Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6397
CASS
Sentenza 23 giugno 1999

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La valida offerta, ancorché informale, dei canoni dovuti, anteriore alla notifica di intimazione di sfratto per morosità, esclude la mora colpevole, ai sensi dell'arte. 1220 cod. ci., e perciò non consente al locatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

È inammissibile la revocazione avverso una sentenza che dai fatti, esattamente percepiti, ha dedotto la valutazione della fattispecie e quindi espresso il giudizio, perché per la configurabilità dell'errore revocatorio è necessario che il contrasto tra diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emerga dal raffronto tra quella supposta in sentenza e quella esistente agli atti processuali, e non tra questa e la valutazione o il giudizio su di essa, desumibile dall' interpretazione della motivazione della sentenza (nella specie la Suprema Corte aveva confermato la decisione di appello secondo la quale, al momento del perfezionamento della notifica di un'intimazione di sfratto per morosità, avvenuto il 29 ottobre 1991, al locatore era già pervenuta la raccomandata, inviata il 10 ottobre 1991, immediatamente respinta, contenente il pagamento del canone).

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 2475 del 27
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6397
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6397
Data del deposito : 23 giugno 1999

Testo completo