Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
2147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2147 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to TREDANARI MARIO , con elezione Controparte_1
di domicilio VIA ROMA N. 62 71029 TROIA , presso il difensore;
RICORRENTE contro
Controparte_2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza depositate dalla ricorrente il
12.05.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 30/04/2024 , ha chiesto la pronuncia della Controparte_1
separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto matrimonio in Controparte_2
Troia in data 16-07-2011, precisando che dalla detta unione erano nati due figli ( Persona_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...]) e deducendo, a Persona_2
fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa dei comportamenti del marito contrari ai doveri del matrimonio matrimonio, caratterizzati
Parte ricorrente ha chiesto, dunque, pronunciarsi la separazione con addebito al marito, con collocazione prevalente dei figli presso la madre, assegnazione della casa coniugale, affido esclusivo dei minori con la predisposizione di incontri protetti, attribuzione di un assegno a carico del resistente di euro € 900,00, di cui € 400,00 per ogni figlio e € 100,00 per la moglie.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha fissato la prima udienza al 9.09.2024, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Con ordinanza del 12.09.2024, il Giudice delegato ha constatato l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia di parte resistente, ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti e disposto accertamenti a mezzo dei Servizi Sociali e Serd competenti e ha fissato, per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa, l'udienza del 10.02.2025.
Disposto un rinvio della causa per mancata comparizione delle parti, all'udienza del 23.05.2025 il Giudice delegato, sulle conclusioni depositate dalla ricorrente con note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione. Il P.M. ha rassegnato parere favorevole il 27.05.2025.
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale proposta da parte ricorrente deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni della ricorrente sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Sull'addebito.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, deve osservarsi che l'articolo 151, co. 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali. Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice deve tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità (cfr., ex multis, Cass.
n.1224/2020).
In sostanza, l'addebito della separazione richiede la rigorosa prova sia del compimento da parte del coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio – quelli tipici previsti dall'art. 143 c.c., e quelli posti a tutela della personalità individuale di ciascun coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare ex artt. 2 e 29 Cost. – sia del nesso di causalità tra gli stessi atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Ebbene, non si ritiene sussistano nella specie le condizioni per pronunciare l'addebito della separazione a carico del resistente, in quanto la ricorrente non ha dimostrato in modo univoco e concordante l'efficacia causale dei comportamenti violativi del nel rendere intollerabile la CP_2
convivenza.
Infatti, la stessa ha rappresentato una serie di comportamenti posti in essere dal marito quali l'infedeltà, la dedizione al gioco e all'alcool, le richieste di soldi sotto la minaccia di pubblicare foto compromettenti della moglie, ma nessuna di queste condotte ha trovato adeguato ricontro probatorio (essendo stata depositata in atti solo una denuncia e richiesta di ammonimento al
Questore, mero atto di parte, che non sembra aver avuto alcun seguito, e non avendo articolato la ricorrente alcuna specifica richiesta istruttoria in tal senso), né del resto è stata provata la diretta connessione di tali agiti rispetto alla crisi coniugale. Non sembra, infatti, in punto di nesso di causalità, che vi sia stato un elemento scatenante immediatamente precedente la separazione, ma che la crisi familiare fosse risalente nel tempo e che fosse già presente una pregressa intollerabilità del rapporto (cfr., in tal senso, anche le dichiarazioni della ricorrente ai Servizi Sociali di Foggia, ove ha riferito che la relazione con il era caratterizzata da continui conflitti sin dal 2012, CP_2
anno di nascita della figlia atteso che lo stesso non accettava di svolgere il suo ruolo di Per_1
genitore; cfr. relazione dei SS del 4.02.2025, in atti). Anche con riferimento allo stato di tossicodipendenza del resistente, se può ritenersi provata la circostanza che lo stesso sia dipendente da sostanze stupefacenti (come peraltro da lui stesso ammesso dinnanzi ai Servizi
Sociali e documentato dal Serd di Lucera, giusta documentazione del 10.01.2025 in atti), e tale condizione certamente può essere valutata ai fini dell'affido dei minori, non vi è, invece, prova del nesso causale rispetto alla separazione, trattandosi di condizione risalente sin dai primi anni del matrimonio.
Conclusivamente la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, in quanto non sufficientemente suffragata da idonea prova, va rigettata.
Sui provvedimenti in relazione ai figli minori.
L'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 29999/2020; Cass. n. 18867/2011).
Orbene, nel caso in esame, ritiene questo Collegio che siano emerse valide ragioni che rendono necessario derogare allo schema di affidamento condiviso.
Anzitutto, va tenuto in considerazione il disinteresse manifestato dal resistente, il quale non ha neanche inteso costituirsi nel presente giudizio a fronte delle gravi allegazioni della ricorrente . La condotta processuale posta in essere dal è sintomatica di un disinteresse per il fattivo CP_2
esercizio della responsabilità genitoriale e rivelatore di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore.
Inoltre, deve valutarsi negativamente la circostanza che il padre – come dallo stesso affermato anche dinnanzi ai Servizi Sociali (cfr. rel. 4.02.2025, ove si dà atto che il ha esordito CP_2
dichiarando di essere un “tossico” ed essere affetto da “sex addiction”) – fa uso di sostanze stupefacenti e che non consta allo stato che lo stesso abbia portato a termine con esiti favorevoli alcun programma riabilitativo. Infatti, dalla certificazione del Serd di Lucera del 10.01.2025, allegata in atti, risulta che il è stato sottoposto a un percorso riabilitativo dal 19.03.2019 al CP_2
3.05.2019, percorso interrotto volontariamente dallo stesso, e che, dopo aver effettuato due prestazioni in data 24.06.2024 e 10.07.2024, non ha intrapreso alcun percorso riabilitativo né ha più preso contatti con il Servizio.
Va poi evidenziato anche il disinteresse mostrato dal resistente con riguardo alle esigenze materiali della prole, avendo omesso di contribuire al mantenimento dei figli, come allegato dalla ricorrente in sede di udienza del 9.09.2024.
Il prolungato e volontario disinteresse del padre per le esigenze della prole, unitamente al suo attuale stato di tossicodipendenza non curato, giustificano quindi l'affidamento dei minori alla ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, per essersi occupata dei minori con continuità e responsabilità.
Tale disinteresse risulta sicuramente pregiudizievole per la crescita della prole e pertanto, tenuto conto delle scelte da affrontarsi nell'interesse dei figli minori, soprattutto scolastiche e sanitarie, nella specie deve essere disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima. All'affidamento esclusivo si accompagnerà il potere-dovere di quest'ultima di esercitare la responsabilità genitoriale e prendere le decisioni di maggior interesse nei confronti dei figli, confermandosi sul punto, pertanto, l'ordinanza del 12/09/2024.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre con i minori, in considerazione delle pregiudizievoli circostanze in ordine alle condizioni del padre come sopra emerse, si dispone che gli incontri avvengano a mezzo dei Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori (con facoltà di subdelega o collaborazione con il Consultorio familiare ove i Servizi delegati risultino sprovviste delle competenti figure), i quali predisporranno un calendario che assicuri, nel rispetto delle esigenze di vita e studio dei minori nonché compatibilmente con i mezzi dell'organo delegato, due incontri bi-settimanali dei minori con il padre, valutando se sia opportuno che, almeno gli incontri iniziali, avvengano alla presenza della madre.
Sulla assegnazione della casa familiare.
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare, con le relative pertinenze, va assegnata alla
, affinché vi abiti con i figli seco conviventi. CP_1
Sulle richieste economiche. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli.
Deve premettersi che, a norma dell'art. 156 c.c., “il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
La Suprema Corte ha chiarito che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 12196 del 16/05/2017).
Nel caso in esame, la ricorrente, di giovane età, esercita la professione di insegnante sin dal 2016, con uno stipendio di circa 800,00 euro mensili, e pertanto dispone di mezzi che le consentono di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, tenuto anche conto delle esigue condizioni economiche del resistente e del presumibile tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
La domanda di mantenimento della ricorrente va dunque rigettata.
In ordine al mantenimento dei minori, tenuto conto della condizione economica della ricorrente e del resistente (il quale, allo stato, non risulta avere un'occupazione lavorativa stabile, anche a causa del suo stato di tossicodipendenza) e considerate le presumibili esigenze dei figli, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in complessivi euro 300,00 (euro 150,00 a figlio), in misura analoga a quella già stabilita in sede provvisoria, l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei due figli minori. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Alla madre, genitore affidatario esclusivo, spetta la percezione del 100% dell'A.U.U. spettante per i figli come per legge.
Sulle spese.
In considerazione dell'esito della lite (con parziale accoglimento delle richieste della ricorrente), della pronuncia costitutiva sullo status e della contumacia del resistente, nulla va disposto in merito alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
, i quali hanno contratto matrimonio 16-07-2011, in Troia;
[...]
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Troia (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 19 , parte II, serie A);
3. rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
4. rigetta la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente;
5. affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
la madre avrà sia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui minori, sia il potere- dovere di adottare le decisioni di maggiore interesse per i figli;
6. assegna a la casa familiare, sita in Foggia, via Montegrappa 44, con le Controparte_1
relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme ai figli seco conviventi;
7. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a mezzo dei Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori (con facoltà di subdelega o collaborazione con il Consultorio familiare ove i Servizi delegati risultino sprovviste delle competenti figure), i quali predisporranno un calendario che assicuri, nel rispetto delle esigenze di vita e studio dei minori nonché compatibilmente con i mezzi dell'organo delegato, due incontri bi- settimanali dei minori con il padre, valutando se sia opportuno che, almeno gli incontri iniziali, avvengano alla presenza della madre;
8. pone, con decorrenza dalla domanda, a carico del , l'obbligo di contribuire al CP_2
mantenimento dei due figli minori, versando alla , entro il 5 di ciascun mese la CP_1 somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli;
autorizza la madre (genitore affidatario esclusivo) a richiedere e percepire il 100% dell'A.U.U. spettante per i figli come per legge;
9. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 12/06/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro