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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5818/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di persona maggiorenne instaurato da
, con l'Avv. DALSASSO NICOLETTA Parte_1
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Il ricorrente conclude come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Nel ricorso introduttivo il ricorrente, sig. , nato a [...] il Parte_1
22/2/1967, ha esposto quanto segue:
1)L'odierno ricorrente è coniugato con la signora nata a RSona_1
L'odierno ricorrente è coniugato con la signora nata a [...] RSona_1
(Polonia) il 22.05.1970 (C.F. ), con la quale egli ha C.F._1 contratto matrimonio in Italia in data 26.06.2010 con residenza dei coniugi a
Levico Terme (cfr. doc. 3-4-5);
2) dall'unione della coppia non sono nati figli e il ricorrente non ha comunque discendenti (doc. 6); RS
3) in epoca precedente la signora si era sposata in Polonia con il signor nato a [...] il [...], dal quale RSona_2 aveva poi divorziato nel 2002, come risulta dalla sentenza del Tribunale circondariale polacco di ZO emessa il 16.07.2002 di cui si allega traduzione asseverata e dall'estratto dell'atto di matrimonio sub docc. 7-8;
4) dal precedente matrimonio, contratto il 21.10.1989, erano nati due figli,
[...]
nata a [...] il [...], ora maggiorenne e residente RSona_3 in Australia, e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), egli pure ora maggiorenne e residente a [...]C.F._2
(TN) (vd. docc. 9-10-11), il quale in data 25.10.2018 ha acquisito la cittadinanza italiana (cfr. doc. 12); RS 5) poco dopo il divorzio la signora che da sposata portava il cognome del marito, emigrò in Italia con i figli e quivi nel 2008 conobbe il signor Pt_1 odierno istante, con il quale -corne detto- si sposò nel 2010;
6)salvo un periodo di circa due anni nel 2023-2024 (doc. 13), durante la vigenza del secondo matrimonio il figlio ha sempre vissuto con la madre e con CP_1 il marito della stessa odierno ricorrente, il quale lo ha cresciuto come un figlio proprio, occupandosi assieme alla moglie della sua educazione ed istruzione, nonché assicurandogli assistenza materiale e morale, dando così vita ad una situazione familiare consolidatasi da tempo e caratterizzata affectio familiaris;
7) dopo il divorzio il padre naturale di rimase a vivere in Controparte_1
Polonia e si creò una nuova famiglia, recidendo ogni legale affettivo con i figli nati dal primo matrimonio e disinteressandosene completamente, limitandosi a corrispondere il solo mantenimento, tra l'altro mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro a seguito di azione che la madre si vide allora costretta a radicare a causa dell'insolvenza del genitore obbligato;
8) in seguito a licenziamento avvenuto all'incirca nel 2012, il padre naturale scomparve senza lasciare alcun recapito, rendendosi di fatto CP_1 irreperibile rispetto all'ex moglie e ai figli, ma anche in precedenza, sia prima che dopo l'emigrazione del nucleo in Italia, non c'era mai stato nessun contatto o rapporto tra padre e figli;
9) di fatto e la madre hanno sempre ignorato come e dove Controparte_1 abbia vissuto e dove egli risieda attualmente, avendo RSona_2 ovviamente lasciato, ancora all'epoca del divorzio, l'allora casa familiare ove RS aveva vissuto in costanza di matrimonio presso i genitori della signora
10) il ricorrente intende ora ottenere riconoscimento giuridico della consolidata relazione sociale, affettiva e identitaria instaurata con , con Controparte_1 il quale si è creato un solido e profondo legame di fatto corrispondente a quello normalmente esistente tra padre e figlio, mediante pronuncia di adozione ai sensi e per gli effetti dell'art. 291 e seguenti c.c.;
Pag. 2 di 4 11) l'adottante -come detto- non ha discendenti ed ha compiuto cinquantasette anni, superando quindi di 28 anni l'età di colui che intende dottare, quest'ultimo di anni venti nove;
12) il signor è concorde rispetto alla decisione del Controparte_1 ricorrente di formalizzare l'adozione de qua, come pure la madre dell'adottando e coniuge dell'adottante signora mentre il padre naturale RSona_1 [...] ha sempre manifestato assoluta indifferenza e disinteresse verso RSona_2 il proprio figlio, tanto da rendersi irreperibile (cfr. doc. 14);
13) pertanto, ai sensi dell'art. 297, comma 2 ultima parte C.c., nella specie l'adozione deve ritenersi pronunziabile pur in assenza dell'assenso del genitore dell'adottando, attesa l'obiettiva impossibilità di ottenerlo in ragione dell'irreperibilità della persona chiamata ad esprimerlo;
14) l'adottando è di stato civile libero, non ha discendenti e non è stato adottato da altra persona (docc. 15-16);
15) sussistono pertanto le condizioni di legge per riconoscere la richiesta adozione, né sussistono ostacoli in merito.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, previa fissazione dell'udienza per l'acquisizione dei consensi necessari, di provvedere con sentenza, decidendo di farsi luogo alla adozione del sig. , Controparte_1 sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge.
***
Il Tribunale, sentiti da parte del Presidente relatore l'adottante e l'adottando ed acquisito il consenso di quest'ultimo, nonché l'assenso della madre, sig.ra
[...]
mentre il padre dell'adottando risulta irreperibile e che l'eventuale Per_1 mancato assenso può essere comunque superato essendo contrario all'interesse dell'adottando (art. 297 comma 2 cod. civ.); ritenuto che il ricorso appare quindi suscettibile di accoglimento, oltre che in punto motivazioni, anche da un punto di vista formale, sussistendo tutti i requisiti necessari e previsti ex lege in quanto l'adottante ha più di 35 anni di età (art. 291
c.c.) e vi è consenso all'adozione da parte dell'adottando; ritenuto ancora che l'adozione risulta certamente nell'interesse dell'adottando stante la possibilità di vedere consolidato, anche sul piano formale, il rapporto affettivo che lo lega con il sig. marito della madre, persona con la quale è Pt_1 instaurata una relazione affettiva significativa, avendo convissuto all'interno della stessa casa familiare ed essendosi di fatto il ricorrente occupato della crescita e del mantenimento dell'adottando fina dall'anno 2010, tanto da far si che il sig.
Pag. 3 di 4 si rapporti ora al sig. come ad una figura Controparte_1 Pt_1 genitoriale;
rilevato, infine, che gli elementi raccolti nel corso dell'audizione degli interessati escludono l'opportunità di disporre la formalità della pubblicazione, di cui all'art. 314 co. 3 c.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c., come mod. dall'art. 20 L. n.
149/2001, 737 e 738 c.p.c., come mod. dall'art. 31 L. n. 149/2001;
DICHIARA farsi luogo all'adozione, da parte di , nato a [...] il Parte_1
22/2/1967, della persona maggiorenne , nato a [...] Controparte_1
(PL) il 16.09.1995, fermi restando tutti i diritti e doveri dell'adottando verso la famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. A norma dell'art. 299 co. 1 c.c. l'adottando assumerà il cognome dell'adottante, che verrà aggiunto al proprio.
MANDA
Alla Cancelleria affinché provveda:
1) alla trascrizione sull'apposito registro di cui agli artt. 314 c.c. e 37 disp. att. cpc;
2) alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione di competenza;
3) agli adempimenti di competenza, di cui all'art. 134 cpc.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5818/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di persona maggiorenne instaurato da
, con l'Avv. DALSASSO NICOLETTA Parte_1
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Il ricorrente conclude come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Nel ricorso introduttivo il ricorrente, sig. , nato a [...] il Parte_1
22/2/1967, ha esposto quanto segue:
1)L'odierno ricorrente è coniugato con la signora nata a RSona_1
L'odierno ricorrente è coniugato con la signora nata a [...] RSona_1
(Polonia) il 22.05.1970 (C.F. ), con la quale egli ha C.F._1 contratto matrimonio in Italia in data 26.06.2010 con residenza dei coniugi a
Levico Terme (cfr. doc. 3-4-5);
2) dall'unione della coppia non sono nati figli e il ricorrente non ha comunque discendenti (doc. 6); RS
3) in epoca precedente la signora si era sposata in Polonia con il signor nato a [...] il [...], dal quale RSona_2 aveva poi divorziato nel 2002, come risulta dalla sentenza del Tribunale circondariale polacco di ZO emessa il 16.07.2002 di cui si allega traduzione asseverata e dall'estratto dell'atto di matrimonio sub docc. 7-8;
4) dal precedente matrimonio, contratto il 21.10.1989, erano nati due figli,
[...]
nata a [...] il [...], ora maggiorenne e residente RSona_3 in Australia, e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), egli pure ora maggiorenne e residente a [...]C.F._2
(TN) (vd. docc. 9-10-11), il quale in data 25.10.2018 ha acquisito la cittadinanza italiana (cfr. doc. 12); RS 5) poco dopo il divorzio la signora che da sposata portava il cognome del marito, emigrò in Italia con i figli e quivi nel 2008 conobbe il signor Pt_1 odierno istante, con il quale -corne detto- si sposò nel 2010;
6)salvo un periodo di circa due anni nel 2023-2024 (doc. 13), durante la vigenza del secondo matrimonio il figlio ha sempre vissuto con la madre e con CP_1 il marito della stessa odierno ricorrente, il quale lo ha cresciuto come un figlio proprio, occupandosi assieme alla moglie della sua educazione ed istruzione, nonché assicurandogli assistenza materiale e morale, dando così vita ad una situazione familiare consolidatasi da tempo e caratterizzata affectio familiaris;
7) dopo il divorzio il padre naturale di rimase a vivere in Controparte_1
Polonia e si creò una nuova famiglia, recidendo ogni legale affettivo con i figli nati dal primo matrimonio e disinteressandosene completamente, limitandosi a corrispondere il solo mantenimento, tra l'altro mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro a seguito di azione che la madre si vide allora costretta a radicare a causa dell'insolvenza del genitore obbligato;
8) in seguito a licenziamento avvenuto all'incirca nel 2012, il padre naturale scomparve senza lasciare alcun recapito, rendendosi di fatto CP_1 irreperibile rispetto all'ex moglie e ai figli, ma anche in precedenza, sia prima che dopo l'emigrazione del nucleo in Italia, non c'era mai stato nessun contatto o rapporto tra padre e figli;
9) di fatto e la madre hanno sempre ignorato come e dove Controparte_1 abbia vissuto e dove egli risieda attualmente, avendo RSona_2 ovviamente lasciato, ancora all'epoca del divorzio, l'allora casa familiare ove RS aveva vissuto in costanza di matrimonio presso i genitori della signora
10) il ricorrente intende ora ottenere riconoscimento giuridico della consolidata relazione sociale, affettiva e identitaria instaurata con , con Controparte_1 il quale si è creato un solido e profondo legame di fatto corrispondente a quello normalmente esistente tra padre e figlio, mediante pronuncia di adozione ai sensi e per gli effetti dell'art. 291 e seguenti c.c.;
Pag. 2 di 4 11) l'adottante -come detto- non ha discendenti ed ha compiuto cinquantasette anni, superando quindi di 28 anni l'età di colui che intende dottare, quest'ultimo di anni venti nove;
12) il signor è concorde rispetto alla decisione del Controparte_1 ricorrente di formalizzare l'adozione de qua, come pure la madre dell'adottando e coniuge dell'adottante signora mentre il padre naturale RSona_1 [...] ha sempre manifestato assoluta indifferenza e disinteresse verso RSona_2 il proprio figlio, tanto da rendersi irreperibile (cfr. doc. 14);
13) pertanto, ai sensi dell'art. 297, comma 2 ultima parte C.c., nella specie l'adozione deve ritenersi pronunziabile pur in assenza dell'assenso del genitore dell'adottando, attesa l'obiettiva impossibilità di ottenerlo in ragione dell'irreperibilità della persona chiamata ad esprimerlo;
14) l'adottando è di stato civile libero, non ha discendenti e non è stato adottato da altra persona (docc. 15-16);
15) sussistono pertanto le condizioni di legge per riconoscere la richiesta adozione, né sussistono ostacoli in merito.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, previa fissazione dell'udienza per l'acquisizione dei consensi necessari, di provvedere con sentenza, decidendo di farsi luogo alla adozione del sig. , Controparte_1 sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge.
***
Il Tribunale, sentiti da parte del Presidente relatore l'adottante e l'adottando ed acquisito il consenso di quest'ultimo, nonché l'assenso della madre, sig.ra
[...]
mentre il padre dell'adottando risulta irreperibile e che l'eventuale Per_1 mancato assenso può essere comunque superato essendo contrario all'interesse dell'adottando (art. 297 comma 2 cod. civ.); ritenuto che il ricorso appare quindi suscettibile di accoglimento, oltre che in punto motivazioni, anche da un punto di vista formale, sussistendo tutti i requisiti necessari e previsti ex lege in quanto l'adottante ha più di 35 anni di età (art. 291
c.c.) e vi è consenso all'adozione da parte dell'adottando; ritenuto ancora che l'adozione risulta certamente nell'interesse dell'adottando stante la possibilità di vedere consolidato, anche sul piano formale, il rapporto affettivo che lo lega con il sig. marito della madre, persona con la quale è Pt_1 instaurata una relazione affettiva significativa, avendo convissuto all'interno della stessa casa familiare ed essendosi di fatto il ricorrente occupato della crescita e del mantenimento dell'adottando fina dall'anno 2010, tanto da far si che il sig.
Pag. 3 di 4 si rapporti ora al sig. come ad una figura Controparte_1 Pt_1 genitoriale;
rilevato, infine, che gli elementi raccolti nel corso dell'audizione degli interessati escludono l'opportunità di disporre la formalità della pubblicazione, di cui all'art. 314 co. 3 c.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c., come mod. dall'art. 20 L. n.
149/2001, 737 e 738 c.p.c., come mod. dall'art. 31 L. n. 149/2001;
DICHIARA farsi luogo all'adozione, da parte di , nato a [...] il Parte_1
22/2/1967, della persona maggiorenne , nato a [...] Controparte_1
(PL) il 16.09.1995, fermi restando tutti i diritti e doveri dell'adottando verso la famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. A norma dell'art. 299 co. 1 c.c. l'adottando assumerà il cognome dell'adottante, che verrà aggiunto al proprio.
MANDA
Alla Cancelleria affinché provveda:
1) alla trascrizione sull'apposito registro di cui agli artt. 314 c.c. e 37 disp. att. cpc;
2) alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione di competenza;
3) agli adempimenti di competenza, di cui all'art. 134 cpc.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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