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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 4.6.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6128/2022 R.G
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Lucia De Filippo Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso del 30.11.2022, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' , quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento di € 1.926,00, a titolo di tfr,
con vittoria di spese.
In fatto, ha dedotto di essere stata dipendente della Controparte_2 dall'1.11.2012 al 29.4.2016; che con sentenza n. 1908/2018 il Tribunale di Torre
Annunziata condannava la società al pagamento del Tfr;
che il Tribunale di
Roma con sentenza n. 582/2020 dichiarava il fallimento della società; che il
Tribunale dichiarava il non farsi luogo alla verifica del passivo del fallimento per incapienza;
che il 23.7.2021 inoltrava domanda al Fondo, rigettata per insufficiente documentazione. CP_ Si è costituito l' insistendo per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la discussione.
All'udienza cartolare del 4.6.2025 la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda non può trovare accoglimento.
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l , CP_1 ai sensi dell'art. 2 della l. 297/1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione sia
1 stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass. 22 maggio 2007, n.
11945; Cass. 7 giugno 2007, n. 13305; Cass. 17 aprile 2015, n. 7877: tutte anche in caso di impedimento dell'esame di domanda di insinuazione per la previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo;
ultimamente ribadito da:
Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157).
In particolare, è stato ritenuto che la previsione dell'art. 2, quinto comma l.
297/1982 debba trovare applicazione anche nel caso in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, abbia disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro prima ancora dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo: essendo sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben possa il lavoratore procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013). E che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del T.f.r. dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro (Cass. 28 gennaio
2020, n. 1886; Cass. 19 febbraio 2021, n 4061; Cass. 9 dicembre 2021, n.
39157; Cass. n. 6220 del 2022).
Facendo applicazione dei suesposti principi, non può che constatarsi che l'istante non ha fornito la prova di alcun tentativo di esecuzione.
Ciò in quanto se da un lato il diniego di accertamento del passivo conduce alla chiusura del fallimento e, quindi, al ritorno astrattamente dell'imprenditore in bonis, dall'altro ai sensi dell'art. 118 L. fall. la società viene cancellata dal registro delle imprese su iniziativa d'ufficio del curatore fallimentare, sicché permane la responsabilità sussidiaria dei soci ex art. 2495 c.c., nei cui confronti l'ex dipendente può munirsi di un titolo esecutivo.
Nel caso in esame, dalla visura estratta il 22.11.2022 non risulta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese e la parte ricorrente non
2 ha dedotto né documentato l'esercizio di alcuna attività esecutiva, al fine di verificare l'effettiva impossibilità di un'azione fruttuosa e ragionevole (ai fini di una diligenza ordinariamente esigibile dal lavoratore: Cass. 7 luglio 2020, n.
14020).
Per quanto di ragione la domanda va respinta.
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
Il Tribunale rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite.
Nola, 4.6.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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