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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/06/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4615/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA CON
COLLEGAMENTO DA REMOTO
E DISCUSSIONE ORALE
Oggi 26.06.2025 alle ore 13.00 sono collegati da remoto, nella stanza virtuale, innanzi al Giudice dott.
Giacomo Rocchetti:
Per l'Avv. CESARE CARINO Parte_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano.
Per , atteso il collegamento fino alle ore 13:11 si dà atto che nessuno è comparso. Parte_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore collegato da remoto, il quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'Avv. Carino si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e insiste per l'accoglimento dell'appello.
Udita la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 e 429 c.p.c. scritta in calce al processo verbale, dando lettura del dispositivo alla parte presente e provvedendo al contestuale deposito in Cancelleria.
Il difensore regolarmente comparso con collegamento da remoto dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Pavia, lì 26.06.2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 1 di 6 N. R.G. 4615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 4615/2024 promossa da:
(C.F: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Prefetto p.t., con il patrocinio per legge dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIO Parte_2 C.F._1
GUZZALONI del Foro di Lodi;
APPELLATO
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981.
Conclusioni:
- parte appellante: “Voglia codesto Tribunale, previa emanazione del decreto di fissazione di udienza ex art. 415 co. 2 c.p.c., che si chiede che venga tenuta, ove possibile, con le modalità di cui all'art. 127-bis c.p.c., accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermare l'ordinanza-ingiunzione e il verbale di accertamento opposti. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
- parte appellata: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice di Appello, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale e nel merito: Rigettare l'Appello promosso dall
[...]
, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente Parte_1 confermare la Sentenza n. 179/2024, emessa dal Giudice di Pace di in data 16-10- 2024. Pt_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pagina 2 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Il Prefetto della Provincia di Pavia, visto il verbale n. UFF1006692-1 del 24.09.2022 redatto dal
Comando Polizia Stradale di a carico di proprietario del ciclomotore targato Pt_1 Parte_2
X8T6YR condotto nell'occasione dal sig. relativo alla violazione dell'art. Parte_3
148, comma 16 C.d.S. (divieto di sorpasso) accertata a seguito di incidente stradale con feriti occorso in data 15.09.2022 presso la SS. 35 Km 96+980 nel Comune di Borgarello (PV), con ordinanza-ingiunzione n. prot. M_IT PR_PVSPC 00003388 del 06.04.2023, notificata il 20.04.2023, ingiungeva a Pt_2
in qualità di obbligato in solido con l'autore dell'infrazione, il pagamento del complessivo
[...] importo di € 334,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre spese di notifica.
Con ricorso depositato il 20.05.2023, proponeva tempestiva opposizione innanzi il Parte_2
Giudice di Pace di chiedendo l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione, deducendo Pt_1 la tardività della notificazione del verbale di accertamento del 24.09.2022, ricevuto solo in data
04.02.2023, ben oltre i novanta giorni previsti dall'art. 201 C.d.S.
Con sentenza n. 179/2024 pubblicata in data 17.10.2024, non notificata, il Giudice di Pace di Pt_1 annullava l'ordinanza ingiunzione e il verbale di accertamento presupposto e condannava la CP_1 soccombente alla rifusione delle spese di lite.
In sintesi, il primo Giudice affermava che, in mancanza della ricevuta di invio o della cartolina di ritorno della raccomandata n. 66928647281-6, non fosse sufficiente, ai fini della prova della tempestività della notificazione del verbale, la data di spedizione indicata nella relata dell'agente notificatore come avvenuta il 10.10.2022 a mezzo del servizio postale;
che, piuttosto, la data di spedizione del plico, contenente il verbale, dovesse desumersi dalla “attestazione, rilasciata dalle , ove viene CP_2 riportato che la raccomandata n.66928647281-6 è stata presa in carico dalle il CP_2
25.01.2023 e consegnata al destinatario il 04.02.2023”; che, pertanto, “tra il giorno dell'accertamento
(15/09/2022), ma anche da quello della redazione del verbale (24/09/2022), e la data di spedizione della raccomandata a.r. n.66928647281-6 (25/01/2023) è intercorso un termine superiore ai novanta giorni.”
Avverso la suddetta pronuncia, l' con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale Parte_4 dello Stato di Milano ha interposto tempestivo appello con ricorso depositato il 17.12.2024, affidato ad un unico motivo.
Instaurato il contraddittorio, l'appellato si è costituito in giudizio con memoria di risposta del 23.02.2025, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 3 di 6 Acquisito il fascicolo di primo grado e sentite le parti, la causa - documentalmente istruita e pronta per la decisione - è stata discussa oralmente all'udienza del 26.06.2025 mediante collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
2700 c.c. e 116 c.p.c., censurando la decisione del Giudice di prime cure per due ragioni:
i. in primo luogo, perché ha ritenuto idoneo a provare un fatto impeditivo della pretesa opposta in giudizio un atto “informale”, qual è uno “screen-shot” di una pagina web del sito di
[...]
, a fronte di un atto pubblico, qual è la relata di notifica, contrastante con il contenuto CP_2 dell'indicata rappresentazione, incorrendo così in un apprezzamento illogico del fatto e delle prove;
ii. in secondo luogo, soprattutto, perché la relata di notifica, redatta da un pubblico ufficiale, in quanto atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, sicché, non essendo stata proposta querela di falso avverso la relata di notifica, il Giudice di prime cure è incorso nella violazione dell'art. 2700 c.c., laddove ha dato prevalenza alla data di “presa in carico” della raccomandata risultante dalla stampata del sito delle e non alla data di CP_2 spedizione indicata nella relata di notifica.
1.1 Evidenzia, inoltre, che alle medesime conclusioni è giunto questo stesso Tribunale in grado di appello all'esito del giudizio di opposizione proposto, avverso lo stesso verbale accertamento, dal sig. Parte_3
quale conducente del ciclomotore ed autore materiale dell'infrazione contestata.
[...]
§2. L'appello è fondato e merita accoglimento.
2.1 Giova premettere che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia - tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine. Devono infatti bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere pagina 4 di 6 impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12332/2017).
2.2 Orbene, dall'esame della documentazione prodotta in primo grado risulta l'attestazione dell'agente che dichiara di aver notificato in data 10.10.2022 a mezzo del servizio postale, Persona_1 ufficio di Roma Fiumicino, a quale obbligato in solido il verbale n. UFF/1006692 Parte_2 redatto in data 24.09.2022 relativo alle infrazioni accertate a carico di , Parte_3 quale trasgressore della violazione al Codice della strada accertata in data 15.09.2022.
2.3 Trattandosi di una prova legale, il giudice di merito è dunque vincolato nel suo apprezzamento.
2.4 L'appellato si affanna a contestare il contenuto intrinseco del documento (per contrasto con la “presa in carico” in data successiva - 25.01.2023 - dall'Ufficio postale di Fiumicino, siccome risultante dalla
“stampata” del sito di;
cfr. doc. 2 fasc. primo grado), ma esso, attestando che il pubblico CP_2 ufficiale ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, gode di fede privilegiata sicché è necessaria la proposizione della querela di falso, perché la suddetta attività soggiace alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. n. 18427/2013).
2.5 Va, sul punto, ribadito [condividendo, anche ai sensi dell'art. 118, co. 1 disp. att. c.p.c.,
l'interpretazione data da questo stesso Trib. Pavia, Sez. III, sent. n. 1082/2024, pubblicata il 03.07.2024,
G.U. dott.ssa Simona Caterbi, nel procedimento in grado di appello avverso il medesimo verbale di contestazione proposto dal trasgressore] che il suddetto documento, attestando che il pubblico ufficiale incaricato della notificazione ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, gode di fede privilegiata, sicché è necessaria la proposizione della querela di falso per contestarne il contenuto sotto qualsivoglia profilo, applicandosi la disciplina di cui all'art. 2700 c.c. (cfr. Cass. n. 4193/2010; conf. ex multis Cass. n. 18427/2013; Cass. n. 37991/2022).
2.6 L'originario ricorrente non ha mai proposto querela di falso avverso la relata di notifica, con la conseguenza che non può contestarne le risultanze.
2.7 Nessuna ulteriore esigenza di verifica si pone allorquando il verbale sia effettivamente pervenuto nella disponibilità del destinatario, come non si dubita nel caso di specie. Solo in caso contrario, infatti, sorgerebbe l'obbligo per l'Ente accertatore di provare che la contestazione è stata correttamente notificata al destinatario della violazione.
2.8 Si deve quindi ritenere che la notificazione del verbale di contestazione redatto il 24.09.2022 sia avvenuta nel termine di novanta giorni prescritto dall'art. 201 C.d.S., dovendosi tener conto - a tal fine - della data di spedizione della raccomandata n.66928647281-6 indicata nella relata (10.10.2022), trovando applicazione il principio di “scissione” degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (v. anche Cass. n. 20515/2020; Cass. n. 27019/2024). pagina 5 di 6 2.9 Ne consegue che, in totale riforma della sentenza di primo grado, l'ordinanza-ingiunzione n. prot.
M_IT PR_PVSPC 00003388 del 06.04.2023 ed il verbale n.UFF1006692-1 del 24.09.2022 vanno confermati.
§3. Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (fino ad € 1.101,00; fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase decisionale, valori minimi, considerate le modalità semplificate di discussione orale;
esclusa la fase istruttoria/trattazione, non essendosi svolta attività).
3.1 Quanto alle spese di lite del primo grado, risultando che in tale giudizio l'Amministrazione si è difesa avvalendosi di un funzionario delegato, trova applicazione il principio ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio e potendo in tal caso essere liquidate in favore dell'ente le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr.
Cass. n. 23825/2023; Cass. n. 9900/2021; Cass. n. 2362/2020; Cass. n. 31860/2018; Cass. n.
30597/2017; Cass. n. 11389/2011), nota che, tuttavia, nel caso in esame, non risulta essere stata depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 179/2024, pubblicata il 17.10.2024, del Giudice di Pace di ogni altra domanda ed Pt_1 eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, conferma l'ordinanza- ingiunzione n. Prot. M_IT 00003388 del 06.03.2024 e il verbale n. C.F._2
UFF1006692-1 del 24.09.2022 emesso dal Comando della Polizia Stradale di Pt_1
• condanna l'appellato soccombente SH al rimborso delle spese di lite del presente Pt_2 grado in favore dell'appellante vittorioso , che liquidano Parte_1 in € 362,00 per compensi (di cui € 131,00 fase studio, € 131,00 fase intr., € 100,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per le spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 26 giugno 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA CON
COLLEGAMENTO DA REMOTO
E DISCUSSIONE ORALE
Oggi 26.06.2025 alle ore 13.00 sono collegati da remoto, nella stanza virtuale, innanzi al Giudice dott.
Giacomo Rocchetti:
Per l'Avv. CESARE CARINO Parte_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano.
Per , atteso il collegamento fino alle ore 13:11 si dà atto che nessuno è comparso. Parte_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore collegato da remoto, il quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'Avv. Carino si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e insiste per l'accoglimento dell'appello.
Udita la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 e 429 c.p.c. scritta in calce al processo verbale, dando lettura del dispositivo alla parte presente e provvedendo al contestuale deposito in Cancelleria.
Il difensore regolarmente comparso con collegamento da remoto dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Pavia, lì 26.06.2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 1 di 6 N. R.G. 4615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 4615/2024 promossa da:
(C.F: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Prefetto p.t., con il patrocinio per legge dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIO Parte_2 C.F._1
GUZZALONI del Foro di Lodi;
APPELLATO
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981.
Conclusioni:
- parte appellante: “Voglia codesto Tribunale, previa emanazione del decreto di fissazione di udienza ex art. 415 co. 2 c.p.c., che si chiede che venga tenuta, ove possibile, con le modalità di cui all'art. 127-bis c.p.c., accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermare l'ordinanza-ingiunzione e il verbale di accertamento opposti. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
- parte appellata: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice di Appello, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale e nel merito: Rigettare l'Appello promosso dall
[...]
, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente Parte_1 confermare la Sentenza n. 179/2024, emessa dal Giudice di Pace di in data 16-10- 2024. Pt_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pagina 2 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Il Prefetto della Provincia di Pavia, visto il verbale n. UFF1006692-1 del 24.09.2022 redatto dal
Comando Polizia Stradale di a carico di proprietario del ciclomotore targato Pt_1 Parte_2
X8T6YR condotto nell'occasione dal sig. relativo alla violazione dell'art. Parte_3
148, comma 16 C.d.S. (divieto di sorpasso) accertata a seguito di incidente stradale con feriti occorso in data 15.09.2022 presso la SS. 35 Km 96+980 nel Comune di Borgarello (PV), con ordinanza-ingiunzione n. prot. M_IT PR_PVSPC 00003388 del 06.04.2023, notificata il 20.04.2023, ingiungeva a Pt_2
in qualità di obbligato in solido con l'autore dell'infrazione, il pagamento del complessivo
[...] importo di € 334,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre spese di notifica.
Con ricorso depositato il 20.05.2023, proponeva tempestiva opposizione innanzi il Parte_2
Giudice di Pace di chiedendo l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione, deducendo Pt_1 la tardività della notificazione del verbale di accertamento del 24.09.2022, ricevuto solo in data
04.02.2023, ben oltre i novanta giorni previsti dall'art. 201 C.d.S.
Con sentenza n. 179/2024 pubblicata in data 17.10.2024, non notificata, il Giudice di Pace di Pt_1 annullava l'ordinanza ingiunzione e il verbale di accertamento presupposto e condannava la CP_1 soccombente alla rifusione delle spese di lite.
In sintesi, il primo Giudice affermava che, in mancanza della ricevuta di invio o della cartolina di ritorno della raccomandata n. 66928647281-6, non fosse sufficiente, ai fini della prova della tempestività della notificazione del verbale, la data di spedizione indicata nella relata dell'agente notificatore come avvenuta il 10.10.2022 a mezzo del servizio postale;
che, piuttosto, la data di spedizione del plico, contenente il verbale, dovesse desumersi dalla “attestazione, rilasciata dalle , ove viene CP_2 riportato che la raccomandata n.66928647281-6 è stata presa in carico dalle il CP_2
25.01.2023 e consegnata al destinatario il 04.02.2023”; che, pertanto, “tra il giorno dell'accertamento
(15/09/2022), ma anche da quello della redazione del verbale (24/09/2022), e la data di spedizione della raccomandata a.r. n.66928647281-6 (25/01/2023) è intercorso un termine superiore ai novanta giorni.”
Avverso la suddetta pronuncia, l' con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale Parte_4 dello Stato di Milano ha interposto tempestivo appello con ricorso depositato il 17.12.2024, affidato ad un unico motivo.
Instaurato il contraddittorio, l'appellato si è costituito in giudizio con memoria di risposta del 23.02.2025, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 3 di 6 Acquisito il fascicolo di primo grado e sentite le parti, la causa - documentalmente istruita e pronta per la decisione - è stata discussa oralmente all'udienza del 26.06.2025 mediante collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
2700 c.c. e 116 c.p.c., censurando la decisione del Giudice di prime cure per due ragioni:
i. in primo luogo, perché ha ritenuto idoneo a provare un fatto impeditivo della pretesa opposta in giudizio un atto “informale”, qual è uno “screen-shot” di una pagina web del sito di
[...]
, a fronte di un atto pubblico, qual è la relata di notifica, contrastante con il contenuto CP_2 dell'indicata rappresentazione, incorrendo così in un apprezzamento illogico del fatto e delle prove;
ii. in secondo luogo, soprattutto, perché la relata di notifica, redatta da un pubblico ufficiale, in quanto atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, sicché, non essendo stata proposta querela di falso avverso la relata di notifica, il Giudice di prime cure è incorso nella violazione dell'art. 2700 c.c., laddove ha dato prevalenza alla data di “presa in carico” della raccomandata risultante dalla stampata del sito delle e non alla data di CP_2 spedizione indicata nella relata di notifica.
1.1 Evidenzia, inoltre, che alle medesime conclusioni è giunto questo stesso Tribunale in grado di appello all'esito del giudizio di opposizione proposto, avverso lo stesso verbale accertamento, dal sig. Parte_3
quale conducente del ciclomotore ed autore materiale dell'infrazione contestata.
[...]
§2. L'appello è fondato e merita accoglimento.
2.1 Giova premettere che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia - tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine. Devono infatti bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere pagina 4 di 6 impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12332/2017).
2.2 Orbene, dall'esame della documentazione prodotta in primo grado risulta l'attestazione dell'agente che dichiara di aver notificato in data 10.10.2022 a mezzo del servizio postale, Persona_1 ufficio di Roma Fiumicino, a quale obbligato in solido il verbale n. UFF/1006692 Parte_2 redatto in data 24.09.2022 relativo alle infrazioni accertate a carico di , Parte_3 quale trasgressore della violazione al Codice della strada accertata in data 15.09.2022.
2.3 Trattandosi di una prova legale, il giudice di merito è dunque vincolato nel suo apprezzamento.
2.4 L'appellato si affanna a contestare il contenuto intrinseco del documento (per contrasto con la “presa in carico” in data successiva - 25.01.2023 - dall'Ufficio postale di Fiumicino, siccome risultante dalla
“stampata” del sito di;
cfr. doc. 2 fasc. primo grado), ma esso, attestando che il pubblico CP_2 ufficiale ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, gode di fede privilegiata sicché è necessaria la proposizione della querela di falso, perché la suddetta attività soggiace alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. n. 18427/2013).
2.5 Va, sul punto, ribadito [condividendo, anche ai sensi dell'art. 118, co. 1 disp. att. c.p.c.,
l'interpretazione data da questo stesso Trib. Pavia, Sez. III, sent. n. 1082/2024, pubblicata il 03.07.2024,
G.U. dott.ssa Simona Caterbi, nel procedimento in grado di appello avverso il medesimo verbale di contestazione proposto dal trasgressore] che il suddetto documento, attestando che il pubblico ufficiale incaricato della notificazione ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, gode di fede privilegiata, sicché è necessaria la proposizione della querela di falso per contestarne il contenuto sotto qualsivoglia profilo, applicandosi la disciplina di cui all'art. 2700 c.c. (cfr. Cass. n. 4193/2010; conf. ex multis Cass. n. 18427/2013; Cass. n. 37991/2022).
2.6 L'originario ricorrente non ha mai proposto querela di falso avverso la relata di notifica, con la conseguenza che non può contestarne le risultanze.
2.7 Nessuna ulteriore esigenza di verifica si pone allorquando il verbale sia effettivamente pervenuto nella disponibilità del destinatario, come non si dubita nel caso di specie. Solo in caso contrario, infatti, sorgerebbe l'obbligo per l'Ente accertatore di provare che la contestazione è stata correttamente notificata al destinatario della violazione.
2.8 Si deve quindi ritenere che la notificazione del verbale di contestazione redatto il 24.09.2022 sia avvenuta nel termine di novanta giorni prescritto dall'art. 201 C.d.S., dovendosi tener conto - a tal fine - della data di spedizione della raccomandata n.66928647281-6 indicata nella relata (10.10.2022), trovando applicazione il principio di “scissione” degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (v. anche Cass. n. 20515/2020; Cass. n. 27019/2024). pagina 5 di 6 2.9 Ne consegue che, in totale riforma della sentenza di primo grado, l'ordinanza-ingiunzione n. prot.
M_IT PR_PVSPC 00003388 del 06.04.2023 ed il verbale n.UFF1006692-1 del 24.09.2022 vanno confermati.
§3. Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (fino ad € 1.101,00; fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase decisionale, valori minimi, considerate le modalità semplificate di discussione orale;
esclusa la fase istruttoria/trattazione, non essendosi svolta attività).
3.1 Quanto alle spese di lite del primo grado, risultando che in tale giudizio l'Amministrazione si è difesa avvalendosi di un funzionario delegato, trova applicazione il principio ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio e potendo in tal caso essere liquidate in favore dell'ente le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr.
Cass. n. 23825/2023; Cass. n. 9900/2021; Cass. n. 2362/2020; Cass. n. 31860/2018; Cass. n.
30597/2017; Cass. n. 11389/2011), nota che, tuttavia, nel caso in esame, non risulta essere stata depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 179/2024, pubblicata il 17.10.2024, del Giudice di Pace di ogni altra domanda ed Pt_1 eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, conferma l'ordinanza- ingiunzione n. Prot. M_IT 00003388 del 06.03.2024 e il verbale n. C.F._2
UFF1006692-1 del 24.09.2022 emesso dal Comando della Polizia Stradale di Pt_1
• condanna l'appellato soccombente SH al rimborso delle spese di lite del presente Pt_2 grado in favore dell'appellante vittorioso , che liquidano Parte_1 in € 362,00 per compensi (di cui € 131,00 fase studio, € 131,00 fase intr., € 100,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per le spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 26 giugno 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti pagina 6 di 6