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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10975 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 17086 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione con provvedimento del 14.01.2025, vertente tra:
; Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'avv. Carlo Fontana che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E
l' CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Carlo Mirabello n. 6, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Maria
Tropiano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata -
E la CP_2
- appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 28995/2018 – domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 gennaio 2025
pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
28995/2018, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno derivato dal sinistro stradale avvenuto il 20.08.2016, proposta nei confronti della e dell' CP_2 CP_1
Il Giudice di Pace ha rigettato le domande proposte da ritenendo non Parte_1 adeguatamente provato il danno patrimoniale subito dall'attore.
Avverso tale statuizione ha proposto appello , rilevando l'erroneità della sentenza Parte_1 di prime cure, in ragione dell'omessa adeguata valutazione degli elementi istruttori forniti a corredo della domanda di risarcimento del danno, costituiti dalla perizia di stima dei costi di riparazione dell'auto, dalla documentazione fotografica, dal verbale redatto dalla Polizia di Roma Capitale.
L'appellante ha quindi chiesto la condanna dell' e dell' in solido tra loro al CP_2 CP_1 pagamento della somma di euro 2.100,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, costituito dal costo di riparazione del veicolo Fiat Idea targato DR085WB, oltre ad euro 400,00 a titolo di spese di assistenza stragiudiziale.
ha altresì chiesto la restituzione della somma di euro 1.000,00, corrisposta Parte_1 all'assicurazione a titolo di spese processuali, in forza della sentenza di prime cure.
L' ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, rilevando di non aver potuto CP_1 sottoporre a perizia il veicolo nella fase stragiudiziale, in quanto ceduto a terzi dall'appellante, ed evidenziando la discrasia tra la descrizione dei danni effettuata dalla Polizia di Roma Capitale nel verbale redatto nell'immediatezza del sinistro e quella contenuta nella perizia di parte prodotta in atti.
L' ha altresì contestato la pretesa dell'appellante con riferimento alla domanda di rimborso CP_1 delle spese stragiudiziali sostenute e con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi sulla somma rivalutata.
La è rimasta contumace anche nel giudizio di appello. CP_2
2. L'appello è fondato.
Va premesso che non è controversa tra le parti la dinamica del sinistro verificatosi il 20.08.2016 e la responsabilità della quale proprietaria del veicolo Fiat Panda targato DS966KL, il cui CP_2 conducente, mentre percorreva via Ottavio Assarotti in Roma, ometteva di concedere la dovuta precedenza al veicolo Citroen C3 targato CG182CM, che percorreva via Fratelli Gualandi, urtandolo e determinando il successivo scontro tra tale veicolo e la Fiat Idea targata DR085WB, di proprietà dell'attore, che si trovava in sosta in via Fratelli Gualandi.
Dalla pacifica allegazione difensiva delle parti emerge che il veicolo dell'appellante non è stato pagina 2 di 5 sottoposto a perizia da parte dell'assicurazione, in quanto ceduto a terzi dal proprietario.
Il danno subito dal mezzo risulta tuttavia attestato dal verbale della Polizia di Roma Capitale e della documentazione fotografica in atti.
Dal verbale della Polizia di Roma Capitale emerge infatti che per effetto del sinistro si è verificata la
“rottura con distacco del paraurti posteriore”.
La circostanza trova riscontro nella documentazione fotografica in atti.
Non risulta, di contro, né da verbale né dalla documentazione fotografica prodotta dall'attore la rottura del fanale posteriore e dei fanalini della targa, indicati nella perizia di parte prodotta da Parte_1
[...]
La somma pretesa a titolo di costo dei ricambi ammonta all'importo complessivo di euro 566,19.
Il prezzo indicato per i singoli ricambi nella perizia di parte non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'assicurazione.
Dall'importo sopra indicato deve essere detratta la somma di euro 92,90 (fanale posteriore destro), di euro 10,67 (fanalino targa destro), di euro 10,67 (fanalino targa sinistro), non essendovi prova che la necessità della loro sostituzione sia derivata dal sinistro, per un importo finale dovuto a titolo di rimborso del costo dei pezzi di ricambio pari ad euro 451,95
Devono altresì essere riconosciute in favore dell'attore il rimborso delle spese per il materiale di consumo (euro 262,08), per la manodopera relativa alla carrozzeria (euro 1.391,04), per lo smaltimento rifiuti (euro 20,66), non risultando specificamente contestati dall'assicurazione i criteri di liquidazione di tali singole voci.
Sulla somma complessivamente pretesa a tale titolo, pari ad euro 1.673,78 (euro 262,08 + euro
1.391,04 + euro 20,66), deve tuttavia essere operata una riduzione del 20%, tenuto conto del valore degli interventi indicati nella perizia (sostituzione del fanale posteriore destro e di entrambi i fanalini della targa, pari al 20% del valore complessivo dei ricambi) per i quali non v'è prova della riconducibilità al sinistro, per un importo finale pari ad euro 1.339,02.
A titolo di risarcimento del danno spetta pertanto all'attore la somma complessiva di euro 1.790,97
(euro 1.339,02+ euro 451,95).
Non può invece essere riconosciuto il rimborso dell'IVA sugli interventi di riparazione.
In via generale poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchè
l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di pagina 3 di 5 rivalsa, al committente (Cass. n. 1688/2010).
Dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla documentazione fotografica e dal libretto di circolazione dell'auto, emerge che il veicolo di proprietà dell'attore era destinato al servizio taxi.
In difetto di prova contraria, deve ritenersi che il proprietario del veicolo adibito a taxi possa recuperare l'imposta versata a titolo di iva per le riparazioni eseguite sul veicolo utilizzato per l'esercizio dell'attività di impresa e deve pertanto essere escluso il rimborso di tale spesa a titolo di risarcimento del danno.
In conclusione, le appellate devono essere condannate in solido tra loro al pagamento in favore di
, a titolo di risarcimento del danno subito, della somma complessiva di euro Parte_1
1.790,97, oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 20.08.2016 (la consulenza di parte ha liquidato il danno all'attualità, meno di due mesi dopo l'incidente)
3. ha chiesto altresì il rimborso della somma di euro 400,00, pari al costo dei Parte_1 servizi resi nella fase stragiudiziale dallo studio tecnico Ischiboni.
Tale domanda deve trovare accoglimento.
Le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. 4 novembre 2020 n. 24481).
La quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 2 febbraio 2018 n. 2644).
Lo studio tecnico Ischiboni risulta aver svolto per conto di attività stragiudiziale Parte_1 volta ad ottenere in favore dell'attore il risarcimento dei danni subiti (cfr. le comunicazioni a mezzo
PEC subb. 4 e 7 del fascicolo di prime cure)
Per le prestazioni professionali rese la società ha emesso la fattura n. 1105 del 27.11.2016 per complessivi euro 400,00, somma comprensiva degli accessori di legge (cfr. all. 9 fascicolo dell'attore).
La fattura risulta corredata della quietanza di pagamento.
La somma pretesa appare congrua tenuto conto della natura e della complessità dell'attività professionale resa.
La liquidazione delle spese sostenute deve essere operata direttamente in favore dell'appellante:
“Le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere pagina 4 di 5 liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario” (Cass. n. 15265/2023)
In conclusione, le appellate in solido tra loro devono essere condannate al pagamento in favore di della somma di euro 400,00 oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal Parte_1
27.11.2016, data dell'emissione della fattura di pagamento.
4. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto per il giudizio di appello delle modifiche introdotte ratione temporis dal D.M. 147/2022, detratta per il solo giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza della e dell' CP_2 CP_1
Deve trovare accoglimento la domanda di condanna dell' al rimborso della somma di CP_1 euro 1.000,00, versata in suo favore dell'appellante a titolo di rimborso delle spese processuali in esecuzione della sentenza di prime cure, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del versamento, il 12.10.2018.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 28995/2018, ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la e l' in solido tra loro al CP_2 CP_1 pagamento in favore di della somma di euro 1.790,97 oltre interessi al tasso legale Parte_1 sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal
20.08.2016; condanna la e dell' in solido tra loro al pagamento in favore di CP_2 CP_1 Parte_1 della somma di euro 400,00 oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 12.10.2018;
[...] condanna l' al pagamento in favore di della somma di euro 1.000,00 CP_1 Parte_1 oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 12.10.2018; condanna la e l' in solido tra loro al rimborso delle spese di lite in favore del CP_2 CP_1 procuratore di , avv. Carlo Fontana, dichiaratosi antistatario, liquidate per il primo Parte_1 grado di giudizio in euro 125,00 per esborsi e in euro 900,00 per compensi e per l'appello in euro
174,00 per esborsi e in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Roma, 21.07.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini pagina 5 di 5