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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2578/2020/CC, avverso la sentenza n. 866/2020 del
Tribunale di Benevento, pubblicata il 17 giugno 2020, notificata il 19 giugno 2020;
TRA
[...]
Parte_1
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano al
[...] P.IVA_1
Corso Sempione n. 39, quale mandatario della società AL Controparte_1
ex art. 126 DLT n. 209/2005, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Spina (C.F.:
[...] [...]
; PEC: ), del foro di Roma, come da procura C.F._1 Email_1
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...], e Controparte_2 CodiceFiscale_2
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Controparte_3 CodiceFiscale_3
Valmaggiore (Fg), entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Melillo (C.F.: PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di Foggia, come da procura speciale ad Email_2 litem a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
E
1 (C.F.: , nato il [...] a [...] e CP_4 CodiceFiscale_5 CP_5
(C.F.: ), nata il [...] a Castelluccio dei Sauri (Fg),
[...] CodiceFiscale_6
entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Angelo
Casoli (C.F.: ; PEC: , del foro di CodiceFiscale_7 Email_3
Foggia, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATI
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Controparte_6 CodiceFiscale_8
in Miscano (Bn), ove risiede alla Contrada Largario, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Mazzoni
(C.F.: ; PEC: , del foro di Benevento, come CodiceFiscale_9 Email_4
da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATO
E
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede a Bologna in Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Greco (C.F.: ; PEC: , del foro di CodiceFiscale_10 Email_5
Benevento, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATA
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_8
Kamez - Tirana (Albania) in Via Liria n. 20, e nato il giorno 01.01.1987 a Controparte_9
Shqiptare (Albania), residente a [...].
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Il procedimento civile iscritto a R.G.N. 3044/2014/CC del Tribunale di Benevento, al quale erano stati riuniti quelli iscritti a R.G.N. 4649/2014/CC e R.G.N. 4847/2014/CC, veniva definito mediante la sentenza n. 866/2020, pubblicata il 17 giugno 2020, il cui dispositivo è del seguente tenore letterale: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
, , e , , nei Controparte_5 CP_4 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6
confronti di e e , nonché sulla domanda da questa CP_10 Controparte_11 CP_12
2 proposta nei confronti di così provvede: 1) Accoglie le domande e per l'effetto Controparte_13 condanna al pagamento delle seguenti somme: € 56.492,52 in favore di;
CP_12 Controparte_5
€ 3.443,57 in favore di;
€ 3.990,00 in favore di , € 229.124,78, in CP_4 Controparte_2
favore di , € 28.231,2 in favore di , oltre interessi sulle Controparte_3 Controparte_6
predette somme dalla data della domanda (per gli attori che hanno ricevuto acconti gli interessi spettano sulla somma intera dalla data della domanda al parziale pagamento e sul residuo da tale ultima data al soddisfo); 2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna CP_12 parte costituita, che liquida in € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva,€
3.500,00 per la fase istruttoria,€ 4.000,00 per la fase decisoria (aumentato del 20% per le parti costituite da più soggetti), oltre spese di contributo unificato e spese di ctu (in favore di chi le ha corrisposte), rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge, con attribuzione, per quanto di rispettiva competenza, in favore degli , e anticipatari ex CP_14 CP_15 CP_16 art 93 c.p.c.”
In particolare, rispetto alla domanda proposta contro l' e la CP_12 CP_10 [...]
finalizzata a conseguire il risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori per le Controparte_8 lamentate lesioni subite, quali terzi trasportati a bordo dell'autoveicolo AT CA, tg. BB 256 AS, condotto da proprietario di tale automezzo, assicurato presso la società Parte_2 [...]
per la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi in occasione della sua Controparte_7
circolazione, coinvolto nel sinistro stradale verificatosi il 15 dicembre 2012, intorno alle ore 17:35 circa, sulla S.S. 372 “Telesina” da Roma con direzione Bari, all'altezza del km 58,60, nel territorio del Comune di Torrecuso (Bn), che sarebbe stato causato dall'esclusiva responsabilità di CP_10
conducente l'autoarticolato Daf, tg. AA 590 AH, munito di semirimorchio targato TR 4685
[...]
T, di proprietà della società assicurato presso la Controparte_8 [...]
, per avere perduto il controllo di quest'ultimo veicolo ed invaso la corsia Controparte_1
opposta, sulla quale sopraggiungeva l'autoveicolo AT CA su cui viaggiavano le parti istanti, il primo giudice decideva, come da sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto, sulla scorta degli acquisiti esiti istruttori, documentali, testimoniali e peritali, medico-legali:
a) l'esclusiva responsabilità del conducente l'autoarticolato Daf nella determinazione causale del sinistro stradale de quo;
b) l'inapplicabilità, nella specie, dell'art. 141 DLT 7 settembre 2005, n. 209, “stante l'assenza di responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al vettore”, non avendo avanzato gli attori domande, ai sensi della richiamata disposizione normativa, nei confronti della società terza chiamata in causa su eccezione dell' Controparte_7 CP_12
3 c) l'applicabilità, nella fattispecie in esame, della particolare procedura risarcitoria disciplinata dagli artt. 125 e 126 DLT 7 settembre 2005, n. 209, per la quale l'unico legittimato passivamente è
l' essendo stato il sinistro stradale in questione provocato dall'autotreno Daf immatricolato e/o CP_12
registrato in uno Stato estero;
d) quantificabile il danno non patrimoniale patito dalle parti istanti sulla base degli esiti della relazione peritale, medico-legale depositata dal nominato c.t.u.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione, notificato il 17 ed il 18 luglio 2020, l' CP_12
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, sulla base di un cinque motivi di gravame, concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale: accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata resa dal tribunale di Benevento n. 866/2020 rep. N.
1281/2020 del 17/06/2020 sino al termine del presente giudizio per i motivi suesposti;
Nel merito: In via principale: - in accoglimento del gravame mandare assolta l' da ogni condanna monetaria CP_12
- in ogni caso eliminare la disposta condanna di al risarcimento in favore degli odierni CP_12
appellati delle somme conseguenti ai danni da essi subìti nel sinistro stradale del 15.12.2012 avvenuto in Torrecuso BN;
- annullare e/o riformare la sentenza n. 866/2020 emessa dal Tribunale di Benevento Giudice d.ssa Genovese nella causa civile R.G. n.3044/2014 tra , Controparte_3
, , e c/ Controparte_2 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e nei confronti di e in quanto infondata Parte_1 Controparte_17 CP_10
in fatto ed in diritto alla luce delle deduzioni già formulate in primo grado e dei motivi ed argomentazioni tutti esposti nella presente impugnazione e per l'effetto, dichiarare la Compagnia assicurativa del vettore tenuta ad ogni risarcimento conseguente al sinistro in parola CP_7
e riguardante gli appellati in applicazione dell'art. 141 Cod. ass. private. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di rigetto del gravame in punto di responsabilità a carico totale della Compagnia assicurativa del vettore ex art.141 Cod. ass. private, accertare e dichiarare ex art. 140 CP_7
e 144 Cod. ass. private e 2043 c.c. i soggetti responsabili nel sinistro di cui è causa con il relativo grado di responsabilità e conseguentemente ripartire il risarcimento secondo la percentuale di responsabilità di ognuno ed in tal caso valutare e dichiarare la concorrente responsabilità dei trasportati ex art. 2054 c.c. per avere essi concorso nella causazione dei danni fisici subìti nel sinistro tradale di cui è causa per l'omessa adozione delle misure di sicurezza all'interno del veicolo vettore;
Con vittorie di spese, competenze ed onorari di avvocato di entrambi i gradi di giudizio ex D.M. n.
55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, antistatario. In via Istruttoria, si chiede sin
d'ora ammettersi: 1) prova per testi, diretta e contraria, con il sig. e Persona_1 Per_2
4 sui i capitoli di prova articolati nelle memorie depositate dalla appellante nel primo grado. Per_3
2) C.T.U. tecnico ricostruttiva del sinistro stradale del 15.12.2012. 3) disporsi la rinnovazione della
C.T.U. medico legale sulle persone degli appellati.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 26 agosto 2020, si costituiva in giudizio la società chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: Controparte_7
“1) Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità ed in subordine
l'infondatezza dell'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n°866/2020 resa dal TRIBUNALE DI BENEVENTO, dott.sa GENOVESE per i motivi di cui innanzi con ogni consequenziale statuizione. 2) Accertare e dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità,
l'inammissibilità, anche ex art. 348 bis c.p.c. e, subordinatamente, l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda e dell'interposto gravame, come formulato e proposto avverso la sentenza "de qua", e rigettarlo con ogni conseguenza di Legge;
3) Condannare l'appellante o chi di dovere, al pagamento di spese e competenze giudiziali, con i relativi aumenti previsti dal D.M.
55/2014 per fattispecie similari, con aggravio di spese generali, I.V.A. e CAP, come per Legge, su queste ultime, con attribuzione a favore del sottoscritto Avvocato e procuratore antistatario a norma di Legge;
4) In ogni caso decidere secondo Giustizia - ma iuxta probata ac alligata - sull'an debeatur, sul quantum e sulle spese di lite.”
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 30 ottobre 2020, si costituivano in giudizio e formulando l'appello incidentale avverso la sentenza di Controparte_3 Controparte_2
primo grado sulla base di un unico, articolato motivo di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni formulate esclusivamente nei confronti dell' “… rigettare l'atto CP_12
di appello avverso e confermare la sentenza emessa dal Giudice di primo grado sull'an; - In accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'appellante al pagamento della somma di almeno € 50.000,00 in favore della a titolo di personalizzazione del danno, oltre Controparte_3
interessi e rivalutazione monetaria;
- Vittoria delle competenza e spese di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
2.4. - Con la comparsa di risposta depositata il 14 gennaio 2021, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello principale, ai sensi dell'art. 348-bis Controparte_6
c.p.c., contestando i motivi di gravame, di cui richiedeva il rigetto, formulando la contestuale istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite del presente grado del giudizio.
2.5. - Con la comparsa di risposta depositata il 15 gennaio 2021, si costituivano in giudizio e opponendosi: a) all'accoglimento dell'avversa richiesta di prova CP_4 Controparte_5
per testi formulata dalla parte appellante principale, chiedendo, in caso d'ammissione, di essere
5 ammessi alla prova contraria;
b) alla richiesta di c.t.u. tecnico ricostruttiva ed alla rinnovazione della c.t.u. medico-legale; chiedendo, nel merito, la reiezione dei motivi di gravame per la pretesa infondatezza degli stessi, con la contestuale istanza di condanna dell' al pagamento delle spese CP_12
e dei compensi della presente fase del giudizio,
2.6. - Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 11 ottobre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 5 novembre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 7 novembre 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali.
3. - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società e di Controparte_8
non essendosi costituiti nella presente fase del giudizio, nonostante fossero stati Controparte_9
ritualmente citati a comparire.
4. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata nonché quella Controparte_7 dell'appellato ne eccepivano l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente Controparte_6 ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tali parti appellate, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
5. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME PRINCIPALE
5.1. - Con il primo motivo di censura l' lamentava la pretesa violazione, oltre che CP_12
l'erronea disapplicazione da parte del Tribunale, dell'art. 141 DLT 7 settembre 2005, n. 209, che disciplina l'azione diretta di risarcimento dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il terzo trasportato era a bordo al momento del sinistro, per non avere quest'ultimo condannato al risarcimento dei danni patiti dagli attori, e Controparte_3 Controparte_2 CP_4 CP_5
in forza della disposizione normativa richiamata, la società
[...] Controparte_7
6 nella sua qualità di società assicuratrice, in considerazione della polizza n. 30/75577123 per la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi nella circolazione del furgone AT CA, tg BB 256
AS, coinvolto nel sinistro de quo, condotto da a bordo del quale erano state Parte_2
trasportate tali parti istanti, i cui difensori nelle loro rispettive comparse conclusionali avevano richiesto la condanna quest'ultima società subordinatamente all'eventuale mancato accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti dell' contrariamente a quanto ritenuto dal primo CP_12 giudice, secondo il quale: “Gli attori non hanno avanzato domande nei confronti della CP_18
ex art. 141 C.d.A. … Nella specie, inoltre, trattasi di sinistro che coinvolge autoveicolo
[...]
immatricolato e/o registrato in Stati esteri per il quale vige la particolare procedura risarcitoria
Contr prevista dagli artt. 125 e 126 C.d.A. per la quale l'unico legittimato passivo è l'
5.2. - Il motivo è infondato e non merita di essere accolto.
Infatti, nella fattispecie in esame risulta essere dirimente sul punto l'inequivocabile circostanza per la quale, nel corso del primo grado del giudizio ed entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum, di cui alla prima memoria difensiva prevista dal comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, tutte le parti attrici avessero avanzato la pretesa risarcitoria nei confronti dell' ex artt. 125 e 126 DLT 7 settembre 2005, n. 209, e giammai nei riguardi della società CP_12
rinunciando alla facoltativa azione, ex art. 141 del menzionato DLT, Controparte_7
per cui correttamente il giudice di primo grado non aveva tenuto in considerazione quanto richiesto, sia pure in via subordinata, in sede di comparse conclusionali, dai sopra indicati quattro dei cinque originari attori, attesa l'inammissibilità di tale domanda, da ritenersi nuova e tardivamente proposta.
5.3. - Con il secondo motivo di critica l' si doleva della pretesa Parte_1
violazione dei principi di disponibilità e di valutazione delle prove, di cui ai rispettivi artt. 115 e 116
c.p.c., per avere il giudice di prime cure, a dire della parte impugnante principale, erroneamente valutato gli esiti istruttori, documentali, peritali e testimoniali, che - se correttamente interpretati - avrebbero dovuto indurlo a ritenere, ai sensi dell'art. 2054 c.c., la responsabilità concorrente di conducente il furgone AT CA, tg BB 256 AS, coinvolto nel sinistro de quo, a Parte_2
bordo del quale erano state trasportate le parti attrici, nella determinazione causale del sinistro stradale in questione, con la consequenziale applicazione del risarcimento diretto, ex art. 141 DLT n.
209/2005, a carico della compagnia assicuratrice garante della responsabilità civile per i danni arrecati a terzi a seguito della sua circolazione, o perlomeno del regime di responsabilità ordinaria, ex artt.
140 e 144 del codice delle assicurazioni private, che avrebbero dovuto indurlo a dichiarare la concorrente responsabilità della società proprietaria di tale veicolo e del suo assicuratore.
5.4. - Anche tale motivo è destituito di fondamento e merita di essere disatteso.
7 Invero, tutti gli esiti istruttori convergono nel formare il convincimento della Corte, secondo il quale la produzione causale dell'evento lesivo de quo sia addebitabile all'esclusiva responsabilità di conducente il trattore stradale Daf, tg AA 590 AH, dotato di semirimorchio tg TR CP_10
4685 T, assicurato presso la società AL , il quale, Controparte_1
nelle allegate circostanze di tempo e di luogo, perdeva il controllo dell'autoarticolato dal medesimo condotto, invadeva l'intera carreggiata ed entrambe le opposte due corsie di marcia, rendendo impossibile qualsivoglia manovra di emergenza finalizzata ad evitare la collisione da parte di tutti i conducenti i veicoli coinvolti in tale sinistro stradale, provenienti dal contrario senso di marcia, ivi compreso il furgone AT CA, tg BB 256 AS, condotto da a bordo del quale Parte_2
erano trasportati gli attori.
Infatti, sulla dinamica dell'incidente, contrariamente a quanto allegato dall'Ufficio appellante principale, basta richiamare le dichiarazioni testimoniali, che corroborano il convincimento circa l'esclusiva responsabilità di nella determinazione causale del sinistro stradale in CP_10
questione, rese nel corso del primo grado del giudizio, all'udienza del 21 aprile 2017: a) da TE
, il quale riferiva testualmente: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché il giorno
[...]
15.12.2012 ero presente sul luogo del sinistro e mi trovavo sulla mia autovettura nel mentre percorrevo la S.S. Caianello con direzione di marcia verso Caianello. In relazione alla dinamica del sinistro, confermo le mie dichiarazioni rilasciate nel verbale di sommarie informazioni alla Polizia
Stradale di Benevento in data 19.12.2012, che mi vengono mostrate e lette … Posso precisare di aver visto l'autoarticolato, mentre invadeva l'opposta corsia di marcia, ponendosi di traverso, urtava un furgoncino di colore verde. Io stesso ho prestato i primi soccorsi alle persone che occupavano il furgoncino o, meglio, mi premuravo di aprire le porte …”; b) da sovrintendente della Testimone_2
Polizia di Stato, il quale dichiarava testualmente: “Sono intervenuto facendo il primo intervento sul posto del sinistro ed ho provveduto a soccorrere i primi feriti e a prendere a verbale, ai sensi dell'art.
351 c.p.c., le dichiarazioni di dichiaratosi testimone oculare dell'incidente. … Testimone_1
Posso solo precisare che, quando sono arrivato, ho trovato l'autoarticolato di traverso sul piano viabile, che aveva occupato la corsia opposta. Ed ho visto anche il furgoncino che si trovava sulla sua corsia di marcia.”
Orbene, tali dichiarazioni non smentiscono quanto in precedenza già dichiarato in sede di sommarie informazioni, rese il 17 ed il 19 dicembre 2012 e verbalizzate innanzi all'Ufficio infortunistica della Sezione della Polizia stradale di Stato di Benevento, che costituiscono le c.d. prove atipiche, il cui valore probatorio, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, può essere liberamente apprezzato dal giudice.
8 A tal proposito, infatti: a) dichiarava testualmente: “… Verso le 17:30 alla Persona_4
guida della mia autovettura YO AR targata BN 280501 percorrevo la S.S. 372 con direzione di marcia verso Benevento. Giunto in un tratto di strada in salita e prima dell'immissione per lo svincolo di Campobasso, mentre procedevo ad una velocità di 70 km/h, notavo un autoarticolato costituito da trattore con rimorchio, che proveniva nel senso opposto della mia corsia di marcia e avanzava verso la mia auto. A quel punto fermavo la mia auto ad una distanza di circa 50 metri, sperando che quel mezzo pesante poteva fermarsi in tempo senza investirmi, ma purtroppo in fase ancora di avanzamento verso la mia auto mi impattava con il serbatoio del trattore contro la mia parte anteriore centrale. A seguito di questo urto l'autoarticolato, che si era posto con la parte anteriore in modo trasversale all'asse stradale e con il rimorchio in posizione parallela alla strada
a forma della lettera L, avanzava ancora avanti spingendo la mia auto per circa 20-30 metri indietro
e mi scaraventava verso il guard-rail situato alla mia destra. Lasciando la mia auto sulla mia destra della carreggiata e più precisamente nella banchina, questo mezzo continuava la corsa in avanti nella medesima posizione innanzi detta. … il predetto Tir, nell'avanzare in direzione Ponte, sempre in fase di perdita di controllo, superava la mia autovettura sia con il trattore che con il rimorchio e mi lasciava nella banchina di destra ove la mia restava in posizione di quiete. Per questa ragione non potevo notare la successiva evoluzione del sinistro e gli impatti avvenuti con gli altri veicoli. …
Intanto notavo che vi era stato un altro impatto con un furgone. … Non notavo altre cose e neanche
l'autovettura AT UN che risultava essere coinvolta nell'evento.”; b) riferiva Testimone_1 testualmente: “Erano verso le 17:30 del giorno 15 dicembre 2012 e mi trovavo alla guida dell'autovettura Ford Fiesta e percorrevo la S.S. 372 con direzione di marcia Benevento - Caianello.
Ricordo che seguivo un autoarticolato cassonato di colore grigio ad una distanza di circa 60 metri.
Quel mezzo pesante, nell'aumentare l'andatura di marcia, giunto nella discesa della contrada
Torrepalazzo e precisamente dopo lo svincolo per Campobasso, improvvisamente con la cabina deviava verso sinistra ed in posizione obliqua proseguiva nella direzione opposta di marcia, mentre il semirimorchio restava nella normale corsia di percorrenza. In fase di avanzamento il trattore si inclinava a circa 90°, posizionandosi trasversalmente alla strada, e il complesso veicolare occupava gran parte della sede stradale. Poi, scivolando in avanti sull'asfalto in posizione ad “L”, andava a collidere con la parte laterale destra contro un'autovettura di colore bianco che sopraggiungeva nella propria corsia con direzione di marcia verso Benevento. L'autovettura, a seguito dell'urto veniva proiettata verso il muro di destra, rispetto alla propria direzione e si fermava nella cunetta adiacente. L'autoarticolato intanto urtava ulteriormente un pulmino di colore verde che seguiva citata autovettura. … Considerato l'accaduto scendevo dalla mia autovettura per prestare i primi soccorsi … Intanto mi avvicinavo al punto in cui era avvenuto l'impatto e notavo che nel sinistro era
9 rimasta coinvolta altra autovettura di colore bianco tipo AT UN. … Non notavo l'urto del mezzo pesante con l'autovettura AT UN di colore bianco e non posso dire chi proveniva prima nella marcia né quella auto oppure il furgoncino di colore verde. L'urto dell'autocarro con la YO avveniva in fase di avanzamento dello stesso mezzo pesante nell'opposta corsia di marcia, mentre
l'urto con il furgone verde avveniva immediatamente dopo al primo impatto e contestualmente al fermarsi dell'autocarro.”
Del resto, nel caso di specie, contrariamente a quanto allegato dalla parte appellante e coerentemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che a fondamento della sua decisione poneva anche la perizia cinematica per la ricostruzione della dinamica del sinistro, a firma dell'ausiliario tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, la Corte, ai fini della ricostruzione delle cause e della dinamica del sinistro, considera prova atipica, con valore di argomento di prova, proprio le risultanze degli esiti della richiamata relazione peritale del 13 maggio 2013, a firma del consulente del P.M., dr. ing. , nominato nel corso del Persona_5
procedimento penale n. 7065/2012-21 promosso nei riguardi dell'indagato e, poi, imputato
[...]
nel rispetto del principio del contraddittorio, le cui conclusioni il Collegio condivide in toto CP_10
e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione e perché fondate su rigorose valutazioni tecnico- scientifiche, secondo le quali: “I fatti essenziali emersi dalla ricostruzione dell'incidente risultano essere i seguenti: - Gli urti avvengono tutti all'interno della corsia in direzione Benevento, di pertinenza dei veicoli YO AR, AT UN e AT CA. Tale ubicazione dei punti d'urto è congruente con le posizioni statiche finali di tutti i veicoli coinvolti e la si è ricavata tenendo conto che il trattore stradale, dopo aver urtato al km 58+702 il muro sul margine sinistro della strada rispetto al suo senso di marcia, ha proceduto in scarrocciamento con traiettoria grossomodo rettilinea fino a raggiungere la sua posizione statica finale e quindi, di fatto, senza più uscire dalla corsia in direzione Benevento opposta a quella di sua originaria provenienza. - Al momento dell'innesco dell'incidente l'autoarticolato procedeva ad una velocità di circa 94,6 km/h, laddove il limite era fissato in 50 km/h, quindi con eccesso dell'89% circa. Nei cinque minuti precedenti
l'incidente, l'autoarticolato ha viaggiato con velocità media tra gli 85 ed i 90 km/h con punte anche oltre i 100 km/h. I valori della velocità sono stati estrapolati dalla registrazione crono tachigrafica per la quale non si ravvisano elementi di inattendibilità. L'elevata velocità dell'autoarticolato è dimostrata anche dal lungo percorso post urto, nonostante le molteplici collisioni intermedie. - Lo sbandamento dell'autoarticolato e la conseguente perdita di controllo sono con tutta probabilità da ricondursi ad un concorso fra l'elevata velocità di marcia e la inefficienza del sistema frenante del semirimorchio, il tutto aggravato dalle caratteristiche e condizioni della strada (curva in discesa e pioggia in atto). Il veicolo era carico al 50% del massimo ammesso. - La sequenza degli urti ha visto
10 l'autoarticolato collidere dapprima contro la parete muraria al km 58+702 e successivamente, in fase di scarrocciamento (relativamente al trattore), collidere contro la YO AR, la AT UN ed il furgone AT CA, tutti provenienti dall'opposto senso di marcia. - Dopo l'urto contro la parete muraria l'autoarticolato procede in scarrocciamento per 65 metri fino a raggiungere la sua posizione statica finale;
gli urti con gli altri veicoli coinvolti avvengono tutti nell'ultima parte di tale percorso, con l'autoarticolato che aveva in parte dissipato la velocità iniziale. - Partendo da una plausibile valutazione degli spazi intercorsi tra le diverse collisioni che hanno interessato
l'autoarticolato ed assumendo un opportuno valore di decelerazione in relazione alle circostanze, sono stati stimati per l'autoarticolato velocità di arrivo all'urto tra i 49-56 km/h del primo urto contro la YO ai 25-35 km/h dei successivi urti
contro
AT UN e AT CA. Partendo dalle velocità all'urto stimate per l'autoarticolato e tenuto conto dei possibili delta V attribuibili alle due autovetture ed al furgone sulla base delle deformazioni strutturali riportate dai veicoli, si sono ricavati i corrispondenti valori di velocità di arrivo all'urto attribuibili a questi veicoli, orientativamente quantificabili in valori ricompresi tra i 20-40 km/h attribuibili al furgone AT
CA fino a 0-10 km/h attribuibili alla YO AR. Ciò naturalmente spiega il perché dei maggiori danni riportati proprio dal furgone rispetto alle due autovetture. - Nell'incidente stradale si ravvisano le seguenti condotte: (indagato), alla guida dell'autoarticolato di CP_10
nazionalità AL targato AA 590 AH (trattore), con passeggero a bordo e mezzo carico al 50% del peso massimo consentito per la categoria del veicolo, viaggiava in direzione Caianello procedendo con velocità in notevole eccesso rispetto al limite imposto, quando, giunto in prossimità del km 58+702, nell'affrontare un'ampia curva a sinistra, in discesa e su strada bagnata, ne perdeva il controllo fino ad andare ad occupare la corsia destinata all'opposto senso di marcia finendo così per costituire ostacolo per i veicoli provenienti in senso contrario. Si segnala inoltre una grave inefficienza dell'impianto di frenatura di servizio del semirimorchio accertata a seguito di prove ripetibili condotte presso la Motorizzazione Civile di Benevento. …. … Persona_6
(deceduto), alla guida del furgone per trasporto promiscuo di persone AT CA targato BB 256
AS, con altre otto persone a bordo, viaggiava in direzione Benevento, seguendo nella marcia la AT
UN. Anche questo conducente, alla vista dell'ostacolo rappresentato dall'autoarticolato e dalle altre due autovetture che ostruivano praticamente l'interra carreggiata, molto probabilmente metteva in atto una frenata tale da rallentare il veicolo fino a 20-40 km/h con i quali è arrivato all'urto senza tuttavia evitare la collisione con l'autoarticolato che lo investiva e lo respingeva indietro verso Caianello per almeno una decina di metri circa.
In riferimento, poi, alla pretesa della parte appellante principale, che sarebbe confortata da altre sommarie informazioni rese nel corso delle richiamate indagini preliminari, oltre che dalla
11 relazione peritale del suo c.t.p., secondo le quali il conducente il veicolo AT CA avrebbe tamponato la AT UN che lo precedeva, per cui sarebbe da ritenere corresponsabile del sinistro stradale in questione e delle lesioni patite dagli attori, terzi trasportati, non avendo osservato le disposizioni del codice della strada in materia di limiti di velocità e di distanza legale, la Corte rileva che l'urto tra il furgone AT CA e l'autovettura AT UN non può essere correttamente qualificato come tamponamento.
A tale conclusione si giunge grazie al richiamato elaborato peritale del consulente del P.M., dr. ing. , in parte qua quest'ultimo riportava la condivisibile ricostruzione cinematica Persona_5 dell'incidente stradale, dalla quale si ricava testualmente: “Nel suo procedere incontrollato,
l'autoarticolato investe e respinge verso Caianello i veicoli provenienti in senso opposto e, cioè, nell'ordine, , la AT UN ed il furgone AT CA.”, per cui, non avendo Controparte_19 [...]
tamponato un veicolo che fosse in fase di movimento in avanti ovvero in posizione statica, Pt_2
bensì un autoveicolo che improvvisamente gli si presentava innanzi, indietreggiando rispetto al suo normale senso di marcia, perché sospinto nella medesima corsia di marcia dall'autoarticolato
“impazzito”, che occupava l'intera carreggiata ed entrambe le corsie opposte di marcia, non può ritenersi corresponsabile di tale sinistro stradale, avendo posto in essere l'unica manovra d'emergenza possibile ovvero avendo azionato il dispositivo di frenatura del suo veicolo, riducendone la velocità
“nell'ordine di 14-33 km/h” e ciò nonostante venendo proiettato dall'autoarticolato, che l'aveva urtato, indietro, per una decina di metri, fino a raggiungere la propria posizione statica finale.
In conclusione, è del tutto ragionevole ritenere, che la responsabilità esclusiva del sinistro in questione e delle sue conseguenze debba attribuirsi esclusivamente a non potendo CP_10
essere imputata anche a carico conducente il furgone AT CA, una quota Parte_2
di corresponsabilità, dovendosi escludere il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione del sinistro, atteso che il medesimo, oltre alla condotta posta in essere (frenata d'emergenza), non avrebbe potuto compiere un'ulteriore qualsivoglia efficace manovra d'emergenza elusiva, peraltro neppure esigibile in considerazione della repentinità dell'invasione della sua corsia di marcia, peraltro in salita, non avendo avuto innanzi a sé sufficiente spazio da percorrere, per tentare - a seguito dell'auspicata manovra d'aggiramento - di evitare la collisione, determinata, molto verosimilmente, esclusivamente dalla perdita di controllo dell'autotreno e dall'invasione di corsia percorsa dal ad opera Pt_2 dell'autoarticolato condotto da CP_10
Sotto quest'ultimo profilo corre l'obbligo di dovere precisare che la presunzione di colpa concorrente disciplinata dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., opera pur sempre sul piano causale, per cui la presunzione di colpa deve, in ogni caso, potersi collocare sul piano della relazione causale tra la
12 violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno.
Ove, come nella specie, invece, risulti che alcuna violazione sia ipotizzabile e/o addebitabile al conducente il furgone, deve concludersi che la condotta di quest'ultimo non avesse avuto alcuna incidenza causale, potendosi compiere l'accertamento della responsabilità anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente, per cui non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, posto che una diversa interpretazione finirebbe con l'attribuire alla disposizione normativa de qua un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha.
Nella fattispecie in esame, la Corte, sulla scorta di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, di cui alla richiamata perizia, e coerentemente al convincimento raggiunto dal primo giudice, ha accertato, per le ragioni di cui innanzi, l'esclusiva responsabilità di CP_10 evidenziando l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro per l'invasione della corsia di marcia percorsa dal furgone guidato da Parte_2
peraltro, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, risalente nel tempo e rimarcato anche recentemente dalla Suprema Corte, che, occupandosi di casi riguardanti l'improvvisa invasione della corsia di marcia opposta, precisava testualmente che: “… in caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 11 marzo
2021, n. 6941); “Il giudice di appello, sulla scorta di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie e condividendo il convincimento raggiunto dal primo giudice, ha accertato l'esclusiva
Pa responsabilità della evidenziando l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per invasione improvvisa (causa distrazione) della carreggiata in cui
Pa procedeva l' O., tanto da essere stata essa oltanto attinta da contravvenzione ex art. 143 C.d.S.”
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 21 maggio 2019, n. 13672); “L'invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, ove non attuata per una cogente e scusabile necessità ma determinata, invece, dal mancato adeguamento della velocità alle particolari condizioni di luogo e di tempo, importa la colpa esclusiva del conducente che abbia oltrepassato la propria mezzeria
13 ponendo l'altro conducente nell'impossibilità di attuare una qualsiasi manovra di fortuna per evitare la collisione e, conseguentemente, libera quest'ultimo dalla presunzione di colpa stabilita dall'art.
2054, 2° comma, c.c.” (Cass. civ., Sent., 5 luglio 1984, n. 3929).
A diversa conclusione non è possibile pervenire, dovendosi precisare - quanto alla differente ricostruzione operata nella perizia di parte - il principio secondo cui: “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 01/02/2023, n. 2980; Cass. Sez.
5, Ord. 27/12/2018, n. 33503; Cass. civ., Sez. III, Sent. 22/04/2009, n. 9551).
5.5. - Con il terzo motivo di gravame principale la parte appellante criticava la decisione impugnata per la pretesa violazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 652 c.p.p., per avere quest'ultimo dichiarato la responsabilità esclusiva nella produzione causale del sinistro stradale de quo in capo a nonostante quest'ultimo mediante la sentenza n. 1358/2019 del CP_10
Tribunale di Benevento, versata in atti, resa sui medesimi fatti del presente giudizio civile, fosse stato assolto dall'imputazione del reato di omicidio colposo, ex art. 589 c.p., perché il reato non sussiste, sulla base della seguente motivazione: “Orbene nel caso concreto, entrambi i consulenti esaminati, escludendo che se l'impianto frenante fosse stato perfettamente funzionante l'autoarticolato condotto dall'odierno imputato sarebbe sbandato nonostante il superamento del limite di velocità previsto in quel tratto stradale, hanno escluso la sussistenza di un nesso causale tra la violazione dei limiti massimi di velocità e dunque la condotta colposa posta in essere dall'imputato e l'evento mortale e il ferimento degli altri soggetti coinvolti nel sinistro stradale.”
Più precisamente, secondo la parte impugnante, la sentenza appellata, avendo stabilito il contrario di quanto statuito nella sentenza penale, per avere dichiarato l'esclusiva responsabilità del conducente l'autoarticolato, andrebbe “riformata sul punto e ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 141 codice assicurazioni private.”
5.6. - Tale motivo merita di essere respinto perché privo di qualsivoglia fondamento.
Infatti, non rilevano le diverse conclusioni alle quali è giunto il giudice penale, non solo perché non è stata fornita la prova che la prodotta sentenza penale abbia acquisito autorità di cosa giudicata, non essendo annotata la data della sua eventuale irrevocabilità a margine del frontespizio della copia della stessa versata in atti, ma anche e soprattutto per la diversità delle regole di giudizio che operano in sede penale, in cui la responsabilità dell'imputato deve essere accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, mentre in quello civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non.
14 Ad ogni buon conto, va evidenziato, altresì, che, secondo l'insegnamento del giudice della funzione nomofilattica: “In materia di rapporto tra processo civile e quello penale, l'art. 652 cod. proc. pen. prevede che nel giudizio civile per il risarcimento del danno, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, spiega efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, a meno che il danneggiato, iniziata l'azione civile di responsabilità in epoca anteriore a quella penale, non abbia proseguito l'azione in sede civile, a norma dell'art. 75, secondo comma, cod. proc. pen.” (Cass. civ.,
Sez. I, Sentenza, 09/01/2013, n. 319), circostanza quest'ultima puntualmente verificatasi nella fattispecie in esame, posto che i tre atti introduttivi dei giudizi di primo grado, poi, riuniti, venivano ritualmente notificati nel giugno e nell'ottobre dell'anno 2014, mentre gli attori-appellati preferivano non costituirsi come parti civile nel richiamato processo penale, nel corso del quale si costituirono come tali soltanto gli eredi del defunto come si evince dal contenuto della Parte_4
sentenza n. 1358/2019 del Tribunale di Benevento.
5.7. - Con il quarto motivo di doglianza l' censurava la decisione di primo grado per la CP_12
pretesa violazione del principio del contraddittorio, per avere il Tribunale disposto la precisazione delle conclusioni e riservato la causa a sentenza, senza avere disposto, seppure reiteratamente richiesto: a) la rinnovazione della citazione testimoniale di e di testi Parte_5 CP_10
addotti ed ammessi sulle circostanze ritualmente articolate, intimati a comparire ma non comparsi;
b)
l'ammissione della c.t.u. tecnico-ricostruttiva, al fine di verificare le modalità del sinistro e le responsabilità dei conducenti.
5.8. - Tale motivo è privo di fondamento e non può essere accolto.
Invero, in sede di precisazione delle conclusioni formalizzate nel corso del primo grado del giudizio all'udienza del 13 gennaio 2020, l' concludeva testualmente, come segue: “… CP_12
riportandosi a tutto quanto richiesto e dedotto nei propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle domande ivi formulate vinte le spese, diritti ed onorari con distrazione. Impugna ancora una volta quanto ex adverso dedotto contestandone la fondatezza tanto in punto di fatto quanto di diritto
e ne chiede pertanto il rigetto.”
Orbene, la richiesta di rinnovazione dell'intimazione ai testi addotti, ammessi, intimati e non comparsi, non veniva reiterata in maniera specifica in tale fase di precisazione delle conclusioni, per cui la stessa non può essere ammessa in questa fase di gravame, coerentemente all'insegnamento del giudice di legittimità, per il quale: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere
15 esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione.” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 27 febbraio 2019, n. 5741); “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle
(sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte.” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 3 agosto
2017, n. 19352).
In ordine, poi, alla mancata ammissione della c.t.u. cinematica da parte del primo giudice, la
Corte condivide il convincimento del Tribunale, che ne riteneva la superfluità, avendo correttamente considerato esaustiva ed immune da vizi la relazione peritale ricostruttiva della dinamica del sinistro stradale in questione, a firma del consulente del P.M., dr. ing. , ritualmente acquisita Persona_5
agli atti del giudizio e posta a fondamento della decisione qui impugnata.
5.9. - Con il quinto motivo di doglianza l' lamentava la pretesa Parte_1 violazione da parte del primo giudice dell'art. 139 DLT 7 settembre 2005, n 209, oltre che dell'art. 2054 c.c., per come era stata eseguita l'indagine medico-legale dal nominato c.t.u., dr. Persona_7
consistita in un mero esame clinico-visivo, non idoneo, a dire della parte impugnante principale,
[...] ai fini dell'accertamento del danno biologico permanente da lieve entità, riscontrato sui danneggiati- trasportati, essendo necessariamente e normativamente richiesto, a suo dire, il riscontro oggettivo- strumentale, per cui la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui veniva effettuato il calcolo del quantum risarcitorio liquidato sulla base di tali esiti medico-legali, in forza delle tabelle del
Tribunale di Milano, senza che il c.t.u. avesse accertato “se i trasportati al momento del sinistro indossassero le cinture di sicurezza”, il cui mancato uso avrebbe dovuto “… necessariamente condurre alla ipotesi di concorso di colpa di tutti i danneggiati ex art. 2054 c.c., con la conseguente riduzione del risarcimento del danno, se dovuto a carico dell'appellante, nella misura del 50% od in quella ritenuta di Giustizia dalla Ecc.ma Corte adita.”
5.10. - Anche tale motivo merita di essere reietto, in considerazione della sua infondatezza.
Invero, nella specie non sussiste affatto da parte del Tribunale la pretesa violazione della disposizione normativa, di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 139 DLT 209/2005, secondo il quale: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico
16 strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.”
Infatti, il risarcimento del danno da lieve entità non è impedito dall'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto dall'assenza del danno stesso, come stabilito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale: “In tema di risarcimento del danno da cd. micro-permanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla l. n. 124 del
2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé
l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.” (Cass. civ., Sez III, Ordinanza
21/09/2023, n. 26985).
Analogamente è privo di rilevanza il preteso mancato uso delle cinture di sicurezza da parte degli attori-appellati, terzi trasportati, per il carattere meramente assertivo di tale assunto perché non provato dall' sul quale incombe l'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., dovendosi ritenere non CP_12
raggiunta la prova dell'omissione di tali presidi di sicurezza, avendo la giurisprudenza della nomofilachia chiarito in una fattispecie analoga di asserito mancato uso delle cinture di sicurezza che:
“In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c., applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale, la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.” (Cass. civ., Sez. III, 03/04/2014, n. 7777).
5.11. - Con il sesto motivo di gravame principale l' riteneva incongrui Parte_1
per eccesso e liquidati in violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, i compensi di lite disposti nella complessiva misura di € 11.400,00 in favore della parte vittoriosa, difesa Controparte_6 dall'avv. Nicola Mazzoni, che, a fronte del danno liquidato in favore del primo nella misura di €
28.231,00, sarebbero dovuti essere liquidati in ragione di € 7.254,00, rientrando nello scaglione di riferimento da € 26.000,01 ad € 52.000,00, in base alla valutazione media, di cui € 1.620,00 per la fase di studio;
€ 1.147,00 per la fase introduttiva;
€ 1.720,00 per la fase istruttoria;
€ 2.767,00 per la fase decisoria.
17 5.12. - Anche tale motivo è infondato e va respinto, dovendosi ritenere che i compensi liquidati dal Tribunale nella misura di € 11.400,00, in favore di risultino essere congrui Controparte_6
sulla base dei valori medi di cui all'art. 4 ed all'allegata tabella 2 al D.M. 9 marzo 2018, n. 37, vigente ratione temporis, che prevedono per la domanda di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00
i compensi nella misura esattamente indicata dalla parte appellante, che, però trascurava il disposto aumento dal giudice di prime cure, fino ai liquidati € 11.400,00, in applicazione dell'ultimo capoverso del comma 1 del richiamato art. 4, che prevede la facoltà d'aumento da parte del giudice di tali compensi fino all'80%, ed in tal senso va integrata la motivazione della decisione di primo grado.
6. - ESAME DEL MOTIVO DEL GRAVAME INCIDENTALE
6.1. - Con l'unico ma articolato motivo d'impugnazione incidentale e Controparte_3
censuravano la decisione appellata nella parte in cui il Tribunale escludeva la Controparte_2
risarcibilità, in favore della prima, della personalizzazione del c.d. danno esistenziale, qui reclamato nella misura di € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari ad una percentuale inferiore al massimo previsto, in ragione del 25 % del danno biologico risarcito di € 262.591,95, in considerazione del fatto che i residuati, accertati postumi permanenti (zoppia evidente ed una vistosa cicatrice all'arto inferiore sx, come confermato nella relazione peritale medico-legale del c.t.u.), consequenziali al sinistro stradale de quo, avrebbero peggiorato la qualità della sua esistenza, per essere stata costretta a modificare abitudini di vita ed a rinunciare ad attività ludico-sportive, non potendo più frequentare la piscina, mostrarsi in costume al mare, indossare gonne e vestiti, scarpe col tacco, praticare ballo e sciare, come confermato dagli esiti istruttori ricavabili dalle dichiarazioni testimoniali rese dal figlio Testimone_3
6.2. - Il motivo è inammissibile, non essendo stati tempestivamente allegati i fatti giustificativi della pretesa personalizzazione, entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum, di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, essendosi l'attrice limitata ad invocare il c.d. aumento personalizzato sulla base della mera allegazione contenuta nell'atto di citazione di primo grado, che è del seguente tenore letterale: “… attesa la gravità delle lesioni e le conseguenze negative sulla vita sociale e familiare dell'attrice”, non avendo neppure precisato alcunché sul punto alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa né entro il termine di deposito della prima memoria di cui alla sopra richiamata disposizione normativa.
In ogni caso, la personalizzazione del risarcimento spetta nei soli casi in cui i postumi permanenti abbiano provocato nella vittima, in considerazione della sua condizione soggettiva, conseguenze più gravi di quelle che i medesimi postumi avrebbero provocato ordinariamente in una persona del medesimo sesso e della medesima età, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard"
18 del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/12/2024, n. 31681).
Nel caso di specie, di contro, la parte impugnante incidentale non indicava affatto per quali ragioni i postumi subiti avrebbero prodotto conseguenze diverse e più gravi da quelle che avrebbero provocato in una persona di pari età e dello stesso sesso.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, le spese del secondo grado del giudizio:
a) nei rapporti tra la società consortile appellante principale e e Controparte_3 CP_2
impugnanti incidentali, sono interamente compensate, in considerazione della loro reciproca
[...]
soccombenza;
b) nei rapporti tra la società consortile appellante principale e tutte le parti appellate, sono poste a carico della prima, in favore delle seconde, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare e con distrazione in favore dell'avv. Angelo Casoli e dell'avv. Luigi Greco, dichiaratisi antistatari dei loro rispettivi rappresentati.
6.2. - Nulla per le spese nei confronti e della e di Controparte_8 CP_10
non costituitisi nella presente fase del giudizio.
6.3. - La reiezione dell'appello principale e la declaratoria d'inammissibilità di quello incidentale costituiscono il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della società consortile appellante principale ed a carico di e di Controparte_3 CP_2
impugnanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto rispettivamente per le loro impugnazioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, proposti avverso la sentenza n. 866/2020 del Tribunale di
Benevento, pubblicata il 17 giugno 2020, notificata il 19 giugno 2020, così provvede:
1) respinge l'appello principale;
19 2) dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
3) compensa interamente le spese di lite della presente fase di gravame tra l'
[...]
assicurativa automobilisti Parte_1 Controparte_20
in persona del legale rappresentante pro tempore, e e
[...] Controparte_3 CP_2
[...]
4) condanna l' Controparte_21
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
alla rifusione delle spese processuali del presente grado del giudizio, in favore di e CP_4
che liquida nella complessiva somma di € 7.158,50, a titolo di compensi Controparte_5
professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Angelo Casoli, dichiaratosi antistatario;
5) condanna l' Controparte_21
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
alla rifusione delle spese processuali del presente grado del giudizio, in favore di CP_6
che liquida nella complessiva somma di € 7.158,50, a titolo di compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge;
6) condanna l' Controparte_21
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
alla rifusione delle spese processuali del presente grado del giudizio, in favore società
[...]
che liquida nella complessiva somma di € 7.158,50, a titolo di compensi Controparte_7
professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Greco, dichiaratosi antistatario;
7) dichiara che nulla è dovuto per le spese nei confronti della e di Controparte_8
CP_10
8) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' Controparte_21
di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale -
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre che di e Controparte_21 Controparte_3 di dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello rispettivamente Controparte_2 dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 4 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2578/2020/CC, avverso la sentenza n. 866/2020 del
Tribunale di Benevento, pubblicata il 17 giugno 2020, notificata il 19 giugno 2020;
TRA
[...]
Parte_1
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano al
[...] P.IVA_1
Corso Sempione n. 39, quale mandatario della società AL Controparte_1
ex art. 126 DLT n. 209/2005, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Spina (C.F.:
[...] [...]
; PEC: ), del foro di Roma, come da procura C.F._1 Email_1
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...], e Controparte_2 CodiceFiscale_2
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Controparte_3 CodiceFiscale_3
Valmaggiore (Fg), entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Melillo (C.F.: PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di Foggia, come da procura speciale ad Email_2 litem a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
E
1 (C.F.: , nato il [...] a [...] e CP_4 CodiceFiscale_5 CP_5
(C.F.: ), nata il [...] a Castelluccio dei Sauri (Fg),
[...] CodiceFiscale_6
entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Angelo
Casoli (C.F.: ; PEC: , del foro di CodiceFiscale_7 Email_3
Foggia, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATI
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Controparte_6 CodiceFiscale_8
in Miscano (Bn), ove risiede alla Contrada Largario, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Mazzoni
(C.F.: ; PEC: , del foro di Benevento, come CodiceFiscale_9 Email_4
da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATO
E
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede a Bologna in Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Greco (C.F.: ; PEC: , del foro di CodiceFiscale_10 Email_5
Benevento, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATA
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_8
Kamez - Tirana (Albania) in Via Liria n. 20, e nato il giorno 01.01.1987 a Controparte_9
Shqiptare (Albania), residente a [...].
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Il procedimento civile iscritto a R.G.N. 3044/2014/CC del Tribunale di Benevento, al quale erano stati riuniti quelli iscritti a R.G.N. 4649/2014/CC e R.G.N. 4847/2014/CC, veniva definito mediante la sentenza n. 866/2020, pubblicata il 17 giugno 2020, il cui dispositivo è del seguente tenore letterale: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
, , e , , nei Controparte_5 CP_4 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6
confronti di e e , nonché sulla domanda da questa CP_10 Controparte_11 CP_12
2 proposta nei confronti di così provvede: 1) Accoglie le domande e per l'effetto Controparte_13 condanna al pagamento delle seguenti somme: € 56.492,52 in favore di;
CP_12 Controparte_5
€ 3.443,57 in favore di;
€ 3.990,00 in favore di , € 229.124,78, in CP_4 Controparte_2
favore di , € 28.231,2 in favore di , oltre interessi sulle Controparte_3 Controparte_6
predette somme dalla data della domanda (per gli attori che hanno ricevuto acconti gli interessi spettano sulla somma intera dalla data della domanda al parziale pagamento e sul residuo da tale ultima data al soddisfo); 2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna CP_12 parte costituita, che liquida in € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva,€
3.500,00 per la fase istruttoria,€ 4.000,00 per la fase decisoria (aumentato del 20% per le parti costituite da più soggetti), oltre spese di contributo unificato e spese di ctu (in favore di chi le ha corrisposte), rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge, con attribuzione, per quanto di rispettiva competenza, in favore degli , e anticipatari ex CP_14 CP_15 CP_16 art 93 c.p.c.”
In particolare, rispetto alla domanda proposta contro l' e la CP_12 CP_10 [...]
finalizzata a conseguire il risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori per le Controparte_8 lamentate lesioni subite, quali terzi trasportati a bordo dell'autoveicolo AT CA, tg. BB 256 AS, condotto da proprietario di tale automezzo, assicurato presso la società Parte_2 [...]
per la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi in occasione della sua Controparte_7
circolazione, coinvolto nel sinistro stradale verificatosi il 15 dicembre 2012, intorno alle ore 17:35 circa, sulla S.S. 372 “Telesina” da Roma con direzione Bari, all'altezza del km 58,60, nel territorio del Comune di Torrecuso (Bn), che sarebbe stato causato dall'esclusiva responsabilità di CP_10
conducente l'autoarticolato Daf, tg. AA 590 AH, munito di semirimorchio targato TR 4685
[...]
T, di proprietà della società assicurato presso la Controparte_8 [...]
, per avere perduto il controllo di quest'ultimo veicolo ed invaso la corsia Controparte_1
opposta, sulla quale sopraggiungeva l'autoveicolo AT CA su cui viaggiavano le parti istanti, il primo giudice decideva, come da sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto, sulla scorta degli acquisiti esiti istruttori, documentali, testimoniali e peritali, medico-legali:
a) l'esclusiva responsabilità del conducente l'autoarticolato Daf nella determinazione causale del sinistro stradale de quo;
b) l'inapplicabilità, nella specie, dell'art. 141 DLT 7 settembre 2005, n. 209, “stante l'assenza di responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al vettore”, non avendo avanzato gli attori domande, ai sensi della richiamata disposizione normativa, nei confronti della società terza chiamata in causa su eccezione dell' Controparte_7 CP_12
3 c) l'applicabilità, nella fattispecie in esame, della particolare procedura risarcitoria disciplinata dagli artt. 125 e 126 DLT 7 settembre 2005, n. 209, per la quale l'unico legittimato passivamente è
l' essendo stato il sinistro stradale in questione provocato dall'autotreno Daf immatricolato e/o CP_12
registrato in uno Stato estero;
d) quantificabile il danno non patrimoniale patito dalle parti istanti sulla base degli esiti della relazione peritale, medico-legale depositata dal nominato c.t.u.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione, notificato il 17 ed il 18 luglio 2020, l' CP_12
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, sulla base di un cinque motivi di gravame, concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale: accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata resa dal tribunale di Benevento n. 866/2020 rep. N.
1281/2020 del 17/06/2020 sino al termine del presente giudizio per i motivi suesposti;
Nel merito: In via principale: - in accoglimento del gravame mandare assolta l' da ogni condanna monetaria CP_12
- in ogni caso eliminare la disposta condanna di al risarcimento in favore degli odierni CP_12
appellati delle somme conseguenti ai danni da essi subìti nel sinistro stradale del 15.12.2012 avvenuto in Torrecuso BN;
- annullare e/o riformare la sentenza n. 866/2020 emessa dal Tribunale di Benevento Giudice d.ssa Genovese nella causa civile R.G. n.3044/2014 tra , Controparte_3
, , e c/ Controparte_2 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e nei confronti di e in quanto infondata Parte_1 Controparte_17 CP_10
in fatto ed in diritto alla luce delle deduzioni già formulate in primo grado e dei motivi ed argomentazioni tutti esposti nella presente impugnazione e per l'effetto, dichiarare la Compagnia assicurativa del vettore tenuta ad ogni risarcimento conseguente al sinistro in parola CP_7
e riguardante gli appellati in applicazione dell'art. 141 Cod. ass. private. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di rigetto del gravame in punto di responsabilità a carico totale della Compagnia assicurativa del vettore ex art.141 Cod. ass. private, accertare e dichiarare ex art. 140 CP_7
e 144 Cod. ass. private e 2043 c.c. i soggetti responsabili nel sinistro di cui è causa con il relativo grado di responsabilità e conseguentemente ripartire il risarcimento secondo la percentuale di responsabilità di ognuno ed in tal caso valutare e dichiarare la concorrente responsabilità dei trasportati ex art. 2054 c.c. per avere essi concorso nella causazione dei danni fisici subìti nel sinistro tradale di cui è causa per l'omessa adozione delle misure di sicurezza all'interno del veicolo vettore;
Con vittorie di spese, competenze ed onorari di avvocato di entrambi i gradi di giudizio ex D.M. n.
55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, antistatario. In via Istruttoria, si chiede sin
d'ora ammettersi: 1) prova per testi, diretta e contraria, con il sig. e Persona_1 Per_2
4 sui i capitoli di prova articolati nelle memorie depositate dalla appellante nel primo grado. Per_3
2) C.T.U. tecnico ricostruttiva del sinistro stradale del 15.12.2012. 3) disporsi la rinnovazione della
C.T.U. medico legale sulle persone degli appellati.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 26 agosto 2020, si costituiva in giudizio la società chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: Controparte_7
“1) Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità ed in subordine
l'infondatezza dell'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n°866/2020 resa dal TRIBUNALE DI BENEVENTO, dott.sa GENOVESE per i motivi di cui innanzi con ogni consequenziale statuizione. 2) Accertare e dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità,
l'inammissibilità, anche ex art. 348 bis c.p.c. e, subordinatamente, l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda e dell'interposto gravame, come formulato e proposto avverso la sentenza "de qua", e rigettarlo con ogni conseguenza di Legge;
3) Condannare l'appellante o chi di dovere, al pagamento di spese e competenze giudiziali, con i relativi aumenti previsti dal D.M.
55/2014 per fattispecie similari, con aggravio di spese generali, I.V.A. e CAP, come per Legge, su queste ultime, con attribuzione a favore del sottoscritto Avvocato e procuratore antistatario a norma di Legge;
4) In ogni caso decidere secondo Giustizia - ma iuxta probata ac alligata - sull'an debeatur, sul quantum e sulle spese di lite.”
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 30 ottobre 2020, si costituivano in giudizio e formulando l'appello incidentale avverso la sentenza di Controparte_3 Controparte_2
primo grado sulla base di un unico, articolato motivo di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni formulate esclusivamente nei confronti dell' “… rigettare l'atto CP_12
di appello avverso e confermare la sentenza emessa dal Giudice di primo grado sull'an; - In accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'appellante al pagamento della somma di almeno € 50.000,00 in favore della a titolo di personalizzazione del danno, oltre Controparte_3
interessi e rivalutazione monetaria;
- Vittoria delle competenza e spese di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
2.4. - Con la comparsa di risposta depositata il 14 gennaio 2021, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello principale, ai sensi dell'art. 348-bis Controparte_6
c.p.c., contestando i motivi di gravame, di cui richiedeva il rigetto, formulando la contestuale istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite del presente grado del giudizio.
2.5. - Con la comparsa di risposta depositata il 15 gennaio 2021, si costituivano in giudizio e opponendosi: a) all'accoglimento dell'avversa richiesta di prova CP_4 Controparte_5
per testi formulata dalla parte appellante principale, chiedendo, in caso d'ammissione, di essere
5 ammessi alla prova contraria;
b) alla richiesta di c.t.u. tecnico ricostruttiva ed alla rinnovazione della c.t.u. medico-legale; chiedendo, nel merito, la reiezione dei motivi di gravame per la pretesa infondatezza degli stessi, con la contestuale istanza di condanna dell' al pagamento delle spese CP_12
e dei compensi della presente fase del giudizio,
2.6. - Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 11 ottobre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 5 novembre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 7 novembre 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali.
3. - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società e di Controparte_8
non essendosi costituiti nella presente fase del giudizio, nonostante fossero stati Controparte_9
ritualmente citati a comparire.
4. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata nonché quella Controparte_7 dell'appellato ne eccepivano l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente Controparte_6 ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tali parti appellate, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
5. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME PRINCIPALE
5.1. - Con il primo motivo di censura l' lamentava la pretesa violazione, oltre che CP_12
l'erronea disapplicazione da parte del Tribunale, dell'art. 141 DLT 7 settembre 2005, n. 209, che disciplina l'azione diretta di risarcimento dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il terzo trasportato era a bordo al momento del sinistro, per non avere quest'ultimo condannato al risarcimento dei danni patiti dagli attori, e Controparte_3 Controparte_2 CP_4 CP_5
in forza della disposizione normativa richiamata, la società
[...] Controparte_7
6 nella sua qualità di società assicuratrice, in considerazione della polizza n. 30/75577123 per la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi nella circolazione del furgone AT CA, tg BB 256
AS, coinvolto nel sinistro de quo, condotto da a bordo del quale erano state Parte_2
trasportate tali parti istanti, i cui difensori nelle loro rispettive comparse conclusionali avevano richiesto la condanna quest'ultima società subordinatamente all'eventuale mancato accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti dell' contrariamente a quanto ritenuto dal primo CP_12 giudice, secondo il quale: “Gli attori non hanno avanzato domande nei confronti della CP_18
ex art. 141 C.d.A. … Nella specie, inoltre, trattasi di sinistro che coinvolge autoveicolo
[...]
immatricolato e/o registrato in Stati esteri per il quale vige la particolare procedura risarcitoria
Contr prevista dagli artt. 125 e 126 C.d.A. per la quale l'unico legittimato passivo è l'
5.2. - Il motivo è infondato e non merita di essere accolto.
Infatti, nella fattispecie in esame risulta essere dirimente sul punto l'inequivocabile circostanza per la quale, nel corso del primo grado del giudizio ed entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum, di cui alla prima memoria difensiva prevista dal comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, tutte le parti attrici avessero avanzato la pretesa risarcitoria nei confronti dell' ex artt. 125 e 126 DLT 7 settembre 2005, n. 209, e giammai nei riguardi della società CP_12
rinunciando alla facoltativa azione, ex art. 141 del menzionato DLT, Controparte_7
per cui correttamente il giudice di primo grado non aveva tenuto in considerazione quanto richiesto, sia pure in via subordinata, in sede di comparse conclusionali, dai sopra indicati quattro dei cinque originari attori, attesa l'inammissibilità di tale domanda, da ritenersi nuova e tardivamente proposta.
5.3. - Con il secondo motivo di critica l' si doleva della pretesa Parte_1
violazione dei principi di disponibilità e di valutazione delle prove, di cui ai rispettivi artt. 115 e 116
c.p.c., per avere il giudice di prime cure, a dire della parte impugnante principale, erroneamente valutato gli esiti istruttori, documentali, peritali e testimoniali, che - se correttamente interpretati - avrebbero dovuto indurlo a ritenere, ai sensi dell'art. 2054 c.c., la responsabilità concorrente di conducente il furgone AT CA, tg BB 256 AS, coinvolto nel sinistro de quo, a Parte_2
bordo del quale erano state trasportate le parti attrici, nella determinazione causale del sinistro stradale in questione, con la consequenziale applicazione del risarcimento diretto, ex art. 141 DLT n.
209/2005, a carico della compagnia assicuratrice garante della responsabilità civile per i danni arrecati a terzi a seguito della sua circolazione, o perlomeno del regime di responsabilità ordinaria, ex artt.
140 e 144 del codice delle assicurazioni private, che avrebbero dovuto indurlo a dichiarare la concorrente responsabilità della società proprietaria di tale veicolo e del suo assicuratore.
5.4. - Anche tale motivo è destituito di fondamento e merita di essere disatteso.
7 Invero, tutti gli esiti istruttori convergono nel formare il convincimento della Corte, secondo il quale la produzione causale dell'evento lesivo de quo sia addebitabile all'esclusiva responsabilità di conducente il trattore stradale Daf, tg AA 590 AH, dotato di semirimorchio tg TR CP_10
4685 T, assicurato presso la società AL , il quale, Controparte_1
nelle allegate circostanze di tempo e di luogo, perdeva il controllo dell'autoarticolato dal medesimo condotto, invadeva l'intera carreggiata ed entrambe le opposte due corsie di marcia, rendendo impossibile qualsivoglia manovra di emergenza finalizzata ad evitare la collisione da parte di tutti i conducenti i veicoli coinvolti in tale sinistro stradale, provenienti dal contrario senso di marcia, ivi compreso il furgone AT CA, tg BB 256 AS, condotto da a bordo del quale Parte_2
erano trasportati gli attori.
Infatti, sulla dinamica dell'incidente, contrariamente a quanto allegato dall'Ufficio appellante principale, basta richiamare le dichiarazioni testimoniali, che corroborano il convincimento circa l'esclusiva responsabilità di nella determinazione causale del sinistro stradale in CP_10
questione, rese nel corso del primo grado del giudizio, all'udienza del 21 aprile 2017: a) da TE
, il quale riferiva testualmente: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché il giorno
[...]
15.12.2012 ero presente sul luogo del sinistro e mi trovavo sulla mia autovettura nel mentre percorrevo la S.S. Caianello con direzione di marcia verso Caianello. In relazione alla dinamica del sinistro, confermo le mie dichiarazioni rilasciate nel verbale di sommarie informazioni alla Polizia
Stradale di Benevento in data 19.12.2012, che mi vengono mostrate e lette … Posso precisare di aver visto l'autoarticolato, mentre invadeva l'opposta corsia di marcia, ponendosi di traverso, urtava un furgoncino di colore verde. Io stesso ho prestato i primi soccorsi alle persone che occupavano il furgoncino o, meglio, mi premuravo di aprire le porte …”; b) da sovrintendente della Testimone_2
Polizia di Stato, il quale dichiarava testualmente: “Sono intervenuto facendo il primo intervento sul posto del sinistro ed ho provveduto a soccorrere i primi feriti e a prendere a verbale, ai sensi dell'art.
351 c.p.c., le dichiarazioni di dichiaratosi testimone oculare dell'incidente. … Testimone_1
Posso solo precisare che, quando sono arrivato, ho trovato l'autoarticolato di traverso sul piano viabile, che aveva occupato la corsia opposta. Ed ho visto anche il furgoncino che si trovava sulla sua corsia di marcia.”
Orbene, tali dichiarazioni non smentiscono quanto in precedenza già dichiarato in sede di sommarie informazioni, rese il 17 ed il 19 dicembre 2012 e verbalizzate innanzi all'Ufficio infortunistica della Sezione della Polizia stradale di Stato di Benevento, che costituiscono le c.d. prove atipiche, il cui valore probatorio, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, può essere liberamente apprezzato dal giudice.
8 A tal proposito, infatti: a) dichiarava testualmente: “… Verso le 17:30 alla Persona_4
guida della mia autovettura YO AR targata BN 280501 percorrevo la S.S. 372 con direzione di marcia verso Benevento. Giunto in un tratto di strada in salita e prima dell'immissione per lo svincolo di Campobasso, mentre procedevo ad una velocità di 70 km/h, notavo un autoarticolato costituito da trattore con rimorchio, che proveniva nel senso opposto della mia corsia di marcia e avanzava verso la mia auto. A quel punto fermavo la mia auto ad una distanza di circa 50 metri, sperando che quel mezzo pesante poteva fermarsi in tempo senza investirmi, ma purtroppo in fase ancora di avanzamento verso la mia auto mi impattava con il serbatoio del trattore contro la mia parte anteriore centrale. A seguito di questo urto l'autoarticolato, che si era posto con la parte anteriore in modo trasversale all'asse stradale e con il rimorchio in posizione parallela alla strada
a forma della lettera L, avanzava ancora avanti spingendo la mia auto per circa 20-30 metri indietro
e mi scaraventava verso il guard-rail situato alla mia destra. Lasciando la mia auto sulla mia destra della carreggiata e più precisamente nella banchina, questo mezzo continuava la corsa in avanti nella medesima posizione innanzi detta. … il predetto Tir, nell'avanzare in direzione Ponte, sempre in fase di perdita di controllo, superava la mia autovettura sia con il trattore che con il rimorchio e mi lasciava nella banchina di destra ove la mia restava in posizione di quiete. Per questa ragione non potevo notare la successiva evoluzione del sinistro e gli impatti avvenuti con gli altri veicoli. …
Intanto notavo che vi era stato un altro impatto con un furgone. … Non notavo altre cose e neanche
l'autovettura AT UN che risultava essere coinvolta nell'evento.”; b) riferiva Testimone_1 testualmente: “Erano verso le 17:30 del giorno 15 dicembre 2012 e mi trovavo alla guida dell'autovettura Ford Fiesta e percorrevo la S.S. 372 con direzione di marcia Benevento - Caianello.
Ricordo che seguivo un autoarticolato cassonato di colore grigio ad una distanza di circa 60 metri.
Quel mezzo pesante, nell'aumentare l'andatura di marcia, giunto nella discesa della contrada
Torrepalazzo e precisamente dopo lo svincolo per Campobasso, improvvisamente con la cabina deviava verso sinistra ed in posizione obliqua proseguiva nella direzione opposta di marcia, mentre il semirimorchio restava nella normale corsia di percorrenza. In fase di avanzamento il trattore si inclinava a circa 90°, posizionandosi trasversalmente alla strada, e il complesso veicolare occupava gran parte della sede stradale. Poi, scivolando in avanti sull'asfalto in posizione ad “L”, andava a collidere con la parte laterale destra contro un'autovettura di colore bianco che sopraggiungeva nella propria corsia con direzione di marcia verso Benevento. L'autovettura, a seguito dell'urto veniva proiettata verso il muro di destra, rispetto alla propria direzione e si fermava nella cunetta adiacente. L'autoarticolato intanto urtava ulteriormente un pulmino di colore verde che seguiva citata autovettura. … Considerato l'accaduto scendevo dalla mia autovettura per prestare i primi soccorsi … Intanto mi avvicinavo al punto in cui era avvenuto l'impatto e notavo che nel sinistro era
9 rimasta coinvolta altra autovettura di colore bianco tipo AT UN. … Non notavo l'urto del mezzo pesante con l'autovettura AT UN di colore bianco e non posso dire chi proveniva prima nella marcia né quella auto oppure il furgoncino di colore verde. L'urto dell'autocarro con la YO avveniva in fase di avanzamento dello stesso mezzo pesante nell'opposta corsia di marcia, mentre
l'urto con il furgone verde avveniva immediatamente dopo al primo impatto e contestualmente al fermarsi dell'autocarro.”
Del resto, nel caso di specie, contrariamente a quanto allegato dalla parte appellante e coerentemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che a fondamento della sua decisione poneva anche la perizia cinematica per la ricostruzione della dinamica del sinistro, a firma dell'ausiliario tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, la Corte, ai fini della ricostruzione delle cause e della dinamica del sinistro, considera prova atipica, con valore di argomento di prova, proprio le risultanze degli esiti della richiamata relazione peritale del 13 maggio 2013, a firma del consulente del P.M., dr. ing. , nominato nel corso del Persona_5
procedimento penale n. 7065/2012-21 promosso nei riguardi dell'indagato e, poi, imputato
[...]
nel rispetto del principio del contraddittorio, le cui conclusioni il Collegio condivide in toto CP_10
e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione e perché fondate su rigorose valutazioni tecnico- scientifiche, secondo le quali: “I fatti essenziali emersi dalla ricostruzione dell'incidente risultano essere i seguenti: - Gli urti avvengono tutti all'interno della corsia in direzione Benevento, di pertinenza dei veicoli YO AR, AT UN e AT CA. Tale ubicazione dei punti d'urto è congruente con le posizioni statiche finali di tutti i veicoli coinvolti e la si è ricavata tenendo conto che il trattore stradale, dopo aver urtato al km 58+702 il muro sul margine sinistro della strada rispetto al suo senso di marcia, ha proceduto in scarrocciamento con traiettoria grossomodo rettilinea fino a raggiungere la sua posizione statica finale e quindi, di fatto, senza più uscire dalla corsia in direzione Benevento opposta a quella di sua originaria provenienza. - Al momento dell'innesco dell'incidente l'autoarticolato procedeva ad una velocità di circa 94,6 km/h, laddove il limite era fissato in 50 km/h, quindi con eccesso dell'89% circa. Nei cinque minuti precedenti
l'incidente, l'autoarticolato ha viaggiato con velocità media tra gli 85 ed i 90 km/h con punte anche oltre i 100 km/h. I valori della velocità sono stati estrapolati dalla registrazione crono tachigrafica per la quale non si ravvisano elementi di inattendibilità. L'elevata velocità dell'autoarticolato è dimostrata anche dal lungo percorso post urto, nonostante le molteplici collisioni intermedie. - Lo sbandamento dell'autoarticolato e la conseguente perdita di controllo sono con tutta probabilità da ricondursi ad un concorso fra l'elevata velocità di marcia e la inefficienza del sistema frenante del semirimorchio, il tutto aggravato dalle caratteristiche e condizioni della strada (curva in discesa e pioggia in atto). Il veicolo era carico al 50% del massimo ammesso. - La sequenza degli urti ha visto
10 l'autoarticolato collidere dapprima contro la parete muraria al km 58+702 e successivamente, in fase di scarrocciamento (relativamente al trattore), collidere contro la YO AR, la AT UN ed il furgone AT CA, tutti provenienti dall'opposto senso di marcia. - Dopo l'urto contro la parete muraria l'autoarticolato procede in scarrocciamento per 65 metri fino a raggiungere la sua posizione statica finale;
gli urti con gli altri veicoli coinvolti avvengono tutti nell'ultima parte di tale percorso, con l'autoarticolato che aveva in parte dissipato la velocità iniziale. - Partendo da una plausibile valutazione degli spazi intercorsi tra le diverse collisioni che hanno interessato
l'autoarticolato ed assumendo un opportuno valore di decelerazione in relazione alle circostanze, sono stati stimati per l'autoarticolato velocità di arrivo all'urto tra i 49-56 km/h del primo urto contro la YO ai 25-35 km/h dei successivi urti
contro
AT UN e AT CA. Partendo dalle velocità all'urto stimate per l'autoarticolato e tenuto conto dei possibili delta V attribuibili alle due autovetture ed al furgone sulla base delle deformazioni strutturali riportate dai veicoli, si sono ricavati i corrispondenti valori di velocità di arrivo all'urto attribuibili a questi veicoli, orientativamente quantificabili in valori ricompresi tra i 20-40 km/h attribuibili al furgone AT
CA fino a 0-10 km/h attribuibili alla YO AR. Ciò naturalmente spiega il perché dei maggiori danni riportati proprio dal furgone rispetto alle due autovetture. - Nell'incidente stradale si ravvisano le seguenti condotte: (indagato), alla guida dell'autoarticolato di CP_10
nazionalità AL targato AA 590 AH (trattore), con passeggero a bordo e mezzo carico al 50% del peso massimo consentito per la categoria del veicolo, viaggiava in direzione Caianello procedendo con velocità in notevole eccesso rispetto al limite imposto, quando, giunto in prossimità del km 58+702, nell'affrontare un'ampia curva a sinistra, in discesa e su strada bagnata, ne perdeva il controllo fino ad andare ad occupare la corsia destinata all'opposto senso di marcia finendo così per costituire ostacolo per i veicoli provenienti in senso contrario. Si segnala inoltre una grave inefficienza dell'impianto di frenatura di servizio del semirimorchio accertata a seguito di prove ripetibili condotte presso la Motorizzazione Civile di Benevento. …. … Persona_6
(deceduto), alla guida del furgone per trasporto promiscuo di persone AT CA targato BB 256
AS, con altre otto persone a bordo, viaggiava in direzione Benevento, seguendo nella marcia la AT
UN. Anche questo conducente, alla vista dell'ostacolo rappresentato dall'autoarticolato e dalle altre due autovetture che ostruivano praticamente l'interra carreggiata, molto probabilmente metteva in atto una frenata tale da rallentare il veicolo fino a 20-40 km/h con i quali è arrivato all'urto senza tuttavia evitare la collisione con l'autoarticolato che lo investiva e lo respingeva indietro verso Caianello per almeno una decina di metri circa.
In riferimento, poi, alla pretesa della parte appellante principale, che sarebbe confortata da altre sommarie informazioni rese nel corso delle richiamate indagini preliminari, oltre che dalla
11 relazione peritale del suo c.t.p., secondo le quali il conducente il veicolo AT CA avrebbe tamponato la AT UN che lo precedeva, per cui sarebbe da ritenere corresponsabile del sinistro stradale in questione e delle lesioni patite dagli attori, terzi trasportati, non avendo osservato le disposizioni del codice della strada in materia di limiti di velocità e di distanza legale, la Corte rileva che l'urto tra il furgone AT CA e l'autovettura AT UN non può essere correttamente qualificato come tamponamento.
A tale conclusione si giunge grazie al richiamato elaborato peritale del consulente del P.M., dr. ing. , in parte qua quest'ultimo riportava la condivisibile ricostruzione cinematica Persona_5 dell'incidente stradale, dalla quale si ricava testualmente: “Nel suo procedere incontrollato,
l'autoarticolato investe e respinge verso Caianello i veicoli provenienti in senso opposto e, cioè, nell'ordine, , la AT UN ed il furgone AT CA.”, per cui, non avendo Controparte_19 [...]
tamponato un veicolo che fosse in fase di movimento in avanti ovvero in posizione statica, Pt_2
bensì un autoveicolo che improvvisamente gli si presentava innanzi, indietreggiando rispetto al suo normale senso di marcia, perché sospinto nella medesima corsia di marcia dall'autoarticolato
“impazzito”, che occupava l'intera carreggiata ed entrambe le corsie opposte di marcia, non può ritenersi corresponsabile di tale sinistro stradale, avendo posto in essere l'unica manovra d'emergenza possibile ovvero avendo azionato il dispositivo di frenatura del suo veicolo, riducendone la velocità
“nell'ordine di 14-33 km/h” e ciò nonostante venendo proiettato dall'autoarticolato, che l'aveva urtato, indietro, per una decina di metri, fino a raggiungere la propria posizione statica finale.
In conclusione, è del tutto ragionevole ritenere, che la responsabilità esclusiva del sinistro in questione e delle sue conseguenze debba attribuirsi esclusivamente a non potendo CP_10
essere imputata anche a carico conducente il furgone AT CA, una quota Parte_2
di corresponsabilità, dovendosi escludere il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione del sinistro, atteso che il medesimo, oltre alla condotta posta in essere (frenata d'emergenza), non avrebbe potuto compiere un'ulteriore qualsivoglia efficace manovra d'emergenza elusiva, peraltro neppure esigibile in considerazione della repentinità dell'invasione della sua corsia di marcia, peraltro in salita, non avendo avuto innanzi a sé sufficiente spazio da percorrere, per tentare - a seguito dell'auspicata manovra d'aggiramento - di evitare la collisione, determinata, molto verosimilmente, esclusivamente dalla perdita di controllo dell'autotreno e dall'invasione di corsia percorsa dal ad opera Pt_2 dell'autoarticolato condotto da CP_10
Sotto quest'ultimo profilo corre l'obbligo di dovere precisare che la presunzione di colpa concorrente disciplinata dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., opera pur sempre sul piano causale, per cui la presunzione di colpa deve, in ogni caso, potersi collocare sul piano della relazione causale tra la
12 violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno.
Ove, come nella specie, invece, risulti che alcuna violazione sia ipotizzabile e/o addebitabile al conducente il furgone, deve concludersi che la condotta di quest'ultimo non avesse avuto alcuna incidenza causale, potendosi compiere l'accertamento della responsabilità anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente, per cui non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, posto che una diversa interpretazione finirebbe con l'attribuire alla disposizione normativa de qua un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha.
Nella fattispecie in esame, la Corte, sulla scorta di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, di cui alla richiamata perizia, e coerentemente al convincimento raggiunto dal primo giudice, ha accertato, per le ragioni di cui innanzi, l'esclusiva responsabilità di CP_10 evidenziando l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro per l'invasione della corsia di marcia percorsa dal furgone guidato da Parte_2
peraltro, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, risalente nel tempo e rimarcato anche recentemente dalla Suprema Corte, che, occupandosi di casi riguardanti l'improvvisa invasione della corsia di marcia opposta, precisava testualmente che: “… in caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 11 marzo
2021, n. 6941); “Il giudice di appello, sulla scorta di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie e condividendo il convincimento raggiunto dal primo giudice, ha accertato l'esclusiva
Pa responsabilità della evidenziando l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per invasione improvvisa (causa distrazione) della carreggiata in cui
Pa procedeva l' O., tanto da essere stata essa oltanto attinta da contravvenzione ex art. 143 C.d.S.”
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 21 maggio 2019, n. 13672); “L'invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, ove non attuata per una cogente e scusabile necessità ma determinata, invece, dal mancato adeguamento della velocità alle particolari condizioni di luogo e di tempo, importa la colpa esclusiva del conducente che abbia oltrepassato la propria mezzeria
13 ponendo l'altro conducente nell'impossibilità di attuare una qualsiasi manovra di fortuna per evitare la collisione e, conseguentemente, libera quest'ultimo dalla presunzione di colpa stabilita dall'art.
2054, 2° comma, c.c.” (Cass. civ., Sent., 5 luglio 1984, n. 3929).
A diversa conclusione non è possibile pervenire, dovendosi precisare - quanto alla differente ricostruzione operata nella perizia di parte - il principio secondo cui: “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 01/02/2023, n. 2980; Cass. Sez.
5, Ord. 27/12/2018, n. 33503; Cass. civ., Sez. III, Sent. 22/04/2009, n. 9551).
5.5. - Con il terzo motivo di gravame principale la parte appellante criticava la decisione impugnata per la pretesa violazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 652 c.p.p., per avere quest'ultimo dichiarato la responsabilità esclusiva nella produzione causale del sinistro stradale de quo in capo a nonostante quest'ultimo mediante la sentenza n. 1358/2019 del CP_10
Tribunale di Benevento, versata in atti, resa sui medesimi fatti del presente giudizio civile, fosse stato assolto dall'imputazione del reato di omicidio colposo, ex art. 589 c.p., perché il reato non sussiste, sulla base della seguente motivazione: “Orbene nel caso concreto, entrambi i consulenti esaminati, escludendo che se l'impianto frenante fosse stato perfettamente funzionante l'autoarticolato condotto dall'odierno imputato sarebbe sbandato nonostante il superamento del limite di velocità previsto in quel tratto stradale, hanno escluso la sussistenza di un nesso causale tra la violazione dei limiti massimi di velocità e dunque la condotta colposa posta in essere dall'imputato e l'evento mortale e il ferimento degli altri soggetti coinvolti nel sinistro stradale.”
Più precisamente, secondo la parte impugnante, la sentenza appellata, avendo stabilito il contrario di quanto statuito nella sentenza penale, per avere dichiarato l'esclusiva responsabilità del conducente l'autoarticolato, andrebbe “riformata sul punto e ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 141 codice assicurazioni private.”
5.6. - Tale motivo merita di essere respinto perché privo di qualsivoglia fondamento.
Infatti, non rilevano le diverse conclusioni alle quali è giunto il giudice penale, non solo perché non è stata fornita la prova che la prodotta sentenza penale abbia acquisito autorità di cosa giudicata, non essendo annotata la data della sua eventuale irrevocabilità a margine del frontespizio della copia della stessa versata in atti, ma anche e soprattutto per la diversità delle regole di giudizio che operano in sede penale, in cui la responsabilità dell'imputato deve essere accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, mentre in quello civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non.
14 Ad ogni buon conto, va evidenziato, altresì, che, secondo l'insegnamento del giudice della funzione nomofilattica: “In materia di rapporto tra processo civile e quello penale, l'art. 652 cod. proc. pen. prevede che nel giudizio civile per il risarcimento del danno, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, spiega efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, a meno che il danneggiato, iniziata l'azione civile di responsabilità in epoca anteriore a quella penale, non abbia proseguito l'azione in sede civile, a norma dell'art. 75, secondo comma, cod. proc. pen.” (Cass. civ.,
Sez. I, Sentenza, 09/01/2013, n. 319), circostanza quest'ultima puntualmente verificatasi nella fattispecie in esame, posto che i tre atti introduttivi dei giudizi di primo grado, poi, riuniti, venivano ritualmente notificati nel giugno e nell'ottobre dell'anno 2014, mentre gli attori-appellati preferivano non costituirsi come parti civile nel richiamato processo penale, nel corso del quale si costituirono come tali soltanto gli eredi del defunto come si evince dal contenuto della Parte_4
sentenza n. 1358/2019 del Tribunale di Benevento.
5.7. - Con il quarto motivo di doglianza l' censurava la decisione di primo grado per la CP_12
pretesa violazione del principio del contraddittorio, per avere il Tribunale disposto la precisazione delle conclusioni e riservato la causa a sentenza, senza avere disposto, seppure reiteratamente richiesto: a) la rinnovazione della citazione testimoniale di e di testi Parte_5 CP_10
addotti ed ammessi sulle circostanze ritualmente articolate, intimati a comparire ma non comparsi;
b)
l'ammissione della c.t.u. tecnico-ricostruttiva, al fine di verificare le modalità del sinistro e le responsabilità dei conducenti.
5.8. - Tale motivo è privo di fondamento e non può essere accolto.
Invero, in sede di precisazione delle conclusioni formalizzate nel corso del primo grado del giudizio all'udienza del 13 gennaio 2020, l' concludeva testualmente, come segue: “… CP_12
riportandosi a tutto quanto richiesto e dedotto nei propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle domande ivi formulate vinte le spese, diritti ed onorari con distrazione. Impugna ancora una volta quanto ex adverso dedotto contestandone la fondatezza tanto in punto di fatto quanto di diritto
e ne chiede pertanto il rigetto.”
Orbene, la richiesta di rinnovazione dell'intimazione ai testi addotti, ammessi, intimati e non comparsi, non veniva reiterata in maniera specifica in tale fase di precisazione delle conclusioni, per cui la stessa non può essere ammessa in questa fase di gravame, coerentemente all'insegnamento del giudice di legittimità, per il quale: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere
15 esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione.” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 27 febbraio 2019, n. 5741); “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle
(sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte.” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 3 agosto
2017, n. 19352).
In ordine, poi, alla mancata ammissione della c.t.u. cinematica da parte del primo giudice, la
Corte condivide il convincimento del Tribunale, che ne riteneva la superfluità, avendo correttamente considerato esaustiva ed immune da vizi la relazione peritale ricostruttiva della dinamica del sinistro stradale in questione, a firma del consulente del P.M., dr. ing. , ritualmente acquisita Persona_5
agli atti del giudizio e posta a fondamento della decisione qui impugnata.
5.9. - Con il quinto motivo di doglianza l' lamentava la pretesa Parte_1 violazione da parte del primo giudice dell'art. 139 DLT 7 settembre 2005, n 209, oltre che dell'art. 2054 c.c., per come era stata eseguita l'indagine medico-legale dal nominato c.t.u., dr. Persona_7
consistita in un mero esame clinico-visivo, non idoneo, a dire della parte impugnante principale,
[...] ai fini dell'accertamento del danno biologico permanente da lieve entità, riscontrato sui danneggiati- trasportati, essendo necessariamente e normativamente richiesto, a suo dire, il riscontro oggettivo- strumentale, per cui la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui veniva effettuato il calcolo del quantum risarcitorio liquidato sulla base di tali esiti medico-legali, in forza delle tabelle del
Tribunale di Milano, senza che il c.t.u. avesse accertato “se i trasportati al momento del sinistro indossassero le cinture di sicurezza”, il cui mancato uso avrebbe dovuto “… necessariamente condurre alla ipotesi di concorso di colpa di tutti i danneggiati ex art. 2054 c.c., con la conseguente riduzione del risarcimento del danno, se dovuto a carico dell'appellante, nella misura del 50% od in quella ritenuta di Giustizia dalla Ecc.ma Corte adita.”
5.10. - Anche tale motivo merita di essere reietto, in considerazione della sua infondatezza.
Invero, nella specie non sussiste affatto da parte del Tribunale la pretesa violazione della disposizione normativa, di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 139 DLT 209/2005, secondo il quale: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico
16 strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.”
Infatti, il risarcimento del danno da lieve entità non è impedito dall'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto dall'assenza del danno stesso, come stabilito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale: “In tema di risarcimento del danno da cd. micro-permanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla l. n. 124 del
2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé
l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.” (Cass. civ., Sez III, Ordinanza
21/09/2023, n. 26985).
Analogamente è privo di rilevanza il preteso mancato uso delle cinture di sicurezza da parte degli attori-appellati, terzi trasportati, per il carattere meramente assertivo di tale assunto perché non provato dall' sul quale incombe l'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., dovendosi ritenere non CP_12
raggiunta la prova dell'omissione di tali presidi di sicurezza, avendo la giurisprudenza della nomofilachia chiarito in una fattispecie analoga di asserito mancato uso delle cinture di sicurezza che:
“In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c., applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale, la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.” (Cass. civ., Sez. III, 03/04/2014, n. 7777).
5.11. - Con il sesto motivo di gravame principale l' riteneva incongrui Parte_1
per eccesso e liquidati in violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, i compensi di lite disposti nella complessiva misura di € 11.400,00 in favore della parte vittoriosa, difesa Controparte_6 dall'avv. Nicola Mazzoni, che, a fronte del danno liquidato in favore del primo nella misura di €
28.231,00, sarebbero dovuti essere liquidati in ragione di € 7.254,00, rientrando nello scaglione di riferimento da € 26.000,01 ad € 52.000,00, in base alla valutazione media, di cui € 1.620,00 per la fase di studio;
€ 1.147,00 per la fase introduttiva;
€ 1.720,00 per la fase istruttoria;
€ 2.767,00 per la fase decisoria.
17 5.12. - Anche tale motivo è infondato e va respinto, dovendosi ritenere che i compensi liquidati dal Tribunale nella misura di € 11.400,00, in favore di risultino essere congrui Controparte_6
sulla base dei valori medi di cui all'art. 4 ed all'allegata tabella 2 al D.M. 9 marzo 2018, n. 37, vigente ratione temporis, che prevedono per la domanda di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00
i compensi nella misura esattamente indicata dalla parte appellante, che, però trascurava il disposto aumento dal giudice di prime cure, fino ai liquidati € 11.400,00, in applicazione dell'ultimo capoverso del comma 1 del richiamato art. 4, che prevede la facoltà d'aumento da parte del giudice di tali compensi fino all'80%, ed in tal senso va integrata la motivazione della decisione di primo grado.
6. - ESAME DEL MOTIVO DEL GRAVAME INCIDENTALE
6.1. - Con l'unico ma articolato motivo d'impugnazione incidentale e Controparte_3
censuravano la decisione appellata nella parte in cui il Tribunale escludeva la Controparte_2
risarcibilità, in favore della prima, della personalizzazione del c.d. danno esistenziale, qui reclamato nella misura di € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari ad una percentuale inferiore al massimo previsto, in ragione del 25 % del danno biologico risarcito di € 262.591,95, in considerazione del fatto che i residuati, accertati postumi permanenti (zoppia evidente ed una vistosa cicatrice all'arto inferiore sx, come confermato nella relazione peritale medico-legale del c.t.u.), consequenziali al sinistro stradale de quo, avrebbero peggiorato la qualità della sua esistenza, per essere stata costretta a modificare abitudini di vita ed a rinunciare ad attività ludico-sportive, non potendo più frequentare la piscina, mostrarsi in costume al mare, indossare gonne e vestiti, scarpe col tacco, praticare ballo e sciare, come confermato dagli esiti istruttori ricavabili dalle dichiarazioni testimoniali rese dal figlio Testimone_3
6.2. - Il motivo è inammissibile, non essendo stati tempestivamente allegati i fatti giustificativi della pretesa personalizzazione, entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum, di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, essendosi l'attrice limitata ad invocare il c.d. aumento personalizzato sulla base della mera allegazione contenuta nell'atto di citazione di primo grado, che è del seguente tenore letterale: “… attesa la gravità delle lesioni e le conseguenze negative sulla vita sociale e familiare dell'attrice”, non avendo neppure precisato alcunché sul punto alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa né entro il termine di deposito della prima memoria di cui alla sopra richiamata disposizione normativa.
In ogni caso, la personalizzazione del risarcimento spetta nei soli casi in cui i postumi permanenti abbiano provocato nella vittima, in considerazione della sua condizione soggettiva, conseguenze più gravi di quelle che i medesimi postumi avrebbero provocato ordinariamente in una persona del medesimo sesso e della medesima età, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard"
18 del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/12/2024, n. 31681).
Nel caso di specie, di contro, la parte impugnante incidentale non indicava affatto per quali ragioni i postumi subiti avrebbero prodotto conseguenze diverse e più gravi da quelle che avrebbero provocato in una persona di pari età e dello stesso sesso.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, le spese del secondo grado del giudizio:
a) nei rapporti tra la società consortile appellante principale e e Controparte_3 CP_2
impugnanti incidentali, sono interamente compensate, in considerazione della loro reciproca
[...]
soccombenza;
b) nei rapporti tra la società consortile appellante principale e tutte le parti appellate, sono poste a carico della prima, in favore delle seconde, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare e con distrazione in favore dell'avv. Angelo Casoli e dell'avv. Luigi Greco, dichiaratisi antistatari dei loro rispettivi rappresentati.
6.2. - Nulla per le spese nei confronti e della e di Controparte_8 CP_10
non costituitisi nella presente fase del giudizio.
6.3. - La reiezione dell'appello principale e la declaratoria d'inammissibilità di quello incidentale costituiscono il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della società consortile appellante principale ed a carico di e di Controparte_3 CP_2
impugnanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto rispettivamente per le loro impugnazioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, proposti avverso la sentenza n. 866/2020 del Tribunale di
Benevento, pubblicata il 17 giugno 2020, notificata il 19 giugno 2020, così provvede:
1) respinge l'appello principale;
19 2) dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
3) compensa interamente le spese di lite della presente fase di gravame tra l'
[...]
assicurativa automobilisti Parte_1 Controparte_20
in persona del legale rappresentante pro tempore, e e
[...] Controparte_3 CP_2
[...]
4) condanna l' Controparte_21
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
alla rifusione delle spese processuali del presente grado del giudizio, in favore di e CP_4
che liquida nella complessiva somma di € 7.158,50, a titolo di compensi Controparte_5
professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Angelo Casoli, dichiaratosi antistatario;
5) condanna l' Controparte_21
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
alla rifusione delle spese processuali del presente grado del giudizio, in favore di CP_6
che liquida nella complessiva somma di € 7.158,50, a titolo di compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge;
6) condanna l' Controparte_21
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
alla rifusione delle spese processuali del presente grado del giudizio, in favore società
[...]
che liquida nella complessiva somma di € 7.158,50, a titolo di compensi Controparte_7
professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Greco, dichiaratosi antistatario;
7) dichiara che nulla è dovuto per le spese nei confronti della e di Controparte_8
CP_10
8) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' Controparte_21
di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale -
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre che di e Controparte_21 Controparte_3 di dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello rispettivamente Controparte_2 dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 4 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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