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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8825 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.5687/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al Parte_1 ricorso , dall'avv Daniela DE SALVATORE, congiuntamente e/o disgiuntamente con l'avv Francesco ELIA presso il cui studio sito in Roma, Largo Toniolo 6 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) , e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma 11.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 17.2.2025 e ritualmente notificato in data 21.2.2025 la ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l
CP_1 davanti al giudice del lavoro di Roma chiedendo la condanna dell' al
CP_1 pagamento della indennità di accompagnamento dall'1.4.2022. Deduceva che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 4.10.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla domanda dell'11.3.2022 . Deduceva che aveva notificato a in data 16.10.2024 il decreto di
CP_1 omologa e che in data 18.10.2024 aveva inviato la documentazione necessaria alla liquidazione (modello AP70), ma che l' non aveva liquidato il
CP_1 beneficio.
Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Alla udienza del 12.6.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese essendo stato liquidato il beneficio come da documentazione che depositava. Il giudice rinviava la causa per discussione Si costituiva l in data 4.7.2025 allegando il provvedimento di CP_1 liquidazione del beneficio del 14.3.2025 e il cedolino del pagamento anche degli arretrati con valuta 1.4.2025 chiedendo la cessazione della materia del contendere Alla udienza dell'11.9.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con la condanna dell' alle spese e l' CP_1 CP_1 chiedeva la compensazione delle spese . All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l CP_1 depositato la documentazione attestante liquidazione del beneficio in data 14.3.2025 e l'intervenuto pagamento anche degli arretrati in data 1.4.2025. Anche il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento del beneficio. Le spese devono essere poste a carico dell' per il principio della CP_1 soccombenza virtuale essendo il pagamento dei citati ratei avvenuto oltre 120 giorni dall'invio del modello AP 70 necessario per acquisire i dati per la liquidazione ed essendo stato altresì successivo anche alla notifica del ricorso. Dette spese sono liquidate in dispositivo tenuto conto della natura seriale della causa , della decisione in prima udienza e del valore della stessa .
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) , e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma 11.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.5687/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al Parte_1 ricorso , dall'avv Daniela DE SALVATORE, congiuntamente e/o disgiuntamente con l'avv Francesco ELIA presso il cui studio sito in Roma, Largo Toniolo 6 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) , e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma 11.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 17.2.2025 e ritualmente notificato in data 21.2.2025 la ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l
CP_1 davanti al giudice del lavoro di Roma chiedendo la condanna dell' al
CP_1 pagamento della indennità di accompagnamento dall'1.4.2022. Deduceva che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 4.10.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla domanda dell'11.3.2022 . Deduceva che aveva notificato a in data 16.10.2024 il decreto di
CP_1 omologa e che in data 18.10.2024 aveva inviato la documentazione necessaria alla liquidazione (modello AP70), ma che l' non aveva liquidato il
CP_1 beneficio.
Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Alla udienza del 12.6.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese essendo stato liquidato il beneficio come da documentazione che depositava. Il giudice rinviava la causa per discussione Si costituiva l in data 4.7.2025 allegando il provvedimento di CP_1 liquidazione del beneficio del 14.3.2025 e il cedolino del pagamento anche degli arretrati con valuta 1.4.2025 chiedendo la cessazione della materia del contendere Alla udienza dell'11.9.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con la condanna dell' alle spese e l' CP_1 CP_1 chiedeva la compensazione delle spese . All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l CP_1 depositato la documentazione attestante liquidazione del beneficio in data 14.3.2025 e l'intervenuto pagamento anche degli arretrati in data 1.4.2025. Anche il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento del beneficio. Le spese devono essere poste a carico dell' per il principio della CP_1 soccombenza virtuale essendo il pagamento dei citati ratei avvenuto oltre 120 giorni dall'invio del modello AP 70 necessario per acquisire i dati per la liquidazione ed essendo stato altresì successivo anche alla notifica del ricorso. Dette spese sono liquidate in dispositivo tenuto conto della natura seriale della causa , della decisione in prima udienza e del valore della stessa .
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) , e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma 11.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso