TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 354/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 11/02/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. BRAGHINI SALVATORE;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. BRAGHINI SALVATORE si riporta al ricorso e alle note conclusive, osservando che la ricorrente è ancora inserita nel sistema scolastico come si evince dalla contratto di supplenza per l'a.s. 2024/2025 con l'Istituto di Raiano. Precisa le conclusioni come da note conclusive, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere solo sulla domanda relativa ai 24 CFU.
Il Giudice dato atto della costituzione del
[...]
Controparte_3
, con memoria
[...] depositata il 2.7.2023, ne revoca la contumacia dichiarata con ordinanza a verbale del
28.6.2023.
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni della parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 354/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 354/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Braghini
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
[...]
con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/02/2025, la ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
Pag. 2 di 16 adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi Parte_1
sentir accertare il possesso del titolo abilitante all'insegnamento, poiché in possesso del diploma di laurea e dei 24 Crediti Formativi Universitari (di seguito CFU), con conseguente inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (di seguito GPS) e nella II fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di L'Aquila; nonché per ivi sentir sentire accertare il suo diritto all'assegnazione della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del
Docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli aa.ss. dal 2016/2017 al 2019/2020 e per l'a.s. 2022/2023 e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
alla corresponsione in suo favore dell'importo nominale complessivo di
[...]
€ 2.500,00.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di aver prestato servizio come docente supplente in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- nel periodo 3.11.2016 al 30.06.2017 presso l'Istituto Comprensivo di Navelli, per complessive 2 ore settimanali e, nello stesso anno scolastico, nel periodo dal
05.11.2016 al 30.06.2017 presso l'Istituto Comprensivo “Umberto Postiglione”, per complessive 6 ore settimanali;
- nel periodo 05.10.2017 al 30.06.2018 presso il medesimo Istituto Comprensivo
“Umberto Postiglione”, per complessive 18 ore settimanali;
- nel periodo 06.11.2018 al 30.06.2019 presso l'Istituto “Alda Merini”, per complessive 9 ore settimanali;
- nel periodo 26.09.2019 al 30.06.2020 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore
“Patini - Liberatore” di Castel di Sangro, per complessive 18 ore settimanali;
- nel periodo 27.10.2022 al 30.06.2023 presso l'Istituto Comprensivo “San
Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi, per complessive 5 ore settimanali.
Per quanto attiene a tale seconda domanda, nello specifico, la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. - dell'esclusione dei docenti a
Pag. 3 di 16 tempo determinato dal beneficio della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la
Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e del successivo D.P.C.M. 28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (cioè, assunti a tempo indeterminato).
Si costituivano tardivamente il
[...]
[...]
Controparte_4
, con memoria depositata il 02.07.2023, resistendo al ricorso e
[...]
chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dato atto della cessazione della materia del contendere sulla domanda del ricorrente volta al riconoscimento del possesso del titolo abilitante all'insegnamento costituito dai diplomi di laurea unitamente ai 24 CFU, con conseguente inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Scuola Secondaria di I e II grado della Provincia di valide per gli anni CP_2
scolastici 2022-2024.
Nelle note conclusive depositate, infatti, la ha rappresentato di non Parte_1 avere più interesse alla domanda di riconoscimento dell'abilitazione ai fini dell'insegnamento delle GPS peraltro non più vigenti (2022/2024), avendo avuto accesso al percorso abilitante da 30 CFU.
Pur dandosi atto della cessata materia del contendere su tale domanda deve, in ogni caso, vagliarsene la fondatezza ai fini della regolamentazione delle spese.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario. Secondo costante giurisprudenza, infatti, ai fini dell'individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola all'inserimento delle graduatorie ad esaurimento, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio;
così, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale e normativo, e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, la graduatoria, l'accertamento del diritto del ricorrente
Pag. 4 di 16 all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al
Giudice Amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che tale inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice Ordinario (v. ex pluribus
Cass., SS.UU., 23.4.2020, n. 8098; Cass., SS.UU., 26.6.2019, n. 17123, quest'ultima applicando il predetto principio ed affermando la giurisdizione ordinaria in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento in II fascia delle
Graduatorie d'Istituto sul presupposto dell'asserita equipollenza del proprio titolo ai titoli utili per la collocazione in quella fascia direttamente scaturente dalla legge;
v. anche Trib. Roma, Sez. III, 22.3.2022);
A questo proposito, la ha segnatamente agito per far valere il proprio Parte_1 diritto all'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle
Graduatorie d'Istituto, e chiedendo in via incidentale l'eventuale disapplicazione dell'atto regolamentare presupposto (ordinanza del n. 60 del 10.7.2020 e CP_1 ordinanza del n. 112 del 06.05.2022), sull'assunto che tale diritto CP_1
discenda direttamente dalla legge, ossia, in primis, dagli artt. 1, comma 110, legge n.
107/2015 e dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 59/2017, là ove tali disposizioni hanno consentito l'accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti di ruolo anche ai soggetti muniti dei 24 CFU.
La questione dell'equiparazione del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24
CFU all'abilitazione all'insegnamento ha condotto, senza dubbio, a soluzioni diametralmente opposte nella giurisprudenza di merito di numerosi Tribunali. Tuttavia, deve darsi atto del recente consolidarsi di un indirizzo di segno negativo ormai prevalente nelle Corti territoriali (ex pluribus C.App. Roma, Sez. Lav., 14.6.2023;
C.App. Catanzaro, Sez. Lav., 15.3.2023; C.App. Milano, Sez. Lav., 14.6.2022; C.App.
Brescia, Sez. Lav., 7.6.2022; C.App. Firenze, Sez. Lav., 11.3.2022; C.App. Torino, Sez.
Lav. 7.6.2021), al quale si ritiene, re melius perpensa, di aderire.
Pag. 5 di 16 In particolare, l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015 (recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), stabilisce che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma
114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.
Il D.Lgs. n. 59/2017, nel dare attuazione alla legge delega n. 107/2017, fissa la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi, prevedendo, quale requisito di accesso ai concorsi di cui all'art. 1, comma 114, legge n. 107/2015, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto della laurea e dei 24
CFU; che l'art. 5, D.Lgs. ult. cit., in particolare, così dispone:
“
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e delle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico- pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
Pag. 6 di 16 a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del , sono, altresì, Controparte_5
individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24
CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Pag. 7 di 16 Le norme poc'anzi citate hanno, quindi, previsto, come per i docenti abilitati, anche per i titolari di laurea (o degli altri diplomi indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 59/2017) la possibilità di accedere ai concorsi per l'assunzione in ruolo.
Tuttavia, da ciò non è desumibile una generale equipollenza del possesso dei 24 CFU rispetto al titolo abilitante all'insegnamento, in particolare, ai diversi fini dell'accesso alla I Fascia delle GPS, dalla quale l'Amministrazione attinge per conferire direttamente incarichi di supplenza.
In particolare, si è evidenziato che un conto è prevedere che il possesso congiunto di laurea e dei 24 CFU consenta l'accesso ad una prova selettiva, diverso è valutare i medesimi titoli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato, inserimento che consente immediatamente (senza passare attraverso l'espletamento delle prove che invece caratterizzano la procedura concorsuale)
l'esercizio dell'attività di insegnamento, sia pure a termine. Supporta, peraltro, tali conclusioni il dato letterale del citato comma 4-ter, dell'art. 5, D.Lgs. n. 59/2017, là ove prevede che il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso;
pertanto, se è il superamento del concorso con punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere senz'altro che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU valga di per sé a conferire l'abilitazione in parola;
piuttosto, il possesso di laurea e 24 CFU costituisce una mera condizione per l'accesso alle prove concorsuali in questione.
In altri termini, il concorso consente ai partecipanti che siano già in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento, ove si classifichino tra i vincitori, di accedere al ruolo (e quindi di essere assunti a tempo indeterminato); mentre consente ai partecipanti non abilitati all'insegnamento, in possesso della laurea e dei 24 CFU, di conseguire l'immissione in ruolo ove si classifichino tra i vincitori, oppure di ottenere l'abilitazione all'insegnamento, ove pur non collocandosi in posizione utile nella graduatoria concorsuale, ottengano comunque il punteggio minimo previsto dalla legge.
In conclusione, mentre l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2017, si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso, senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, l'art. 5, D.Lgs. n. 59/2017, lungi dallo stabilire che nel genere più ampio
Pag. 8 di 16 dei titoli abilitanti sono ricompresi anche i 24 CFU che seguono la laurea magistrale, mantiene la differenza tra titoli abilitanti e possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso per il reclutamento di ruolo.
Tali conclusioni neppure si pongono in contrasto con le norme e i principi di rango eurounitario. La disciplina dei titoli abilitanti rimane, infatti, competenza dell'ordinamento nazionale, in quanto i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e di reclutamento, limitandosi al più ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti;
in particolare, la
Direttiva 2005/36/CE, relativa al “riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri”, se, da un lato, impone di “tener conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede”, dall'altro lato, espressamente chiarisce che
“tale regime generale di riconoscimento” non impedisce che “uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale”.
Orbene, nel caso che occupa, la non dispone dell'abilitazione Parte_1 all'insegnamento, essendo in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU sic et simpliciter.
Diversamente, la domanda della ricorrente volta all'accertamento del suo diritto all'assegnazione della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del
Docente di cui alla legge n. 107/2015 è fondata e merita accoglimento.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
Pag. 9 di 16 La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se è così, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento (Cons. St., Sez. VII, 18.3.2022, n. 1842).
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
Pag. 10 di 16 determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della Carta Docenti deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e CP_1 di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
In sintesi, il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a termine si pone in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari, proprio perché la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e perché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo
Pag. 11 di 16 determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, ne discende che il mancato riconoscimento della carta.
Sulla questione del riconoscimento del beneficio in questione anche ai docenti a tempo determinato è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Lav. 27.10.2023, n.
29961), la quale ha chiarito, in primo luogo, che la Carta Docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta certamente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale (31 agosto) o con incarico di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno).
Al riguardo, la S.C. rileva che l'avere il legislatore riferito quel beneficio allo “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, essendo proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve allora indirizzarsi – prosegue la richiamata pronuncia – verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo.
In tal senso, il criterio di riferimento va ravvisato nell'art. 4, legge n. 124/1999, che, al primo comma, individua le supplenze destinate “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico” (c.d. organico di diritto), ossia alle supplenze annuali, conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). In tal caso il richiamo all'annualità della supplenza, intesa nel senso di annualità didattica, è esplicitato dalla stessa norma.
Accanto ad esse, tuttavia, vanno considerate anche le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), di cui al successivo comma 2, destinate
“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di
Pag. 12 di 16 fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”
(c.d. organico di fatto).
In entrambi i casi, si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla
Carta Docenti in modo identico a quanto previsto per i docenti di ruolo.
Ne discende che l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, legge n. 124/1999), anche a tali docenti spettando il beneficio in questione in misura piena.
Nel caso che occupa è pacifico che il beneficio della Carta Docenti è stato richiesto dalla ricorrente in relazione agli anni scolastici (aa.ss. dal 2016/2017 al 2019/2020 e per l'a.s. 2022/2023) in cui alla stessa sono stati conferiti incarichi di supplenza riconducibili alle tipologie di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999, ossia a supplenze, per la copertura di posti su organico di fatto (non vacanti, ma disponibili), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto, con la precisazione, tuttavia, che ciò che la ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav.
12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Pag. 13 di 16 Anche tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di merito, è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità nella richiamata pronuncia del 2023, tuttavia con ulteriori precisazioni per quanto attiene ai docenti fuoriusciti dal circuito del sistema scolastico pubblico.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato la centralità della destinazione della somma oggetto del beneficio a specifiche tipologie di acquisiti e non ad altri. Lo scopo o funzione formativa sono assolutamente qualificanti, di tal che, ove si attribuisse al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Il docente (rimasto nel sistema scolastico) può pertanto solo esperire un'azione di esatto adempimento nei confronti del Controparte_1 per ottenere l'attribuzione della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, non suscettibile tuttavia di monetizzazione.
Sebbene, poi, il sorgere del diritto sia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività didattica nell'anno di riferimento, nulla osta a che la fruizione del beneficio avvenga negli anni successivi.
La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa, infatti, che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Del resto, tale fruizione successiva risponde ad un interesse all'adempimento anche del datore di lavoro proprio in ragione del permanere delle esigenze formative del docente.
Quanto sin qui osservato in ordine all'esperibilità di un'azione di esatto adempimento è tuttavia valido per il docente che sia rimasto in servizio presso l'Amministrazione scolastica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la Carta non è più fruibile e quindi si realizza l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Pag. 14 di 16 In tale ultima ipotesi, si realizza una sopravvenuta impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione, con la precisazione, tuttavia, che la cessazione dal servizio va ricollegata alla cancellazione definitiva del docente precario dalle graduatorie e non già alla mera cessazione della supplenza (la quale non implica uscita dal sistema scolastico).
Per tale ipotesi, la richiamata pronuncia di legittimità ha, in effetti, riconosciuto che l'unico rimedio a disposizione del docente (fuoriuscito dal circuito del sistema scolastico pubblico) è quello risarcitorio (per equivalente) rispetto ad un pregiudizio derivante dalla perdita di chance formativa o dalla menomazione non patrimoniale della professionalità, pregiudizio che – secondo la S.C. – va allegato da chi agisca, secondo i principi generali, per quanto, oltre alla possibilità della prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa nella misura più adeguata al caso concreto
(tenendo conto, ad esempio, della durata della permanenza nel sistema scolastico) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di qualche concreto maggior pregiudizio.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente è inserita nel sistema scolastico pubblico, avendo la stessa allegato e documentato di prestare servizio, nell'a.s. corrente
(2024/2025), presso l'Istituto Comprensivo di Raiano, con decorrenza dall'1.9.2024 al
30.6.2025.
D'altra parte, essendo stato il diritto del docente precario al riconoscimento della Carta negato in radice dalla norma di diritto interno disapplicata, neppure può imputarsi alla ricorrente un inadempimento dell'obbligo formativo (che, seguendo l'assunto del convenuto, le stesse avrebbero dovuto assolvere con anticipazione a CP_1
proprie spese) ovvero la mancata presentazione a suo tempo della richiesta del beneficio
(possibilità che invece non era preclusa ai docenti a tempo indeterminato, di guisa che nessuna discriminazione alla rovescia può ritenersi ravvisabile).
Considerata la reciproca soccombenza le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 15 di 16 - dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento del possesso del titolo abilitante all'insegnamento costituito dai diplomi di laurea congiunti unitamente ai 24 CFU e del conseguente diritto all'inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali di Supplenza e nella
II fascia delle Graduatorie d'Istituto, valide per gli aa.ss. 2022-2024;
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio previsto Parte_1
dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) per l'anno scolastico
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2022/2023;
- compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Avezzano, l'11 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 16 di 16
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 354/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 11/02/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. BRAGHINI SALVATORE;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. BRAGHINI SALVATORE si riporta al ricorso e alle note conclusive, osservando che la ricorrente è ancora inserita nel sistema scolastico come si evince dalla contratto di supplenza per l'a.s. 2024/2025 con l'Istituto di Raiano. Precisa le conclusioni come da note conclusive, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere solo sulla domanda relativa ai 24 CFU.
Il Giudice dato atto della costituzione del
[...]
Controparte_3
, con memoria
[...] depositata il 2.7.2023, ne revoca la contumacia dichiarata con ordinanza a verbale del
28.6.2023.
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni della parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 354/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 354/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Braghini
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
[...]
con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/02/2025, la ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
Pag. 2 di 16 adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi Parte_1
sentir accertare il possesso del titolo abilitante all'insegnamento, poiché in possesso del diploma di laurea e dei 24 Crediti Formativi Universitari (di seguito CFU), con conseguente inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (di seguito GPS) e nella II fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di L'Aquila; nonché per ivi sentir sentire accertare il suo diritto all'assegnazione della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del
Docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli aa.ss. dal 2016/2017 al 2019/2020 e per l'a.s. 2022/2023 e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
alla corresponsione in suo favore dell'importo nominale complessivo di
[...]
€ 2.500,00.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di aver prestato servizio come docente supplente in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- nel periodo 3.11.2016 al 30.06.2017 presso l'Istituto Comprensivo di Navelli, per complessive 2 ore settimanali e, nello stesso anno scolastico, nel periodo dal
05.11.2016 al 30.06.2017 presso l'Istituto Comprensivo “Umberto Postiglione”, per complessive 6 ore settimanali;
- nel periodo 05.10.2017 al 30.06.2018 presso il medesimo Istituto Comprensivo
“Umberto Postiglione”, per complessive 18 ore settimanali;
- nel periodo 06.11.2018 al 30.06.2019 presso l'Istituto “Alda Merini”, per complessive 9 ore settimanali;
- nel periodo 26.09.2019 al 30.06.2020 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore
“Patini - Liberatore” di Castel di Sangro, per complessive 18 ore settimanali;
- nel periodo 27.10.2022 al 30.06.2023 presso l'Istituto Comprensivo “San
Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi, per complessive 5 ore settimanali.
Per quanto attiene a tale seconda domanda, nello specifico, la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. - dell'esclusione dei docenti a
Pag. 3 di 16 tempo determinato dal beneficio della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la
Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e del successivo D.P.C.M. 28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (cioè, assunti a tempo indeterminato).
Si costituivano tardivamente il
[...]
[...]
Controparte_4
, con memoria depositata il 02.07.2023, resistendo al ricorso e
[...]
chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dato atto della cessazione della materia del contendere sulla domanda del ricorrente volta al riconoscimento del possesso del titolo abilitante all'insegnamento costituito dai diplomi di laurea unitamente ai 24 CFU, con conseguente inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Scuola Secondaria di I e II grado della Provincia di valide per gli anni CP_2
scolastici 2022-2024.
Nelle note conclusive depositate, infatti, la ha rappresentato di non Parte_1 avere più interesse alla domanda di riconoscimento dell'abilitazione ai fini dell'insegnamento delle GPS peraltro non più vigenti (2022/2024), avendo avuto accesso al percorso abilitante da 30 CFU.
Pur dandosi atto della cessata materia del contendere su tale domanda deve, in ogni caso, vagliarsene la fondatezza ai fini della regolamentazione delle spese.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario. Secondo costante giurisprudenza, infatti, ai fini dell'individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola all'inserimento delle graduatorie ad esaurimento, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio;
così, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale e normativo, e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, la graduatoria, l'accertamento del diritto del ricorrente
Pag. 4 di 16 all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al
Giudice Amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che tale inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice Ordinario (v. ex pluribus
Cass., SS.UU., 23.4.2020, n. 8098; Cass., SS.UU., 26.6.2019, n. 17123, quest'ultima applicando il predetto principio ed affermando la giurisdizione ordinaria in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento in II fascia delle
Graduatorie d'Istituto sul presupposto dell'asserita equipollenza del proprio titolo ai titoli utili per la collocazione in quella fascia direttamente scaturente dalla legge;
v. anche Trib. Roma, Sez. III, 22.3.2022);
A questo proposito, la ha segnatamente agito per far valere il proprio Parte_1 diritto all'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle
Graduatorie d'Istituto, e chiedendo in via incidentale l'eventuale disapplicazione dell'atto regolamentare presupposto (ordinanza del n. 60 del 10.7.2020 e CP_1 ordinanza del n. 112 del 06.05.2022), sull'assunto che tale diritto CP_1
discenda direttamente dalla legge, ossia, in primis, dagli artt. 1, comma 110, legge n.
107/2015 e dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 59/2017, là ove tali disposizioni hanno consentito l'accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti di ruolo anche ai soggetti muniti dei 24 CFU.
La questione dell'equiparazione del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24
CFU all'abilitazione all'insegnamento ha condotto, senza dubbio, a soluzioni diametralmente opposte nella giurisprudenza di merito di numerosi Tribunali. Tuttavia, deve darsi atto del recente consolidarsi di un indirizzo di segno negativo ormai prevalente nelle Corti territoriali (ex pluribus C.App. Roma, Sez. Lav., 14.6.2023;
C.App. Catanzaro, Sez. Lav., 15.3.2023; C.App. Milano, Sez. Lav., 14.6.2022; C.App.
Brescia, Sez. Lav., 7.6.2022; C.App. Firenze, Sez. Lav., 11.3.2022; C.App. Torino, Sez.
Lav. 7.6.2021), al quale si ritiene, re melius perpensa, di aderire.
Pag. 5 di 16 In particolare, l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015 (recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), stabilisce che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma
114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.
Il D.Lgs. n. 59/2017, nel dare attuazione alla legge delega n. 107/2017, fissa la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi, prevedendo, quale requisito di accesso ai concorsi di cui all'art. 1, comma 114, legge n. 107/2015, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto della laurea e dei 24
CFU; che l'art. 5, D.Lgs. ult. cit., in particolare, così dispone:
“
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e delle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico- pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
Pag. 6 di 16 a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del , sono, altresì, Controparte_5
individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24
CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Pag. 7 di 16 Le norme poc'anzi citate hanno, quindi, previsto, come per i docenti abilitati, anche per i titolari di laurea (o degli altri diplomi indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 59/2017) la possibilità di accedere ai concorsi per l'assunzione in ruolo.
Tuttavia, da ciò non è desumibile una generale equipollenza del possesso dei 24 CFU rispetto al titolo abilitante all'insegnamento, in particolare, ai diversi fini dell'accesso alla I Fascia delle GPS, dalla quale l'Amministrazione attinge per conferire direttamente incarichi di supplenza.
In particolare, si è evidenziato che un conto è prevedere che il possesso congiunto di laurea e dei 24 CFU consenta l'accesso ad una prova selettiva, diverso è valutare i medesimi titoli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato, inserimento che consente immediatamente (senza passare attraverso l'espletamento delle prove che invece caratterizzano la procedura concorsuale)
l'esercizio dell'attività di insegnamento, sia pure a termine. Supporta, peraltro, tali conclusioni il dato letterale del citato comma 4-ter, dell'art. 5, D.Lgs. n. 59/2017, là ove prevede che il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso;
pertanto, se è il superamento del concorso con punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere senz'altro che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU valga di per sé a conferire l'abilitazione in parola;
piuttosto, il possesso di laurea e 24 CFU costituisce una mera condizione per l'accesso alle prove concorsuali in questione.
In altri termini, il concorso consente ai partecipanti che siano già in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento, ove si classifichino tra i vincitori, di accedere al ruolo (e quindi di essere assunti a tempo indeterminato); mentre consente ai partecipanti non abilitati all'insegnamento, in possesso della laurea e dei 24 CFU, di conseguire l'immissione in ruolo ove si classifichino tra i vincitori, oppure di ottenere l'abilitazione all'insegnamento, ove pur non collocandosi in posizione utile nella graduatoria concorsuale, ottengano comunque il punteggio minimo previsto dalla legge.
In conclusione, mentre l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2017, si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso, senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, l'art. 5, D.Lgs. n. 59/2017, lungi dallo stabilire che nel genere più ampio
Pag. 8 di 16 dei titoli abilitanti sono ricompresi anche i 24 CFU che seguono la laurea magistrale, mantiene la differenza tra titoli abilitanti e possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso per il reclutamento di ruolo.
Tali conclusioni neppure si pongono in contrasto con le norme e i principi di rango eurounitario. La disciplina dei titoli abilitanti rimane, infatti, competenza dell'ordinamento nazionale, in quanto i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e di reclutamento, limitandosi al più ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti;
in particolare, la
Direttiva 2005/36/CE, relativa al “riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri”, se, da un lato, impone di “tener conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede”, dall'altro lato, espressamente chiarisce che
“tale regime generale di riconoscimento” non impedisce che “uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale”.
Orbene, nel caso che occupa, la non dispone dell'abilitazione Parte_1 all'insegnamento, essendo in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU sic et simpliciter.
Diversamente, la domanda della ricorrente volta all'accertamento del suo diritto all'assegnazione della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del
Docente di cui alla legge n. 107/2015 è fondata e merita accoglimento.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
Pag. 9 di 16 La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se è così, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento (Cons. St., Sez. VII, 18.3.2022, n. 1842).
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
Pag. 10 di 16 determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della Carta Docenti deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e CP_1 di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
In sintesi, il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a termine si pone in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari, proprio perché la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e perché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo
Pag. 11 di 16 determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, ne discende che il mancato riconoscimento della carta.
Sulla questione del riconoscimento del beneficio in questione anche ai docenti a tempo determinato è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Lav. 27.10.2023, n.
29961), la quale ha chiarito, in primo luogo, che la Carta Docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta certamente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale (31 agosto) o con incarico di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno).
Al riguardo, la S.C. rileva che l'avere il legislatore riferito quel beneficio allo “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, essendo proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve allora indirizzarsi – prosegue la richiamata pronuncia – verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo.
In tal senso, il criterio di riferimento va ravvisato nell'art. 4, legge n. 124/1999, che, al primo comma, individua le supplenze destinate “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico” (c.d. organico di diritto), ossia alle supplenze annuali, conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). In tal caso il richiamo all'annualità della supplenza, intesa nel senso di annualità didattica, è esplicitato dalla stessa norma.
Accanto ad esse, tuttavia, vanno considerate anche le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), di cui al successivo comma 2, destinate
“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di
Pag. 12 di 16 fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”
(c.d. organico di fatto).
In entrambi i casi, si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla
Carta Docenti in modo identico a quanto previsto per i docenti di ruolo.
Ne discende che l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, legge n. 124/1999), anche a tali docenti spettando il beneficio in questione in misura piena.
Nel caso che occupa è pacifico che il beneficio della Carta Docenti è stato richiesto dalla ricorrente in relazione agli anni scolastici (aa.ss. dal 2016/2017 al 2019/2020 e per l'a.s. 2022/2023) in cui alla stessa sono stati conferiti incarichi di supplenza riconducibili alle tipologie di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999, ossia a supplenze, per la copertura di posti su organico di fatto (non vacanti, ma disponibili), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto, con la precisazione, tuttavia, che ciò che la ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav.
12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Pag. 13 di 16 Anche tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di merito, è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità nella richiamata pronuncia del 2023, tuttavia con ulteriori precisazioni per quanto attiene ai docenti fuoriusciti dal circuito del sistema scolastico pubblico.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato la centralità della destinazione della somma oggetto del beneficio a specifiche tipologie di acquisiti e non ad altri. Lo scopo o funzione formativa sono assolutamente qualificanti, di tal che, ove si attribuisse al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Il docente (rimasto nel sistema scolastico) può pertanto solo esperire un'azione di esatto adempimento nei confronti del Controparte_1 per ottenere l'attribuzione della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, non suscettibile tuttavia di monetizzazione.
Sebbene, poi, il sorgere del diritto sia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività didattica nell'anno di riferimento, nulla osta a che la fruizione del beneficio avvenga negli anni successivi.
La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa, infatti, che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Del resto, tale fruizione successiva risponde ad un interesse all'adempimento anche del datore di lavoro proprio in ragione del permanere delle esigenze formative del docente.
Quanto sin qui osservato in ordine all'esperibilità di un'azione di esatto adempimento è tuttavia valido per il docente che sia rimasto in servizio presso l'Amministrazione scolastica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la Carta non è più fruibile e quindi si realizza l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Pag. 14 di 16 In tale ultima ipotesi, si realizza una sopravvenuta impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione, con la precisazione, tuttavia, che la cessazione dal servizio va ricollegata alla cancellazione definitiva del docente precario dalle graduatorie e non già alla mera cessazione della supplenza (la quale non implica uscita dal sistema scolastico).
Per tale ipotesi, la richiamata pronuncia di legittimità ha, in effetti, riconosciuto che l'unico rimedio a disposizione del docente (fuoriuscito dal circuito del sistema scolastico pubblico) è quello risarcitorio (per equivalente) rispetto ad un pregiudizio derivante dalla perdita di chance formativa o dalla menomazione non patrimoniale della professionalità, pregiudizio che – secondo la S.C. – va allegato da chi agisca, secondo i principi generali, per quanto, oltre alla possibilità della prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa nella misura più adeguata al caso concreto
(tenendo conto, ad esempio, della durata della permanenza nel sistema scolastico) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di qualche concreto maggior pregiudizio.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente è inserita nel sistema scolastico pubblico, avendo la stessa allegato e documentato di prestare servizio, nell'a.s. corrente
(2024/2025), presso l'Istituto Comprensivo di Raiano, con decorrenza dall'1.9.2024 al
30.6.2025.
D'altra parte, essendo stato il diritto del docente precario al riconoscimento della Carta negato in radice dalla norma di diritto interno disapplicata, neppure può imputarsi alla ricorrente un inadempimento dell'obbligo formativo (che, seguendo l'assunto del convenuto, le stesse avrebbero dovuto assolvere con anticipazione a CP_1
proprie spese) ovvero la mancata presentazione a suo tempo della richiesta del beneficio
(possibilità che invece non era preclusa ai docenti a tempo indeterminato, di guisa che nessuna discriminazione alla rovescia può ritenersi ravvisabile).
Considerata la reciproca soccombenza le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 15 di 16 - dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento del possesso del titolo abilitante all'insegnamento costituito dai diplomi di laurea congiunti unitamente ai 24 CFU e del conseguente diritto all'inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali di Supplenza e nella
II fascia delle Graduatorie d'Istituto, valide per gli aa.ss. 2022-2024;
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio previsto Parte_1
dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) per l'anno scolastico
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2022/2023;
- compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Avezzano, l'11 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 16 di 16