TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7077 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Modica, presso il cui studio a Palermo, via
Palmerino n. 6, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
) C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 16/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 6163/2024 emessa il 12-18/12/2024, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
2. Quanto alle altre domande, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore , nata a Palermo il [...], a [...] morale e materiale Per_1
del resistente nonché la previsione a suo carico di un assegno di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne Per_1 Per_2
nata il [...], non indipendente, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
1 Il procedimento è stato istruito con l'ascolto della ricorrente, nella contumacia del resistente, e con l'acquisizione di documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 210
c.p.c.
3. Quanto all'affidamento della figlia minore , di anni dieci, va ricordato che già con la Per_1
sentenza di separazione era stato disposto l'affidamento esclusivo rafforzato “in considerazione del disinteresse manifestato dal resistente nei confronti della bambina, per come confermato dai fratelli sentiti dal Giudice relatore, nonché dagli operatori nella CP_2
relazione datata 02/11/2021 in cui viene riportato che il padre non si sarebbe mai presentato agli incontri organizzati dal Servizio Spazio Neutro”.
Nel presente giudizio, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza, l'assenza di rapporti padre-figlia da diverso tempo e lo stesso comportamento processuale del resistente confermano il disinteresse morale e materiale del medesimo nei confronti della figlia minore e denotano un'incapacità dello stesso a gestire le responsabilità e gli impegni che richiede un regime di affidamento congiunto.
Va, dunque, confermato il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre anche per le decisioni di maggior interesse.
Non va previsto allo stato un regime di frequentazione della minore da parte del padre, il quale, nonostante in sede di separazione fosse stato autorizzato ad incontrare la figlia presso lo Spazio Neutro, non si è mai attivato per incontrarla e ripristinare il rapporto.
Giova ricordare che dall'unione coniugale è nato un altro figlio , il quale il prossimo 4 Per_3
agosto compirà 18 anni;
con la sentenza di separazione lo stesso era stato affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e risultava avere domicilio presso il padre nella casa dei nonni paterni;
all'udienza la ricorrente ha confermato che non vi sono stati mutamenti al riguardo;
pertanto, vanno confermate le statuizioni della sentenza di separazione.
4. In relazione alle richieste di natura economica, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o
2 casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nella specie, la ricorrente ha chiesto un assegno di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne . Per_1 Per_2
In sede di separazione era stato previsto l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente la somma di € 300,00 al mese per il mantenimento delle due figlie.
5. Quanto alla figlia , è emerso che la stessa intrattiene una relazione con un Per_2
compagno ed ha generato una bambina, nata il [...].
Orbene, ritiene il Tribunale che l'instaurazione da parte di di una sua propria Per_2
famiglia, con la nascita di una figlia, è indice sintomatico della capacità e del conseguente dovere di di assumersi le proprie responsabilità e di provvedere, dunque, al proprio Per_2
mantenimento (oltre che a quello della figlia minore), senza che possa rilevare, al riguardo, il fatto che la stessa abbia continuato a coabitare con la madre.
E' pacifico, peraltro, che intrattenga tuttora la relazione con il compagno ed entrambi Per_2
sono genitori di una bambina, al cui mantenimento sono tenuti a provvedere.
In forza del principio di autoresponsabilità, pertanto, non può ritenersi incolpevole l'eventuale stato di inoccupazione di , né può disporsi la prosecuzione dell'obbligo del resistente Per_2
di versare alla ricorrente il contributo per il mantenimento di detta figlia, oramai titolare di u proprio nucleo familiare e madre di una bambina;
al riguardo, giova osservare che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”
6. Quanto al mantenimento della figlia minore , ponendo a raffronto le posizioni Per_1
patrimoniali e reddituali delle parti è emerso quanto segue.
è beneficiaria dell'assegno d'inclusione di € 900,00 al mese, percepisce per Parte_1 intero l'assegno unico per la figlia minore di € 200,00 al mese e vive in un immobile condotto in locazione al canone di € 400,00 al mese.
3 Dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 23/11/2023 risulta la percezione nell'anno d'imposta 2020 di un reddito di € 3.529,17 e nell'anno d'imposta 2022 di un reddito di €
10.314,90.
7. Quanto a , la ricorrente ha allegato che il medesimo lavora come Controparte_1
saldatore per i cantieri navali.
Dai modelli 730 acquisiti agli atti a seguito di ordine di esibizione risultano i seguenti dati:
- anno d'imposta 2021: € 9.568,00 (reddito complessivo) – € 392,00 (imposta netta);
- anno d'imposta 2022: € 16.716,00 (reddito complessivo) – 983,00 (imposta netta).
Sulla base di tutti i suesposti elementi il Tribunale ritiene congruo porre a carico di
[...]
un assegno di € 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
della figlia minore , oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo. Per_1
8. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese processuali dalla stessa sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia di parte resistente, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n. 6163/2024, emessa da questo Tribunale il 12-
18/12/2024, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
Palermo il 29/04/2005 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
19/02/1981 ): C.F._2
1) Dispone che la figlia minore , nata a [...] il [...], sia affidata in via Per_1
esclusiva alla madre, nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, comma 3, c.c., ovvero anche per le decisioni di maggior interesse.
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 un assegno di € 200,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale del 02/07/2019.
3) Lascia le spese di lite a carico di parte ricorrente.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4