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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/12/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 923/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 923/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAPERINI Parte_1 C.F._1
UE ( ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, Email_1 via Vittorio Veneto n. 72, Pontedera (PI)
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
UC OL ( ed elettivamente domiciliato presso il predetto Email_2 difensore, via Vittorio Veneto n. 72, Pontedera (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 12 settembre 2015, contraevano, in Vicopisano (PI) Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Vicopisano
(PI) al n. 26, parte II, serie A, anno 2015;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 31 maggio 2015 e il 29 marzo 2017; Per_1 Per_2
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 23 aprile 2025, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale tra i coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e Per_1 nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2 in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vicopisano (PI), il 12 settembre 2015, tra , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Vicopisano (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015, n. 26, parte
II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria presso gli stessi;
i minori continueranno a conservare la propria residenza presso la madre nella casa coniugale, posta in Vicopisano (PI), via S. Martini n. 7.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardo ai figli, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre potrà visitare e tenere con sé i figli e econdo il seguente Per_1 Per_2 calendario.
Un week end ogni 15 giorni, alternato con la madre. Si precisa che il week end inizia dal sabato mattina e termina il lunedì mattina quando i bambini dovranno essere portati a scuola o, dall'altro genitore in orario pressoché corrispondente, quando non vi è scuola. Durante la prima settimana, dunque, il sig. potrà tenere con sé i figli il lunedì, dall'uscita da scuola (ovvero alla fermata Parte_2 dello scuolabus), fino al giovedì mattina, quando dovrà portarli all'entrata di scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), o presso l'abitazione della madre in orario corrispondente quando non vi è scuola. Nel corso della stessa settimana, il padre potrà stare con i figli, altresì, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino al lunedì mattina, quando dovrà portarli all'entrata di scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), o presso l'abitazione della madre in orario corrispondente quando non vi è scuola.
Nella settimana successiva, il padre potrà tenere con sé i figli dal giovedì dall'uscita da scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), o in orario corrispondente quando non vi è scuola, fino al sabato mattina quando dovrà portarli all'entrata di scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), o presso l'abitazione della madre in orario corrispondente quando non vi è scuola. E così via, a settimane alternate. Le parti con la sottoscrizione del presente atto si impegnano entrambe a rispettare i tempi e gli impegni extra scolastici dei propri figli. Restano salvi eventuali accordi diversi tra i genitori stessi.
I genitori, salvo diverso accordo, trascorreranno le prossime festività natalizie con i figli secondo il regime dell'alternanza, ovvero: i figli trascorreranno con la madre il periodo compreso tra il 25 Dicembre 2025 ed il 31 Dicembre 2025 e con il padre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 fino al 6 Gennaio 2026, oltre il giorno della Vigilia di Natale. Tale schema sarà replicato negli anni avvenire alternando gli indicati periodi tra i genitori.
Analogo criterio sarà applicato relativamente alle festività pasquali, durante le quali i figli trascorreranno i primi tre giorni con un genitore (nell'anno 2025, con il padre) e i successivi tre con l'altro genitore (nell'anno 2025, con la madre), e così via in futuro ad anni alterni.
Nelle vacanze scolastiche estive ciascuno dei genitori potrà tenere i figli con sé fino a 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto ai giorni festivi di calendario (25 aprile, 1° maggio), altre festività (es. 2 giugno, 1novembre,
8 dicembre), e taranno con ciascuno dei genitori secondo un criterio di alternanza Per_1 Per_2 pura (ovvero trascorreranno una ricorrenza con uno dei due, la successiva con l'altro e così a ripetizione).
PONE a carico di a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso (datato 12 marzo Parte_2
2025), l'onere di versare un contributo al mantenimento in favore della moglie per entrambi i figli pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) mensili per ogni figlio, per un importo, dunque, complessivo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione (annuale) Istat di legge, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Il versamento sarà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario usando l'iban della signora che di seguito si trascrive IT: Pt_1
74Q0760114000001065488676.
DISPONE che le spese straordinarie saranno sostenute in ragione del 50% dai genitori;
le spese straordinarie vengono esattamente identificate e regolamentate in ogni loro parte secondo quanto definito nelle Linee Guida del CNF di cui al Protocollo datato 29.11.2017 di cui si trascrive letteralmente il contenuto sui criteri di suddivisione delle spese, che i ricorrenti si obbligano ad osservare:
“Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero pe motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica. Centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta (tramite whatsapp o e-mail n.d.r.) avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro- quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
DISPONE che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra Il sig. Pt_1
dunque, si impegna sin da ora a rilasciare e/o sottoscrivere ogni necessario Parte_2 consenso/assenso per consentire il pagamento diretto di tale assegno in favore della moglie.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- il sig. entro e non oltre 5 MESI dalla sottoscrizione del ricorso (datato 12 marzo 2025), Parte_2 si impegna e si obbliga a liberare la sig.ra dalla garanzia del contratto di mutuo Parte_1 concluso il 28.6.2024;
- quanto alle auto di pertinenza della famiglia, la sig.ra manterrà la proprietà e l'uso della Pt_1
Fiat Panda, targata FB217FG, mentre il sig. manterrà la proprietà e l'uso della BMW, Parte_2 targata GF287JG. Le parti precisano di essersi reciprocamente compensate e di non aver più nulla a che pretendere dall'uno e dall'altro per le spese di acquisto dei veicoli (doc. 7 – libretti di circolazione allegato al ricorso).
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Vicopisano (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 923/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAPERINI Parte_1 C.F._1
UE ( ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, Email_1 via Vittorio Veneto n. 72, Pontedera (PI)
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
UC OL ( ed elettivamente domiciliato presso il predetto Email_2 difensore, via Vittorio Veneto n. 72, Pontedera (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 12 settembre 2015, contraevano, in Vicopisano (PI) Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Vicopisano
(PI) al n. 26, parte II, serie A, anno 2015;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 31 maggio 2015 e il 29 marzo 2017; Per_1 Per_2
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 23 aprile 2025, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale tra i coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e Per_1 nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2 in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vicopisano (PI), il 12 settembre 2015, tra , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Vicopisano (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015, n. 26, parte
II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria presso gli stessi;
i minori continueranno a conservare la propria residenza presso la madre nella casa coniugale, posta in Vicopisano (PI), via S. Martini n. 7.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardo ai figli, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre potrà visitare e tenere con sé i figli e econdo il seguente Per_1 Per_2 calendario.
Un week end ogni 15 giorni, alternato con la madre. Si precisa che il week end inizia dal sabato mattina e termina il lunedì mattina quando i bambini dovranno essere portati a scuola o, dall'altro genitore in orario pressoché corrispondente, quando non vi è scuola. Durante la prima settimana, dunque, il sig. potrà tenere con sé i figli il lunedì, dall'uscita da scuola (ovvero alla fermata Parte_2 dello scuolabus), fino al giovedì mattina, quando dovrà portarli all'entrata di scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), o presso l'abitazione della madre in orario corrispondente quando non vi è scuola. Nel corso della stessa settimana, il padre potrà stare con i figli, altresì, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino al lunedì mattina, quando dovrà portarli all'entrata di scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), o presso l'abitazione della madre in orario corrispondente quando non vi è scuola.
Nella settimana successiva, il padre potrà tenere con sé i figli dal giovedì dall'uscita da scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), o in orario corrispondente quando non vi è scuola, fino al sabato mattina quando dovrà portarli all'entrata di scuola (ovvero alla fermata dello scuolabus), o presso l'abitazione della madre in orario corrispondente quando non vi è scuola. E così via, a settimane alternate. Le parti con la sottoscrizione del presente atto si impegnano entrambe a rispettare i tempi e gli impegni extra scolastici dei propri figli. Restano salvi eventuali accordi diversi tra i genitori stessi.
I genitori, salvo diverso accordo, trascorreranno le prossime festività natalizie con i figli secondo il regime dell'alternanza, ovvero: i figli trascorreranno con la madre il periodo compreso tra il 25 Dicembre 2025 ed il 31 Dicembre 2025 e con il padre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 fino al 6 Gennaio 2026, oltre il giorno della Vigilia di Natale. Tale schema sarà replicato negli anni avvenire alternando gli indicati periodi tra i genitori.
Analogo criterio sarà applicato relativamente alle festività pasquali, durante le quali i figli trascorreranno i primi tre giorni con un genitore (nell'anno 2025, con il padre) e i successivi tre con l'altro genitore (nell'anno 2025, con la madre), e così via in futuro ad anni alterni.
Nelle vacanze scolastiche estive ciascuno dei genitori potrà tenere i figli con sé fino a 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto ai giorni festivi di calendario (25 aprile, 1° maggio), altre festività (es. 2 giugno, 1novembre,
8 dicembre), e taranno con ciascuno dei genitori secondo un criterio di alternanza Per_1 Per_2 pura (ovvero trascorreranno una ricorrenza con uno dei due, la successiva con l'altro e così a ripetizione).
PONE a carico di a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso (datato 12 marzo Parte_2
2025), l'onere di versare un contributo al mantenimento in favore della moglie per entrambi i figli pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) mensili per ogni figlio, per un importo, dunque, complessivo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione (annuale) Istat di legge, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Il versamento sarà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario usando l'iban della signora che di seguito si trascrive IT: Pt_1
74Q0760114000001065488676.
DISPONE che le spese straordinarie saranno sostenute in ragione del 50% dai genitori;
le spese straordinarie vengono esattamente identificate e regolamentate in ogni loro parte secondo quanto definito nelle Linee Guida del CNF di cui al Protocollo datato 29.11.2017 di cui si trascrive letteralmente il contenuto sui criteri di suddivisione delle spese, che i ricorrenti si obbligano ad osservare:
“Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero pe motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica. Centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta (tramite whatsapp o e-mail n.d.r.) avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro- quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
DISPONE che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra Il sig. Pt_1
dunque, si impegna sin da ora a rilasciare e/o sottoscrivere ogni necessario Parte_2 consenso/assenso per consentire il pagamento diretto di tale assegno in favore della moglie.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- il sig. entro e non oltre 5 MESI dalla sottoscrizione del ricorso (datato 12 marzo 2025), Parte_2 si impegna e si obbliga a liberare la sig.ra dalla garanzia del contratto di mutuo Parte_1 concluso il 28.6.2024;
- quanto alle auto di pertinenza della famiglia, la sig.ra manterrà la proprietà e l'uso della Pt_1
Fiat Panda, targata FB217FG, mentre il sig. manterrà la proprietà e l'uso della BMW, Parte_2 targata GF287JG. Le parti precisano di essersi reciprocamente compensate e di non aver più nulla a che pretendere dall'uno e dall'altro per le spese di acquisto dei veicoli (doc. 7 – libretti di circolazione allegato al ricorso).
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Vicopisano (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina