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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 572 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Terni, via XX Settembre E_ n.15, presso lo studio dell'Avv.to Francesco Cipriano che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in atti
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Terni, via Turati n.18, in persona del Direttore
[...] pro tempore dott. che congiuntamente e disgiuntamente dai CP_2 funzionari Avv. Giuliana Guida, Avv. Anna Rita Fusacchia, Avv. Maria Elena
Travaglini lo rappresenta e difende giusta delega direttoriale in calce alla presente comparsa.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art.22 Legge n.689/1981
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.07.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 145/2023, prot. n.10417 del 6.7.2023, notificata in data 19.07.2023, con la quale l' di Terni gli ha Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di euro 36.042,20, per aver violato le seguenti disposizioni: 1) art.3, comma 3° e 3 - ter del D.L. n.12/2002 convertito in L. n.73/2002, come sostituito dall'rt.22, comma 1° del D.Lgs.n.151/2015 FINO A 30 GIORNATE CON DIFFIDA A MANTENERE IN SERVIZIO per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
nel caso specifico per aver impiegato i lavoratori (in nero dal 1.10.2019) e (in nero Persona_1 Parte_2 dall'11.10.2019) trovati al lavoro alla data dell'accesso ispettivo del 11.10.2019 presso la sede legale ed operativa della sita in via Controparte_3
Roma n.31, senza che risultasse alcuna preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, violazione per la quale veniva irrogata la sanzione di € 6.750,00; 2) Art.3, comma 3° e 3 ter D.L. n.12/2002 convertito in L. n.73/2002, come sostituito dall'rt.22, comma 1° del D.Lgs.n.151/2015 DA 31 A 60 GIORNATE CON DIFFIDA A MANTENERE IN
SERVIZIO per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
nel caso specifico per aver impiegato i lavoratori (in nero dal 1.08.2019), Persona_2 Per_3
(in nero dal 1.08.2019) e (in nero dall'1.09.2019)
[...] Controparte_4 trovati al lavoro alla data dell'accesso ispettivo del 11.10.2019 presso la sede legale ed operativa della sita in via Roma n.31, senza Controparte_3 che risultasse alcuna preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, violazione per la quale veniva irrogata la sanzione di €
20.250,00; 3) Art.3, comma 3° e 3 ter D.L. n.12/2002 convertito in L. n.73/2002, come sostituito dall'rt.22, comma 1° del D.Lgs.n.151/2015 OLTRE 60 GIORNATE CON DIFFIDA A MANTENERE IN SERVIZIO per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
nel caso specifico per aver impiegato i lavoratori LE IA (in nero dal 10.07.2019) trovati al lavoro alla data dell'accesso ispettivo del 11.10.2019 presso la sede legale ed operativa della
[...]
sita in via Roma n.31, senza che risultasse alcuna preventiva Controparte_3 comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, violazione per la quale veniva irrogata la sanzione di € 9.000,00;
Ha allegato che l'ordinanza ingiunzione è scaturita da un accertamento ispettivo, concluso con verbale unico di accertamento e notificazione n.TR00000/2020 – 425 – 01 del 3.06.2020, prot.n.5994 condotto da parte del personale dell' e notificato in data 23.06.2020 alla società Controparte_1
quale obbligato solidale. Controparte_3
Ha contestato il provvedimento impugnato deducendo: - in via preliminare e pregiudiziale, la carenza di legittimazione passiva di E_
, sull'assunto della sua qualità di amministratore e legale rappresentante
[...] della società essendo, invece, estraneo ai fatti non Controparte_5 ricoprendo all'epoca alcuna carica sociale, tanto vero che il verbale di accertamento e notificazione era stato notificato a CP_6 amministratore della citata società, quale obbligata solidale;
- di dover andare esente, comunque, da ogni responsabilità, stante l'avvenuta cancellazione della e l'assenza di somme riscosse all'esito della liquidazione Controparte_5 finale;
- in via ulteriormente preliminare, la violazione del termine di cui all'art.14 Legge n.689/1981 posto che l'accertamento ha avuto inizio con il verbale di primo accesso del 11.10.2019 mentre in data 24.02.2020 veniva verbalizzato l'ultimo contraddittorio con il ricorrente;
- nel merito il travisamento dei fatti, stante la sussistenza di un regolare contratto di appalto di servizi con la società cooperativa Atena Servizi riguardante i lavoratori Per_2 LE, e e l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori Per_3 CP_4
e - l'erronea applicazione delle sanzioni in violazione all'art.3, Pt_2 Per_1 comma 4 del D.Lgs.n.12/2002 ed al principio di buona fede;
in ogni caso, l'eccessività e la sproporzione della sanzione irrogata. Ha citato, pertanto, davanti al Tribunale di Terni l' Controparte_1
sede di Terni, chiedendo, previa sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , nel merito in E_ via principale di annullare l'ordinanza ingiunzione emessa dall' Controparte_1
sede di Terni, in via subordinata, disporre la riduzione delle sanzioni al
[...] minimo edittale, con vittoria delle spese di lite. Si è costituito l' sede di Controparte_1 Terni affermando l'infondatezza dell'opposizione ed ha insistito per il rigetto del ricorso per le ragioni diffusamente articolate in memoria. L'istruttoria si è articolata nella produzione documentale offerta dalle parti e nell'escussione dei testi richiesti dall' , quindi, è Controparte_1 stata rinviata per la decisione. Evidenzia il Tribunale che come da attestazione di cancelleria l'ordinanza riservata datata 26.02.2025 veniva regolarmente comunicata all'indirizzo pec del difensore di parte ricorrente dalla cancelleria lavoro in data 27.02.2025 con ricevuta di mancata consegna per casella piena del destinatario;
di qui stante il corretto adempimento di cancelleria e, tenuto conto delle conclusioni comunque rassegnate dalla parte ricorrente nelle note depositate in data 20.03.2025 di accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo del giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Difetto di legittimazione passiva di . E_
La doglianza non coglie nel segno, posto che nel sistema della legge 689/1981 è soltanto la persona fisica a poter essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo. Le persone giuridiche come le società o gli enti privi di personalità giuridica non possono essere chiamate a rispondere direttamente come autori di una violazione amministrativa (sul punto, cfr. Cass. n. 3879 del
2012, che richiama la precedente Cass. n. 12264 del 2007 “nel sistema introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dalla L. n. 689 cit., art. 6, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente”). Pertanto, il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere esclusivamente la persona fisica e la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata (principio ribadito, da ultimo, da Cassazione civile sez. II del 28.02.2020, sentenza n. 5538, secondo cui “… in materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per effetto della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate;
ne consegue che la sanzione deve considerarsi legittimamente applicata e notificata nei confronti del detto autore, nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica”).
Ne discende la piena legittimità del verbale unico di contestazione, notificato anche all'odierno opponente in data 23.06.2020 (cfr. all.to n.4 alla Con memoria ) e dell'ordinanza ingiunzione, oggetto di opposizione nel presente giudizio, nella parte in cui individuano come trasgressore, stante E_ la qualifica di legale rappresentante, all'epoca dei fatti per cui è causa, ricoperta dallo stesso nella compagine societaria della dal Controparte_5
10.05.2018 al 26.10.2020, data di iscrizione nel registro delle imprese competente del successivo legale rappresentante (cfr. visura CP_6 Con camerale della società all.to n.3 alla memoria ). Non coglie nel segno neppure la tesi attorea della cancellazione della dal registro delle imprese a supporto Controparte_8 dell'esenzione dello da ogni responsabilità dovendosi nuovamente E_ ribadire il principio di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 e l'assoggettamento a sanzione del comportamento illecito con riferimento al responsabile dell'ente al tempo della commessa violazione, stante la natura personale della responsabilità; del tutto ultroneo, inoltre, appare il richiamo all'art. 2495 c.c., stante la attribuibilità dell'infrazione allo stesso E_
2. Eccezione di decadenza.
Sostiene parte opponente che in base all'art. 14 della L.689/81 la notifica del verbale conclusivo delle indagini debba avvenire entro i 90 giorni dall'accertamento dell'illecito, per cui, dato che l'accertamento ha avuto inizio con il verbale di primo accesso dell'11.10.2019 e che in data 24.02.2020 veniva verbalizzato l'ultimo contraddittorio con il ricorrente, ne discende che la data da cui decorrono i 90 giorni di cui alla norma citata non sarebbe il 9.03.2020 bensì il 24.02.2020. L'eccezione è destituita di fondamento per quanto di ragione. La norma della quale l'opponente lamenta la violazione, e cioè l'art. 14 della legge n. 689/1981, prevede quanto segue: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento (…)”. Nell'interpretare la norma in questione, la Suprema Corte ha chiarito che
“Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la contestazione della violazione comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13 legge citata,
l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e da acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione”. (Cassazione civile sez. II, 20/06/2018, n.16286). La Suprema Corte ha poi ulteriormente precisato che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale” (cfr. recente Cassazione civile sez. I, 04/04/2018, n.8326).
Nel caso di specie, facendo corretta applicazione dei principi indicati e ripercorrendo la tempistica degli atti di indagine compiuti (e cioè: in data 11.10.2019 primo accesso degli presso la sede legale ed operativa CP_9 della in data 11.12.2019 e 24.2.2020 verbali Controparte_3 interlocutori con richiesta di documentazione strumentale all'accertamento dando termine al soggetto ispezionato sino al 9.03.2020 per la trasmissione della documentazione richiesta tenuta dallo studio commerciale Lo LC (cfr. verbale interlocutorio); in data 3.06.2020 redazione del verbale unico di accertamento e notificazione e notifica dello stesso avvenuta in data 23.06.2020 mediante consegna a mani proprie dell'opponente) può concludersi che tra la chiusura dell'accertamento (9.03.2020) e la redazione del verbale unico del 3.06.2020 non sono decorsi più di 90 giorni. Né vi sono elementi per ritenere che l'attività istruttoria compiuta dall' , avuto riguardo alla natura degli accertamenti svolti (mediante CP_1 acquisizione di documentazione anche presso terzi), si sia protratta per un lasso di tempo definibile come non congruo, per cui il primo motivo di opposizione va respinto.
Il tenore letterale della norma induce, infine, a ritenere che la norma che disciplina la decadenza si applica esclusivamente al procedimento amministrativo finalizzato ad accertare e contestare l'illecito commesso dal trasgressore e non ingloba la fase successiva dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione soggetta invece al termine di prescrizione dei crediti.
3. Merito della contestazione amministrativa ed onere della prova. L'ordinanza ingiunzione impugnata trae origine da un accertamento condotto dal personale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria, sede di Terni, iniziato con primo accesso dell'11.10.2019 presso la sede legale ed operativa della società in Amelia (TR), Controparte_3 via Roma n.31, esercente attività di albergo e ristorante – pizzeria Anita, e concluso con verbale unico di accertamento e notificazione n.TR00000/2020 –
425 – 01 del 3.06.2020, prot.n.5994 con il quale gli agenti accertatori hanno contestato all'opponente , in qualità di trasgressore, le infrazioni E_ dettagliatamente descritte in premessa, adottando le relative sanzioni amministrative, le quali non ottemperate nei termini di legge, hanno determinato l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta in questa sede (cfr. ordinanza ingiunzione e verbale unico di accertamento e notificazione all.ti alla memoria Con
).
Con il verbale di accertamento e notificazione veniva contestato al deducente, quale trasgressore, l'irregolarità dei rapporti di lavoro con i soggetti trovati a lavorare presso la società in quanto per n.4 di Controparte_3 loro ( LE IA, e ) era Persona_2 Persona_3 Controparte_4 stata accertata l'assenza di adempimenti previdenziali ed assistenziali da parte della – appaltatrice;
mentre e Parte_3 Parte_2 Per_1 era occupati “in nero”.
[...] La difesa attorea eccepisce, ex adverso, l'insussistenza della condotta illecita avendo stipulato la società con la cooperativa Controparte_3
Atena Servizi, in data 10.07.2019, un valido contratto di appalto di servizi avente ad oggetto le prestazioni fornite dai lavoratori della cooperativa Persona_2
LE IA, e;
mentre, rispetto ai Persona_3 Controparte_4 lavoratori e sostiene l'intervenuta Parte_2 Persona_1 regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante assunzione a tempo indeterminato part time a 30 ore settimanali con decorrenza rispettivamente dal 11.10.2019 e dal 01.10.2019, di qui l'illegittimità della contestazione sull'assunto dell'infrazione di cui all'art.3, comma 3 e 3 – ter del D.Lgs.n.12/2002. Innanzitutto, è opportuna una breve premessa quanto all'efficacia dei verbali redatti dagli ispettori del lavoro.
Gli artt. 2699 e 2700 c.c. attribuiscono all'atto pubblico efficacia assoluta e incondizionata di prova legale, confutabile unicamente con la proposizione della querela di falso.
Tale efficacia, da un lato, copre l'attestazione in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo sottoscrive, e dall'altro si estende alle modalità di formazione dell'atto pubblico, con riguardo all'attestazione del luogo e della data in cui l'atto stesso è stato redatto. Gli atti pubblici godono, infatti, di fede privilegiata, ex art. 2700 c.c., in relazione all'attività compiuta dal pubblico ufficiale ed effettuata in sua presenza, al pari della provenienza del documento e della sua formazione (cfr. Cass. sentenza n.943/2012).
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, nonché alle dichiarazioni delle parti da lui raccolte (cfr. da ultimo Cass. sentenza n. 23800/14).
“E' perciò evidente come, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, le circostanze fattuali della violazione, percepite dal pubblico ufficiale e attestate nel verbale di accertamento, debbano, in caso di contestazione, necessariamente essere confutate con il rimedio della querela di falso, ex artt. 221 e segg. c.p.c.” (cfr. Cass. sentenza n.2434/2011).
Secondo la giurisprudenza di legittimità nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, il verbale di accertamento assume un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità.
Da un lato, il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento, nonché quanto alla provenienza del verbale dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese. Sotto altro profilo, in merito alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, il verbale stesso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al Giudice ed alle parti l'eventuale contrasto e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (“Pur in mancanza di indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il Giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale” cfr. ex multis Cass. sentenza n. 6565/2007)
“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti" (Cass. Civ. sez. L. sent. n. 9251/10). ed “ … il giudice può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.15073 del 06/06/2008; cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.3525 del 22/02/2005); con ciò la giurisprudenza ha sostanzialmente elevato il verbale ispettivo a fonte di prova ed in ciò ha trovato l'avallo del legislatore, che, all'art. 10 comma 5 D.Lgs. n. 124 del 2004, ha espressamente statuito che: "I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi
e civili, da parte di altre amministrazioni interessate".
Quindi in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Con specifico riferimento alla fattispecie al vaglio di contestazione di appalto non genuino di servizi e costituzione di rapporti di lavoro subordinato in capo all'utilizzatore, va rilevato che, in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte (vedi, ex multis, Cass. nn. 12551/2020, 15557/2019, 27213/2018), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata di interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sè autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità: “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento "gli appalti "endoaziendali", caratterizzali dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti ai complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, nè una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (cfr. Cass. Lav. n. 27213/2018). Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive) come nel caso che ci riguarda, attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto del D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama. Ancora, è stato affermato che: “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio
d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale” (cfr. Cass. Lav. n. 12551 del 25.6.2020). Gestione “a proprio rischio” da parte dell'appaltatore, nel senso che nelle ipotesi di appalto genuino l'appaltatore assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata, come pure quello dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell'appalto. Di contro, nei casi in cui vi sia una correlazione tra il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati, si è verosimilmente all'interno del perimetro vietato dell'interposizione illecita.
Nel caso di appalto genuino, pertanto, il committente deve il corrispettivo solo contro la prestazione del risultato (opera o servizio) originariamente pattuito;
nell'appalto non genuino (interposizione illecita), invece, il committente retribuisce comunque l'appaltatore, a prescindere dal conseguimento di un risultato, per il solo fatto di aver svolto il lavoro, elemento che ricorre, ad es. quando il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati si equivalgono. In sintesi, può ragionevolmente escludersi di essere all'interno del perimetro vietato dell'interposizione illecita, che può sostanziarsi in qualunque comportamento negoziale (appalto, fornitura, contratto d'opera) quando si accerta che l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio di impresa da parte di questi (Cass. lav. n. 6343/2013).
L'appalto lecito è dimostrato dall'esistenza del relativo contratto commerciale e dalla riconducibilità dell'attività lavorativa al servizio appaltato, nonché dalla dimostrazione di un vero rischio di impresa dell'appaltatore e di un'autentica organizzazione aziendale.
Se non vi è prova del contratto e del suo oggetto non può neppure esserci prova della riconducibilità delle attività concretamente espletate alle previsioni contrattuali. E se non vi è prova che le attività svolte dal lavoratore dipendente di una società presso altra società e ad esclusivo favore di quest'ultima siano riconducibili ad un contratto di appalto genuino, non importa stabilire chi sia il datore di lavoro effettivo di quel lavoratore in quanto il rapporto si costituirà sempre con l'utilizzatore poiché il datore di lavoro formale si è limitato a vendere manodopera senza stipulare un regolare contratto di somministrazione e senza avere la legittimazione e l'abilitazione soggettiva per stipulare contratti di tale tipo. Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. Secondo la Suprema Corte: “E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)” (cfr. Cass. Lav. n.29889/2019).
Ciò premesso, in linea giuridica, occorre verificare se, nel caso di specie, con riferimento ai quattro lavoratori individuati nell'ambito del verbale ispettivo posto a base dell'ingiunzione qui opposta ed al periodo di tempo in cui incontestatamente la società cooperativa Atena Servizi ha offerto prestazioni in favore della di cui lo è stato amministratore Controparte_3 E_ nel periodo oggetto di contestazione, ricorrano gli indici semantici della genuinità del contratto di appalto in essere tra il datore di lavoro e l'utilizzatore della prestazione o se, di converso, ci si trovi al cospetto di un tipico caso di illecita somministrazione di manodopera, sotto le mentite spoglie di un contratto di appalto di servizi, con conseguente logica imputazione del rapporto di lavoro in capo al committente e conseguente fondatezza delle pretese violazioni di disposizioni amministrative.
Orbene i funzionari ispettivi hanno accertato, al termine delle indagini, consistenti nell'esame della documentazione di lavoro, dalle dichiarazioni acquisite e dalla consultazione degli estratti delle banche dati telematiche degli
Enti INPS, Inail, Agenzia delle Entrate, Centro per l'Impiego che il soggetto ispezionato la cui attività primaria consiste Controparte_3 nell'esercizio di attività di albergo “Hotel Anita”, ristorante - pizzeria, in data 10.07.2019, aveva stipulato un contratto di appalto per la fornitura di servizi ai tavoli, in cucina e di pulizie con la , mediante Controparte_10 il delegato studio di consulenza associato, con luogo di CP_11 esecuzione della prestazione presso l'appaltatore, contratto scaduto in data 30.09.2019 con proroga tacita.
Emerge già sotto il profilo documentale, la coincidenza della prestazione richiesta nell'ambito di appalto con la prestazione di generica manodopera, in assenza di organizzazione dei mezzi ed assunzione del rischio in capo all'appaltatore, tipici dell'appalto genuino come confermato, successivamente al primo accesso ispettivo presso la sede operativa della di Controparte_3
Amelia, al personale ispettivo dai lavoratori sentiti, che hanno rilasciato le dichiarazioni di cui agli allegati processi verbali, debitamente sottoscritti dai verbalizzanti e dai dichiaranti. In particolare, durante l'accertamento gli ispettori hanno sentito: 1)LE IA la quale ha dichiarato: “Lavoro in questo albergo dal 22.09.2018 in qualità di impiegata receptionist con il seguente orario dalle ore
17.00 alle 22.30 per sei giorni a settimana. Mi alterno con la collega
[...]
e con Effettuo un giorno di riposo Persona_4 E_ settimanale. Sono retribuita con circa € 700,00 mensili parte con bonifico di circa € 300,00 ed il resto in contanti, pagati da Ricevo la busta E_ paga tramite mail. Non conosco il nome della cooperativa. Il sig. Parte_4
a nome della cooperativa ha fatto una riunione del personale lo scorso anno. Non mi ricordo di cosa si è parlato. Ho effettuato il colloquio per l'assunzione con e con Gli stessi hanno deciso la mia E_ Persona_5 assunzione, dopo un colloquio molto informale. Gli orari sono decisi da
[...]
e da Gli stessi stabiliscono la turnazione, mi danno E_ Persona_5 le direttive e controllano l'operato. Non conosco i nomi dei colleghi dipendenti della di cui apprendo l'esistenza in questo momento e quelli dipendenti CP_5 della cooperativa. Tutti rispondono alle direttive di e E_ Per_5
In caso di malattia ho effettuato la comunicazione a
[...] E_
… ho chiesto l'autorizzazione per le ferie a La riunione don E_
TO è stata voluta da e da Da CP_11 E_ Persona_5 allora non ho più visto rappresentanti della cooperativa e i contatti con la stessa Con sono gestiti da ” (cfr. dichiarazione allegata memoria n.43 e Pt_1 confermata in sede di escussione testimoniale all'udienza del 18.09.2024 verbale in atti).
2) il quale ha dichiarato: “Lavoro da circa un anno con Controparte_4 contratto a chiamata, vengo quando c'è necessità, questa settimana non ricordo quante volte sono venuto;
oggi pomeriggio sono venuto verso le 17,30 poiché facciamo pizze su ordinazione, specifico che io faccio la pizza solo presso il ristorante … io sono l'unico pizzaiolo del ristorante Anita” (cfr. dichiarazione Con dell'11.10.2019 all.to n.47 alla memoria );
3) ha dichiarato: “Lavoro presso questo ristorante dalla sua Persona_3 apertura il 3.8.2018 … faccio un po' di tutto dalla preparazione di cibi, primi e secondi, al riassetto della cucina. Lavoro qualche giorno a settimana, di solito il martedì, venerdì e sabato e qualche volta la domenica. Quando non sono presente non so chi lavora. Effettuo il seguente orario dalle 19.00 alle
11.30/23.00. Non so se è aperto a pranzo e chi lavora. Lavoro per la Job and Work S.r.l.s…. Sono chiamata da ogni volta che c'è bisogno. Il E_ controllo sull'attività svolta è effettuato da . Sono retribuita con bonifico Pt_1 di circa € 500,00 mensili mentre il prospetto paga mi viene inviato on line …” Con (cfr. dichiarazione dell'11.10.2019 all.to n.45 alla memoria confermata in sede di escussione testimoniale del 26.02.2025 cfr. verbale in atti). 4) la quale ha dichiarato “Lavoro per una cooperativa di cui non Persona_2 ricordo il nome dallo scorso 9 settembre 2019 in qualità di aiuto cucina addetta alla preparazione degli antipasti. Effettuo il seguente orario: dalle ore 19.00 alle 23.30 nei giorni di martedì e venerdì. Preciso di essere in prova e di non aver sottoscritto alcun contratto. Ho parlato per l'assunzione, con un rappresentante della cooperativa di cui non conosco il nome … tramite
[...] che ha indicato il mio nome alla cooperativa sono stata contattata E_ dalla stessa. Le direttive ed il controllo dell'operato sono dati da
[...] e Non sono stata mai pagata” (cfr. dichiarazione E_ Persona_5 Con dell'11.10.2019 all.to n.44 alla memoria confermata in sede di escussione testimoniale del 26.02.2025 cfr. verbale in atti). Le dichiarazioni raccolte dal personale ispettivo devono essere in questa sede particolarmente valorizzate siccome chiare e circostanziate, vertenti su circostanze semplici insuscettibili di fraintendimento, spontanee, e pertanto, presumibilmente veritiere e soprattutto supportate da un più preciso ricordo dei fatti e, peraltro, sono state confermate in sede di istruttoria orale dagli stessi lavoratori sentiti
I testimoni sono particolarmente attendibili essendo tutti a conoscenza dei fatti di causa, e, pertanto, convincenti in ordine alla veridicità dei fatti come rappresentati nel verbale unico di accertamento e notificazione posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione, e confermati anche, dall'ispettrice in sede testimoniale (cfr. dichiarazione del 7.03.2024 in atti). Testimone_1
Primariamente deve evidenziarsi come gli ispettori hanno accertato attraverso la consultazione delle banche dati che né la cooperativa Atena Servizi, né lo studio di consulenza in qualità di delegato della CP_11 cooperativa, né tantomeno la società avevano effettuato Controparte_3 alcun adempimento previdenziale ed assistenziale e corrisposti i conseguenziali pagamenti in favore dei lavoratori LE IA, Persona_2 Per_3
e , i quali non avevano sottoscritto alcun contratto nè
[...] Controparte_4 con la , nè con la Parte_3 Controparte_3
Le dichiarazioni rese confermano l'assenza del tratto qualificante della direzione tecnica ed organizzativa della prestazione da parte dell'appaltatore, che neppure provvedeva alla gestione degli aspetti amministrativi del rapporto di lavoro dei somministrati, posto che il pagamento del corrispettivo mensile veniva eseguito direttamente dallo E_
Emerge chiaramente che il rapporto di lavoro dei quattro lavoratori sopra indicati, in apparenza sussistente con la società cooperativa Atena Servizi, faceva capo alla società ed all'opponente, il quale in particolare Controparte_5
o aveva svolto personalmente i colloqui di assunzione o conosceva già in precedenza i lavoratori e li aveva segnalati alla cooperativa, come dichiarato anche in sede processuale dai lavoratori stessi. nel presente procedimento ha, infatti, riferito: “Io Persona_2 conoscevo il quale ha indicato il mio nome ad una cooperativa E_ che poi mi ha assunta e mi ha mandato a lavorare presso l'Hotel Ristorante Anita (società Hotel Anita Catering Service) sito in Amelia, e gestito dallo stesso
… Io sono stata assunta con mansioni di aiutante in cucina dalla E_ cooperativa Job and Work mi sembra di ricordare che mi ha assunto tramite
… Mi occupavo di preparare gli antipasti e avevo mansioni di
E_ lavapiatti era che mi aveva dato indicazioni circa le mie mansioni nel
E_ ristorante. Confermo quanto ho dichiarato sull'orario di lavoro nei giorni di martedì e venerdì dalle 19.00 alle 23.30 e raramente il sabato a cena stesso orario … A me le buste paga le consegnava ed erano intestate a questa
E_ cooperativa di nome mi sembra Job and Work ed ero pagata in contanti da a fine mese intorno ad € 350,00 mensili … I turni di lavoro li faceva
E_
L'attrezzatura era quella della cucina io non portavo nulla per mio E_ conto. Ricordo che dopo le ispezioni il ristorante ha chiuso quasi subito. Io mi sono sempre relazionata con , il quale mi ha assegnato le E_ mansioni. I turni di ferie li decidevamo insieme con lo Io sono entrata E_
a lavorare ad agosto 2018 e mi sono licenziata il 1° gennaio 2020 mi sono licenziata … Ho firmato dei contratti a termine che scadevano ogni due/tre mesi e venivano consegnati da per la sottoscrizione ed erano intestati alla E_ cooperativa Job and Work”. Negli stessi termini anche la dichiarazione resa da : “ Persona_3
Tramite un mio amico cuoco sono stata contattata da che gestiva la Persona_6 cucina, ho lavorato per dal 3 agosto 2018 fino alla cessazione E_ dell'attività … Il ricorrente gestiva l'Hotel Ristorante Anita (società Hotel Anita Catering Service) sito in Amelia, io sono stata assunta con mansioni di cuoca. Mi occupavo di preparare i primi e secondi e a fine servizio pulivo la parte dove lavoravo della cucina … Confermo quanto ho dichiarato sull'orario di lavoro nei giorni di martedì, venerdì e sabato dalle 19.00 alle 22.30/23.00 e qualche volta la domenica a pranzo dalle 10.00 alle 15.00 … A me arrivavano le buste paga tramite mail dalla società Job and Work S.r.L. e poi Controparte_3 ed ero pagata con bonifico sempre da questa società … I turni di lavoro
[...] li faceva e se c'era qualche problema mi rivolgevo a La E_ E_ domenica mi chiamava per comunicarmi che dovevo andare a E_ lavorare. L'attrezzatura era quella della cucina io non portavo nulla per mio conto … Ricordo che dopo le ispezioni il ristorante ha chiuso quasi subito … Sono sempre stata pagata regolarmente dalle società sopra indicate e la retribuzione ammontava ad euro 500,00 mensili … Io mi sono sempre relazionata con , il quale mi ha assegnato le mansioni e con cui E_ mi relazionavo se avevo bisogno di un permesso o se ero assente per malattia. I turni di ferie li decidevamo insieme con lo . E_ Di eguale tenore la dichiarazione resa da LE IA: “Io ho lavorato alle dipendenze del ricorrente dal settembre 2018 fino al 10 marzo 2020 il ricorrente gestiva l'Hotel Anita (società Hotel Anita Catering Service) sito in Amelia, via Roma con mansioni di addetta alla reception. Mi occupavo di attività di ricevimento dei clienti ed accoglienza, gestione delle prenotazioni telefoniche, mail, booking, gestione del portale delle prenotazioni, cassa ristorante, hotel e pizzeria, fatturazione clienti in uscita (estere ed italiane). In corrispondenza del covid non sono stata più chiamata ed ho attivato l' per il riconoscimento dell'intero periodo di lavoro non Controparte_1 regolarizzato e per la mancata retribuzione. Confermo la dichiarazione resa agli ispettori che mi viene esibita (allegato alla memoria n.43). Dopo tale dichiarazione lo mi consegnò un contratto retrodatato di assunzione da E_ Co parte di altra società, tuttavia dopo l'intervento dell' mi è stato riconosciuto il rapporto di lavoro con la società ed ho percepito euro Controparte_3
700,00 mensili fino al mese di febbraio 2020 compreso. Non ho percepito il TFR
e la mensilità di marzo 2020, 13 e 14 mensilità ad eccezione del 2018. Io mi sono sempre relazionata con che mi ha assunto, che mi pagava E_ in contanti o tramite bonifico bancario e mi ha assegnato le mansioni. Io sono stato assunta con orario di lavoro dalle 17.00 alle 22.30 fino a novembre 2019 ma in realtà lavoravo sino alle 24.00 poi da dicembre 2019 lavoravo a turni o 7 ore la mattina o 7 la sera ma in realtà le ore erano n.9 a turno e sempre per n.6 giorni la settimana”. Il potere direttivo e disciplinare, infatti, veniva esercitato direttamente e continuamente da , legale rappresentante della E_ Controparte_3
– committente, mentre la società (prima
[...] Parte_3 ancora cooperativa Job and Work) si limitava a prestare per la prima manodopera, risultando totalmente assente qualsiasi rischio d'impresa e mancante qualsiasi forma d'investimento in beni strumentali, utilizzando i dipendenti esternalizzati esclusivamente e da sempre quelli a disposizione presso la sede della Controparte_3
Come hanno dichiarato in sede ispettiva e confermato nel presente giudizio i testi escussi, nessun referente della Atena Servizi si è mai relazionato con i dipendenti trovati presso l'albergo - ristorante Anita di Amelia, i quali, peraltro, non hanno mai partecipato a nessuna assemblea, non riuscendo neppure ad avere contatti con i dipendenti della cooperativa addetti alla gestione del personale per comunicazioni afferenti ferie, permessi, assenze per malattia ecc
… che comunicavano direttamente all'odierno opponente. Nella sostanza lavoratori formalmente mandati dalla cooperativa erano pienamente inseriti nella struttura organizzativa della e Controparte_3 svolgevano mansioni pressocchè identiche a quelle disimpegnate dagli altri dipendenti della osservando gli stessi orari di lavoro e Controparte_3 condividendo gli stessi spazi e strumenti di lavoro con assoluta promiscuità tra gli stessi.
Ne discende che la non avrebbe potuto Controparte_3 continuare a fornire servizi ai propri clienti senza l'apporto di manodopera fornito dalla cooperativa Atena Servizi, tenuto conto delle mansioni dagli stessi disimpegnate e sopra riferite. Ad avviso di chi scrive e della giurisprudenza già citata, infatti, affinché si abbia un contratto di appalto genuino, i lavoratori dell'appaltatore non devono sostituire in alcun modo i dipendenti del Committente;
essi devono essere riconoscibili come lavoratori dell'Appaltatore e non devono confondersi con i lavoratori del Committente. I lavoratori dell'Appaltatore non devono infatti prendere ordini da soggetti diversi dall'Appaltatore, non sono soggetti al potere direttivo e di controllo del
Committente o di un suo dipendente, e non possono quindi essere allontanati né sanzionati dal Committente.
Il Committente non può cioè sostituirsi all'Appaltatore riducendolo a mera entità di trasmissione delle proprie direttive e, per tale ragione, non può, ad esempio, decidere volta per volta il numero di lavoratori da utilizzare.
L'esercizio del potere direttivo e organizzativo dell'Appaltatore nei confronti del proprio personale utilizzato nell'appalto, costituisce uno degli elementi più qualificanti di un contratto di appalto lecito, in quanto implica l'esclusione dell'intromissione del Committente nell'esecuzione dell'appalto.
Più in particolare, occorre valutare i principi elaborati dalla giurisprudenza nelle ipotesi, come quella esame, di appalti endoaziendali, vale a dire quegli appalti fondati sull'affidamento ad una impresa esterna (appaltatrice) di attività "inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente" e che siano a bassa intensità organizzativa.
Tali appalti sono ritenuti leciti ove sia possibile individuare il soggetto che esercita l'effettivo potere direttivo sui dipendenti, assumendone il rischio e non limitandosi alla semplice gestione amministrativa dei rapporti di lavoro. Il discrimine fra l'appalto lecito e l'appalto illecito, anche endoaziendale, è dato dalla organizzazione e gestione autonoma dell'opera o servizio con assunzione del rischio economico del risultato pattuito.
Nel caso di specie, come detto, è inconfutabile che la società cooperativa non aveva neppure un'embrionale organizzazione produttiva e che nessun referente dell'appaltatore esercitasse poteri direttivi sui lavoratori esternalizzati, anzi la lungi dall'esercitare un vero e proprio potere Parte_3 direttivo, organizzativo e di controllo sui suoi dipendenti, non era neppure l'anello di congiunzione tra i lavoratori e la società ricorrente, posto che alcuni dipendenti erano stati direttamente selezionati ovvero suggeriti da E_
e che l'organizzazione anche del tempo dei lavoratori della cooperativa
[...] dipendeva inscindibilmente dalle decisioni della committente nella persona di
. E_
A questo punto deve essere esaminata la posizione dei due lavoratori non regolarizzati rinvenuti al momento dell'accesso ispettivo dell'11.10.2019 presso l'albergo – ristorante Anita a prestare attività lavorativa, funditus Per_1
e le cui dichiarazioni acquisite in sede di
[...] Parte_2 accertamenti vengono di seguito riportate.
Gli ispettori in sede di accesso hanno raccolto le seguenti dichiarazioni. 1) ha dichiarato: “Lavoro presso questo ristorante in qualità Parte_2 di cuoco da oggi 11.10.2019. Sono in prova, non ho sottoscritto alcun contratto.
Ho sostenuto un colloquio con e . Siamo ancora in E_ Per_5 trattativa per quanto riguarda lo stipendio e l'orario (cfr. dichiarazione Con dell'11.10.2019 all.to n.13 alla memoria confermata in sede di escussione testimoniale del 7.03.2024 cfr. verbale in atti). 2) ha dichiarato: “Sono stato assunto da il Persona_1 E_
1.10.2019 in qualità di cameriere. Sono in prova e non ho sottoscritto alcun contratto di lavoro. Ho lavorato il 1 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 e oggi con il seguente orario 18.30 – 23.30. Non ho percepito alcuna retribuzione” (cfr. dichiarazione Con dell'11.10.2019 all.to n.14 alla memoria confermata in sede di escussione testimoniale del 19.09.2024 cfr. verbale in atti).
I due lavoratori sono stati sentiti anche dallo scrivente Giudice nel processo per cui è causa ed hanno riscontrato positivamente gli esiti Con dell'accertamento dell' riferendo quanto segue.
particolarmente attendibile non avendo neppure Parte_2 contenziosi con l'opponente, ha riferito: “Io ho lavorato dai primi di ottobre 2019 fino al 10- 15 febbraio 2020 alle dipendenze del ricorrente che gestiva l'Hotel Anita Catering Service sito in Amelia con mansioni di aiuto cuoco e di gestione della cucina. Mi occupavo degli ordini della merce, delle pulizie della cucina, della preparazione dei menù. Mi sono dimesso … Si trattava del 2° o 3° giorno di lavoro. Dopo sono stato regolarizzato”. anche lui particolarmente attendibile non avendo Persona_1 controversie con l'opponente, ha riferito: “Io già conoscevo il ricorrente, poi ho lavorato per lui dal gennaio 2019 fino a settembre 2020 il ricorrente gestiva l'Hotel Ristorante Anita (società Hotel Anita Catering Service) sito in Amelia con mansioni di cameriere di sala. Mi occupavo delle ordinazioni e servizio ristorante. Mi sono dimesso a settembre 2020 perché non venivo pagato. Non ho contenziosi, né ne ho mai avuti con la parte ricorrente ... Dopo l'ispezione sono stato regolarizzato come apprendista di 4° livello. In sala era il capo Per_7 sala e mi dava indicazioni sulle mansioni, mentre a livello di gestione del rapporto mi sono sempre relazionato con che mi ha assunto, che E_ mi pagava e mi ha assegnato le mansioni di cameriere di sala. Io sono stato assunto come apprendista con orario di lavoro di 30 ore settimanali (sei giorni a settimana con un giorno di riposo) in realtà ne ho sempre lavorate n.50 alla settimana, mi occupavo del servizio di pranzo e cena in sala”. Non coglie nel segno la difesa attorea quando eccepisce l'intervenuta assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori indicati, posto che la regolarizzazione degli stessi è intervenuta solo dopo l'accesso ispettivo, a far data dal 1.10.2019 e dall'11.10.2019, di qui la fondatezza della contestazione di cui all'ordinanza. A fronte di tale inequivoco quadro probatorio (acquisito dall' CP_1 nell'ambito delle verifiche ispettive e quindi dallo stesso versato nel processo), le contestazioni mosse dall'opponente si sono rivelate assolutamente generiche e totalmente indimostrate. In particolare, in primo luogo, l'opponente non ha prodotto alcuna
“documentazione” idonea a smentire gli esiti, analitici e circostanziati, dell'accertamento ispettivo. In secondo luogo, l'opponente non ha né dedotto nè, tanto meno, dimostrato che le dichiarazioni rese, in modo circostanziato e coerente le une con le altre, dai dipendenti escussi in sede ispettiva e nel presente giudizio debbano ritenersi non veritiere, ovvero non attendibili, essendosi la difesa attorea limitata ad articolare istanze istruttorie non ammesse dallo scrivente Giudice con ordinanza riservata dell'8.12.2023 che qui si richiama integralmente. E' noto, infatti, che “l'attività di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare”, (cfr. ex multis Cass. N. 7878/2000; Cass. N. 4392/2000; Cass. N. 7153/2000; Cass. N.
15142/2003). E' parimenti notorio che: “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio (a differenza di quanto avvenuto nella specie: ndr), al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9547 del 22/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18453 del 21/09/2015).
Specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice, cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3708 del 08/02/2019; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2201 del 31/01/2007; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8924 del 11/09/1997; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1938 del 24/02/1987)
Esimente della buona fede.
Quanto all'eccezione di buona fede e di assenza di colpa dell'odierno ricorrente, va premesso che nella fattispecie in esame si tratta essenzialmente di un illecito commissivo consistente, sia, nell'aver stipulato un contratto di appalto non “genuino”, non essendo la cooperativa, con la quale l'opponente aveva contrattato, un'agenzia di somministrazione autorizzata, la quale, per giunta, non aveva neppure dichiarato i rapporti di lavoro con i soggetti rinvenuti all'interno della struttura gestita dalla sia, nell'aver impiegato, Controparte_5 senza regolarizzarli, n.2 lavoratori ( e ), messi Persona_1 Parte_2 in regola solo dopo la verifica ispettiva.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo dell'illecito e, quindi, sotto il profilo psicologico va rammentato che, in virtù della presunzione posta dall'art. 3 della L. n. 689/81, grava sul trasgressore l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza, colpevolezza che, come si è detto, può ritenersi esclusa solo quando si possa dare prova di un errore causato da un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione e non evitabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ritiene il Tribunale che nella fattispecie nessuna prova in tal senso sia stata data dalla parte deducente, posto che non può ritenersi sufficiente al riguardo la sola circostanza che era nella facoltà della società ricorrente stipulare contratti di appalti di servizi.
Innanzitutto, non si considera, da un lato, l'assoluta gravità della violazione in questione, peraltro lungamente protrattasi nel tempo con l'abusivo impiego di ben n.6 lavoratori (cfr. elenco indicato nel verbale di illecito) oltre alle conseguenze comunque connesse, alla riduzione delle tutele offerte dall'ordinamento ai lavoratori subordinati coinvolti nella vicenda, anche sotto il profilo della stabilità dei rapporti di lavoro e della adeguatezza dei trattamenti retributivi, e dall'altro lato, alla inevitabile alterazione delle regole concorrenziali tra operatori commerciali del settore.
Violazione del principio di proporzionalità. L'ultima censura sollevata dall'opponente attiene all'entità della sanzione amministrativa irrogata, ritenuta non conforme al principio di proporzionalità.
Sul punto è bene precisare che: “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta” (Cass., ordinanza n. 4844/2021). Con riferimento al caso di specie si osserva allora che l'entità delle Con sanzioni amministrative pecuniarie è stata correttamente individuata dall' facendo riferimento – per ogni sanzione irrogata – a una somma che si colloca a metà tra il minimo edittale e il massimo edittale. L'Amministrazione bene ha fatto a discostarsi dal minimo edittale, trattandosi – sotto il profilo oggettivo della gravità del fatto – di plurime violazioni che non permettono, infatti, l'applicazione del minimo edittale, giustificabile nell'ipotesi di lesione minima dei beni giuridici oggetto di tutela, non riscontrabile nella fattispecie in esame.
Inoltre, parte ricorrente nel corso del procedimento ispettivo ha avuto la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta e non si è avvalsa di tale facoltà.
Con riferimento ai profili “quantificatori”, criticati in maniera apodittica dalla difesa attorea, si osserva che il criterio di cui all'art.16 Legge n.689/81 attiene al pagamento in misura ridotta, riferendosi dunque ad una misura sanzionatoria cui la parte ricorrente avrebbe avuto diritto solo col tempestivo adempimento nel termine indicato nel medesimo verbale unico di accertamento/notificazione, di cui la stessa non ha dato alcuna prova;
tant'è che nell'ordinanza ingiunzione si dà atto del mancato pagamento in misura ridotta e dell'inottemperanza alla diffida, e la susseguente ordinanza procede al computo sulla base dei criteri “ordinari” di cui all'art. 11 l. 689/81. Dalle considerazioni che precedono ne discende il rigetto del ricorso, e per l'effetto l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere dichiarata definitivamente esecutiva. Restano assorbite tutte le questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del 24 marzo 2012 e dell'art.9, comma 2 del D.Lgs. n.149/2015
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto dichiara definitivamente esecutiva l'ordinanza ingiunzione n. 145/2023, prot. n.10417 del 6.7.2023, notificata in data
19.07.2023;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della E_ Direzione Territoriale del Lavoro di Terni liquidate in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Lì, 20 marzo 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 572 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Terni, via XX Settembre E_ n.15, presso lo studio dell'Avv.to Francesco Cipriano che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in atti
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Terni, via Turati n.18, in persona del Direttore
[...] pro tempore dott. che congiuntamente e disgiuntamente dai CP_2 funzionari Avv. Giuliana Guida, Avv. Anna Rita Fusacchia, Avv. Maria Elena
Travaglini lo rappresenta e difende giusta delega direttoriale in calce alla presente comparsa.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art.22 Legge n.689/1981
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.07.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 145/2023, prot. n.10417 del 6.7.2023, notificata in data 19.07.2023, con la quale l' di Terni gli ha Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di euro 36.042,20, per aver violato le seguenti disposizioni: 1) art.3, comma 3° e 3 - ter del D.L. n.12/2002 convertito in L. n.73/2002, come sostituito dall'rt.22, comma 1° del D.Lgs.n.151/2015 FINO A 30 GIORNATE CON DIFFIDA A MANTENERE IN SERVIZIO per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
nel caso specifico per aver impiegato i lavoratori (in nero dal 1.10.2019) e (in nero Persona_1 Parte_2 dall'11.10.2019) trovati al lavoro alla data dell'accesso ispettivo del 11.10.2019 presso la sede legale ed operativa della sita in via Controparte_3
Roma n.31, senza che risultasse alcuna preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, violazione per la quale veniva irrogata la sanzione di € 6.750,00; 2) Art.3, comma 3° e 3 ter D.L. n.12/2002 convertito in L. n.73/2002, come sostituito dall'rt.22, comma 1° del D.Lgs.n.151/2015 DA 31 A 60 GIORNATE CON DIFFIDA A MANTENERE IN
SERVIZIO per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
nel caso specifico per aver impiegato i lavoratori (in nero dal 1.08.2019), Persona_2 Per_3
(in nero dal 1.08.2019) e (in nero dall'1.09.2019)
[...] Controparte_4 trovati al lavoro alla data dell'accesso ispettivo del 11.10.2019 presso la sede legale ed operativa della sita in via Roma n.31, senza Controparte_3 che risultasse alcuna preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, violazione per la quale veniva irrogata la sanzione di €
20.250,00; 3) Art.3, comma 3° e 3 ter D.L. n.12/2002 convertito in L. n.73/2002, come sostituito dall'rt.22, comma 1° del D.Lgs.n.151/2015 OLTRE 60 GIORNATE CON DIFFIDA A MANTENERE IN SERVIZIO per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
nel caso specifico per aver impiegato i lavoratori LE IA (in nero dal 10.07.2019) trovati al lavoro alla data dell'accesso ispettivo del 11.10.2019 presso la sede legale ed operativa della
[...]
sita in via Roma n.31, senza che risultasse alcuna preventiva Controparte_3 comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, violazione per la quale veniva irrogata la sanzione di € 9.000,00;
Ha allegato che l'ordinanza ingiunzione è scaturita da un accertamento ispettivo, concluso con verbale unico di accertamento e notificazione n.TR00000/2020 – 425 – 01 del 3.06.2020, prot.n.5994 condotto da parte del personale dell' e notificato in data 23.06.2020 alla società Controparte_1
quale obbligato solidale. Controparte_3
Ha contestato il provvedimento impugnato deducendo: - in via preliminare e pregiudiziale, la carenza di legittimazione passiva di E_
, sull'assunto della sua qualità di amministratore e legale rappresentante
[...] della società essendo, invece, estraneo ai fatti non Controparte_5 ricoprendo all'epoca alcuna carica sociale, tanto vero che il verbale di accertamento e notificazione era stato notificato a CP_6 amministratore della citata società, quale obbligata solidale;
- di dover andare esente, comunque, da ogni responsabilità, stante l'avvenuta cancellazione della e l'assenza di somme riscosse all'esito della liquidazione Controparte_5 finale;
- in via ulteriormente preliminare, la violazione del termine di cui all'art.14 Legge n.689/1981 posto che l'accertamento ha avuto inizio con il verbale di primo accesso del 11.10.2019 mentre in data 24.02.2020 veniva verbalizzato l'ultimo contraddittorio con il ricorrente;
- nel merito il travisamento dei fatti, stante la sussistenza di un regolare contratto di appalto di servizi con la società cooperativa Atena Servizi riguardante i lavoratori Per_2 LE, e e l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori Per_3 CP_4
e - l'erronea applicazione delle sanzioni in violazione all'art.3, Pt_2 Per_1 comma 4 del D.Lgs.n.12/2002 ed al principio di buona fede;
in ogni caso, l'eccessività e la sproporzione della sanzione irrogata. Ha citato, pertanto, davanti al Tribunale di Terni l' Controparte_1
sede di Terni, chiedendo, previa sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in via preliminare di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , nel merito in E_ via principale di annullare l'ordinanza ingiunzione emessa dall' Controparte_1
sede di Terni, in via subordinata, disporre la riduzione delle sanzioni al
[...] minimo edittale, con vittoria delle spese di lite. Si è costituito l' sede di Controparte_1 Terni affermando l'infondatezza dell'opposizione ed ha insistito per il rigetto del ricorso per le ragioni diffusamente articolate in memoria. L'istruttoria si è articolata nella produzione documentale offerta dalle parti e nell'escussione dei testi richiesti dall' , quindi, è Controparte_1 stata rinviata per la decisione. Evidenzia il Tribunale che come da attestazione di cancelleria l'ordinanza riservata datata 26.02.2025 veniva regolarmente comunicata all'indirizzo pec del difensore di parte ricorrente dalla cancelleria lavoro in data 27.02.2025 con ricevuta di mancata consegna per casella piena del destinatario;
di qui stante il corretto adempimento di cancelleria e, tenuto conto delle conclusioni comunque rassegnate dalla parte ricorrente nelle note depositate in data 20.03.2025 di accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo del giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Difetto di legittimazione passiva di . E_
La doglianza non coglie nel segno, posto che nel sistema della legge 689/1981 è soltanto la persona fisica a poter essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo. Le persone giuridiche come le società o gli enti privi di personalità giuridica non possono essere chiamate a rispondere direttamente come autori di una violazione amministrativa (sul punto, cfr. Cass. n. 3879 del
2012, che richiama la precedente Cass. n. 12264 del 2007 “nel sistema introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dalla L. n. 689 cit., art. 6, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente”). Pertanto, il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere esclusivamente la persona fisica e la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata (principio ribadito, da ultimo, da Cassazione civile sez. II del 28.02.2020, sentenza n. 5538, secondo cui “… in materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per effetto della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate;
ne consegue che la sanzione deve considerarsi legittimamente applicata e notificata nei confronti del detto autore, nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica”).
Ne discende la piena legittimità del verbale unico di contestazione, notificato anche all'odierno opponente in data 23.06.2020 (cfr. all.to n.4 alla Con memoria ) e dell'ordinanza ingiunzione, oggetto di opposizione nel presente giudizio, nella parte in cui individuano come trasgressore, stante E_ la qualifica di legale rappresentante, all'epoca dei fatti per cui è causa, ricoperta dallo stesso nella compagine societaria della dal Controparte_5
10.05.2018 al 26.10.2020, data di iscrizione nel registro delle imprese competente del successivo legale rappresentante (cfr. visura CP_6 Con camerale della società all.to n.3 alla memoria ). Non coglie nel segno neppure la tesi attorea della cancellazione della dal registro delle imprese a supporto Controparte_8 dell'esenzione dello da ogni responsabilità dovendosi nuovamente E_ ribadire il principio di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 e l'assoggettamento a sanzione del comportamento illecito con riferimento al responsabile dell'ente al tempo della commessa violazione, stante la natura personale della responsabilità; del tutto ultroneo, inoltre, appare il richiamo all'art. 2495 c.c., stante la attribuibilità dell'infrazione allo stesso E_
2. Eccezione di decadenza.
Sostiene parte opponente che in base all'art. 14 della L.689/81 la notifica del verbale conclusivo delle indagini debba avvenire entro i 90 giorni dall'accertamento dell'illecito, per cui, dato che l'accertamento ha avuto inizio con il verbale di primo accesso dell'11.10.2019 e che in data 24.02.2020 veniva verbalizzato l'ultimo contraddittorio con il ricorrente, ne discende che la data da cui decorrono i 90 giorni di cui alla norma citata non sarebbe il 9.03.2020 bensì il 24.02.2020. L'eccezione è destituita di fondamento per quanto di ragione. La norma della quale l'opponente lamenta la violazione, e cioè l'art. 14 della legge n. 689/1981, prevede quanto segue: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento (…)”. Nell'interpretare la norma in questione, la Suprema Corte ha chiarito che
“Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la contestazione della violazione comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13 legge citata,
l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e da acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione”. (Cassazione civile sez. II, 20/06/2018, n.16286). La Suprema Corte ha poi ulteriormente precisato che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale” (cfr. recente Cassazione civile sez. I, 04/04/2018, n.8326).
Nel caso di specie, facendo corretta applicazione dei principi indicati e ripercorrendo la tempistica degli atti di indagine compiuti (e cioè: in data 11.10.2019 primo accesso degli presso la sede legale ed operativa CP_9 della in data 11.12.2019 e 24.2.2020 verbali Controparte_3 interlocutori con richiesta di documentazione strumentale all'accertamento dando termine al soggetto ispezionato sino al 9.03.2020 per la trasmissione della documentazione richiesta tenuta dallo studio commerciale Lo LC (cfr. verbale interlocutorio); in data 3.06.2020 redazione del verbale unico di accertamento e notificazione e notifica dello stesso avvenuta in data 23.06.2020 mediante consegna a mani proprie dell'opponente) può concludersi che tra la chiusura dell'accertamento (9.03.2020) e la redazione del verbale unico del 3.06.2020 non sono decorsi più di 90 giorni. Né vi sono elementi per ritenere che l'attività istruttoria compiuta dall' , avuto riguardo alla natura degli accertamenti svolti (mediante CP_1 acquisizione di documentazione anche presso terzi), si sia protratta per un lasso di tempo definibile come non congruo, per cui il primo motivo di opposizione va respinto.
Il tenore letterale della norma induce, infine, a ritenere che la norma che disciplina la decadenza si applica esclusivamente al procedimento amministrativo finalizzato ad accertare e contestare l'illecito commesso dal trasgressore e non ingloba la fase successiva dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione soggetta invece al termine di prescrizione dei crediti.
3. Merito della contestazione amministrativa ed onere della prova. L'ordinanza ingiunzione impugnata trae origine da un accertamento condotto dal personale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria, sede di Terni, iniziato con primo accesso dell'11.10.2019 presso la sede legale ed operativa della società in Amelia (TR), Controparte_3 via Roma n.31, esercente attività di albergo e ristorante – pizzeria Anita, e concluso con verbale unico di accertamento e notificazione n.TR00000/2020 –
425 – 01 del 3.06.2020, prot.n.5994 con il quale gli agenti accertatori hanno contestato all'opponente , in qualità di trasgressore, le infrazioni E_ dettagliatamente descritte in premessa, adottando le relative sanzioni amministrative, le quali non ottemperate nei termini di legge, hanno determinato l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta in questa sede (cfr. ordinanza ingiunzione e verbale unico di accertamento e notificazione all.ti alla memoria Con
).
Con il verbale di accertamento e notificazione veniva contestato al deducente, quale trasgressore, l'irregolarità dei rapporti di lavoro con i soggetti trovati a lavorare presso la società in quanto per n.4 di Controparte_3 loro ( LE IA, e ) era Persona_2 Persona_3 Controparte_4 stata accertata l'assenza di adempimenti previdenziali ed assistenziali da parte della – appaltatrice;
mentre e Parte_3 Parte_2 Per_1 era occupati “in nero”.
[...] La difesa attorea eccepisce, ex adverso, l'insussistenza della condotta illecita avendo stipulato la società con la cooperativa Controparte_3
Atena Servizi, in data 10.07.2019, un valido contratto di appalto di servizi avente ad oggetto le prestazioni fornite dai lavoratori della cooperativa Persona_2
LE IA, e;
mentre, rispetto ai Persona_3 Controparte_4 lavoratori e sostiene l'intervenuta Parte_2 Persona_1 regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante assunzione a tempo indeterminato part time a 30 ore settimanali con decorrenza rispettivamente dal 11.10.2019 e dal 01.10.2019, di qui l'illegittimità della contestazione sull'assunto dell'infrazione di cui all'art.3, comma 3 e 3 – ter del D.Lgs.n.12/2002. Innanzitutto, è opportuna una breve premessa quanto all'efficacia dei verbali redatti dagli ispettori del lavoro.
Gli artt. 2699 e 2700 c.c. attribuiscono all'atto pubblico efficacia assoluta e incondizionata di prova legale, confutabile unicamente con la proposizione della querela di falso.
Tale efficacia, da un lato, copre l'attestazione in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo sottoscrive, e dall'altro si estende alle modalità di formazione dell'atto pubblico, con riguardo all'attestazione del luogo e della data in cui l'atto stesso è stato redatto. Gli atti pubblici godono, infatti, di fede privilegiata, ex art. 2700 c.c., in relazione all'attività compiuta dal pubblico ufficiale ed effettuata in sua presenza, al pari della provenienza del documento e della sua formazione (cfr. Cass. sentenza n.943/2012).
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, nonché alle dichiarazioni delle parti da lui raccolte (cfr. da ultimo Cass. sentenza n. 23800/14).
“E' perciò evidente come, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, le circostanze fattuali della violazione, percepite dal pubblico ufficiale e attestate nel verbale di accertamento, debbano, in caso di contestazione, necessariamente essere confutate con il rimedio della querela di falso, ex artt. 221 e segg. c.p.c.” (cfr. Cass. sentenza n.2434/2011).
Secondo la giurisprudenza di legittimità nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, il verbale di accertamento assume un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità.
Da un lato, il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento, nonché quanto alla provenienza del verbale dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese. Sotto altro profilo, in merito alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, il verbale stesso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al Giudice ed alle parti l'eventuale contrasto e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (“Pur in mancanza di indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il Giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale” cfr. ex multis Cass. sentenza n. 6565/2007)
“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti" (Cass. Civ. sez. L. sent. n. 9251/10). ed “ … il giudice può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.15073 del 06/06/2008; cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.3525 del 22/02/2005); con ciò la giurisprudenza ha sostanzialmente elevato il verbale ispettivo a fonte di prova ed in ciò ha trovato l'avallo del legislatore, che, all'art. 10 comma 5 D.Lgs. n. 124 del 2004, ha espressamente statuito che: "I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi
e civili, da parte di altre amministrazioni interessate".
Quindi in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Con specifico riferimento alla fattispecie al vaglio di contestazione di appalto non genuino di servizi e costituzione di rapporti di lavoro subordinato in capo all'utilizzatore, va rilevato che, in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte (vedi, ex multis, Cass. nn. 12551/2020, 15557/2019, 27213/2018), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata di interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sè autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità: “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento "gli appalti "endoaziendali", caratterizzali dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti ai complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, nè una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (cfr. Cass. Lav. n. 27213/2018). Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive) come nel caso che ci riguarda, attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto del D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama. Ancora, è stato affermato che: “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio
d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale” (cfr. Cass. Lav. n. 12551 del 25.6.2020). Gestione “a proprio rischio” da parte dell'appaltatore, nel senso che nelle ipotesi di appalto genuino l'appaltatore assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata, come pure quello dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell'appalto. Di contro, nei casi in cui vi sia una correlazione tra il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati, si è verosimilmente all'interno del perimetro vietato dell'interposizione illecita.
Nel caso di appalto genuino, pertanto, il committente deve il corrispettivo solo contro la prestazione del risultato (opera o servizio) originariamente pattuito;
nell'appalto non genuino (interposizione illecita), invece, il committente retribuisce comunque l'appaltatore, a prescindere dal conseguimento di un risultato, per il solo fatto di aver svolto il lavoro, elemento che ricorre, ad es. quando il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati si equivalgono. In sintesi, può ragionevolmente escludersi di essere all'interno del perimetro vietato dell'interposizione illecita, che può sostanziarsi in qualunque comportamento negoziale (appalto, fornitura, contratto d'opera) quando si accerta che l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio di impresa da parte di questi (Cass. lav. n. 6343/2013).
L'appalto lecito è dimostrato dall'esistenza del relativo contratto commerciale e dalla riconducibilità dell'attività lavorativa al servizio appaltato, nonché dalla dimostrazione di un vero rischio di impresa dell'appaltatore e di un'autentica organizzazione aziendale.
Se non vi è prova del contratto e del suo oggetto non può neppure esserci prova della riconducibilità delle attività concretamente espletate alle previsioni contrattuali. E se non vi è prova che le attività svolte dal lavoratore dipendente di una società presso altra società e ad esclusivo favore di quest'ultima siano riconducibili ad un contratto di appalto genuino, non importa stabilire chi sia il datore di lavoro effettivo di quel lavoratore in quanto il rapporto si costituirà sempre con l'utilizzatore poiché il datore di lavoro formale si è limitato a vendere manodopera senza stipulare un regolare contratto di somministrazione e senza avere la legittimazione e l'abilitazione soggettiva per stipulare contratti di tale tipo. Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. Secondo la Suprema Corte: “E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)” (cfr. Cass. Lav. n.29889/2019).
Ciò premesso, in linea giuridica, occorre verificare se, nel caso di specie, con riferimento ai quattro lavoratori individuati nell'ambito del verbale ispettivo posto a base dell'ingiunzione qui opposta ed al periodo di tempo in cui incontestatamente la società cooperativa Atena Servizi ha offerto prestazioni in favore della di cui lo è stato amministratore Controparte_3 E_ nel periodo oggetto di contestazione, ricorrano gli indici semantici della genuinità del contratto di appalto in essere tra il datore di lavoro e l'utilizzatore della prestazione o se, di converso, ci si trovi al cospetto di un tipico caso di illecita somministrazione di manodopera, sotto le mentite spoglie di un contratto di appalto di servizi, con conseguente logica imputazione del rapporto di lavoro in capo al committente e conseguente fondatezza delle pretese violazioni di disposizioni amministrative.
Orbene i funzionari ispettivi hanno accertato, al termine delle indagini, consistenti nell'esame della documentazione di lavoro, dalle dichiarazioni acquisite e dalla consultazione degli estratti delle banche dati telematiche degli
Enti INPS, Inail, Agenzia delle Entrate, Centro per l'Impiego che il soggetto ispezionato la cui attività primaria consiste Controparte_3 nell'esercizio di attività di albergo “Hotel Anita”, ristorante - pizzeria, in data 10.07.2019, aveva stipulato un contratto di appalto per la fornitura di servizi ai tavoli, in cucina e di pulizie con la , mediante Controparte_10 il delegato studio di consulenza associato, con luogo di CP_11 esecuzione della prestazione presso l'appaltatore, contratto scaduto in data 30.09.2019 con proroga tacita.
Emerge già sotto il profilo documentale, la coincidenza della prestazione richiesta nell'ambito di appalto con la prestazione di generica manodopera, in assenza di organizzazione dei mezzi ed assunzione del rischio in capo all'appaltatore, tipici dell'appalto genuino come confermato, successivamente al primo accesso ispettivo presso la sede operativa della di Controparte_3
Amelia, al personale ispettivo dai lavoratori sentiti, che hanno rilasciato le dichiarazioni di cui agli allegati processi verbali, debitamente sottoscritti dai verbalizzanti e dai dichiaranti. In particolare, durante l'accertamento gli ispettori hanno sentito: 1)LE IA la quale ha dichiarato: “Lavoro in questo albergo dal 22.09.2018 in qualità di impiegata receptionist con il seguente orario dalle ore
17.00 alle 22.30 per sei giorni a settimana. Mi alterno con la collega
[...]
e con Effettuo un giorno di riposo Persona_4 E_ settimanale. Sono retribuita con circa € 700,00 mensili parte con bonifico di circa € 300,00 ed il resto in contanti, pagati da Ricevo la busta E_ paga tramite mail. Non conosco il nome della cooperativa. Il sig. Parte_4
a nome della cooperativa ha fatto una riunione del personale lo scorso anno. Non mi ricordo di cosa si è parlato. Ho effettuato il colloquio per l'assunzione con e con Gli stessi hanno deciso la mia E_ Persona_5 assunzione, dopo un colloquio molto informale. Gli orari sono decisi da
[...]
e da Gli stessi stabiliscono la turnazione, mi danno E_ Persona_5 le direttive e controllano l'operato. Non conosco i nomi dei colleghi dipendenti della di cui apprendo l'esistenza in questo momento e quelli dipendenti CP_5 della cooperativa. Tutti rispondono alle direttive di e E_ Per_5
In caso di malattia ho effettuato la comunicazione a
[...] E_
… ho chiesto l'autorizzazione per le ferie a La riunione don E_
TO è stata voluta da e da Da CP_11 E_ Persona_5 allora non ho più visto rappresentanti della cooperativa e i contatti con la stessa Con sono gestiti da ” (cfr. dichiarazione allegata memoria n.43 e Pt_1 confermata in sede di escussione testimoniale all'udienza del 18.09.2024 verbale in atti).
2) il quale ha dichiarato: “Lavoro da circa un anno con Controparte_4 contratto a chiamata, vengo quando c'è necessità, questa settimana non ricordo quante volte sono venuto;
oggi pomeriggio sono venuto verso le 17,30 poiché facciamo pizze su ordinazione, specifico che io faccio la pizza solo presso il ristorante … io sono l'unico pizzaiolo del ristorante Anita” (cfr. dichiarazione Con dell'11.10.2019 all.to n.47 alla memoria );
3) ha dichiarato: “Lavoro presso questo ristorante dalla sua Persona_3 apertura il 3.8.2018 … faccio un po' di tutto dalla preparazione di cibi, primi e secondi, al riassetto della cucina. Lavoro qualche giorno a settimana, di solito il martedì, venerdì e sabato e qualche volta la domenica. Quando non sono presente non so chi lavora. Effettuo il seguente orario dalle 19.00 alle
11.30/23.00. Non so se è aperto a pranzo e chi lavora. Lavoro per la Job and Work S.r.l.s…. Sono chiamata da ogni volta che c'è bisogno. Il E_ controllo sull'attività svolta è effettuato da . Sono retribuita con bonifico Pt_1 di circa € 500,00 mensili mentre il prospetto paga mi viene inviato on line …” Con (cfr. dichiarazione dell'11.10.2019 all.to n.45 alla memoria confermata in sede di escussione testimoniale del 26.02.2025 cfr. verbale in atti). 4) la quale ha dichiarato “Lavoro per una cooperativa di cui non Persona_2 ricordo il nome dallo scorso 9 settembre 2019 in qualità di aiuto cucina addetta alla preparazione degli antipasti. Effettuo il seguente orario: dalle ore 19.00 alle 23.30 nei giorni di martedì e venerdì. Preciso di essere in prova e di non aver sottoscritto alcun contratto. Ho parlato per l'assunzione, con un rappresentante della cooperativa di cui non conosco il nome … tramite
[...] che ha indicato il mio nome alla cooperativa sono stata contattata E_ dalla stessa. Le direttive ed il controllo dell'operato sono dati da
[...] e Non sono stata mai pagata” (cfr. dichiarazione E_ Persona_5 Con dell'11.10.2019 all.to n.44 alla memoria confermata in sede di escussione testimoniale del 26.02.2025 cfr. verbale in atti). Le dichiarazioni raccolte dal personale ispettivo devono essere in questa sede particolarmente valorizzate siccome chiare e circostanziate, vertenti su circostanze semplici insuscettibili di fraintendimento, spontanee, e pertanto, presumibilmente veritiere e soprattutto supportate da un più preciso ricordo dei fatti e, peraltro, sono state confermate in sede di istruttoria orale dagli stessi lavoratori sentiti
I testimoni sono particolarmente attendibili essendo tutti a conoscenza dei fatti di causa, e, pertanto, convincenti in ordine alla veridicità dei fatti come rappresentati nel verbale unico di accertamento e notificazione posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione, e confermati anche, dall'ispettrice in sede testimoniale (cfr. dichiarazione del 7.03.2024 in atti). Testimone_1
Primariamente deve evidenziarsi come gli ispettori hanno accertato attraverso la consultazione delle banche dati che né la cooperativa Atena Servizi, né lo studio di consulenza in qualità di delegato della CP_11 cooperativa, né tantomeno la società avevano effettuato Controparte_3 alcun adempimento previdenziale ed assistenziale e corrisposti i conseguenziali pagamenti in favore dei lavoratori LE IA, Persona_2 Per_3
e , i quali non avevano sottoscritto alcun contratto nè
[...] Controparte_4 con la , nè con la Parte_3 Controparte_3
Le dichiarazioni rese confermano l'assenza del tratto qualificante della direzione tecnica ed organizzativa della prestazione da parte dell'appaltatore, che neppure provvedeva alla gestione degli aspetti amministrativi del rapporto di lavoro dei somministrati, posto che il pagamento del corrispettivo mensile veniva eseguito direttamente dallo E_
Emerge chiaramente che il rapporto di lavoro dei quattro lavoratori sopra indicati, in apparenza sussistente con la società cooperativa Atena Servizi, faceva capo alla società ed all'opponente, il quale in particolare Controparte_5
o aveva svolto personalmente i colloqui di assunzione o conosceva già in precedenza i lavoratori e li aveva segnalati alla cooperativa, come dichiarato anche in sede processuale dai lavoratori stessi. nel presente procedimento ha, infatti, riferito: “Io Persona_2 conoscevo il quale ha indicato il mio nome ad una cooperativa E_ che poi mi ha assunta e mi ha mandato a lavorare presso l'Hotel Ristorante Anita (società Hotel Anita Catering Service) sito in Amelia, e gestito dallo stesso
… Io sono stata assunta con mansioni di aiutante in cucina dalla E_ cooperativa Job and Work mi sembra di ricordare che mi ha assunto tramite
… Mi occupavo di preparare gli antipasti e avevo mansioni di
E_ lavapiatti era che mi aveva dato indicazioni circa le mie mansioni nel
E_ ristorante. Confermo quanto ho dichiarato sull'orario di lavoro nei giorni di martedì e venerdì dalle 19.00 alle 23.30 e raramente il sabato a cena stesso orario … A me le buste paga le consegnava ed erano intestate a questa
E_ cooperativa di nome mi sembra Job and Work ed ero pagata in contanti da a fine mese intorno ad € 350,00 mensili … I turni di lavoro li faceva
E_
L'attrezzatura era quella della cucina io non portavo nulla per mio E_ conto. Ricordo che dopo le ispezioni il ristorante ha chiuso quasi subito. Io mi sono sempre relazionata con , il quale mi ha assegnato le E_ mansioni. I turni di ferie li decidevamo insieme con lo Io sono entrata E_
a lavorare ad agosto 2018 e mi sono licenziata il 1° gennaio 2020 mi sono licenziata … Ho firmato dei contratti a termine che scadevano ogni due/tre mesi e venivano consegnati da per la sottoscrizione ed erano intestati alla E_ cooperativa Job and Work”. Negli stessi termini anche la dichiarazione resa da : “ Persona_3
Tramite un mio amico cuoco sono stata contattata da che gestiva la Persona_6 cucina, ho lavorato per dal 3 agosto 2018 fino alla cessazione E_ dell'attività … Il ricorrente gestiva l'Hotel Ristorante Anita (società Hotel Anita Catering Service) sito in Amelia, io sono stata assunta con mansioni di cuoca. Mi occupavo di preparare i primi e secondi e a fine servizio pulivo la parte dove lavoravo della cucina … Confermo quanto ho dichiarato sull'orario di lavoro nei giorni di martedì, venerdì e sabato dalle 19.00 alle 22.30/23.00 e qualche volta la domenica a pranzo dalle 10.00 alle 15.00 … A me arrivavano le buste paga tramite mail dalla società Job and Work S.r.L. e poi Controparte_3 ed ero pagata con bonifico sempre da questa società … I turni di lavoro
[...] li faceva e se c'era qualche problema mi rivolgevo a La E_ E_ domenica mi chiamava per comunicarmi che dovevo andare a E_ lavorare. L'attrezzatura era quella della cucina io non portavo nulla per mio conto … Ricordo che dopo le ispezioni il ristorante ha chiuso quasi subito … Sono sempre stata pagata regolarmente dalle società sopra indicate e la retribuzione ammontava ad euro 500,00 mensili … Io mi sono sempre relazionata con , il quale mi ha assegnato le mansioni e con cui E_ mi relazionavo se avevo bisogno di un permesso o se ero assente per malattia. I turni di ferie li decidevamo insieme con lo . E_ Di eguale tenore la dichiarazione resa da LE IA: “Io ho lavorato alle dipendenze del ricorrente dal settembre 2018 fino al 10 marzo 2020 il ricorrente gestiva l'Hotel Anita (società Hotel Anita Catering Service) sito in Amelia, via Roma con mansioni di addetta alla reception. Mi occupavo di attività di ricevimento dei clienti ed accoglienza, gestione delle prenotazioni telefoniche, mail, booking, gestione del portale delle prenotazioni, cassa ristorante, hotel e pizzeria, fatturazione clienti in uscita (estere ed italiane). In corrispondenza del covid non sono stata più chiamata ed ho attivato l' per il riconoscimento dell'intero periodo di lavoro non Controparte_1 regolarizzato e per la mancata retribuzione. Confermo la dichiarazione resa agli ispettori che mi viene esibita (allegato alla memoria n.43). Dopo tale dichiarazione lo mi consegnò un contratto retrodatato di assunzione da E_ Co parte di altra società, tuttavia dopo l'intervento dell' mi è stato riconosciuto il rapporto di lavoro con la società ed ho percepito euro Controparte_3
700,00 mensili fino al mese di febbraio 2020 compreso. Non ho percepito il TFR
e la mensilità di marzo 2020, 13 e 14 mensilità ad eccezione del 2018. Io mi sono sempre relazionata con che mi ha assunto, che mi pagava E_ in contanti o tramite bonifico bancario e mi ha assegnato le mansioni. Io sono stato assunta con orario di lavoro dalle 17.00 alle 22.30 fino a novembre 2019 ma in realtà lavoravo sino alle 24.00 poi da dicembre 2019 lavoravo a turni o 7 ore la mattina o 7 la sera ma in realtà le ore erano n.9 a turno e sempre per n.6 giorni la settimana”. Il potere direttivo e disciplinare, infatti, veniva esercitato direttamente e continuamente da , legale rappresentante della E_ Controparte_3
– committente, mentre la società (prima
[...] Parte_3 ancora cooperativa Job and Work) si limitava a prestare per la prima manodopera, risultando totalmente assente qualsiasi rischio d'impresa e mancante qualsiasi forma d'investimento in beni strumentali, utilizzando i dipendenti esternalizzati esclusivamente e da sempre quelli a disposizione presso la sede della Controparte_3
Come hanno dichiarato in sede ispettiva e confermato nel presente giudizio i testi escussi, nessun referente della Atena Servizi si è mai relazionato con i dipendenti trovati presso l'albergo - ristorante Anita di Amelia, i quali, peraltro, non hanno mai partecipato a nessuna assemblea, non riuscendo neppure ad avere contatti con i dipendenti della cooperativa addetti alla gestione del personale per comunicazioni afferenti ferie, permessi, assenze per malattia ecc
… che comunicavano direttamente all'odierno opponente. Nella sostanza lavoratori formalmente mandati dalla cooperativa erano pienamente inseriti nella struttura organizzativa della e Controparte_3 svolgevano mansioni pressocchè identiche a quelle disimpegnate dagli altri dipendenti della osservando gli stessi orari di lavoro e Controparte_3 condividendo gli stessi spazi e strumenti di lavoro con assoluta promiscuità tra gli stessi.
Ne discende che la non avrebbe potuto Controparte_3 continuare a fornire servizi ai propri clienti senza l'apporto di manodopera fornito dalla cooperativa Atena Servizi, tenuto conto delle mansioni dagli stessi disimpegnate e sopra riferite. Ad avviso di chi scrive e della giurisprudenza già citata, infatti, affinché si abbia un contratto di appalto genuino, i lavoratori dell'appaltatore non devono sostituire in alcun modo i dipendenti del Committente;
essi devono essere riconoscibili come lavoratori dell'Appaltatore e non devono confondersi con i lavoratori del Committente. I lavoratori dell'Appaltatore non devono infatti prendere ordini da soggetti diversi dall'Appaltatore, non sono soggetti al potere direttivo e di controllo del
Committente o di un suo dipendente, e non possono quindi essere allontanati né sanzionati dal Committente.
Il Committente non può cioè sostituirsi all'Appaltatore riducendolo a mera entità di trasmissione delle proprie direttive e, per tale ragione, non può, ad esempio, decidere volta per volta il numero di lavoratori da utilizzare.
L'esercizio del potere direttivo e organizzativo dell'Appaltatore nei confronti del proprio personale utilizzato nell'appalto, costituisce uno degli elementi più qualificanti di un contratto di appalto lecito, in quanto implica l'esclusione dell'intromissione del Committente nell'esecuzione dell'appalto.
Più in particolare, occorre valutare i principi elaborati dalla giurisprudenza nelle ipotesi, come quella esame, di appalti endoaziendali, vale a dire quegli appalti fondati sull'affidamento ad una impresa esterna (appaltatrice) di attività "inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente" e che siano a bassa intensità organizzativa.
Tali appalti sono ritenuti leciti ove sia possibile individuare il soggetto che esercita l'effettivo potere direttivo sui dipendenti, assumendone il rischio e non limitandosi alla semplice gestione amministrativa dei rapporti di lavoro. Il discrimine fra l'appalto lecito e l'appalto illecito, anche endoaziendale, è dato dalla organizzazione e gestione autonoma dell'opera o servizio con assunzione del rischio economico del risultato pattuito.
Nel caso di specie, come detto, è inconfutabile che la società cooperativa non aveva neppure un'embrionale organizzazione produttiva e che nessun referente dell'appaltatore esercitasse poteri direttivi sui lavoratori esternalizzati, anzi la lungi dall'esercitare un vero e proprio potere Parte_3 direttivo, organizzativo e di controllo sui suoi dipendenti, non era neppure l'anello di congiunzione tra i lavoratori e la società ricorrente, posto che alcuni dipendenti erano stati direttamente selezionati ovvero suggeriti da E_
e che l'organizzazione anche del tempo dei lavoratori della cooperativa
[...] dipendeva inscindibilmente dalle decisioni della committente nella persona di
. E_
A questo punto deve essere esaminata la posizione dei due lavoratori non regolarizzati rinvenuti al momento dell'accesso ispettivo dell'11.10.2019 presso l'albergo – ristorante Anita a prestare attività lavorativa, funditus Per_1
e le cui dichiarazioni acquisite in sede di
[...] Parte_2 accertamenti vengono di seguito riportate.
Gli ispettori in sede di accesso hanno raccolto le seguenti dichiarazioni. 1) ha dichiarato: “Lavoro presso questo ristorante in qualità Parte_2 di cuoco da oggi 11.10.2019. Sono in prova, non ho sottoscritto alcun contratto.
Ho sostenuto un colloquio con e . Siamo ancora in E_ Per_5 trattativa per quanto riguarda lo stipendio e l'orario (cfr. dichiarazione Con dell'11.10.2019 all.to n.13 alla memoria confermata in sede di escussione testimoniale del 7.03.2024 cfr. verbale in atti). 2) ha dichiarato: “Sono stato assunto da il Persona_1 E_
1.10.2019 in qualità di cameriere. Sono in prova e non ho sottoscritto alcun contratto di lavoro. Ho lavorato il 1 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 e oggi con il seguente orario 18.30 – 23.30. Non ho percepito alcuna retribuzione” (cfr. dichiarazione Con dell'11.10.2019 all.to n.14 alla memoria confermata in sede di escussione testimoniale del 19.09.2024 cfr. verbale in atti).
I due lavoratori sono stati sentiti anche dallo scrivente Giudice nel processo per cui è causa ed hanno riscontrato positivamente gli esiti Con dell'accertamento dell' riferendo quanto segue.
particolarmente attendibile non avendo neppure Parte_2 contenziosi con l'opponente, ha riferito: “Io ho lavorato dai primi di ottobre 2019 fino al 10- 15 febbraio 2020 alle dipendenze del ricorrente che gestiva l'Hotel Anita Catering Service sito in Amelia con mansioni di aiuto cuoco e di gestione della cucina. Mi occupavo degli ordini della merce, delle pulizie della cucina, della preparazione dei menù. Mi sono dimesso … Si trattava del 2° o 3° giorno di lavoro. Dopo sono stato regolarizzato”. anche lui particolarmente attendibile non avendo Persona_1 controversie con l'opponente, ha riferito: “Io già conoscevo il ricorrente, poi ho lavorato per lui dal gennaio 2019 fino a settembre 2020 il ricorrente gestiva l'Hotel Ristorante Anita (società Hotel Anita Catering Service) sito in Amelia con mansioni di cameriere di sala. Mi occupavo delle ordinazioni e servizio ristorante. Mi sono dimesso a settembre 2020 perché non venivo pagato. Non ho contenziosi, né ne ho mai avuti con la parte ricorrente ... Dopo l'ispezione sono stato regolarizzato come apprendista di 4° livello. In sala era il capo Per_7 sala e mi dava indicazioni sulle mansioni, mentre a livello di gestione del rapporto mi sono sempre relazionato con che mi ha assunto, che E_ mi pagava e mi ha assegnato le mansioni di cameriere di sala. Io sono stato assunto come apprendista con orario di lavoro di 30 ore settimanali (sei giorni a settimana con un giorno di riposo) in realtà ne ho sempre lavorate n.50 alla settimana, mi occupavo del servizio di pranzo e cena in sala”. Non coglie nel segno la difesa attorea quando eccepisce l'intervenuta assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori indicati, posto che la regolarizzazione degli stessi è intervenuta solo dopo l'accesso ispettivo, a far data dal 1.10.2019 e dall'11.10.2019, di qui la fondatezza della contestazione di cui all'ordinanza. A fronte di tale inequivoco quadro probatorio (acquisito dall' CP_1 nell'ambito delle verifiche ispettive e quindi dallo stesso versato nel processo), le contestazioni mosse dall'opponente si sono rivelate assolutamente generiche e totalmente indimostrate. In particolare, in primo luogo, l'opponente non ha prodotto alcuna
“documentazione” idonea a smentire gli esiti, analitici e circostanziati, dell'accertamento ispettivo. In secondo luogo, l'opponente non ha né dedotto nè, tanto meno, dimostrato che le dichiarazioni rese, in modo circostanziato e coerente le une con le altre, dai dipendenti escussi in sede ispettiva e nel presente giudizio debbano ritenersi non veritiere, ovvero non attendibili, essendosi la difesa attorea limitata ad articolare istanze istruttorie non ammesse dallo scrivente Giudice con ordinanza riservata dell'8.12.2023 che qui si richiama integralmente. E' noto, infatti, che “l'attività di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare”, (cfr. ex multis Cass. N. 7878/2000; Cass. N. 4392/2000; Cass. N. 7153/2000; Cass. N.
15142/2003). E' parimenti notorio che: “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio (a differenza di quanto avvenuto nella specie: ndr), al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9547 del 22/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18453 del 21/09/2015).
Specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice, cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3708 del 08/02/2019; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2201 del 31/01/2007; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8924 del 11/09/1997; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1938 del 24/02/1987)
Esimente della buona fede.
Quanto all'eccezione di buona fede e di assenza di colpa dell'odierno ricorrente, va premesso che nella fattispecie in esame si tratta essenzialmente di un illecito commissivo consistente, sia, nell'aver stipulato un contratto di appalto non “genuino”, non essendo la cooperativa, con la quale l'opponente aveva contrattato, un'agenzia di somministrazione autorizzata, la quale, per giunta, non aveva neppure dichiarato i rapporti di lavoro con i soggetti rinvenuti all'interno della struttura gestita dalla sia, nell'aver impiegato, Controparte_5 senza regolarizzarli, n.2 lavoratori ( e ), messi Persona_1 Parte_2 in regola solo dopo la verifica ispettiva.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo dell'illecito e, quindi, sotto il profilo psicologico va rammentato che, in virtù della presunzione posta dall'art. 3 della L. n. 689/81, grava sul trasgressore l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza, colpevolezza che, come si è detto, può ritenersi esclusa solo quando si possa dare prova di un errore causato da un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione e non evitabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ritiene il Tribunale che nella fattispecie nessuna prova in tal senso sia stata data dalla parte deducente, posto che non può ritenersi sufficiente al riguardo la sola circostanza che era nella facoltà della società ricorrente stipulare contratti di appalti di servizi.
Innanzitutto, non si considera, da un lato, l'assoluta gravità della violazione in questione, peraltro lungamente protrattasi nel tempo con l'abusivo impiego di ben n.6 lavoratori (cfr. elenco indicato nel verbale di illecito) oltre alle conseguenze comunque connesse, alla riduzione delle tutele offerte dall'ordinamento ai lavoratori subordinati coinvolti nella vicenda, anche sotto il profilo della stabilità dei rapporti di lavoro e della adeguatezza dei trattamenti retributivi, e dall'altro lato, alla inevitabile alterazione delle regole concorrenziali tra operatori commerciali del settore.
Violazione del principio di proporzionalità. L'ultima censura sollevata dall'opponente attiene all'entità della sanzione amministrativa irrogata, ritenuta non conforme al principio di proporzionalità.
Sul punto è bene precisare che: “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta” (Cass., ordinanza n. 4844/2021). Con riferimento al caso di specie si osserva allora che l'entità delle Con sanzioni amministrative pecuniarie è stata correttamente individuata dall' facendo riferimento – per ogni sanzione irrogata – a una somma che si colloca a metà tra il minimo edittale e il massimo edittale. L'Amministrazione bene ha fatto a discostarsi dal minimo edittale, trattandosi – sotto il profilo oggettivo della gravità del fatto – di plurime violazioni che non permettono, infatti, l'applicazione del minimo edittale, giustificabile nell'ipotesi di lesione minima dei beni giuridici oggetto di tutela, non riscontrabile nella fattispecie in esame.
Inoltre, parte ricorrente nel corso del procedimento ispettivo ha avuto la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta e non si è avvalsa di tale facoltà.
Con riferimento ai profili “quantificatori”, criticati in maniera apodittica dalla difesa attorea, si osserva che il criterio di cui all'art.16 Legge n.689/81 attiene al pagamento in misura ridotta, riferendosi dunque ad una misura sanzionatoria cui la parte ricorrente avrebbe avuto diritto solo col tempestivo adempimento nel termine indicato nel medesimo verbale unico di accertamento/notificazione, di cui la stessa non ha dato alcuna prova;
tant'è che nell'ordinanza ingiunzione si dà atto del mancato pagamento in misura ridotta e dell'inottemperanza alla diffida, e la susseguente ordinanza procede al computo sulla base dei criteri “ordinari” di cui all'art. 11 l. 689/81. Dalle considerazioni che precedono ne discende il rigetto del ricorso, e per l'effetto l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere dichiarata definitivamente esecutiva. Restano assorbite tutte le questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del 24 marzo 2012 e dell'art.9, comma 2 del D.Lgs. n.149/2015
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto dichiara definitivamente esecutiva l'ordinanza ingiunzione n. 145/2023, prot. n.10417 del 6.7.2023, notificata in data
19.07.2023;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della E_ Direzione Territoriale del Lavoro di Terni liquidate in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Lì, 20 marzo 2025
Il giudice
Manuela Olivieri