CA
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 115/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. MARCO ROSSI Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
titolare di omonima ditta individuale, rappre- Parte_1 sentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Patrizia Baccigalupi, presso il cui studio in Carrara, c.so Rosselli 10, è elettivamente domici- liato,
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, non in proprio ma in qualità di società mandataria del
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. P_
Gianni Baldini del Foro di Lucca, elettivamente domiciliata in Genova,
P.zza della Vittoria 7/14, presso lo studio dell'avv. Ilaria Picco,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni con- traria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi sopra esposti, acco- gliere il presente appello e, per l'effetto, anche in parziale riforma della sentenza n° 457/2021, emessa in primo grado dal Tribunale Civile di Massa, in persona del
Giudice Unico, GOT Dott. Massimo Ginesi, in data 7.7.2021, depositata in cancel- leria e pubblicata in data 9.7.2021, non notificata, pronunciata nella causa civile iscritta al n° 3082/2017 R.G., previa sospensione della provvisoria esecuzione, in
1 accoglimento del proposto appello e delle istanze e difese, anche di primo grado dell'appellante, previa remissione della causa in istruttoria per l'espletamento dei mezzi istruttori dedotti, richiesti e non disposti in primo grado (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e istanza di supplemento / integrazione della CTU nei termini dedotti), anche al fine di, visto il superamento della soglia usura nei tassi applicati ai contratti di apertura di credito in conto corrente prodotti in causa dalla banca convenuta constatato dal CTU, effettuare il ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti dal II° trimestre 2008 alla chiusura e/o dalla data che risulterà in atti: Nel me- rito: A) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente n.
2644/122277 (originariamente identificato con il numero
L0620069948048200010080,poi Z0620069948CC0482000100 (dal I trimestre
2000), [...] (dal II trimestre 2003),
[...] (dal III trimestre 2007) e [...]
00000122277 -dal II trimestre 2012 all'estinzione del conto) e del connesso con- tratto di apertura di credito in conto per violazione dell'art. 117 , IV comma, vizio di forma scritta ad substantiam, per tutte le argomentazioni addotte nei precedenti atti difensivi tutti inclusi verbali di causa;
ovvero accertato e dichiarato sussistente un illegittimo cd. Fido di fatto, conseguentemente, dichiarare che nessuna somma relativa ad interessi e competenze accessorie era dovuta ab origine da Parte_2
, omonimo titolare della relativa ditta individuale in relazione ai predetti
[...] rapporti bancari, ed ordinare alla banca convenuta di effettuare il conseguente saldo in rettifica;
condannare conseguentemente (già P_ [...]
- già Controparte_3 Controparte_4
) alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di eu-
[...] ro 18.672,43 a titolo di spese e commissioni indebitamente addebitate ed incassa- te oltre ad euro 28.786,72, a titolo di interessi indebitamente addebitati ed incas- sati a tasso ultralegale non concordato per iscritto o quella somma maggiore o mi- nore che risulterà meglio vista anche, in ipotesi, alla luce della espletata istruttoria, oltre interessi dal dì della domanda al saldo effettivo. B) Stante l'accertata illecita applicazione di interessi anatocistici al rapporto in esame in spregio alle disposi- zioni vigenti in materia, con conseguente non debenza delle somme a tale titolo addebitate all'attore, ordinare alla convenuta appellata, in persona del lega- CP_5 le rappresentante pro-tempore, di effettuare il saldo in rettifica;
conseguentemen- te condannare la alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di euro CP_5
28.373,45 indebitamente addebitato ed incassato, o quella somma maggiore o minore che risulterà provata alla luce della espletata istruttoria, oltre interessi dal dì della domanda al saldo effettivo. C) Previo espletamento del richiesto supple- mento di perizia, accertare e dichiarare che i tassi applicati ai contratti di apertura
2 di credito in conto corrente prodotti dalla banca sono viziati da usura originaria e quindi nulli con conseguente applicazione dell'art.1815, comma II c.c., e quindi conseguentemente in applicazione dell'art.1815 comma II c.c., condannare la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo che risulterà provato- effettuato dal CTU il ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti con de- correnza dal II trimestre 2008 alla chiusura - oltre interessi dal dì della domanda al saldo effettivo. D) In via subordinata e condizionata: in denegata ipotesi, per le ar- gomentazioni addotte, , accertato l'errore di diritto in cui è incorso il Giudice nel definire/calcolare il “saldo rettificato” nella parte motiva della sentenza e, poi, nel dispositivo, dichiarare che il Tribunale, ha illegittimamente accolto l'istanza di cor- rezione errore materiale avanzata dalla e, in accoglimento del motivo di ri- CP_5 determinare il saldo del conto corrente 12.227 (rectius 122227), di cui era titolare
, in euro 10.864,77 , alla data del 14.12.2016, con conseguente con- Parte_1 danna della alla restituzione di detto importo, oltre ad interessi dal dì della CP_5 domanda ala saldo effettivo. E) Vinte in ogni caso le spese competenze ed onora- ri, del doppio grado, incluse quella delle CTU.”
Per la parte appellata “- Rigettata ogni avversa istanza, dichiarare inammissibile e/o comunque infondato l'appello proposto da (CF: Parte_1 omonimo titolare della “ditta individuale Monteleone Enri- C.F._1 co” (P.I. ; corrente in Massa (MS), con P.IVA_1 C.F._1
l'avvocato Patrizia Baccigalupi ( ) del Foro di Massa al fine CodiceFiscale_2 di ottenere la riforma della sentenza n. 457/2021, pubblicata in data 9.7.21, non notificata, emessa nel giudizio NRG 3082/2017 Tribunale di Massa. - Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
evocava in giudizio per sentire accertare e di- Parte_1 P_ chiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 2644/122277 e connesso contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta e per sentir dichia- rare che nessuna somma relativa a interessi e competenze accessorie era dovuta ab origine, con conseguente rettifica del saldo e condanna della ban- ca alla restituzione degli importi indebitamente addebitati.
si costituiva eccependo in via preliminare la prescrizione di ogni P_ diritto di credito vantato dall'attore e chiedendo comunque la reiezione di ogni domanda.
All'esito di CTU contabile, con sentenza n. 457 del 9 luglio 2021 il Tribu- nale di Massa così statuiva:
3 “In parziale accoglimento della domanda avanzata da Parte_3
nei confronti di , accerta e ride-
[...] P_ termina il saldo del conto corrente 12.227, di cui era titolare l'attore, in euro
18.258,15 alla data del 14.12.2016.
Respinge ogni altra domanda delle parti.
Dispone integrale compensazione delle spese di lite e pone a carico delle parti per metà ciascuna le competenze di CTU, così come liquidate con provvedimento del 10.2.2020.”.
A seguito di istanza di correzione di errore materiale, con ordinanza
11.10.21 il Tribunale così rettificava il dispositivo: “accerta in capo a parte attrice un credito relativo al conto corrente n.12.227 pari a 18.258,15, con saldo finale di detto conto pari a meno euro 9.866,53 e un credito effettivo in favore della convenuta pari a euro 9.866,53 alla data del 14.12.2016”.
Avverso tale decisione interponeva appello con atto di cita- Parte_1 zione ritualmente notificato in data 7 febbraio 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio e per essa la mandataria P_ [...]
, con comparsa depositata in data 30 maggio Controparte_6
2022, chiedendo dichiararsi il gravame inammissibile e, comunque, infonda- to.
All'udienza del 29 giugno 2022 la Corte si riservava sull'istanza di sospen- sione dell'esecutività della decisione impugnata e sulle istanze istruttorie e di integrazione CTU formulate dalla parte appellante e, con ordinanza 27 luglio
2022, dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 febbraio 2024, incombente poi rinviato d'ufficio al 19 giugno
2024, stante la necessità di assegnarla a nuovo relatore.
A tale udienza i procuratori delle parti depositavano note scritte contenenti precisazione delle conclusioni e il Collegio, con ordinanza 25 giugno 2024, tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposi- to di comparse conclusionali e memorie di replica.
formula, avverso la decisione di primo grado, sette motivi Parte_1
d'appello.
Il primo motivo è rubricato “Erronea interpretazione di legge e dei fatti di causa. Illegittima dichiarazione di insussistenza dei presupposti per la verifi-
4 ca della eccepita usurarietà. Illegittima non ammissione di supplemento di
CTU” e con esso l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui, pur confermando la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di usurarietà, afferma che l'attore non ha evidenziato la sussistenza dei presupposti di possibile fondatezza del vizio lamentato né che tale evidenza è rinvenibile nelle analisi effettuate dal CTU.
L'attore aveva invece, nelle osservazioni avanzate alla consulenza tecnica d'ufficio e nelle difese svolte, indicato con precisione i motivi per cui dovreb- bero essere stornati gli interessi usurari e, trattandosi di usura originaria, sa- rebbe allo scopo stata sufficiente l'analisi delle condizioni contrattuali.
La Corte ritiene il motivo infondato.
L'appellante trascrive conteggi ripresi dalle osservazioni formulate dal pro- prio CT di parte dott. Rossi alla prima stesura dell'elaborato peritale (cfr. pagg. da 5 a 8 doc. 1 allegato a CTU), secondo cui le aperture di credito a partire dall'aprile 2008 (in particolare, le aperture di credito 21 aprile 2008, 9 dicembre 2009, 27 febbraio 2013, 18 luglio 2013 e 12 agosto 2013) conter- rebbero la pattuizione di tassi effettivi globali superiori al tasso soglia pro tempore vigente.
Al di là del fatto che trattasi di conteggi scarsamente comprensibili, essi so- no stati esposti dalla difesa dell'odierno appellante, per la prima volta, nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado (pagg. 6 e 7), mentre nelle note scritte di trattazione del 25 maggio 2020 è formulata uni- camente istanza di disposizione di supplemento di perizia “volto alla verifica della circostanza (rilevabile d'ufficio) che i contratti di apertura di credito in conto corrente stipulati a partire dal 21.4.2018 e prodotti dalla banca in sede di costituzione sono viziati da usura originaria”.
Con provvedimento 15 giugno 2020, richiamato nella motivazione della de- cisione oggetto del presente gravame, il primo Giudice ha disatteso l'istanza di supplemento perché, “pur ritenendo che la verifica della usurarietà possa essere rilevata anche d'ufficio (arg. Da cass. 23278/2017), parte attrice non ha in alcun modo evidenziato la sussistenza di presupposti di possibile fon- datezza di tale richiesta, né gli stessi paiono emergere dalle analisi del CTU, si che la richiesta si profila come meramente esplorativa e come tale inam- missibile” e il Collegio condivide tale impostazione.
Occorre infatti considerare che la rilevabilità d'ufficio delle clausole che pre- vedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva
5 allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, poiché la pronuncia deve basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un di- verso tema di indagine e di decisione.
Per essere tempestiva, l'allegazione deve avvenire al massimo entro il ter- mine ultimo in relazione al quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice proce- dere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio.
La Suprema Corte, con il recente arresto Sez. I, n. 32188 del 12 dicembre
2024, ha confermato che: “ ... il rilievo officioso presuppone che la parte in- teressata abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo
Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessa- ta, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni as- sertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/202) dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza
26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019 , Cass. n. 20170/2022
e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officio- so consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa del- la nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e pro- vati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401del 2024).”.
Fondato si palesa, invece, il terzo motivo di gravame, con conseguente assorbimento del secondo, del quinto, del sesto e del settimo motivo.
Tale motivo è rubricato “Erronea imputazione al della mancanza Parte_1 di continuità delle rendicontazioni. Erronea applicazione interpretazione di legge” e con esso l'appellante si duole che la CTU sia stata svolta sul pe-
6 riodo intercorrente tra il primo trimestre 2009 e la chiusura del rapporto, an- ziché dall'inizio del rapporto medesimo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, evidenzia , la consulen- Parte_1 za può essere svolta anche in assenza di alcuni estratti conto, semplicemen- te considerando i trimestri tamquam non essent ed occorre altresì tenere conto del fatto che, nel caso di specie, la soluzione di continuità è dovuta al rifiuto della di fornire la documentazione mancante. CP_5
Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto disporre la CTU relativa a tutta la vita del rapporto, dal momento che gli estratti conto mancanti erano un numero esiguo rispetto al totale, ovvero optare , tra le ipotesi di calcolo formulate dal
CTU, per quella che assumeva come saldo zero il saldo del primo estratto conto disponibile a partire dal quale erano presenti tutti i successivi estratti conto.
Ritiene il Collegio che il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità supporti, in effetti, la tesi dell'appellante.
Il particolare, la prima sezione del Supremo Collegio, nell'Ordinanza n.
18560 dell'8 luglio 2024 ha così argomentato: “In ipotesi di incompletezza degli estratti conto, e di mancanza di ulteriore documentazione spendibile allo scopo, per l' ipotesi di azione giudiziaria intrapresa dal correntista, que- sta Corte ha inoltre stabilito che "b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l' illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che b.1) nell' ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all' inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comun- que dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponi- bile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rappor- to) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura
o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuo- vamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del mec-
7 canismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la ban- ca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso
o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo".
Nella vicenda che ci occupa, il primo Giudice ha chiesto al consulente di elaborare diverse ipotesi di ricalcolo dei saldo del conto corrente ed ha poi ritenuto (cfr. pag. 3 sentenza impugnata) di dovere accedere alla ipotesi n.
2, in cui la determinazione del saldo rettificato del conto corrente n. 122277 era stata effettuata partendo dal primo saldo disponibile (1/01/2009), appli- cando i seguenti criteri:
- eliminando gli effetti degli ius variandi inefficaci;
- applicando il regime di capitalizzazione semplice (senza alcuna capitaliz- zazione) per l'intero arco di durata del rapporto oggetto di esame;
- effettuando l'enucleazione e il ricalcolo delle complessive spese e commis- sioni non pattuite ovvero applicate in maniera non conforme alle disposizioni di legge.
Ritiene il Collegio che il ricalcolo corretto, secondo il citato insegnamento giurisprudenziale affermato anche da sez. I, Ordinanza n. 5387 del 29 feb- braio 2024 e da sez. I, Ordinanza n. 9214 dell'8 aprile 2024, sia invece quello formulato nell'ipotesi 3, effettuata applicando i seguenti criteri:
- applicando il saldo zero al saldo del IV° trimestre 2008 ed eliminando le va- riazioni peggiorative dai successivi saldi;
- eliminando gli effetti degli ius variandi inefficaci;
- lasciando invariato il regime di capitalizzazione trimestrale sino al III° trime- stre 2016 e applicando il regime di capitalizzazione annuale al IV° trimestre
2016;
- effettuando l'enucleazione e il ricalcolo delle complessive spese e commis- sioni non pattuite ovvero applicate in maniera non conforme alle disposizioni di legge.
Ciò porta a rideterminare il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti secondo il prospetto contenuto a pag. 74 dell'elaborato peritale, ovverosia:
Data Descrizione Am- montare
14/12/2016 Debito c/c n. 122277 girocontato a sofferenza - € 28.124,68
14/12/2016 Saldo rettificato c/c 122277 € 165.294,85
14/12/2016 Saldo dare e avere € 137.170,17
8 La decisione impugnata deve pertanto essere riformata e la parte appellata deve essere condannata a corrispondere all'appellante il predetto importo di
€ 137.170,17, maggiorato di interessi legali dalla domanda al saldo.
L'accoglimento del terzo motivo di gravame comporta, come anzi detto,
l'assorbimento del secondo, del quinto, del sesto e del settimo motivo, poiché non occorre prendere posizione sul rigetto dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa agli estratti conto mancanti (secondo motivo), la depurazione degli interessi anatocistici avviene, nell'ipotesi di ricalcolo cui la
Corte aderisce, utilizzando come saldo di partenza il saldo zero come richie- sto dall'appellante (quinto motivo), le spese di lite devono essere regolate sulla base dell'esito complessivo della controversia (sesto motivo) e diviene irrilevante la correzione di errore materiale disposta dal primo Giudice in re- lazione al dispositivo dell'impugnata decisione che viene riformata (settimo motivo).
Infondato si palesa infine, ad avviso del Collegio, il quarto motivo
d'appello, con cui si duole dell'illegittimo rigetto della domanda Parte_1 di accertamento della nullità dei contratti in atti per violazione dell'art. 117
TUB e dell'omessa motivazione, sul punto, da parte del Giudice di prime cu- re.
Deduce l'appellante che la domanda di accertamento della nullità dei con- tratti in atti per violazione dell'articolo 117 del testo unico bancario (rigettata in primo grado sulla base delle difese della banca che aveva valorizzato la validità dei c.d. contratti monofirma), doveva ritenersi fondata indipendente- mente dalla validità dei c.d contratti monofirma, in quanto la misura degli in- teressi non era stata concordata tra le parti per iscritto, non avendo il Pt_4
sottoscritto il foglio informativo analitico richiamato nel contratto di
[...] apertura del conto del 1995.
Rileva il Collegio che, come confermato anche dal CTU a pag. 15 dell'elaborato, i tassi di interesse ultralegali sono stati indicati dall'Istituto di credito all'atto dell'apertura del rapporto nel “Foglio Informativo analitico “C” allegato al contratto del 16 gennaio 2015 (doc. 2 fascicolo I grado , CP_5 che risulta consegnato al correntista il quale ha sottoscritto la seguente di- chiarazione “... Dichiariamo pertanto di: - conoscere integralmente e di ap- provare incondizionatamente le suddette Norme;
– di aver ricevuto i < fogli informativi analitici> vigenti alla data del presente contratto che contengono
9 tutte le condizioni economiche che regolano e regoleranno, salvo modifica, il nostro rapporto, ap- provandone il contenuto. Tali < fogli informativi analitici> restano a nostra libera disposizione presso la dipendenza con la quale in- tratteniamo il rapporto per tutto il periodo in cui manterranno la loro validità e successivamente a richiesta, secondo le previsioni di legge.”
La medesima formula di dichiarazione con specifica indicazione degli alle- gati (tra i quali, appunto, il foglio informativo analitico “C”) è poi ripresa tra le clausole che il correntista ha sottoscritto ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c..
La riforma dell'impugnata decisione impone in ogni caso alla Corte di pro- cedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un cri- terio unitario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13 Luglio
2020; sez. III, Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza n.
3438 del 22 febbraio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo
2014).
Stante la soccombenza della parte odierna appellata, a carico della mede- sima devono essere poste le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00) e della natura della controversia, nonché della mancanza, nel presente grado, di fase istruttoria:
I grado
1. fase di studio € 2.552,00
2. fase introduttiva € 1.628,00
3. fase di trattazione € 5.670,00
4. fase decisionale € 4.253,00
Totale complessivi € 14.103,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA
II grado
1. fase di studio € 2.977,00
2. fase introduttiva € 1.911,00
3. fase di trattazione € 4.326,00
10 4. fase decisionale € 5.103,00
Totale complessivi € 14.317,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA
Anche le spese della CTU esperita in primo grado, nella misura già liquidata, devono essere poste definitivamente a carico per intero della parte appella-
ta.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria domanda, ec- cezione e deduzione disattesa e reietta:
1) Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza:
a. accerta e ridetermina il saldo del conto corrente 12.227 di cui era titolare l'appellante in euro 137.170,17 alla data del
14.12.2016,
b. dichiara tenuta e condanna la parte appellata a rimborsare alla parte appellante l'importo di € 137.170,17, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellata alla rifusio- ne, in favore della parte appellante, delle spese di lite di en- trambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in
€ 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetta- rio, CPA e IVA come per legge e, quanto al secondo grado, in
€ 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfet- tario, CPA e IVA come per legge;
3) Pone le spese della CTU esperita in primo grado, nella mi- sura già liquidata, definitivamente a carico per intero della par- te appellata;
4) Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Genova, alli 3 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
11