Decreto decisorio 25 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 25/11/2021, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2021
N. 01748/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1748 del 2015, proposto da
Comune di Cavallino Treporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Mario Bertolissi e Paolo Piva, con domicilio eletto presso lo Studio Francesco M. TO in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Venezia, San Marco 4091;
Provincia di Venezia - Città Metropolitana di Venezia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
delle delibere nn. 3 e 4 del 2015, adottate rispettivamente il 14/04/2015 e il 17/04/2015, nonché della deliberazione n. 4/2015 del Commissario straordinario del Comune di Venezia di attuazione della delibera n. 4 del Commissario ad acta , adottata il 14/05/2015; di tutti gli atti annessi, connessi e presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 14 dicembre 2015;
Rilevato altresì che in data 31 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 22 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO