epoca del coniugio egli versava in casa euro 1.000 per le spese, trattenendo per sé gli altri guadagni, alcuni dei quali non dichiarati.
In ogni caso, anche ove fosse attualmente disoccupato, ciò non lo esimerebbe dal contribuire al mantenimento dei figli in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita.
Dunque, considerati anche i parametri dell'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze dei minori
(suscettibili di accrescimento in relazione al progredire dell'età) ed i tempi di permanenza presso i genitori, avuto riguardo alle condizioni della separazione su conclusioni congiunte (che in difetto di ulteriori elementi possono essere assunte quali indici rivelatori dei predetti elementi cfr. Cass. Sent. n. 7601/2011;
l'importo rivalutato è attualmente di euro 510) viene dunque determinato come in dispositivo quello che il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate con decorrenza dalla presente pronuncia.
-le spese di lite sono irripetibili stante la contumacia della resistente.
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P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 20.11.2024, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Muggiò in data 21.7.2006 (atto n. 36, Parte II, Serie A del registro
[...] CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Muggiò);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre
1970 n. 898.
3. Affida e in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
4. Colloca i minori presso la madre;
5. Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6. il padre potrà vedere i figli minori il lunedì sera per la cena, inoltre il martedì, mercoledì per portarli agli allenamenti di calcio, il venerdì per portarli e riprenderli dagli allenamenti di calcio, e a Week end alternati dal venerdì dalle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 22,00; trascorrerà inoltre con i figli una settimana durante le festività natalizie comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di
Capodanno; e metà delle vacanze pasquali, garantendo ai ragazzi l'alternanza genitoriale;
durante le vacanze estive, i figli trascorreranno almeno tre settimane con l'uno e l'altro genitore, di cui al massimo non più di 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 28 febbraio di ogni anno.
7. con decorrenza dalla presente pronuncia pone a carico del resistente l'importo di euro 550,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
11 Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
7. spese irripetibili
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Laura Gaggiotti
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