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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2340/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2340/2024 promossa da:
Parte_1 C.F. nata a [...], il [...], residente C.F._1 in Rivoli (TO), Vicolo San Pietro n. 16/05, rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Alessandro MEREGAGLIA (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Torino, C.so Stati Uniti n.57 p
- ricorrente- nei confronti di
Controparte_1 C.F. , nato a [...], il [...], residente C.F._3 a Sa ), in Via Chivasso n.67
- convenuto non costituito – e con l'intervento del Pubblico Ministero del 13-16.12.2024 in atti Assegnata a sentenza all'udienza in data 11.12.2024 sulle infrascritte conclusioni delle parti. Oggetto: interdizione. Conclusioni delle Parti Per il ricorrente pronunciarsi l'interdizione del convenuto Per il P.M. vistati gli atti in data 13-16.12.2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo ritualmente notificato parte ricorrente ha richiesto l'interdizione del convenuto, proprio padre, per incapacità di intendere e volere dello stesso. All'udienza del 11.12.2024 il Giudice ha proceduto all'esame del convenuto, come emerge dal relativo verbale: “(…) Oggi 11 dicembre 2024, alle ore 13.15 innanzi al dott. Alberto Angelo Balzani in Tribunale di Ivrea in aula designata ZI come indicata nei locali del Tribunale da apposita cartellonistica, sono comparsi: Per Parte ricorrente l'Avv. Alessandro Meregaglia con la parte personalmente comparsa . La parte dà atto che fuori in cortile del Tribunale in Parte_1 ambulanza vi è il convenuto. Il GR si reca fuori nel cortile e in ambulanza vi è la parte resistente Sig. che si trova in ambulanza in sedia a rotelle, identificato a mezzo CI Controparte_1 Numero_1 rilasciata dal Comune di San Benigno. Il convenuto appare soporoso e assorto nei suoi pensieri.
pagina 1 di 3 Il GR verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo al convenuto procede all'esame del sig.
che dichiara: Pt_1 D: che giorno è oggi? R: lunedì poi pronuncia parole incomprensilbili D. in che stagione siamo? R: non ridponde D: quanto fa 100 per due? R: non risponde D: che moneta si usa? R. non rispone, poi sorride e dice “San Benigno”. All'esito parte ricorrente richiede la nomina del tutore provvisorio Il GR dato atto e rilevata la necessità della nomina di tutore provvisorio per il conveuto nomina ex art. 473 bis 55 cpc tutore provvisorio a la di lui figlia , Controparte_1 Parte_1 C.F. na o Canavese ( C.F._1 Rivoli (TO), Vicolo San Pietro n. 16/05 Cell 3479021943 Manda alla cancelleria per comunicazione al GT e per tutte le incombenze di competenza. Il GR invita la parte ricorrente alla discussione e parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con rinuncia ai termini Il Giudice Relatore Dato atto rimette la causa in decisione al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio senza termini. Trasmette gli atti al PM per le Sue conclusioni Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Verbale chiuso ore 13.21”
* * * All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, le condizioni psichiche del convenuto sono ictu oculi apparse gravi e del tutto compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. Egli non ha proferito parola, rispondendo soltanto in un paio di occasioni con parole incomprensibili e del tutto avulse dal contesto (alla domanda quale moneta si usasse avendo ad esempio risposto col nome del paese di San Benigno). È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicendo non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo collegabile alla patologia da cui è affetto. La certificazione allegata comprova ulteriormente l'infermità mentale del convenuto, cfr doc. 2 attoreo recante certificato del dott. specialista in neurologia che Persona_1 ha diagnosticato un deterioramento cognit . Alla luce del quadro testé delineato appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi in capo all'interdicendo, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione della parte convenuta. Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare la persona convenuta in modo adeguato, in quanto ella è totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non è in grado di provvedere da sola alle esigenze del quotidiano. Nella specie, il convenuto, in relazione all'attuale situazione psico/fisica da cui è affetto, non è in grado di compiere alcun atto per la gestione dei propri interessi, risultando totalmente incapace;
con la conseguenza che l'apertura di una Amministrazione di pagina 2 di 3 Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela alla convenuta, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti della medesima. Nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale
“incapacitazione” del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla parte convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia mentale accertata in capo alla parte convenuta, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della assoluta incapacità del convenuto stessa di collaborare con una figura alla quale sia affidato il compito della sua curatela o amministrazione. La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione della parte convenuta alla domanda di interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina definitiva del tutore e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza, rappresentando l'avvenuta nomina a tutore provvisorio della sig.ra Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
- Dichiara l'interdizione di C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3 Benigno Canavese (TO), il 25.12.1930, residente a [...]. Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 12.2.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2340/2024 promossa da:
Parte_1 C.F. nata a [...], il [...], residente C.F._1 in Rivoli (TO), Vicolo San Pietro n. 16/05, rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Alessandro MEREGAGLIA (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Torino, C.so Stati Uniti n.57 p
- ricorrente- nei confronti di
Controparte_1 C.F. , nato a [...], il [...], residente C.F._3 a Sa ), in Via Chivasso n.67
- convenuto non costituito – e con l'intervento del Pubblico Ministero del 13-16.12.2024 in atti Assegnata a sentenza all'udienza in data 11.12.2024 sulle infrascritte conclusioni delle parti. Oggetto: interdizione. Conclusioni delle Parti Per il ricorrente pronunciarsi l'interdizione del convenuto Per il P.M. vistati gli atti in data 13-16.12.2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo ritualmente notificato parte ricorrente ha richiesto l'interdizione del convenuto, proprio padre, per incapacità di intendere e volere dello stesso. All'udienza del 11.12.2024 il Giudice ha proceduto all'esame del convenuto, come emerge dal relativo verbale: “(…) Oggi 11 dicembre 2024, alle ore 13.15 innanzi al dott. Alberto Angelo Balzani in Tribunale di Ivrea in aula designata ZI come indicata nei locali del Tribunale da apposita cartellonistica, sono comparsi: Per Parte ricorrente l'Avv. Alessandro Meregaglia con la parte personalmente comparsa . La parte dà atto che fuori in cortile del Tribunale in Parte_1 ambulanza vi è il convenuto. Il GR si reca fuori nel cortile e in ambulanza vi è la parte resistente Sig. che si trova in ambulanza in sedia a rotelle, identificato a mezzo CI Controparte_1 Numero_1 rilasciata dal Comune di San Benigno. Il convenuto appare soporoso e assorto nei suoi pensieri.
pagina 1 di 3 Il GR verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo al convenuto procede all'esame del sig.
che dichiara: Pt_1 D: che giorno è oggi? R: lunedì poi pronuncia parole incomprensilbili D. in che stagione siamo? R: non ridponde D: quanto fa 100 per due? R: non risponde D: che moneta si usa? R. non rispone, poi sorride e dice “San Benigno”. All'esito parte ricorrente richiede la nomina del tutore provvisorio Il GR dato atto e rilevata la necessità della nomina di tutore provvisorio per il conveuto nomina ex art. 473 bis 55 cpc tutore provvisorio a la di lui figlia , Controparte_1 Parte_1 C.F. na o Canavese ( C.F._1 Rivoli (TO), Vicolo San Pietro n. 16/05 Cell 3479021943 Manda alla cancelleria per comunicazione al GT e per tutte le incombenze di competenza. Il GR invita la parte ricorrente alla discussione e parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con rinuncia ai termini Il Giudice Relatore Dato atto rimette la causa in decisione al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio senza termini. Trasmette gli atti al PM per le Sue conclusioni Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Verbale chiuso ore 13.21”
* * * All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, le condizioni psichiche del convenuto sono ictu oculi apparse gravi e del tutto compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. Egli non ha proferito parola, rispondendo soltanto in un paio di occasioni con parole incomprensibili e del tutto avulse dal contesto (alla domanda quale moneta si usasse avendo ad esempio risposto col nome del paese di San Benigno). È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicendo non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo collegabile alla patologia da cui è affetto. La certificazione allegata comprova ulteriormente l'infermità mentale del convenuto, cfr doc. 2 attoreo recante certificato del dott. specialista in neurologia che Persona_1 ha diagnosticato un deterioramento cognit . Alla luce del quadro testé delineato appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi in capo all'interdicendo, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione della parte convenuta. Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare la persona convenuta in modo adeguato, in quanto ella è totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non è in grado di provvedere da sola alle esigenze del quotidiano. Nella specie, il convenuto, in relazione all'attuale situazione psico/fisica da cui è affetto, non è in grado di compiere alcun atto per la gestione dei propri interessi, risultando totalmente incapace;
con la conseguenza che l'apertura di una Amministrazione di pagina 2 di 3 Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela alla convenuta, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti della medesima. Nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale
“incapacitazione” del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla parte convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia mentale accertata in capo alla parte convenuta, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della assoluta incapacità del convenuto stessa di collaborare con una figura alla quale sia affidato il compito della sua curatela o amministrazione. La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione della parte convenuta alla domanda di interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina definitiva del tutore e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza, rappresentando l'avvenuta nomina a tutore provvisorio della sig.ra Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
- Dichiara l'interdizione di C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3 Benigno Canavese (TO), il 25.12.1930, residente a [...]. Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 12.2.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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