Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 26/03/2026, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04703/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4703 del 2022, proposto da
NO LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Brigida n.39;
contro
Comune di Sant'Arpino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) del Piano Urbanistico Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale di S. Arpino n. 6 del 21.05.2022 pubblicata sul B.U.R.C n. 53 del 20.06.2022, per la parte in cui destina il suolo di proprietà del ricorrente, sito nel medesimo Comune e catastalmente identificato al foglio n. 1, particella n. 5555 a zona “E Agricola”.
B) quatenus opus , tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali tra i quali precipuamente:
1) Deliberazione della G.M. n. 37 del 14.04.2020 ed annessa Tabella esito controdeduzioni alle osservazioni al PUC per la parte in cui non ha accolto l'osservazione n. 50 prodotta dal ricorrente in data 10.06.2019 e tesa ad ottenere la riclassificazione della Particella a Zona D1 perché interposta tra due Zone D1 con preesistente destinazione produttiva “per incompatibilità con le prescrizioni del PTCP, oltre che per sospensione del rilascio di titoli abilitativi per la realizzazione sul lotto di opere edilizie senza Permesso di Costruire, in quanto pendente dinanzi alle sedi giurisdizionali”;
2) Deliberazioni della G.M. n.82 del 03.08.2020 e n. 83 del 07.08.2020 di riadozione del P.U.C. di cui al punto 1)
3) Deliberazione della G.M. n. 46 del 29.03.2019 pubblicata nel B.U.R.C. a n.21 del 15.04.2019 di adozione del predetto P.U.C.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Arpino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa LA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un suolo in tenimento di Sant’Arpino, alla Via Martiri Atellani, riportato in Catasto Terreni al foglio n. 1, particella 5036 e di un immobile sito nel medesimo Comune e catastalmente identificato al foglio n. 1, particella n. 5555, già classificato nel piano urbanistico comunale in zona E-Agricolo.
A seguito dell’approvazione del P.U.C., con Deliberazione del Consiglio comunale di S. Arpino n. 6 del 21.05.2022 pubblicata sul B.U.R.C n. 53 del 20.06.2022, oggetto di impugnazione, veniva confermata la classificazione di entrambe le particelle in zona E-Agricolo.
2. Egli rappresenta che, prima della approvazione del P.U.C., ed a seguito della sua adozione con delibera della G.M. n. 46 del 29.03.2019, aveva formulato osservazioni con le quali veniva richiesta la riclassificazione della particella n. 5555 a Zona D1 in quanto la stessa risultava interposta tra due particelle classificate in Zona D1 con preesistente destinazione produttiva.
Detta osservazione veniva respinta, “ per incompatibilità con le prescrizioni del PTCP, oltre che per sospensione del rilascio di titoli abilitativi per la realizzazione sul lotto di opere edilizie senza Permesso di Costruire, in quanto pendente dinanzi alle sedi giurisdizionali”.
3. Con un unico articolato motivo, il ricorrente deduce la illegittimità del PUC approvato per violazione della L.R. n. 16 del 22 dicembre 2004; per contrasto con il P.T.C.P. della Provincia di Caserta; per eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti; per eccesso di potere per sviamento e per mancanza assoluta di motivazione.
3.1 Secondo la prospettiva del ricorrente, la motivazione della determinazione di rigetto delle osservazioni sarebbe generica, per quanto riferito al contrasto con il Piano Territoriale Provinciale, ed in parte erronea, per quanto riguarda il riferimento alla pendenza di un contenzioso avente ad oggetto titoli edilizi riferiti ad opere abusive realizzate sulla particella n. 5555.
3.2 Con riferimento a tale ultimo aspetto, il ricorrente rappresenta che per le dette opere, egli aveva presentato dapprima, una istanza di condono ex art. 32 della Legge n. 326/2003, in data 24.11.2003 - poi integrata in data 24.01.2013- per la realizzazione di capannoni destinati ad attività commerciale, e, successivamente, in data 22.04.2013, una istanza di permesso di costruire ex art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, per la riqualificazione edilizia del medesimo immobile destinato ad attività commerciale.
Entrambe le istanze venivano accolte e venivano rilasciati a favore del ricorrente il permesso di costruire in sanatoria n. 4 del 14.03.2013, relativo alla particella n. 5036, ed il permesso di costruire n. 34 del 14.03.2014, relativo alla particella n. 5555.
I titoli erano poi annullati dal Comune; ne seguiva un contenzioso in pendenza del quale, tuttavia, con il provvedimento dell’11.12.2019, l’ente annullava in autotutela il predetto provvedimento di annullamento dei permessi di costruire.
Dunque, rileva il ricorrente, la motivazione di reiezione delle osservazioni sarebbe illegittima in quanto fondata sull’erroneo presupposto della pendenza di un contenzioso sulla legittimità dei titoli edilizi rilasciati a favore del ricorrente i quali, di contro, sarebbero pienamente efficaci.
3.3 Per altri versi, il P.U.C. sarebbe illegittimo poiché le sue previsioni, per la parte d’interesse del ricorrente, sarebbero state adottate in violazione della L.R. n. 16 del 22.12.2004, successivamente modificata e integrata dalle LL.RR. n.19/09 e n. 1/11 e con successivo “Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio Deliberazione di G.R. del 04.08.2011.
La legge regionale, in particolare, prevederebbe gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali ai quali i Comuni devono attenersi nella redazione dei Piani Urbanistici Comunali.
L’art. 32 della norma regionale, ai fini della pianificazione del territorio, precisa il ricorrente, scolpisce il principio della perequazione urbanistica allo “ scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo ”.
Nel caso di specie, il Comune non avrebbe tenuto conto del fatto che il suolo ricade in zona interposta tra due Zone D1 con preesistente destinazione produttiva; che sullo stesso esistono opere edilizie legittimate con titoli rilasciati dallo stesso Comune; che, in ogni caso, alla luce delle previsioni della legge regionale, la destinazione agricola del suolo deve rispondere alla necessità di attenersi alla carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto nelle zone non ancora urbanizzate, anche al fine di tutelare le aree agricole particolarmente produttive; che la destinazione agricola di un’area non può essere impressa in via residuale, in mancanza di concrete esigenze di tutela delle colture.
4. Si è costituito il Comune intimato, difendendo la legittimità dei suoi atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026.
5. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente censura la scelta urbanistica del Comune deducendone profili di irragionevolezza e di contrasto con la legislazione regionale vigente, oltre che di eccesso di potere per assenza di motivazione
Si tratta, in sostanza, di censure che riguardano le scelte urbanistiche e, dunque, attengono alla modalità con cui l’amministrazione ha esercitato la sua discrezionalità.
5.1 Giova premettere che, per costante giurisprudenza le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate.
In particolare, l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui esse incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e "mirata" (Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2008 n. 5478).
5.2 Con giurisprudenza costante è stato affermato che " le scelte urbanistiche, dunque, richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un'area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative; così come mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG., per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un'area muta per effetto della adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. Né, d'altra parte, una destinazione di zona precedentemente impressa determina l'acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo PRG, conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute ".(Cons. Stato, 8 giugno 2011 n. 3497)
5.3 La richiamata giurisprudenza si pone in linea di continuità dei principi espressi dall’A.P. del Consiglio di Stato nella sentenza n. 24 del 1999 che ha individuato le uniche, tassative ipotesi, in cui è richiesta una motivazione rafforzata, e che vanno individuate nei seguenti casi: I) superamento degli standard minimi; II) presenza di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, valido ed efficace; III) giudicato di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento sulla relativa istanza; IV) destinazione di un fondo totalmente intercluso a zona agricola.
In particolare, la motivazione delle scelte urbanistiche, sufficientemente espressa in via generale, è desumibile sia dai documenti di accompagnamento all'atto di pianificazione urbanistica, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall'amministrazione comunale (Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2014 n. 1459).
6. Nel caso in esame, alcuna specifica motivazione si rendeva necessaria dal momento che l’area di interesse del ricorrente non ha subito alcuna modificazione di destinazione, in quanto ha conservato la medesima classificazione in zona E-Agricola.
Va in più rilevato che il rigetto delle osservazioni svolte dal ricorrente, poggia su due distinte ed autonome valutazioni.
Una di queste fa riferimento al contrasto della richiesta riclassificazione dell’area - da agricola a commerciale D1- con il PTCP.
Si tratta di una motivazione sintetica, tuttavia adeguata e autosufficiente, con riferimento agli esposti principi delineati dalla giurisprudenza e, dunque, essa non può ritenersi generica, come sostenuto dal ricorrente.
6.1 Occorre, dunque, verificare quali siano le coordinate poste nel Piano sovraordinato, al fine di verificare se, in concreto, il Piano Comunale ad esse abbia dato attuazione.
Ebbene, la tipologia di area, interposta tra due aree con destinazione diversa, secondo il Piano Provinciale va qualificata come “territorio negato” in quanto si tratta di un’area riconducibile a quelle “prive di una funzione univocamente definita” (art. 76 del PTCP) e, pertanto, in sede di pianificazione da parte del Comune, suscettibile di destinazione rurale o insediativa.
In ordine a tale aspetto, il ricorrente, sul presupposto della destinazione commerciale delle particelle limitrofe e della insistenza di opere di fatto legittimate da titoli edilizi, prospetta la irragionevolezza della scelta del Comune che ha conservato alla particella n. 5555 una destinazione agricola.
Tuttavia, la censura non tiene conto del fatto che i titoli edilizi – nella specie rilasciati a seguito di domanda di condono- non incidono sulla destinazione urbanistica dell’area in quanto hanno l’effetto di consentire il mantenimento di opere che, realizzate in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti al tempo della costruzione, non avrebbero potuto essere realizzate.
In effetti, il ricorrente ha ottenuto dal rilascio dei titoli edilizi in sanatoria quanto avrebbe potuto ottenere in via ordinaria se l’area fosse stata edificabile.
In ogni caso, la scelta amministrativa oggetto di censura appare anche coerente, con la legge regionale richiamata che ha dato attuazione al principio di “conservazione del suolo”.
In questi termini, l’art. 2 della L.R. 16 del 2004 prevede che la pianificazione territoriale e urbanistica persegue, tra i suoi obiettivi, quello della “promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo”, principio poi ribadito nell’art. 1 della Legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 in cui è ribadita la necessità di scelte programmatorie che consentano la riduzione del consumo di suolo.
7. La coerenza della scelta pianificatoria con le previsioni del PTCP; la ragionevolezza complessiva del PUC, in uno con la mancanza in capo al ricorrente di una aspettativa giuridicamente tutelabile, determinano, dunque, la infondatezza delle censure con conseguente rigetto del ricorso.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Sant’Arpino delle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO LO, Presidente
Rita Luce, Consigliere
LA ON, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ON | AO LO |
IL SEGRETARIO