Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950.