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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/11/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa AL Di CA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 689/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti. Giuseppe Parte_1 C.F._1
AN e DI Di SA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Massimiliano Marinelli, giusta procura in atti,
-resistente-
e in persona dei curatori pro Controparte_2 tempore,
-contumace-
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: mansioni superiori – crediti retributivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto Con ricorso depositato il 7.03.2024, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento dello svolgimento, dall'1.07.2015 al 31.07.2021, di attività lavorativa alle dipendenze di CP_2 con mansioni sussumibili nel livello 7 ovvero, in subordine, nei livelli 6 o 5 del CCNL
Metalmeccanici Industria e riconducibili, con decorrenza dall'1.06.2021, nel livello B3 o, in subordine, nei livelli B2, B1 o C3 del medesimo CCNL o comunque in un livello superiore a quello di formale inquadramento nonché dello svolgimento, con decorrenza dal 2.08.2021, di attività lavorativa alle dipendenze di con mansioni Controparte_4 sussumibili nel livello 6 ovvero, in subordine, nei livelli 5 o 4 del CCNL Gas ed Acqua – dichiararsi il proprio diritto al corretto inquadramento e, per l'effetto, condannarsi le parti convenute alla corresponsione, in suo favore, delle differenze retributive maturate a tale titolo nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituita in giudizio deducendo variamente Controparte_4
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituito in giudizio l' , chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza o meno della CP_3 domanda di parte, in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con accertamento, in caso di accoglimento, della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna del datore di lavoro al versamento delle contribuzioni. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio la Curatela del Fallimento di della quale va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_2
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Preliminarmente, con riguardo alla domanda formulata nei confronti della Curatela del Fallimento di occorre rilevare che, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, le Controparte_2 domande dei lavoratori volte al riconoscimento del proprio diritto di credito devono essere proposte non dinanzi al giudice del lavoro, ma dinanzi al tribunale fallimentare il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione.
Ciò in quanto la domanda di accertamento di un credito in funzione di condanna o la domanda di condanna al pagamento proposta contro il fallito è soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., restando peraltro esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l'accertamento del medesimo credito verso la società in bonis, poi fallita.
In particolare, infatti, qualsiasi pretesa della parte - quindi, anche in termini di garanzia e manleva - nei confronti del soggetto fallito non può che essere accertata in sede fallimentare, nel rispetto dei principi di universalità e di concorsualità validi nell'ambito della procedura concorsuale del fallimento;
l'eventuale partecipazione al processo della curatela fallimentare può tutt'al più condurre alla pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa e non già di condanna a tenere indenne e/o manlevare, inopponibile al fallimento ed idonea esclusivamente a costituire un titolo da fare valere verso il fallito ove dovesse tornare in bonis.
Segnatamente, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24156/2018, che riprende, ex multis, Cass. n. 28833/2017), “la domanda diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della L. Fall., deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se era stata formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e può eventualmente essere proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore”.
Tale orientamento è stato costantemente ripreso dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. di Catania, sentenza n. 550 del 7.02.2019), che, a tal proposito, ha affermato che “secondo il consolidato orientamento della Cassazione (ordinanza n. 11439/2004; sentenze nn. 13580/1999 e 8708/1999)
“nel caso in cui intervenga il fallimento del datore di lavoro, soltanto le pronunce di mero accertamento (ad es., in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) e le pronunce costitutive (ad es., di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) sono di competenza del Giudice del lavoro. Di contro, le domande dirette al pagamento di somme di denaro, nonché tutte le domande aventi funzione strumentale rispetto alle domande di condanna al pagamento di somme, subiscono l'attrazione del foro fallimentare”.
Da ciò, in sintesi, non può che discendere l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti della Curatela del Fallimento in sede di cognizione ordinaria, essendo l'unico CP_2 rimedio legislativamente previsto e consentito l'insinuazione allo stato passivo del relativo fallimento.
Diversamente, per quanto concerne la domanda formulata nei confronti di Controparte_4
va ricordato che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
[...] grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (cfr. Cass., 4 ottobre 2013, n. 22738; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1878).
In particolare, si osserva che per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 1984, n. 1677), secondo cui “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare – sulla base di tutte le risultanze probatorie – il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 c.c.”.
Sul punto, giova altresì evidenziarsi che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2003, n. 8025), “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì esplicitamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”; segnatamente, “occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (…).
Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”.
Ciò detto, nel caso di specie, l'odierno ricorrente, dipendente dal 2.08.2021 di CP_4 CP_4 con inquadramento nel livello D1 del CCNL Metalmeccanici Industria e Controparte_4 qualifica di assistente gestione sistema informatico, asserisce di aver sempre svolto mansioni superiori di sistemista - amministratore di rete sussumibili nel livello 6 ovvero, in subordine, nei livelli 5 o 4 del CCNL Gas ed Acqua o comunque riconducibili al livello B1 o, in subordine, ai livelli B2, B3 e C3 del CCNL Metalmeccanici Industria.
A questo riguardo, bisogna considerare che fondatamente il ricorrente chiede - in esecuzione del regolamento per il reclutamento del personale adottato dalla parte datoriale - l'applicazione del
CCNL Gas e Acqua, sulla scorta del quale mancano nell'attività descritta in ricorso i peculiari requisiti che connotano il personale appartenente al livello 5 (ovvero che “svolge, anche con
l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità; risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività; si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno”) e al livello 6 (ossia che “svolge attività professionali tecniche/amministrative/commerciali, caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative;
opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date;
ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte o coordinate e della discrezionalità esercitata;
si avvale di informazioni differenziate
e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità; possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro”) e, in particolare, il coordinamento di altri dipendenti, l'autonomia operativa e la responsabilità di risultati;
a questo riguardo, va altresì precisato che una prova di tal genere non poteva essere raggiunta neppure mediante l'ammissione della prova per testi articolata in ricorso, stante la genericità dei capitoli ivi indicati.
Per converso, appartiene al livello 4 del CCNL Gas e Acqua il personale che “svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità; è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento
e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”, tra le quali rientrano le mansioni di natura tecnico-specialistica svolte dal ricorrente, comprovate da ordini di acquisto, relazioni e corrispondenza interna e connotate da un grado di autonomia e responsabilità superiore a quello previsto per il profilo di formale inquadramento.
Quanto alle differenze retributive spettanti a motivo dello svolgimento di mansioni superiori, occorre far riferimento a quanto indicato nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio – della quale si ritiene di poter condividere le conclusioni, in quanto congrue e ben motivate anche con riferimento ai criteri di calcolo adottati – e, pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 4 del CCNL Gas e Acqua con decorrenza dal
2.08.2021 e, per l'effetto, va disposta la condanna di Controparte_4 al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 20.535,25 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione (13.08.2025) al soddisfo, e al versamento dei relativi contributi previdenziali.
Per le suesposte ragioni, va quindi dichiarata inammissibile la domanda formulata nei confronti della Curatela del Fallimento di mentre per il resto il ricorso va parzialmente Controparte_2 accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, si ritiene opportuno compensare interamente le spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico di Controparte_4
e liquidate con separato decreto.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara inammissibile la domanda formulata nei confronti della Curatela del Fallimento di
Controparte_2
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel Parte_1 livello 4 del CCNL Gas e Acqua con decorrenza dal 2.08.2021 e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 20.535,25 euro, Controparte_4 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione (13.08.2025) al soddisfo, e al versamento dei relativi contributi previdenziali;
rigetta per il resto;
compensa le spese;
pone a carico di le spese di consulenza tecnica Controparte_4
d'ufficio.
Così deciso in Agrigento, il 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AL Di CA
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa AL Di CA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 689/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti. Giuseppe Parte_1 C.F._1
AN e DI Di SA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Massimiliano Marinelli, giusta procura in atti,
-resistente-
e in persona dei curatori pro Controparte_2 tempore,
-contumace-
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: mansioni superiori – crediti retributivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto Con ricorso depositato il 7.03.2024, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento dello svolgimento, dall'1.07.2015 al 31.07.2021, di attività lavorativa alle dipendenze di CP_2 con mansioni sussumibili nel livello 7 ovvero, in subordine, nei livelli 6 o 5 del CCNL
Metalmeccanici Industria e riconducibili, con decorrenza dall'1.06.2021, nel livello B3 o, in subordine, nei livelli B2, B1 o C3 del medesimo CCNL o comunque in un livello superiore a quello di formale inquadramento nonché dello svolgimento, con decorrenza dal 2.08.2021, di attività lavorativa alle dipendenze di con mansioni Controparte_4 sussumibili nel livello 6 ovvero, in subordine, nei livelli 5 o 4 del CCNL Gas ed Acqua – dichiararsi il proprio diritto al corretto inquadramento e, per l'effetto, condannarsi le parti convenute alla corresponsione, in suo favore, delle differenze retributive maturate a tale titolo nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituita in giudizio deducendo variamente Controparte_4
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituito in giudizio l' , chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza o meno della CP_3 domanda di parte, in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con accertamento, in caso di accoglimento, della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna del datore di lavoro al versamento delle contribuzioni. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio la Curatela del Fallimento di della quale va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_2
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Preliminarmente, con riguardo alla domanda formulata nei confronti della Curatela del Fallimento di occorre rilevare che, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, le Controparte_2 domande dei lavoratori volte al riconoscimento del proprio diritto di credito devono essere proposte non dinanzi al giudice del lavoro, ma dinanzi al tribunale fallimentare il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione.
Ciò in quanto la domanda di accertamento di un credito in funzione di condanna o la domanda di condanna al pagamento proposta contro il fallito è soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., restando peraltro esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l'accertamento del medesimo credito verso la società in bonis, poi fallita.
In particolare, infatti, qualsiasi pretesa della parte - quindi, anche in termini di garanzia e manleva - nei confronti del soggetto fallito non può che essere accertata in sede fallimentare, nel rispetto dei principi di universalità e di concorsualità validi nell'ambito della procedura concorsuale del fallimento;
l'eventuale partecipazione al processo della curatela fallimentare può tutt'al più condurre alla pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa e non già di condanna a tenere indenne e/o manlevare, inopponibile al fallimento ed idonea esclusivamente a costituire un titolo da fare valere verso il fallito ove dovesse tornare in bonis.
Segnatamente, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24156/2018, che riprende, ex multis, Cass. n. 28833/2017), “la domanda diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della L. Fall., deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se era stata formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e può eventualmente essere proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore”.
Tale orientamento è stato costantemente ripreso dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. di Catania, sentenza n. 550 del 7.02.2019), che, a tal proposito, ha affermato che “secondo il consolidato orientamento della Cassazione (ordinanza n. 11439/2004; sentenze nn. 13580/1999 e 8708/1999)
“nel caso in cui intervenga il fallimento del datore di lavoro, soltanto le pronunce di mero accertamento (ad es., in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) e le pronunce costitutive (ad es., di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) sono di competenza del Giudice del lavoro. Di contro, le domande dirette al pagamento di somme di denaro, nonché tutte le domande aventi funzione strumentale rispetto alle domande di condanna al pagamento di somme, subiscono l'attrazione del foro fallimentare”.
Da ciò, in sintesi, non può che discendere l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti della Curatela del Fallimento in sede di cognizione ordinaria, essendo l'unico CP_2 rimedio legislativamente previsto e consentito l'insinuazione allo stato passivo del relativo fallimento.
Diversamente, per quanto concerne la domanda formulata nei confronti di Controparte_4
va ricordato che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
[...] grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (cfr. Cass., 4 ottobre 2013, n. 22738; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1878).
In particolare, si osserva che per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 1984, n. 1677), secondo cui “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare – sulla base di tutte le risultanze probatorie – il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 c.c.”.
Sul punto, giova altresì evidenziarsi che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2003, n. 8025), “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì esplicitamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”; segnatamente, “occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (…).
Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”.
Ciò detto, nel caso di specie, l'odierno ricorrente, dipendente dal 2.08.2021 di CP_4 CP_4 con inquadramento nel livello D1 del CCNL Metalmeccanici Industria e Controparte_4 qualifica di assistente gestione sistema informatico, asserisce di aver sempre svolto mansioni superiori di sistemista - amministratore di rete sussumibili nel livello 6 ovvero, in subordine, nei livelli 5 o 4 del CCNL Gas ed Acqua o comunque riconducibili al livello B1 o, in subordine, ai livelli B2, B3 e C3 del CCNL Metalmeccanici Industria.
A questo riguardo, bisogna considerare che fondatamente il ricorrente chiede - in esecuzione del regolamento per il reclutamento del personale adottato dalla parte datoriale - l'applicazione del
CCNL Gas e Acqua, sulla scorta del quale mancano nell'attività descritta in ricorso i peculiari requisiti che connotano il personale appartenente al livello 5 (ovvero che “svolge, anche con
l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità; risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività; si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno”) e al livello 6 (ossia che “svolge attività professionali tecniche/amministrative/commerciali, caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative;
opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date;
ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte o coordinate e della discrezionalità esercitata;
si avvale di informazioni differenziate
e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità; possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro”) e, in particolare, il coordinamento di altri dipendenti, l'autonomia operativa e la responsabilità di risultati;
a questo riguardo, va altresì precisato che una prova di tal genere non poteva essere raggiunta neppure mediante l'ammissione della prova per testi articolata in ricorso, stante la genericità dei capitoli ivi indicati.
Per converso, appartiene al livello 4 del CCNL Gas e Acqua il personale che “svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità; è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento
e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”, tra le quali rientrano le mansioni di natura tecnico-specialistica svolte dal ricorrente, comprovate da ordini di acquisto, relazioni e corrispondenza interna e connotate da un grado di autonomia e responsabilità superiore a quello previsto per il profilo di formale inquadramento.
Quanto alle differenze retributive spettanti a motivo dello svolgimento di mansioni superiori, occorre far riferimento a quanto indicato nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio – della quale si ritiene di poter condividere le conclusioni, in quanto congrue e ben motivate anche con riferimento ai criteri di calcolo adottati – e, pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 4 del CCNL Gas e Acqua con decorrenza dal
2.08.2021 e, per l'effetto, va disposta la condanna di Controparte_4 al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 20.535,25 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione (13.08.2025) al soddisfo, e al versamento dei relativi contributi previdenziali.
Per le suesposte ragioni, va quindi dichiarata inammissibile la domanda formulata nei confronti della Curatela del Fallimento di mentre per il resto il ricorso va parzialmente Controparte_2 accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, si ritiene opportuno compensare interamente le spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico di Controparte_4
e liquidate con separato decreto.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara inammissibile la domanda formulata nei confronti della Curatela del Fallimento di
Controparte_2
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di ad essere inquadrato nel Parte_1 livello 4 del CCNL Gas e Acqua con decorrenza dal 2.08.2021 e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 20.535,25 euro, Controparte_4 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione (13.08.2025) al soddisfo, e al versamento dei relativi contributi previdenziali;
rigetta per il resto;
compensa le spese;
pone a carico di le spese di consulenza tecnica Controparte_4
d'ufficio.
Così deciso in Agrigento, il 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AL Di CA