Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 2
La valida offerta, ancorché informale, dei canoni dovuti, anteriore alla notifica di intimazione di sfratto per morosità, esclude la mora colpevole, ai sensi dell'arte. 1220 cod. ci., e perciò non consente al locatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
È inammissibile la revocazione avverso una sentenza che dai fatti, esattamente percepiti, ha dedotto la valutazione della fattispecie e quindi espresso il giudizio, perché per la configurabilità dell'errore revocatorio è necessario che il contrasto tra diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emerga dal raffronto tra quella supposta in sentenza e quella esistente agli atti processuali, e non tra questa e la valutazione o il giudizio su di essa, desumibile dall' interpretazione della motivazione della sentenza (nella specie la Suprema Corte aveva confermato la decisione di appello secondo la quale, al momento del perfezionamento della notifica di un'intimazione di sfratto per morosità, avvenuto il 29 ottobre 1991, al locatore era già pervenuta la raccomandata, inviata il 10 ottobre 1991, immediatamente respinta, contenente il pagamento del canone).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2475 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6397 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista IETTI - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN IO, HE NN, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO LONGO, che li difende unitamente agli avvocati CORSO ROBERTO M, CARMELO NASO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ARNIKA SRL, COOP IL SENTIERO SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7051/97 della Corte suprema di cassazione di ROMA, emessa il 26/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/04/99 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE PALMIERI, che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 20.6.1994, accogliendo l'appello proposto dalla S.r.l. Arnika nel confronti dei coniugi TT IN ed AN EL avverso la sentenza del Pretore di Milano n. 1720/91, in riforma della decisione di primo grado rigettava la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale per inadempimento della conduttrice S.r.l. Arnika;
dichiarava ammissibile l'intervento della Cooperativa a.r.l. "Il Sentiero", cessionaria dell'azienda e della locazione;
condannava ex art. 96 c.p.c. i locatori per aver eseguito la sentenza di rilascio. Considerava il tribunale: che non era ravvisabile inadempimento colpevole della conduttrice, poiché, alla data della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, perfezionatasi il 29.10.1991, i canoni insoluti erano già stati offerti dalla conduttrice mediante assegno circolare inviato con raccomandata del 10.10.1991, che i locatori avevano rifiutato senza giustificato motivo, atteso che l'assegno circolare costituisce mezzo di pagamento corrispondente alle forme d'uso; che sussisteva per converso responsabilità dei locatori, per aver posto in esecuzione la sentenza di primo grado senza la normale prudenza.
Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione i locatori, sulla base di quattro motivi, censurando l'esclusione dell'inadempimento e la condanna per responsabilità aggravata. Resistevano la convenuta e l'interveniente, che proponeva ricorso incidentale.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 7051/97, riuniti i ricorsi, accoglieva il ricorso principale nella parte relativa alla condanna dei locatori ex art. 96 c.p.c. e lo rigettava nel resto;
dichiarava assorbito il ricorso incidentale;
compensava le spese dell'intero giudizio.
Avverso tale sentenza i coniugi IN hanno proposto ricorso per revocazione, denunciando tre errori di fatto. Non hanno svolto difese le società intimate.
Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di revocazione, i ricorrenti sostengono che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore di fatto per aver supposto, in contrasto con quanto emergente dagli atti, che la raccomandata del 10.10.1991, recante l'offerta dei canoni, sarebbe pervenuta ai locatori dopo la notifica della citazione, avvenuta il 29.10.1991.
Affermano infatti che solo in ragione di tale supposizione la Corte di cassazione ha potuto escludere, che all'udienza del 5.11.1991 la morosità più non sussisteva, dal momento che, equivalendo la citazione del 29.10.1991 a nuovo atto di costituzione in mora, solo un'offerta ad essa successiva avrebbe potuto determinare il suindicato effetto.
1. 1. Il motivo è inammissibile.
L'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza (anche della Corte di cassazione: art. 391-bis c.p.c.) ai sensi dell'art. 395, n.4, c.p.c. consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Tal genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l'una dalla sentenza e l'altra dagli atti o dal documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (v., per tutte, sent. n. 5303/97). L'errore di fatto revocatorio deve inoltre avere i caratteri della assoluta immediatezza e della semplice e concreta rilevabilità, in base al raffronto tra decisione oggetto della revocazione ed atti e documenti processuali, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche (v., per tutte, sent. n. 8118/97). Le suindicate caratteristiche non si riscontrano nel preteso errore di fatto denunciato dai ricorrenti.
Non è infatti immediatamente rilevabile dal raffronto tra la sentenza e gli atti e documenti processuali un errore di percezione circa l'individuazione della data di ricevimento della raccomandata recante l'offerta dei canoni, tale da determinare contrasto tra data ritenuta in sentenza (che i ricorrenti pretendono fissata in epoca successiva alla notifica dell'intimazione di sfratto, perfezionatasi il 29.10.1991), e data pacificamente emergente dagli atti processuali (dai quali risulterebbe che la raccomandata, inviata il 10.10.1991, fu immediatamente respinta dal destinatari).
La sentenza impugnata riferisce infatti correttamente la successione cronologica tra invio della raccomandata recante l'offerta (10.10.1991) e perfezionamento della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità (29.10.1991), e non si pronuncia sulla questione relativa al momento in cui la raccomandata sarebbe stata ricevuta dal locatori. Non si configura, quindi, in relazione alla data di ricevimento della missiva, una contrapposizione tra difformi realtà frutto di erronea percezione. Del resto, emerge dalla formulazione stessa del motivo che la pretesa erronea collocazione cronologica della data di ricevimento della raccomandata non è ricollegata dai ricorrenti ad un errore di percezione nel quale sarebbero caduti i giudici della S.C., bensì argomentata in via induttiva sulla base dell'interpretazione della motivazione della sentenza impugnata, e quindi mediante un procedimento logico. Ma, come già rilevato, non è consentito prospettare per tale via un asserito errore revocatorio.
2. Con il secondo motivo, sostengono i ricorrenti che la Corte di cassazione avrebbe equivocato in fatto, ritenendo che costituisca valida offerta di pagamento l'invio, senza preavviso, da parte di persona diversa dal debitore, di una raccomandata il cui contenuto era ignoto ai destinatari, che non l'avevano ritirata perché assenti, e che era stata verosimilmente respinta al mittente. 2. 1. Il motivo è inammissibile.
Come risulta dal tenore della prospettazione, viene infatti denunciato un preteso errore di giudizio circa la qualificazione di un determinato comportamento del debitore come offerta non formale di pagamento.
Ed è pacifico che non possono essere ricondotti nell'ambito dell'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n.4, c.p.c. gli errori di apprezzamento, di valutazione e di giudizio (v., per tutte, sent. n. 9416/97). Deducono infine i ricorrenti che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che l'applicazione della clausola risolutiva espressa era stata invocata dal locatori soltanto con la comparsa conclusionale del giudizio di appello, poiché risulta dagli atti che la richiesta di applicazione della detta clausola era stata formulata già con l'intimazione di sfratto per morosità.
3.1. Il motivo è inammissibile.
In effetti la suindicata affermazione dell'impugnata sentenza contrasta con la realtà processuale.
Va tuttavia rilevato che l'errore di fatto revocatorio deve cadere su fatti decisivi (v., per tutte, sent. n. 8118/97), mentre non assume tale rilievo, nell'economia della decisione della S.C., la questione relativa all'applicazione della clausola risolutiva espressa.
Ed infatti, una volta riconosciuta la correttezza della decisione del giudice di merito circa l'avvenuta effettuazione, da parte del debitore, in datai anteriore alla notifica dell'intimazione di sfratto, di una valida offerta informale, come tale idonea ad escludere la mora colpevole ai sensi dell'art. 1220 c.c., ed a giustificare quindi il rigetto della domanda di risoluzione per mancato pagamento dei canoni, risultava assorbita la questione concernente la richiesta, formulata con l'intimazione, di applicazione della clausola risolutiva espressa, per essere questa inoperante nel caso di accertata insussistenza della mora nel pagamento, in virtù della precedente offerta ex art. 1220 c.c.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del presente giudizio, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 21 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 1999