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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 22/12/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 22.12.2025, alle ore 11.13 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. CASINI Elisa in sostituzione dell'Avv. Naso per la parte ricorrente e la Dr.ssa per la parte resistente. CP_1
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.18.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa LL Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 15/2024 promossa da:
, assistito dall' Avv.to NASO Domenico Parte_1
CONTRO
1 , assistito dalla dr.ssa Controparte_2 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 3.1.2024 il ricorrente deduceva di aver lavorato come insegnante a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
per gli anni scolastici 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Controparte_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 107/2015; di aver svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggetto, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziava che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del
18.5.2022.
Così concludeva:
Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso e le inadempienze dell'Amministrazione convenuta, accogliere la domanda del ricorrente e, per l'effetto, previa disapplicazione della normativa nazionale configgente con il diritto comunitario:
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico annuo di €
500,00, tramite l'assegnazione della c.d. Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della Legge n.107/2015, in riferimento agli anni scolastici 2015/16 e dal 2018/19 al 2023/24 per l'effetto
1. condannare il resistente a provvedere in tal senso, con assegnazione della carta CP_2 docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per totali € 3.500,00
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con rimborso del contributo unificato ove versato.
2 Il si costituiva in data 19.1.2024 deducendo che la “carta elettronica del CP_2 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede:
1) il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione ad agire in capo al difensore di parte ricorrente;
2) in via subordinata il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
3) in caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare sopra richiamata, il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
4) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti se esistente e/o decadenza;
5) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e con orario almeno pari al minimo imposto ad un docente di ruolo, escluso l'a.s.
2022/23.
Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio.
Fissata con decreto la prima udienza al 29.2.2024, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo al 22.12.2025.
Occorre anzitutto precisare che il docente ha prestato servizio Parte_1 sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
a)a.s. 2015/2016: dal 15.12.2015 al 30.6.2018, ad orario completo, presso le scuola secondarie di II grado Ipsia e Per_2
b)a.s. 2018/2019: dal 5.10.2018 al 30.6.2019, ad orario completo, presso le scuola secondarie di II grado Barsanti e Fermi;
c)a.s. 2019/2020: dal 17.9.2019 al 30.6.2020, per 13 ore settimanali, presso la scuola secondaria di II grado Barsanti;
3 d)a.s. 2020/2021: dal 24.9.2020 al 30.6.2021, ad orario completo, presso la scuola secondaria di II grado Barsanti;
e)a.s. 2021/2022: dal 6.9.2021 al 30.6.2022, ad orario completo, presso la scuola secondaria di II grado Barsanti;
f)a.s. 2022/2023: dal 6.9.2022 al 30.6.2023, ad orario completo, presso la scuola secondaria di II grado Barsanti;
g)a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 30.6.2024, ad orario completo, presso la scuola secondaria di II grado Barsanti.
Deve essere esaminata in primis l'eccezione di prescrizione prontamente sollevata dal resistente. CP_2
Trattandosi, quella di specie, di una obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, la prescrizione matura nel termine di cinque anni ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui “il diritto può essere fatto valere”.
Per l'a.s. 2015/2016 la prescrizione decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ha introdotto il bonus e dunque dal 16.7.2015 sì che il richiesto diritto è certamente estinto per prescrizione.
Analogo ragionamento deve svolgersi con riguardo all'a.s. 2018/2019, in cui il docente risulta aver preso servizio il 5.10.2018: la prescrizione decorre da quella data, posteriore a quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
e dunque anche per questo anno scolastico, alla data di notifica del ricorso, 8.1.2024, il diritto che qui si intende far valere era già estinto.
A nulla valendo, quali idonei atti interruttivi, le diffide depositate da parte ricorrente sub.
2, in quanto tali atti non contengono alcun riferimento certo al ricorrente medesimo, né vi
è certezza che l'allegato sia stato effettivamente inserito e trasmesso sì che non è possibile ritenere, rispetto ad essa, che alcuna interruzione del termine di prescrizione si sia utilmente determinata.
Per gli anni scolastici successivi non vi è questione, andando il diritto a prescriversi, anche senza atto interruttivo, comunque dopo la notifica del ricorso.
4 Venendo quindi al merito della domanda volta al riconoscimento della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, si osserva quando segue.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Infine, l'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che : “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
5 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
È evidente quindi che la normativa positiva esclude dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo, ad accezione, per il solo a.s. 2023/24, dei docenti con contratto di supplenza al 31.8.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2022 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, qui condiviso:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio Controparte_3 CP_2 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Sezione Terza Bis (sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016) evidenziando che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_2 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra
6 docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la
7 natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, peraltro, è intervenuta anche, nella causa C-268/24, la sentenza pronunciata il
3.7.2025 della CGUE, Decima sezione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Precisando che “…… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino CP_4 avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati, deve certamente affermarsi il diritto al riconoscimento del bonus richiesto relativamente agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 in quanto supplenze ad orario completo e fino al termine delle attività didattiche.
Il beneficio tuttavia può essere concesso anche relativamente all' a.s. 2019/2020 in quanto supplenza fino al termine delle attività didattiche e ad orario pari a 13 h settimanali su scuola secondaria superiore di II grado (cfr. contratti a tempo determinato prodotti da parte ricorrente sub 1), in quanto comunque superiore al part-time per il quale il relativo diritto è già riconosciuto.
8 Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGU e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché il ricorrente è tuttora in servizio con supplenza per l'a.s. in corso 2025/2026 (cfr. produzione documentale del 29.9.2025), nulla osta, all'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato, infatti, “in presenza di condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; il meccanismo antidiscriminatorio comporta infatti il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alla parte ricorrente non sarà una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato.
Per tali ragioni, il va pertanto condannato al versamento al ricorrente, tramite CP_2 accredito su carta docente, dell'importo di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici per cui si è riconosciuto il relativo diritto.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo
(vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la (parziale) soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi attesa la serialità della causa per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita con compensazione delle spese nella misura del 25% tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso e, per l'effetto:
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta e
9 dichiara il diritto all'attribuzione della Carta Docente, con riguardo agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare alla ricorrente la CP_2
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo, per ciascuno dei predetti a.s., di €
500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna parte resistente a rimborsare a le spese di lite Parte_1 che liquida in €. 1.030,00 per competenze, €. 49,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge, disponendone la compensazione nella misura del 25% tra le parti e ponendo a carico del resistente il restante 75%, con distrazione a favore CP_2 del difensore dichiaratosi antistatario;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 22 dicembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa LL Soffio
10
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 11.18.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa LL Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 15/2024 promossa da:
, assistito dall' Avv.to NASO Domenico Parte_1
CONTRO
1 , assistito dalla dr.ssa Controparte_2 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 3.1.2024 il ricorrente deduceva di aver lavorato come insegnante a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
per gli anni scolastici 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Controparte_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 107/2015; di aver svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggetto, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziava che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del
18.5.2022.
Così concludeva:
Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso e le inadempienze dell'Amministrazione convenuta, accogliere la domanda del ricorrente e, per l'effetto, previa disapplicazione della normativa nazionale configgente con il diritto comunitario:
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico annuo di €
500,00, tramite l'assegnazione della c.d. Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della Legge n.107/2015, in riferimento agli anni scolastici 2015/16 e dal 2018/19 al 2023/24 per l'effetto
1. condannare il resistente a provvedere in tal senso, con assegnazione della carta CP_2 docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per totali € 3.500,00
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con rimborso del contributo unificato ove versato.
2 Il si costituiva in data 19.1.2024 deducendo che la “carta elettronica del CP_2 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede:
1) il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione ad agire in capo al difensore di parte ricorrente;
2) in via subordinata il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
3) in caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare sopra richiamata, il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
4) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti se esistente e/o decadenza;
5) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e con orario almeno pari al minimo imposto ad un docente di ruolo, escluso l'a.s.
2022/23.
Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio.
Fissata con decreto la prima udienza al 29.2.2024, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo al 22.12.2025.
Occorre anzitutto precisare che il docente ha prestato servizio Parte_1 sulla base dei contratti a termine relativamente agli anni scolastici:
a)a.s. 2015/2016: dal 15.12.2015 al 30.6.2018, ad orario completo, presso le scuola secondarie di II grado Ipsia e Per_2
b)a.s. 2018/2019: dal 5.10.2018 al 30.6.2019, ad orario completo, presso le scuola secondarie di II grado Barsanti e Fermi;
c)a.s. 2019/2020: dal 17.9.2019 al 30.6.2020, per 13 ore settimanali, presso la scuola secondaria di II grado Barsanti;
3 d)a.s. 2020/2021: dal 24.9.2020 al 30.6.2021, ad orario completo, presso la scuola secondaria di II grado Barsanti;
e)a.s. 2021/2022: dal 6.9.2021 al 30.6.2022, ad orario completo, presso la scuola secondaria di II grado Barsanti;
f)a.s. 2022/2023: dal 6.9.2022 al 30.6.2023, ad orario completo, presso la scuola secondaria di II grado Barsanti;
g)a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 30.6.2024, ad orario completo, presso la scuola secondaria di II grado Barsanti.
Deve essere esaminata in primis l'eccezione di prescrizione prontamente sollevata dal resistente. CP_2
Trattandosi, quella di specie, di una obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, la prescrizione matura nel termine di cinque anni ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui “il diritto può essere fatto valere”.
Per l'a.s. 2015/2016 la prescrizione decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ha introdotto il bonus e dunque dal 16.7.2015 sì che il richiesto diritto è certamente estinto per prescrizione.
Analogo ragionamento deve svolgersi con riguardo all'a.s. 2018/2019, in cui il docente risulta aver preso servizio il 5.10.2018: la prescrizione decorre da quella data, posteriore a quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
e dunque anche per questo anno scolastico, alla data di notifica del ricorso, 8.1.2024, il diritto che qui si intende far valere era già estinto.
A nulla valendo, quali idonei atti interruttivi, le diffide depositate da parte ricorrente sub.
2, in quanto tali atti non contengono alcun riferimento certo al ricorrente medesimo, né vi
è certezza che l'allegato sia stato effettivamente inserito e trasmesso sì che non è possibile ritenere, rispetto ad essa, che alcuna interruzione del termine di prescrizione si sia utilmente determinata.
Per gli anni scolastici successivi non vi è questione, andando il diritto a prescriversi, anche senza atto interruttivo, comunque dopo la notifica del ricorso.
4 Venendo quindi al merito della domanda volta al riconoscimento della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, si osserva quando segue.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Infine, l'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che : “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
5 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
È evidente quindi che la normativa positiva esclude dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo, ad accezione, per il solo a.s. 2023/24, dei docenti con contratto di supplenza al 31.8.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2022 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, qui condiviso:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio Controparte_3 CP_2 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Sezione Terza Bis (sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016) evidenziando che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_2 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra
6 docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la
7 natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, peraltro, è intervenuta anche, nella causa C-268/24, la sentenza pronunciata il
3.7.2025 della CGUE, Decima sezione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Precisando che “…… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino CP_4 avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati, deve certamente affermarsi il diritto al riconoscimento del bonus richiesto relativamente agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 in quanto supplenze ad orario completo e fino al termine delle attività didattiche.
Il beneficio tuttavia può essere concesso anche relativamente all' a.s. 2019/2020 in quanto supplenza fino al termine delle attività didattiche e ad orario pari a 13 h settimanali su scuola secondaria superiore di II grado (cfr. contratti a tempo determinato prodotti da parte ricorrente sub 1), in quanto comunque superiore al part-time per il quale il relativo diritto è già riconosciuto.
8 Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGU e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché il ricorrente è tuttora in servizio con supplenza per l'a.s. in corso 2025/2026 (cfr. produzione documentale del 29.9.2025), nulla osta, all'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato, infatti, “in presenza di condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; il meccanismo antidiscriminatorio comporta infatti il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alla parte ricorrente non sarà una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato.
Per tali ragioni, il va pertanto condannato al versamento al ricorrente, tramite CP_2 accredito su carta docente, dell'importo di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici per cui si è riconosciuto il relativo diritto.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo
(vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la (parziale) soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi attesa la serialità della causa per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita con compensazione delle spese nella misura del 25% tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso e, per l'effetto:
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta e
9 dichiara il diritto all'attribuzione della Carta Docente, con riguardo agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare alla ricorrente la CP_2
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo, per ciascuno dei predetti a.s., di €
500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna parte resistente a rimborsare a le spese di lite Parte_1 che liquida in €. 1.030,00 per competenze, €. 49,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge, disponendone la compensazione nella misura del 25% tra le parti e ponendo a carico del resistente il restante 75%, con distrazione a favore CP_2 del difensore dichiaratosi antistatario;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 22 dicembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa LL Soffio
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